13.2023.23
Completamento d'istruttoria del procedimento cautelare. Diniego di giustizia e ritardata giustizia
15 maggio 2023Italiano12 min
l’interrogatorio delle parti e l’audizione del minore __________. Il marito a sua
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.23
Lugano
15 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Olgiati
e Giamboni
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. CA.2020.172 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza di provvedimenti cautelari 17 giugno 2020
da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 27 febbraio 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 16 febbraio 2023;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. RE 1 e CO 1 si sono
sposati a __________ il 23 luglio 1999.
Con petizione 23
gennaio 2020 CO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6.
B. Con istanza di
provvedimenti cautelari 17 giugno 2020 CO 1 ha chiesto in via
superprovvisionale l’affidamento a sé del figlio __________, la
regolamentazione del diritto di visita, un contributo alimentare per il figlio
di fr. 2'885.85 da luglio 2020 oltre a spese extrascolastiche e straordinarie,
un contributo alimentare di fr. 10'472.60 mensili per sé da luglio 2020 e una
provisio ad litem di fr. 10'000.
In
via cautelare ha formulato le medesime domande, ritenuto che i contributi
alimentari per il figlio e per sé sono chiesti retroattivamente a far tempo dal
mese di giugno 2019.
Con decisione 18 giugno
2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza supercautelare e ha citato le
parti all’udienza del 18 agosto 2020 per il contraddittorio.
C. All’udienza di
conciliazione del 18 agosto 2020, nella causa di divorzio RE 1 ha aderito alla
domanda di scioglimento del matrimonio, alla liquidazione del regime dei beni e
al riparto delle prestazioni di libero passaggio, ma non alle rimanenti
richieste della moglie.
È seguita l’udienza
sull’istanza di provvedimenti cautelari, dove il marito ha aderito alla
richiesta della moglie circa l’affidamento a lei del figlio __________ per la
cura e l’educazione ed è stato disciplinato il diritto di visita. Le parti
hanno pure convenuto che l’appartamento in locazione alla moglie veniva ad essa
assegnato in uso, ritenuto che la pigione e le spese accessorie venivano pagate
direttamente dal marito al locatore. Inoltre, a partire da settembre 2020 il
padre si è impegnato a versare mensilmente l’importo di fr. 963.- a titolo di
contributo alimentare per il figlio, prendendo a proprio carico le spese
scolastiche (fr. 759.- mensili) e il contributo di accudimento da parte di
terzi oltre a spese straordinarie purché preventivamente concordate tra i
genitori.
In
merito ai punti controversi le parti hanno quindi notificato le rispettive
prove (verbale 18 agosto 2020 pag. 7): la moglie ha chiesto l’edizione di
documenti dal marito e da terzi, la testimonianza di __________,
l’interrogatorio delle parti e l’audizione del minore __________. Il marito a sua
volta ha chiesto l’edizione di documenti da terzi e dalla moglie e l’audizione
testimoniale di __________.
In
via cautelare il Pretore aggiunto ha quindi omologato l’accordo raggiunto dalle
parti.
Con
ordinanza 21 agosto 2020 il Pretore aggiunto ha assegnato alle parti e ai terzi
un termine per produrre la documentazione chiesta in edizione nell’ambito del
procedimento cautelare.
D. Con
decisione 22 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto
l’istanza cautelare 17 giugno 2020 e condannato il marito a versare alla moglie
un contributo di mantenimento mensile di fr. 1'755.-.
Con
appello 4 gennaio 2021 entrambe le parti hanno impugnato la decisione cautelare,
la moglie chiedendo un aumento del contributo alimentare per sé, il marito
chiedendone la soppressione.
Con decisione del
25 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha ancora condannato RE 1 a versare alla
moglie una provvigione ad litem di fr. 10 000.–.
Con
la sentenza 17 ottobre 2022 la ICCA ha evaso gli appelli contro la decisione
provvisionale accogliendo parzialmente i gravami. La II Corte di diritto civile
del Tribunale federale, con sentenza 16 gennaio 2023, ha dichiarato
inammissibile il ricorso di RE 1.
E. Nel
frattempo, dando seguito a quanto ordinato dal primo giudice in occasione
dell’udienza del 18 agosto 2020, il 17 settembre 2020 CO 1 ha motivato la
petizione e formulato le proprie richieste di giudizio in merito agli effetti accessori
del divorzio. RE 1 ha inoltrato la risposta di causa il 27 gennaio 2021, cui
sono seguite la replica, la duplica, la triplica e la quadruplica. Al
dibattimento 8 febbraio 2022 le parti hanno dato atto che restavano litigiosi
la liquidazione del regime matrimoniale, il contributo alimentare per la moglie,
il contributo di mantenimento per il figlio e le spese giudiziarie. Le parti
hanno quindi notificato le prove relative alla procedura di merito.
F. Con scritto 30
gennaio 2023 RE 1 ha chiesto la continuazione della procedura cautelare (inc.
CA.2020.172), chiedendo al primo giudice di statuire sulle rimanenti prove,
ordinare l’aggiornamento della situazione reddituale dei coniugi e impartire un
termine per l’inoltro delle conclusioni, così da concludere il procedimento.
Il Pretore aggiunto ha
risposto in data 31 gennaio 2023 che il procedimento cautelare di cui
all’incarto CA.2020.172 era già stato concluso con la decisione cautelare 22
dicembre 2020, poi riformata con sentenza 17 ottobre 2022 dalla ICCA -
decisione cresciuta in giudicato dopo che la II Corte civile del Tribunale
federale aveva giudicato inammissibile il ricorso del marito - reputando le
richieste “del tutto irrite e infondate”.
Con scritto 15 febbraio
2023 RE 1 ha rilevato che la decisione cautelare era stata emessa “nelle more
istruttorie”, vale a dire prima della conclusione dell’istruttoria, ciò che era
stato rilevato dalla ICCA nella sentenza 17 ottobre 2022. Ha quindi chiesto di
procedere come postulato.
Il Pretore aggiunto, con ordinanza
16 febbraio 2023 ha respinto nuovamente le domande del convenuto, sostenendo
che la decisione cautelare 22 dicembre 2020 era una decisione cautelare finale
e che quanto indicato dalla ICCA “è verosimilmente per un refuso ed è da
intendersi nel merito”.
G. Con reclamo 27
febbraio 2023 RE 1 chiede che la decisione impugnata sia annullata e la causa
rinviata alla Pretura di Lugano per nuova decisione.
Nel termine assegnatole
con ordinanza 1° marzo 2023 la controparte non ha inoltrato osservazioni al
reclamo.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore aggiunto ha
respinto le richieste di RE 1 tese a completare
l’istruttoria del procedimento cautelare è, a prima vista, una disposizione
ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In applicazione dell’art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile
con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di
dieci giorni.
1.1 Nel caso in esame il
reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di aver rifiutato a torto di portare
a termine la procedura cautelare perché erroneamente l’ha ritenuta conclusa. Di
fatto esso lamenta quindi un diniego di giustizia da parte del primo giudice,
che rifiuta di portare a termine il procedimento. Poiché la ricevibilità di un
reclamo per denegata giustizia non dipende dalla sussistenza di un rischio di
un pregiudizio difficilmente riparabile, da questo punto di vista il gravame è
ricevibile.
2. Il diniego di
giustizia consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento. Vi
è invece ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo inabituale e
senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue
attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia - e viola dunque il
precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. - quando
non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in
un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso
fanno apparire ragionevole.
2.1 Se la giurisdizione
adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra
nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all’autorità superiore per
ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). Un reclamo per ritardata giustizia
è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). Qualora però la remora sia
dovuta a una decisione formale del primo giudice - occorre impugnare tale
decisione entro i termini dell’art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid.
2.1).
2.2 Considerato che la decisione
impugnata è pervenuta al reclamante il 17 febbraio 2023 il gravame, rimesso
alla posta il 27 febbraio 2023, risulta tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
3. Il
reclamante rimprovera al primo giudice di aver ritenuto a torto concluso il
procedimento cautelare, riferendosi per questo agli accertamenti nella sentenza
17 ottobre 2022 della ICCA (inc. 11.2021.1/2).
3.1 Gioverà
qui riprendere il considerando 2 della menzionata sentenza della ICCA:
La
decisione impugnata è un decreto cautelare emanato in una causa di divorzio
(art. 276 cpv. 1 CPC) con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). I
decreti cautelari sono emessi con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC).
Anche se sono stati adottati – come in concreto – prima che sia conclusa
l'istruttoria, ma la controparte ha avuto modo di esprimersi almeno per scritto
(art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi
o “nelle more istruttorie”), essi sono appellabili così entro 10
giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento
cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF
139 III 88 consid. 1.1.2). La stessa moglie aveva sollecitato del resto,
il 6 novembre 2020, una pronuncia “nelle more istruttorie” sulle sue richieste cautelari.
La
Camera, nel considerando 15 ha poi rilevato ancora quanto segue:
La
moglie critica poi il Pretore aggiunto nell'appello per avere fatto decorrere
il contributo alimentare in suo favore, senza darne ragione, soltanto dal
giugno del 2020 (data dell'istanza cautelare) anziché dal giugno del 2019, come
lei chiedeva nell'istanza. Al riguardo la decisione impugnata andrebbe pertanto
annullata perché priva di motivazione (memoriale, punto 3.4 pag. 12). Ora, con
l'istanza cautelare del 17 giugno 2020 CO 1 aveva effettivamente chiesto un
contributo alimentare per sé dal giugno del 2019 (inc. CA.2020.172) e l'art.
173 cpv. 3 CC prevede che i contributi per il mantenimento della famiglia
nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale possono essere pretesi
“per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Tale norma si applica per
analogia anche ai contributi alimentari dell'art. 176 CC fissati per la durata
della vita separata (…).
Nella
fattispecie i coniugi vivono separati dal 1° settembre 2017 e fino al 17 giugno
2020 (data dell'istanza) non è intervenuto alcun accordo sul mantenimento della
moglie, ma solo sul contributo alimentare per il figlio all'udienza del 18
agosto 2020 a valere dal settembre del 2020. Sulla retroattività del contributo
alimentare postulato dalla moglie dal giugno del 2019, in altri termini, il
primo giudice non ha ancora statuito e al proposito questa Camera non può
giudicare essa medesima come una giurisdizione di primo grado. Sulla questione
dovrà ancora pronunciarsi il Pretore aggiunto al più tardi nella decisione
cautelare finale con cui regolerà i contributi alimentari per tutto l'arco di
tempo compreso tra l'istanza e il momento della sentenza.
3.2 Come risulta dall’esposizione
dei fatti, il primo giudice ha emanato la decisione 22 dicembre 2020 dopo aver
assunto agli atti la documentazione prodotta dalle parti, rispettivamente quella
di cui era stata chiesta l’edizione. A quel momento nulla era ancora stato
deciso in merito alle altre prove, segnatamente ai testimoni. Dopo questa
decisione nulla è più stato intrapreso nell’ambito cautelare. Non risulta una
decisione dalla quale emerga la conclusione dell’istruttoria e neanche che sia
stata data la possibilità alle parti di esprimersi sull’istruttoria stessa. Non
da ultimo, la ICCA aveva ancora evidenziato che restavano da stabilire i
contributi alimentari per il periodo precedente l’introduzione dell’istanza
cautelare (consid. 15), ciò che non risulta sia stato fatto. Non è qui dato di
comprendere come il Pretore aggiunto abbia potuto ritenere che “l’incidente
cautelare di cui all’incarto CA.2020.172 è terminato con la decisione cautelare
del 22 dicembre 2020”.
La constatazione della
ICCA che la decisione 22 dicembre 2020 era una decisione nelle more
istruttorie perché l’istruttoria non era terminata è quindi perfettamente
calzante e, di certo, non è frutto di un “refuso”. Il diverso accertamento del
Pretore aggiunto è quindi manifestamente errato e il suo rifiuto di seguire le
pertinenti indicazioni dell’autorità superiore e di occuparsi del procedimento
non ancora chiuso costituisce un evidente diniego di giustizia.
Il
reclamo, fondato, è da accogliere. La decisione impugnata va quindi annullata e
il primo giudice invitato a procedere nell’istruzione del procedimento
cautelare.
4.
Data la fondatezza del reclamo, le spese ripetibili vanno addebitate all’ente
pubblico (DTF 139 III 471).
Per i quali motivi
decide:
1. Il reclamo è accolto.
La decisione impugnata è annullata.
Il Pretore aggiunto del
Distretto di Lugano, sezione 6, è invitato a procedere nel procedimento cautelare
dipendente dall’istanza 17 giugno 2020 di CO 1 (inc. CA.2020.172).
Considerandi
2.
Non si riscuotono spese.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante un’indennità di fr. 800.– per
ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli
art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).