13.2023.3
Diniego del gratuito patrocinio
5 maggio 2023Italiano18 min
presso la Casa Elisabetta e la Culla Arnaboldi di Lugano, e il punto di incontro
Source ti.ch
Incarto
n.
13.2023.3
Lugano
5 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del
Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente
vicecancelliere:
Annovazzi
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG),
per statuire nella causa inc. CA.2022.248/250/279 e inc. SO.2022.4506/4079
(adozione di provvedimenti cautelari e superprovvisionali) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 31 agosto 2022 da
CO 1
patrocinata
dall' PA 2
contro
RE 1
patrocinato
da PA 1 ,
e ora sul reclamo del 16 gennaio 2023 di RE 1
contro la decisione del 27 dicembre 2022 (inc. SO.2022.4079), con cui il
Pretore gli ha negato il beneficio del gratuito patrocinio;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
istanza del 31 agosto 2022, CO 1 ha presentato un'istanza di adozione di misure
a protezione della personalità (inc. SE.2022.39), con domande
supercautelare (inc. CA.2022.248) e cautelare (inc. CA.2022.250), chiedendo in
particolare che fosse fatto divieto a RE 1 di prendere contatto in qualsivoglia
maniera con lei, specificatamente per telefono, per scritto o per via
elettronica (e-mail e/o altri canali), o importunarla in altro modo, ma anche
di avvicinarsi, in un perimetro inferiore a 300 m, a lei in qualsiasi luogo e
in particolare al suo luogo di residenza e di lavoro, al figlio __________ e al
minore __________ in qualsiasi luogo e in particolare al loro luogo di
residenza, a scuola e presso la mamma diurna, con la comminatoria dell'art. 292
CP (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC), postulando nel contempo l'ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Con
decisione supercautelare del 1° settembre 2022 il Pretore ha accolto l'istanza
inaudita l'altra parte, statuendo altresì che, in caso di
violazione/inadempimento degli ordini impartiti, RE 1 sarebbe stato passibile
di una multa disciplinare fino a fr. 5000.– e di fr. 1000.– “per ogni
giorno di ritardo” (inc. CA.2022.248).
B. Con
osservazioni del 12 settembre 2022 il convenuto si è opposto all'istanza,
chiedendo di ripristinare le relazioni personali con il figlio __________,
eventualmente in modalità e strutture protette, da definire in attesa della
decisione di merito. L'istante, con la replica del 10 ottobre 2022, e il
convenuto, nella duplica del 24 ottobre 2022, hanno confermato i rispettivi
antitetici punti di vista (inc. CA.2022.250).
C. Nel
frattempo, con istanza del 26 settembre 2022, RE 1 ha chiesto di essere posto
al beneficio del gratuito patrocinio, postulando la modifica dell'assetto
supercautelare del 1° settembre 2022, nel senso di poter esercitare i diritti
di visita del figlio __________ con cadenza di almeno due volte la settimana
per 4 ore, presso una struttura protetta da definire, e di ordinare ad CO 1 di
rimuovere effetti personali dall'appartamento e di riconsegnare le chiavi del
medesimo, di rendere conto di fatture concernenti il figlio, di informare circa
polizze assicurative di cui avrebbe domandato il cambio di intestazione, oltre
a farle provvisorio divieto di lasciare in via duratura la Svizzera portando
con sé il figlio __________, con la comminatoria di cui all'art. 292 CP.
Con
decisione del 28 settembre 2022, emessa senza contradditorio, il Pretore ha
respinto l'istanza in via supercautelare. Con osservazioni del 10 ottobre 2022,
CO 1 ha chiesto la reiezione integrale dell'istanza cautelare. Con replica del
24 ottobre 2022, RE 1 ha confermato la propria richiesta, salvo per
l'appartamento nel frattempo liberato. Con duplica del 14 novembre 2022, CO 1
ha ribadito la sua posizione, avversando l'istanza (inc. CA.2022.279).
D. Il
28 novembre 2022 RE 1 ha nuovamente chiesto una modifica – in via
supercautelare e cautelare – dell'assetto stabilito nella decisione del 1°
settembre 2022, nei termini convenuti il 24 novembre 2022 davanti all'Autorità
regionale di protezione 3, Lugano.
A
complemento dell'assetto in essere, con decisione supercautelare del 1°
dicembre 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza inaudita l'altra parte,
riservando gli incontri di RE 1 con il figlio __________, in forma protetta,
presso la Casa Elisabetta e la Culla Arnaboldi di Lugano, e il punto di incontro
dell'Associazione Ticinese famiglie affidatarie, Massagno.
E. Con
decisione del 27 dicembre 2022, il Pretore ha accolto l'istanza cautelare del
31 agosto 2022, a conferma dei provvedimenti supercautelari del 1° settembre e
del 1° dicembre 2022. CO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio delPA 2 (inc. SO.2022.4079).
L'istanza di gratuito patrocinio di RE 1 è stata invece respinta (inc. SO.2022.4506).
La tassa di giustizia e le spese di fr. 350.– sono state poste a carico di
quest'ultimo, tenuto a rifondere all'istante fr. 2000.– per ripetibili
(inc. CA.2022.250).
F. Con
reclamo del 16 gennaio 2023, RE 1 chiede la riforma di quest'ultima decisione
nel senso di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio dell'avv. PA 1,
ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 350.– a carico dello
Stato, mentre “le ripetibili, quantificate in fr. 2000.– a favore
dell'istante CO 1 verranno anticipate dal Cantone”.
Non
sono state raccolte osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente
il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile
del Tribunale d'appello (art. 319 lett. b n. 1 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG). La domanda
di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e
art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta
l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni. Notificata il 27 dicembre 2022, ovvero il
giorno stesso della sua emanazione, la decisione è stata ritirata dal
reclamante il 4 gennaio 2023. Il termine per proporre reclamo è cominciato a
decorrere il giorno successivo ed è scaduto domenica 15 gennaio 2023, salvo
protrarsi fino a lunedì 16 novembre 2022 in ossequio all'art. 142 cpv. 3 CPC.
Consegnato alla posta l'ultimo giorno utile, il reclamo è pertanto tempestivo.
Richiamata
la procedura sommaria, il reclamo è evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Conformemente
all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata
del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Il
Pretore, nella propria decisione del 27 dicembre 2022, ha rilevato che l'attrice
e il convenuto sono conviventi e genitori di __________, nato il 26 gennaio
2022.
Dalla nascita del bambino sono sorti gravi problemi tra i due genitori,
con conseguenti episodi di violenza del convenuto nei confronti dell'attrice,
tanto che infine madre e figlio (unitamente al secondo figlio, __________, nato
da una precedente relazione) sono stati collocati presso una struttura protetta
e contro il convenuto è stato aperto un procedimento penale; da cui l'azione
dell'attrice, proposta a protezione della personalità (inc. SE.2022.39), con
contestuali richieste in via supercautelare e cautelare. Con decisione del 24
novembre 2022, l'Autorità regionale di protezione (ARP) 3, Lugano, ha stabilito
che l'autorità parentale sul minore __________, il quale vive con la madre,
alla quale è stato affidato per cura ed educazione, sia esercitata congiuntamente
dai genitori.
Quanto
all'istanza cautelare (inc. CA.2022.250), il Pretore ha ritenuto che non vi è
alcun bisogno di amministrare mezzi di prova orali, bastando ampiamente i documenti
prodotti, in particolare il rapporto di violenza domestica del 1° settembre 2022
e il rapporto di violenza domestica del 3 ottobre 2022, il cui contenuto “si commenta
da sé in merito al grado di tossicità della convivenza tra le parti”. Inoltre –
ha continuato il Pretore – il convenuto adotta una posizione proceduralmente
errata, in quanto un procedimento cautelare non è funzionale alla ricostruzione
della storia tra le parti, ma ad adottare delle misure provvisorie in base allo
statu quo della stessa al momento in cui è stata presentata l'istanza e al
rispetto della competenza materiale dell'ARP, per tutto quanto riguarda la
relazione personale genitori/figli. Invece, la competenza materiale del Pretore
è limitata all'art. 28b cpv. 1 CC. Ciò posto, dai documenti prodotti ha
rilevato che tra le parti sono sorte violenze, minacce o insidie, ragione per
cui si giustifica pienamente la conferma cautelare del provvedimento supercautelare
disposto a suo tempo. Chi sia tra i due il “colpevole” di “questo stato
relazionale non interessa per nulla e non giustifica alcuna attività
istruttoria, determinante essendo appunto il solo risultato, che è appunto
quello della disunione qualificata in essere, dove l'attrice e madre di __________
non intende per nulla entrare in contatto con il convenuto e padre di __________,
a tutela di sé stessa e del figlio; contatti che evidentemente non possono
esserle imposti, per ovvi motivi”. L'esercizio dei diritti di visita, poi, esula
dalla competenza materiale del Pretore per rientrare in quella dell'ARP,
dovendo essere quell'autorità a decidere se lo statu quo attualmente vigente
vada confermato o mutato.
Per
quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio presentata dal convenuto (inc.
SO.2022.4506), il Pretore ha ritenuto che non meritasse accoglimento, mancando
da un lato la parvenza di buon fondamento “per quanto motivato qui dinanzi” e mancando
dall'altro la dimostrazione dell'indigenza, non essendo stata prodotta la
documentazione riguardante le sue entrate e mancando soprattutto la
dimostrazione di tutti gli sforzi da lui messi in atto per svolgere un'attività
lavorativa adeguatamente remunerata, trattandosi di una persona in giovane età,
in salute e munita di un'adeguata formazione professionale.
2.2
Il
reclamante impugna i punti 6 (gratuito patrocinio) e 8 (accollo di spese e
ripetibili) del dispositivo, contestando un accertamento manifestamente errato
dei fatti riguardo alla situazione finanziaria del convenuto e “un'arbitraria”
negazione di buon fondamento” (art. 117 CPC) e, di conseguenza, la non
applicazione dell'art. 122 CPC. Nonostante il tempo trascorso, l'attrice non
avrebbe presentato nessuna prova a fondamento delle proprie allegazioni. Il
Pretore si sarebbe basato esclusivamente su affermazioni unilaterali
dell'attrice. “Se lo stato di fatto di cui il Pretore ritiene data
verosimiglianza sarà oggetto di ferma contestazione in sede di merito in prima
istanza”, il reclamante “nega recisamente che rispondendo in punto alle accuse
rivoltegli, fornendo peraltro molteplici elementi di prova che smentiscono gli
addebiti, mancasse parvenza di buon fondamento”. Egli, infatti, avrebbe avuto tutte
le ragioni per credere, “purtroppo a torto”, che la “copiosa documentazione
debitamente circostanziata” e presentata, “ben avrebbe potuto smentire l'accusa
di pericolosità che invero fonda e giustifica un divieto di avvicinamento”.
Sarebbe smentito, quindi, l'assunto pretorile per cui la resistenza a una misura
limitativa della propria libertà specie rispetto al proprio figlio, fosse priva
fondamento, con particolare riguardo al diritto del reclamante di difendere la
propria posizione da accuse gravi e infamanti, ribadite come infondate, presentando
prove a sostegno della propria posizione, diversamente da quanto fatto
dall'istante, ciò che sarebbe ben ravvisabile dagli allegati riversati negli
incarti CA.2022.248-250. Ritenuto che la “verosimiglianza è (...) meno di una
prova ma più di una semplice allegazione”, sarebbe lecito quanto meno auspicare
un differente giudizio, visto che il reclamante avrebbe dovuto difendersi
esclusivamente da allegazioni. Pertanto, il requisito di cui all'art. 117 lett.
b CPC sarebbe da ritenersi dato.
Contesta
poi che non sia comprovato lo sforzo per trovare un impiego, non comprendendosi
come abbia potuto sorvolare sul fatto che l'iscrizione all'URC e il beneficio
dell'indennità di disoccupazione implichino di per sé stessi una stringente
ricerca di impiego nella misura di almeno dodici candidature al mese, pena
sanzioni di varia misura a limitare l'indennità stessa”. Censura poi un errato
accertamento della propria situazione finanziaria, nella misura in cui avrebbe
omesso di comprovare le proprie entrate. Il 26 settembre 2022, “a margine di
CA.2022.279, il reclamante ha riversato agli atti un plico per la domanda di
assistenza giudiziaria, comprensivo di certificato per l'ammissione
all'assistenza giudiziaria debitamente compilato e vidimato dal Comune di
Lugano, da cui risulta il reddito da lavoro dipendente (a beneficio
dell'indennità di disoccupazione) per complessivi fr. 4508.–, poi ridotti a fr.
4446.70, come da conteggio IAS settembre 2022 pure riversato agli atti, e reddito
da sostanza immobiliare all'estero per fr. 1000.– annui, poi ridotti a fr.
800.– netti annui (v. calcolo dell'imponibile 2021 in doc. 21). Egli ha poi
quantificato le proprie uscite, indicando fr. 1530.– per l'affitto poi ridotto
a fr. 1450.– (v. doc. C in CA.2022.279), fr. 1150.– di oneri alimentari
(versati alla ex moglie, __________, e a beneficio della figlia __________),
poi ridotti consensualmente a fr. 600.– mensili (v. doc. F in
CA.2022.279), oneri assicurativi per fr. 500.–, fr. 399.90 per il
leasing dell'automobile e fr. 600.–
medi mensili dei complessivi fr. 7200.– annui di istruzione (v. doc. 18).
Già solo considerando queste voci – prosegue il reclamante – il “disavanzo” assomma
“a fr. 963.50, che è ben al di sotto del proprio fabbisogno che la LEF
quantifica in fr. 1200.–”. Da cui l'indigenza del richiedente, che avrebbe
ottemperato al proprio onere allegatorio.
Siccome
poi il reddito del richiedente sarebbe inferiore al fabbisogno minimo della
LEF, le ripetibili decise dal Pretore a favore di CO 1 andrebbero poste a
carico del Cantone, come disposto dall'art. 122 cpv. 2 CPC, “nell'attesa che il
reclamante torni a miglior fortuna”.
3.
Per
l'art. 117 CPC – che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui
all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto
2014.
consid. 3 con rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia
sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui
domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende
l'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la
designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
Una
causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il
processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona
ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in
considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse
alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei
stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo
fatto che quel processo non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale
4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 38 ad art.
117.
[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è
priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon
esito equivalgono più o meno – oppure appaiono solo lievemente inferiori – a
quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze
date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla
base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16
dicembre 2020 consid. 5.2 con riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).
Ai
fini dell'esame della probabilità di successo di una causa giusta l'art. 117
lett. b CPC non si dà luogo a particolari atti istruttori, determinanti essendo
i fatti posti alla base della pretesa avanzata. Il richiedente deve rendere
verosimile i presupposti che legittimano questa sua pretesa, e ai fini della
decisione il giudice si affiderà ai documenti prodotti e all'apprezzamento
anticipato dei mezzi di prova offerti (Wuffli/Fuhrer,
Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (In Praxi), DIKE, 2019, n.
404.
e 406 pag. 142; Rüegg/Rüegg, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 20 ad art. 117; Trezzini, op. cit., versione e-book
#8 al 1° febbraio 2020, n. 32 seg. ad art. 119).
Il
pronostico della causa è determinato dalle circostanze esistenti – escluse
quelle realizzatesi successivamente – all'inoltro della richiesta di gratuito
patrocinio, ma non si limita alle allegazioni ivi contenute. Pertanto, ci si
potrà attenere anche a documenti che seppur non prodotti dal richiedente
dovevano essergli noti comunque – ad esempio poiché emanati o sottoscritti
dallo stesso – e si potranno considerare anche allegazioni della controparte (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 409 pag.
143). In particolare, il giudice può sentire la controparte (art. 119 cpv. 3
seconda frase CPC) e a sua discrezione trarre da ciò ulteriori informazioni
anche in punto alle probabilità di esito della causa (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 857 pag. 299).
4.
Ciò
premesso, la reclamante non si confronta con l'argomentazione del Pretore
secondo cui un procedimento cautelare non è funzionale alla ricostruzione della
storia tra le parti, ma ad adottare delle misure provvisorie in base allo statu
quo della stessa al momento in cui è stata presentata l'istanza e al
rispetto della competenza materiale dell'ARP, per tutto quanto riguarda la
relazione personale genitori/figli. Nemmeno si confronta con l'asserto
pretorile secondo cui conta “il solo risultato, che è appunto quello della disunione
qualificata in essere”. Al di là delle responsabilità dei singoli coniugi, non
risulta alcun accertamento manifestamente errato da parte del Pretore, nella
misura in cui rimanda al rapporto di violenza domestica dell'1° settembre 2022
e al rapporto di violenza domestica del 3 ottobre 2022, “il cui contenuto [ndr.
riportato nella decisione del 1° dicembre 2022 / Ris. N. 2583/2022 – seduta del
30.
novembre 2022, dell'ARP 3, Lugano] si commenta da sé in merito al grado di
tossicità della convivenza tra le parti” (v. doc. N, inc. CA.2022.250).
La
reclamante non spiega, peraltro, come i non meglio definiti ed esaminati “allegati
riversati in CA.2022.248-250” o i contenuti della non meglio illustrata “copiosa
documentazione debitamente circostanziata che egli ha presentato” (che “ben
avrebbe potuto smentire l'accusa di pericolosità che invero fonda e giustifica
un divieto di avvicinamento”) avrebbero sin dall'inizio potuto modificare
l'esito degli ineludibili accertamenti cautelari del Pretore (v. sopra, consid.
2.1) – peraltro neppure impugnati – e, comunque, dirimenti riguardo alla
valutazione della probabilità di successo della procedura nel quadro dell'esame
della richiesta di gratuito patrocinio. Insufficientemente motivata, quindi, la
censura va dichiarata inammissibile.
5.
Ciò
posto, nel caso in rassegna difettava sin dall'inizio il requisito cumulativo
della probabilità di successo della procedura e ciò quand'anche fosse stato dato
quello dell'indigenza. Detto altrimenti, non essendo soddisfatto il requisito
della parvenza di esito favorevole per l'ottenimento del beneficio del gratuito
patrocinio, la contestazione riguardo all'accertamento sulla situazione
finanziaria non merita ulteriore disamina, in nulla potendo modificare l'esito
del presente reclamo, che vede la sua sorte segnata.
6.
Per
quanto concerne la richiesta del reclamante di porre a carico del Cantone le
ripetibili riconosciute ad CO 1, va rilevato che l'art. 122 cpv. 2 CPC codifica
il principio della sussidiarietà della remunerazione del patrocinatore d'ufficio
da parte dello Stato, partendo dall'idea che le ripetibili poste a carico della
controparte ne coprano in via prioritaria i relativi costi rendendo così
superfluo il pagamento tramite la cassa pubblica. Quando però la parte cui è
stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le sono attribuite
ripetibili, ma essa non le può riscuotere o non lo potrà presumibilmente fare
presso la controparte, il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato
dal Cantone (art. 122 cpv. 2 CPC). Sarà semmai CO 1 a dover chiedere al Cantone
di versare l'intero onorario dovuto al proprio avvocato qualora risultasse che le
ripetibili non sono riscuotibili, ciò che ha da essere accertato dal Pretore. La
richiesta del reclamante è quindi da respingere.
7.
La
procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è,
diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 Ill 470 consid. 6). Le
spese processuali, fissate in fr. 400.– giusta l'art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di
giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10 000.–)
sono poste a carico dell'interessato (art. 115 cpv. 2 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente
allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo del
16.
gennaio 2023 di RE 1 è respinto.
2.
Le
spese processuali, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico
del reclamante.
3.
Notificazione:
– avv.
PA 1.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15 000.– nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30 000.– negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Trattandosi
di una decisione finale di diniego del gratuito patrocinio, ai fini del valore
litigioso è determinante il presumibile costo del processo (v. sentenza del
Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 1).