13.2023.43
Tassazione della nota professionale in regime di gratuito patrocinio. Vanno formulate censure puntuali e specifiche. Ampio potere di apprezzamento del giudice
8 agosto 2023Italiano16 min
relativa indicazione di 544 minuti (decisione impugnata, pag. 4 in alto) va ricondotta
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.43
Lugano
8 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2022.23 (richiesta comune di divorzio con accordo completo) della Pretura
del Distretto di Riviera promossa con istanza 17 agosto 2022 da
PI
2
patrocinata
dall’ PA 2
e
PI
1
patrocinato
dall’ RE 1
e ora sul reclamo del 17
aprile 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 5 aprile 2023 con cui il Pretore
ha deciso la tassazione della sua nota professionale;
ritenuto
in fatto: A. Dall’unione tra PI 2,
e PI 1 è nata la figlia __________. I
genitori hanno poi contratto matrimonio a __________ il 9 gennaio 2019. PI 2 era inoltre già madre dei figli __________
ed __________ a lei affidati e nati da una precedente relazione.
B. Con decisione del 23
dicembre 2020 (inc. n. SO.2020.271) il Pretore del Distretto di Riviera ha
stralciato dal ruolo per intervenuta transazione un’istanza di protezione
dell’unione coniugale presentata da PI 2 contro il marito PI 1. PI 2 è stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
C. Con decisione del 5 febbraio 2021 (inc. n.
SO.2021.2) il Pretore del Distretto di Riviera ha stralciato dal ruolo per
intervenuta transazione un’ulteriore istanza di protezione dell’unione coniugale,
questa volta presentata da PI 1 contro PI 2. PI 2 è stata ammessa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________. PI 1 è stato
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv.
RE 1.
D. Con istanza comune di divorzio con accordo completo
del 15 agosto 2022, introdotta davanti alla Pretura del Distretto di Riviera, PI
2 e PI 1 hanno postulato lo scioglimento per divorzio del loro matrimonio e
l’omologazione della relativa convenzione sulle conseguenze accessorie
sottoscritta il 26 luglio, rispettivamente il 12 agosto 2022, demandando al
giudice la decisione in merito eventuali accordi non omologabili.
Contestualmente all’istanza, le parti hanno chiesto di essere poste al
beneficio del gratuito patrocinio “nella sua forma più estesa”, con in
particolare l’esenzione da tasse e spese e costi di patrocinio dei rispettivi
legali a carico dello Stato.
L’udienza si è tenuta il 5
ottobre 2022, in esito alla quale le parti hanno rinunciato “d’acchito a
ricorrere contro la decisione di divorzio”.
E. Con decisione del 10 ottobre 2022 il Pretore ha
pronunciato il divorzio e omologato la convenzione regolantene le conseguenze
accessorie. PI 2 è stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell’avv. PA 2. PI 1 è stato ammesso al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RE 1.
F. Nel frattempo con scritto 5 ottobre 2022 l’avv. RE 1 ha trasmesso
alla Pretura la sua nota professionale esponendo una remunerazione di fr.
3'728.25 di cui fr. 3'147.– di onorario, fr. 314.70 di spese e fr. 266.55 di IVA
(7.7%) per le prestazioni legali svolte dal 2 aprile 2021 al 5 ottobre 2022.
Con decisione 11 ottobre
2022 il Pretore ha tassato la nota professionale, riconoscendo una retribuzione
limitatamente a fr. 2'148.30, di cui fr. 1'680.– di onorari, fr. 314.70 di
spese e fr. 153.60 di IVA al 7.7%.
Adita con reclamo, la
terza Camera civile del Tribunale d’appello il 13 febbraio 2023 ha annullato questa
decisione di tassazione in quanto immotivata e disposto il rinvio per nuovo
giudizio (inc. n. 13.2022.77).
G. Con decisione 5
aprile 2023 il Pretore si è di nuovo pronunciato sulla nota professionale
dell’avv. PA 1 riconoscendole una retribuzione di fr. 2'180.60, di cui fr.
1'710.– di onorario, fr. 314.70 di spese e fr. 155.90 di IVA (7.7%).
H. Con reclamo 17 aprile
2023 l’avv. RE 1 impugna la decisione 5 aprile 2023 e chiede che la sua nota
professionale sia integralmente approvata sicché le sia riconosciuto un
onorario di fr. 3'147.–, oltre fr. 314.70 di spese e l’IVA.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente
l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF
5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019
consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1 Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319 lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch
unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio
alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha
ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al
1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa
ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.
45 ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto
reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della
terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in
applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2 Richiamata la procedura
sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non
prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre
reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è
stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e
5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
La decisione impugnata,
recapitata il 6 aprile 2023, è stata impugnata con reclamo spedito lunedì 17
aprile 2023. Per l’art. 142 cpv. 3 CPC, in quanto tempestivo, il presente
gravame risulta sotto questo profilo senz’altro ammissibile.
1.3 Infine, richiamata (per
analogia) la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1 L’art. 122 CPC prescrive che
il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al
patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni necessarie per lo
svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento
ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]).
In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza
giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa
oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di
cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento
dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).
2.2 La liquidazione delle spese
giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,
trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.
1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato
e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da
essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi
necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo
esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il
giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la
causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività
del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio
anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha
richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere
d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il
risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (III CCA 13.2020.134
del 30 marzo 2021 consid. 3).
2.3 Nella determinazione della
retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura, dell’importanza,
e delle difficoltà particolari, in fatto e in diritto, della vertenza,
valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello
destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il
risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto
ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal
libero professionista (sentenza del Tribunale federale 6B_810/2010 del 25 maggio
2011).
4. Il Pretore ha
rilevato che, tenuto conto delle pregresse procedure di protezione dell’unione
coniugale, ai fini della causa di divorzio restava da adeguare i contributi di
mantenimento per la figlia in base alle disponibilità finanziarie del padre, motivo
per cui in un’ottica di attività essenziale ed adeguata non restava che raccogliere
Fatti
i nuovi documenti ed allestire la relativa convenzione. In totale il primo
giudice ha riconosciuto un onorario di fr. 1'710.– alla tariffa oraria di fr.
180.– remunerando così 9 ore e 30 minuti di lavoro sicché, evidentemente, la
relativa indicazione di 544 minuti (decisione impugnata, pag. 4 in alto) va ricondotta
ad un mero errore di scritturazione.
4.1 In particolare il Pretore ha
ammesso integralmente i 160 minuti (2 ore e 40 minuti) per l’incontro delle
parti con i rispettivi legali del 6 agosto 2021. Ed egli ha pure ammesso - come
indicato nella nota professionale - i 74 minuti (1 ora e 14 minuti) di
trasferta per l’udienza (inclusi 2 minuti per il posteggio) insieme ai 25
minuti di udienza.
4.2 Per i colloqui con il cliente
il Pretore ha ritenuto ragionevoli complessivi 75 minuti (1 ora e 15 minuti),
ovvero un primo incontro interlocutorio di 30 minuti [2 aprile 2021], altri 30
minuti per fare il punto della situazione [3 agosto 2021] e infine 15 minuti
per le spiegazioni finali [5 ottobre 2022], a scapito delle ulteriori esposte 3
ore (30 minuti il 2 aprile 2021, 30 minuti il 3 agosto 2021, 30 minuti il 31 [correttamente:
21] dicembre 2021, 75 minuti il 14 giugno 2021 e 15 minuti il 12 agosto 2022). In
merito il Pretore ha rilevato che la reclamante non aveva spiegato un così
consistente dispendio di tempo e di non avere riscontrato particolari
difficoltà linguistiche in capo al suo assistito.
4.3 Infine per la raccolta di
documenti e lo scambio di informazioni con la controparte il Pretore ha indicato
di ritenere congrue 3 ore e 30 minuti di lavoro, che in realtà assommano a poco
meno di 4 ore (ovvero il saldo restante dedotte le suesposte voci [consid. 4.1
e 4.2] dalle 9 ore e 30 minuti giudicate remunerabili: sopra, consid. 4),
rispettivamente di ritenere eccessive le ulteriori 5 ore di prestazioni varie quali
telefonate o e-mail a/da cliente e a/da controparte, raccolta e revisione
documenti, revisione convenzione, preparazione udienza. Questo perché la legale
non aveva spiegato l’interruzione di ogni attività tra il 21 dicembre 2021 e il
29 aprile 2022 e l’incremento di dispendio di tempo che ne era poi conseguito,
mentre per la prima volta con il precedente reclamo aveva riferito dell’instabilità
lavorativa del cliente e del cambio di domicilio del medesimo. Il Pretore ha ad
ogni modo rilevato che i documenti da raccogliere erano pur sempre gli stessi
già noti al cliente (contratti di lavoro, certificati di salario/paga,
giustificativi di spesa per il fabbisogno) riguardo ai quali poco vi era da
disquisire a meno che fosse contestato il computo nel fabbisogno di spese non
prioritarie rispetto al mantenimento di un figlio minorenne, principio questo
che egli aveva a più riprese già personalmente spiegato all’interessato. Nelle
citate circostanze, oltretutto non disponendo dell’incarto della legale, il
primo giudice ha così proceduto allo stralcio di anche quelle 5 ore.
5. La reclamante contesta
la decurtazione operata dal Pretore di complessive 8 ore di lavoro e la reputa
ingiustificata. Rileva che gli obiettivi di una causa di divorzio non sono
quelli di una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, che da
discutere vi era anche l’esercizio del diritto di visita della figlia, che
dispendioso era stato il tempo richiestole per dare le dovute spiegazioni al
suo cliente da poco in Svizzera e non avvezzo ai termini usati per i documenti,
e che solo grazie alla mediazione dei rispettivi legali si era infine giunti ad
un accordo anche in punto alla questione patrimoniale. E, se così non fosse
stato, i medesimi temi avrebbero dovuto essere evasi in sede giudiziaria con ulteriore
dispendio di tempo e di risorse anche della Pretura. Le difficoltà del suo cliente
erano arcinote al Pretore in quanto si erano manifestate sin dalle procedure di
protezione dell’unione coniugale. Posta la remunerazione di fr. 1'966.65
riconosciuta nell’ultima di queste vertenze, l’ammontare complessivo per la
trattazione di due cause si traduceva in poco più del limite di cui all’art. 3b
(correttamente: art. 5) del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziarie e per la fissazione delle ripetibili. L’importo
rivendicato non era quindi spropositato, fermo restando poi l’obbligo di
rifusione nei confronti dello Stato in capo al suo cliente, che di fatto era attivo
professionalmente. Il monte ore come ammesso dal Pretore risultava altresì sconfessato
per rapporto alla durata dell’udienza 5 febbraio 2021 nella procedura di
protezione dell’unione coniugale e alle relative lunghe trattative occorse per giungere
allora ad un assetto di vita separata, tutte prove lampanti della complessità
della situazione lavorativa e personale del suo cliente. L’interruzione dei
colloqui tra le parti era poi la riprova della difficoltà a trovare un accordo
sul divorzio, trattative rilanciate con successo dopo qualche mese previo
recupero dei documenti nuovi, diversi da quelli precedenti. Da qui la totale inconsistenza
dei motivi addotti a sostegno della riduzione di ore remunerabili rispetto alla
specifica della nota professionale.
Considerandi
5.1
Se non che, gli argomenti
così sollevati dalla reclamante non si traducono in specifiche e puntuali obiezioni
alle decurtazioni operate dal Pretore. Questi, in particolare, ha individuato le
ore di lavoro che ha riconosciuto come - a suo modo di vedere (sopra, consid.
4, 4.1, 4.2, 4.3) - necessarie a dipendenza dell’impegno richiesto dalla vertenza
suddividendole in 4 categorie: incontro tra parti e legali (2 ore e 40 minuti),
trasferta rispettivamente udienza (1 ora e 14 minuti, e ulteriori 25 minuti),
colloqui con il cliente (1 ora e 15 minuti) e raccolta documenti e scambi con
la controparte (poco meno di 4 ore). Ed egli ha circoscritto lo stralcio delle
ore a due di quelle categorie, e meglio quella dei “colloqui con il cliente” (in
totale meno 3 ore, con la specifica di data e durata) e di “raccolta documenti
e scambio di informazioni con la controparte” (nel complesso meno 5 ore),
distinzioni che la reclamante nemmeno sembra voler considerare.
Invero la reclamante si
limita in modo generico ad obiettare che le difficoltà e le complicazioni emerse
nel corso delle due precedenti vertenze di misure a protezione dell’unione coniugale,
e il prolungato dispendio di tempo che queste avevano richiesto, erano già di
per sé sufficientemente indicativi della necessità delle 8 ore stralciate dal
primo giudice nella procedura di divorzio. Soggiunge che, trattandosi di vertenze
con finalità diverse, anche queste 8 ore coprivano il maggior lavoro che era
scaturito dai cambiamenti intervenuti nella situazione lavorativa e personale
(spostamento di domicilio) del suo cliente, ritenuto poi che da discutere vi era
pure stato il diritto di visita con la figlia.
5.2
Nondimeno, e in realtà,
l’interessata neppure pretende di avere fatto partecipe il Pretore - argomento
da questi ritenuto (sopra, consid. 4.2 e 4.3) - di un inconsueto e
straordinario dispendio di ore causato da tali problematiche emerse nella
procedura di divorzio. Men che meno in punto ad effettive battute di arresto o
esitazioni in corso di trattative (sopra, consid. 4.3). D’altro canto, in
proposito, nulla di oggettivo emerge dal fascicolo processuale, che si riassume
in un’istanza di divorzio di 3 pagine, in una tipica convenzione di 6 pagine con
annessi alcuni documenti, in un verbale d’udienza che non rivela difficoltà di
sorta e in una richiesta di tassazione della nota professionale senza particolari
osservazioni, tutte evidenze queste piuttosto indicative di una fattispecie
assai celere e semplice. Certo l’impegno profuso dalla legale, di concerto con
quello della collega, ha evitato una procedura giudiziaria e quindi anche un
risparmio di lavoro alla Pretura. Ma questo, a ben vedere, avrebbe a maggior
ragione dovuto indurre l’interessata a rendere attento il giudice in punto a un
procedere claudicante anziché scorrevole delle negoziazioni e a questioni risultate
particolarmente articolate e/o controverse, laddove ne fosse per finire conseguito
- come preteso - un inconsueto incremento di ore di lavoro. Così non risulta
sia stato, lacuna a cui non soccorrono gli argomenti invocati solo e per la
prima volta con il reclamo. Ancora si aggiunga che modifiche nella situazione
lavorativa e personale del proprio assistito comportano giocoforza di dover aggiornare
i relativi documenti, la cui tipologia non cambia però nella sua essenza che ben
può quindi considerarsi nota come ritenuto dal Pretore (sopra, consid. 4.3).
5.3
In definitiva, richiamato
anche l’ampio potere di apprezzamento del giudice tenuto a decidere sulla remunerazione
dovuta al legale che opera in regime di gratuito patrocinio, gli argomenti
invocati dalla reclamante non evidenziano elementi costitutivi di un’errata
applicazione del diritto e/o di un accertamento manifestamente errato dei fatti,
e che consentano di ritenere come manifestamente inadeguata l’indennità stabilita
dal Pretore. Poco importa che la pretesa di onorario sommata a quella della procedura
di protezione dell’unione coniugale superi di poco il limite di retribuzione
forfettaria giusta l’art. 5 Rtar. Il reclamo va quindi respinto con conseguente
conferma della decisione impugnata.
6.
Le spese processuali
del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e
sono poste a carico della reclamante in virtù del principio di soccombenza
(art. 106 CPC). In assenza di osservazioni non si pone la questione delle
ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 17 aprile 2023
dell’avv. RE 1 è respinto.
2.
Le spese
processuali, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr.
1'547.65, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).