13.2023.47
Disposizione ordinatoria processuale di riassegnazione dei ruoli delle parti e fissazione di un termine. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile
18 agosto 2023Italiano12 min
suddivisione a metà giusta l’art. 122 segg. CC dei rispettivi averi di previdenza
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.47
13.2023.48
Lugano
18 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Olgiati
e Giamboni
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. DM.2023.11 (divorzio su azione di un coniuge) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 19 gennaio
2023 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 27
aprile 2023 di RE 1 contro la decisione 17 aprile 2023 con cui il Pretore
aggiunto ha riassegnato i ruoli delle parti e fissato il termine a CO 1 per motivare
la domanda di divorzio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti
in matrimonio l’8 marzo 1999 a __________. Il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha autorizzato la vita separata delle parti con effetto dal 17
novembre 2015 nell’ambito di un procedimento di misure a protezione dell’unione
coniugale promosso dalla moglie CO 1 (qui convenuta), sfociato nella sentenza
25 maggio 2018 (inc. n. SO.2015.4760).
Fatti
B. Con petizione 19
gennaio 2023 RE 1 ha postulato, previa convocazione delle parti all’udienza di
conciliazione di rito, lo scioglimento per divorzio del matrimonio, la rinuncia
a contributi di mantenimento tra coniugi, la liquidazione del regime
matrimoniale sicché ogni coniuge restava proprietario dei beni in suo possesso
e/o a lui intestati e la suddivisione a metà dell’avere previdenziale. Ha
inoltre chiesto il beneficio del gratuito patrocinio.
Con istanza 13 febbraio
2023 la moglie ha chiesto a sua volta la concessione del gratuito patrocinio.
C. All’udienza di
conciliazione del 27 febbraio 2023 il marito ha confermato la sua richiesta di
divorzio, a cui la moglie ha aderito. Entrambi hanno inoltre indicato di vivere
separati almeno dal mese di maggio 2018. Le parti hanno quindi concluso una
transazione in punto allo scioglimento per divorzio del loro matrimonio e alla
suddivisione a metà giusta l’art. 122 segg. CC dei rispettivi averi di previdenza
maturati.
La procedura è stata
sospesa fino al 31 marzo 2023, le parti avendo indicato che erano in corso
delle trattative bonali per trovare un accordo sui restanti punti litigiosi.
D. Il 20 marzo 2023 il
marito ha comunicato al Pretore aggiunto di ritirare la petizione di divorzio. Il
28 marzo 2023 la moglie si è opposta al ritiro della domanda di divorzio e allo
stralcio della causa.
Il 31 marzo 2023 il marito
ha rilevato che trattandosi di divorzio unilaterale, il ritiro dell’azione costituiva
desistenza dell’attore e portava quindi allo stralcio dai ruoli della causa in
applicazione dell’art. 241 CPC.
E. Con decisione 5
aprile 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di stralciare dai
ruoli la procedura di divorzio, rinviando al merito le spese giudiziarie di
questo suo pronunciato. Ha inoltre assegnato al marito un termine scadente il
13 aprile 2023 per indicare il destino da dare al procedimento.
Con scritto 13 aprile 2023
il marito ha confermato la sua richiesta di ritiro dell’azione di divorzio e di
stralcio dai ruoli della causa in corso, preannunciando già la sua intenzione
di impugnare la decisione 5 aprile 2023.
Con reclamo 26 aprile 2023
RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo, la decisione 5
aprile 2023 sia annullata. Postula inoltre di essere posto al beneficio del
gratuito patrocinio.
La domanda di concedere
effetto sospensivo al gravame è stata respinta il 27 aprile 2023 perché la
sospensione della decisione che respingeva la richiesta di stralcio della causa
sarebbe stata priva di effetto.
Il gravame, a cui CO 1 si
è opposta con osservazioni 2 giugno 2023 - e contestuale richiesta del gratuito
patrocinio - è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2023.44/45).
F. Nel frattempo, con
ordinanza 17 aprile 2023 il Pretore aggiunto ha proceduto alla riassegnazione
dei ruoli di parte, attribuendo alla moglie il ruolo di attrice e assegnando
alla medesima un termine di 30 giorni per motivare la sua domanda di divorzio
in particolare sui punti litigiosi.
Con reclamo, datato 27
aprile 2023, RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al
gravame, sia annullata anche l’ordinanza 17 aprile 2023. Postula altresì di
essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
La richiesta di effetto
sospensivo è stata accolta il 17 maggio 2023.
Con osservazioni 2 giugno
2023 - e contestuale richiesta di gratuito patrocinio - CO 1 postula la reiezione
del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. L’ordinanza 17 aprile 2023
con cui il Pretore aggiunto ha riassegnato i ruoli delle parti e fissato alla
moglie il termine per motivare la sua richiesta di divorzio è una decisione
ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. Per i combinati disposti
degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa
è impugnabile con reclamo da proporre nel termine di 10 giorni alla terza Camera
civile del Tribunale d’appello.
La contestata ordinanza è
stata notificata il 17 aprile 2023. Rimesso alla posta con invio raccomandato
27.
aprile 2023, giunto alla cancelleria civile del Tribunale d’appello il 2
maggio 2023 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2.
Con il rimedio del
reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto
(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo
secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di
un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non
può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza
finale favorevole.
3.
Il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità della decisione in esame, sicché il reclamante
deve perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che
l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il
pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del
processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato
neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la
decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante
in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto
rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere
modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel
processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di
apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal
CPC.
Inoltre, questa Camera ha
già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona
automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione
appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato
che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di
essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente
dall’esito del processo (cfr. in materia di prove: III CCA 13.2012.106 del 22
marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
4.
Il reclamante
riconduce il suo pregiudizio difficilmente riparabile al fatto di vedersi
costretto a continuare una procedura di divorzio contro la sua esplicita
volontà, e oltretutto non più in veste di attore bensì di convenuto visto che
il Pretore aggiunto aveva riassegnato i ruoli delle parti. A mente del
reclamante questi era andato ultra petita e aveva deciso unilateralmente
il destino da dare alla procedura esponendolo al rischio di dover divorziare
per volontà del giudice. Inoltre, avendo comunicato al Pretore aggiunto
l’intenzione di impugnare la pregressa decisione 5 aprile 2023 - con cui era
stata respinta la richiesta di stralcio della causa - sarebbe stato perlomeno
adeguato che il giudice attendesse la scadenza del relativo termine prima di
emanare la decisione 17 aprile 2023.
4.1
Il reclamante omette
anzitutto di considerare che è lui stesso ad aver promosso la procedura di
divorzio. In sede di udienza 27 febbraio 2023 la moglie ha poi aderito alla domanda
di divorzio e in quel contesto è stato accertato che la vita separata dei coniugi
perdura da oltre due anni sicché è anche verificato il motivo di divorzio dell’art.
114.
CC (cfr. verbale 27 febbraio 2023). La moglie si è in seguito opposta allo stralcio
della causa manifestando così la sua volontà di ottenere lo scioglimento del
matrimonio. Da ultimo, con separato giudizio di data odierna il reclamo di RE 1
contro la decisione del Pretore aggiunto di non dar seguito alla richiesta di
stralciare la procedura ma di proseguire la medesima è stato respinto. L’argomento
è quindi privo d’efficacia.
4.2
In punto alla pretesa inadeguatezza
della decisione di continuare la procedura malgrado il reclamante avesse
preannunciato l’impugnazione della decisione 5 aprile 2023 (con cui era stata
respinta la sua richiesta di stralciare dai ruoli la procedura di divorzio) si
rileva che l’impugnazione non aveva per legge effetto sospensivo - e l’effetto
sospensivo era comunque stato negato - sicché nulla impediva al primo giudice di
proseguire. Sarebbe certo anche stato possibile attendere l’esito del reclamo
prima di fare ulteriori passi - ciò che poteva anche apparire opportuno, stante
il rischio di compiere atti che in caso di accoglimento del gravame sarebbero
poi risultati inutili - ma ciò non è sufficiente per annullare la decisione
impugnata. Comunque sia, nel giudizio 5 aprile 2023 il Pretore aggiunto aveva
avuto cura di indicare che, respinta la domanda di stralcio della causa,
qualora il reclamante non avesse comunicato una sua presa di posizione sul
prosieguo della vertenza entro il 13 aprile 2023 avrebbe proceduto alla
riassegnazione dei ruoli delle parti. Sicché il pregiudizio difficilmente
riparabile nemmeno potrebbe essere ricondotto ad un’ipotetica lesione del
diritto di essere sentito dell’interessato.
4.3
Vero è che la decisione di attribuire
il ruolo di attrice alla moglie non pare sorretta da alcuna base procedurale,
ritenuto che l’art. 288 CPC è applicabile unicamente alla procedura di divorzio
su richiesta comune, mentre la procedura di divorzio su azione di un coniuge
non prevede siffatta norma. Il motivo di questo modo di procedere non è stato
spiegato dal primo giudice e peraltro neppure s’imponeva. Nella procedura di
divorzio su richiesta comune i coniugi introducono una richiesta comune. In
caso di disaccordo su uno o più aspetti il giudice ha quindi da determinare il
ruolo delle parti. Nella procedura di divorzio su azione di un coniuge la parte
attrice e la parte convenuta sono invece già chiaramente definiti e non v’è
ragione di ridefinire i ruoli, a maggior ragione in assenza di una base legale.
L’art. 291 CPC disciplina il modo di procedere: se la petizione è corredata da
una motivazione scritta, è da assegnare alla parte convenuta un termine per
inoltrare la risposta di causa. Se non lo è, all’attore è da assegnare un termine
per motivare per scritto l’azione. In caso d’inosservanza del termine, la causa
è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.
Nel caso concreto
l’inosservanza del termine non comporterebbe tuttavia lo stralcio della causa
dal ruolo. La domanda di divorzio non poteva in effetti essere ritirata dal
marito, attore, senza il consenso della moglie poiché essa vi aveva aderito e
la cui adesione va considerata quale domanda di divorzio della medesima (cfr.
sentenza nell’incarto 13.2023.44/45 sul reclamo contro la decisione 5 aprile
2023). In quest’evenienza l’attore sarebbe quindi da considerare precluso e
alla moglie sarebbe da assegnare un termine per la risposta, dove essa potrà
formulare le proprie conclusioni e motivare le proprie pretese. Poiché l’azione
di divorzio è una cosiddetta actio duplex - che consente alla parte
convenuta di formulare proprie conclusioni senza che ciò abbia conseguenza sul
suo ruolo nel procedimento - non vi sono problemi se la moglie continua a
rivestire il ruolo di parte convenuta quando è in questione la sua domanda di
divorzio.
Comunque sia, una
violazione del diritto non comporta eo ipso un pregiudizio difficilmente
riparabile (III CCA 22.3.2013 in RTID 2013 II pag 901), e il reclamante non ha
spiegato per quale motivo il diverso modo di procedere adottato dal primo
giudice gli causerebbe un pregiudizio.
Pertanto, in assenza del
requisito necessario ai fini della sua ammissibilità (art. 319 lett. b cifra 2
CPC), diventa così inutile disquisire oltre sugli argomenti di merito sollevati
con il reclamo.
5.
La domanda di
gratuito patrocinio del reclamante va respinta. A prescindere dal preteso stato
d’indigenza, a fronte di un reclamo rivelatosi inammissibile il presupposto di probabilità
di esito favorevole non poteva considerarsi realizzato. Giova inoltre
soggiungere che l’effetto sospensivo concesso in data 17 maggio 2023 è stato
dettato da meri motivi di opportunità, ovvero nell’attesa dell’esito del
contestuale gravame 26 aprile 2023 proposto contro la decisione 5 aprile 2023
che, se accolto, avrebbe reso inutile il proseguimento della causa.
6.
Gli oneri processuali
del presente giudizio, fissati in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono posti
a carico del reclamante.
Quand’anche abbia
resistito al reclamo, alla controparte non vengono assegnate ripetibili. Le
relative osservazioni altro non sono che la trascrizione delle argomentazioni come
già formulate riguardo al parallelo gravame pendente innanzi a questa Camera
(inc. n. 13.2023.44/45), per il cui lavoro non si giustifica una ulteriore e separata
rivendicazione. L’eventuale remunerazione dell’impegno così profuso sarà quindi
e semmai, dandosene i presupposti, da considerare in quel contesto. La domanda
di gratuito patrocinio della moglie è quindi priva d’oggetto.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 27 aprile 2023 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico del
reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.
La domanda di
gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
4.
La domanda di
gratuito patrocinio di CO 1 è priva d’oggetto.
5.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF.