13.2023.2
Reclamo in materia di prove. Sfera personale ed edizione di documenti bancari e/o postali completa in causa di divorzio. Motivazione della decisione. Accesso alle informazioni
10 maggio 2023Italiano26 min
occasione dell’udienza 10 novembre 2020. Infruttuose le trattative per un accordo
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.2
Lugano
10 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Olgiati
e Giamboni
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. DM.2020.39 (azione di divorzio unilaterale –
procedura matrimoniale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
promossa con petizione 24 settembre 2020 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 9
gennaio 2023 di RE 1 contro la decisione 16 dicembre 2022 con cui il Pretore
gli ha assegnato un ultimo termine per la produzione (completa) di documentazione
bancaria e/o postale;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 (1959) ed CO 1 (1969),
si sono uniti in matrimonio a __________ il 15 settembre 1995. Dalla loro
unione sono nati i figli __________ e __________, entrambi maggiorenni. Il 1°
settembre 2018 la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale, e la vita separata
delle parti è poi stata regolamentata nell’ambito di una procedura di
protezione dell’unione coniugale sfociata nella sentenza 4 marzo 2020, parzialmente
riformata con sentenza 24 dicembre 2020 della prima Camera civile del Tribunale
d’appello.
Fatti
B. Con petizione - non
motivata - 24 settembre 2020 RE 1 ha chiesto lo scioglimento per divorzio del
matrimonio e la regolamentazione delle relative conseguenze accessorie. La
volontà delle parti sul principio del divorzio è stata accertata dal Pretore in
occasione dell’udienza 10 novembre 2020. Infruttuose le trattative per un accordo
sui punti accessori, il 18 maggio 2021 RE 1 ha motivato la sua domanda di
divorzio e postulato l’adozione di provvedimenti cautelari.
Con risposta 20 agosto
2021, confermato il divorzio, CO 1 ha presentato le sue considerazioni e
richieste di giudizio. Il 2 novembre 2021 RE 1 ha inoltrato la sua replica, seguita
dalla duplica 20 gennaio 2022 di CO 1.
C. Il 21 marzo 2022, all’udienza
delle prime arringhe, le parti hanno confermato le rispettive domande di
giudizio e notificato le relative richieste di prove, formulando le proprie opposizioni.
D. Con decisione del
medesimo giorno, registrata a verbale, il Pretore ha statuito sulle prove. Fra
queste, il primo giudice ha disposto l’audizione dei due figli e ha fatto ordine
a RE 1 di produrre entro il termine di 30 giorni gli attestati di capitale e
gli estratti completi dall’1.1.2018 (ad oggi) dei conti bancari e/o postali a
lui intestati o di cui era beneficiario economico.
Il reclamo 30 marzo 2022 di
RE 1 è stato respinto, per quanto ammissibile, da questa Camera con decisione datata
2 settembre 2022 (inc. n. 13.2022.24).
E. Con istanza 19
ottobre 2022 RE 1 ha invitato il Pretore a valutare concretamente l’ordine di
edizione a suo carico di estratti bancari e/o postali completi dal 1° gennaio
2018 (ad oggi) di cui all’ordinanza 21 marzo 2022, rifiutando la relativa prova
in quanto indiscriminata, generalizzata, priva di pertinenza processuale e
lesiva della sua sfera privata. In via subordinata egli ha chiesto che l’ordine
di edizione fosse limitato agli estratti patrimoniali annuali delle relazioni
bancarie più significative.
Il 9 novembre 2022 CO 1 ha
chiesto di respingere l’istanza e di assegnare al marito un termine per
produrre gli estratti completi dal 1° gennaio 2018 in avanti.
Con replica 23 novembre
2022 RE 1 ha ribadito la sua domanda. Il 5 dicembre 2022 CO 1 ha confermato la
sua opposizione.
F. Con decisione 16
dicembre 2022 il Pretore ha respinto le domande di cui all’istanza 19 ottobre
2022 e ha fissato a RE 1 un ultimo termine non prorogabile di 10 giorni per
produrre gli attestati di capitale e gli estratti conto completi dal 1° gennaio
2018 ad oggi dei conti bancari e/o postali a lui intestati o di cui egli è
beneficiario economico. L’interessato è stato reso attento sulle conseguenze di
cui all’art. 164 CPC in caso di rifiuto indebito a cooperare.
G. Con reclamo 9 gennaio
2023 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo, il gravame
sia riformato nel senso di accogliere le domande di cui all’istanza 19 ottobre
2022 con conseguente modifica dell’ordinanza sulle prove 21 marzo 2022, e
quindi che egli sia tenuto a produrre alla Pretura entro il termine di 30
giorni gli attestati di capitale dal 2018 dei conti bancari e/o postali a lui
intestati o di cui è beneficiario economico.
L’effetto sospensivo al reclamo
è stato concesso con decisione presidenziale 26 gennaio 2023.
Con le osservazioni 9
febbraio 2023 CO 1 ha sollevato dubbi circa la tempestività del reclamo e, nel
merito, ne ha chiesto la reiezione.
RE 1 ha documentato la
tempestività del reclamo con replica spontanea 2 marzo 2023.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore statuisce in materia di prove, rappresenta una disposizione ordinatoria
processuale ai sensi degli art. 124 e 154 CPC In applicazione degli art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile
con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di
dieci giorni.
Il giudizio impugnato è
pervenuto al reclamante il 19 dicembre 2022 (tracciamento degli invii). Trattandosi
di procedura ordinaria, i termini sono sospesi tra il 18 dicembre e il 2
gennaio inclusi (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Il gravame, spedito il 9 gennaio
2023.
(busta d’invio originale) e giunto l’indomani alla cancelleria del
tribunale (timbro originale), è quindi tempestivo e da questo punto di vista
ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il
reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319 [versione #8 e-book 1° febbraio 2020 n. 75 ad
art. 319]). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per
l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere
riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre
parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del
reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere
posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere
modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel
processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di
apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal
CPC.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
2.3
Può invero non essere il caso
quando la decisione tocca, senza che siano adottate misure atte a proteggerli,
obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti a tutela di cui è invocata
la protezione di un segreto o della personalità (sentenza del Tribunale federale
4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2 con rinvii; sentenza del
Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.1;
Brunner/Vischer, in:
Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 12 ad
art. 319; Bastons Bulletti, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet, Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad
art. 319; Nowotny, in:
Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde,
Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 26 ad art. 319). In
tal caso agli interessati va riconosciuta una via ricorsuale indipendente e
tempestiva (DTF 137 III 380 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale
4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 3).
Il rischio di un
pregiudizio sussiste ad esempio nella misura in cui una parte si oppone a una
richiesta di prova in nome del diritto alla protezione della personalità o di
un segreto, a fronte di un accesso indistinto a dati e informazioni che
rientrano in tale ambito. Questo perché non è possibile cancellare a posteriori
l’avvenuta divulgazione di informazioni, tornando indietro ed eliminando la
conoscenza così acquisita (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17
dicembre 2015 consid. 2.2).
3.
Con riferimento alla
contestata edizione di documenti questa Camera ha già avuto modo di riconoscere
l’esistenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (III CCA
13.2022.24
del 2 settembre 2022 consid. 4). Essa ha in particolare rilevato che
l’art. 13 Cost. sancisce il diritto alla protezione della sfera privata, ovvero
al rispetto della propria vita privata, vita familiare, abitazione,
corrispondenza epistolare e delle proprie relazioni via posta e
telecomunicazioni (cpv. 1), e ad essere protetti dall’impiego abusivo di dati
personali (cpv. 2). Ha poi ritenuto che alla fattispecie in esame non tornava
utile il principio sancito dal Tribunale federale secondo cui, in generale, i
dati finanziari su reddito e sostanza di una persona non costituiscono dati
personali degni di particolare protezione, ed esulano quindi dal concetto di
tutela della sfera privata (Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., vol. 1, Lugano
2017, n. 23 seg. e nota 4000 e 4002 ad art. 156 [versione #8 e-book 1°
febbraio 2020 n. 23 e nota 5112 e 5114 ad art. 156], che rinvia alla sentenza
del TF 1P.79/2000 del 28 maggio 2001 consid. 2d/dd), in quanto nel caso
specifico il contenuto dei documenti andava ben oltre i dati relativi a reddito
e sostanza e si estendeva anche al loro utilizzo, quindi a informazioni che
rientrano nella sfera privata.
Da ciò ne consegue che, per
quanto il reclamante invochi qui e ancora il diritto al rispetto della sua
sfera privata a fronte del rinnovato e confermato ordine di edizione di documenti
bancari e/o postali completi a lui riconducibili dal 1° gennaio 2018 ad oggi
(dispositivo n. 2 della decisione impugnata), il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile è senz’altro dato. Per questo motivo, il reclamo va
esaminato nel merito.
4.
Il reclamante richiama
l’art. 29 cpv. 2 Cost. e rimprovera al Pretore di non avere motivato la
decisione impugnata in punto alla rilevanza e alla pertinenza della prova che
egli contesta e sulla qualifica di dati sensibili.
4.1
Il diritto di essere sentito
delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale
(art. 29 cpv. 2 Cost.), sicché la sua violazione comporta di principio
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). L’obbligo per il giudice di
motivare la sua decisione - obbligo che come tale è parte integrante di quel
diritto di essere sentito (Hurni, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n.
60.
segg. ad art. 53) - può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate,
almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche - che hanno indotto
il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo
l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini,
op. cit., n. 40 seg. ad art. 238 [versione #8 e-book 1° febbraio 2020,
n. 44 seg. ad art. 238]).
4.2
Afferma il reclamante che il
Pretore non ha - una volta di più - deciso in punto alla rilevanza e pertinenza
della documentazione chiesta in edizione. Il primo giudice si sarebbe in
particolare limitato a confermare l’ordinanza 21 marzo 2022, dando atto in modo
implicito della rilevanza di quei documenti per il solo fatto di averne ordinato
l’assunzione. Invece la decisione era da motivare riguardo a tutti gli
argomenti di rilievo, così da consentire alla parte interessata di valutare i
presupposti di un’eventuale impugnazione e, conseguentemente, permettere il controllo
giurisdizionale dell’autorità superiore.
4.2.1
Il Pretore ha trattato lo
scritto 19 ottobre 2022 quale istanza di modifica del dispositivo n. 6
dell’ordinanza sulle prove 21 marzo 2022 che era stata confermata in sede di
reclamo il 2 settembre 2022 da questa Camera anche rispetto al qui contestato
ordine di edizione di documenti. Ha quindi indicato che la rilevanza di detti documenti
era implicita già per il solo fatto di averli ammessi quale mezzo di prova, per
poi soggiungere che anche a mente di questa Camera le relative informazioni
potevano contenere elementi utili in punto al dispendio e alle disponibilità
economiche del reclamante dopo la separazione dalla moglie. Il Pretore ha
inoltre specificato che il reclamante medesimo sosteneva la tesi di una
diminuzione delle sue entrate dopo la separazione e delle sue capacità
contributive a causa del prepensionamento, e che controverso fra le parti era proprio
il tema della sua disponibilità economica. Il primo giudice ha così confermato
la pertinenza e la rilevanza della documentazione chiesta in edizione al
reclamante.
4.2.2
Ciò posto, il reclamante fa completa
astrazione da questi aspetti riducendo all’utilizzo del termine
“implicitamente” l’eccepita assenza di motivazione che imputa al Pretore. E già
solo per questo la critica è destituita di ogni buon diritto e va respinta.
4.3
Il reclamante rimprovera poi al
Pretore di non avere spiegato, e quindi di non riuscire a comprendere, perché
taluni dati sarebbero da considerare sensibili e da proteggere, mentre altri lo
sarebbero meno o non del tutto. Con l’istanza 19 ottobre 2022 aveva sostenuto che
tutti i dati attinenti alle transazioni sui conti a lui riconducibili, incluse
quelle più banali e quotidiane, rientravano nel concetto di sfera privata e
quindi meritavano a priori e senza eccezione tutela. Si trattava in particolare
di dati personali e sensibili poiché quelle transazioni erano atte a
localizzare l’utente ed evocative delle sue abitudini o altro ancora, includendovi
pure la specifica per genere e ammontare quale poteva essere per spese mediche,
alimentari, di benzina o acquisti online, spese per locali pubblici anche
notturni, in Svizzera e all’estero. In merito il Pretore non si era minimamente
espresso.
4.3.1
Sul tema della sfera personale
e privata, il Pretore ha invero indicato che spettava al reclamante precisare
quali voci di entrata ed uscita dal relativo conto contenevano dati sensibili, in
modo tale da consentirgli di soppesare adeguatamente i rispettivi interessi in
gioco - della moglie da una parte e del reclamante dall’altra - incombenza a
cui però l’interessato era venuto meno. Questo non solo in occasione dell’udienza
delle prime arringhe ma anche e nonostante la puntualizzazione specificata da
questa Camera il 2 settembre 2022. Da qui, la reiezione dell’istanza 19 ottobre
2022.
4.3.2
Ora, di fatto, il reclamante legittima
il suo rifiuto a produrre i documenti richiesti per effetto di un diritto
generalizzato e indistinto a proteggere i dati ivi contenuti in quanto rientranti
tutti nella categoria di dati sensibili e strettamente personali, che non devono
riguardare la moglie nella misura in cui questa non ha giustificato un
interesse degno di protezione maggiore rispetto al suo. Ma con ciò egli non
pretende di avere specificato e individualizzato delle puntuali transazioni che
meritano particolare tutela. Una volta di più la pretesa carente motivazione risulta
infondata, oltre che pretestuosa.
5.
Il reclamante
contesta in generale che, con riferimento al suo dispendio (fabbisogno) e alla
sua disponibilità economica dopo la separazione, sia data la necessità
processuale di rovistare tra le sue movimentazioni in conto e di interferire
nella sua sfera personale. Egli considera che sia prima da identificare il
fatto processualmente pertinente e da provare insieme alla parte tenuta a
fornirne la prova, e che a quel momento soltanto diventi possibile determinarsi
in punto alla sua necessità di quella prova. La questione impone anzitutto e in
concreto le seguenti puntualizzazioni.
5.1
In primo luogo giova qui richiamare
la pregressa decisione 2 settembre 2022 e rammentare che, in quella sede, questa
Camera aveva evidenziato quanto segue (III CCA 13.2022.24 consid. 4):
“Nel merito il
reclamante, premesso che non si oppone alla produzione degli estratti completi
per il periodo precedente alla separazione dei coniugi, ritiene ingiustificata
la produzione degli estratti completi per il periodo dopo la separazione dei
coniugi, la stessa non essendo suscettibile di fornire indicazioni circa il
tenore di vita delle parti durante la vita in comune, e quindi ingiustificata e
pregiudizievole della sua privacy. L’argomento è solo parzialmente fondato,
considerato che i documenti in questione sono comunque suscettibili di fornire
indicazioni circa il dispendio e quindi anche in merito alle disponibilità
economiche del reclamante dopo la separazione, che sono pure oggetto di
contestazione e di esame. Si può certo disquisire se il dettaglio dei movimenti
sia necessario per accertare ciò o se non siano sufficienti le ricapitolazioni
mensili di entrate e uscite, ma non è possibile escludere a priori che se ne
possano ricavare informazioni pertinenti.”.
5.2
In secondo luogo va pure evidenziato
che con il reclamo in esame il procedente si oppone alla produzione dei documenti
richiestigli in forma completa dal 1° gennaio 2018 (reclamo, pag. 12 domande di
giudizio n. II/1) e quindi in parte anche per il periodo che ha preceduto la separazione
dei due coniugi stabilita al 1° settembre 2018. Ma - oltre a quanto già rilevava
la citata sentenza 2 settembre 2022 (sopra, consid. 5.1) - del fatto che su
questo punto la questione non fosse oggetto di controversia dà atto la stessa istanza
19.
ottobre 2022 (pag. 4 ad 5). Sicché, per quanto non già inammissibile in
quanto domanda nuova ai sensi dell’art. 326 cpv. 1 CPC, la richiesta interpella
persino la buona fede processuale (art. 52 CPC). Sia come sia, il reclamante medesimo
rileva di avere “puntualmente ed effettivamente già prodotti agli atti [gli
estratti di conto completi] sino al 31 luglio 2018” nell’ambito della procedura
di protezione dell’unione coniugale (reclamo, pag. 11 ad 10.4 in fine). Mal si vede
quindi come in virtù di un preteso diritto al rispetto della propria sfera
personale egli possa ora anche solo pensare di validamente contestare un ordine
di edizione di documenti completi bancari e/o postali fino al 31 agosto 2018. Motivo
per cui su questo punto il reclamo, fuorviante e del tutto inconsistente, è votato
all’insuccesso.
6.
A mente del reclamante
spettava alla moglie precisare quali erano i dati pertinenti nel processo. Quest’ultima
aveva però avanzato una richiesta generalizzata, visto che non aveva mai sostenuto
la necessità dei dettagli dei movimenti di conto anche una volta cessata la
vita comune. Al contraddittorio aveva giustificato l’edizione di documenti per provare
il tenore di vita durante il matrimonio, le quote di risparmio medio sul lungo
periodo, i costi delle varie posizioni che concorrono a definire il fabbisogno
e l’insieme delle spese accessorie della famiglia. E documentati agli atti vi
erano i redditi del marito, i fabbisogni delle parti prima e dopo la
separazione (foss’anche in parte contestati) e l’insieme delle spese accessorie
della famiglia che più non esisteva dal 1° settembre 2018. Le quote di
risparmio erano poi documentate e desumibili dagli estratti patrimoniali. La
controparte non aveva invece mai spiegato, e nemmeno era dato vedere, la
necessità e utilità pratica dei dettagli dei movimenti in conto. Il reclamante
lamenta pertanto la lesione dell’art. 8 CC, 55 CPC e 152 CPC.
6.1
L’art. 55 cpv. 1 CPC
stabilisce che le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le
loro domande e indicare i mezzi di prova. La parte cui incombe l’onere di
allegazione è gravata dall’onere probatorio determinato dall’art. 8 CC in base
al quale - se la legge non dispone altrimenti - chi vuol dedurre il suo diritto
da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Oggetto
della prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti (art. 150
cpv. 1 CPC), ritenuto poi che ogni parte può pretendere che il giudice assuma
tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme
prescritte (art. 152 cpv. 1 CPC).
6.2
Il Pretore ha ritenuto che la
richiesta di edizione avanzata dalla convenuta nei confronti dell’attore verte
su documenti che possono essere rilevanti ai fini della causa. E che non solo a
comprova di ciò egli ne aveva ordinato l’assunzione, ma che di tale rilevanza
dava pure riscontro la decisione di questa Camera datata 2 settembre 2022. Inoltre
- ha continuato il Pretore - dagli allegati preliminari emergeva che la
disponibilità economica del marito era oggetto di lite fra le parti e che il
marito lamentava una riduzione delle sue capacità e disponibilità economiche
dopo la separazione e il suo prepensionamento.
6.3
Ciò posto, in realtà il
reclamante non contesta questi argomenti. Si aggiunga poi che le richieste di
giudizio delle parti sono diametralmente opposte, giacché a fronte di un
contributo di mantenimento rivendicato dalla moglie anche oltre il proprio pensionamento
(act. VI pag. 33), il marito oppone il versamento alla moglie di un contributo
di mantenimento solo fino al 1° gennaio 2022 (act. V pag. 32). Poco importa che
il reclamante ritenga poi ampiamente sufficiente la documentazione sin lì
prodotta e già agli atti. In effetti questo non fa venir meno la rilevanza dei
documenti chiesti in edizione, in quanto non si può a priori escludere l’efficacia
di un controllo incrociato delle rispettive informazioni e corrispondenze. In
tal senso pertanto il reclamante non inficia la conclusione del Pretore ma si
limita a opporre una propria lettura in punto alle necessità istruttorie. E
questo non basta certo a confortare la pretesa lesione degli art. 8 CC, 55 CPC
e 152 CPC. In merito il reclamo va così respinto.
7.
Infine per il Pretore
il reclamante non ha specificato le singole voci di entrata e uscita dei relativi
conti che meritavano tutela in quanto suscettibili di violare la sua sfera
privata. Egli non lo aveva fatto né in sede di udienza e neppure dopo che
questa Camera gli aveva reso noto tale suo onere. Il primo giudice ha quindi spiegato
che questo non gli aveva consentito di ponderare i rispettivi interessi in gioco.
Il reclamante si oppone a questa conclusione pretorile, contestando in sostanza
di dover precisare in primis e con riferimento a tre anni di estratti conto
dettagliati quali voci di entrata e uscita contengono informazioni sensibili,
questo poiché a suo modo di vedere i ruoli delle parti imponevano l’esatto
opposto (reclamo, pag. 10 ad 10.3).
7.1
Il tema del sapere se, in
concreto, non fossero sufficienti le ricapitolazioni mensili di entrate e
uscite, in luogo dei dettagli di ogni singola movimentazione in conto, è stato
riconosciuto anche da questa Camera pur senza poter escludere che quei dettagli
potessero rivelare informazioni pertinenti (sopra, consid. 5.1). Era stato segnatamente
spiegato che “all’attore, che invoca un diritto degno di protezione,
incombeva però l’onere di indicare in che misura i documenti in questione
contengono informazioni riservate e sensibili al fine di permettere al Pretore
di soppesare i rispettivi interessi - dell’attore a non rendere accessibili
certe informazioni e della convenuta a prenderne visione - e determinarsi in
proposito” e che “in tal senso non è sufficiente invocare un diritto
degno di protezione quale la sfera privata ma è anche necessario spiegare quali
informazioni, e in che misura, siano suscettibili di violare tale diritto”
(III CCA 13.2022.24 del 2 settembre 2022 consid. 4).
La questione merita così
qualche precisazione aggiuntiva. E trattandosi di obbligo informativo in una
controversia fra coniugi giova qui ispirarsi ai principi che reggono il diritto
all’informazione fondato sull’art. 170 CC, quand’anche questi sia un istituto
giuridico a sé stante e ben distinto (sentenza del Tribunale federale
5A_635/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3.1).
7.2
L’interesse degno di
protezione ad ottenere informazioni dal coniuge giusta l’art. 170 CC viene meno
se manifestamente la richiesta emana da pura curiosità, da meri fini indagatori
o tesi a mettere in cattiva luce la parte richiesta o a raccogliere altre
informazioni non prettamente necessarie (DTF 143 III 297 consid. 8.2.5.4; Maier/Schwander,
Basler Kommentar, ZGB I, 7a ed., 2022, n. 15b ad art. 170; Arndt, Die Auskunftpflicht nach Art.
170.
ZGB, in: Jungo/Fountoulakis, Der
Familienprozess, Beweis – Strategien – Durchsetzung, 2020, pag. 71 e nota 27; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner
Kommentar, Band II/1/2, Art. 159 – 180 ZGB, 1999, n. 11 e 22 ad art. 170). Il
giudice valuta l’estensione di tale diritto a dipendenza della pretesa a
sostegno della quale è invocata l’informazione e del caso specifico, con
facoltà di adottare i necessari “filtri” (Arndt,
op. cit., pag. 72 e nota 31 con riferimenti; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 19 e 23 seg. ad art.
170). Poiché la documentazione bancaria - e/o postale - non solo indica quando,
dove e come un coniuge spende il suo denaro ma lascia anche trasparire una
tipologia di comportamento, la ponderazione dei rispettivi interessi in gioco
diventa necessaria ogni qual volta un ordine di edizione in tal senso entra in
conflitto con questioni di tutela della sfera personale (Arndt, op. cit., pag. 72 seg. e nota 32).
Maggior rigore e severità s’impongono quando è in discussione l’accesso a
informazioni una volta cessata la vita comune dei coniugi, ad esempio a fronte
di procedure di protezione dell’unione coniugale e di divorzio protratte su più
anni, fermo restando che l’interesse degno di protezione ad accedervi andrà comunque
riconosciuto se ad esempio la parte tenuta a fornire informazioni fa valere una
diminuzione delle sue capacità ma nel contempo trascorre di frequente vacanze lussuose
o risultano altrimenti verosimili esborsi di particolare rilievo (Arndt, op. cit., pag. 73 e nota 33).
7.3
Superata la questione in
punto all’edizione dei dettagli completi delle relazioni bancarie e/o postali
per il periodo fino al 31 agosto 2018 (sopra, consid. 5.2), è pacifico che l’ordine
di edizione generalizzato disposto a carico del reclamante degli analoghi dettagli
completi dopo il 1° settembre 2018 rende accessibili alla controparte una serie
di informazioni che toccano la sfera personale. È pur sempre vero che il tema va
ridimensionato nella misura in cui le informazioni ivi contenute emergono anche
da altri documenti già agli atti e noti, o rispetto alle quali si avanzano
precise pretese economiche o, di contro, è pretesa l’impossibilità a farvi
fronte. È questo il caso ad esempio per le voci di costo che rientrano nel fabbisogno
personale riconosciuto ad un coniuge o che questi rivendica o ha rivendicato a
tale titolo. Rispetto a questo genere di dati sensibili mal si vede come possa
ragionevolmente ancora reggere la tesi di un diritto generalizzato di riservatezza
sui documenti, quand’anche riferiti ad un periodo successivo alla separazione
dei due coniugi. In relazione a questo periodo, laddove le informazioni non
dovessero rivelare evidenze già conosciute e/o vincolate a specifiche
rivendicazioni, potrebbero d’altro canto e finanche bastare le ricapitolazioni mensili
- e non solo annuali - di entrate e uscite.
In sostanza, stabilito che
in linea di massima gli elementi di entrate e uscite fra coniugi non sono
segrete, la richiesta di documentazione non può e non deve sfociare in una sorta
di fishing expedition. Non è necessario che il reclamante debba render
conto alla controparte di come egli spende ogni singolo soldo. Nondimeno è comunque
indispensabile che la controparte abbia modo di verificare una certa corrispondenza
ed equilibrio fra entrate e uscite, nel senso che il rapporto tra quello che è
il fabbisogno corrente deve reggere a fronte delle pretese entrate.
7.4
La ponderazione dei
rispettivi interessi incombe al giudice, che tuttavia deve essere posto in condizioni
per farlo e che lo può fare se e nella misura in cui è stato debitamente
informato circa i motivi per i quali specifiche informazioni meritano particolare
tutela in quanto non determinanti e necessarie nel contesto della causa
giudiziaria in corso. Onere questo che, evidentemente, incombe alla parte
tenuta a produrre dei documenti e che è direttamente toccata da quelle
informazioni, nel caso specifico al reclamante. Ma in tal senso non basta certo
una rinnovata e rivendicata generale, onnicomprensiva e ostinata opposizione
alla produzione di documenti bancari e/o postali, giustificata in virtù del
semplice fatto che riguarda il periodo successivo alla separazione dalla controparte.
E a tale omissione non soccorre il reclamo interposto innanzi a questa Camera.
In conclusione, a fronte
di tutto ciò, il reclamo deve essere respinto con conferma della decisione pretorile
impugnata. Resta salva - giova ripeterlo - la facoltà dell’attore di chiedere
al Pretore di limitare l’accesso ai documenti, indicando partitamente quali
siano le informazioni riservate suscettibili di violare la sua sfera personale
in modo da eventualmente valutare l’adozione di provvedimenti giusta l’art. 156
CPC.
8.
Ne consegue che, per
quanto ammissibile, il reclamo è da respingere. Le spese processuali, stabilite
in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la
soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello la tassa di giustizia, fissata in considerazione del
valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), si
situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr.
500.–. Alla controparte, che ha resistito al reclamo, sono assegnate congrue ripetibili
giusta il Regolamento sulle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar), e un’indennità
di fr. 1'400.– remunera a sufficienza il dispendio di tempo occorso per la
presentazione delle relative osservazioni scritte (10 pagine).
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Per quanto
ammissibile, il reclamo 9 gennaio 2023 di RE 1 è respinto.
2.
Le spese
processuali, fissate in fr. 500.–, sono a carico del reclamante, con obbligo di
rifondere a CO 1 fr. 1'400.– a titolo di ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-,
contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.