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Decisione

13.2023.29

Diniego di gratuito patrocinio in conciliazione. Diritto di essere sentito (motivazione e diritto di replica). Parti. Attestazione ISEE: patrimonio, reddito e riserva di soccorso. Fabbisogno (fuori zona di frontiera)

13 giugno 2023Italiano27 min

2023 il Segretario assessore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.29

13.2023.30

Lugano

13 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CM.2023.43 (procedura di conciliazione) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, promossa con istanza 31 gennaio 2023 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

e ora sul reclamo 13

marzo 2023 di RE 1 contro la decisione 3 marzo 2023 con cui il Segretario

assessore gli ha negato il gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 31 gennaio 2023

RE 1 ha convenuto innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, CO 1 per

un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata intesa, il rilascio della

relativa autorizzazione ad agire tesa ad accertare l’esistenza di un contratto

di impiego del commesso viaggiatore (art. 347 segg. CO) in essere tra le parti

e la condanna della datrice di lavoro al pagamento di pretese per fr.

121'305.65 complessivi (salari, contributi LPP, indennità licenziamento

ingiustificato), oltre al rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________

dell’UE di __________.

L’istante ha altresì chiesto

la concessione del gratuito patrocinio inclusi i costi legali dell’avv. PA 1.

La domanda è stata aggiornata il 3 febbraio 2023 con altri documenti.

Fatti

B. Con osservazioni 17

febbraio 2023 CO 1 si è opposta all’accoglimento della domanda di gratuito

patrocinio dell’istante, i requisiti richiesti non essendo adempiuti.

C. Con decisione 3 marzo

2023 il Segretario assessore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE

1 poiché nulla indicava che egli versasse in uno stato d’indigenza e non

potesse sostenere le presumibili spese della conciliazione.

D. Con reclamo 13 marzo

2023 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, di

annullare la decisione 3 marzo 2023 e di essere ammesso al beneficio del

gratuito patrocinio inclusi i costi legali dell’avv. PA 1. In via subordinata

chiede di rinviare gli atti alla Pretura affinché il Segretario assessore gli

conceda tale beneficio, rispettivamente proceda ad una nuova valutazione.

Il 14 marzo 2023 la Camera

ha negato l’effetto sospensivo al reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

E. Intanto il Segretario

assessore con separata ordinanza 3 marzo 2023 ha assegnato il termine

all’istante per versare l’anticipo delle spese processuali di fr. 500.–. All’udienza

16 marzo 2023, appurata l’impossibilità di un’intesa tra le parti, ha fissato il

termine ultimo per il pagamento dell’anticipo di fr. 500.–, subordinandovi il

rilascio dell’autorizzazione ad agire.

Ad avvenuto pagamento, il

Segretario assessore ha rilasciato l’autorizzazione ad agire 19 aprile 2023.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta

l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante lunedì 6 marzo 2023 (doc. A al reclamo). Spedito con

invio raccomandato recapitato alla cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2023

(timbro originale), il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista,

senz’altro ammissibile.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria il reclamo è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

L’art. 326 cpv. 1

CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio che resta

applicabile anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito

patrocinio (Bastons Bulletti, in:

Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin,

in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in:

DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Per quanto

non già agli atti (sotto, consid. 5), i documenti annessi al gravame (doc. C e

D) sono da considerare nuovi ai sensi dell’art. 326 cpv. 1 CPC e ammissibili

limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio per il reclamo.

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.1

Il Segretario assessore ha

tenuto conto di un reddito mensile totale di EUR 1'834.– in capo al reclamante

e alla di lui moglie, oltre ad un patrimonio immobiliare di EUR 22'864.– e mobiliare

di EUR 1'051.–. Sul fronte delle uscite ha indicato che erano da considerare i

costi di pigione e le spese accessorie documentate insieme al fabbisogno minimo

per un nucleo familiare di due persone residenti in Italia rinviando per riferimento

al sito internet www.numbeo.com. Non ha invece riconosciuto le spese

professionali presumibili per fr. 500.– in quanto il reclamante non le aveva spiegate

per rapporto ad un contratto di lavoro di sole 10 ore settimanali. Nelle citate

circostanze, il Segretario assessore ha negato l’esistenza del presupposto dell’indigenza.

3.2

Il reclamante lamenta la

lesione del suo diritto di essere sentito giusta l’art. 53 cpv. 1 CPC poiché il

conciliatore non ha motivato la sua decisione e non gli ha consentito di prendere

posizione ed esprimersi su tutti gli atti processuali. Gli rimprovera poi

un’errata applicazione degli art. 117 e 119 CPC e un accertamento

manifestamente errato dei fatti, laddove ha negato il suo stato di indigenza a

dipendenza della sua sostanza immobiliare e mobiliare e dei redditi superiori al

suo fabbisogno.

4.

A mente del reclamante,

il Segretario assessore non ha spiegato il calcolo del “fabbisogno minimo del

nucleo famigliare di due persone residenti in Italia (cfr.: www.numbeo.com)”,

limitandosi ad opporre e anteporre un generico riferimento ad un sito internet

in risposta al dettaglio di conteggio che egli aveva invece proposto. Quel sito

internet non includeva il suo comune di domicilio e men che meno un univoco

valore ai fini del fabbisogno per una coppia convivente, ma elencava una serie

di singole voci componenti il “paniere tipo dei consumi” di una persona. Da cui

la carente motivazione e lesione del diritto di essere sentiti.

4.1

Il diritto di essere sentito

delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale

(art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio

l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito

comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Oberhammer/Weber, in: Kurzkommentar,

ZPO, 3a ed., 2021, n. 9 ad art. 53; Chabloz,

in: Petit commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad art. 53; Haldy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 14 ad art. 53; Gehri,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 25 ad art. 53; Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I,

2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi

sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia

fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso

piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi

conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 40 seg. ad art. 238 [versione e-book al 1° febbraio 2020/22

marzo 2021, n. 44 seg. ad art. 238]). La giurisdizione di ricorso deve poi

essere posta in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto

(DTF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b).

4.2

La Tabella per il calcolo del

minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF) in vigore

dal 1° settembre 2009 (https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza)

- a cui lo stesso reclamante si è ispirato per allestire il suo conteggio

dettagliato (doc. P “minimo vitale”) - stabilisce in fr. 1'700.– il fabbisogno

minimo per coniugi che condividono la stessa comunione domestica. La medesima tabella

applica una deduzione del 20% in caso di domicilio o dimora nella fascia di

confine tra Svizzera e Italia. E al riguardo torna utile la lista dei comuni valida

in virtù dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei

lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974 [RS 0.642.045.43], disponibile

al sito: https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/imposte-alla-fonte-1/informazioni-sullimposte-alla-fonte),

fra cui non figura __________, luogo di domicilio del reclamante. È vero che il

sito internet cui ha rinviato il Segretario assessore non quantifica un

fabbisogno minimo per coniugi, esso propone tuttavia dei parametri indicativi sulla

differenza del costo della vita tra Svizzera e Italia che prudenzialmente può

essere quantificato in almeno 40% (www.numbeo.com “Cost of Living

Comparison Between Switzerland and Italy”). Tutto sommato quindi l’argomentazione

del giudice conciliatore - seppure molto stringata e succinta - consente di quantomeno

risalire ad un ragionevole fabbisogno di fr. 1'020.– in capo al nucleo

familiare costituito dal reclamante e dalla moglie. Da questo punto di vista la

pretesa violazione del diritto di essere sentito è dunque infondata e va

respinta.

5.

Il reclamante

contesta poi al Segretario assessore di avere deciso sulla sua domanda di

gratuito patrocinio trascorsi appena 3 giorni - 1 giorno da quando l’atto era

giunto a lui per notifica -dalla ricezione delle osservazioni con cui CO 1 ne aveva

proposto la reiezione con argomenti legati all’esistenza di beni immobili di

cui dava atto l’attestato ISEE. Sostiene di non avere avuto modo di replicare

ed opporsi a tali considerazioni, ciò che egli avrebbe fatto producendo già in

quella sede i documenti che ora allegava al reclamo e che, pertanto, non rientravano

nel concetto di nova ai sensi dell’art. 326 CPC.

5.1

In virtù del diritto di

essere sentiti, sancito segnatamente dagli art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost. e

53.

cpv. 1 CPC, le parti hanno il diritto incondizionato di formulare

spontaneamente osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a

prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti

concretamente a influire sul giudizio. Il giudice non è tenuto a fissare un

termine al riguardo, ma deve soltanto lasciare, tra l’ultimo atto di una parte

e la decisione, un lasso di tempo sufficiente - indicativamente 10 giorni - perché

la controparte abbia la possibilità di depositare osservazioni spontanee se lo

ritiene necessario (fra tutti cfr. DTF 146 III 97 consid. 3.4.1 e 3 3.4.2; III

CCA 13.2022.30 5 settembre 2022 consid. 5 relativa ad una fattispecie in tema di

cauzione per spese ripetibili).

Il diritto di essere

sentito non è però finalizzato ad ovviare a eventuali mancanze processuali di

una parte e va quindi contestualizzato nel rispetto delle forme procedurali da osservare

(sentenza TF 5D_149/2021 7 febbraio 2022 consid. 2.2.1 con riferimenti).

5.2

La procedura di concessione

del gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato (DTF 139 III 334

consid. 4.2). In sede di primo esame essa è unilaterale e il ruolo di parte

compete al richiedente, mentre in caso di impugnazione la procedura diventa

bilaterale e assumono ruolo di parte tanto il richiedente quanto l’autorità di

prima istanza (DTF 140 III 501 consid. 4.1.2 con riferimenti) che ha emesso la

decisione impugnata. Per effetto del potere di apprezzamento del giudice la

controparte nel processo principale può comunque essere sentita (art. 119 cpv.

3.

seconda frase CPC), tuttavia senza che ciò le conferisca la qualità di parte nella

procedura (DTF 139 III 334 consid. 4.2). Di contro la parte convenuta nel

processo principale deve obbligatoriamente sempre essere sentita se il gratuito

patrocinio comporta anche la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili

giusta l’art. 99 CPC (art. 119 cpv. 3 terza frase CPC), poiché quella decisione

ne può condizionare l’esito: essa acquisisce allora anche il ruolo di

controparte nella procedura di gratuito patrocinio (III CCA 13.2019.22 9 luglio

2019.

consid. 1.1 con riferimenti).

5.3

Inoltre è anche da

considerare che in tema di gratuito patrocinio nemmeno il principio

inquisitorio limitato esonera il richiedente dal motivare la sua relativa

domanda, sicché siano rese verosimili tanto la situazione finanziaria e

l’indigenza quanto la probabilità di esito favorevole della causa, e che il

giudice non è tenuto a procedere a particolari approfondimenti e accertamenti

d’ufficio a meno che l’istanza risulti incerta o non chiara (sentenza TF 5A_1025/2021

del 19 maggio 2022 consid. 3.3 [peraltro già citata dallo stesso Segretario

assessore], 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2, 5A_327/2017 del 2 agosto

2017.

consid. 4; Colombini, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 6 e 15 ad

art. 119; Rüegg/Rüegg, op. cit.,

n. 3 ad art. 119). D’altra parte, scopo dell’interpello non è di ovviare alle negligenze

processuali delle parti, in particolare di facilitare il lavoro dell’avvocato

che patrocina il richiedente grazie ad una supervisione critica del giudice (sentenza

TF 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 3.4 [peraltro già citata dallo

stesso Segretario assessore];Trezzini, op.

cit., n. 19 ad art. 119 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 22

ad art. 119]).

5.4

Ora giova anzitutto rilevare

che la decisione impugnata è stata emessa con riferimento ad una procedura di

conciliazione che - foss’anche con la prospettiva di una causa di lavoro avente

un valore litigioso di fr. 121'305.65 - esclude a priori l’assegnazione di

ripetibili (art. 113 cpv. 1 prima frase CPC) e quindi anche l’eventualità di

una richiesta di cauzione giusta l’art. 99 CPC della società convenuta che le

conferirebbe il ruolo di parte (sentenza TF 5A_79/2020 del 28 agosto 2020 relativa

ad una procedura di merito dove la volontà di avanzare una richiesta di

cauzione era stata preannunciata). La procedura di gratuito patrocinio non

poteva che restare unilaterale con il richiedente quale parte, ritenuto che la

società convenuta non avrebbe potuto ambire ad un indennizzo per compensare il

costo causato da quelle osservazioni (DTF 139 III 334 consid. 4.2 e commento in

SZZP/RSPC 2/2014 pag. 115 segg.; Jent-Sørensen,

in: Kurzkommentar, ZPO; 3 ed., 2021, n. 12 ad art. 119; Colombini, op. cit., n. 18 ad art. 119). Poco importa se, in

forza del suo potere di apprezzamento (art. 119 cpv. 3 seconda frase CPC), il

Segretario assessore ha comunque assegnato il termine per “presentare eventuali

osservazioni” (ordinanza 1° febbraio 2023) benché non fosse tenuto a farlo.

5.5

Invano il reclamante si duole

del fatto di non avere avuto tempo sufficiente per replicare alle citate osservazioni

e produrre documenti inerenti la proprietà immobiliare per sua stessa ammissione

già confortata “in piena trasparenza allegando l’attestato ISEE (doc. P)” ma

che s’imponevano ancora a fronte di quelle considerazioni. Nell’istanza di

gratuito patrocinio 28 febbraio 2023 l’interessato indicava che proprio quella “documentazione

annessa (doc. P), comprova lo stato di indigenza dell’istante, che non gli

consente di poter affrontare in alcun modo le spese di giustizia e di

patrocinio per la tutela dei propri diritti” (act. I, pag. 6 in alto). Ciò

posto già si è spiegato dei motivi per i quali la procedura di gratuito

patrocinio non poteva che restare unilaterale (sopra, consid. 5.4). Di fatto il

Segretario assessore avrebbe potuto così decidere sulla base di quel solo

documento. Invero il 3 febbraio 2023 - allorquando il termine per le

osservazioni all’istanza di gratuito patrocinio era già stato assegnato

(ordinanza 1° febbraio 2023) - il reclamante ha ritenuto di dover aggiornare la

sua situazione economica con altri tre documenti tesi a circostanziare meglio i

suoi redditi (doc. Q, R e S), nulla evidenziando però in aggiunta a quanto

risultava sul patrimonio immobiliare dal doc. P. Ed è alle risultanze di

quest’ultimo documento che il Segretario assessore si è appunto attenuto,

precisando che dava riscontro di “un patrimonio netto stimato in EUR 23'915, di

cui EUR 22'864 di patrimonio immobiliare ed EUR 1'051 di sostanza mobiliare” e

che “di tale patrimonio non risulta alcun accenno nell’istanza, né fra i

documenti prodotti”.

Nelle citate circostanze

era quindi anzitutto da spiegare perché a fronte delle osservazioni 28 febbraio

2023.

della società convenuta non parte al procedimento di gratuito patrocinio,

il Segretario assessore si sarebbe dovuto attendere una ulteriore replica spontanea

del richiedente volta a sostanziare un’istanza a suo stesso dire già confortata

in modo pertinente e che di cui il 3 febbraio 2023 continuavano a sussistere le

condizioni. Sicché, neanche sotto il profilo del principio inquisitorio egli

aveva motivo di ritenere necessari ulteriori chiarimenti (sopra, consid. 5.3). Se

non che, su questo punto il reclamante, debitamente assistito da un legale, non

si esprime affatto limitandosi a rivendicare e ribadire un suo generico diritto

alla replica incondizionato. Certo, la cautela avrebbe dovuto indurre il

Segretario assessore ad attendere almeno 10 giorni prima di emettere la

decisione impugnata. Ma per non averlo fatto, nelle particolarità del caso

specifico e per tutto quanto si è detto, non può essere ravvisata la violazione

del diritto di essere sentito. La censura va quindi respinta.

6.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

È considerato indigente

chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle

spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della

famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid.

7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato

(Trezzini, op. cit., n. 15 segg.

ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare -

spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

7.

In riferimento alla

situazione patrimoniale il Segretario assessore ha rilevato che l’attestazione

ISEE per l’anno 2022 indicava un valore complessivo di EUR 23'915.–, di cui

sostanza mobiliare per EUR 1'051.– e sostanza immobiliare per EUR 22'864.–, come

risulta dall’istanza di gratuito patrocinio. Dal canto suo il reclamante si

limita ad affermare di avere confortato l’esistenza della sostanza mobiliare e

immobiliare con l’ausilio di estratti bancari aggiornati e di quell’attestazione

ISEE. L’interessato richiama per il resto il principio sancito dalla prassi secondo

cui il richiedente del gratuito patrocinio è tenuto a finanziare il costo di un

procedimento giudiziario solo nella misura in cui il suo patrimonio supera la

“riserva di soccorso” a valere quale limite inferiore che, a dipendenza delle

circostanze concrete, prevede di massima variazioni tra fr. 10'000.– e fr.

40'000.–. Il reclamante conclude indicando ancora che la disponibilità di EUR

1'000.– non era sufficiente per finanziare il costo delle spese processuali e

di patrocinio stimabile per la pregressa procedura di conciliazione di una

causa con valore litigioso di fr. 121'305.65, argomento su cui il Segretario

assessore non si era assolutamente pronunciato. Ma invano.

7.1

La quantificazione della “riserva

di soccorso” va commisurata in funzione dei bisogni futuri, delle circostanze

concrete e di eventuali obblighi cui deve far fronte il richiedente, e valutata

rispetto al patrimonio esistente poiché non deve permettere al richiedente di

cominciare a risparmiare a carico dello Stato (sentenza TF 5A_1025/2021 del 19

maggio 2022 consid. 3.2 [peraltro già citata dallo stesso Segretario assessore]

e relativa decisione impugnata III CCA 13.2021.56/57 5 novembre 2021 consid.

4.2). È anche da considerare che i citati parametri sono in linea di massima calibrati

rispetto ad un contesto di vita in Svizzera, fattore di cui è pure da tener

conto. Ora, l’attestazione ISEE riconosce per legge delle detrazioni, che ben

si possono considerare alla stregua di “riserva di soccorso”. In particolare sul

patrimonio mobiliare essa assomma a EUR 6'000.– per il primo componente del

nucleo familiare e altri EUR 2'000.– per ogni successivo componente fino ad un

massimo di EUR 10'000.–, oltre EUR 1'000.– dopo il secondo figlio (art. 5 comma

5.

del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 [Regolamento

concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di

applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)] in:

GU n. 19 del 24 gennaio 2014). E in proposito quella prodotta agli atti ammette

appunto una franchigia di EUR 8'000.– (reclamante e la moglie) di cui il

Segretario assessore ha tenuto conto visto che si è dipartito dal saldo netto restante

di EUR 1'051.–. Anche sul fronte della sostanza immobiliare è invero prevista

la possibilità di detrazioni (art. 5 comma 2 e 3 del citato Decreto: per

debiti, rispettivamente se l’immobile è adibito ad abitazione familiare) di cui

però non dà indicazioni l’attestazione ISEE, sicché l’importo di EUR 22'864.– ritenuto

dal Segretario assessore ben corrisponde alla sostanza immobiliare netta

disponibile.

7.2

Il Segretario assessore ha poi

rilevato che nulla era stato precisato in punto al patrimonio così emerso né

nell’istanza di gratuito patrocinio né in altri documenti prodotti. Ciò che il

reclamante non contesta affatto, visto che a suo dire delle spiegazioni al

riguardo si erano rese unicamente necessarie rispetto alle osservazioni della

società convenuta, argomento di cui si è sufficientemente detto (sopra, consid.

5.5). Ma non solo. L’attestazione ISEE considera il patrimonio immobiliare e

mobiliare esistente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della

presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) (art. 5 comma 2 e

comma 4 del citato Decreto, sopra consid. 7.1). E quella prodotta, fondata sulla

DSU del 7 dicembre 2022 (doc. P pag. 2), riferisce quindi dello stato del

patrimonio complessivo al 31 dicembre 2021. Di contro, dei pretesi estratti

bancari aggiornati e menzionati dal reclamante non vi è traccia, con potendo certo

considerarsi tale la ricevuta degli ultimi movimenti del solo conto bancario

svizzero presso __________ di __________ attestante un saldo di fr. 9.69 al 15

dicembre 2022 (doc. P ultima pagina sul retro). Sicché, in assenza di elementi

contrari, mal si vede come si possa rimproverare al Segretario assessore di avere

fatto affidamento sul valore complessivo patrimoniale di EUR 23'915.– e di

avere tenuto conto di questa disponibilità per in definitiva escludere

l’esistenza di un preteso stato d’indigenza in capo al reclamante.

7.3

Per la prima volta in sede di

reclamo, il reclamante tenta peraltro di quantificare il costo processuale del

procedimento di conciliazione rimproverando al Segretario assessore di non

essersi assolutamente pronunciato su questo punto. L’argomento, nuovo ai sensi

dell’art. 326 cpv. 1 CPC, è però inammissibile e con esso il relativo

rimprovero al giudice conciliatore. Si aggiunga per il resto che con ordinanza

del medesimo giorno della decisione impugnata, il Segretario assessore ha

stabilito in fr. 500.–, quindi al di sotto del limite minimo previsto dalla LTG

(cfr. art. 5), l’anticipo delle spese processuali della conciliazione (sopra,

consid. E), che appare sopportabile a fronte della disponibilità patrimoniale complessiva

di cui si è detto (sopra, consid. 7.1 e 7.2).

8.

Il Segretario

assessore si è dipartito in capo al reclamante da un reddito mensile di almeno

fr. 870.– in forza del nuovo contratto di lavoro iniziato il 1° febbraio 2023, cui

ha aggiunto il reddito mensile di EUR 964.– della moglie, ritenendo in

definitiva un complessivo di entrate mensili stimabili in EUR 1'834.–. Il

Segretario assessore ha poi spiegato di non poter conteggiare il preteso importo

di fr. 500.– mensili a titolo di spese professionali, pasti fuori casa, e di

spostamento - come rivendicato dal reclamante - poiché questi non ne aveva

spiegato l’entità rispetto ad un impiego limitato a 10 ore settimanali. Sicché,

in definitiva, ha precisato che era da tener conto dei costi di pigione, delle

spese accessorie documentate e del fabbisogno minimo del nucleo famigliare di

due persone residenti in Italia. Il reclamante gli rimprovera di essere incorso

in vistosi errori di valutazione.

8.1

Il reclamante solleva una

volta di più la mancata quantificazione del “fabbisogno minimo del nucleo

famigliare di due persone residenti in Italia”. Ma al riguardo già si è detto

che gli elementi a disposizione consentivano di quantomeno risalire ad un prudenziale

importo di fr. 1'020.– (sopra, consid. 4.2). E in tal senso, il reclamante

medesimo peraltro vi si allinea. In capo al reclamante e alla moglie risultano poi

documentati EUR 370.– mensili di canone di locazione 2022/2023 (doc. P pag. 10

sul retro, 11 e 13) ed EUR 128.– mensili di spese accessorie per gas ed elettricità

(doc. P 13 sul retro: EUR 434.– [elettricità 2022] EUR 1'100.– [gas 2022]). Rapportando

il tutto ad un reddito complessivo di EUR 1'834.–, ne risulta ancora un’eccedenza

di almeno EUR 280.–. E anche tenendo conto delle spese mediche del 2022 di EUR

50.– mensili ed RC auto per EUR 22.50 mensili, il nucleo familiare del

reclamante dispone ancora di un margine. Sotto questo profilo pertanto il

fabbisogno mensile è coperto.

8.2

Il reclamante contesta il

mancato computo della spesa mensile di fr. 500.–, che reputa finanche

sottostimata. Egli afferma che il costo mensile di trasferta in auto per

recarsi al lavoro era da ritenere in fr. 396.– dovendo percorrere 1'200 km al

mese per recarsi al lavoro (72 km andata e ritorno, almeno 2 volte la settimana

[10 ore alla settimana]) rispetto a fr. 0.33/km conformemente a quanto previsto

dalla Circolare CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015. Sulla base della stessa

circolare erano poi da conteggiare anche i costi di manutenzione dell’auto per

fr. 130.– mensili. Infine altri fr. 95.– mensili per pasti fuori casa (fr. 11.–

per 2 volte la settimana). Le argomentazioni però, mai specificate in tal senso

davanti al Segretario assessore (cfr. scritto 3 febbraio 2023 e doc. R), sono

nuove giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC e quindi inammissibili. Obietta invero il

reclamante che, pur in assenza di questi dettagli, il Segretario assessore non

poteva stralciare in toto la relativa voce di spesa visto che l’applicazione

della circolare CEF s’imponeva per il principio inquisitorio limitato e che i

costi a quel momento non gli erano ancora noti. Ma già si è detto che il

principio inquisitorio limitato non esonera l’interessato - assistito da un

patrocinatore legale - dal documentare la sua situazione (sopra, consid. 5.3 e

6). Ed è da chiedersi come il Segretario assessore potesse tener conto di

qualcosa nemmeno noto al reclamante. L’argomento sfiora addirittura il pretesto

e va respinto.

Sia come sia - a mero

titolo aggiuntivo - il costo di fr. 0.33/km di cui alla citata circolare tiene

conto di voci di spesa media quali imposta di circolazione, RC, casco, spese

accessorie, manutenzione, carburante 4 gomme, riparazioni e servizi (punto n.

3), che non forzatamente sono quelle assunte dall’interessato residente in

Italia (e non in un comune di frontiera). Mentre chilometri percorsi e

indennità per pasti fuori casa vanno adattate all’occupazione limitata a 10 ore

settimanali (poco più del 20%) e in proporzione a giorni festivi e di vacanze.

8.3

Per il reclamante il

Segretario assessore ha comunque accertato in modo manifestamente errato i

fatti in quanto ha sovrapposto i redditi dell’intero nucleo familiare (fr.

870.– suoi e EUR 964.29 della moglie) con il fabbisogno del solo istante

indicato in non meno di EUR 1'783.42. Anche senza tener conto delle sue spese

professionali, ne risultava comunque un ammanco di fr. 413.42 (870 – 1'283.42)

anche riducendo ulteriormente di metà il suo fabbisogno personale minimo, già

ridotto in considerazione del tenore di vita in Svizzera. L’argomento è

tuttavia fuorviante. Il Segretario assessore ha escluso il preteso stato d’indigenza

in capo al reclamante tenendo conto dei redditi complessivi del reclamante e

della moglie accertati in EUR 1'834.– insieme al patrimonio familiare totale di

EUR 23'915.–, per rapporto a costi di pigione, spese accessorie e fabbisogno

minimo del nucleo familiare di due persone residenti in Italia (sopra, consid. 7

segg. e 8 e 8.1). Perché il ragionamento debba limitarsi solo a reddito e

fabbisogno del reclamante, egli non lo spiega. Fino a prova contraria i coniugi

provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento

della famiglia. Ed egli medesimo nel contesto della sua istanza di gratuito

patrocinio parlava di “fabbisogno familiare” e ha fondato la sua pretesa indigenza

sull’attestazione ISEE che, appunto, esamina il nucleo familiare nel suo

insieme. Una volta di più la critica è quindi pretestuosa.

9.

La domanda di

gratuito patrocinio per questa sede di giudizio va respinta. Il reclamo non

aveva probabilità di esito favorevole visti gli argomenti invocati che si sono

rivelati, per quanto non già inammissibili, privi di pertinenza. Per i motivi

di cui si è detto anche il presupposto dell’indigenza non è adempiuto,

conclusione che i documenti annessi al reclamo non consentono di sovvertire. Trattasi

di parziali immagini istantanee della schermata di un cellulare (“screenshot”) da

cui nulla è a ben vedere dato comprendere, fermo restando che andrebbe comunque

ancora giustificata la correlazione tra una non meglio definita proprietà a __________)

in “__________” e le immagini non localizzabili di un generico immobile ad un numero

civico __________ (doc. C al reclamo). La dichiarazione 10 marzo 2023 del

datore di lavoro del reclamante (doc. D al reclamo) nulla aggiunge poi alle

considerazioni già espresse sui relativi costi di trasferta (sopra, consid. 8.2),

costi che sarebbero da ritenere a maggior noti e documentabili in questa sede

di giudizio essendo oramai trascorso quasi un mese e mezzo dall’inizio

dell’attività lavorativa.

10.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali di fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG

(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le

decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno così poste a carico

del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 13 marzo 2023 di RE 1 è respinto.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio 13 marzo 2023 di RE 1 è respinta.

3.

Le spese

processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.

4.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).