13.2023.27
Anticipo delle spese processuali per l'assunzione di prove. Interesse degno di protezione ad impugnare la decisione. Presupposto processuale del reclamo
16 maggio 2023Italiano6 min
ha assegnato a entrambe le parti un termine per depositare l’importo di fr. 6'000.-
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.27
Lugano
16 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2018.212 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
14 agosto 2018 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora
sul reclamo 9 marzo 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 28 febbraio 2023 del
Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione
unilaterale di divorzio 14 agosto 2018 RE 1 ha chiesto lo scioglimento del
matrimonio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie. Il 15 novembre
2018 egli ha presentato le motivazioni della petizione. Con risposta del 4
gennaio 2019 CO 1 ha formulato le proprie richieste in punto alle conseguenze
accessorie del divorzio. Con gli ulteriori allegati di replica e duplica le
parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Al dibattimento 5
novembre 2019 entrambe le parti hanno notificato le rispettive prove chiedendo,
tra l’altro l’allestimento di perizie. Con ordinanza 5 febbraio 2020 il Pretore
ha assegnato a entrambe le parti un termine per depositare l’importo di fr. 6'000.-
cadauna quale anticipo sulle spese processuali. Il 17 novembre 2022 CO 1 ha presentato
i quesiti della perizia intesa ad accertare il valore delle società __________
SA e __________ SA. RE 1 a sua volta ha chiesto di accertare la completezza e
la rispondenza ai principi contabili della contabilità delle due società.
Con ordinanza del 16
dicembre 2022 il Pretore ha nominato il perito e, su richiesta del medesimo, il
10 febbraio 2023, ha assegnato a __________ SA un termine per produrre nuova
documentazione necessaria per l’allestimento della perizia contabile.
C. Con istanza 15
febbraio 2023 RE 1 ha chiesto di escludere il quesito di controparte volto ad
accertare il valore della sua partecipazione in __________ SA, rispettivamente
di chiedere lo scopo del quesito, postulando altresì che sia fatto ordine alla
moglie di anticipare le spese per tutte le perizie da lei richieste.
Preso atto delle risposte
della moglie, RE 1 ha chiesto di riformulare il quesito, ribadendo la necessità
di ordinare alla moglie un anticipo delle spese processuali.
D. Con ordinanza 28
febbraio 2023 il Pretore ha respinto le richieste di RE 1.
E. Con reclamo 9 marzo
2023 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata, che sia chiesto ai
periti un preventivo dei costi e che sia chiesto a CO 1 un adeguato anticipo
per le spese peritali inerenti l’accertamento del valore del mobilio e
dell’arredamento dell’abitazione coniugale e di quella occupata successivamente
la separazione di fatto dal marito e per l’accertamento del valore delle partecipazioni
del marito in __________ SA e __________ SA.
La richiesta di effetto
sospensivo al reclamo è stata respinta il 16 marzo 2023.
La controparte non è stata
invitata a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in
materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103,
319.
lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni
di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità
giudiziaria superiore, e meglio alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
2.
La decisione è
pervenuta al reclamante il 1° marzo 2023. Il gravame, spedito il 9 marzo 2023 è
quindi tempestivo e, sotto questo profilo, ammissibile.
3.
Con il reclamo si
possono censurare l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
4.
Giusta l’art. 102
cpv. 1 CPC ogni parte deve anticipare le spese processuali per l’assunzione
delle prove da lei richieste, ritenuto che ciascuna parte deve anticipare la
metà delle spese per l’assunzione di prove richieste da entrambe (cpv. 2). L’anticipo
non prestato da una parte può essere versato dall’altra; nel caso contrario,
l’assunzione delle prove decade. Sono fatte salve le controversie in cui il
giudice esamina d’ufficio i fatti (cpv. 3).
5.
Giusta l’art. 59 CPC
il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti
processuali, che egli deve verificare d’ufficio (art. 60 CPC). Rientrano fra
questi l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (art. 59 cpv. 2
lett. a CPC). Anche per i rimedi di diritto il reclamante/appellante deve avere
un interesse degno di protezione ad impugnare una decisione.
Nel caso di cui
trattasi non è dato un interesse degno di protezione del reclamante a postulare
che il primo giudice imponga alla controparte un maggiore anticipo per le spese
peritali rispetto a quanto già versato. Non è quindi da entrare nel merito del
gravame. Gli argomenti sollevati dal reclamante saranno, semmai, da far valere
in sede di ripartizione dei costi al termine della procedura.
6.
Le spese processuali
per la presente procedura sono, disciplinate dalla legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in
considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2
cpv. 1 LTG). Giusta l'art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su
reclamo del Tribunale d'appello essendo fissata tra fr. 100.- e
fr. 10'000.-, nel caso concreto le stesse vanno stabilite in fr. 500.- e
sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 CPC).
Non avendo la controparte
- alla quale il reclamo neppure è stato notificato - dovuto inoltrare
osservazioni, non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo 9 marzo 2023
di RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
di fr. 500.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 9 marzo 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.