13.2023.25
Revoca del gratuito patrocinio. Quale diritto di natura strettamente personale, titolare ne è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge. Il patrocinatore solo in casi eccezionali, ovvero se motivi personali o professionali sono motivo di mancata nomina o revoca
15 maggio 2023Italiano6 min
marzo 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio di PI
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.25
Lugano
15 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2020.45 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di
modifica di sentenza di divorzio 31 marzo 2020 da
PI
1
patr.
dall’ PA 1
contro
PI
2
patr.
dall’ PA 2
e ora sul reclamo 1°
marzo 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 15 febbraio 2023 con cui il
Pretore aggiunto ha revocato il gratuito patrocinio a PI 1;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 31 gennaio
2019 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il
matrimonio in essere tra PI 2 e PI 1 e ha omologato la convenzione regolante
gli effetti accessori.
Fatti
B. Con petizione 31
marzo 2020 PI 1 ha postulato una modifica della regolamentazione delle
conseguenze accessorie in punto al contributo alimentare dovuto da PI 2 per i
figli. Essa ha pure chiesto di essere posta al beneficio del gratuito
patrocinio.
C. Con decisione 15
marzo 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio di PI
1 e designato l’avv. RE 1 quale patrocinatore.
D. Con scritto 28
novembre 2022 l’avv. RE 1 ha comunicato alla Pretura che PI 1 le aveva revocato
il mandato. Con scritto 1° dicembre 2022 l’avv. PA 1 ha comunicato di aver
assunto il patrocinio di PI 1 e, con istanza 26 gennaio 2023 ha postulato che la
stessa sia posta al beneficio del gratuito patrocinio ed egli designato quale
patrocinatore.
E. In data 6 febbraio
2023 l’avv. RE 1 ha inviato alla Pretura la propria nota d’onorario,
chiedendone la tassazione.
Con decisione 15 febbraio
2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di tassazione della nota d’onorario
e ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio a PI 1.
F. Con reclamo 1° marzo
2023 l’avv. RE 1 chiede che la menzionata decisione sia annullata.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta l’art. 121
CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il
gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1
LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria
(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1
La decisione 15 febbraio 2023
è pervenuta alla reclamante il 20 febbraio 2023. Rimesso alla posta il 1° marzo
2023.
il reclamo risulta così tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
1.2
Il reclamo, trattato in
procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Il diritto
all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönlicher
Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che
adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari
e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del
Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio
2005). A differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può
insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega, rispettivamente
revoca il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi
eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla
base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a
ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 121; Bühler,
Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121).
3.1
La reclamante non sostanzia
l’esistenza di circostanze eccezionali che le consentano di insorgere a titolo
personale contro la decisione di revoca del gratuito patrocinio. In difetto della
legittimazione a ricorrere in capo all’insorgente il reclamo è quindi
inammissibile.
4.
Le spese
processuali, fissate in fr. 400.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e
complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su
reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) sono poste a carico della reclamante,
soccombente. Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di
gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non
essendo state chieste osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 1° marzo 2023
dell’avv. RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
per il reclamo, stabilite in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).