Lexipedia

Decisione

13.2023.33

Condono delle spese processuali. L'impossibilità di pagamento va resa verosimile. Divieto di nova in sede di reclamo

13 giugno 2023Italiano4 min

1 CPC il giudice può concedere una dilazione per il pagamento delle spese

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.33

13.2023.35

Lugano

13 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo di

RE

1

contro

la decisione 8 marzo 2023 con cui il Pretore di Lugano, sezione 5, ha respinto

la sua istanza di condono delle spese (inc. n. SO.2022.2130);

ritenuto

in fatto: che con scritto 25 aprile

2022 RE 1 ha comunicato all’UIPA di non essere in grado di pagare le spese

giudiziarie (fr. 200.-) poste a suo carico nell’ambito del procedimento di cui

all’incarto SO.2021.3730;

che l’UIPA ha trasmesso lo

scritto al Pretore di Lugano, sezione 5, per competenza;

che con decisione 8 marzo

2023 il Pretore ha respinto l’istanza di condono;

che con scritto 15 marzo

2023 alla Pretura RE 1 auspica una diversa decisione;

che lo scritto in

questione è stato trasmesso al Tribunale d’appello per competenza;

che in data 20 marzo 2023 RE

1 ha chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese della presente

procedura;

considerato

in diritto: che la decisione con cui

il Pretore ha respinto l’istanza di condono è impugnabile con reclamo alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni in

applicazione degli art. 110, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC;

che la decisione

impugnata, notificata l’8 marzo 2023, è pervenuta al reclamante al più presto il

giorno successivo. Consegnato alla cancelleria della Pretura il 15 marzo 2023,

il reclamo è pervenuto alla cancelleria del Tribunale d’appello il 17 marzo

2023 ed è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;

che in sede di reclamo non

sono ammesse nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (art. 326

CPC) e di conseguenza i documenti prodotti con lo scritto qui in esame non

possono essere considerati, e così gli argomenti addotti per la prima volta in

questa sede;

che con il rimedio del

reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320

lett. a CPC) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che giusta l’art. 112 cpv.

Fatti

1 CPC il giudice può concedere una dilazione per il pagamento delle spese

processuali o, in caso di indigenza permanente, il condono;

che nel caso concreto il

primo giudice ha ritenuto che RE 1 non aveva reso verosimile l’impossibilità di

far fronte al pagamento delle spese processuali;

che gli argomenti addotti da

RE 1, per la maggior parte nuovi e pertanto inammissibili, non permettono di

concludere che la decisione impugnata sia il frutto di un manifestamente errato

accertamento dei fatti o di un’errata applicazione del diritto;

che di conseguenza, nella limitata

misura in cui è ammissibile, il reclamo è da respingere;

che non si prelevano spese

per la presente decisione e di conseguenza la richiesta di essere esonerato dal

pagamento delle spese (gratuito patrocinio) in sede di reclamo diventa priva

d’oggetto;

che

stante

l’esito del gravame, inammissibile oltre che infondato, lo stesso è evaso dalla

Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv.1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ammissibile, il reclamo 15 marzo 2023 di RE 1 è respinto.

Considerandi

2.

L’istanza di

gratuito patrocinio è priva d’oggetto.

3.

Non si prelevano

spese processuali.

4.

Notificazione:

- .

Comunicazione:

- Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5;

-

Ufficio dell’Incasso e delle pene alternative, Divisione giustizia, Residenza

governativa, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Rilevato

che il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza

è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30.

giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).