13.2023.53
Tassazione nota professionale. L'accesso alla giustizia mediante gratuito patrocinio non è illimitato e deve rientrare nei limiti posti dalla ragionevolezza
10 agosto 2023Italiano7 min
maggio 2023 RE 1 ha dichiarato che “non riconosce la nota”, rimproverando al Giudice
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.53
13.2023.56
Lugano
10 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2022.5 della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con
petizione 2 novembre 2022 da
RE
1
patrocinata
dall’ PA 2
contro
CO
1
patrocinata dallo PA 1
e
ora sul reclamo 16 maggio 2023 di RE 1 contro la decisione 9 maggio 2023 con
cui il Giudice di pace ha tassato la nota professionale dell’avv. PA 2;
ritenuto
in fatto: A. Con “istanza” 2 novembre
2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr. 1'500.-.
Essa ha altresì postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
B. Con decisione 28
novembre 2022 il Giudice di pace ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio “limitatamente
agli anticipi e alle tasse e spese processuali”.
C. Con
osservazioni 4 gennaio 2023 la convenuta si è opposta alla petizione
D. Con
istanza 13 gennaio 2023 RE 1 ha chiesto la designazione di un patrocinatore
d’ufficio.
Con
decisione 30 gennaio 2023 il Giudice di pace ha designato quale patrocinatore
d’ufficio l’avv. PA 2.
E. Con
gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive
domande.
F. Al
dibattimento del 17 aprile 2023 le parti hanno concluso un accordo transattivo in
virtù del quale la convenuta ha versato all’attrice fr. 1'050.- a saldo delle
sue pretese. Con decisione 9 maggio 2023 il Giudice di pace ha quindi stralciato
l’incarto dai ruoli senza prelevare spese e compensato le ripetibili.
G. Il 24 aprile 2023
l’avv. PA 2 ha trasmesso al Giudice di pace la sua nota professionale esponendo
una remunerazione complessiva di fr. 4'655.15, comprensiva di fr. 4'185.- di
onorario (23 ore e 15’ a fr. 180.-) e fr. 420.15 di spese, per prestazioni
legali svolte tra l’11 gennaio e il 18 aprile 2023.
H. Con decisione 9 maggio
2023 il Giudice di pace ha tassato la citata nota professionale, riconoscendo
una retribuzione complessiva di fr. 2'481.95 di cui fr. 2'085.- di onorario,
fr. 213.10 di spese e fr. 183.85 di IVA.
Fatti
I. Con reclamo 16
maggio 2023 RE 1 ha dichiarato che “non riconosce la nota”, rimproverando al Giudice
di pace di aver “violato consapevolmente e sistematicamente gli interessi della
reclamante”.
Con istanza 19 maggio 2023
la reclamante ha poi postulato di essere posta al beneficio del gratuito
patrocinio nel senso dell’esenzione dall’anticipo delle spese.
L. Il reclamo non è
stato notificato agli interessati.
Considerato
in diritto: 1. Richiamata la procedura
sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC, il termine per
proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni.
In concreto la decisione,
notificata il 9 maggio 2023, è pervenuta all’interessata l’indomani. Il
reclamo, rimesso alla posta il 16 maggio 2023 è pertanto tempestivo e quindi,
da questo punto di vista, ammissibile.
2. Giusta l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L’art. 321
CPC dispone che il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve segnatamente
contenere delle chiare domande di causa; in particolare spetta alla parte
reclamante confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, indicando
dove e in che cosa consisterebbe l’errore del primo giudice.
3. In concreto, la
reclamante si limita a sostenere che “non riconosce la nota”, senza tuttavia
formulare domande di sorta. In particolare essa neppure sostiene che quanto
riconosciuto è eccessivo. Il rimprovero mosso al primo giudice di aver violato
consapevolmente e sistematicamente i di lei interessi, rispettivamente al suo
legale di aver fatto pressione su di lei per accettare la proposta transattiva
- che essa ha poi comunque accettato - non è motivo per non riconoscere
alcunché al patrocinatore. La reclamante quindi neppure si confronta con la
decisione del primo giudice e non è dato di comprendere per quale motivo la
stessa sarebbe errata. Il gravame, insufficientemente motivato, è
inammissibile.
4. Gioverà qui ancora
ricordare, pro futuro, che per l’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la
cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso
comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3). È priva di probabilità di successo la causa dove le possibilità di vincere
il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona
ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in
considerazione delle spese a cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse
alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei
stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo
fatto che quel processo non le costa nulla. Il valore litigioso non costituisce
di per sé un criterio per stabilire le probabilità di successo di una causa.
Esso è nondimeno suscettibile di influenzare la decisione di chi è chiamato a
scegliere se introdurre un’azione giudiziaria: una persona ragionevole, che
dispone di risorse finanziarie sufficienti, non si cimenterà infatti in una
procedura sapendo che l’importo in gioco non le consentirà probabilmente di
coprire i costi che è suscettibile di ingenerare. Inoltre, in casi di poco
valore (casi bagatella), la designazione di un patrocinatore d’ufficio è da
ritenere, di regola, sproporzionata, e quindi non necessaria. Si può qui ben
ritenere che una persona ragionevole e di condizione agiata, qualora dovesse
finanziare lei stessa i costi del processo, non sarebbe disposta a incaricare
un legale per ottenere, nella migliore delle ipotesi, l’importo di fr. 1'500.-
tenuto conto dei costi che ciò comporta. Identico ragionamento deve valere nel
caso in cui sia lo Stato a finanziare i costi del processo, lo stesso non
essendo infatti tenuto a intervenire laddove neppure una persona avveduta e
agiata agirebbe. In altri termini, l’accesso alla giustizia mediante
concessione dell’assistenza giudiziaria alle persone indigenti, sancito a
livello costituzionale dall’art. 29 cpv. 3 Cost., non è illimitato, ma deve
invece rientrare nei limiti posti dalla ragionevolezza. Questi principi sono peraltro
noti alla qui reclamante, cui sono stati illustrati nella sentenza 26 settembre
2017 (inc. n. 13.2017.90). Di tali circostanze il Giudice pace avrebbe dovuto
tener conto, eventualmente ponendo un limite di spesa già nella decisione sul gratuito
patrocinio.
5. L’istanza di
gratuito patrocinio della reclamante va respinta, considerato che il gravame,
manifestamente inammissibile, non presentava sin dall’inizio probabilità di
esito favorevole.
6. Le spese processuali
del presente giudizio, stabilite in fr. 300.- giusta l’art. 2 e 14 LTG, sono
posti a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili, il reclamo
neppure essendo stato notificato agli interessati.
7. Controversa non
essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche
la procedura sommaria (sopra, consid. 1), il reclamo viene evaso dalla Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 16 maggio 2023 di RE
1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
del reclamo, stabilite in fr. 300.- sono poste a carico di RE 1.
3.
L’istanza di
gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 16 maggio 2023 all’avv. PA 2):
- ;
- .
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del Circolo di Agno.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di
diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile,
è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).