Lexipedia

Decisione

13.2023.34

Diniego di estromissione di un documento dagli atti. Disposizione ordinatoria processuale.Il rischio di un eventuale giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause e non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

13 giugno 2023Italiano8 min

cui ha fatto seguito la risposta della convenuta in data 8 marzo 2021, rispettivamente

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.34

Lugano

13 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2020.208 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con

petizione 26 agosto 2020 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 17

marzo 2023 di RE 1 contro la decisione 6 marzo 2023 con cui il Pretore aggiunto

ha, fra l’altro, respinto la sua istanza di estromissione di atti;

ritenuto

in fatto: A. CO 1 e RE 1, entrambi di nazionalità

sudafricana, si sono uniti in matrimonio il 9 marzo 1991 a __________.

Dall’unione è nato __________. In esito alla procedura di protezione

dell’unione coniugale, l’11 novembre 2016 il Pretore di Lugano ha autorizzato

la vita separata delle parti dal 1° luglio 2015 e omologato il relativo accordo

raggiunto.

Fatti

B. Il 26 agosto 2020 CO

1 ha chiesto lo scioglimento per divorzio del matrimonio e l’adozione di misure

cautelari. All’udienza 16 dicembre 2020 RE 1 ha aderito alla domanda di

divorzio.

C. Il 1° febbraio 2021

l’attore ha motivato le sue richieste in punto al contributo di mantenimento

tra coniugi e alla liquidazione del regime matrimoniale, rimasti litigiosi, a

cui ha fatto seguito la risposta della convenuta in data 8 marzo 2021, rispettivamente

la replica e la duplica.

D. Con ordinanza 4

gennaio 2023 il Pretore aggiunto ha deciso in merito alle prove e, tra l’altro,

ha assegnato alle parti un termine per produrre la documentazione attestante il

contenuto del diritto sudafricano.

In data 3/6 febbraio 2023 CO

1 ha trasmesso alla Pretura documentazione inerente al diritto sudafricano.

E. Con scritto 22

febbraio 2023 RE 1 ha chiesto l’estromissione dagli atti dell’allegato 2 al

doc. SSS, prodotto il 6 febbraio dalla controparte.

Con ordinanza 6 marzo 2023

il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di estromissione dell’allegato 2 al doc.

SSS.

F. Con reclamo 17 marzo

2023 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la

richiesta di estromettere il documento dagli atti sia accolta.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore aggiunto ha respinto la domanda chiedente di estromettere un documento

dagli atti è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC.

Per i combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48

lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni

alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

Il giudizio impugnato è

stato notificato al reclamante il 7 marzo 2023. Rimesso alla posta il 17 marzo

2023, il gravame è pertanto tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

2.

Con il rimedio del

reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto

(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b). Nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art.

319.

lett. b CPC è però ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può

interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

3.

Il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità della decisione in esame, sicché la parte reclamante

deve perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che

l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il

pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del

processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato

neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la

decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante

in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto

rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere

modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel

processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di

apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal

CPC.

4.

La reclamante

sostiene che il documento in questione potrebbe risultare rilevante per la

decisione in merito al contratto prematrimoniale la cui validità è contestata,

e ciò aggraverebbe notevolmente la sua posizione processuale. Da qui il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile.

4.1

La preoccupazione così

espressa si traduce in realtà in un mero timore della reclamante che il primo

giudice possa giungere ad un giudizio finale per lei negativo. Lo scenario così

descritto non configura però (ancora) un pregiudizio difficilmente riparabile

ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché è un rischio insito in tutte

le cause. In particolare non costituisce un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi della legge la sola eventualità che il giudice possa

respingere o non accogliere una pretesa a causa di un documento irritualmente

prodotto. Giova considerare che una sentenza finale favorevole potrebbe anche

riparare a tale evocato pregiudizio, sicché fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato sapere se realmente e in che misura questa

circostanza abbia davvero compromesso la posizione complessiva dell’interessata.

4.2

A prima vista la produzione

dell’allegato 2 al doc. SSS può apparire incompatibile con le specifiche normative

del CPC, ma la questione non può essere definita in assenza di una presa di

posizione della parte che lo ha prodotto. E, comunque, il primo giudice dovrà

ancora valutare la portata del parere legale redatto dal notaio (doc. SSS) che

si è espresso anche su documenti non agli atti, segnatamente sulla procura

allegato 2 a tale documento. Vero è che il Pretore aggiunto ha lasciato aperta

la questione della tempestività della sua produzione. Se il fatto che la

documentazione in questione potrebbe avere una rilevanza nella decisione sulla

validità del contratto prematrimoniale sia motivo sufficiente per ammetterne la

produzione in dispregio di specifiche norme del CPC è questione che può qui restare

aperta, ritenuto che anche quest’aspetto dovrà comunque essere approfondito dal

primo giudice nell’ambito della valutazione delle prove.

4.3

Nelle circostanze così

descritte il pregiudizio invocato dalla reclamante non può essere ritenuto

concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe

essere recuperato mediante una successiva sentenza finale a lei favorevole.

5.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

6.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Il presente giudizio rende

inoltre priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contestuale al

reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 17 marzo 2023 RE 1 è

inammissibile.

2.

La domanda di

effetto sospensivo è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico della

reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 17 marzo 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).