13.2023.44
Decisione incidentale di continuazione della causa. Azione di divorzio unilaterale. La desistenza non comporta necessariamente lo stralcio della procedura. Adesione della controparte sul principio e sul motivo
18 agosto 2023Italiano22 min
marito ha comunicato al Pretore aggiunto di ritirare la petizione di divorzio. Il
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Incarto n.
13.2023.44
13.2023.45
Lugano
18 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Olgiati
e Giamboni
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. DM.2023.11 (procedura di diritto matrimoniale -
divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione 19 gennaio 2023 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 26
aprile 2023 di RE 1 contro la decisione 5 aprile 2023 con cui il Pretore
aggiunto ha respinto la sua richiesta di stralciare dai ruoli la procedura;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti
in matrimonio l’8 marzo 1999 a __________. Il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha autorizzato la vita separata delle parti con effetto dal 17 novembre
2015 nell’ambito di un procedimento di misure a protezione dell’unione
coniugale promosso dalla moglie CO 1 (qui convenuta), sfociato nella sentenza
25 maggio 2018 (inc. n. SO.2015.4760).
Fatti
B. Con petizione 19
gennaio 2023 RE 1 ha postulato, previa convocazione delle parti all’udienza di
conciliazione di rito, lo scioglimento per divorzio del matrimonio, la rinuncia
a contributi di mantenimento tra coniugi, la liquidazione del regime
matrimoniale sicché ogni coniuge restava proprietario dei beni in suo possesso
e/o a lui intestati e la suddivisione a metà dell’avere previdenziale. Ha
inoltre chiesto il beneficio del gratuito patrocinio.
Con istanza 13 febbraio
2023 la moglie ha chiesto a sua volta la concessione del gratuito patrocinio.
C. All’udienza di
conciliazione del 27 febbraio 2023 il marito ha confermato la sua richiesta di
divorzio, a cui la moglie ha aderito. Entrambi hanno inoltre indicato di vivere
separati almeno dal mese di maggio 2018. Le parti hanno quindi concluso una
transazione in punto allo scioglimento per divorzio del loro matrimonio e alla
suddivisione a metà giusta l’art. 122 segg. CC dei rispettivi averi di
previdenza maturati.
La procedura è stata
sospesa fino al 31 marzo 2023, le parti avendo indicato che erano in corso
delle trattative bonali per giungere ad un accordo sui restanti punti
litigiosi.
D. Il 20 marzo 2023 il
marito ha comunicato al Pretore aggiunto di ritirare la petizione di divorzio. Il
28 marzo 2023 la moglie si è opposta al ritiro della domanda di divorzio e allo
stralcio della causa.
Il 31 marzo 2023 il marito
ha rilevato che trattandosi di divorzio unilaterale, il ritiro dell’azione costituiva
desistenza dell’attore e quindi portava allo stralcio dai ruoli della causa in
applicazione dell’art. 241 CPC.
E. Con decisione 5
aprile 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di stralciare dai
ruoli la procedura di divorzio, rinviando al merito le spese giudiziarie di
questo suo pronunciato. Ha inoltre assegnato al marito un termine scadente il
13 aprile 2023 per indicare il destino da dare al procedimento.
Con scritto 13 aprile 2023
il marito ha confermato la sua richiesta di ritiro dell’azione di divorzio e di
stralcio dai ruoli della causa in corso, preannunciando già la sua intenzione
di impugnare la decisione 5 aprile 2023.
Con reclamo 26 aprile 2023
RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo, la decisione 5
aprile 2023 sia annullata. Postula inoltre di essere posto al beneficio del
gratuito patrocinio.
La domanda di concedere
effetto sospensivo al gravame è stata respinta il 27 aprile 2023 perché la
sospensione della decisione che respingeva la richiesta di stralcio della causa
sarebbe stata priva di effetto.
Con osservazioni 2 giugno
2023 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo, postulando a sua volta il
beneficio del gratuito patrocinio.
F. Nel frattempo, con
ordinanza 17 aprile 2023 il Pretore aggiunto ha proceduto alla riassegnazione
dei ruoli di parte, attribuendo alla moglie il ruolo di attrice e assegnando
alla medesima un termine di 30 giorni per motivare la sua domanda di divorzio
in particolare sui punti litigiosi.
Con reclamo, datato 27
aprile 2023, RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al
gravame, sia annullata anche l’ordinanza 17 aprile 2023. Postula altresì di
essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
La richiesta di effetto
sospensivo è stata accolta il 17 maggio 2023.
Questo gravame, a cui CO 1
si è opposta con osservazioni 2 giugno 2023 e contestuale richiesta del
gratuito patrocinio, è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n.
13.2023.47/48).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La desistenza è la
dichiarazione unilaterale con cui la parte attrice dichiara all’indirizzo del
giudice di ritirare l’azione (Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 19
ad art. 241). Giusta l’art. 241 cpv. 2 CPC la desistenza ha effetto di una
decisione passata in giudicato, sicché il giudice si limita a stralciare la
causa dal ruolo emettendo il relativo decreto di stralcio (cpv. 3). Prima di
emettere quel decreto di stralcio, il giudice deve valutare se la dichiarazione
di ritiro pone fine al procedimento come tale o se lo stesso va proseguito (Richers/Naegeli, in: Kurzkommentar ZPO,
3a ed., 2021, n. 14 ad art. 241; Gschwend/Steck,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 25 ad art. 241; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
2a ed., 2013,
n. 23 e 30 § 23; Killias, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. 2, 2012, n. 47 ad art. 241).
1.1
La decisione con cui il
giudice respinge la richiesta di stralciare la causa dai ruoli (art. 241 cpv. 3
CPC) e dispone la continuazione del procedimento è una decisione incidentale
(Zwischenentscheid) ai sensi dell’art. 237 CPC, impugnabile mediante appello giusta
l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, rispettivamente, in assenza dei necessari
requisiti, mediante reclamo giusta l’art. 319 lett. a CPC (Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 38 e 39 ad art. 241; Baeckert/Wallmüller,
Rechstmittel bei Beendigung des Verfahrens durch Entscheidsurrogat (Art.
241.
ZPO), in: ZZZ 2014/2015 pag. 15 segg., 22). Giova in effetti rilevare che un
diverso giudizio di secondo grado porterebbe alla fine del processo con
conseguente importante risparmio di tempo o di spese (art. 237 cpv. 1 CPC). Configura
del resto una decisione incidentale quella con cui il giudice ammette l’esistenza
di un presupposto processuale (Zürcher, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 26 seg. ad art. 60), fra cui rientra anche l’assenza di regiudicata
(art. 59 cpv. 2 lett. e CPC).
1.2
Con la decisione impugnata il
Pretore aggiunto non ha ritenuto dati i presupposti per passare alla procedura
di divorzio su richiesta comune, ed ha così stabilito che il procedimento doveva
continuare nella forma della procedura unilaterale. Ha nondimeno considerato
che a fronte dell’unanime accordo delle parti sul principio del divorzio per il
motivo previsto dall’art. 114 CC, il marito quale attore non poteva desistere
unilateralmente dalla causa dovendo invece esservi anche il consenso della moglie,
che aveva espressamente rifiutato. Ciò posto, con dispositivo n. 1 il primo
giudice ha respinto la richiesta del marito di stralciare dal ruolo la
procedura di divorzio. In tal senso il pronunciato in questione assurge così a
decisione incidentale processuale giusta l’art. 237 CPC.
La controversia
riguardando il tema dello stralcio dell’azione di divorzio e quindi di una vertenza
non patrimoniale, il dispositivo n. 1 della decisione 5 aprile 2023 era da
impugnare con appello nel termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel contesto della decisione
5.
aprile 2023 il Pretore aggiunto ha inoltre fissato al marito un termine scadente
il 13 aprile 2023 per indicare quale destino intendesse dare al procedimento
(dispositivo n. 4). Preso in modo indipendente tale pronunciato ha carattere di
decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC e, come tale, sarebbe
impugnabile con reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC nel termine di 10
giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
2.
Il marito è insorto
contro la decisione 5 aprile 2023 chiedendone l’annullamento con reclamo giusta
l’art. 319 segg. CPC, senza distinguere tra dispositivo n. 1 e dispositivo n. 4.
In particolare egli adduce l’esistenza di un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC in quanto sarebbe costretto
a divorziare contro la sua esplicita volontà, manifestata desistendo dalla relativa
procedura da lui promossa. Dal canto suo la moglie si oppone al gravame, di cui
contesta altresì l’ammissibilità per difetto di un pregiudizio difficilmente
riparabile.
2.1
Ora, per quanto si è detto il
reclamo e il tema del pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b
cifra 2 CPC) resterebbero attuali laddove fosse impugnato a titolo indipendente
il dispositivo n. 4 - fissazione del termine al marito - trattandosi appunto di
disposizione ordinatoria processuale (sopra, consid. 1.3), gravame che
rientrerebbe nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d’appello
in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra n. 1 LOG.
2.2
Premesso ciò quand’anche presentato
in forma di reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in quanto concerne
anche il dispositivo n. 1 della decisione 5 aprile 2023 il gravame in oggetto viene
trattato quale appello (sopra, consid. 1.2). È in effetti da considerare che il
giudizio impugnato è stato designato quale “decisione processuale” senza
particolari distinzioni, che i rimedi giuridici indicati in calce alla medesima
menzionavano il solo reclamo (proponibile appunto contro il dispositivo n. 4) e
che per le particolarità della fattispecie in esame (sopra, consid. 1) la scelta
del mezzo di impugnazione ammissibile non poteva dirsi d’immediata riconoscibilità
(sentenza TF 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1). Giova non da ultimo rilevare
che il potere di cognizione per l’appello è più ampio rispetto a quello del
reclamo (applicazione errata del diritto, e accertamento errato dei fatti che
non deve essere manifesto: cfr. art. 310 e art. 320 CPC). Tutto ciò
considerato, diventa inutile disquisire sul tema se è dato il pregiudizio
difficilmente riparabile. Dell’impugnativa in questione se ne occupa la terza
Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra
2.
LOG.
2.3
Il giudizio impugnato è
pervenuto ad RE 1 il 7 aprile 2023 (doc. A annesso al reclamo). Sicché, richiamata
la sospensione dei termini giusta l’art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, consegnato
“brevi manu” alla cancelleria del Tribunale d’appello il 26 aprile 2023 ossequiando
il termine minimo di 10 giorni il gravame risulta in ogni caso tempestivo.
3.
Nella fattispecie in
esame il Pretore aggiunto ha in particolare rilevato che non si era passati alla
procedura di divorzio su richiesta comune poiché all’udienza di conciliazione
era stato accertato che il motivo del divorzio invocato era quello dell’art.
114.
CC poiché al momento della domanda di divorzio i coniugi vivevano separati
da oltre due anni, e meglio almeno da maggio 2018. Proprio perché questo era
l’unico motivo invocato a sostegno della richiesta di divorzio del marito e
confermato dalla moglie che vi aveva aderito, un ritiro della procedura entrava
in discussione solo se richiesto congiuntamente dai due coniugi, come stabilito
in DTF 142 III 713. In particolare la citata decisione precisava che il coniuge
attore (richiedente) poteva desistere unilateralmente dalla procedura solo se
il coniuge convenuto si fosse opposto alla procedura di divorzio o avesse
postulato il divorzio tramite una propria domanda fondata su un motivo diverso
da quello indicato dall’attore. Ma così non era nel caso concreto vista
l’opposizione della moglie al ritiro e allo stralcio della causa. Il Pretore
aggiunto ha quindi respinto la relativa richiesta del marito (dispositivo n. 1)
e gli ha poi fissato un termine per determinarsi sul destino da dare al
procedimento (dispositivo n. 4).
4.
Giova anzitutto
rilevare che non vi sono contestazioni sul fatto che la controversia di
divorzio in esame è retta dalla procedura unilaterale, e non dalla procedura di
divorzio su richiesta comune.
4.1
E in effetti la procedura
continua secondo le norme del divorzio su richiesta comune solo se al
verificarsi della pendenza della causa - intesa quale azione di divorzio giusta
l’art. 290 CPC - i coniugi non sono ancora vissuti separati da almeno due anni
e sono comunque d’accordo di divorziare (art. 292 cpv. 1 lett. a e lett. b
CPC). Per contro non vi è passaggio alla procedura di divorzio su richiesta
comune se sussiste il motivo addotto per il divorzio giusta l’art. 114 o (ma
più problematico) l’art. 115 CC (Stalder/Van
De Graaf, in: Kurzkommentar ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 ad art.
291; art. 292 cpv. 2 CPC). Pertanto il passaggio alla procedura di divorzio su
richiesta comune resta a priori escluso quand’anche il coniuge convenuto
acconsenta al divorzio riconoscendone lo specifico motivo invocato nella relativa
domanda di divorzio (Stalder/Van De
Graaf, op. cit., n. 1 ad art. 292; Fountoulakis/D’andrès,
in: Petit Commentaire CPC, 1a ed., 2020, n. 9 ad art. 292; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 292).
4.2
In concreto la vertenza ha
preso avvio il 19 gennaio 2023 su azione del marito e per il motivo previsto
dall’art. 114 CC, ritenuta la preventiva convocazione all’udienza di
conciliazione. All’udienza il Pretore aggiunto ha accertato l’adesione e la
volontà della moglie di sciogliere per divorzio il matrimonio e l’esistenza del
motivo così invocato, ovvero che i coniugi vivevano separati da maggio 2018 (almeno)
in forza delle loro stesse indicazioni e della sentenza 25 maggio 2018 emessa in
esito alla pregressa procedura di protezione dell’unione coniugale (verbale 27
febbraio 2023, doc. D).
5.
Il Pretore aggiunto
ha nondimeno ritenuto che proprio perché sia la domanda di divorzio del marito sia
l’adesione dichiarata dalla moglie all’udienza di conciliazione erano fondate
sul motivo di cui all’art. 114 CC, il marito (coniuge attore e richiedente)
poteva desistere dall’azione di divorzio solo congiuntamente alla moglie, come
indicato in DTF 142 III 713. Di diverso avviso il marito secondo cui proprio
perché la procedura di divorzio era e restava unilaterale, la sua sola richiesta
di ritiro dell’azione comportava desistenza e stralcio della causa dai ruoli
(art. 241 CPC). Un esito diverso non poteva giustificarsi in forza del richiamo
alla decisione del Tribunale federale evocata dal Pretore aggiunto, poiché in
quella fattispecie il divorzio era già stato pronunciato e la moglie convenuta
lo aveva postulato con una propria separata domanda di giudizio e non
limitandosi ad aderirvi in occasione dell’udienza di conciliazione.
5.1
Accertato all’udienza di
conciliazione (art. 291 cpv. 1 CPC) che il motivo invocato per il divorzio
risulta realizzato ai sensi dell’art. 292 cpv. 2 CPC (sopra, consid. 4), il
procedimento continua in contraddittorio sui punti controversi (art. 291 cpv. 2
e 3 CPC; Stalder/Van De Graaf, op.
cit., n. 6 ad art. 291; Fountoulakis/D’andrès,
op. cit., n. 9 ad art. 292; Tappy,
op. cit., n. 13 ad art. 292; Bähler,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 292). Più
precisamente, qualora venisse accertata l’esistenza del motivo di divorzio invocato,
il giudice cercherà comunque e dapprima di conseguire un’intesa fra i coniugi
in merito alle conseguenze accessorie del divorzio (art. 291 cpv. 2 CPC). Se il
motivo non dovesse sussistere o se un’intesa tra i coniugi non fosse poi raggiunta,
il giudice impartirà all’attore un termine per motivare per scritto l’azione, e
in caso di inosservanza del termine stralcerà la causa dal ruolo in quanto
priva d’oggetto (art. 291 cpv. 3 CPC).
5.2
In DTF 142 III 713 il
Tribunale federale ha stabilito che solo il giudice è competente a pronunciare
lo scioglimento per divorzio del matrimonio, motivo per cui l’adesione ad una
domanda di divorzio non poteva avere effetto di decisione passata in giudicato in
applicazione dell’art. 241 cpv. 2 CPC (consid. 4.1). Ha quindi escluso la
possibilità per un coniuge che intende divorziare in forza dell’identico motivo
invocato nella domanda di divorzio dell’altro, di formulare analoga richiesta per
il tramite di una domanda riconvenzionale per tutelarsi da un eventuale futuro
ritiro dell’azione di divorzio (consid. 4.2). Ha poi ritenuto che di per sé il
ritiro dell’azione di divorzio è possibile in ogni grado di giudizio fintanto
che la procedura è pendente (consid. 4.3.1). L’alta Corte ha inoltre rilevato
che quando i coniugi postulano concordemente innanzi ad un giudice lo
scioglimento della loro unione coniugale per il medesimo identico motivo, è
soltanto insieme che essi possono poi rinunciare a quella specifica domanda di
causa. Sicché un ritiro unilaterale della domanda di divorzio può tutt’al più
entrare in discussione solo nella misura in cui l’altro coniuge si è opposto allo
scioglimento del matrimonio o ha invocato un motivo di divorzio diverso da
quello su cui è fondata la domanda (consid. 4.3.3).
5.3
Questa conclusione è
espressamente sostenuta da una parte della dottrina. In particolare Stalder/Van De Graaf riprendono la citata
sentenza evidenziando che quando entrambi i coniugi rivendicano concordemente e
per lo stesso motivo lo scioglimento per divorzio del loro matrimonio, il
potere di disposizione del coniuge attore ne risulta limitato nel senso che può
rinunciare a proseguire nel procedimento solo unitamente alla controparte (op. cit.,
n. 7 ad art. 291). Essi soggiungono che laddove il termine per motivare
l’azione non dovesse essere osservato, non sarebbe da procedere allo stralcio
della causa giusta l’art. 291 cpv. 3 CPC ma la conseguenza sarebbe piuttosto un’implicita
preclusione dell’attore a motivare in modo illimitato le sue rivendicazioni sui
punti controversi rispettivamente a completare e/o integrare la motivazione di
cui era già corredata la sua azione di divorzio, con conseguente fissazione al
coniuge convenuto del termine per proporre la risposta (op. cit., n. 7 ad art.
291). A mente degli stessi autori peraltro, il limitato potere di disposizione
che consegue dall’unanime e concorde volontà dei coniugi in punto al motivo sullo
scioglimento per divorzio del matrimonio dovrebbe finanche imporre una loro
richiesta congiunta rispetto ad una richiesta di mutazione dell’azione di
divorzio in azione di separazione (op. cit., n. 1 ad art. 293).
Fountoulakis/D’andrès sostengono che, accertata l’esistenza
di un motivo del divorzio in sede d’udienza di conciliazione, i coniugi
sarebbero legati da un accordo sulle relative conseguenze: questo perché non
essendovi un passaggio alla procedura di divorzio su richiesta comune il
giudice non procede più all’audizione secondo l’art. 287 CPC (op. cit., n. 6 ad
art. 291 con riferimenti). Con rinvio a DTF 142 III 713 essi escludono un
ritiro unilaterale dell’azione di divorzio nel caso in cui il coniuge convenuto
dovesse basare il divorzio sullo stesso motivo, ritiro che resterebbe invece ammissibile
laddove il coniuge convenuto avesse chiesto la reiezione della domanda di
divorzio (op. cit., n. 6 ad art. 293). Di medesimo avviso Bähler, quando entrambe le parti
postulano la pronuncia del divorzio per lo stesso motivo (op. cit., n. 2 ad art. 292). Anche Chabloz afferma che un ritiro
unilaterale è di principio escluso anche in una procedura di divorzio su azione
di un coniuge, a meno che il coniuge convenuto si opponga al divorzio o abbia chiesto
il divorzio per un altro motivo (in: Petit Commentaire CPC, 1a ed.,
2020, n. 12 ad art. 65).
6.
Il primo giudice ha
accertato che la moglie ha espresso la volontà di divorziare aderendo alla relativa
domanda del marito fondata sull’art. 114 CC. Ha poi rilevato di avere riattivato
la procedura - che era stata sospesa in ragione delle trattative in corso tra
le parti - una volta ricevuta la richiesta di ritiro dell’azione di divorzio del
marito e di averla sottoposta alla moglie affinché prendesse posizione in virtù
del fatto che, appunto, aveva esplicitamente aderito al motivo del divorzio. Ha
pure rilevato che quest’ultima aveva dichiarato di non essere d’accordo con il
ritiro della causa di divorzio e chiedeva di fissare al marito un termine per
la motivazione sulle conseguenze accessorie. Questi accertamenti non sono
oggetto di contestazione in questa sede.
6.1
Ciò premesso, l’esistenza
della volontà della moglie a che fosse pronunciato il divorzio, che risulta
chiaramente dal verbale 27 febbraio 2023, è assodata. Questa volontà è stata in
seguito ancora da lei ribadita contestualmente all’opposizione al ritiro
dell’azione da parte del marito e allo stralcio della causa. Diversamente del
resto, a fronte di un procedimento già in corso a cui aveva aderito nelle
citate modalità e che per i motivi di cui si è detto restava unilaterale (sopra,
consid. 4), l’interessata non avrebbe avuto motivo di introdurre un’ulteriore e
separata domanda di divorzio fondata sul medesimo motivo e oggetto litigioso (sopra,
consid. 5.2). L’eventualità di formalizzare una conclusione in tal senso in sede
di risposta presupponeva poi che già fosse stato fissato il relativo termine
alla moglie, ciò che l’interessata non aveva ancora avuto modo di fare a fronte
della sospensione della procedura per le trattative in corso tra le parti (sopra,
consid. C). E, ad ogni modo, il contraddittorio giusta l’art. 291 cpv. 3 CPC
non poteva che riguardare i punti rimasti controversi e litigiosi (sopra,
consid. 5.1), fra cui non rientravano più né la volontà di divorziare né il
motivo che ne era alla base né la ripartizione a metà dell’avere LPP (verbale 27
febbraio 2023 pag. 2). L’adesione della moglie alla domanda di divorzio
nell’ambito dell’udienza di conciliazione è quindi da considerare a tutti gli
effetti quale domanda di divorzio della moglie. In applicazione dei principi
sopra illustrati, (sopra, consid. 5.2), il ritiro dell’azione di divorzio necessitava
quindi del suo consenso.
6.2
È vero che in concreto una
decisione sul principio (e sul motivo) del divorzio da parte del Pretore
aggiunto non c’è ancora stata, che in virtù dell’unità della decisione di
divorzio sullo stesso il giudice pronuncia anche le conseguenze accessorie
(art. 283 cpv. 1 CPC) e che da questa regola ci si può scostare solo se
entrambi i coniugi vi acconsentono o se vi sono interessi preponderanti (DTF
144.
III 298). Il tema non è però di rilievo per scostarsi dalle conclusioni
tratte in DTF 142 III 713. Di per sé il ritiro di un’azione di divorzio resta infatti
possibile fintanto che è pendente la pronuncia del medesimo e quindi a
prescindere dal grado di giudizio in cui ci si trova (sopra, consid. 5.2). Invero
va rammentato che il 19 gennaio 2023 il marito aveva presentato un’azione di
divorzio fondata appunto sull’art. 114 CC e motivata con relative richieste di
giudizio in punto alle conseguenze accessorie, azione che già era stata
notificata alla convenuta. E sotto questo profilo, avendo la moglie convenuto
sul principio e il motivo del divorzio giusta l’art. 114 CC, la conclusione
tratta in DTF 142 III 713 consid. 4.3.3, ovvero che è solo con anche il suo
consenso che la procedura poteva essere stralciata dai ruoli per desistenza (sopra,
consid. 5.3), collima finanche con il tenore dell’art. 65 CPC. In definitiva
pertanto il dispositivo n. 1 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la
richiesta di stralcio dai ruoli della causa di divorzio merita conferma.
6.3
All’udienza del 27 febbraio
2023.
il primo giudice aveva rilevato che, laddove le trattative bonali in corso
tra le parti sui punti ancora litigiosi non fosse giunta a buon esito, avrebbe
assegnato al marito il termine per motivare la sua azione di divorzio (verbale 27
febbraio 2023 pag. 2). Ciò che anche in presenza di una domanda già motivata
appare conforme con quanto disposto dall’art. 291 cpv. 3 CPC (sopra, consid.
5.3). Se non che, chiamato a decidere sul ritiro della petizione del marito e
respinta la relativa richiesta di stralcio della causa, il Pretore aggiunto ha
fissato al marito un termine scadente il 13 aprile 2023 per indicare quale
destino dare al procedimento (dispositivo n. 4). E in quest’ottica l’assegnazione
del citato termine non può essere seriamente criticata, giustificandosi anzi e quantomeno
sotto il profilo dell’interpello giusta l’art. 56 CPC essendo stata prospettata
la possibilità di una riassegnazione dei ruoli di parte attrice e convenuta.
Sicché, anche al riguardo la critica si rivela infondata con conseguente
conferma della decisione impugnata.
7.
Le spese processuali
del presente giudizio stabilite in fr. 500.– in applicazione degli art. 7 cpv.
2.
e 13 della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), trattandosi di procedura di
divorzio priva di valore litigioso (sopra, consid. 1.2), sono poste a carico di
RE 1 risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
La domanda di gratuito
patrocinio di RE 1 è respinta. Il beneficio del gratuito patrocinio presuppone
la pendenza di una causa giudiziaria (art. 119 cpv. 1 CPC), che sarebbe venuta
meno se fosse stata accolta la richiesta di ritiro e stralcio dai ruoli della
procedura di divorzio - giustificata dall’interessato “siccome […] stava
discutendo con i famigliari per trovare una soluzione a varie problematiche”
non meglio specificate - e quindi privata di ogni probabilità di esito
favorevole. Non ne può conseguire diversamente per il gravame introdotto a
sostegno di questa stessa tesi e con medesimo ultimo obiettivo, ovvero lo
stralcio dai ruoli della causa giudiziaria che ne è stata all’origine e alla
cui sorte resta legata.
RE 1 rifonderà a CO 1
un’indennità per ripetibili calcolata in base al Regolamento sulle ripetibili
(Rtar) del 19 dicembre 2007 e che può essere stabilita in fr. 500.–, importo
che remunera poco meno di 2 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 280.– ben sufficienti
per redigere le osservazioni in oggetto. La domanda di gratuito patrocinio
dell’interessata diventa pertanto priva d’oggetto.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo (recte: appello) 26
aprile 2023 di RE 1 contro la decisione 5 aprile 2023 è respinto.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico di RE 1, con
obbligo di rifondere a CO 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3.
La domanda di
gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
4.
La domanda di
gratuito patrocinio di CO 1 è priva d’oggetto.
5.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF.