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Decisione

13.2023.47

Disposizione ordinatoria processuale di riassegnazione dei ruoli delle parti e fissazione di un termine. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile

18 agosto 2023Italiano12 min

suddivisione a metà giusta l’art. 122 segg. CC dei rispettivi averi di previdenza

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.47

13.2023.48

Lugano

18 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Olgiati

e Giamboni

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. DM.2023.11 (divorzio su azione di un coniuge) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 19 gennaio

2023 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 27

aprile 2023 di RE 1 contro la decisione 17 aprile 2023 con cui il Pretore

aggiunto ha riassegnato i ruoli delle parti e fissato il termine a CO 1 per motivare

la domanda di divorzio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti

in matrimonio l’8 marzo 1999 a __________. Il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha autorizzato la vita separata delle parti con effetto dal 17

novembre 2015 nell’ambito di un procedimento di misure a protezione dell’unione

coniugale promosso dalla moglie CO 1 (qui convenuta), sfociato nella sentenza

25 maggio 2018 (inc. n. SO.2015.4760).

Fatti

B. Con petizione 19

gennaio 2023 RE 1 ha postulato, previa convocazione delle parti all’udienza di

conciliazione di rito, lo scioglimento per divorzio del matrimonio, la rinuncia

a contributi di mantenimento tra coniugi, la liquidazione del regime

matrimoniale sicché ogni coniuge restava proprietario dei beni in suo possesso

e/o a lui intestati e la suddivisione a metà dell’avere previdenziale. Ha

inoltre chiesto il beneficio del gratuito patrocinio.

Con istanza 13 febbraio

2023 la moglie ha chiesto a sua volta la concessione del gratuito patrocinio.

C. All’udienza di

conciliazione del 27 febbraio 2023 il marito ha confermato la sua richiesta di

divorzio, a cui la moglie ha aderito. Entrambi hanno inoltre indicato di vivere

separati almeno dal mese di maggio 2018. Le parti hanno quindi concluso una

transazione in punto allo scioglimento per divorzio del loro matrimonio e alla

suddivisione a metà giusta l’art. 122 segg. CC dei rispettivi averi di previdenza

maturati.

La procedura è stata

sospesa fino al 31 marzo 2023, le parti avendo indicato che erano in corso

delle trattative bonali per trovare un accordo sui restanti punti litigiosi.

D. Il 20 marzo 2023 il

marito ha comunicato al Pretore aggiunto di ritirare la petizione di divorzio. Il

28 marzo 2023 la moglie si è opposta al ritiro della domanda di divorzio e allo

stralcio della causa.

Il 31 marzo 2023 il marito

ha rilevato che trattandosi di divorzio unilaterale, il ritiro dell’azione costituiva

desistenza dell’attore e portava quindi allo stralcio dai ruoli della causa in

applicazione dell’art. 241 CPC.

E. Con decisione 5

aprile 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di stralciare dai

ruoli la procedura di divorzio, rinviando al merito le spese giudiziarie di

questo suo pronunciato. Ha inoltre assegnato al marito un termine scadente il

13 aprile 2023 per indicare il destino da dare al procedimento.

Con scritto 13 aprile 2023

il marito ha confermato la sua richiesta di ritiro dell’azione di divorzio e di

stralcio dai ruoli della causa in corso, preannunciando già la sua intenzione

di impugnare la decisione 5 aprile 2023.

Con reclamo 26 aprile 2023

RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo, la decisione 5

aprile 2023 sia annullata. Postula inoltre di essere posto al beneficio del

gratuito patrocinio.

La domanda di concedere

effetto sospensivo al gravame è stata respinta il 27 aprile 2023 perché la

sospensione della decisione che respingeva la richiesta di stralcio della causa

sarebbe stata priva di effetto.

Il gravame, a cui CO 1 si

è opposta con osservazioni 2 giugno 2023 - e contestuale richiesta del gratuito

patrocinio - è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2023.44/45).

F. Nel frattempo, con

ordinanza 17 aprile 2023 il Pretore aggiunto ha proceduto alla riassegnazione

dei ruoli di parte, attribuendo alla moglie il ruolo di attrice e assegnando

alla medesima un termine di 30 giorni per motivare la sua domanda di divorzio

in particolare sui punti litigiosi.

Con reclamo, datato 27

aprile 2023, RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al

gravame, sia annullata anche l’ordinanza 17 aprile 2023. Postula altresì di

essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

La richiesta di effetto

sospensivo è stata accolta il 17 maggio 2023.

Con osservazioni 2 giugno

2023 - e contestuale richiesta di gratuito patrocinio - CO 1 postula la reiezione

del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. L’ordinanza 17 aprile 2023

con cui il Pretore aggiunto ha riassegnato i ruoli delle parti e fissato alla

moglie il termine per motivare la sua richiesta di divorzio è una decisione

ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. Per i combinati disposti

degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa

è impugnabile con reclamo da proporre nel termine di 10 giorni alla terza Camera

civile del Tribunale d’appello.

La contestata ordinanza è

stata notificata il 17 aprile 2023. Rimesso alla posta con invio raccomandato

27.

aprile 2023, giunto alla cancelleria civile del Tribunale d’appello il 2

maggio 2023 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

2.

Con il rimedio del

reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto

(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo

secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non

può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza

finale favorevole.

3.

Il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità della decisione in esame, sicché il reclamante

deve perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che

l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il

pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del

processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato

neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la

decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante

in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto

rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere

modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel

processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di

apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal

CPC.

Inoltre, questa Camera ha

già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona

automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione

appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato

che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di

essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente

dall’esito del processo (cfr. in materia di prove: III CCA 13.2012.106 del 22

marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

4.

Il reclamante

riconduce il suo pregiudizio difficilmente riparabile al fatto di vedersi

costretto a continuare una procedura di divorzio contro la sua esplicita

volontà, e oltretutto non più in veste di attore bensì di convenuto visto che

il Pretore aggiunto aveva riassegnato i ruoli delle parti. A mente del

reclamante questi era andato ultra petita e aveva deciso unilateralmente

il destino da dare alla procedura esponendolo al rischio di dover divorziare

per volontà del giudice. Inoltre, avendo comunicato al Pretore aggiunto

l’intenzione di impugnare la pregressa decisione 5 aprile 2023 - con cui era

stata respinta la richiesta di stralcio della causa - sarebbe stato perlomeno

adeguato che il giudice attendesse la scadenza del relativo termine prima di

emanare la decisione 17 aprile 2023.

4.1

Il reclamante omette

anzitutto di considerare che è lui stesso ad aver promosso la procedura di

divorzio. In sede di udienza 27 febbraio 2023 la moglie ha poi aderito alla domanda

di divorzio e in quel contesto è stato accertato che la vita separata dei coniugi

perdura da oltre due anni sicché è anche verificato il motivo di divorzio dell’art.

114.

CC (cfr. verbale 27 febbraio 2023). La moglie si è in seguito opposta allo stralcio

della causa manifestando così la sua volontà di ottenere lo scioglimento del

matrimonio. Da ultimo, con separato giudizio di data odierna il reclamo di RE 1

contro la decisione del Pretore aggiunto di non dar seguito alla richiesta di

stralciare la procedura ma di proseguire la medesima è stato respinto. L’argomento

è quindi privo d’efficacia.

4.2

In punto alla pretesa inadeguatezza

della decisione di continuare la procedura malgrado il reclamante avesse

preannunciato l’impugnazione della decisione 5 aprile 2023 (con cui era stata

respinta la sua richiesta di stralciare dai ruoli la procedura di divorzio) si

rileva che l’impugnazione non aveva per legge effetto sospensivo - e l’effetto

sospensivo era comunque stato negato - sicché nulla impediva al primo giudice di

proseguire. Sarebbe certo anche stato possibile attendere l’esito del reclamo

prima di fare ulteriori passi - ciò che poteva anche apparire opportuno, stante

il rischio di compiere atti che in caso di accoglimento del gravame sarebbero

poi risultati inutili - ma ciò non è sufficiente per annullare la decisione

impugnata. Comunque sia, nel giudizio 5 aprile 2023 il Pretore aggiunto aveva

avuto cura di indicare che, respinta la domanda di stralcio della causa,

qualora il reclamante non avesse comunicato una sua presa di posizione sul

prosieguo della vertenza entro il 13 aprile 2023 avrebbe proceduto alla

riassegnazione dei ruoli delle parti. Sicché il pregiudizio difficilmente

riparabile nemmeno potrebbe essere ricondotto ad un’ipotetica lesione del

diritto di essere sentito dell’interessato.

4.3

Vero è che la decisione di attribuire

il ruolo di attrice alla moglie non pare sorretta da alcuna base procedurale,

ritenuto che l’art. 288 CPC è applicabile unicamente alla procedura di divorzio

su richiesta comune, mentre la procedura di divorzio su azione di un coniuge

non prevede siffatta norma. Il motivo di questo modo di procedere non è stato

spiegato dal primo giudice e peraltro neppure s’imponeva. Nella procedura di

divorzio su richiesta comune i coniugi introducono una richiesta comune. In

caso di disaccordo su uno o più aspetti il giudice ha quindi da determinare il

ruolo delle parti. Nella procedura di divorzio su azione di un coniuge la parte

attrice e la parte convenuta sono invece già chiaramente definiti e non v’è

ragione di ridefinire i ruoli, a maggior ragione in assenza di una base legale.

L’art. 291 CPC disciplina il modo di procedere: se la petizione è corredata da

una motivazione scritta, è da assegnare alla parte convenuta un termine per

inoltrare la risposta di causa. Se non lo è, all’attore è da assegnare un termine

per motivare per scritto l’azione. In caso d’inosservanza del termine, la causa

è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.

Nel caso concreto

l’inosservanza del termine non comporterebbe tuttavia lo stralcio della causa

dal ruolo. La domanda di divorzio non poteva in effetti essere ritirata dal

marito, attore, senza il consenso della moglie poiché essa vi aveva aderito e

la cui adesione va considerata quale domanda di divorzio della medesima (cfr.

sentenza nell’incarto 13.2023.44/45 sul reclamo contro la decisione 5 aprile

2023). In quest’evenienza l’attore sarebbe quindi da considerare precluso e

alla moglie sarebbe da assegnare un termine per la risposta, dove essa potrà

formulare le proprie conclusioni e motivare le proprie pretese. Poiché l’azione

di divorzio è una cosiddetta actio duplex - che consente alla parte

convenuta di formulare proprie conclusioni senza che ciò abbia conseguenza sul

suo ruolo nel procedimento - non vi sono problemi se la moglie continua a

rivestire il ruolo di parte convenuta quando è in questione la sua domanda di

divorzio.

Comunque sia, una

violazione del diritto non comporta eo ipso un pregiudizio difficilmente

riparabile (III CCA 22.3.2013 in RTID 2013 II pag 901), e il reclamante non ha

spiegato per quale motivo il diverso modo di procedere adottato dal primo

giudice gli causerebbe un pregiudizio.

Pertanto, in assenza del

requisito necessario ai fini della sua ammissibilità (art. 319 lett. b cifra 2

CPC), diventa così inutile disquisire oltre sugli argomenti di merito sollevati

con il reclamo.

5.

La domanda di

gratuito patrocinio del reclamante va respinta. A prescindere dal preteso stato

d’indigenza, a fronte di un reclamo rivelatosi inammissibile il presupposto di probabilità

di esito favorevole non poteva considerarsi realizzato. Giova inoltre

soggiungere che l’effetto sospensivo concesso in data 17 maggio 2023 è stato

dettato da meri motivi di opportunità, ovvero nell’attesa dell’esito del

contestuale gravame 26 aprile 2023 proposto contro la decisione 5 aprile 2023

che, se accolto, avrebbe reso inutile il proseguimento della causa.

6.

Gli oneri processuali

del presente giudizio, fissati in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono posti

a carico del reclamante.

Quand’anche abbia

resistito al reclamo, alla controparte non vengono assegnate ripetibili. Le

relative osservazioni altro non sono che la trascrizione delle argomentazioni come

già formulate riguardo al parallelo gravame pendente innanzi a questa Camera

(inc. n. 13.2023.44/45), per il cui lavoro non si giustifica una ulteriore e separata

rivendicazione. L’eventuale remunerazione dell’impegno così profuso sarà quindi

e semmai, dandosene i presupposti, da considerare in quel contesto. La domanda

di gratuito patrocinio della moglie è quindi priva d’oggetto.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 27 aprile 2023 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico del

reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

La domanda di

gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

4.

La domanda di

gratuito patrocinio di CO 1 è priva d’oggetto.

5.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.