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Decisione

13.2023.3

Diniego del gratuito patrocinio

5 maggio 2023Italiano18 min

presso la Casa Elisabetta e la Culla Arnaboldi di Lugano, e il punto di incontro

Source ti.ch

Incarto

n.

13.2023.3

Lugano

5 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del

Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente

vicecancelliere:

Annovazzi

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG),

per statuire nella causa inc. CA.2022.248/250/279 e inc. SO.2022.4506/4079

(adozione di provvedimenti cautelari e superprovvisionali) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 31 agosto 2022 da

CO 1

patrocinata

dall' PA 2

contro

RE 1

patrocinato

da PA 1 ,

e ora sul reclamo del 16 gennaio 2023 di RE 1

contro la decisione del 27 dicembre 2022 (inc. SO.2022.4079), con cui il

Pretore gli ha negato il beneficio del gratuito patrocinio;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

istanza del 31 agosto 2022, CO 1 ha presentato un'istanza di adozione di misure

a protezione della personalità (inc. SE.2022.39), con domande

supercautelare (inc. CA.2022.248) e cautelare (inc. CA.2022.250), chiedendo in

particolare che fosse fatto divieto a RE 1 di prendere contatto in qualsivoglia

maniera con lei, specificatamente per telefono, per scritto o per via

elettronica (e-mail e/o altri canali), o importunarla in altro modo, ma anche

di avvicinarsi, in un perimetro inferiore a 300 m, a lei in qualsiasi luogo e

in particolare al suo luogo di residenza e di lavoro, al figlio __________ e al

minore __________ in qualsiasi luogo e in particolare al loro luogo di

residenza, a scuola e presso la mamma diurna, con la comminatoria dell'art. 292

CP (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC), postulando nel contempo l'ammissione al

beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Con

decisione supercautelare del 1° settembre 2022 il Pretore ha accolto l'istanza

inaudita l'altra parte, statuendo altresì che, in caso di

violazione/inadempimento degli ordini impartiti, RE 1 sarebbe stato passibile

di una multa disciplinare fino a fr. 5000.– e di fr. 1000.– “per ogni

giorno di ritardo” (inc. CA.2022.248).

B. Con

osservazioni del 12 settembre 2022 il convenuto si è opposto all'istanza,

chiedendo di ripristinare le relazioni personali con il figlio __________,

eventualmente in modalità e strutture protette, da definire in attesa della

decisione di merito. L'istante, con la replica del 10 ottobre 2022, e il

convenuto, nella duplica del 24 ottobre 2022, hanno confermato i rispettivi

antitetici punti di vista (inc. CA.2022.250).

C. Nel

frattempo, con istanza del 26 settembre 2022, RE 1 ha chiesto di essere posto

al beneficio del gratuito patrocinio, postulando la modifica dell'assetto

supercautelare del 1° settembre 2022, nel senso di poter esercitare i diritti

di visita del figlio __________ con cadenza di almeno due volte la settimana

per 4 ore, presso una struttura protetta da definire, e di ordinare ad CO 1 di

rimuovere effetti personali dall'appartamento e di riconsegnare le chiavi del

medesimo, di rendere conto di fatture concernenti il figlio, di informare circa

polizze assicurative di cui avrebbe domandato il cambio di intestazione, oltre

a farle provvisorio divieto di lasciare in via duratura la Svizzera portando

con sé il figlio __________, con la comminatoria di cui all'art. 292 CP.

Con

decisione del 28 settembre 2022, emessa senza contradditorio, il Pretore ha

respinto l'istanza in via supercautelare. Con osservazioni del 10 ottobre 2022,

CO 1 ha chiesto la reiezione integrale dell'istanza cautelare. Con replica del

24 ottobre 2022, RE 1 ha confermato la propria richiesta, salvo per

l'appartamento nel frattempo liberato. Con duplica del 14 novembre 2022, CO 1

ha ribadito la sua posizione, avversando l'istanza (inc. CA.2022.279).

D. Il

28 novembre 2022 RE 1 ha nuovamente chiesto una modifica – in via

supercautelare e cautelare – dell'assetto stabilito nella decisione del 1°

settembre 2022, nei termini convenuti il 24 novembre 2022 davanti all'Autorità

regionale di protezione 3, Lugano.

A

complemento dell'assetto in essere, con decisione supercautelare del 1°

dicembre 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza inaudita l'altra parte,

riservando gli incontri di RE 1 con il figlio __________, in forma protetta,

presso la Casa Elisabetta e la Culla Arnaboldi di Lugano, e il punto di incontro

dell'Associazione Ticinese famiglie affidatarie, Massagno.

E. Con

decisione del 27 dicembre 2022, il Pretore ha accolto l'istanza cautelare del

31 agosto 2022, a conferma dei provvedimenti supercautelari del 1° settembre e

del 1° dicembre 2022. CO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio delPA 2 (inc. SO.2022.4079).

L'istanza di gratuito patrocinio di RE 1 è stata invece respinta (inc. SO.2022.4506).

La tassa di giustizia e le spese di fr. 350.– sono state poste a carico di

quest'ultimo, tenuto a rifondere all'istante fr. 2000.– per ripetibili

(inc. CA.2022.250).

F. Con

reclamo del 16 gennaio 2023, RE 1 chiede la riforma di quest'ultima decisione

nel senso di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio dell'avv. PA 1,

ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 350.– a carico dello

Stato, mentre “le ripetibili, quantificate in fr. 2000.– a favore

dell'istante CO 1 verranno anticipate dal Cantone”.

Non

sono state raccolte osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente

il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile

del Tribunale d'appello (art. 319 lett. b n. 1 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG). La domanda

di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e

art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta

l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni. Notificata il 27 dicembre 2022, ovvero il

giorno stesso della sua emanazione, la decisione è stata ritirata dal

reclamante il 4 gennaio 2023. Il termine per proporre reclamo è cominciato a

decorrere il giorno successivo ed è scaduto domenica 15 gennaio 2023, salvo

protrarsi fino a lunedì 16 novembre 2022 in ossequio all'art. 142 cpv. 3 CPC.

Consegnato alla posta l'ultimo giorno utile, il reclamo è pertanto tempestivo.

Richiamata

la procedura sommaria, il reclamo è evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata

del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Il

Pretore, nella propria decisione del 27 dicembre 2022, ha rilevato che l'attrice

e il convenuto sono conviventi e genitori di __________, nato il 26 gennaio

2022.

Dalla nascita del bambino sono sorti gravi problemi tra i due genitori,

con conseguenti episodi di violenza del convenuto nei confronti dell'attrice,

tanto che infine madre e figlio (unitamente al secondo figlio, __________, nato

da una precedente relazione) sono stati collocati presso una struttura protetta

e contro il convenuto è stato aperto un procedimento penale; da cui l'azione

dell'attrice, proposta a protezione della personalità (inc. SE.2022.39), con

contestuali richieste in via supercautelare e cautelare. Con decisione del 24

novembre 2022, l'Autorità regionale di protezione (ARP) 3, Lugano, ha stabilito

che l'autorità parentale sul minore __________, il quale vive con la madre,

alla quale è stato affidato per cura ed educazione, sia esercitata congiuntamente

dai genitori.

Quanto

all'istanza cautelare (inc. CA.2022.250), il Pretore ha ritenuto che non vi è

alcun bisogno di amministrare mezzi di prova orali, bastando ampiamente i documenti

prodotti, in particolare il rapporto di violenza domestica del 1° settembre 2022

e il rapporto di violenza domestica del 3 ottobre 2022, il cui contenuto “si commenta

da sé in merito al grado di tossicità della convivenza tra le parti”. Inoltre –

ha continuato il Pretore – il convenuto adotta una posizione proceduralmente

errata, in quanto un procedimento cautelare non è funzionale alla ricostruzione

della storia tra le parti, ma ad adottare delle misure provvisorie in base allo

statu quo della stessa al momento in cui è stata presentata l'istanza e al

rispetto della competenza materiale dell'ARP, per tutto quanto riguarda la

relazione personale genitori/figli. Invece, la competenza materiale del Pretore

è limitata all'art. 28b cpv. 1 CC. Ciò posto, dai documenti prodotti ha

rilevato che tra le parti sono sorte violenze, minacce o insidie, ragione per

cui si giustifica pienamente la conferma cautelare del provvedimento supercautelare

disposto a suo tempo. Chi sia tra i due il “colpevole” di “questo stato

relazionale non interessa per nulla e non giustifica alcuna attività

istruttoria, determinante essendo appunto il solo risultato, che è appunto

quello della disunione qualificata in essere, dove l'attrice e madre di __________

non intende per nulla entrare in contatto con il convenuto e padre di __________,

a tutela di sé stessa e del figlio; contatti che evidentemente non possono

esserle imposti, per ovvi motivi”. L'esercizio dei diritti di visita, poi, esula

dalla competenza materiale del Pretore per rientrare in quella dell'ARP,

dovendo essere quell'autorità a decidere se lo statu quo attualmente vigente

vada confermato o mutato.

Per

quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio presentata dal convenuto (inc.

SO.2022.4506), il Pretore ha ritenuto che non meritasse accoglimento, mancando

da un lato la parvenza di buon fondamento “per quanto motivato qui dinanzi” e mancando

dall'altro la dimostrazione dell'indigenza, non essendo stata prodotta la

documentazione riguardante le sue entrate e mancando soprattutto la

dimostrazione di tutti gli sforzi da lui messi in atto per svolgere un'attività

lavorativa adeguatamente remunerata, trattandosi di una persona in giovane età,

in salute e munita di un'adeguata formazione professionale.

2.2

Il

reclamante impugna i punti 6 (gratuito patrocinio) e 8 (accollo di spese e

ripetibili) del dispositivo, contestando un accertamento manifestamente errato

dei fatti riguardo alla situazione finanziaria del convenuto e “un'arbitraria”

negazione di buon fondamento” (art. 117 CPC) e, di conseguenza, la non

applicazione dell'art. 122 CPC. Nonostante il tempo trascorso, l'attrice non

avrebbe presentato nessuna prova a fondamento delle proprie allegazioni. Il

Pretore si sarebbe basato esclusivamente su affermazioni unilaterali

dell'attrice. “Se lo stato di fatto di cui il Pretore ritiene data

verosimiglianza sarà oggetto di ferma contestazione in sede di merito in prima

istanza”, il reclamante “nega recisamente che rispondendo in punto alle accuse

rivoltegli, fornendo peraltro molteplici elementi di prova che smentiscono gli

addebiti, mancasse parvenza di buon fondamento”. Egli, infatti, avrebbe avuto tutte

le ragioni per credere, “purtroppo a torto”, che la “copiosa documentazione

debitamente circostanziata” e presentata, “ben avrebbe potuto smentire l'accusa

di pericolosità che invero fonda e giustifica un divieto di avvicinamento”.

Sarebbe smentito, quindi, l'assunto pretorile per cui la resistenza a una misura

limitativa della propria libertà specie rispetto al proprio figlio, fosse priva

fondamento, con particolare riguardo al diritto del reclamante di difendere la

propria posizione da accuse gravi e infamanti, ribadite come infondate, presentando

prove a sostegno della propria posizione, diversamente da quanto fatto

dall'istante, ciò che sarebbe ben ravvisabile dagli allegati riversati negli

incarti CA.2022.248-250. Ritenuto che la “verosimiglianza è (...) meno di una

prova ma più di una semplice allegazione”, sarebbe lecito quanto meno auspicare

un differente giudizio, visto che il reclamante avrebbe dovuto difendersi

esclusivamente da allegazioni. Pertanto, il requisito di cui all'art. 117 lett.

b CPC sarebbe da ritenersi dato.

Contesta

poi che non sia comprovato lo sforzo per trovare un impiego, non comprendendosi

come abbia potuto sorvolare sul fatto che l'iscrizione all'URC e il beneficio

dell'indennità di disoccupazione implichino di per sé stessi una stringente

ricerca di impiego nella misura di almeno dodici candidature al mese, pena

sanzioni di varia misura a limitare l'indennità stessa”. Censura poi un errato

accertamento della propria situazione finanziaria, nella misura in cui avrebbe

omesso di comprovare le proprie entrate. Il 26 settembre 2022, “a margine di

CA.2022.279, il reclamante ha riversato agli atti un plico per la domanda di

assistenza giudiziaria, comprensivo di certificato per l'ammissione

all'assistenza giudiziaria debitamente compilato e vidimato dal Comune di

Lugano, da cui risulta il reddito da lavoro dipendente (a beneficio

dell'indennità di disoccupazione) per complessivi fr. 4508.–, poi ridotti a fr.

4446.70, come da conteggio IAS settembre 2022 pure riversato agli atti, e reddito

da sostanza immobiliare all'estero per fr. 1000.– annui, poi ridotti a fr.

800.– netti annui (v. calcolo dell'imponibile 2021 in doc. 21). Egli ha poi

quantificato le proprie uscite, indicando fr. 1530.– per l'affitto poi ridotto

a fr. 1450.– (v. doc. C in CA.2022.279), fr. 1150.– di oneri alimentari

(versati alla ex moglie, __________, e a beneficio della figlia __________),

poi ridotti consensualmente a fr. 600.– mensili (v. doc. F in

CA.2022.279), oneri assicurativi per fr. 500.–, fr. 399.90 per il

leasing dell'automobile e fr. 600.–

medi mensili dei complessivi fr. 7200.– annui di istruzione (v. doc. 18).

Già solo considerando queste voci – prosegue il reclamante – il “disavanzo” assomma

“a fr. 963.50, che è ben al di sotto del proprio fabbisogno che la LEF

quantifica in fr. 1200.–”. Da cui l'indigenza del richiedente, che avrebbe

ottemperato al proprio onere allegatorio.

Siccome

poi il reddito del richiedente sarebbe inferiore al fabbisogno minimo della

LEF, le ripetibili decise dal Pretore a favore di CO 1 andrebbero poste a

carico del Cantone, come disposto dall'art. 122 cpv. 2 CPC, “nell'attesa che il

reclamante torni a miglior fortuna”.

3.

Per

l'art. 117 CPC – che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui

all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto

2014.

consid. 3 con rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia

sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui

domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende

l'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la

designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere

concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle

ripetibili alla controparte (cpv. 3).

Una

causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il

processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona

ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in

considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse

alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei

stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo

fatto che quel processo non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale

4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 38 ad art.

117.

[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è

priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon

esito equivalgono più o meno – oppure appaiono solo lievemente inferiori – a

quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze

date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla

base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16

dicembre 2020 consid. 5.2 con riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).

Ai

fini dell'esame della probabilità di successo di una causa giusta l'art. 117

lett. b CPC non si dà luogo a particolari atti istruttori, determinanti essendo

i fatti posti alla base della pretesa avanzata. Il richiedente deve rendere

verosimile i presupposti che legittimano questa sua pretesa, e ai fini della

decisione il giudice si affiderà ai documenti prodotti e all'apprezzamento

anticipato dei mezzi di prova offerti (Wuffli/Fuhrer,

Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (In Praxi), DIKE, 2019, n.

404.

e 406 pag. 142; Rüegg/Rüegg, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 20 ad art. 117; Trezzini, op. cit., versione e-book

#8 al 1° febbraio 2020, n. 32 seg. ad art. 119).

Il

pronostico della causa è determinato dalle circostanze esistenti – escluse

quelle realizzatesi successivamente – all'inoltro della richiesta di gratuito

patrocinio, ma non si limita alle allegazioni ivi contenute. Pertanto, ci si

potrà attenere anche a documenti che seppur non prodotti dal richiedente

dovevano essergli noti comunque – ad esempio poiché emanati o sottoscritti

dallo stesso – e si potranno considerare anche allegazioni della controparte (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 409 pag.

143). In particolare, il giudice può sentire la controparte (art. 119 cpv. 3

seconda frase CPC) e a sua discrezione trarre da ciò ulteriori informazioni

anche in punto alle probabilità di esito della causa (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 857 pag. 299).

4.

Ciò

premesso, la reclamante non si confronta con l'argomentazione del Pretore

secondo cui un procedimento cautelare non è funzionale alla ricostruzione della

storia tra le parti, ma ad adottare delle misure provvisorie in base allo statu

quo della stessa al momento in cui è stata presentata l'istanza e al

rispetto della competenza materiale dell'ARP, per tutto quanto riguarda la

relazione personale genitori/figli. Nemmeno si confronta con l'asserto

pretorile secondo cui conta “il solo risultato, che è appunto quello della disunione

qualificata in essere”. Al di là delle responsabilità dei singoli coniugi, non

risulta alcun accertamento manifestamente errato da parte del Pretore, nella

misura in cui rimanda al rapporto di violenza domestica dell'1° settembre 2022

e al rapporto di violenza domestica del 3 ottobre 2022, “il cui contenuto [ndr.

riportato nella decisione del 1° dicembre 2022 / Ris. N. 2583/2022 – seduta del

30.

novembre 2022, dell'ARP 3, Lugano] si commenta da sé in merito al grado di

tossicità della convivenza tra le parti” (v. doc. N, inc. CA.2022.250).

La

reclamante non spiega, peraltro, come i non meglio definiti ed esaminati “allegati

riversati in CA.2022.248-250” o i contenuti della non meglio illustrata “copiosa

documentazione debitamente circostanziata che egli ha presentato” (che “ben

avrebbe potuto smentire l'accusa di pericolosità che invero fonda e giustifica

un divieto di avvicinamento”) avrebbero sin dall'inizio potuto modificare

l'esito degli ineludibili accertamenti cautelari del Pretore (v. sopra, consid.

2.1) – peraltro neppure impugnati – e, comunque, dirimenti riguardo alla

valutazione della probabilità di successo della procedura nel quadro dell'esame

della richiesta di gratuito patrocinio. Insufficientemente motivata, quindi, la

censura va dichiarata inammissibile.

5.

Ciò

posto, nel caso in rassegna difettava sin dall'inizio il requisito cumulativo

della probabilità di successo della procedura e ciò quand'anche fosse stato dato

quello dell'indigenza. Detto altrimenti, non essendo soddisfatto il requisito

della parvenza di esito favorevole per l'ottenimento del beneficio del gratuito

patrocinio, la contestazione riguardo all'accertamento sulla situazione

finanziaria non merita ulteriore disamina, in nulla potendo modificare l'esito

del presente reclamo, che vede la sua sorte segnata.

6.

Per

quanto concerne la richiesta del reclamante di porre a carico del Cantone le

ripetibili riconosciute ad CO 1, va rilevato che l'art. 122 cpv. 2 CPC codifica

il principio della sussidiarietà della remunerazione del patrocinatore d'ufficio

da parte dello Stato, partendo dall'idea che le ripetibili poste a carico della

controparte ne coprano in via prioritaria i relativi costi rendendo così

superfluo il pagamento tramite la cassa pubblica. Quando però la parte cui è

stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le sono attribuite

ripetibili, ma essa non le può riscuotere o non lo potrà presumibilmente fare

presso la controparte, il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato

dal Cantone (art. 122 cpv. 2 CPC). Sarà semmai CO 1 a dover chiedere al Cantone

di versare l'intero onorario dovuto al proprio avvocato qualora risultasse che le

ripetibili non sono riscuotibili, ciò che ha da essere accertato dal Pretore. La

richiesta del reclamante è quindi da respingere.

7.

La

procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è,

diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 Ill 470 consid. 6). Le

spese processuali, fissate in fr. 400.– giusta l'art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di

giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10 000.–)

sono poste a carico dell'interessato (art. 115 cpv. 2 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente

allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo del

16.

gennaio 2023 di RE 1 è respinto.

2.

Le

spese processuali, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico

del reclamante.

3.

Notificazione:

– avv.

PA 1.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15 000.– nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30 000.– negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Trattandosi

di una decisione finale di diniego del gratuito patrocinio, ai fini del valore

litigioso è determinante il presumibile costo del processo (v. sentenza del

Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 1).