13.2023.24
La decisione di semplificazione del processo è una disposizione ordinatoria processuale impugnabile con reclamo. Va reso verosimile un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
15 maggio 2023Italiano5 min
Camera civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile l’appello di RE
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.24
Lugano
15 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2021.20/OR.2023.7 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 1 febbraio 2021 da
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sull’appello 27
febbraio 2023 di RE 1 contro la decisione 18 gennaio 2023 con cui il Pretore ha
semplificato il processo;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 1 febbraio
2021 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr.
275'000.- oltre accessori nonché l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca
legale degli artigiani per l’importo di fr. 107'000.- a carico della particella
n. __________ RFD di __________ di proprietà del convenuto.
Fatti
B. Con risposta 23 marzo
2021 il convenuto ha chiesto di dichiarare inammissibile, rispettivamente di
respingere la petizione e, con domanda riconvenzionale ha postulato la condanna
di RE 1 al pagamento di fr. 533'972.85 ed € 48'832.21 oltre accessori.
Con risposta
riconvenzionale 9 luglio 2021 RE 1 ha chiesto che la domanda riconvenzionale
sia dichiara inammissibile, rispettivamente respinta.
Con gli ulteriori allegati
di replica riconvenzionale e duplica riconvenzionale le parti hanno confermato
le rispettive domande.
C. Con sentenza 20
aprile 2022 il Pretore ha dichiarato inammissibile la domanda condannatoria per
mancanza della preventiva conciliazione. Con sentenza 8 luglio 2022 la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile l’appello di RE
1 contro tale decisione.
D. Con decisione 18
gennaio 2023 il Pretore ha accertato l’ammissibilità della domanda
riconvenzionale (dispositivo pto 1), rinviato a procedimento separato la
domanda riconvenzionale (dispositivo pto 2) e disposto che la fase
dibattimentale dell’azione riconvenzionale avrà inizio una volta decisa la
procedura tendente all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale (dispositivo
pto 3).
E. Con appello 27
febbraio 2023 RE 1 chiede l’annullamento dei punti 2 e 3 del dispositivo della
sentenza menzionata.
La controparte non è stata
invitata a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione
d’ammissibilità della domanda riconvenzionale non è oggetto d’impugnazione. Tema
dell’appello sono unicamente la decisione di rinvio a procedimento separato
dell’azione riconvenzionale (semplificazione del processo giusta l’art. 125 CPC:
dispositivo pto 2), rispettivamente la decisione di sospendere la trattazione
della domanda riconvenzionale (l’art. 126 CPC: dispositivo pto 3). Trattasi di
disposizioni ordinatorie processuali (art. 124 CPC) impugnabili con reclamo
alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni
(art. 321 cpv. 2 CPC).
1.1
La reclamante ha
impugnato la decisione del Pretore mediante appello. Considerato che contro le
decisioni ordinatorie processuali non è dato il rimedio dell’appello bensì,
come illustrato, del reclamo, l’appello è inammissibile.
1.2
In merito alla tempestività
del rimedio, si rileva che il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il
26.
gennaio 2023. Spedito il 27 febbraio 2023, il gravame risulta quindi anche manifestamente
tardivo ed è quindi inammissibile anche per questo motivo.
1.3
La decisione impugnata indica
invero un termine di 30 giorni per interporre appello. Ciò che è corretto in
quanto riferito alla decisione d’ammissibilità della domanda riconvenzionale
(dispositivo pto 1), che non è però stata impugnata. Non v’è invece alcuna
indicazione specifica circa termini d’impugnazione degli ulteriori punti del
dispositivo. Considerato però che le decisioni di semplificazione,
rispettivamente di sospensione del procedimento riconvenzionale di cui ai punti
n. 2 e 3 del dispositivo sono decisioni ordinatorie processuali, le stesse
erano da impugnare mediante reclamo nel termine di 10 giorni, come dispone
l’art. 321 cpv. 2 CPC, ciò che non poteva sfuggire alla reclamante.
2.
Comunque sia, il CPC
prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti
dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando
vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
L’impugnabilità della
decisione di semplificazione del processo non è espressamente prevista dal CPC.
La reclamante doveva pertanto rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile. Essa però neppure sostiene l’esistenza di siffatto pregiudizio,
sicché non sarebbero comunque dati i presupposti per entrare nel merito del
gravame su questo punto, che sarebbe comunque inammissibile.
3.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
4.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L’appello 27 febbraio 2023 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico della
reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente all’appello 27 febbraio 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Considerato il valore
litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.