13.2023.33
Condono delle spese processuali. L'impossibilità di pagamento va resa verosimile. Divieto di nova in sede di reclamo
13 giugno 2023Italiano4 min
1 CPC il giudice può concedere una dilazione per il pagamento delle spese
Source ti.ch
Incarto n.
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13.2023.35
Lugano
13 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo di
RE
1
contro
la decisione 8 marzo 2023 con cui il Pretore di Lugano, sezione 5, ha respinto
la sua istanza di condono delle spese (inc. n. SO.2022.2130);
ritenuto
in fatto: che con scritto 25 aprile
2022 RE 1 ha comunicato all’UIPA di non essere in grado di pagare le spese
giudiziarie (fr. 200.-) poste a suo carico nell’ambito del procedimento di cui
all’incarto SO.2021.3730;
che l’UIPA ha trasmesso lo
scritto al Pretore di Lugano, sezione 5, per competenza;
che con decisione 8 marzo
2023 il Pretore ha respinto l’istanza di condono;
che con scritto 15 marzo
2023 alla Pretura RE 1 auspica una diversa decisione;
che lo scritto in
questione è stato trasmesso al Tribunale d’appello per competenza;
che in data 20 marzo 2023 RE
1 ha chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese della presente
procedura;
considerato
in diritto: che la decisione con cui
il Pretore ha respinto l’istanza di condono è impugnabile con reclamo alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni in
applicazione degli art. 110, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC;
che la decisione
impugnata, notificata l’8 marzo 2023, è pervenuta al reclamante al più presto il
giorno successivo. Consegnato alla cancelleria della Pretura il 15 marzo 2023,
il reclamo è pervenuto alla cancelleria del Tribunale d’appello il 17 marzo
2023 ed è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che in sede di reclamo non
sono ammesse nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (art. 326
CPC) e di conseguenza i documenti prodotti con lo scritto qui in esame non
possono essere considerati, e così gli argomenti addotti per la prima volta in
questa sede;
che con il rimedio del
reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320
lett. a CPC) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che giusta l’art. 112 cpv.
Fatti
1 CPC il giudice può concedere una dilazione per il pagamento delle spese
processuali o, in caso di indigenza permanente, il condono;
che nel caso concreto il
primo giudice ha ritenuto che RE 1 non aveva reso verosimile l’impossibilità di
far fronte al pagamento delle spese processuali;
che gli argomenti addotti da
RE 1, per la maggior parte nuovi e pertanto inammissibili, non permettono di
concludere che la decisione impugnata sia il frutto di un manifestamente errato
accertamento dei fatti o di un’errata applicazione del diritto;
che di conseguenza, nella limitata
misura in cui è ammissibile, il reclamo è da respingere;
che non si prelevano spese
per la presente decisione e di conseguenza la richiesta di essere esonerato dal
pagamento delle spese (gratuito patrocinio) in sede di reclamo diventa priva
d’oggetto;
che
stante
l’esito del gravame, inammissibile oltre che infondato, lo stesso è evaso dalla
Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv.1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ammissibile, il reclamo 15 marzo 2023 di RE 1 è respinto.
Considerandi
2.
L’istanza di
gratuito patrocinio è priva d’oggetto.
3.
Non si prelevano
spese processuali.
4.
Notificazione:
- .
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5;
-
Ufficio dell’Incasso e delle pene alternative, Divisione giustizia, Residenza
governativa, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Rilevato
che il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza
è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).