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Decisione

13.2023.27

Anticipo delle spese processuali per l'assunzione di prove. Interesse degno di protezione ad impugnare la decisione. Presupposto processuale del reclamo

16 maggio 2023Italiano6 min

ha assegnato a entrambe le parti un termine per depositare l’importo di fr. 6'000.-

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.27

Lugano

16 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2018.212 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione

14 agosto 2018 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora

sul reclamo 9 marzo 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 28 febbraio 2023 del

Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione

unilaterale di divorzio 14 agosto 2018 RE 1 ha chiesto lo scioglimento del

matrimonio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie. Il 15 novembre

2018 egli ha presentato le motivazioni della petizione. Con risposta del 4

gennaio 2019 CO 1 ha formulato le proprie richieste in punto alle conseguenze

accessorie del divorzio. Con gli ulteriori allegati di replica e duplica le

parti hanno confermato le rispettive domande.

B. Al dibattimento 5

novembre 2019 entrambe le parti hanno notificato le rispettive prove chiedendo,

tra l’altro l’allestimento di perizie. Con ordinanza 5 febbraio 2020 il Pretore

ha assegnato a entrambe le parti un termine per depositare l’importo di fr. 6'000.-

cadauna quale anticipo sulle spese processuali. Il 17 novembre 2022 CO 1 ha presentato

i quesiti della perizia intesa ad accertare il valore delle società __________

SA e __________ SA. RE 1 a sua volta ha chiesto di accertare la completezza e

la rispondenza ai principi contabili della contabilità delle due società.

Con ordinanza del 16

dicembre 2022 il Pretore ha nominato il perito e, su richiesta del medesimo, il

10 febbraio 2023, ha assegnato a __________ SA un termine per produrre nuova

documentazione necessaria per l’allestimento della perizia contabile.

C. Con istanza 15

febbraio 2023 RE 1 ha chiesto di escludere il quesito di controparte volto ad

accertare il valore della sua partecipazione in __________ SA, rispettivamente

di chiedere lo scopo del quesito, postulando altresì che sia fatto ordine alla

moglie di anticipare le spese per tutte le perizie da lei richieste.

Preso atto delle risposte

della moglie, RE 1 ha chiesto di riformulare il quesito, ribadendo la necessità

di ordinare alla moglie un anticipo delle spese processuali.

D. Con ordinanza 28

febbraio 2023 il Pretore ha respinto le richieste di RE 1.

E. Con reclamo 9 marzo

2023 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata, che sia chiesto ai

periti un preventivo dei costi e che sia chiesto a CO 1 un adeguato anticipo

per le spese peritali inerenti l’accertamento del valore del mobilio e

dell’arredamento dell’abitazione coniugale e di quella occupata successivamente

la separazione di fatto dal marito e per l’accertamento del valore delle partecipazioni

del marito in __________ SA e __________ SA.

La richiesta di effetto

sospensivo al reclamo è stata respinta il 16 marzo 2023.

La controparte non è stata

invitata a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in

materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103,

319.

lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni

di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità

giudiziaria superiore, e meglio alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).

2.

La decisione è

pervenuta al reclamante il 1° marzo 2023. Il gravame, spedito il 9 marzo 2023 è

quindi tempestivo e, sotto questo profilo, ammissibile.

3.

Con il reclamo si

possono censurare l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e

l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

4.

Giusta l’art. 102

cpv. 1 CPC ogni parte deve anticipare le spese processuali per l’assunzione

delle prove da lei richieste, ritenuto che ciascuna parte deve anticipare la

metà delle spese per l’assunzione di prove richieste da entrambe (cpv. 2). L’anticipo

non prestato da una parte può essere versato dall’altra; nel caso contrario,

l’assunzione delle prove decade. Sono fatte salve le controversie in cui il

giudice esamina d’ufficio i fatti (cpv. 3).

5.

Giusta l’art. 59 CPC

il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti

processuali, che egli deve verificare d’ufficio (art. 60 CPC). Rientrano fra

questi l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (art. 59 cpv. 2

lett. a CPC). Anche per i rimedi di diritto il reclamante/appellante deve avere

un interesse degno di protezione ad impugnare una decisione.

Nel caso di cui

trattasi non è dato un interesse degno di protezione del reclamante a postulare

che il primo giudice imponga alla controparte un maggiore anticipo per le spese

peritali rispetto a quanto già versato. Non è quindi da entrare nel merito del

gravame. Gli argomenti sollevati dal reclamante saranno, semmai, da far valere

in sede di ripartizione dei costi al termine della procedura.

6.

Le spese processuali

per la presente procedura sono, disciplinate dalla legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in

considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2

cpv. 1 LTG). Giusta l'art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d'appello essendo fissata tra fr. 100.- e

fr. 10'000.-, nel caso concreto le stesse vanno stabilite in fr. 500.- e

sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 CPC).

Non avendo la controparte

- alla quale il reclamo neppure è stato notificato - dovuto inoltrare

osservazioni, non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo 9 marzo 2023

di RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 500.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 9 marzo 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.