13.2023.31
Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza. Una nuova domanda può essere presentata qualora la situazione sia mutata. Il reclamo va motivato
13 giugno 2023Italiano6 min
2022 RE 1 ha nuovamente postulato il beneficio del gratuito patrocinio. La domanda
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Incarto n.
13.2023.31
13.2023.32
Lugano
13 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2021.43 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
26 luglio 2021 da
RE
1
contro
CO
1
rappr. dal RA 1
e
ora sul reclamo 15 marzo 2023 di RE 1 contro la decisione 27 febbraio 2023 con
cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 26
luglio 2021RE 1 ha chiesto la condanna della CO 1 al pagamento di fr. 30'000.-,
a titolo di risarcimento del danno conseguente “all’interrogazione parlamentare
posta in essere dalla deputata __________ nell’esercizio della sua funzione di
membro del parlamento cantonale i data 7 gennaio 2020” con la quale sarebbe
stata lesa la sua immagine e quella della sua impresa. Essa ha altresì chiesto
di essere posta al beneficio del gratuito patrocino.
B. Con osservazioni 27
settembre 2021 la parte convenuta ha chiesto che la petizione sia respinta, e
così la domanda di gratuito patrocinio.
Con decisione 12 agosto
2022 il Pretore aggiunto, rilevato che RE 1 non aveva comprovato il proprio
stato d’indigenza, ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio. La decisione
non è stata impugnata.
C. Con istanza 22 agosto
2022 RE 1 ha nuovamente postulato il beneficio del gratuito patrocinio. La domanda
è stata respinta con sentenza 29 dicembre 2022.
D. Con istanza 24
febbraio 2023 RE 1 ha postulato ancora di essere posta al beneficio del gratuito
patrocinio. Con decisione 27 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha respinto
l’istanza.
E. Contro quest’ultima
decisione RE 1 insorge con
reclamo 15 marzo 2023 chiedendo che, previa
concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la decisione impugnata sia
annullata e le sia concesso il gratuito patrocinio negatole dal Pretore
aggiunto. Postula pure di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in
sede di reclamo.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
La richiesta di concedere
effetto sospensivo al reclamo è stata respinta dal presidente della Camera con
decisione 16 marzo 2023.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta l’art. 121
CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il
gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1
LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria
(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
2.
La decisione
impugnata è stata notificata a RE 1 il 7 marzo 2023 sicché il reclamo, rimesso
alla posta il 15 marzo 2023 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile.
Il reclamo,
trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione
a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
4.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.,
ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione
di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso
integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili
alla controparte (cpv. 3).
5.
Nel caso di cui
trattasi il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE
1.
rilevando che l’identica richiesta già era stata respinta con decisione 12
agosto 2022 perché essa non aveva dimostrato la propria indigenza. Ha poi
ritenuto ammissibile una nuova domanda a condizione che nel frattempo la
situazione sia mutata, ciò che ha rilevato non essere il caso in concreto,
considerato che non risultavano modifiche rispetto alla precedente domanda.
La reclamante sostiene che
il proprio stato d’indigenza non le consente di far fronte all’anticipo delle
spese e che essa soddisfa i requisiti per beneficiare del gratuito patrocinio.
6.
Giusta l’art. 321
CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. La parte reclamante deve in
particolare confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, indicando
dove e in che cosa consisterebbe l’errore del primo giudice.
In concreto, la
reclamante non contesta l’accertamento del primo giudice che ha ritenuta
immutata la sua situazione rispetto a quella della precedente domanda. Essa neppure
si confronta con la decisione impugnata e non è dato di comprendere per quale
motivo essa sarebbe errata. Il gravame, insufficientemente motivato, è quindi
inammissibile.
7.
La reclamante chiede
di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo. Per
l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). In concreto, il reclamo in oggetto difettava sin
dall’inizio della probabilità di esito favorevole, sicché la domanda di gratuito
patrocinio è respinta.
8.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.
119.
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,
fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente
(art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il
reclamo 15 marzo 2023 di RE 1 è respinto.
2.
Le
spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 300.– sono poste a carico della
reclamante.
3.
La
domanda di gratuito patrocinio 15 marzo 2023 di RE 1 è respinta.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 15 marzo 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore di causa ammonta a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, con i limiti dell’art. 93 LTF.