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Decisione

13.2023.38

Diniego di gratuito patrocinio. Protezione della personalità da atti illeciti. Indigenza da rendere verosimile. La "riserva di soccorso" si rapporta ad un patrimonio che già esiste e non è finalizzata a costituire un risparmio a spese dello Stato

8 agosto 2023Italiano14 min

della transazione (dispositivo n. 1.1) e ha pronunciato la comminatoria penale dell’art.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.38

13.2023.39

Lugano

8 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2023.4 (protezione della personalità – procedura semplificata) della Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 16 gennaio 2023 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 3

aprile 2023 di RE 1 contro il dispositivo n. 3 della decisione 23 marzo 2023

con cui il Pretore le ha negato il gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Il matrimonio tra RE 1 e CO

1 è stato sciolto per divorzio con decisione 27 agosto 2019 dal Pretore della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Il figlio __________ è stato affidato alla

madre.

Fatti

B. Il procedimento

penale a carico di CO 1 per reati vari ai danni dell’ex moglie è sfociato nella

sentenza 18 novembre 2022 della Corte di appello e di revisione penale che lo

ha condannato alla pena detentiva di sei anni e sei mesi, e all’espulsione

dalla Svizzera per cinque anni. Il relativo ricorso dell’interessato è pendente

innanzi al Tribunale federale.

Nel frattempo, il 19

ottobre 2022 egli è stato scarcerato, con obbligo di proseguire il trattamento

ambulatoriale già in atto.

C. Il 20 ottobre 2022 RE

1 ha chiesto a carico di CO 1 l’adozione di misure cautelari a protezione della

personalità giusta l’art. 28b CC. Il 14 dicembre 2022, in parziale

accoglimento dell’istanza, il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha

confermato il divieto già disposto in via supercautelare per CO 1 di avvicinare

a meno di 100 metri e di contattare RE 1 (dispositivo n. 2) con la comminatoria

dell’art. 292 CP (dispositivo n. 3). Ha inoltre fissato a RE 1 il termine per

avviare la causa di merito pena la decadenza delle misure cautelari

(dispositivo n. 4), ha negato il gratuito patrocinio a CO 1 (dispositivo n. 5)

e ha ripartito a metà fra le parti le spese processuali di fr. 500.–

compensando le ripetibili (dispositivo n. 6).

Con decisione 16 marzo

2023 questa Camera ha respinto il reclamo di CO 1 contro il diniego del

gratuito patrocinio.

D. Il 16 gennaio 2023 RE

1 ha introdotto la causa di merito sicché sia fatto divieto a CO 1 di

avvicinarla e contattarla e di avvicinare e contattare suoi familiari e persone

a lei care, e che gli sia fatto obbligo di contattare il figlio solo tramite il

curatore __________, ordini tutti da impartire con la comminatoria penale

dell’art. 292 CP, postulando di essere posta al beneficio del gratuito

patrocinio. Con osservazioni 14 febbraio 2023 CO 1 vi si è opposto e ha chiesto

a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio.

All’udienza del 21 marzo

2023 le parti hanno sottoposto al Pretore un accordo transattivo dove CO 1 si

impegnava a non avvicinare a meno di 100 metri l’ex moglie e a non contattarla,

e a contattare il figlio solo tramite il curatore.

E. Con decisione 23

marzo 2023 il Pretore ha stralciato la procedura (dispositivo n. 1) e dato atto

della transazione (dispositivo n. 1.1) e ha pronunciato la comminatoria penale dell’art.

292 CP (dispositivo n. 2). Ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1

(dispositivo n. 3) e quella di CO 1 (dispositivo n. 4), non ha prelevato spese

processuali e ha compensato le ripetibili.

F. Con reclamo 3 aprile

2023 RE 1 impugna ora il dispositivo n. 3 e ne chiede la riforma nel senso di

accogliere la sua istanza di gratuito patrocinio. In via subordinata chiede di

annullarla con rinvio al Pretore per nuova decisione. Postula poi analogo

beneficio nella forma più estesa per il reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta

l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

Il giudizio impugnato è

pervenuto alla reclamante il 24 marzo 2023. Spedito il 3 aprile 2023 il gravame

è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

1.3

Il diniego del gratuito

patrocinio è attinente una controversia fondata sull’art. 28b CC che,

per quanto tesa esclusivamente alla protezione della personalità, rientra tra

quelle non patrimoniali, ovvero sprovviste di valore litigioso (Heinzmann/ Grobéty, in: Petit

Commentaire, CPC, 2020, n. 13 ad art. 91).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

È considerato indigente

chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle

spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della

famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid.

7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio

limitato (Trezzini, op. cit., n.

15.

segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare -

spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

4.

La reclamante rileva

di avere beneficiato del gratuito patrocinio tanto nel procedimento penale

quanto nella procedura di divorzio, e questo sempre perché mancava dei

necessari mezzi economici, indicando di essersi limitata a documentare quelle

poste di entrate (indennità giornaliere SUVA) e uscite (contratto di locazione)

che erano nel frattempo cambiate.

Tuttavia, la domanda di

gratuito patrocinio è attinente una specifica procedura (art. 119 cpv. 1 CPC)

ed è quindi in quel contesto che va esaminata. Ora, il Pretore ha rilevato che

con la petizione 16 gennaio 2023 l’interessata si è limitata a precisare che beneficiava

di “prestazioni sociali” e percepiva “un contributo di fr. 630.– per il figlio

minorenne”, rispettivamente che “avrebbe prodotto il formulario per

l’assistenza giudiziaria vidimato dal comune non appena in suo possesso”. Il

primo giudice ha poi evidenziato che all’udienza del 21 marzo 2023 la

richiedente aveva prodotto il conteggio che attestava le indennità giornaliere

erogatele dalla SUVA (doc. B) e la copia del contratto di locazione (doc. C), e

che su suo esplicito interpello l’interessata aveva specificato “di non

disporre di altri documenti riguardanti le proprie spese”. E riguardo a tali

risultanze la reclamante non solleva contestazioni. A ben vedere poi, nemmeno

vi è traccia di un’informazione data al Pretore circa il fatto che aveva inteso

produrre quei due soli documenti poiché erano gli unici due parametri che da

allora erano cambiati. Ancora si aggiunga che nella pregressa procedura

cautelare di protezione della personalità l’interessata non ha postulato il beneficio

del gratuito patrocinio, tant’è che all’udienza del 21 marzo 2023 ha finanche chiesto

che il gratuito patrocinio le venisse concesso “con effetto retroattivo fin

dall’inizio dell’istanza 20 ottobre 2022 (inc. CA.2022.59)”.

5.

La reclamante

riconosce d’altro canto di non avere comprovato tutte le spese sue e del figlio

minorenne, indicando nondimeno che era da tener conto delle spese notorie,

quale ad esempio la cassa malattia. Contesta che non sia stato considerato il

“diritto ad una riserva di soccorso per spese correnti e future” sue e del

figlio. In particolare essa rileva che a fronte dello scarto tra entrate di fr.

3'990.– e uscite per fr. 3'040.–, nella migliore delle ipotesi era da ritenere

un risparmio (comunque non reale) di fr. 6'500.– ben inferiore rispetto al minimo

ammesso dal Tribunale federale. Ma senza successo.

5.1

Il Pretore ha spiegato che la

reclamante aveva - appunto - fornito ben poche indicazioni rispetto alla sua situazione

economica. E in base alle informazioni disponibili erano da ritenere entrate

per fr. 3'990.– di indennità giornaliere SUVA (doc. B) e spese per fr. 3'040.– posto

il minimo vitale (fr. 1'350.–) e l’onere locativo con le spese accessorie (fr.

1'690.–: doc. C). Con riferimento al figlio __________ non aveva poi evidenziato

spese, limitandosi a dichiarare di percepire fr. 630.– a titolo di contributo

di mantenimento mensile. Nelle citate circostanze il Pretore ne ha così

concluso che l’attrice non aveva dimostrato di non essere in grado di sostenere

le spese della causa.

5.2

Ora, nella misura in cui non

solleva specifiche contestazioni in punto agli importi considerati dal primo

giudice a titolo di entrate e di uscite, la censura della reclamante è priva di

consistenza. È vero poi che la spesa per la cassa malattia assurge in sé a

onere obbligatorio, piuttosto che notorio. Ma è altrettanto vero che da questo

punto di vista la reclamante non pretende di avere prodotto i giustificativi attestanti

il relativo esborso. Se si tiene poi ancora conto dell’esplicito interpello del

Pretore (sopra, consid. 4), mal si vede che si possa ora anche solo pretendere

di sindacare sulla conclusione così tratta dal primo giudice.

5.3

Inoltre, la reclamante tenta invano

di confortare l’intangibilità dello scarto tra le entrate e le uscite nei

termini ammessi dal Pretore con l’argomento che, laddove si ipotizzasse un

accumulo di quell’eccedenza, la stessa non raggiungerebbe comunque il minimo inferiore

della “riserva di soccorso” ammessa dal Tribunale federale. Non va in effetti

dimenticato che il concetto di “riserva di soccorso” va rapportato al

patrimonio risparmiato e già esistente, e questo perché non è finalizzato a permettere

a un richiedente di cominciare a risparmiare a carico dello Stato (III CCA

13.2021.41/42 del 5 novembre 2021 consid. 4.2 con riferimenti fra cui la sentenza

del TF 19 maggio 2016 4A_664/2015 consid. 4.2.2 [con riferimenti] citata in: Colombini, in: Petit Commentaire, CPC,

2020, n. 36 ad art. 117, e Wuffli/Fuhrer,

Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (IN PRAXI), 2019, n. 182

ad §1 pag. 68 e n. 190 ad §1 pag. 70 e n. 358 ad §2 pag. 128). Nella

fattispecie che qui ci occupa la reclamante non ha documentato alcunché in punto

al suo patrimonio, né afferma qui il contrario. Sicché, che ora l’interessata

pretenda di rivendicare la tutela di qualcosa riguardo a cui nulla è dato

sapere, rende l’argomento inconferente già di per sé.

5.4

D’altro canto, per rapporto

agli importi accertati dal Pretore, l’ipotetico “risparmio” stimato in fr.

6'500.– corrisponde di fatto all’eccedenza di fr. 950.– conteggiata su 7 mesi

(sopra, consid. 5.1). E la reclamante non sostiene neanche che tale margine di

disponibilità non le consentirebbe di provvedere tramite pagamenti a rate

sull’arco di un anno alle spese prevedibili causate dalla procedura giudiziaria

(Trezzini, op. cit., n. 32 ad art.

117.

[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 34 ad art. 117] con

riferimenti). In proposito è da rilevare che si è trattato tutto sommato di una

causa semplice (tanto in fatto quanto in diritto) finalizzata soltanto ad una

conferma dei provvedimenti cautelari già pronunciati e in essere a carico del

convenuto (sopra, consid. C). Motivo per cui, per quel che concerne questa causa

di merito, ci si dovrà attendere ad un costo comunque moderato e ragionevole

per l’attività legale svolta, fra cui la redazione della petizione (7 pagine) -

che nondimeno ripercorre la stessa traccia dell’istanza cautelare che è preceduta

- la lettura delle osservazioni (7 pagine) e la partecipazione all’udienza (30

minuti oltre la trasferta).

6.

Obietta ancora la reclamante

che non sono state considerate le specificità del caso concreto. In particolare

rinvia ai principi che sorreggono il tipo di azione da lei promossa, principi

per i quali è stata volutamente stabilita per legge la gratuità della procedura

in applicazione dell’art. 114 lett. f CPC. Rileva anche di avere dovuto

promuovere causa pena la decadenza dei provvedimenti cautelari a cui il

convenuto si opponeva, e che in assenza di tale ostruzionismo la questione si

sarebbe anzitempo risolta.

Tuttavia l’art. 114 lett.

f CPC stabilisce la gratuità della procedura nelle controversie per violenze,

minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC o riguardanti la

sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC, nel senso che “nella

procedura decisionale non sono addossate spese processuali”, dovendosi con ciò

intendere gli esborsi e le spese di cui all’art. 95 cpv. 2 CPC. Ciò posto, non

risulta affatto che il Pretore abbia qui disposto un prelievo in tal senso

(decisione impugnata, pag. 3 dispositivo n. 5: “Non si prelevano spese

processuali.”). E, per il resto, volendo beneficiare del gratuito patrocinio in

punto agli altri costi giudiziari (ossia le spese ripetibili), la reclamante dovrebbe

spiegare perché la particolare tipologia delle azioni giusta l’art. 28b

CC e 28c CC farebbe venir meno l’obbligo di sostanziare e documentare in

modo esauriente il presupposto di indigenza di cui all’art. 117 lett. a CPC. Giova

inoltre osservare che l’opposizione del convenuto va rapportata alle richieste

di giudizio di cui alla petizione 16 gennaio 2023 che hanno ricalcato le

domande già avanzate con l’istanza cautelare e che, invero, il Pretore aveva

accolto solo in modo parziale (sopra, consid. C e consid. D). Pertanto è anche

in quest’ottica che va letta la pretesa ostruzione. Una volta di più il reclamo

si rivela infondato.

7.

Le procedure

decisionali nelle controversie a protezione della personalità in caso di

violenze, minacce o insidie (art. 28b CC) sono - come visto - gratuite

in punto alle spese processuali, principio valido anche per i rimedi di diritto

in sede cantonale (III CCA 13.2022.101/102 16 marzo 2023 consid. 5.3 con rinvii

a FF 2017 6267, 6327 seg., e Dietschy-Martenet,

in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 2 e 3 ad art. 114). Sicché pure

nella presente procedura di reclamo non si dà luogo a prelievi in tal senso.

Non si pone il problema delle ripetibili il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte.

8.

La domanda di

gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A prescindere dal presupposto

di indigenza (art. 117 lett. a CPC), il gravame non presentava probabilità di

esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 3 aprile 2023 di RE

1.

è respinto.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio 3 aprile 2023 di RE 1 è respinta.

3.

Non si prelevano

spese processuali.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 3 aprile 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Trattandosi di una controversia

non patrimoniale, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).