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Decisione

13.2023.44

Decisione incidentale di continuazione della causa. Azione di divorzio unilaterale. La desistenza non comporta necessariamente lo stralcio della procedura. Adesione della controparte sul principio e sul motivo

18 agosto 2023Italiano22 min

marito ha comunicato al Pretore aggiunto di ritirare la petizione di divorzio. Il

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.44

13.2023.45

Lugano

18 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Olgiati

e Giamboni

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. DM.2023.11 (procedura di diritto matrimoniale -

divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con petizione 19 gennaio 2023 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 26

aprile 2023 di RE 1 contro la decisione 5 aprile 2023 con cui il Pretore

aggiunto ha respinto la sua richiesta di stralciare dai ruoli la procedura;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti

in matrimonio l’8 marzo 1999 a __________. Il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha autorizzato la vita separata delle parti con effetto dal 17 novembre

2015 nell’ambito di un procedimento di misure a protezione dell’unione

coniugale promosso dalla moglie CO 1 (qui convenuta), sfociato nella sentenza

25 maggio 2018 (inc. n. SO.2015.4760).

Fatti

B. Con petizione 19

gennaio 2023 RE 1 ha postulato, previa convocazione delle parti all’udienza di

conciliazione di rito, lo scioglimento per divorzio del matrimonio, la rinuncia

a contributi di mantenimento tra coniugi, la liquidazione del regime

matrimoniale sicché ogni coniuge restava proprietario dei beni in suo possesso

e/o a lui intestati e la suddivisione a metà dell’avere previdenziale. Ha

inoltre chiesto il beneficio del gratuito patrocinio.

Con istanza 13 febbraio

2023 la moglie ha chiesto a sua volta la concessione del gratuito patrocinio.

C. All’udienza di

conciliazione del 27 febbraio 2023 il marito ha confermato la sua richiesta di

divorzio, a cui la moglie ha aderito. Entrambi hanno inoltre indicato di vivere

separati almeno dal mese di maggio 2018. Le parti hanno quindi concluso una

transazione in punto allo scioglimento per divorzio del loro matrimonio e alla

suddivisione a metà giusta l’art. 122 segg. CC dei rispettivi averi di

previdenza maturati.

La procedura è stata

sospesa fino al 31 marzo 2023, le parti avendo indicato che erano in corso

delle trattative bonali per giungere ad un accordo sui restanti punti

litigiosi.

D. Il 20 marzo 2023 il

marito ha comunicato al Pretore aggiunto di ritirare la petizione di divorzio. Il

28 marzo 2023 la moglie si è opposta al ritiro della domanda di divorzio e allo

stralcio della causa.

Il 31 marzo 2023 il marito

ha rilevato che trattandosi di divorzio unilaterale, il ritiro dell’azione costituiva

desistenza dell’attore e quindi portava allo stralcio dai ruoli della causa in

applicazione dell’art. 241 CPC.

E. Con decisione 5

aprile 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di stralciare dai

ruoli la procedura di divorzio, rinviando al merito le spese giudiziarie di

questo suo pronunciato. Ha inoltre assegnato al marito un termine scadente il

13 aprile 2023 per indicare il destino da dare al procedimento.

Con scritto 13 aprile 2023

il marito ha confermato la sua richiesta di ritiro dell’azione di divorzio e di

stralcio dai ruoli della causa in corso, preannunciando già la sua intenzione

di impugnare la decisione 5 aprile 2023.

Con reclamo 26 aprile 2023

RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo, la decisione 5

aprile 2023 sia annullata. Postula inoltre di essere posto al beneficio del

gratuito patrocinio.

La domanda di concedere

effetto sospensivo al gravame è stata respinta il 27 aprile 2023 perché la

sospensione della decisione che respingeva la richiesta di stralcio della causa

sarebbe stata priva di effetto.

Con osservazioni 2 giugno

2023 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo, postulando a sua volta il

beneficio del gratuito patrocinio.

F. Nel frattempo, con

ordinanza 17 aprile 2023 il Pretore aggiunto ha proceduto alla riassegnazione

dei ruoli di parte, attribuendo alla moglie il ruolo di attrice e assegnando

alla medesima un termine di 30 giorni per motivare la sua domanda di divorzio

in particolare sui punti litigiosi.

Con reclamo, datato 27

aprile 2023, RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al

gravame, sia annullata anche l’ordinanza 17 aprile 2023. Postula altresì di

essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

La richiesta di effetto

sospensivo è stata accolta il 17 maggio 2023.

Questo gravame, a cui CO 1

si è opposta con osservazioni 2 giugno 2023 e contestuale richiesta del

gratuito patrocinio, è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n.

13.2023.47/48).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La desistenza è la

dichiarazione unilaterale con cui la parte attrice dichiara all’indirizzo del

giudice di ritirare l’azione (Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 19

ad art. 241). Giusta l’art. 241 cpv. 2 CPC la desistenza ha effetto di una

decisione passata in giudicato, sicché il giudice si limita a stralciare la

causa dal ruolo emettendo il relativo decreto di stralcio (cpv. 3). Prima di

emettere quel decreto di stralcio, il giudice deve valutare se la dichiarazione

di ritiro pone fine al procedimento come tale o se lo stesso va proseguito (Richers/Naegeli, in: Kurzkommentar ZPO,

3a ed., 2021, n. 14 ad art. 241; Gschwend/Steck,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 25 ad art. 241; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,

2a ed., 2013,

n. 23 e 30 § 23; Killias, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. 2, 2012, n. 47 ad art. 241).

1.1

La decisione con cui il

giudice respinge la richiesta di stralciare la causa dai ruoli (art. 241 cpv. 3

CPC) e dispone la continuazione del procedimento è una decisione incidentale

(Zwischenentscheid) ai sensi dell’art. 237 CPC, impugnabile mediante appello giusta

l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, rispettivamente, in assenza dei necessari

requisiti, mediante reclamo giusta l’art. 319 lett. a CPC (Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 38 e 39 ad art. 241; Baeckert/Wallmüller,

Rechstmittel bei Beendigung des Verfahrens durch Entscheidsurrogat (Art.

241.

ZPO), in: ZZZ 2014/2015 pag. 15 segg., 22). Giova in effetti rilevare che un

diverso giudizio di secondo grado porterebbe alla fine del processo con

conseguente importante risparmio di tempo o di spese (art. 237 cpv. 1 CPC). Configura

del resto una decisione incidentale quella con cui il giudice ammette l’esistenza

di un presupposto processuale (Zürcher, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 26 seg. ad art. 60), fra cui rientra anche l’assenza di regiudicata

(art. 59 cpv. 2 lett. e CPC).

1.2

Con la decisione impugnata il

Pretore aggiunto non ha ritenuto dati i presupposti per passare alla procedura

di divorzio su richiesta comune, ed ha così stabilito che il procedimento doveva

continuare nella forma della procedura unilaterale. Ha nondimeno considerato

che a fronte dell’unanime accordo delle parti sul principio del divorzio per il

motivo previsto dall’art. 114 CC, il marito quale attore non poteva desistere

unilateralmente dalla causa dovendo invece esservi anche il consenso della moglie,

che aveva espressamente rifiutato. Ciò posto, con dispositivo n. 1 il primo

giudice ha respinto la richiesta del marito di stralciare dal ruolo la

procedura di divorzio. In tal senso il pronunciato in questione assurge così a

decisione incidentale processuale giusta l’art. 237 CPC.

La controversia

riguardando il tema dello stralcio dell’azione di divorzio e quindi di una vertenza

non patrimoniale, il dispositivo n. 1 della decisione 5 aprile 2023 era da

impugnare con appello nel termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel contesto della decisione

5.

aprile 2023 il Pretore aggiunto ha inoltre fissato al marito un termine scadente

il 13 aprile 2023 per indicare quale destino intendesse dare al procedimento

(dispositivo n. 4). Preso in modo indipendente tale pronunciato ha carattere di

decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC e, come tale, sarebbe

impugnabile con reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC nel termine di 10

giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

2.

Il marito è insorto

contro la decisione 5 aprile 2023 chiedendone l’annullamento con reclamo giusta

l’art. 319 segg. CPC, senza distinguere tra dispositivo n. 1 e dispositivo n. 4.

In particolare egli adduce l’esistenza di un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC in quanto sarebbe costretto

a divorziare contro la sua esplicita volontà, manifestata desistendo dalla relativa

procedura da lui promossa. Dal canto suo la moglie si oppone al gravame, di cui

contesta altresì l’ammissibilità per difetto di un pregiudizio difficilmente

riparabile.

2.1

Ora, per quanto si è detto il

reclamo e il tema del pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b

cifra 2 CPC) resterebbero attuali laddove fosse impugnato a titolo indipendente

il dispositivo n. 4 - fissazione del termine al marito - trattandosi appunto di

disposizione ordinatoria processuale (sopra, consid. 1.3), gravame che

rientrerebbe nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d’appello

in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra n. 1 LOG.

2.2

Premesso ciò quand’anche presentato

in forma di reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in quanto concerne

anche il dispositivo n. 1 della decisione 5 aprile 2023 il gravame in oggetto viene

trattato quale appello (sopra, consid. 1.2). È in effetti da considerare che il

giudizio impugnato è stato designato quale “decisione processuale” senza

particolari distinzioni, che i rimedi giuridici indicati in calce alla medesima

menzionavano il solo reclamo (proponibile appunto contro il dispositivo n. 4) e

che per le particolarità della fattispecie in esame (sopra, consid. 1) la scelta

del mezzo di impugnazione ammissibile non poteva dirsi d’immediata riconoscibilità

(sentenza TF 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1). Giova non da ultimo rilevare

che il potere di cognizione per l’appello è più ampio rispetto a quello del

reclamo (applicazione errata del diritto, e accertamento errato dei fatti che

non deve essere manifesto: cfr. art. 310 e art. 320 CPC). Tutto ciò

considerato, diventa inutile disquisire sul tema se è dato il pregiudizio

difficilmente riparabile. Dell’impugnativa in questione se ne occupa la terza

Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra

2.

LOG.

2.3

Il giudizio impugnato è

pervenuto ad RE 1 il 7 aprile 2023 (doc. A annesso al reclamo). Sicché, richiamata

la sospensione dei termini giusta l’art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, consegnato

“brevi manu” alla cancelleria del Tribunale d’appello il 26 aprile 2023 ossequiando

il termine minimo di 10 giorni il gravame risulta in ogni caso tempestivo.

3.

Nella fattispecie in

esame il Pretore aggiunto ha in particolare rilevato che non si era passati alla

procedura di divorzio su richiesta comune poiché all’udienza di conciliazione

era stato accertato che il motivo del divorzio invocato era quello dell’art.

114.

CC poiché al momento della domanda di divorzio i coniugi vivevano separati

da oltre due anni, e meglio almeno da maggio 2018. Proprio perché questo era

l’unico motivo invocato a sostegno della richiesta di divorzio del marito e

confermato dalla moglie che vi aveva aderito, un ritiro della procedura entrava

in discussione solo se richiesto congiuntamente dai due coniugi, come stabilito

in DTF 142 III 713. In particolare la citata decisione precisava che il coniuge

attore (richiedente) poteva desistere unilateralmente dalla procedura solo se

il coniuge convenuto si fosse opposto alla procedura di divorzio o avesse

postulato il divorzio tramite una propria domanda fondata su un motivo diverso

da quello indicato dall’attore. Ma così non era nel caso concreto vista

l’opposizione della moglie al ritiro e allo stralcio della causa. Il Pretore

aggiunto ha quindi respinto la relativa richiesta del marito (dispositivo n. 1)

e gli ha poi fissato un termine per determinarsi sul destino da dare al

procedimento (dispositivo n. 4).

4.

Giova anzitutto

rilevare che non vi sono contestazioni sul fatto che la controversia di

divorzio in esame è retta dalla procedura unilaterale, e non dalla procedura di

divorzio su richiesta comune.

4.1

E in effetti la procedura

continua secondo le norme del divorzio su richiesta comune solo se al

verificarsi della pendenza della causa - intesa quale azione di divorzio giusta

l’art. 290 CPC - i coniugi non sono ancora vissuti separati da almeno due anni

e sono comunque d’accordo di divorziare (art. 292 cpv. 1 lett. a e lett. b

CPC). Per contro non vi è passaggio alla procedura di divorzio su richiesta

comune se sussiste il motivo addotto per il divorzio giusta l’art. 114 o (ma

più problematico) l’art. 115 CC (Stalder/Van

De Graaf, in: Kurzkommentar ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 ad art.

291; art. 292 cpv. 2 CPC). Pertanto il passaggio alla procedura di divorzio su

richiesta comune resta a priori escluso quand’anche il coniuge convenuto

acconsenta al divorzio riconoscendone lo specifico motivo invocato nella relativa

domanda di divorzio (Stalder/Van De

Graaf, op. cit., n. 1 ad art. 292; Fountoulakis/D’andrès,

in: Petit Commentaire CPC, 1a ed., 2020, n. 9 ad art. 292; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 292).

4.2

In concreto la vertenza ha

preso avvio il 19 gennaio 2023 su azione del marito e per il motivo previsto

dall’art. 114 CC, ritenuta la preventiva convocazione all’udienza di

conciliazione. All’udienza il Pretore aggiunto ha accertato l’adesione e la

volontà della moglie di sciogliere per divorzio il matrimonio e l’esistenza del

motivo così invocato, ovvero che i coniugi vivevano separati da maggio 2018 (almeno)

in forza delle loro stesse indicazioni e della sentenza 25 maggio 2018 emessa in

esito alla pregressa procedura di protezione dell’unione coniugale (verbale 27

febbraio 2023, doc. D).

5.

Il Pretore aggiunto

ha nondimeno ritenuto che proprio perché sia la domanda di divorzio del marito sia

l’adesione dichiarata dalla moglie all’udienza di conciliazione erano fondate

sul motivo di cui all’art. 114 CC, il marito (coniuge attore e richiedente)

poteva desistere dall’azione di divorzio solo congiuntamente alla moglie, come

indicato in DTF 142 III 713. Di diverso avviso il marito secondo cui proprio

perché la procedura di divorzio era e restava unilaterale, la sua sola richiesta

di ritiro dell’azione comportava desistenza e stralcio della causa dai ruoli

(art. 241 CPC). Un esito diverso non poteva giustificarsi in forza del richiamo

alla decisione del Tribunale federale evocata dal Pretore aggiunto, poiché in

quella fattispecie il divorzio era già stato pronunciato e la moglie convenuta

lo aveva postulato con una propria separata domanda di giudizio e non

limitandosi ad aderirvi in occasione dell’udienza di conciliazione.

5.1

Accertato all’udienza di

conciliazione (art. 291 cpv. 1 CPC) che il motivo invocato per il divorzio

risulta realizzato ai sensi dell’art. 292 cpv. 2 CPC (sopra, consid. 4), il

procedimento continua in contraddittorio sui punti controversi (art. 291 cpv. 2

e 3 CPC; Stalder/Van De Graaf, op.

cit., n. 6 ad art. 291; Fountoulakis/D’andrès,

op. cit., n. 9 ad art. 292; Tappy,

op. cit., n. 13 ad art. 292; Bähler,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 292). Più

precisamente, qualora venisse accertata l’esistenza del motivo di divorzio invocato,

il giudice cercherà comunque e dapprima di conseguire un’intesa fra i coniugi

in merito alle conseguenze accessorie del divorzio (art. 291 cpv. 2 CPC). Se il

motivo non dovesse sussistere o se un’intesa tra i coniugi non fosse poi raggiunta,

il giudice impartirà all’attore un termine per motivare per scritto l’azione, e

in caso di inosservanza del termine stralcerà la causa dal ruolo in quanto

priva d’oggetto (art. 291 cpv. 3 CPC).

5.2

In DTF 142 III 713 il

Tribunale federale ha stabilito che solo il giudice è competente a pronunciare

lo scioglimento per divorzio del matrimonio, motivo per cui l’adesione ad una

domanda di divorzio non poteva avere effetto di decisione passata in giudicato in

applicazione dell’art. 241 cpv. 2 CPC (consid. 4.1). Ha quindi escluso la

possibilità per un coniuge che intende divorziare in forza dell’identico motivo

invocato nella domanda di divorzio dell’altro, di formulare analoga richiesta per

il tramite di una domanda riconvenzionale per tutelarsi da un eventuale futuro

ritiro dell’azione di divorzio (consid. 4.2). Ha poi ritenuto che di per sé il

ritiro dell’azione di divorzio è possibile in ogni grado di giudizio fintanto

che la procedura è pendente (consid. 4.3.1). L’alta Corte ha inoltre rilevato

che quando i coniugi postulano concordemente innanzi ad un giudice lo

scioglimento della loro unione coniugale per il medesimo identico motivo, è

soltanto insieme che essi possono poi rinunciare a quella specifica domanda di

causa. Sicché un ritiro unilaterale della domanda di divorzio può tutt’al più

entrare in discussione solo nella misura in cui l’altro coniuge si è opposto allo

scioglimento del matrimonio o ha invocato un motivo di divorzio diverso da

quello su cui è fondata la domanda (consid. 4.3.3).

5.3

Questa conclusione è

espressamente sostenuta da una parte della dottrina. In particolare Stalder/Van De Graaf riprendono la citata

sentenza evidenziando che quando entrambi i coniugi rivendicano concordemente e

per lo stesso motivo lo scioglimento per divorzio del loro matrimonio, il

potere di disposizione del coniuge attore ne risulta limitato nel senso che può

rinunciare a proseguire nel procedimento solo unitamente alla controparte (op. cit.,

n. 7 ad art. 291). Essi soggiungono che laddove il termine per motivare

l’azione non dovesse essere osservato, non sarebbe da procedere allo stralcio

della causa giusta l’art. 291 cpv. 3 CPC ma la conseguenza sarebbe piuttosto un’implicita

preclusione dell’attore a motivare in modo illimitato le sue rivendicazioni sui

punti controversi rispettivamente a completare e/o integrare la motivazione di

cui era già corredata la sua azione di divorzio, con conseguente fissazione al

coniuge convenuto del termine per proporre la risposta (op. cit., n. 7 ad art.

291). A mente degli stessi autori peraltro, il limitato potere di disposizione

che consegue dall’unanime e concorde volontà dei coniugi in punto al motivo sullo

scioglimento per divorzio del matrimonio dovrebbe finanche imporre una loro

richiesta congiunta rispetto ad una richiesta di mutazione dell’azione di

divorzio in azione di separazione (op. cit., n. 1 ad art. 293).

Fountoulakis/D’andrès sostengono che, accertata l’esistenza

di un motivo del divorzio in sede d’udienza di conciliazione, i coniugi

sarebbero legati da un accordo sulle relative conseguenze: questo perché non

essendovi un passaggio alla procedura di divorzio su richiesta comune il

giudice non procede più all’audizione secondo l’art. 287 CPC (op. cit., n. 6 ad

art. 291 con riferimenti). Con rinvio a DTF 142 III 713 essi escludono un

ritiro unilaterale dell’azione di divorzio nel caso in cui il coniuge convenuto

dovesse basare il divorzio sullo stesso motivo, ritiro che resterebbe invece ammissibile

laddove il coniuge convenuto avesse chiesto la reiezione della domanda di

divorzio (op. cit., n. 6 ad art. 293). Di medesimo avviso Bähler, quando entrambe le parti

postulano la pronuncia del divorzio per lo stesso motivo (op. cit., n. 2 ad art. 292). Anche Chabloz afferma che un ritiro

unilaterale è di principio escluso anche in una procedura di divorzio su azione

di un coniuge, a meno che il coniuge convenuto si opponga al divorzio o abbia chiesto

il divorzio per un altro motivo (in: Petit Commentaire CPC, 1a ed.,

2020, n. 12 ad art. 65).

6.

Il primo giudice ha

accertato che la moglie ha espresso la volontà di divorziare aderendo alla relativa

domanda del marito fondata sull’art. 114 CC. Ha poi rilevato di avere riattivato

la procedura - che era stata sospesa in ragione delle trattative in corso tra

le parti - una volta ricevuta la richiesta di ritiro dell’azione di divorzio del

marito e di averla sottoposta alla moglie affinché prendesse posizione in virtù

del fatto che, appunto, aveva esplicitamente aderito al motivo del divorzio. Ha

pure rilevato che quest’ultima aveva dichiarato di non essere d’accordo con il

ritiro della causa di divorzio e chiedeva di fissare al marito un termine per

la motivazione sulle conseguenze accessorie. Questi accertamenti non sono

oggetto di contestazione in questa sede.

6.1

Ciò premesso, l’esistenza

della volontà della moglie a che fosse pronunciato il divorzio, che risulta

chiaramente dal verbale 27 febbraio 2023, è assodata. Questa volontà è stata in

seguito ancora da lei ribadita contestualmente all’opposizione al ritiro

dell’azione da parte del marito e allo stralcio della causa. Diversamente del

resto, a fronte di un procedimento già in corso a cui aveva aderito nelle

citate modalità e che per i motivi di cui si è detto restava unilaterale (sopra,

consid. 4), l’interessata non avrebbe avuto motivo di introdurre un’ulteriore e

separata domanda di divorzio fondata sul medesimo motivo e oggetto litigioso (sopra,

consid. 5.2). L’eventualità di formalizzare una conclusione in tal senso in sede

di risposta presupponeva poi che già fosse stato fissato il relativo termine

alla moglie, ciò che l’interessata non aveva ancora avuto modo di fare a fronte

della sospensione della procedura per le trattative in corso tra le parti (sopra,

consid. C). E, ad ogni modo, il contraddittorio giusta l’art. 291 cpv. 3 CPC

non poteva che riguardare i punti rimasti controversi e litigiosi (sopra,

consid. 5.1), fra cui non rientravano più né la volontà di divorziare né il

motivo che ne era alla base né la ripartizione a metà dell’avere LPP (verbale 27

febbraio 2023 pag. 2). L’adesione della moglie alla domanda di divorzio

nell’ambito dell’udienza di conciliazione è quindi da considerare a tutti gli

effetti quale domanda di divorzio della moglie. In applicazione dei principi

sopra illustrati, (sopra, consid. 5.2), il ritiro dell’azione di divorzio necessitava

quindi del suo consenso.

6.2

È vero che in concreto una

decisione sul principio (e sul motivo) del divorzio da parte del Pretore

aggiunto non c’è ancora stata, che in virtù dell’unità della decisione di

divorzio sullo stesso il giudice pronuncia anche le conseguenze accessorie

(art. 283 cpv. 1 CPC) e che da questa regola ci si può scostare solo se

entrambi i coniugi vi acconsentono o se vi sono interessi preponderanti (DTF

144.

III 298). Il tema non è però di rilievo per scostarsi dalle conclusioni

tratte in DTF 142 III 713. Di per sé il ritiro di un’azione di divorzio resta infatti

possibile fintanto che è pendente la pronuncia del medesimo e quindi a

prescindere dal grado di giudizio in cui ci si trova (sopra, consid. 5.2). Invero

va rammentato che il 19 gennaio 2023 il marito aveva presentato un’azione di

divorzio fondata appunto sull’art. 114 CC e motivata con relative richieste di

giudizio in punto alle conseguenze accessorie, azione che già era stata

notificata alla convenuta. E sotto questo profilo, avendo la moglie convenuto

sul principio e il motivo del divorzio giusta l’art. 114 CC, la conclusione

tratta in DTF 142 III 713 consid. 4.3.3, ovvero che è solo con anche il suo

consenso che la procedura poteva essere stralciata dai ruoli per desistenza (sopra,

consid. 5.3), collima finanche con il tenore dell’art. 65 CPC. In definitiva

pertanto il dispositivo n. 1 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la

richiesta di stralcio dai ruoli della causa di divorzio merita conferma.

6.3

All’udienza del 27 febbraio

2023.

il primo giudice aveva rilevato che, laddove le trattative bonali in corso

tra le parti sui punti ancora litigiosi non fosse giunta a buon esito, avrebbe

assegnato al marito il termine per motivare la sua azione di divorzio (verbale 27

febbraio 2023 pag. 2). Ciò che anche in presenza di una domanda già motivata

appare conforme con quanto disposto dall’art. 291 cpv. 3 CPC (sopra, consid.

5.3). Se non che, chiamato a decidere sul ritiro della petizione del marito e

respinta la relativa richiesta di stralcio della causa, il Pretore aggiunto ha

fissato al marito un termine scadente il 13 aprile 2023 per indicare quale

destino dare al procedimento (dispositivo n. 4). E in quest’ottica l’assegnazione

del citato termine non può essere seriamente criticata, giustificandosi anzi e quantomeno

sotto il profilo dell’interpello giusta l’art. 56 CPC essendo stata prospettata

la possibilità di una riassegnazione dei ruoli di parte attrice e convenuta.

Sicché, anche al riguardo la critica si rivela infondata con conseguente

conferma della decisione impugnata.

7.

Le spese processuali

del presente giudizio stabilite in fr. 500.– in applicazione degli art. 7 cpv.

2.

e 13 della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), trattandosi di procedura di

divorzio priva di valore litigioso (sopra, consid. 1.2), sono poste a carico di

RE 1 risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

La domanda di gratuito

patrocinio di RE 1 è respinta. Il beneficio del gratuito patrocinio presuppone

la pendenza di una causa giudiziaria (art. 119 cpv. 1 CPC), che sarebbe venuta

meno se fosse stata accolta la richiesta di ritiro e stralcio dai ruoli della

procedura di divorzio - giustificata dall’interessato “siccome […] stava

discutendo con i famigliari per trovare una soluzione a varie problematiche”

non meglio specificate - e quindi privata di ogni probabilità di esito

favorevole. Non ne può conseguire diversamente per il gravame introdotto a

sostegno di questa stessa tesi e con medesimo ultimo obiettivo, ovvero lo

stralcio dai ruoli della causa giudiziaria che ne è stata all’origine e alla

cui sorte resta legata.

RE 1 rifonderà a CO 1

un’indennità per ripetibili calcolata in base al Regolamento sulle ripetibili

(Rtar) del 19 dicembre 2007 e che può essere stabilita in fr. 500.–, importo

che remunera poco meno di 2 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 280.– ben sufficienti

per redigere le osservazioni in oggetto. La domanda di gratuito patrocinio

dell’interessata diventa pertanto priva d’oggetto.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo (recte: appello) 26

aprile 2023 di RE 1 contro la decisione 5 aprile 2023 è respinto.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico di RE 1, con

obbligo di rifondere a CO 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.

3.

La domanda di

gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

4.

La domanda di

gratuito patrocinio di CO 1 è priva d’oggetto.

5.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.