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Decisione

13.2023.43

Tassazione della nota professionale in regime di gratuito patrocinio. Vanno formulate censure puntuali e specifiche. Ampio potere di apprezzamento del giudice

8 agosto 2023Italiano16 min

relativa indicazione di 544 minuti (decisione impugnata, pag. 4 in alto) va ricondotta

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.43

Lugano

8 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2022.23 (richiesta comune di divorzio con accordo completo) della Pretura

del Distretto di Riviera promossa con istanza 17 agosto 2022 da

PI

2

patrocinata

dall’ PA 2

e

PI

1

patrocinato

dall’ RE 1

e ora sul reclamo del 17

aprile 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 5 aprile 2023 con cui il Pretore

ha deciso la tassazione della sua nota professionale;

ritenuto

in fatto: A. Dall’unione tra PI 2,

e PI 1 è nata la figlia __________. I

genitori hanno poi contratto matrimonio a __________ il 9 gennaio 2019. PI 2 era inoltre già madre dei figli __________

ed __________ a lei affidati e nati da una precedente relazione.

B. Con decisione del 23

dicembre 2020 (inc. n. SO.2020.271) il Pretore del Distretto di Riviera ha

stralciato dal ruolo per intervenuta transazione un’istanza di protezione

dell’unione coniugale presentata da PI 2 contro il marito PI 1. PI 2 è stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.

C. Con decisione del 5 febbraio 2021 (inc. n.

SO.2021.2) il Pretore del Distretto di Riviera ha stralciato dal ruolo per

intervenuta transazione un’ulteriore istanza di protezione dell’unione coniugale,

questa volta presentata da PI 1 contro PI 2. PI 2 è stata ammessa al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________. PI 1 è stato

ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv.

RE 1.

D. Con istanza comune di divorzio con accordo completo

del 15 agosto 2022, introdotta davanti alla Pretura del Distretto di Riviera, PI

2 e PI 1 hanno postulato lo scioglimento per divorzio del loro matrimonio e

l’omologazione della relativa convenzione sulle conseguenze accessorie

sottoscritta il 26 luglio, rispettivamente il 12 agosto 2022, demandando al

giudice la decisione in merito eventuali accordi non omologabili.

Contestualmente all’istanza, le parti hanno chiesto di essere poste al

beneficio del gratuito patrocinio “nella sua forma più estesa”, con in

particolare l’esenzione da tasse e spese e costi di patrocinio dei rispettivi

legali a carico dello Stato.

L’udienza si è tenuta il 5

ottobre 2022, in esito alla quale le parti hanno rinunciato “d’acchito a

ricorrere contro la decisione di divorzio”.

E. Con decisione del 10 ottobre 2022 il Pretore ha

pronunciato il divorzio e omologato la convenzione regolantene le conseguenze

accessorie. PI 2 è stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio dell’avv. PA 2. PI 1 è stato ammesso al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RE 1.

F. Nel frattempo con scritto 5 ottobre 2022 l’avv. RE 1 ha trasmesso

alla Pretura la sua nota professionale esponendo una remunerazione di fr.

3'728.25 di cui fr. 3'147.– di onorario, fr. 314.70 di spese e fr. 266.55 di IVA

(7.7%) per le prestazioni legali svolte dal 2 aprile 2021 al 5 ottobre 2022.

Con decisione 11 ottobre

2022 il Pretore ha tassato la nota professionale, riconoscendo una retribuzione

limitatamente a fr. 2'148.30, di cui fr. 1'680.– di onorari, fr. 314.70 di

spese e fr. 153.60 di IVA al 7.7%.

Adita con reclamo, la

terza Camera civile del Tribunale d’appello il 13 febbraio 2023 ha annullato questa

decisione di tassazione in quanto immotivata e disposto il rinvio per nuovo

giudizio (inc. n. 13.2022.77).

G. Con decisione 5

aprile 2023 il Pretore si è di nuovo pronunciato sulla nota professionale

dell’avv. PA 1 riconoscendole una retribuzione di fr. 2'180.60, di cui fr.

1'710.– di onorario, fr. 314.70 di spese e fr. 155.90 di IVA (7.7%).

H. Con reclamo 17 aprile

2023 l’avv. RE 1 impugna la decisione 5 aprile 2023 e chiede che la sua nota

professionale sia integralmente approvata sicché le sia riconosciuto un

onorario di fr. 3'147.–, oltre fr. 314.70 di spese e l’IVA.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente

l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF

5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019

consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1 Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319 lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch

unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio

alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha

ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al

1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa

ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.

45 ad art. 319]).

Ciò premesso, in quanto

reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della

terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in

applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2 Richiamata la procedura

sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non

prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre

reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è

stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e

5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

La decisione impugnata,

recapitata il 6 aprile 2023, è stata impugnata con reclamo spedito lunedì 17

aprile 2023. Per l’art. 142 cpv. 3 CPC, in quanto tempestivo, il presente

gravame risulta sotto questo profilo senz’altro ammissibile.

1.3 Infine, richiamata (per

analogia) la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1 L’art. 122 CPC prescrive che

il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al

patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni necessarie per lo

svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento

ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]).

In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza

giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa

oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di

cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento

dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).

2.2 La liquidazione delle spese

giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,

trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.

1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato

e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da

essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi

necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo

esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il

giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la

causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività

del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio

anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha

richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere

d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il

risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (III CCA 13.2020.134

del 30 marzo 2021 consid. 3).

2.3 Nella determinazione della

retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura, dell’importanza,

e delle difficoltà particolari, in fatto e in diritto, della vertenza,

valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello

destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il

risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto

ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal

libero professionista (sentenza del Tribunale federale 6B_810/2010 del 25 maggio

2011).

4. Il Pretore ha

rilevato che, tenuto conto delle pregresse procedure di protezione dell’unione

coniugale, ai fini della causa di divorzio restava da adeguare i contributi di

mantenimento per la figlia in base alle disponibilità finanziarie del padre, motivo

per cui in un’ottica di attività essenziale ed adeguata non restava che raccogliere

Fatti

i nuovi documenti ed allestire la relativa convenzione. In totale il primo

giudice ha riconosciuto un onorario di fr. 1'710.– alla tariffa oraria di fr.

180.– remunerando così 9 ore e 30 minuti di lavoro sicché, evidentemente, la

relativa indicazione di 544 minuti (decisione impugnata, pag. 4 in alto) va ricondotta

ad un mero errore di scritturazione.

4.1 In particolare il Pretore ha

ammesso integralmente i 160 minuti (2 ore e 40 minuti) per l’incontro delle

parti con i rispettivi legali del 6 agosto 2021. Ed egli ha pure ammesso - come

indicato nella nota professionale - i 74 minuti (1 ora e 14 minuti) di

trasferta per l’udienza (inclusi 2 minuti per il posteggio) insieme ai 25

minuti di udienza.

4.2 Per i colloqui con il cliente

il Pretore ha ritenuto ragionevoli complessivi 75 minuti (1 ora e 15 minuti),

ovvero un primo incontro interlocutorio di 30 minuti [2 aprile 2021], altri 30

minuti per fare il punto della situazione [3 agosto 2021] e infine 15 minuti

per le spiegazioni finali [5 ottobre 2022], a scapito delle ulteriori esposte 3

ore (30 minuti il 2 aprile 2021, 30 minuti il 3 agosto 2021, 30 minuti il 31 [correttamente:

21] dicembre 2021, 75 minuti il 14 giugno 2021 e 15 minuti il 12 agosto 2022). In

merito il Pretore ha rilevato che la reclamante non aveva spiegato un così

consistente dispendio di tempo e di non avere riscontrato particolari

difficoltà linguistiche in capo al suo assistito.

4.3 Infine per la raccolta di

documenti e lo scambio di informazioni con la controparte il Pretore ha indicato

di ritenere congrue 3 ore e 30 minuti di lavoro, che in realtà assommano a poco

meno di 4 ore (ovvero il saldo restante dedotte le suesposte voci [consid. 4.1

e 4.2] dalle 9 ore e 30 minuti giudicate remunerabili: sopra, consid. 4),

rispettivamente di ritenere eccessive le ulteriori 5 ore di prestazioni varie quali

telefonate o e-mail a/da cliente e a/da controparte, raccolta e revisione

documenti, revisione convenzione, preparazione udienza. Questo perché la legale

non aveva spiegato l’interruzione di ogni attività tra il 21 dicembre 2021 e il

29 aprile 2022 e l’incremento di dispendio di tempo che ne era poi conseguito,

mentre per la prima volta con il precedente reclamo aveva riferito dell’instabilità

lavorativa del cliente e del cambio di domicilio del medesimo. Il Pretore ha ad

ogni modo rilevato che i documenti da raccogliere erano pur sempre gli stessi

già noti al cliente (contratti di lavoro, certificati di salario/paga,

giustificativi di spesa per il fabbisogno) riguardo ai quali poco vi era da

disquisire a meno che fosse contestato il computo nel fabbisogno di spese non

prioritarie rispetto al mantenimento di un figlio minorenne, principio questo

che egli aveva a più riprese già personalmente spiegato all’interessato. Nelle

citate circostanze, oltretutto non disponendo dell’incarto della legale, il

primo giudice ha così proceduto allo stralcio di anche quelle 5 ore.

5. La reclamante contesta

la decurtazione operata dal Pretore di complessive 8 ore di lavoro e la reputa

ingiustificata. Rileva che gli obiettivi di una causa di divorzio non sono

quelli di una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, che da

discutere vi era anche l’esercizio del diritto di visita della figlia, che

dispendioso era stato il tempo richiestole per dare le dovute spiegazioni al

suo cliente da poco in Svizzera e non avvezzo ai termini usati per i documenti,

e che solo grazie alla mediazione dei rispettivi legali si era infine giunti ad

un accordo anche in punto alla questione patrimoniale. E, se così non fosse

stato, i medesimi temi avrebbero dovuto essere evasi in sede giudiziaria con ulteriore

dispendio di tempo e di risorse anche della Pretura. Le difficoltà del suo cliente

erano arcinote al Pretore in quanto si erano manifestate sin dalle procedure di

protezione dell’unione coniugale. Posta la remunerazione di fr. 1'966.65

riconosciuta nell’ultima di queste vertenze, l’ammontare complessivo per la

trattazione di due cause si traduceva in poco più del limite di cui all’art. 3b

(correttamente: art. 5) del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziarie e per la fissazione delle ripetibili. L’importo

rivendicato non era quindi spropositato, fermo restando poi l’obbligo di

rifusione nei confronti dello Stato in capo al suo cliente, che di fatto era attivo

professionalmente. Il monte ore come ammesso dal Pretore risultava altresì sconfessato

per rapporto alla durata dell’udienza 5 febbraio 2021 nella procedura di

protezione dell’unione coniugale e alle relative lunghe trattative occorse per giungere

allora ad un assetto di vita separata, tutte prove lampanti della complessità

della situazione lavorativa e personale del suo cliente. L’interruzione dei

colloqui tra le parti era poi la riprova della difficoltà a trovare un accordo

sul divorzio, trattative rilanciate con successo dopo qualche mese previo

recupero dei documenti nuovi, diversi da quelli precedenti. Da qui la totale inconsistenza

dei motivi addotti a sostegno della riduzione di ore remunerabili rispetto alla

specifica della nota professionale.

Considerandi

5.1

Se non che, gli argomenti

così sollevati dalla reclamante non si traducono in specifiche e puntuali obiezioni

alle decurtazioni operate dal Pretore. Questi, in particolare, ha individuato le

ore di lavoro che ha riconosciuto come - a suo modo di vedere (sopra, consid.

4, 4.1, 4.2, 4.3) - necessarie a dipendenza dell’impegno richiesto dalla vertenza

suddividendole in 4 categorie: incontro tra parti e legali (2 ore e 40 minuti),

trasferta rispettivamente udienza (1 ora e 14 minuti, e ulteriori 25 minuti),

colloqui con il cliente (1 ora e 15 minuti) e raccolta documenti e scambi con

la controparte (poco meno di 4 ore). Ed egli ha circoscritto lo stralcio delle

ore a due di quelle categorie, e meglio quella dei “colloqui con il cliente” (in

totale meno 3 ore, con la specifica di data e durata) e di “raccolta documenti

e scambio di informazioni con la controparte” (nel complesso meno 5 ore),

distinzioni che la reclamante nemmeno sembra voler considerare.

Invero la reclamante si

limita in modo generico ad obiettare che le difficoltà e le complicazioni emerse

nel corso delle due precedenti vertenze di misure a protezione dell’unione coniugale,

e il prolungato dispendio di tempo che queste avevano richiesto, erano già di

per sé sufficientemente indicativi della necessità delle 8 ore stralciate dal

primo giudice nella procedura di divorzio. Soggiunge che, trattandosi di vertenze

con finalità diverse, anche queste 8 ore coprivano il maggior lavoro che era

scaturito dai cambiamenti intervenuti nella situazione lavorativa e personale

(spostamento di domicilio) del suo cliente, ritenuto poi che da discutere vi era

pure stato il diritto di visita con la figlia.

5.2

Nondimeno, e in realtà,

l’interessata neppure pretende di avere fatto partecipe il Pretore - argomento

da questi ritenuto (sopra, consid. 4.2 e 4.3) - di un inconsueto e

straordinario dispendio di ore causato da tali problematiche emerse nella

procedura di divorzio. Men che meno in punto ad effettive battute di arresto o

esitazioni in corso di trattative (sopra, consid. 4.3). D’altro canto, in

proposito, nulla di oggettivo emerge dal fascicolo processuale, che si riassume

in un’istanza di divorzio di 3 pagine, in una tipica convenzione di 6 pagine con

annessi alcuni documenti, in un verbale d’udienza che non rivela difficoltà di

sorta e in una richiesta di tassazione della nota professionale senza particolari

osservazioni, tutte evidenze queste piuttosto indicative di una fattispecie

assai celere e semplice. Certo l’impegno profuso dalla legale, di concerto con

quello della collega, ha evitato una procedura giudiziaria e quindi anche un

risparmio di lavoro alla Pretura. Ma questo, a ben vedere, avrebbe a maggior

ragione dovuto indurre l’interessata a rendere attento il giudice in punto a un

procedere claudicante anziché scorrevole delle negoziazioni e a questioni risultate

particolarmente articolate e/o controverse, laddove ne fosse per finire conseguito

- come preteso - un inconsueto incremento di ore di lavoro. Così non risulta

sia stato, lacuna a cui non soccorrono gli argomenti invocati solo e per la

prima volta con il reclamo. Ancora si aggiunga che modifiche nella situazione

lavorativa e personale del proprio assistito comportano giocoforza di dover aggiornare

i relativi documenti, la cui tipologia non cambia però nella sua essenza che ben

può quindi considerarsi nota come ritenuto dal Pretore (sopra, consid. 4.3).

5.3

In definitiva, richiamato

anche l’ampio potere di apprezzamento del giudice tenuto a decidere sulla remunerazione

dovuta al legale che opera in regime di gratuito patrocinio, gli argomenti

invocati dalla reclamante non evidenziano elementi costitutivi di un’errata

applicazione del diritto e/o di un accertamento manifestamente errato dei fatti,

e che consentano di ritenere come manifestamente inadeguata l’indennità stabilita

dal Pretore. Poco importa che la pretesa di onorario sommata a quella della procedura

di protezione dell’unione coniugale superi di poco il limite di retribuzione

forfettaria giusta l’art. 5 Rtar. Il reclamo va quindi respinto con conseguente

conferma della decisione impugnata.

6.

Le spese processuali

del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e

sono poste a carico della reclamante in virtù del principio di soccombenza

(art. 106 CPC). In assenza di osservazioni non si pone la questione delle

ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 17 aprile 2023

dell’avv. RE 1 è respinto.

2.

Le spese

processuali, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr.

1'547.65, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).