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Decisione

13.2023.25

Revoca del gratuito patrocinio. Quale diritto di natura strettamente personale, titolare ne è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge. Il patrocinatore solo in casi eccezionali, ovvero se motivi personali o professionali sono motivo di mancata nomina o revoca

15 maggio 2023Italiano6 min

marzo 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio di PI

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.25

Lugano

15 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2020.45 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di

modifica di sentenza di divorzio 31 marzo 2020 da

PI

1

patr.

dall’ PA 1

contro

PI

2

patr.

dall’ PA 2

e ora sul reclamo 1°

marzo 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 15 febbraio 2023 con cui il

Pretore aggiunto ha revocato il gratuito patrocinio a PI 1;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza 31 gennaio

2019 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il

matrimonio in essere tra PI 2 e PI 1 e ha omologato la convenzione regolante

gli effetti accessori.

Fatti

B. Con petizione 31

marzo 2020 PI 1 ha postulato una modifica della regolamentazione delle

conseguenze accessorie in punto al contributo alimentare dovuto da PI 2 per i

figli. Essa ha pure chiesto di essere posta al beneficio del gratuito

patrocinio.

C. Con decisione 15

marzo 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio di PI

1 e designato l’avv. RE 1 quale patrocinatore.

D. Con scritto 28

novembre 2022 l’avv. RE 1 ha comunicato alla Pretura che PI 1 le aveva revocato

il mandato. Con scritto 1° dicembre 2022 l’avv. PA 1 ha comunicato di aver

assunto il patrocinio di PI 1 e, con istanza 26 gennaio 2023 ha postulato che la

stessa sia posta al beneficio del gratuito patrocinio ed egli designato quale

patrocinatore.

E. In data 6 febbraio

2023 l’avv. RE 1 ha inviato alla Pretura la propria nota d’onorario,

chiedendone la tassazione.

Con decisione 15 febbraio

2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di tassazione della nota d’onorario

e ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio a PI 1.

F. Con reclamo 1° marzo

2023 l’avv. RE 1 chiede che la menzionata decisione sia annullata.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta l’art. 121

CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il

gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile

del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1

LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria

(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

La decisione 15 febbraio 2023

è pervenuta alla reclamante il 20 febbraio 2023. Rimesso alla posta il 1° marzo

2023.

il reclamo risulta così tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

1.2

Il reclamo, trattato in

procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Il diritto

all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönlicher

Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che

adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari

e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del

Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio

2005). A differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può

insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega, rispettivamente

revoca il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi

eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla

base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 2 ad art. 121; Bühler,

Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121).

3.1

La reclamante non sostanzia

l’esistenza di circostanze eccezionali che le consentano di insorgere a titolo

personale contro la decisione di revoca del gratuito patrocinio. In difetto della

legittimazione a ricorrere in capo all’insorgente il reclamo è quindi

inammissibile.

4.

Le spese

processuali, fissate in fr. 400.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su

reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) sono poste a carico della reclamante,

soccombente. Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di

gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non

essendo state chieste osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 1° marzo 2023

dell’avv. RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

per il reclamo, stabilite in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).