13.2023.51
Decisioni in materia di prove e chiusura dell'istruttoria
30 agosto 2023Italiano17 min
febbraio 2017 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio,
Source ti.ch
Incarto
n.
13.2023.51
Lugano
30 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del
Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente
vicecancelliere:
Annovazzi
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG)
per statuire nella causa inc. DM.2022.55 (modifica di sentenza di
divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
dell'8 marzo 2022 da
RE 1
patrocinato
dall' PA 1
contro
CO 1
patrocinata
dall' PA 2 ,
e ora sul reclamo dell'8 maggio 2023 di RE 1, contro la
decisione ordinatoria processuale del 26 aprile 2023 con cui il Pretore
aggiunto ha – tra l'altro – respinto la domanda di assunzione di alcuni mezzi
di prova e notificato la chiusura dell'istruttoria;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. RE 1 e CO 1 si
sono uniti in matrimonio il 31 gennaio 2002 a Bellinzona. Dalla loro
unione sono nate le figlie __________ e __________. Con sentenza del 16
febbraio 2017 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio,
omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta dai
coniugi il 23 gennaio 2017, in virtù della quale il marito – tra l'altro – si
impegnava a versare contributi alimentari per la moglie vita natural durante, o
meglio di fr. 8500.– mensili, aumentati a fr. 10 000.– mensili
indicizzati dal 18° compleanno della figlia __________, ridotti a
fr. 8500.– mensili (da cui dedurre le prestazioni sociali percepite dalla
moglie [rendita AVS e cassa pensione]) dal pensionamento di lei, quest'ultima impegnandosi
a mantenere l'avere pensionistico nella cassa pensione. Per quanto riguarda un'immobile
a __________, i coniugi si sono impegnati a mantenerlo in comproprietà in
ragione di ½ ciascuno fino a quando le figlie non avranno concluso gli studi,
rispettivamente la formazione professionale. Il Pretore ha altresì ordinato
alla cassa pensione del marito di trasferire l'importo di fr. 620 714.30
sul conto della cassa pensione della moglie (inc. DM.2017.5).
B. L'8
marzo 2022 RE 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano per ottenere,
in modifica della sentenza di divorzio, lo scioglimento della comproprietà e la
riduzione del contributo alimentare per la ex moglie a fr. 4500.– mensili
fino al momento in cui la convenuta entrerà in età pensionabile, quota bonus
esclusa; un importo non superiore a fr. 3000.–, da cifrare dopo
istruttoria, dopo determinazione della rendita AVS e dell'avere LPP, dal
momento in cui la convenuta entrerà in età pensionabile fino al pensionamento
dell'istante; e la soppressione del contributo “dal pensionamento dell'ex
marito (…)”.
C. All'udienza
di conciliazione del 9 maggio 2022 le parti non hanno raggiunto un'intesa, di
modo che il Pretore aggiunto ha assegnato un termine di 30 giorni per “motivare
l'azione di modifica di divorzio” e, il 10 giugno 2022, un ulteriore termine di
30 giorni per presentare il memoriale di risposta. In un memoriale del 18
agosto 2022 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, formulando in
via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di scioglimento della
comproprietà, un'ulteriore richiesta. Con replica del 21 settembre 2022 l'attore
ha confermato le sue domande, opponendosi alla domanda subordinata della
convenuta, che con duplica del 21 novembre 2022 ha sostanzialmente confermato
le proprie.
D. Alle
prime arringhe dell'11 gennaio 2023, le parti hanno ribadito i rispettivi punti
di vista e notificato prove. Con ordinanza sulle prove del 23 gennaio 2023, il
Pretore aggiunto ha assegnato un termine alla convenuta per produrre della
documentazione e ha ammesso un'audizione testimoniale, citando le parti a
comparire personalmente il 7 marzo 2023 per procedere all'escussione del teste,
indicando a dispositivo che “sull'utilità della prova dell'interrogatorio/deposizione
delle parti, se mantenuta si deciderà in seguito, una volta esperite le altre
prove”.
E. In
esito all'audizione testimoniale del 26 aprile 2023, il Pretore aggiunto ha consegnato
a verbale quanto segue:
“richiamata l'ordinanza sulle
prove del 23 gennaio 2023, ritenuto che i testi __________, __________ e __________,
chiesti dalla parte convenuta, sono chiamati a esprimersi sullo stesso
argomento riportato dalla teste escussa oggi e che i testi __________ (padre
della convenuta) e __________ (fratello della convenuta) potrebbero avvalersi
anche del diritto assoluto di cooperare (art. 165 CPC).
Le parti, così interpellate, la convenuta vi rinuncia, mentre l'attore mantiene
la prova dell'interrogatorio / deposizione delle parti in quanto è necessario,
nell'ambito di una procedura di modifica di sentenza di divorzio, raffrontare
la situazione economica delle parti prima e dopo il divorzio stesso. Finora non
è stata ancora acclarata la situazione della moglie in merito a una serie di
redditi derivanti da attività lavorativa, sostanza e da locazione (“__________”)
che il marito ritiene presente e di cui, tramite documentazione cartacea e
testimoniale, non si è avuto riscontro”.
il
Pretore aggiunto, quindi, ritenuto che “la parte convenuta vi ha rinunciato e
in concreto resta litigioso il contributo di mantenimento per la convenuta e
che i redditi della stessa risultano dalla copiosa documentazione già agli atti
così come il reddito dell'attore”, ha respinto sia le audizioni testimoniali degli
ulteriori testi chieste dalla parte convenuta, sia la prova dell'interrogatorio
/ deposizione delle parti. Rammentati poi i rimedi giuridici contro questi
dispositivi, “ritenuto che non vi son altre prove da assumere” il Pretore
aggiunto ha chiuso l'istruttoria e ha convocato le parti per le arringhe finali.
In calce al verbale risulta altresì che “RE 1 nonostante sia stato inviato a
firmare il presente verbale a conferma della sua presenza all'udienza odierna
si rifiuta di firmare pagina 3”.
F. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9
maggio 2023 in cui chiede che, accordato l'effetto sospensivo, l'ordinanza sulle
prove del 26 aprile 2023 sia annullata e l'incarto sia retrocesso al Pretore
aggiunto affinché completi l'istruttoria statuendo sulle prove offerte su cui
non è stata presa una decisione, di ammissione o reiezione, e ammetta la prova
dell'interrogatorio/deposizione delle parti.
L'effetto sospensivo al reclamo è stato concesso con decisione presidenziale del
10 maggio 2023.
Con decisione ordinatoria processuale del 16 maggio 2023 il Pretore aggiunto ha
sospeso la procedura sino a evasione del reclamo, annullando l'udienza
convocata per le arringhe finali.
G. Con
osservazioni del 31 maggio 2023 CO 1 ha chiesto che il reclamo sia dichiarato
irricevibile e sia respinto in ordine “nella misura in cui è volto a far sì che
il Pretore aggiunto statuisca sulle prove offerte su cui non è stata presa una
decisione di ammissione reiezione. Nella misura in cui questa terza Camera
civile ritenesse ammissibile il reclamo, su tale punto ci si rimette al
prudente giudizio della medesima. Mentre nella misura in cui il reclamo è
proposto contro la reiezione dell'interrogatorio / deposizione delle parti lo
stesso è respinto anche nel merito”.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con
cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove e chiuso l'istruttoria è una
disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione
dell'art. 319 lett. b n. 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è
impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello nel
termine di dieci giorni. La decisione impugnata è stata notificata al
reclamante il 26 aprile 2023, in esito all'udienza. Il termine è
cominciato a decorrere il giorno successivo ed è scaduto sabato 6 maggio 2023,
salvo quindi protrarsi all'8 maggio 2023 in ossequio all'art. 142 cpv. 3 CPC. Rimesso
alla posta quel medesimo giorno, il reclamo è pertanto
tempestivo.
Poiché
il reclamo non pone questioni di principio, lo stesso è evaso dalla Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
2.
In
virtù dell'art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione
errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge, il
reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di
un pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).
2.1
L'impugnabilità
delle decisioni in materia di prove e di chiusura dell'istruttoria, come quella
qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere
verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e da produrre
in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l'enunciazione di
proclami o principi generali non è sufficiente (Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 2, 2ª
ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev'essere concreto, di
essenziale rilievo per l'andamento del processo e non deve poter – interamente
o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza
finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la
posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale
pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo
suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza
del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio
potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità
perseguito dal CPC.
2.2
Va
qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un
danno difficilmente riparabile e che l'errata o mancata amministrazione di una
prova va contestata tramite l'impugnazione principale contro la decisione
finale (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 in fine; v. anche sentenza
del Tribunale federale 4A_425/2014 del 1° settembre 2014 consid. 1.3.2), non
quindi con reclamo ai sensi dell'art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al
momento dell'emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se
l'ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova,
rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva
di una parte in relazione al processo (Ill CCA sentenza inc. 13.2012.106 del 22
marzo 2013, in: RtiD Il-2013 n. 47c pag. 901 segg.).
3.
A
detta della reclamante, il Pretore aggiunto avrebbe applicato erroneamente il
diritto (art. 320 lett. a CPC), chiudendo la fase dell'istruttoria senza aver
deciso sull'ammissibilità di alcune prove offerte dalle parti (edizioni di
documenti dalla parte convenuta); chiudendo la fase dell'istruttoria senza aver
deciso formalmente in merito a determinati mezzi di prova richiesti dalle
parti, ancorché apparentemente non ammessi per averli menzionati nell'ordinanza
sulle prove 23 gennaio 2023, ma non ripresi al momento della chiusura della
fase istruttoria; infine, respingendo la richiesta del reclamante di sottoporre
le parti a interrogatorio / deposizione, dichiarando chiusa l'istruttoria e
citando l'udienza per le arringhe finali.
4.
La
resistente osserva che sarebbe questione di interpretazione il fatto che si
possa “tranquillamente” dedurre dagli atti l'apprezzamento anticipato della
reiezione dell'edizione da __________ da parte del Pretore aggiunto, che con
ogni evidenza si sarebbe dimenticata di scrivere “che tutte le altre prove sono
respinte”, questione che avrebbe se del caso dovuto essere sciolta presentando
una richiesta al Pretore aggiunto. La via corretta non sarebbe quella del
reclamo, quindi, bensì quella dell'interpretazione ex art. 334 CPC, che non
potrebbe più essere percorsa mediante conversione del rimedio, stante che la
reclamante, debitamente patrocinata, “ha scientemente optato per una via di
diritto che non poteva ignorare essere errata”. Pertanto, l'utilizzo del
termine reclamo, il fatto di presentarlo a questa Camera entro il termine di 10
giorni e soprattutto il fatto che reiteratamente il reclamante parla di
confusione pur sapendo che il Pretore aggiunto, implicitamente, convocando le
parti per le arringhe finali abbia già deciso di respingere tutte le altre
prove offerte, dovrebbe portare “a concludere per l'inammissibilità del gravame
rilevabile d'ufficio”. Non prendendo posizione sulle affermazioni riguardo allo
svolgimento dell'udienza, aggiunge che quanto esposto dal reclamante non ha
nulla a che vedere con il reclamo e, riguardando l'atteggiamento del magistrato,
tali questioni andrebbero presentate al Consiglio della magistratura o
immediatamente sollevate, ricusando il giudice.
Sulla
reiezione della prova dell'interrogatorio / deposizione delle parti, le
dichiarazioni reddituali della moglie sono consegnate agli atti, mentre il
Pretore aggiunto avrebbe respinto le audizioni dei dipendenti, del padre e del
fratello della convenuta, peraltro proposti dalla convenuta, decisione
sintomaticamente non impugnata dall'attore. Inoltre, l'attore non pretende che
la documentazione prodotta dalla convenuta sia incompleta e non sostiene
l'esistenza di redditi eventualmente non dichiarati da parte della ex moglie,
né spiega in che modo la deposizione della ex moglie o dell'ex marito possano
in qualche modo far luce su elementi di reddito delle parti. In ogni caso,
farebbe già difetto il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
5.
Il
reclamante lamenta un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile con
riguardo alla sua proposta di audizione di testi che il Pretore aggiunto ha respinto
e alla decisione di chiusura dell'istruttoria. L'interessato rileva che il
Pretore aggiunto non può chiudere la fase dell'istruttoria, senza essersi
espresso su tutte le prove offerte dalle parti, indipendentemente dalla
decisione che intende prendere. “Tale, evidente errore, se fatto valere in
appello, troverà rimedio, nella migliore della ipotesi, tra due/tre anni, ovvero
dopo che il Pretore aggiunto avrà emanato la decisione (non meno di sei mesi) e
questo lodevole Tribunale – la cui tempistica, stante l'importante carico di
lavoro, è nota – impiegherà a sua volta un paio d'anni”. Solo per riprendere l'istruttoria,
chiuderla e “ridecidere”. “Nel frattempo le richieste di parte attrice non
vengono evase ed egli continua a versare gli importanti contributi di cui ha chiesto
la riduzione, con un danno non indifferente, molto difficilmente recuperabile”.
Inoltre, il reclamante asserisce che “senza sapere il destino delle altre prove
offerte e sospese, a seguito della decisione del Pretore aggiunto” neppure potrebbe
avvalersi dell'unica prova rimastagli, “ovvero dell'interrogatorio /
deposizione (suo e della ex moglie). Ex moglie che con lo scorrere del tempo si
può organizzare con facilità per modificare le situazioni che la riguardano a scapito
dell'ex marito. La prova richiesta, il cui rifiuto risulta incomprensibile
posto come neppure la parte convenuta vi si sia opposta, impedisce all'ex
marito di provare un elemento essenziale alla base della sua azione, ovvero la
modifica reddituale della ex moglie dopo il divorzio”.
6.
Se
non che, tali ipotesi non configurano un rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC.
Il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera
possibilità che il Pretore possa ammettere o respingere una pretesa perché non
è stato dimostrato un fatto che con l'assunzione della prova rifiutata avrebbe
potuto essere provato, oppure perché vengono assunte prove che non sarebbero da
assumere, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi
della legge. Infatti una sentenza finale favorevole potrebbe riparare tale
pregiudizio, e fino al momento dell'emanazione della decisione di merito non è
dato a sapere se la (non) assunzione di una prova pregiudica la posizione complessiva
del reclamante in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può
essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l'andamento del processo
nel momento in cui il Pretore decide di assumere, o non assumere, una prova, oppure
di assumerla in modo differente da quanto postulato da una parte.
La dilatazione dei tempi di avanzamento del procedimento, considerato “l'importante
carico di lavoro di questo lodevole Tribunale”, non fonda l'esistenza di un
rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Quanto agli “importanti
contributi di cui ha chiesto la riduzione” non si vede, né il reclamante
spiega, quale “danno non indifferente, molto difficilmente recuperabile”
potrebbe sorgere, ammesso e non concesso che la causa porti a una soppressione completa
dei medesimi, ma non a un'eventuale riduzione (con conseguente possibilità, in
tal caso, di compensazione con quanto già versato).
In mancanza di una premessa fondamentale, il reclamo si rivela quindi inammissibile.
7.
Comunque
sia, nell'ordinanza del 23 gennaio 2023, rammentata la prerogativa di poter
apprezzare anticipatamente le prove, il Pretore aggiunto ha respinto le offerte
di prove (dell'attore) riguardanti la comproprietà immobiliare; gli estratti di
ogni e qualsiasi conto di cui è titolare o avente diritto economico precedenti
al mese di marzo 2022; i giustificativi aggiornati relativi ai redditi e alle
spese della convenuta in quanto già agli atti a seguito dell'ordinanza 11 marzo
2022.
(l'attore non pretendendo che la documentazione prodotta dalla convenuta
sia incompleta); i contratti di lavoro sottoscritti dalla convenuta dal mese di
febbraio 2017; gli averi LPP e le proiezioni AVS; e il contratto di locazione e
i redditi percepiti da “__________” precedenti al mese di marzo 2022. Inoltre,
ha ritenuto che al fine di tutelare gli interessi di __________ da inutili
ingerenze, prima di procedere all'eventuale assunzione della documentazione
chiesta dall'attore, risulta “opportuno approfondire le effettive interessenze
della convenuta nella suddetta società, assumendo la testimonianza di __________,
fiduciaria della società”, mentre che “sulla necessità di assumere gli altri
testi, chiamati ad esprimersi sullo stesso argomento, si deciderà una volta esperita
la suddetta testimonianza”.
Nel
dispositivo della decisione il primo giudice ha poi indicato le prove ammesse e
si è riservato la decisone in punto alla prova dell’interrogatorio/deposizione
delle parti. Non ha per contro indicato il destino delle altre prove. All'udienza
del 26 aprile 2023, dopo aver proceduto all’udizione della teste __________, ha
poi respinto le ulteriori audizioni testimoniali e la prova dell'interrogatorio
/ deposizione delle parti, citando le medesime per le arringhe finali. È invece
rimasto silente in punto alla documentazione relativa a __________. Se è vero
che resta da decidere il destino di alcune prove – per alcune delle quali è invero
stata preannunciata la reiezione con ordinanza 23 gennaio 2023, senza però che
ciò si stato formalizzare nel dispositivo – ciò ancora non è sufficiente per
ammettere l'esistenza un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.
8.
Nella
misura in cui il reclamante si duole del comportamento del Pretore aggiunto, a
suo modo di vedere “poco compatibile con la funzione e l'immagine del
magistrato, oltre che non rispettoso della dignità della giustizia”, la
questione sfugge al sindacato di questa Camera.
9.
In
estrema sintesi, il reclamo si rivela inammissibile. Le spese processuali,
fissate in fr. 500.– giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e
complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su
reclamo tra fr. 100.– e fr. 10 000.–), seguono la soccombenza del
reclamante. Alla controparte, che ha resistito al reclamo, sono assegnate
congrue ripetibili giusta il Regolamento sulle ripetibili del 19 dicembre 2007
(Rtar).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo dell'8 maggio 2023 di RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali, fissate
in fr. 500.–, sono a carico del
reclamante, il quale rifonderà a CO 1 fr. 400.–
a titolo di ripetibili.
3.
Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la terza Camera civile
del Tribunale d'appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15 000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30 000.-
negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).