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Decisione

13.2023.26

Ingiunzione di far capo ad un rappresentante legale. Disposizione ordinatoria processuale. Il reclamo va motivato spiegando in cosa consisterebbe l'errore del giudice

16 maggio 2023Italiano4 min

il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve segnatamente contenere delle chiare

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.26

13.2023.28

Lugano

16 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

SE.2022.27 della Pretura di Locarno-Città promossa con istanza 2 giugno 2022 da

CO 1

rappr. da: __________

contro

RE

1

ritenuto

in fatto: che con petizione 2

giugno 2022 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 11'378.40

nonché la liberazione del deposito di garanzia di fr. 1'950.- prestata dalla

convenuta nell’ambito del contratto di locazione in essere tra le parti;

che, per quanto dato di

capire dai suoi scritti, la convenuta si è opposta alla petizione;

che in occasione del

dibattimento 5 ottobre 2022 il Pretore, constatato che la convenuta non era in

grado di esprimersi correttamente in lingua italiana né di difendersi adeguatamente

da sola, le ha assegnato un termine per munirsi di un patrocinatore;

che, decorso infruttuoso

quel termine, con ordinanza 22 febbraio 2023 il Pretore le ha assegnato un

ultimo termine per munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della

nomina di un patrocinatore d’ufficio in caso d’inadempienza;

che con reclamo 3 marzo 2023 RE 1 chiede

“al tribunale di interrompere il procedimento”;

che con successivo scritto 9 marzo 2023 la

reclamante chiede “un contenzioso gratuito”;

considerato

in diritto: che l’ingiunzione di far

capo a un rappresentante legale in applicazione dell’art. 69 cpv. 1 CPC è una

disposizione ordinatoria processuale, la quale, per i combinati disposti degli

art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è

impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello;

che la decisione impugnata è stata

notificata alla reclamante il 23 febbraio 2023 sicché il gravame, rimesso alla

posta il 3 marzo 2023 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile;

che giusta l’art.

320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che giusta l’art. 321 CPC

Fatti

il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve segnatamente contenere delle chiare

domande di causa; in particolare spetta alla parte reclamante confrontarsi con

le motivazioni della sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe l’errore del primo giudice;

che, in concreto, la

reclamante chiede “al tribunale di interrompere il procedimento”, ma non spiega

per quali ragioni la decisione impugnata è contestata;

che essa pertanto non si

confronta con la decisione del Pretore e non è dato di comprendere per quale

motivo la stessa sarebbe errata e il gravame, insufficientemente motivato, è inammissibile;

che l’unica domanda della

reclamante, vale a dire la richiesta di interrompere il procedimento, esula

comunque dalla procedura di reclamo, già per il fatto che la sospensione andava,

semmai, sottoposta al Pretore;

che, comunque sia, nella

misura in cui la reclamante sostiene che la causa è ingiustificata, trattasi di

argomenti che sono se del caso da far valere davanti al primo giudice, ciò che essa

all’evidenza non è in grado di fare da sola, sicché l’ingiunzione di far capo a

un patrocinatore legale è nel suo stesso interesse;

che le spese del reclamo sarebbero da porre a carico della reclamante, soccombente, ma eccezionalmente si rinuncia a prelevarle; la domanda di ”contenzioso gratuito” (recte: gratuito patrocinio) diventa quindi priva d’oggetto;

che il presente

reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

per i quali motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo 3 marzo 2023

di RE 1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano

spese.

3.

La domanda di

gratuito patrocinio è priva d’oggetto.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 3 marzo 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è di fr. 11'378.40,

contro la presente sentenza è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).