13.2023.5
Anticipo delle spese processuali. Importo. Eventuale condono a procedimento chiuso
2 maggio 2023Italiano6 min
A. Con petizione 8
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.5
13.2023.6
Lugano
2 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2023.11 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione
8 gennaio 2023 da
RE
1
rappr. da RA 1
contro
CO
1
rappr. da RA 2
e
ora sul reclamo 20 gennaio 2023 di RE 1 contro
la richiesta di anticipo delle spese processuali;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 8
gennaio 2023 RE 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
dell’importo di fr. 1'500.- a titolo di risarcimento del danno.
B. Con ordinanza 19
gennaio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle
spese processuali di fr. 400.-.
C. RE 1 insorge contro
la precitata decisione con reclamo 20 gennaio 2023, chiedendo il condono
dell’anticipo delle spese giudiziarie, rispettivamente la riduzione
dell’importo delle spese da fr. 400.- a fr. 100.-. Postula poi che non siano
prelevate spese per la procedura di reclamo e, in via subordinata, che le sia
concesso il beneficio del gratuito patrocinio.
Il reclamo non è stato
notificato alle parti.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Le decisioni in
materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.
103.
CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.
124.
CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321
cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320
CPC).
Nel caso concreto la
richiesta d’anticipo è stata ricevuta dalla reclamante il 20 gennaio 2023 sicché
il reclamo, rimesso alla posta il 21 gennaio 2023, è tempestivo e, da questo
punto di vista, ammissibile.
2.
Giusta l’art. 98
CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura
parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce
un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le
spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono
attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura
dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere
superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più
superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi
della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9
Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto
all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti
ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone
di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a
verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o
abuso.
3.
La reclamante
contesta la decisione del Pretore ritenendo eccessivo l’anticipo di fr. 400.-. Rileva
che nelle vertenze in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali
commerciali fino a un valore di fr. 30'000.- la tassa di giustizia si situa tra
fr. 100.- e fr. 200.-. Inoltre, il tema della controversia non presenterebbe
difficoltà di sorta.
4.
Nel Canton Ticino,
le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria
(LTG) che prevede esborsi forfettari stabiliti in modo scalare a dipendenza
delle differenti fasce di valore di causa. Per cause il cui valore litigioso è
inferiore a fr. 30'000.- la tassa di giustizia si situa tra fr. 500.- e fr. 4'000.-
(art. 7 cpv. 1 LTG).
4.1
Il Pretore, tenuto conto del valore
litigioso di fr. 1'500.-, ha chiesto un anticipo della tassa di giustizia di
fr. 400.-, inferiore quindi al minimo stabilito dall’art. 7 LTG, derogando così
a favore della reclamante al limite inferiore della tariffa. Delle peculiarità
della causa il primo giudice ha quindi all’evidenza già tenuto conto.
L’apodittica affermazione della reclamante che la procedura “non rappresenta
nessuna difficoltà per la Pretura competente” - a prescindere che la
controparte non ha ancora potuto prendere posizione in merito sicché
l’affermazione appare quantomeno prematura e azzardata - non è sufficiente per poter
rimproverare al giusdicente un eccesso o un abuso del potere d’apprezzamento e
tantomeno un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’errata
applicazione del diritto. Su questo punto il reclamo non merita tutela.
4.2
Per quanto concerne l’art. 8
LTG, invocato dalla reclamante, si rileva che tale disposto si applica in
materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali. Nel caso di
cui trattasi l’oggetto della locazione è un locale hobby, per il quale è stato
stipulato uno specifico contratto di locazione. La norma in questione non è di
conseguenza applicabile.
5.
L’art. 112 CPC
dispone che, una volta chiusa la procedura, è possibile chiedere la dilazione o
il condono delle spese processuali. Poiché il reclamo riguarda una richiesta di
anticipo delle spese all’inizio della procedura, non sono date le condizioni
per chiederne il condono. La richiesta è quindi da respingere.
Il riferimento alla legge
federale sulla procedura amministrativa non è pertinente poiché la stessa non è
in concreto applicabile.
6.
La reclamante
formula in via subordinata una domanda di gratuito patrocinio. Rilevato che il
reclamo non aveva sin dall’inizio alcuna probabilità di esito favorevole, la richiesta
dev’essere respinta (art. 117 lett. b CPC).
7.
Le spese
processuali, stabilite in fr. 100.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG
(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le
decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-),
seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle
controparti.
8.
Non trattandosi di
questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 20 gennaio
2023.
di RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
di fr. 100.- sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione (unitamente
al reclamo 20 gennaio 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore di causa è di fr. 1’500, contro la presente sentenza è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto
d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).