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Decisione

13.2023.53

Tassazione nota professionale. L'accesso alla giustizia mediante gratuito patrocinio non è illimitato e deve rientrare nei limiti posti dalla ragionevolezza

10 agosto 2023Italiano7 min

maggio 2023 RE 1 ha dichiarato che “non riconosce la nota”, rimproverando al Giudice

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.53

13.2023.56

Lugano

10 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2022.5 della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con

petizione 2 novembre 2022 da

RE

1

patrocinata

dall’ PA 2

contro

CO

1

patrocinata dallo PA 1

e

ora sul reclamo 16 maggio 2023 di RE 1 contro la decisione 9 maggio 2023 con

cui il Giudice di pace ha tassato la nota professionale dell’avv. PA 2;

ritenuto

in fatto: A. Con “istanza” 2 novembre

2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr. 1'500.-.

Essa ha altresì postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

B. Con decisione 28

novembre 2022 il Giudice di pace ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio “limitatamente

agli anticipi e alle tasse e spese processuali”.

C. Con

osservazioni 4 gennaio 2023 la convenuta si è opposta alla petizione

D. Con

istanza 13 gennaio 2023 RE 1 ha chiesto la designazione di un patrocinatore

d’ufficio.

Con

decisione 30 gennaio 2023 il Giudice di pace ha designato quale patrocinatore

d’ufficio l’avv. PA 2.

E. Con

gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive

domande.

F. Al

dibattimento del 17 aprile 2023 le parti hanno concluso un accordo transattivo in

virtù del quale la convenuta ha versato all’attrice fr. 1'050.- a saldo delle

sue pretese. Con decisione 9 maggio 2023 il Giudice di pace ha quindi stralciato

l’incarto dai ruoli senza prelevare spese e compensato le ripetibili.

G. Il 24 aprile 2023

l’avv. PA 2 ha trasmesso al Giudice di pace la sua nota professionale esponendo

una remunerazione complessiva di fr. 4'655.15, comprensiva di fr. 4'185.- di

onorario (23 ore e 15’ a fr. 180.-) e fr. 420.15 di spese, per prestazioni

legali svolte tra l’11 gennaio e il 18 aprile 2023.

H. Con decisione 9 maggio

2023 il Giudice di pace ha tassato la citata nota professionale, riconoscendo

una retribuzione complessiva di fr. 2'481.95 di cui fr. 2'085.- di onorario,

fr. 213.10 di spese e fr. 183.85 di IVA.

Fatti

I. Con reclamo 16

maggio 2023 RE 1 ha dichiarato che “non riconosce la nota”, rimproverando al Giudice

di pace di aver “violato consapevolmente e sistematicamente gli interessi della

reclamante”.

Con istanza 19 maggio 2023

la reclamante ha poi postulato di essere posta al beneficio del gratuito

patrocinio nel senso dell’esenzione dall’anticipo delle spese.

L. Il reclamo non è

stato notificato agli interessati.

Considerato

in diritto: 1. Richiamata la procedura

sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC, il termine per

proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni.

In concreto la decisione,

notificata il 9 maggio 2023, è pervenuta all’interessata l’indomani. Il

reclamo, rimesso alla posta il 16 maggio 2023 è pertanto tempestivo e quindi,

da questo punto di vista, ammissibile.

2. Giusta l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L’art. 321

CPC dispone che il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve segnatamente

contenere delle chiare domande di causa; in particolare spetta alla parte

reclamante confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, indicando

dove e in che cosa consisterebbe l’errore del primo giudice.

3. In concreto, la

reclamante si limita a sostenere che “non riconosce la nota”, senza tuttavia

formulare domande di sorta. In particolare essa neppure sostiene che quanto

riconosciuto è eccessivo. Il rimprovero mosso al primo giudice di aver violato

consapevolmente e sistematicamente i di lei interessi, rispettivamente al suo

legale di aver fatto pressione su di lei per accettare la proposta transattiva

- che essa ha poi comunque accettato - non è motivo per non riconoscere

alcunché al patrocinatore. La reclamante quindi neppure si confronta con la

decisione del primo giudice e non è dato di comprendere per quale motivo la

stessa sarebbe errata. Il gravame, insufficientemente motivato, è

inammissibile.

4. Gioverà qui ancora

ricordare, pro futuro, che per l’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la

cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso

comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3). È priva di probabilità di successo la causa dove le possibilità di vincere

il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona

ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in

considerazione delle spese a cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse

alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei

stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo

fatto che quel processo non le costa nulla. Il valore litigioso non costituisce

di per sé un criterio per stabilire le probabilità di successo di una causa.

Esso è nondimeno suscettibile di influenzare la decisione di chi è chiamato a

scegliere se introdurre un’azione giudiziaria: una persona ragionevole, che

dispone di risorse finanziarie sufficienti, non si cimenterà infatti in una

procedura sapendo che l’importo in gioco non le consentirà probabilmente di

coprire i costi che è suscettibile di ingenerare. Inoltre, in casi di poco

valore (casi bagatella), la designazione di un patrocinatore d’ufficio è da

ritenere, di regola, sproporzionata, e quindi non necessaria. Si può qui ben

ritenere che una persona ragionevole e di condizione agiata, qualora dovesse

finanziare lei stessa i costi del processo, non sarebbe disposta a incaricare

un legale per ottenere, nella migliore delle ipotesi, l’importo di fr. 1'500.-

tenuto conto dei costi che ciò comporta. Identico ragionamento deve valere nel

caso in cui sia lo Stato a finanziare i costi del processo, lo stesso non

essendo infatti tenuto a intervenire laddove neppure una persona avveduta e

agiata agirebbe. In altri termini, l’accesso alla giustizia mediante

concessione dell’assistenza giudiziaria alle persone indigenti, sancito a

livello costituzionale dall’art. 29 cpv. 3 Cost., non è illimitato, ma deve

invece rientrare nei limiti posti dalla ragionevolezza. Questi principi sono peraltro

noti alla qui reclamante, cui sono stati illustrati nella sentenza 26 settembre

2017 (inc. n. 13.2017.90). Di tali circostanze il Giudice pace avrebbe dovuto

tener conto, eventualmente ponendo un limite di spesa già nella decisione sul gratuito

patrocinio.

5. L’istanza di

gratuito patrocinio della reclamante va respinta, considerato che il gravame,

manifestamente inammissibile, non presentava sin dall’inizio probabilità di

esito favorevole.

6. Le spese processuali

del presente giudizio, stabilite in fr. 300.- giusta l’art. 2 e 14 LTG, sono

posti a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili, il reclamo

neppure essendo stato notificato agli interessati.

7. Controversa non

essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche

la procedura sommaria (sopra, consid. 1), il reclamo viene evaso dalla Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 16 maggio 2023 di RE

1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

del reclamo, stabilite in fr. 300.- sono poste a carico di RE 1.

3.

L’istanza di

gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 16 maggio 2023 all’avv. PA 2):

- ;

- .

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del Circolo di Agno.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di

diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile,

è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).