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Decisione

13.2023.5

Anticipo delle spese processuali. Importo. Eventuale condono a procedimento chiuso

2 maggio 2023Italiano6 min

A. Con petizione 8

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.5

13.2023.6

Lugano

2 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2023.11 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione

8 gennaio 2023 da

RE

1

rappr. da RA 1

contro

CO

1

rappr. da RA 2

e

ora sul reclamo 20 gennaio 2023 di RE 1 contro

la richiesta di anticipo delle spese processuali;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 8

gennaio 2023 RE 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento

dell’importo di fr. 1'500.- a titolo di risarcimento del danno.

B. Con ordinanza 19

gennaio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle

spese processuali di fr. 400.-.

C. RE 1 insorge contro

la precitata decisione con reclamo 20 gennaio 2023, chiedendo il condono

dell’anticipo delle spese giudiziarie, rispettivamente la riduzione

dell’importo delle spese da fr. 400.- a fr. 100.-. Postula poi che non siano

prelevate spese per la procedura di reclamo e, in via subordinata, che le sia

concesso il beneficio del gratuito patrocinio.

Il reclamo non è stato

notificato alle parti.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Le decisioni in

materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103.

CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.

124.

CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321

cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione

errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320

CPC).

Nel caso concreto la

richiesta d’anticipo è stata ricevuta dalla reclamante il 20 gennaio 2023 sicché

il reclamo, rimesso alla posta il 21 gennaio 2023, è tempestivo e, da questo

punto di vista, ammissibile.

2.

Giusta l’art. 98

CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura

parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce

un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le

spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono

attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura

dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere

superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più

superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi

della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9

Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto

all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti

ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone

di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a

verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o

abuso.

3.

La reclamante

contesta la decisione del Pretore ritenendo eccessivo l’anticipo di fr. 400.-. Rileva

che nelle vertenze in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali

commerciali fino a un valore di fr. 30'000.- la tassa di giustizia si situa tra

fr. 100.- e fr. 200.-. Inoltre, il tema della controversia non presenterebbe

difficoltà di sorta.

4.

Nel Canton Ticino,

le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG) che prevede esborsi forfettari stabiliti in modo scalare a dipendenza

delle differenti fasce di valore di causa. Per cause il cui valore litigioso è

inferiore a fr. 30'000.- la tassa di giustizia si situa tra fr. 500.- e fr. 4'000.-

(art. 7 cpv. 1 LTG).

4.1

Il Pretore, tenuto conto del valore

litigioso di fr. 1'500.-, ha chiesto un anticipo della tassa di giustizia di

fr. 400.-, inferiore quindi al minimo stabilito dall’art. 7 LTG, derogando così

a favore della reclamante al limite inferiore della tariffa. Delle peculiarità

della causa il primo giudice ha quindi all’evidenza già tenuto conto.

L’apodittica affermazione della reclamante che la procedura “non rappresenta

nessuna difficoltà per la Pretura competente” - a prescindere che la

controparte non ha ancora potuto prendere posizione in merito sicché

l’affermazione appare quantomeno prematura e azzardata - non è sufficiente per poter

rimproverare al giusdicente un eccesso o un abuso del potere d’apprezzamento e

tantomeno un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’errata

applicazione del diritto. Su questo punto il reclamo non merita tutela.

4.2

Per quanto concerne l’art. 8

LTG, invocato dalla reclamante, si rileva che tale disposto si applica in

materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali. Nel caso di

cui trattasi l’oggetto della locazione è un locale hobby, per il quale è stato

stipulato uno specifico contratto di locazione. La norma in questione non è di

conseguenza applicabile.

5.

L’art. 112 CPC

dispone che, una volta chiusa la procedura, è possibile chiedere la dilazione o

il condono delle spese processuali. Poiché il reclamo riguarda una richiesta di

anticipo delle spese all’inizio della procedura, non sono date le condizioni

per chiederne il condono. La richiesta è quindi da respingere.

Il riferimento alla legge

federale sulla procedura amministrativa non è pertinente poiché la stessa non è

in concreto applicabile.

6.

La reclamante

formula in via subordinata una domanda di gratuito patrocinio. Rilevato che il

reclamo non aveva sin dall’inizio alcuna probabilità di esito favorevole, la richiesta

dev’essere respinta (art. 117 lett. b CPC).

7.

Le spese

processuali, stabilite in fr. 100.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG

(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le

decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-),

seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle

controparti.

8.

Non trattandosi di

questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 20 gennaio

2023.

di RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 100.- sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione (unitamente

al reclamo 20 gennaio 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore di causa è di fr. 1’500, contro la presente sentenza è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto

d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).