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Decisione

13.2023.37

Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Presupposto della probabilità di successo della causa. Modifica di sentenza di divorzio. Contributi per i figli

20 giugno 2023Italiano20 min

modifica del contributo alimentare. In via riconvenzionale ha postulato l’attribuzione

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.37

Lugano

20 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2022.30 (modifica di sentenza di divorzio - contributi per i figli) della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 13 luglio

2022 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 30

marzo 2023 di RE 1 contro la decisione 17 marzo 2023 con cui il Pretore gli ha

negato il beneficio del gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Il 26 luglio 2013 RE 1 ha

contratto matrimonio a __________ con CO 1 e dalla loro unione il 26 gennaio

2014 è nata A__________. Con decisione 16 novembre 2018 il Pretore della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha pronunciato il divorzio e statuito in merito

alle conseguenze accessorie, fra cui un contributo alimentare mensile

indicizzato (in aggiunta agli assegni familiari) per la figlia di fr. 1'265.–

sino al 6° anno di età, fr. 1'215.– sino al 12° anno di età, fr. 1'515.– sino

al 16° anno di età e fr. 1'465.– sino al 18° anno di età o al termine della

formazione scolastica o professionale, oltre ad un contributo di accudimento di

fr. 1'115.– sino all’inizio della scuola media e di fr. 215.– sino al 16° anno

di età. Su appello di RE 1 questo giudizio è stato riformato il 12 agosto 2020

dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello sicché il contributo (oltre

gli assegni familiari) per A__________ è stato stabilito in fr. 1'215.– dal 6°

al 12° compleanno, fr. 1'515.– fino al 16° compleanno e fr. 1'465.– fino alla

maggior età o fino al termine della formazione scolastica o professionale, e il

contributo di accudimento in fr. 840.– fino all’inizio della prima media della figlia.

RE 1 è padre di un altro

figlio, Y__________, nato il 22 giugno 2011 da una precedente relazione con __________.

Con contratto concluso e approvato il 14 settembre 2011 innanzi la Commissione

tutoria regionale __________ (ora ARP __________) RE 1 si è impegnato a versare

a titolo di mantenimento per Y__________ fr. 600.– mensili fino al 6° anno di

età, fr. 650.– mensili fino al 12° anno di età e fr. 700.– mensili fino al 18°

anno di età o a formazione scolastica o professionale conclusa, contributi da

adeguare al costo della vita e in aggiunta agli assegni familiari.

Fatti

B. Con istanza 13 luglio

2022 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo già in via cautelare di

ridurre il contributo di mantenimento a favore della figlia A__________ fino a

concorrenza degli assegni familiari - per quanto non già percepiti dalla madre

- poiché nel frattempo la sua situazione patrimoniale e reddituale era cambiata

in modo radicale. L’attore ha inoltre postulato la concessione del gratuito

patrocinio inclusi i costi del suo legale.

C. L’udienza

conciliativa si è tenuta il 5 settembre 2022. In quella sede il Pretore ha

inoltre stralciato la domanda cautelare in quanto ritirata dall’attore. Con

risposta 25 ottobre 2022 la convenuta ha chiesto di respingere la domanda di

modifica del contributo alimentare. In via riconvenzionale ha postulato l’attribuzione

a sé dell’autorità parentale sulla figlia in via esclusiva. L’interessata ha

chiesto il beneficio del gratuito patrocinio nella forma integrale compresi i

costi dell’avv. PA 2. L’attore ha ribadito la sua richiesta di modifica con

replica 28 novembre 2022 e con contestuale risposta riconvenzionale si è

opposto all’assegnazione esclusiva alla madre dell’autorità parentale sulla

figlia. La convenuta ha ribadito il suo punto di vista con duplica e replica

riconvenzionale 19 gennaio 2023. Parimenti ha fatto l’attore con la duplica

riconvenzionale 22 febbraio 2023.

D. Al dibattimento del 10

marzo 2023 le parti hanno confermato le rispettive domande di giudizio e

notificato le relative richieste di prova, su cui il Pretore ha deciso seduta

stante. Fra queste il primo giudice ha disposto per il 24 marzo 2023 l’interrogatorio

del teste I__________, direttore dell’azienda __________ per la quale lavorava

l’attore.

E. Con decisione 17

marzo 2023 il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio presentata

da RE 1.

Il 24 marzo 2023 il

Pretore ha raccolto la deposizione del teste I__________.

F. Con reclamo 30 marzo

2023 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo, la decisione

17 marzo 2023 sia annullata e riformata nel senso che gli sia concesso il

beneficio del gratuito patrocinio compresi i costi dell’avvocato. In via

subordinata chiede il rinvio degli atti al Pretore per nuova decisione.

Non sono state raccolte

osservazioni al reclamo.

G. Innanzi a questa

Camera è pendente un parallelo reclamo (inc. n. 13.2023.36) presentato il 27

marzo 2023 da RE 1 contro la decisione 16 marzo 2023 di diniego del gratuito

patrocinio emessa dal Pretore nella contestuale causa giudiziaria avviata con

istanza 13 luglio 2022 nei confronti dell’ex compagna __________ e tesa alla soppressione

dei contributi di mantenimento a favore del figlio Y__________ fissati nel contratto

14 settembre 2011 omologato dalla competente autorità (inc. n. SE.2022.30 della

medesima Pretura).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta

l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

La decisione impugnata datata

17.

marzo 2023 è pervenuta al reclamante il 20 marzo 2023. Spedito il 30 marzo

2023.

il gravame è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro

ammissibile.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Il Pretore ha rilevato che l’attore

aveva giustificato la richiesta di modifica dei contributi con il fatto di

essere stato licenziato poiché per motivi di salute non era più in grado di

svolgere dei turni di irregolari. Dalle prove offerte e dall’istruttoria (già

chiusa) esperita nella parallela procedura giudiziaria di soppressione del

contributo alimentare per il figlio Y__________ (inc. n. SE.2022.30) risultava tuttavia

poco verosimile che la riduzione del salario non fosse da imputare a colpa o a

scelta dell’attore, ciò che non era compatibile con i doveri di mantenimento

verso due figli minorenni. La pretesa era così priva della necessaria

probabilità di esito favorevole, da cui il diniego del gratuito patrocinio.

2.2

Il reclamante rileva che il

Pretore si era fondato sull’audizione del teste I__________, sentito nella

parallela procedura di modifica di contributo per l’altro figlio, oltre che sui

certificati medici e le cartelle mediche assunti in quella stessa causa.

Contesta che tali prove abbiano evidenziato elementi diversi da quelli che egli

aveva sostenuto. Rileva in ogni caso che ai fini della decisione sul gratuito

patrocinio, la valutazione delle probabilità di successo della causa deve

essere fatta ad uno stadio embrionale e non in esito all’istruttoria della

causa, pena la lesione delle regole della buona fede, in modo da consentire al

richiedente di determinarsi sulle sorti da dare alla sua iniziativa

processuale.

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

3.1

Una causa è priva di

probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così

esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di

condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle

spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di

desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del

processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo

non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020

consid. 7.1; Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book

#8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di

successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o

meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza.

Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui

è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame

sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020

consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).

3.2

Ai fini dell’esame della

probabilità di successo di una causa giusta l’art. 117 lett. b CPC non si dà

luogo a particolari atti istruttori, determinanti essendo i fatti posti alla

base della pretesa avanzata. Il richiedente deve rendere verosimile i

presupposti che legittimano questa sua pretesa, e ai fini della decisione il

giudice si affiderà ai documenti prodotti e all’apprezzamento anticipato dei

mezzi di prova offerti (Wuffli/Fuhrer,

Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (In Praxi), DIKE, 2019, n.

404.

e 406 pag. 142; Rüegg/Rüegg, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 20 ad art. 117; Trezzini, op. cit., versione e-book

#8 al 1° febbraio 2020, n. 32 seg. ad art. 119).

3.3

Il pronostico della causa è

determinato dalle circostanze esistenti - escluse quelle realizzatesi

successivamente - all’inoltro della richiesta di gratuito patrocinio, ma non si

limita alle allegazioni ivi contenute. Pertanto, ci si potrà attenere anche a

documenti che seppur non prodotti dal richiedente dovevano essergli noti

comunque - ad esempio poiché emanati o sottoscritti dallo stesso - e si

potranno considerare anche allegazioni della controparte (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 409 pag.

143). In particolare, il giudice può sentire la controparte (art. 119 cpv. 3

seconda frase CPC) ed a sua discrezione trarre da ciò ulteriori informazioni

anche in punto alle probabilità di esito della causa (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 857 pag. 299).

4.

Il reclamante

lamenta il fatto che la domanda di gratuito patrocinio sia stata respinta dal

Pretore dopo lo scambio degli allegati e alla luce dell’istruttoria oramai

chiusa esperita nella parallela procedura di modifica del contributo di

mantenimento del figlio Y__________. In quella vertenza era stata richiamata la

cartella medica con i certificati medici - rinunciando il Pretore a sentire il

medico di fiducia trasferitasi nel frattempo in __________ - ed era stato già

sentito il datore di lavoro nella persona del teste I__________. Ora il

reclamante afferma di essersi limitato a rilevare di avere comunicato a questa

persona di non più sentirsi in grado di svolgere turni irregolari quale autista

professionale, turni che oltretutto si prospettavano in aumento, poiché i suoi

problemi di insonnia compromettevano il suo equilibrio sonno-veglia, la sua

salute e la sicurezza pubblica. Contesta di avere richiesto il rilascio di

un’attestazione di incapacità al lavoro da sottoporre al datore di lavoro, ciò

che nemmeno aveva preteso e sostenuto. A differenza di quanto ritenuto dal Pretore,

l’audizione di quel teste confermava appunto queste sue allegazioni. Sicché il

rifiuto del gratuito patrocinio neanche poteva dipendere da quella

testimonianza.

4.1

A mente del Pretore l’attore

aveva sostenuto di essere stato licenziato poiché per motivi di salute non era

più in grado di svolgere dei turni di irregolari. Questa allegazione non

appariva verosimile alla luce dell’istruttoria già esperita nella parallela procedura

di soppressione del contributo alimentare per l’altro figlio, in particolare in

punto al motivo del suo licenziamento e all’esistenza di una passata o attuale malattia.

La cartella medica non dava riscontro di una patologia in tal senso,

rispettivamente di esami o puntuali accertamenti, mentre i certificati medici si

limitavano a dare atto di un’insonnia lamentata dall’interessato. In quest’ottica

poi l’attore nemmeno aveva chiesto l’assunzione di prove atte a comprovarne l’esistenza.

Il teste I__________ sentito in quel contesto aveva dichiarato che

l’interessato si era limitato a dire di non poter più sostenere i turni

irregolari, senza accenno all’esistenza di una malattia che avrebbe legittimato

dei turni compatibili con il suo problema medico. Da cui il suo licenziamento

per rifiuto ingiustificato al lavoro. Per il Pretore era quindi inverosimile che

la riduzione del salario non fosse imputabile a colpa o scelta dell’attore, ciò

che era incompatibile con i doveri di mantenimento verso due figli minorenni.

La pretesa era così priva della necessaria probabilità di esito favorevole, con

conseguente diniego del gratuito patrocinio.

4.2

Si è detto che ai fini

dell’esame della probabilità di successo di una causa non si dà luogo a

particolari atti istruttori (sopra, consid. 3.2). Ora l’apprezzamento

verosimile che sottende questo pronostico poco si concilia con l’assenza di

elementi oggettivi a conforto di una malattia (passata o esistente) del

reclamante di impedimento a svolgere dei turni irregolari di lavoro, se tali

risultanze emergono da un’istruttoria di merito, nello specifico l’audizione

del teste I__________ e i documenti medici assunti. Il fatto che riguardi

l’istruttoria di un’altra causa giudiziaria poco cambia, nella misura in cui si

tratta della parallela procedura di modifica introdotta dal reclamante lo

stesso giorno (13 luglio 2022) e che è altresì finalizzata alla soppressione del

contributo di mantenimento dell’altro figlio minorenne (sopra, consid. G). A

maggior ragione se è sulle stesse risultanze istruttorie che si fonda tanto la

decisione di diniego del gratuito patrocinio dell’attore pronunciata per quella

procedura il 16 marzo 2023, quanto la decisione qui impugnata emessa il giorno

dopo (17 marzo 2023). Nello specifico trattasi in particolare della cartella

medica assunta agli atti previo richiamo del Pretore nella parallela procedura (inc.

n. SE.2022.30: doc. rich. VII e IX) e che, peraltro, neanche risulta sia stata formalmente

assunta quale prova nella procedura giudiziaria che qui ci occupa. Mentre l’audizione

16.

marzo 2023 del teste I__________, integralmente confermata il 24 marzo 2023

nella procedura qui in esame, ha di fatto sancito la formale chiusura

dell’istruttoria in quella identica vertenza giudiziaria (inc. n. SE.2022.30:

verbale 16 marzo 2023 pag. 4).

4.3

Tutto ciò considerato, a fronte

dei motivi così evidenziati dal Pretore, risulta difficile escludere a priori

che, ragionevolmente, una parte con mezzi finanziari a disposizione avrebbe

rinunciato ad intraprendere la causa qui in esame, e a ritenerla per questo sin

dall’inizio priva di probabilità di successo (sopra, consid. 3.1). In una

procedura di riduzione o soppressione di contributi alimentari del resto è pur

sempre al debitore alimentare che rinuncia volontariamente con intenti malevoli

al proprio impiego, al punto che il suo comportamento appaia abusivo, che la

giurisprudenza non riconosce in toto tutela (DTF 143 III 233), eventualità che

- a ben vedere - la sola assenza di un certificato medico non basta qui a

confortare. Ancora è poi da considerare che, sempre con riserva della mala

fede, laddove la probabilità di esito favorevole della causa venisse meno a

fronte di prove assunte in corso di istruttoria, il gratuito patrocinio

andrebbe tutt’al più e semmai negato - o revocato se già concesso - con effetto

futuro e non retroattivo (Trezzini, op.

cit., n. 3 e 5 ad art. 120). Ne consegue che, venendo a realizzarsi una

siffatta eventualità, gli estremi per conferire quella sorta di effetto

retroattivo andranno ammessi con estremo riserbo e comunque imporranno una

disamina esplicita e puntuale in punto alla mala fede che, come tale, andrà

indicata ed espressamente motivata.

5.

Per rinvio dell’art.

134.

cpv. 2 CC la modifica di contributi alimentari per figli minorenni fissati

in una sentenza di divorzio passata in giudicato (art. 284 cpv. 1 CPC) è retta

dalle disposizioni sugli effetti della filiazione. Giusta l’art. 286 cpv. 2 CC,

il giudice modifica o toglie i contributi di mantenimento per figli minorenni

su istanza di un genitore o del figlio ove “le circostanze siano notevolmente

mutate”.

5.1

La modifica o la soppressione

di un contributo alimentare presuppone, concretamente, che la situazione

economica dell’una o dell’altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e

duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. La procedura

di modifica non ha lo scopo infatti di correggere la decisione precedente, ma

di adattarla alle nuove circostanze. Essa implica perciò un raffronto tra le

condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento in cui il

contributo è stato fissato (o è stato modificato l’ultima volta) e la nuova

situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi una riduzione o una

soppressione del contributo non è solo una questione di diritto, ma anche di

equità (cfr. fra tutti I CCA 11.2017.110 11 dicembre 2018 consid. 3 con vari

rinvii; I CCA 11.2016.6 20 maggio 2016 consid. 5 in: RtiD I-2017 n. 2c pag. 616

con i vari riferimenti).

5.2

Inoltre, il reddito di un

lavoratore indipendente è quello medio, calcolato sull’arco di più anni (di regola

almeno tre), e deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell’azienda

oppure, non esistendo contabilità, a dati che risultano dalle dichiarazioni

fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni

ingiustificate e consumi privati. Risultati

d’esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono,

in determinate circostanze, essere esclusi dalla media. Verificandosi una

costante flessione o un costante aumento dei redditi, fa stato invece - come

per i lavoratori dipendenti - il guadagno dell’ultimo anno (cfr. I CCA

11.2015.45

23 maggio 2017 consid. 6b con i vari riferimenti; DTF 143 III 617

consid. 5.1).

6.

Il reclamante

afferma invero correttamente che i presupposti per la concessione del gratuito

patrocinio vanno esaminati in modo sommario e rispetto alla situazione

esistente al momento della presentazione della relativa domanda. Nondimeno, a

differenza di quanto egli pretende, la valutazione della probabilità di

successo dell’azione di merito non si limita alle sole allegazioni e ai soli

documenti della parte richiedente, ma può anche trarre spunto da allegazioni e

documenti prodotti dalla controparte (sopra, consid. 3.3). Ora il reclamante

chiede di beneficiare del gratuito patrocinio per rapporto alla causa

giudiziaria di modifica della sentenza di divorzio in punto ai contributi di

mantenimento per la figlia A__________, sostenendo di non poter più far fronte

a tale onere a seguito del peggioramento della sua situazione finanziaria, in

particolare reddituale, dovuto al licenziamento.

6.1

La modifica o la soppressione

di un contributo alimentare presuppone che l’intervenuta modifica delle

circostanze sia ragguardevole e duraturo (sopra, consid. 5.1). Ora, il

reclamante contestualizza il cambiamento della sua situazione lavorativa al 1°

gennaio 2021 allorquando, terminata al 31 dicembre 2020 l’attività dipendente

presso l’azienda __________, ha deciso di dare avvio ad una sua attività

imprenditoriale quale indipendente con una propria ditta individuale a cui

affianca un’occupazione salariata a tempo parziale (act. I pag. 5 e 6; act. IV

pag. 3 e 4). Questo oltretutto, come rileva la convenuta, in un campo nel quale

l’interessato non ha nemmeno una formazione specifica (act. III pag. 4),

allegazione rimasta incontestata. Premesso ciò, è dubbio che la situazione così

descritta possa considerarsi sufficientemente stabilizzata da assurgere a

ragguardevole e duratura modifica delle circostanze. Non foss’altro per il

fatto che si rapporta ad una richiesta di modifica di contributo alimentare

presentata il 13 luglio 2022, ovvero a distanza di un anno e mezzo dall’avvio

della nuova attività, allorquando il reddito da attività indipendente presuppone

di regola un arco temporale di almeno tre anni (sopra, consid. 5.2). Che poi egli

pretenda di attualmente affiancare due attività lucrative da dipendente,

comprova a maggior ragione e semmai la provvisorietà della sua situazione.

6.2

Si aggiunga poi ancora che la

sentenza di divorzio si è diffusa anche in punto alla capacità reddituale della

convenuta sicché in tal senso è stato per finire riconosciuto un contributo di

accudimento fino all’inizio della prima media della figlia A__________ (sopra,

consid. A). Il reclamante rivendica l’esigenza di un nuovo vaglio della sua

capacità contributiva visto il tempo trascorso (reclamo pag. 9), ma senza nemmeno

pretendere di avere in qualche modo tentato di circostanziare modifiche

puntuali intervenute al riguardo. Né ciò risulta scorrendo l’istanza 13 luglio

2022.

e lo scambio di allegati che ne è seguito.

6.3

Nelle condizioni così

descritte (sopra, consid. 6.1 e 6.2), la causa promossa dall’attore non può comunque

considerarsi provvista di esito favorevole sin dal suo avvio. In definitiva

pertanto, anche se per altri motivi, nell’esito la decisione del Pretore merita

conferma con conseguente reiezione del reclamo.

7.

Il presente giudizio

rende privo d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contestuale al reclamo,

domanda che a fronte di una decisione negativa (diniego del gratuito

patrocinio) risultava a priori inammissibile.

8.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali fissate in fr. 400.–, giusta l’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per

le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno così poste a

carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 30 marzo 2023 di RE

1.

è respinto.

2.

La domanda di

effetto sospensivo è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante.

4.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).