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Decisione

13.2023.24

La decisione di semplificazione del processo è una disposizione ordinatoria processuale impugnabile con reclamo. Va reso verosimile un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

15 maggio 2023Italiano5 min

Camera civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile l’appello di RE

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.24

Lugano

15 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2021.20/OR.2023.7 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

promossa con petizione 1 febbraio 2021 da

RE 1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sull’appello 27

febbraio 2023 di RE 1 contro la decisione 18 gennaio 2023 con cui il Pretore ha

semplificato il processo;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 1 febbraio

2021 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr.

275'000.- oltre accessori nonché l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca

legale degli artigiani per l’importo di fr. 107'000.- a carico della particella

n. __________ RFD di __________ di proprietà del convenuto.

Fatti

B. Con risposta 23 marzo

2021 il convenuto ha chiesto di dichiarare inammissibile, rispettivamente di

respingere la petizione e, con domanda riconvenzionale ha postulato la condanna

di RE 1 al pagamento di fr. 533'972.85 ed € 48'832.21 oltre accessori.

Con risposta

riconvenzionale 9 luglio 2021 RE 1 ha chiesto che la domanda riconvenzionale

sia dichiara inammissibile, rispettivamente respinta.

Con gli ulteriori allegati

di replica riconvenzionale e duplica riconvenzionale le parti hanno confermato

le rispettive domande.

C. Con sentenza 20

aprile 2022 il Pretore ha dichiarato inammissibile la domanda condannatoria per

mancanza della preventiva conciliazione. Con sentenza 8 luglio 2022 la seconda

Camera civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile l’appello di RE

1 contro tale decisione.

D. Con decisione 18

gennaio 2023 il Pretore ha accertato l’ammissibilità della domanda

riconvenzionale (dispositivo pto 1), rinviato a procedimento separato la

domanda riconvenzionale (dispositivo pto 2) e disposto che la fase

dibattimentale dell’azione riconvenzionale avrà inizio una volta decisa la

procedura tendente all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale (dispositivo

pto 3).

E. Con appello 27

febbraio 2023 RE 1 chiede l’annullamento dei punti 2 e 3 del dispositivo della

sentenza menzionata.

La controparte non è stata

invitata a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione

d’ammissibilità della domanda riconvenzionale non è oggetto d’impugnazione. Tema

dell’appello sono unicamente la decisione di rinvio a procedimento separato

dell’azione riconvenzionale (semplificazione del processo giusta l’art. 125 CPC:

dispositivo pto 2), rispettivamente la decisione di sospendere la trattazione

della domanda riconvenzionale (l’art. 126 CPC: dispositivo pto 3). Trattasi di

disposizioni ordinatorie processuali (art. 124 CPC) impugnabili con reclamo

alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni

(art. 321 cpv. 2 CPC).

1.1

La reclamante ha

impugnato la decisione del Pretore mediante appello. Considerato che contro le

decisioni ordinatorie processuali non è dato il rimedio dell’appello bensì,

come illustrato, del reclamo, l’appello è inammissibile.

1.2

In merito alla tempestività

del rimedio, si rileva che il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il

26.

gennaio 2023. Spedito il 27 febbraio 2023, il gravame risulta quindi anche manifestamente

tardivo ed è quindi inammissibile anche per questo motivo.

1.3

La decisione impugnata indica

invero un termine di 30 giorni per interporre appello. Ciò che è corretto in

quanto riferito alla decisione d’ammissibilità della domanda riconvenzionale

(dispositivo pto 1), che non è però stata impugnata. Non v’è invece alcuna

indicazione specifica circa termini d’impugnazione degli ulteriori punti del

dispositivo. Considerato però che le decisioni di semplificazione,

rispettivamente di sospensione del procedimento riconvenzionale di cui ai punti

n. 2 e 3 del dispositivo sono decisioni ordinatorie processuali, le stesse

erano da impugnare mediante reclamo nel termine di 10 giorni, come dispone

l’art. 321 cpv. 2 CPC, ciò che non poteva sfuggire alla reclamante.

2.

Comunque sia, il CPC

prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti

dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando

vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

L’impugnabilità della

decisione di semplificazione del processo non è espressamente prevista dal CPC.

La reclamante doveva pertanto rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile. Essa però neppure sostiene l’esistenza di siffatto pregiudizio,

sicché non sarebbero comunque dati i presupposti per entrare nel merito del

gravame su questo punto, che sarebbe comunque inammissibile.

3.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

4.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L’appello 27 febbraio 2023 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico della

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente all’appello 27 febbraio 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Considerato il valore

litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.