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Decisione

13.2023.20

Decisione in materia di prove (quesiti peritali). Disposizione ordinatoria processuale. Il timore di un eventuale giudizio di merito negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

15 maggio 2023Italiano7 min

è stata ammessa. Con ordinanza 10 febbraio 2023 il Pretore aggiunto si è poi pronunciato

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.20

Lugano

15 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.4 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione

17 gennaio 2019 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 21 febbraio 2023 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 10

febbraio 2023;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 17

gennaio 2019 CO 1 ha chiesto che la disdetta del contratto di lavoro

notificatale da RE 1 sia dichiarata nulla, nonché abusiva e ingiustificata e

che la convenuta sia condannata a versarle la somma di almeno fr. 48'585.85

oltre a fr. 10'000.- per spese legali.

B. Con risposta 21 marzo

2019 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. Con gli ulteriori

allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.

C. Al dibattimento le

parti hanno indicato le prove, tra cui la perizia, chiesta dalla convenuta, che

è stata ammessa. Con ordinanza 10 febbraio 2023 il Pretore aggiunto si è poi pronunciato

sui quesiti peritali della convenuta che ha ammesso, modificando parzialmente

la premessa ai quesiti 1 e 2.

D. Con reclamo 21

febbraio 2023 RE 1 chiede che la decisione impugnata sia riformata nel senso di

ammettere i quesiti peritali come da essa formulati.

Il gravame non è stato

notificato alle parti.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Pretore aggiunto ha statuito sui quesiti peritali è una disposizione

ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319

lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile

con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di

dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante l’11 febbraio 2023. Rimesso alla posta il 21 febbraio

2023, il gravame risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Giusta l’art. 320

CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo

giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e da produrre in tal senso un certo sforzo

allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è

sufficiente (Verda Chiocchetti, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio

dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non

deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una

successiva sentenza finale favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

3.

Nel caso in esame la

reclamante sostiene che la decisione impugnata le crea un pregiudizio perché il

perito non potrebbe confrontarsi con le concrete condizioni di lavoro

dell’attrice, ciò che costituirebbe un diniego del diritto di essere sentito.

L’argomentazione della reclamante si fonda in ultima analisi sul timore di un

eventuale giudizio di merito negativo nel caso in cui il perito non tenga conto

delle concrete condizioni di lavoro. Tale ipotesi non configura tuttavia un

pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2

CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in

tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa ammettere o respingere

una pretesa perché non è stato dimostrato un fatto che con l’assunzione della

prova rifiutata avrebbe potuto essere provato, oppure perché vengono assunte

prove che non sarebbero da assumere, non costituisce un pregiudizio

difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza finale

favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio, e fino al momento

dell’emanazione della decisione di merito non è dato a sapere se l’assunzione

di una pregiudica la posizione complessiva del reclamante in relazione al

processo. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di

essenziale rilievo per l’andamento del processo nel momento in cui il Pretore

decide di assumere, o non assumere, una prova, oppure di assumerla in modo

differente da quanto postulato da una parte.

In mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

4.

Di transenna si

rileva che il perito è comunque chiamato a pronunciarsi in punto alla capacità

lavorativa dell’attrice tenendo conto dell’attività che per contratto essa era tenuta

a svolgere. Nella decisione impugnata non si intravvede quindi un

manifestamente errato accertamento dei fatti né un’applicazione errata del

diritto.

Anche nel merito il

gravame sarebbe quindi infondato.

5.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

6.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 21 febbraio 2023 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese del

presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 21 febbraio 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF, solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).