13.2023.38
Diniego di gratuito patrocinio. Protezione della personalità da atti illeciti. Indigenza da rendere verosimile. La "riserva di soccorso" si rapporta ad un patrimonio che già esiste e non è finalizzata a costituire un risparmio a spese dello Stato
8 agosto 2023Italiano14 min
della transazione (dispositivo n. 1.1) e ha pronunciato la comminatoria penale dell’art.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.38
13.2023.39
Lugano
8 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2023.4 (protezione della personalità – procedura semplificata) della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 16 gennaio 2023 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 3
aprile 2023 di RE 1 contro il dispositivo n. 3 della decisione 23 marzo 2023
con cui il Pretore le ha negato il gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Il matrimonio tra RE 1 e CO
1 è stato sciolto per divorzio con decisione 27 agosto 2019 dal Pretore della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Il figlio __________ è stato affidato alla
madre.
Fatti
B. Il procedimento
penale a carico di CO 1 per reati vari ai danni dell’ex moglie è sfociato nella
sentenza 18 novembre 2022 della Corte di appello e di revisione penale che lo
ha condannato alla pena detentiva di sei anni e sei mesi, e all’espulsione
dalla Svizzera per cinque anni. Il relativo ricorso dell’interessato è pendente
innanzi al Tribunale federale.
Nel frattempo, il 19
ottobre 2022 egli è stato scarcerato, con obbligo di proseguire il trattamento
ambulatoriale già in atto.
C. Il 20 ottobre 2022 RE
1 ha chiesto a carico di CO 1 l’adozione di misure cautelari a protezione della
personalità giusta l’art. 28b CC. Il 14 dicembre 2022, in parziale
accoglimento dell’istanza, il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha
confermato il divieto già disposto in via supercautelare per CO 1 di avvicinare
a meno di 100 metri e di contattare RE 1 (dispositivo n. 2) con la comminatoria
dell’art. 292 CP (dispositivo n. 3). Ha inoltre fissato a RE 1 il termine per
avviare la causa di merito pena la decadenza delle misure cautelari
(dispositivo n. 4), ha negato il gratuito patrocinio a CO 1 (dispositivo n. 5)
e ha ripartito a metà fra le parti le spese processuali di fr. 500.–
compensando le ripetibili (dispositivo n. 6).
Con decisione 16 marzo
2023 questa Camera ha respinto il reclamo di CO 1 contro il diniego del
gratuito patrocinio.
D. Il 16 gennaio 2023 RE
1 ha introdotto la causa di merito sicché sia fatto divieto a CO 1 di
avvicinarla e contattarla e di avvicinare e contattare suoi familiari e persone
a lei care, e che gli sia fatto obbligo di contattare il figlio solo tramite il
curatore __________, ordini tutti da impartire con la comminatoria penale
dell’art. 292 CP, postulando di essere posta al beneficio del gratuito
patrocinio. Con osservazioni 14 febbraio 2023 CO 1 vi si è opposto e ha chiesto
a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio.
All’udienza del 21 marzo
2023 le parti hanno sottoposto al Pretore un accordo transattivo dove CO 1 si
impegnava a non avvicinare a meno di 100 metri l’ex moglie e a non contattarla,
e a contattare il figlio solo tramite il curatore.
E. Con decisione 23
marzo 2023 il Pretore ha stralciato la procedura (dispositivo n. 1) e dato atto
della transazione (dispositivo n. 1.1) e ha pronunciato la comminatoria penale dell’art.
292 CP (dispositivo n. 2). Ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1
(dispositivo n. 3) e quella di CO 1 (dispositivo n. 4), non ha prelevato spese
processuali e ha compensato le ripetibili.
F. Con reclamo 3 aprile
2023 RE 1 impugna ora il dispositivo n. 3 e ne chiede la riforma nel senso di
accogliere la sua istanza di gratuito patrocinio. In via subordinata chiede di
annullarla con rinvio al Pretore per nuova decisione. Postula poi analogo
beneficio nella forma più estesa per il reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta
l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1
Il giudizio impugnato è
pervenuto alla reclamante il 24 marzo 2023. Spedito il 3 aprile 2023 il gravame
è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
1.3
Il diniego del gratuito
patrocinio è attinente una controversia fondata sull’art. 28b CC che,
per quanto tesa esclusivamente alla protezione della personalità, rientra tra
quelle non patrimoniali, ovvero sprovviste di valore litigioso (Heinzmann/ Grobéty, in: Petit
Commentaire, CPC, 2020, n. 13 ad art. 91).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
È considerato indigente
chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle
spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della
famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid.
7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15.
segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
4.
La reclamante rileva
di avere beneficiato del gratuito patrocinio tanto nel procedimento penale
quanto nella procedura di divorzio, e questo sempre perché mancava dei
necessari mezzi economici, indicando di essersi limitata a documentare quelle
poste di entrate (indennità giornaliere SUVA) e uscite (contratto di locazione)
che erano nel frattempo cambiate.
Tuttavia, la domanda di
gratuito patrocinio è attinente una specifica procedura (art. 119 cpv. 1 CPC)
ed è quindi in quel contesto che va esaminata. Ora, il Pretore ha rilevato che
con la petizione 16 gennaio 2023 l’interessata si è limitata a precisare che beneficiava
di “prestazioni sociali” e percepiva “un contributo di fr. 630.– per il figlio
minorenne”, rispettivamente che “avrebbe prodotto il formulario per
l’assistenza giudiziaria vidimato dal comune non appena in suo possesso”. Il
primo giudice ha poi evidenziato che all’udienza del 21 marzo 2023 la
richiedente aveva prodotto il conteggio che attestava le indennità giornaliere
erogatele dalla SUVA (doc. B) e la copia del contratto di locazione (doc. C), e
che su suo esplicito interpello l’interessata aveva specificato “di non
disporre di altri documenti riguardanti le proprie spese”. E riguardo a tali
risultanze la reclamante non solleva contestazioni. A ben vedere poi, nemmeno
vi è traccia di un’informazione data al Pretore circa il fatto che aveva inteso
produrre quei due soli documenti poiché erano gli unici due parametri che da
allora erano cambiati. Ancora si aggiunga che nella pregressa procedura
cautelare di protezione della personalità l’interessata non ha postulato il beneficio
del gratuito patrocinio, tant’è che all’udienza del 21 marzo 2023 ha finanche chiesto
che il gratuito patrocinio le venisse concesso “con effetto retroattivo fin
dall’inizio dell’istanza 20 ottobre 2022 (inc. CA.2022.59)”.
5.
La reclamante
riconosce d’altro canto di non avere comprovato tutte le spese sue e del figlio
minorenne, indicando nondimeno che era da tener conto delle spese notorie,
quale ad esempio la cassa malattia. Contesta che non sia stato considerato il
“diritto ad una riserva di soccorso per spese correnti e future” sue e del
figlio. In particolare essa rileva che a fronte dello scarto tra entrate di fr.
3'990.– e uscite per fr. 3'040.–, nella migliore delle ipotesi era da ritenere
un risparmio (comunque non reale) di fr. 6'500.– ben inferiore rispetto al minimo
ammesso dal Tribunale federale. Ma senza successo.
5.1
Il Pretore ha spiegato che la
reclamante aveva - appunto - fornito ben poche indicazioni rispetto alla sua situazione
economica. E in base alle informazioni disponibili erano da ritenere entrate
per fr. 3'990.– di indennità giornaliere SUVA (doc. B) e spese per fr. 3'040.– posto
il minimo vitale (fr. 1'350.–) e l’onere locativo con le spese accessorie (fr.
1'690.–: doc. C). Con riferimento al figlio __________ non aveva poi evidenziato
spese, limitandosi a dichiarare di percepire fr. 630.– a titolo di contributo
di mantenimento mensile. Nelle citate circostanze il Pretore ne ha così
concluso che l’attrice non aveva dimostrato di non essere in grado di sostenere
le spese della causa.
5.2
Ora, nella misura in cui non
solleva specifiche contestazioni in punto agli importi considerati dal primo
giudice a titolo di entrate e di uscite, la censura della reclamante è priva di
consistenza. È vero poi che la spesa per la cassa malattia assurge in sé a
onere obbligatorio, piuttosto che notorio. Ma è altrettanto vero che da questo
punto di vista la reclamante non pretende di avere prodotto i giustificativi attestanti
il relativo esborso. Se si tiene poi ancora conto dell’esplicito interpello del
Pretore (sopra, consid. 4), mal si vede che si possa ora anche solo pretendere
di sindacare sulla conclusione così tratta dal primo giudice.
5.3
Inoltre, la reclamante tenta invano
di confortare l’intangibilità dello scarto tra le entrate e le uscite nei
termini ammessi dal Pretore con l’argomento che, laddove si ipotizzasse un
accumulo di quell’eccedenza, la stessa non raggiungerebbe comunque il minimo inferiore
della “riserva di soccorso” ammessa dal Tribunale federale. Non va in effetti
dimenticato che il concetto di “riserva di soccorso” va rapportato al
patrimonio risparmiato e già esistente, e questo perché non è finalizzato a permettere
a un richiedente di cominciare a risparmiare a carico dello Stato (III CCA
13.2021.41/42 del 5 novembre 2021 consid. 4.2 con riferimenti fra cui la sentenza
del TF 19 maggio 2016 4A_664/2015 consid. 4.2.2 [con riferimenti] citata in: Colombini, in: Petit Commentaire, CPC,
2020, n. 36 ad art. 117, e Wuffli/Fuhrer,
Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (IN PRAXI), 2019, n. 182
ad §1 pag. 68 e n. 190 ad §1 pag. 70 e n. 358 ad §2 pag. 128). Nella
fattispecie che qui ci occupa la reclamante non ha documentato alcunché in punto
al suo patrimonio, né afferma qui il contrario. Sicché, che ora l’interessata
pretenda di rivendicare la tutela di qualcosa riguardo a cui nulla è dato
sapere, rende l’argomento inconferente già di per sé.
5.4
D’altro canto, per rapporto
agli importi accertati dal Pretore, l’ipotetico “risparmio” stimato in fr.
6'500.– corrisponde di fatto all’eccedenza di fr. 950.– conteggiata su 7 mesi
(sopra, consid. 5.1). E la reclamante non sostiene neanche che tale margine di
disponibilità non le consentirebbe di provvedere tramite pagamenti a rate
sull’arco di un anno alle spese prevedibili causate dalla procedura giudiziaria
(Trezzini, op. cit., n. 32 ad art.
117.
[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 34 ad art. 117] con
riferimenti). In proposito è da rilevare che si è trattato tutto sommato di una
causa semplice (tanto in fatto quanto in diritto) finalizzata soltanto ad una
conferma dei provvedimenti cautelari già pronunciati e in essere a carico del
convenuto (sopra, consid. C). Motivo per cui, per quel che concerne questa causa
di merito, ci si dovrà attendere ad un costo comunque moderato e ragionevole
per l’attività legale svolta, fra cui la redazione della petizione (7 pagine) -
che nondimeno ripercorre la stessa traccia dell’istanza cautelare che è preceduta
- la lettura delle osservazioni (7 pagine) e la partecipazione all’udienza (30
minuti oltre la trasferta).
6.
Obietta ancora la reclamante
che non sono state considerate le specificità del caso concreto. In particolare
rinvia ai principi che sorreggono il tipo di azione da lei promossa, principi
per i quali è stata volutamente stabilita per legge la gratuità della procedura
in applicazione dell’art. 114 lett. f CPC. Rileva anche di avere dovuto
promuovere causa pena la decadenza dei provvedimenti cautelari a cui il
convenuto si opponeva, e che in assenza di tale ostruzionismo la questione si
sarebbe anzitempo risolta.
Tuttavia l’art. 114 lett.
f CPC stabilisce la gratuità della procedura nelle controversie per violenze,
minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC o riguardanti la
sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC, nel senso che “nella
procedura decisionale non sono addossate spese processuali”, dovendosi con ciò
intendere gli esborsi e le spese di cui all’art. 95 cpv. 2 CPC. Ciò posto, non
risulta affatto che il Pretore abbia qui disposto un prelievo in tal senso
(decisione impugnata, pag. 3 dispositivo n. 5: “Non si prelevano spese
processuali.”). E, per il resto, volendo beneficiare del gratuito patrocinio in
punto agli altri costi giudiziari (ossia le spese ripetibili), la reclamante dovrebbe
spiegare perché la particolare tipologia delle azioni giusta l’art. 28b
CC e 28c CC farebbe venir meno l’obbligo di sostanziare e documentare in
modo esauriente il presupposto di indigenza di cui all’art. 117 lett. a CPC. Giova
inoltre osservare che l’opposizione del convenuto va rapportata alle richieste
di giudizio di cui alla petizione 16 gennaio 2023 che hanno ricalcato le
domande già avanzate con l’istanza cautelare e che, invero, il Pretore aveva
accolto solo in modo parziale (sopra, consid. C e consid. D). Pertanto è anche
in quest’ottica che va letta la pretesa ostruzione. Una volta di più il reclamo
si rivela infondato.
7.
Le procedure
decisionali nelle controversie a protezione della personalità in caso di
violenze, minacce o insidie (art. 28b CC) sono - come visto - gratuite
in punto alle spese processuali, principio valido anche per i rimedi di diritto
in sede cantonale (III CCA 13.2022.101/102 16 marzo 2023 consid. 5.3 con rinvii
a FF 2017 6267, 6327 seg., e Dietschy-Martenet,
in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 2 e 3 ad art. 114). Sicché pure
nella presente procedura di reclamo non si dà luogo a prelievi in tal senso.
Non si pone il problema delle ripetibili il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte.
8.
La domanda di
gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A prescindere dal presupposto
di indigenza (art. 117 lett. a CPC), il gravame non presentava probabilità di
esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 3 aprile 2023 di RE
1.
è respinto.
2.
La domanda di
gratuito patrocinio 3 aprile 2023 di RE 1 è respinta.
3.
Non si prelevano
spese processuali.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 3 aprile 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Trattandosi di una controversia
non patrimoniale, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).