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Decisione

13.2023.31

Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza. Una nuova domanda può essere presentata qualora la situazione sia mutata. Il reclamo va motivato

13 giugno 2023Italiano6 min

2022 RE 1 ha nuovamente postulato il beneficio del gratuito patrocinio. La domanda

Source ti.ch

.

Incarto n.

13.2023.31

13.2023.32

Lugano

13 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2021.43 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione

26 luglio 2021 da

RE

1

contro

CO

1

rappr. dal RA 1

e

ora sul reclamo 15 marzo 2023 di RE 1 contro la decisione 27 febbraio 2023 con

cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 26

luglio 2021RE 1 ha chiesto la condanna della CO 1 al pagamento di fr. 30'000.-,

a titolo di risarcimento del danno conseguente “all’interrogazione parlamentare

posta in essere dalla deputata __________ nell’esercizio della sua funzione di

membro del parlamento cantonale i data 7 gennaio 2020” con la quale sarebbe

stata lesa la sua immagine e quella della sua impresa. Essa ha altresì chiesto

di essere posta al beneficio del gratuito patrocino.

B. Con osservazioni 27

settembre 2021 la parte convenuta ha chiesto che la petizione sia respinta, e

così la domanda di gratuito patrocinio.

Con decisione 12 agosto

2022 il Pretore aggiunto, rilevato che RE 1 non aveva comprovato il proprio

stato d’indigenza, ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio. La decisione

non è stata impugnata.

C. Con istanza 22 agosto

2022 RE 1 ha nuovamente postulato il beneficio del gratuito patrocinio. La domanda

è stata respinta con sentenza 29 dicembre 2022.

D. Con istanza 24

febbraio 2023 RE 1 ha postulato ancora di essere posta al beneficio del gratuito

patrocinio. Con decisione 27 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha respinto

l’istanza.

E. Contro quest’ultima

decisione RE 1 insorge con

reclamo 15 marzo 2023 chiedendo che, previa

concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la decisione impugnata sia

annullata e le sia concesso il gratuito patrocinio negatole dal Pretore

aggiunto. Postula pure di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in

sede di reclamo.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

La richiesta di concedere

effetto sospensivo al reclamo è stata respinta dal presidente della Camera con

decisione 16 marzo 2023.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta l’art. 121

CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il

gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile

del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1

LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria

(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

2.

La decisione

impugnata è stata notificata a RE 1 il 7 marzo 2023 sicché il reclamo, rimesso

alla posta il 15 marzo 2023 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile.

Il reclamo,

trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione

a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

4.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.,

ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione

di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso

integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili

alla controparte (cpv. 3).

5.

Nel caso di cui

trattasi il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE

1.

rilevando che l’identica richiesta già era stata respinta con decisione 12

agosto 2022 perché essa non aveva dimostrato la propria indigenza. Ha poi

ritenuto ammissibile una nuova domanda a condizione che nel frattempo la

situazione sia mutata, ciò che ha rilevato non essere il caso in concreto,

considerato che non risultavano modifiche rispetto alla precedente domanda.

La reclamante sostiene che

il proprio stato d’indigenza non le consente di far fronte all’anticipo delle

spese e che essa soddisfa i requisiti per beneficiare del gratuito patrocinio.

6.

Giusta l’art. 321

CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. La parte reclamante deve in

particolare confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, indicando

dove e in che cosa consisterebbe l’errore del primo giudice.

In concreto, la

reclamante non contesta l’accertamento del primo giudice che ha ritenuta

immutata la sua situazione rispetto a quella della precedente domanda. Essa neppure

si confronta con la decisione impugnata e non è dato di comprendere per quale

motivo essa sarebbe errata. Il gravame, insufficientemente motivato, è quindi

inammissibile.

7.

La reclamante chiede

di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo. Per

l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei

mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b). In concreto, il reclamo in oggetto difettava sin

dall’inizio della probabilità di esito favorevole, sicché la domanda di gratuito

patrocinio è respinta.

8.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.

119.

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,

fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il

reclamo 15 marzo 2023 di RE 1 è respinto.

2.

Le

spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 300.– sono poste a carico della

reclamante.

3.

La

domanda di gratuito patrocinio 15 marzo 2023 di RE 1 è respinta.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 15 marzo 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore di causa ammonta a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, con i limiti dell’art. 93 LTF.