13.2023.20
Decisione in materia di prove (quesiti peritali). Disposizione ordinatoria processuale. Il timore di un eventuale giudizio di merito negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile
15 maggio 2023Italiano7 min
è stata ammessa. Con ordinanza 10 febbraio 2023 il Pretore aggiunto si è poi pronunciato
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.20
Lugano
15 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.4 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
17 gennaio 2019 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 21 febbraio 2023 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 10
febbraio 2023;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 17
gennaio 2019 CO 1 ha chiesto che la disdetta del contratto di lavoro
notificatale da RE 1 sia dichiarata nulla, nonché abusiva e ingiustificata e
che la convenuta sia condannata a versarle la somma di almeno fr. 48'585.85
oltre a fr. 10'000.- per spese legali.
B. Con risposta 21 marzo
2019 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. Con gli ulteriori
allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Al dibattimento le
parti hanno indicato le prove, tra cui la perizia, chiesta dalla convenuta, che
è stata ammessa. Con ordinanza 10 febbraio 2023 il Pretore aggiunto si è poi pronunciato
sui quesiti peritali della convenuta che ha ammesso, modificando parzialmente
la premessa ai quesiti 1 e 2.
D. Con reclamo 21
febbraio 2023 RE 1 chiede che la decisione impugnata sia riformata nel senso di
ammettere i quesiti peritali come da essa formulati.
Il gravame non è stato
notificato alle parti.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione con cui
il Pretore aggiunto ha statuito sui quesiti peritali è una disposizione
ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile
con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di
dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante l’11 febbraio 2023. Rimesso alla posta il 21 febbraio
2023, il gravame risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Giusta l’art. 320
CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo
giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e da produrre in tal senso un certo sforzo
allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è
sufficiente (Verda Chiocchetti, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio
dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non
deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una
successiva sentenza finale favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
3.
Nel caso in esame la
reclamante sostiene che la decisione impugnata le crea un pregiudizio perché il
perito non potrebbe confrontarsi con le concrete condizioni di lavoro
dell’attrice, ciò che costituirebbe un diniego del diritto di essere sentito.
L’argomentazione della reclamante si fonda in ultima analisi sul timore di un
eventuale giudizio di merito negativo nel caso in cui il perito non tenga conto
delle concrete condizioni di lavoro. Tale ipotesi non configura tuttavia un
pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2
CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in
tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa ammettere o respingere
una pretesa perché non è stato dimostrato un fatto che con l’assunzione della
prova rifiutata avrebbe potuto essere provato, oppure perché vengono assunte
prove che non sarebbero da assumere, non costituisce un pregiudizio
difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza finale
favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio, e fino al momento
dell’emanazione della decisione di merito non è dato a sapere se l’assunzione
di una pregiudica la posizione complessiva del reclamante in relazione al
processo. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di
essenziale rilievo per l’andamento del processo nel momento in cui il Pretore
decide di assumere, o non assumere, una prova, oppure di assumerla in modo
differente da quanto postulato da una parte.
In mancanza di una
premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
4.
Di transenna si
rileva che il perito è comunque chiamato a pronunciarsi in punto alla capacità
lavorativa dell’attrice tenendo conto dell’attività che per contratto essa era tenuta
a svolgere. Nella decisione impugnata non si intravvede quindi un
manifestamente errato accertamento dei fatti né un’applicazione errata del
diritto.
Anche nel merito il
gravame sarebbe quindi infondato.
5.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
6.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 21 febbraio 2023 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese del
presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 21 febbraio 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF, solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).