Lexipedia

Decisione

13.2023.51

Decisioni in materia di prove e chiusura dell'istruttoria

30 agosto 2023Italiano17 min

febbraio 2017 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio,

Source ti.ch

Incarto

n.

13.2023.51

Lugano

30 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del

Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente

vicecancelliere:

Annovazzi

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG)

per statuire nella causa inc. DM.2022.55 (modifica di sentenza di

divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione

dell'8 marzo 2022 da

RE 1

patrocinato

dall' PA 1

contro

CO 1

patrocinata

dall' PA 2 ,

e ora sul reclamo dell'8 maggio 2023 di RE 1, contro la

decisione ordinatoria processuale del 26 aprile 2023 con cui il Pretore

aggiunto ha – tra l'altro – respinto la domanda di assunzione di alcuni mezzi

di prova e notificato la chiusura dell'istruttoria;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. RE 1 e CO 1 si

sono uniti in matrimonio il 31 gennaio 2002 a Bellinzona. Dalla loro

unione sono nate le figlie __________ e __________. Con sentenza del 16

febbraio 2017 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio,

omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta dai

coniugi il 23 gennaio 2017, in virtù della quale il marito – tra l'altro – si

impegnava a versare contributi alimentari per la moglie vita natural durante, o

meglio di fr. 8500.– mensili, aumentati a fr. 10 000.– mensili

indicizzati dal 18° compleanno della figlia __________, ridotti a

fr. 8500.– mensili (da cui dedurre le prestazioni sociali percepite dalla

moglie [rendita AVS e cassa pensione]) dal pensionamento di lei, quest'ultima impegnandosi

a mantenere l'avere pensionistico nella cassa pensione. Per quanto riguarda un'immobile

a __________, i coniugi si sono impegnati a mantenerlo in comproprietà in

ragione di ½ ciascuno fino a quando le figlie non avranno concluso gli studi,

rispettivamente la formazione professionale. Il Pretore ha altresì ordinato

alla cassa pensione del marito di trasferire l'importo di fr. 620 714.30

sul conto della cassa pensione della moglie (inc. DM.2017.5).

B. L'8

marzo 2022 RE 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano per ottenere,

in modifica della sentenza di divorzio, lo scioglimento della comproprietà e la

riduzione del contributo alimentare per la ex moglie a fr. 4500.– mensili

fino al momento in cui la convenuta entrerà in età pensionabile, quota bonus

esclusa; un importo non superiore a fr. 3000.–, da cifrare dopo

istruttoria, dopo determinazione della rendita AVS e dell'avere LPP, dal

momento in cui la convenuta entrerà in età pensionabile fino al pensionamento

dell'istante; e la soppressione del contributo “dal pensionamento dell'ex

marito (…)”.

C. All'udienza

di conciliazione del 9 maggio 2022 le parti non hanno raggiunto un'intesa, di

modo che il Pretore aggiunto ha assegnato un termine di 30 giorni per “motivare

l'azione di modifica di divorzio” e, il 10 giugno 2022, un ulteriore termine di

30 giorni per presentare il memoriale di risposta. In un memoriale del 18

agosto 2022 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, formulando in

via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di scioglimento della

comproprietà, un'ulteriore richiesta. Con replica del 21 settembre 2022 l'attore

ha confermato le sue domande, opponendosi alla domanda subordinata della

convenuta, che con duplica del 21 novembre 2022 ha sostanzialmente confermato

le proprie.

D. Alle

prime arringhe dell'11 gennaio 2023, le parti hanno ribadito i rispettivi punti

di vista e notificato prove. Con ordinanza sulle prove del 23 gennaio 2023, il

Pretore aggiunto ha assegnato un termine alla convenuta per produrre della

documentazione e ha ammesso un'audizione testimoniale, citando le parti a

comparire personalmente il 7 marzo 2023 per procedere all'escussione del teste,

indicando a dispositivo che “sull'utilità della prova dell'interrogatorio/deposizione

delle parti, se mantenuta si deciderà in seguito, una volta esperite le altre

prove”.

E. In

esito all'audizione testimoniale del 26 aprile 2023, il Pretore aggiunto ha consegnato

a verbale quanto segue:

“richiamata l'ordinanza sulle

prove del 23 gennaio 2023, ritenuto che i testi __________, __________ e __________,

chiesti dalla parte convenuta, sono chiamati a esprimersi sullo stesso

argomento riportato dalla teste escussa oggi e che i testi __________ (padre

della convenuta) e __________ (fratello della convenuta) potrebbero avvalersi

anche del diritto assoluto di cooperare (art. 165 CPC).

Le parti, così interpellate, la convenuta vi rinuncia, mentre l'attore mantiene

la prova dell'interrogatorio / deposizione delle parti in quanto è necessario,

nell'ambito di una procedura di modifica di sentenza di divorzio, raffrontare

la situazione economica delle parti prima e dopo il divorzio stesso. Finora non

è stata ancora acclarata la situazione della moglie in merito a una serie di

redditi derivanti da attività lavorativa, sostanza e da locazione (“__________”)

che il marito ritiene presente e di cui, tramite documentazione cartacea e

testimoniale, non si è avuto riscontro”.

il

Pretore aggiunto, quindi, ritenuto che “la parte convenuta vi ha rinunciato e

in concreto resta litigioso il contributo di mantenimento per la convenuta e

che i redditi della stessa risultano dalla copiosa documentazione già agli atti

così come il reddito dell'attore”, ha respinto sia le audizioni testimoniali degli

ulteriori testi chieste dalla parte convenuta, sia la prova dell'interrogatorio

/ deposizione delle parti. Rammentati poi i rimedi giuridici contro questi

dispositivi, “ritenuto che non vi son altre prove da assumere” il Pretore

aggiunto ha chiuso l'istruttoria e ha convocato le parti per le arringhe finali.

In calce al verbale risulta altresì che “RE 1 nonostante sia stato inviato a

firmare il presente verbale a conferma della sua presenza all'udienza odierna

si rifiuta di firmare pagina 3”.

F. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9

maggio 2023 in cui chiede che, accordato l'effetto sospensivo, l'ordinanza sulle

prove del 26 aprile 2023 sia annullata e l'incarto sia retrocesso al Pretore

aggiunto affinché completi l'istruttoria statuendo sulle prove offerte su cui

non è stata presa una decisione, di ammissione o reiezione, e ammetta la prova

dell'interrogatorio/deposizione delle parti.

L'effetto sospensivo al reclamo è stato concesso con decisione presidenziale del

10 maggio 2023.

Con decisione ordinatoria processuale del 16 maggio 2023 il Pretore aggiunto ha

sospeso la procedura sino a evasione del reclamo, annullando l'udienza

convocata per le arringhe finali.

G. Con

osservazioni del 31 maggio 2023 CO 1 ha chiesto che il reclamo sia dichiarato

irricevibile e sia respinto in ordine “nella misura in cui è volto a far sì che

il Pretore aggiunto statuisca sulle prove offerte su cui non è stata presa una

decisione di ammissione reiezione. Nella misura in cui questa terza Camera

civile ritenesse ammissibile il reclamo, su tale punto ci si rimette al

prudente giudizio della medesima. Mentre nella misura in cui il reclamo è

proposto contro la reiezione dell'interrogatorio / deposizione delle parti lo

stesso è respinto anche nel merito”.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con

cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove e chiuso l'istruttoria è una

disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione

dell'art. 319 lett. b n. 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è

impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello nel

termine di dieci giorni. La decisione impugnata è stata notificata al

reclamante il 26 aprile 2023, in esito all'udienza. Il termine è

cominciato a decorrere il giorno successivo ed è scaduto sabato 6 maggio 2023,

salvo quindi protrarsi all'8 maggio 2023 in ossequio all'art. 142 cpv. 3 CPC. Rimesso

alla posta quel medesimo giorno, il reclamo è pertanto

tempestivo.

Poiché

il reclamo non pone questioni di principio, lo stesso è evaso dalla Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

2.

In

virtù dell'art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione

errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti

(lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge, il

reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).

2.1

L'impugnabilità

delle decisioni in materia di prove e di chiusura dell'istruttoria, come quella

qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere

verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e da produrre

in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l'enunciazione di

proclami o principi generali non è sufficiente (Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 2, 2ª

ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev'essere concreto, di

essenziale rilievo per l'andamento del processo e non deve poter – interamente

o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza

finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la

posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale

pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo

suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza

del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio

potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità

perseguito dal CPC.

2.2

Va

qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un

danno difficilmente riparabile e che l'errata o mancata amministrazione di una

prova va contestata tramite l'impugnazione principale contro la decisione

finale (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 in fine; v. anche sentenza

del Tribunale federale 4A_425/2014 del 1° settembre 2014 consid. 1.3.2), non

quindi con reclamo ai sensi dell'art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al

momento dell'emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se

l'ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova,

rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva

di una parte in relazione al processo (Ill CCA sentenza inc. 13.2012.106 del 22

marzo 2013, in: RtiD Il-2013 n. 47c pag. 901 segg.).

3.

A

detta della reclamante, il Pretore aggiunto avrebbe applicato erroneamente il

diritto (art. 320 lett. a CPC), chiudendo la fase dell'istruttoria senza aver

deciso sull'ammissibilità di alcune prove offerte dalle parti (edizioni di

documenti dalla parte convenuta); chiudendo la fase dell'istruttoria senza aver

deciso formalmente in merito a determinati mezzi di prova richiesti dalle

parti, ancorché apparentemente non ammessi per averli menzionati nell'ordinanza

sulle prove 23 gennaio 2023, ma non ripresi al momento della chiusura della

fase istruttoria; infine, respingendo la richiesta del reclamante di sottoporre

le parti a interrogatorio / deposizione, dichiarando chiusa l'istruttoria e

citando l'udienza per le arringhe finali.

4.

La

resistente osserva che sarebbe questione di interpretazione il fatto che si

possa “tranquillamente” dedurre dagli atti l'apprezzamento anticipato della

reiezione dell'edizione da __________ da parte del Pretore aggiunto, che con

ogni evidenza si sarebbe dimenticata di scrivere “che tutte le altre prove sono

respinte”, questione che avrebbe se del caso dovuto essere sciolta presentando

una richiesta al Pretore aggiunto. La via corretta non sarebbe quella del

reclamo, quindi, bensì quella dell'interpretazione ex art. 334 CPC, che non

potrebbe più essere percorsa mediante conversione del rimedio, stante che la

reclamante, debitamente patrocinata, “ha scientemente optato per una via di

diritto che non poteva ignorare essere errata”. Pertanto, l'utilizzo del

termine reclamo, il fatto di presentarlo a questa Camera entro il termine di 10

giorni e soprattutto il fatto che reiteratamente il reclamante parla di

confusione pur sapendo che il Pretore aggiunto, implicitamente, convocando le

parti per le arringhe finali abbia già deciso di respingere tutte le altre

prove offerte, dovrebbe portare “a concludere per l'inammissibilità del gravame

rilevabile d'ufficio”. Non prendendo posizione sulle affermazioni riguardo allo

svolgimento dell'udienza, aggiunge che quanto esposto dal reclamante non ha

nulla a che vedere con il reclamo e, riguardando l'atteggiamento del magistrato,

tali questioni andrebbero presentate al Consiglio della magistratura o

immediatamente sollevate, ricusando il giudice.

Sulla

reiezione della prova dell'interrogatorio / deposizione delle parti, le

dichiarazioni reddituali della moglie sono consegnate agli atti, mentre il

Pretore aggiunto avrebbe respinto le audizioni dei dipendenti, del padre e del

fratello della convenuta, peraltro proposti dalla convenuta, decisione

sintomaticamente non impugnata dall'attore. Inoltre, l'attore non pretende che

la documentazione prodotta dalla convenuta sia incompleta e non sostiene

l'esistenza di redditi eventualmente non dichiarati da parte della ex moglie,

né spiega in che modo la deposizione della ex moglie o dell'ex marito possano

in qualche modo far luce su elementi di reddito delle parti. In ogni caso,

farebbe già difetto il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

5.

Il

reclamante lamenta un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile con

riguardo alla sua proposta di audizione di testi che il Pretore aggiunto ha respinto

e alla decisione di chiusura dell'istruttoria. L'interessato rileva che il

Pretore aggiunto non può chiudere la fase dell'istruttoria, senza essersi

espresso su tutte le prove offerte dalle parti, indipendentemente dalla

decisione che intende prendere. “Tale, evidente errore, se fatto valere in

appello, troverà rimedio, nella migliore della ipotesi, tra due/tre anni, ovvero

dopo che il Pretore aggiunto avrà emanato la decisione (non meno di sei mesi) e

questo lodevole Tribunale – la cui tempistica, stante l'importante carico di

lavoro, è nota – impiegherà a sua volta un paio d'anni”. Solo per riprendere l'istruttoria,

chiuderla e “ridecidere”. “Nel frattempo le richieste di parte attrice non

vengono evase ed egli continua a versare gli importanti contributi di cui ha chiesto

la riduzione, con un danno non indifferente, molto difficilmente recuperabile”.

Inoltre, il reclamante asserisce che “senza sapere il destino delle altre prove

offerte e sospese, a seguito della decisione del Pretore aggiunto” neppure potrebbe

avvalersi dell'unica prova rimastagli, “ovvero dell'interrogatorio /

deposizione (suo e della ex moglie). Ex moglie che con lo scorrere del tempo si

può organizzare con facilità per modificare le situazioni che la riguardano a scapito

dell'ex marito. La prova richiesta, il cui rifiuto risulta incomprensibile

posto come neppure la parte convenuta vi si sia opposta, impedisce all'ex

marito di provare un elemento essenziale alla base della sua azione, ovvero la

modifica reddituale della ex moglie dopo il divorzio”.

6.

Se

non che, tali ipotesi non configurano un rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC.

Il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera

possibilità che il Pretore possa ammettere o respingere una pretesa perché non

è stato dimostrato un fatto che con l'assunzione della prova rifiutata avrebbe

potuto essere provato, oppure perché vengono assunte prove che non sarebbero da

assumere, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi

della legge. Infatti una sentenza finale favorevole potrebbe riparare tale

pregiudizio, e fino al momento dell'emanazione della decisione di merito non è

dato a sapere se la (non) assunzione di una prova pregiudica la posizione complessiva

del reclamante in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può

essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l'andamento del processo

nel momento in cui il Pretore decide di assumere, o non assumere, una prova, oppure

di assumerla in modo differente da quanto postulato da una parte.

La dilatazione dei tempi di avanzamento del procedimento, considerato “l'importante

carico di lavoro di questo lodevole Tribunale”, non fonda l'esistenza di un

rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Quanto agli “importanti

contributi di cui ha chiesto la riduzione” non si vede, né il reclamante

spiega, quale “danno non indifferente, molto difficilmente recuperabile”

potrebbe sorgere, ammesso e non concesso che la causa porti a una soppressione completa

dei medesimi, ma non a un'eventuale riduzione (con conseguente possibilità, in

tal caso, di compensazione con quanto già versato).

In mancanza di una premessa fondamentale, il reclamo si rivela quindi inammissibile.

7.

Comunque

sia, nell'ordinanza del 23 gennaio 2023, rammentata la prerogativa di poter

apprezzare anticipatamente le prove, il Pretore aggiunto ha respinto le offerte

di prove (dell'attore) riguardanti la comproprietà immobiliare; gli estratti di

ogni e qualsiasi conto di cui è titolare o avente diritto economico precedenti

al mese di marzo 2022; i giustificativi aggiornati relativi ai redditi e alle

spese della convenuta in quanto già agli atti a seguito dell'ordinanza 11 marzo

2022.

(l'attore non pretendendo che la documentazione prodotta dalla convenuta

sia incompleta); i contratti di lavoro sottoscritti dalla convenuta dal mese di

febbraio 2017; gli averi LPP e le proiezioni AVS; e il contratto di locazione e

i redditi percepiti da “__________” precedenti al mese di marzo 2022. Inoltre,

ha ritenuto che al fine di tutelare gli interessi di __________ da inutili

ingerenze, prima di procedere all'eventuale assunzione della documentazione

chiesta dall'attore, risulta “opportuno approfondire le effettive interessenze

della convenuta nella suddetta società, assumendo la testimonianza di __________,

fiduciaria della società”, mentre che “sulla necessità di assumere gli altri

testi, chiamati ad esprimersi sullo stesso argomento, si deciderà una volta esperita

la suddetta testimonianza”.

Nel

dispositivo della decisione il primo giudice ha poi indicato le prove ammesse e

si è riservato la decisone in punto alla prova dell’interrogatorio/deposizione

delle parti. Non ha per contro indicato il destino delle altre prove. All'udienza

del 26 aprile 2023, dopo aver proceduto all’udizione della teste __________, ha

poi respinto le ulteriori audizioni testimoniali e la prova dell'interrogatorio

/ deposizione delle parti, citando le medesime per le arringhe finali. È invece

rimasto silente in punto alla documentazione relativa a __________. Se è vero

che resta da decidere il destino di alcune prove – per alcune delle quali è invero

stata preannunciata la reiezione con ordinanza 23 gennaio 2023, senza però che

ciò si stato formalizzare nel dispositivo – ciò ancora non è sufficiente per

ammettere l'esistenza un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.

8.

Nella

misura in cui il reclamante si duole del comportamento del Pretore aggiunto, a

suo modo di vedere “poco compatibile con la funzione e l'immagine del

magistrato, oltre che non rispettoso della dignità della giustizia”, la

questione sfugge al sindacato di questa Camera.

9.

In

estrema sintesi, il reclamo si rivela inammissibile. Le spese processuali,

fissate in fr. 500.– giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su

reclamo tra fr. 100.– e fr. 10 000.–), seguono la soccombenza del

reclamante. Alla controparte, che ha resistito al reclamo, sono assegnate

congrue ripetibili giusta il Regolamento sulle ripetibili del 19 dicembre 2007

(Rtar).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo dell'8 maggio 2023 di RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali, fissate

in fr. 500.–, sono a carico del

reclamante, il quale rifonderà a CO 1 fr. 400.–

a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la terza Camera civile

del Tribunale d'appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15 000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30 000.-

negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).