13.2023.54
Anticipo delle spese processuali. Presupposti, ammontare e ampio potere di apprezzamento del giudice. Diritto di essere sentito e motivazione
12 dicembre 2023Italiano16 min
margini minimi e massimi stabiliti dalla legge. Motivo per cui, considerato l’ampio
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.54
Lugano
12 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2023.1 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione
2 gennaio 2023 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 17
maggio 2023 di RE 1 contro la decisione 4 maggio 2023 con cui il Pretore
aggiunto ha fissato l’anticipo delle spese processuali;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 hanno concluso
in data 27 gennaio 2017 un contratto d’affitto agricolo avente per oggetto i
fondi n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________.
B. Con scritto 31 agosto
2022 CO 1 ha rescisso il contratto di affitto con effetto immediato.
In seguito, con disdetta
datata 29 ottobre 2022, redatta sul formulario ufficiale del Cantone, CO 1 ha
rescisso il medesimo contratto d’affitto per il 1° ottobre 2022. La disdetta è
stata spedita con plico raccomandato a RE 1 c/o __________. Rimessa alla posta
il 29 settembre 2022, essa è pervenuta nelle mani di RE 1 il 30 settembre 2022.
La medesima disdetta le è poi stata inviata il medesimo giorno, sempre con
plico raccomandato, all’indirizzo __________, che essa ha ritirato il 5 ottobre
2022.
Con disdetta datata 29
settembre 2022, redatta sul formulario ufficiale del Cantone, CO 1 ha ancora
rescisso il contratto d’affitto per il 01 ottobre 2022. La disdetta è stata
spedita con plico raccomandato a RE 1 c/o __________. Rimessa alla posta il 30
settembre 2022, essa è pervenuta nelle mani di RE 1 il 4 ottobre 2022. La
medesima disdetta le è poi stata inviata il medesimo giorno, sempre con plico
raccomandato, all’indirizzo di __________, che essa ha ritirato il 5 ottobre
2022.
C. Con petizione 2
gennaio 2023 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo che sia accertata la
nullità delle disdette 31 agosto e 1° settembre 2022. In via subordinata ha
chiesto la protrazione del contratto d’affitto per il periodo di 6 anni. La
causa è stata rubricata con il n. SE.2023.2.
Con ordinanza 17 gennaio
2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle spese
processuali di fr. 25'000.-, annullata da questa Camera il 2 maggio 2023 in parziale
accoglimento del reclamo presentato dall’interessata il 27 gennaio 2023 (inc.
n. 13.2023.12).
Con nuova ordinanza 4
maggio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 di versare un anticipo per le spese
processuali di fr. 13'000.-.
D. Con ulteriore
petizione 2 gennaio 2023 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo che sia
“accertata la nullità di tutte le disdette 29 ottobre e 29 settembre 2022 per
il 1° ottobre 2022 e ricevute il 30 settembre 2022, poi il 4 ottobre e il 5
ottobre 2022. In via subordinata ha chiesto la protrazione del contratto
d’affitto per il periodo di 6 anni. La causa è stata rubricata con il n.
SE.2023.1.
Con ordinanza 17 gennaio
2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle spese
processuali di fr. 25'000.-, annullata da questa Camera il 2 maggio 2023 in parziale
accoglimento del reclamo presentato dall’interessata il 27 gennaio 2023 (inc.
n. 13.2023.11).
Con nuova ordinanza 4
maggio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 di versare un anticipo per le spese
processuali di fr. 13'000.-.
E. Con un unico reclamo 17
maggio 2023 RE 1 insorge contro le precitate decisioni 4 maggio 2023 negli inc.
n. SE.2023.1 e n. SE.2023.2 chiedendo che, previa concessione dell’effetto
sospensivo al gravame, siano annullate e riformate nel senso di ridurre l’anticipo
richiesto a fr. 3'000.- ciascuna, di modo che nel complesso per le tre
(correttamente: due) procedure risulti un acconto di fr. 6'000.-.
Con decisione 5 giugno
2023 il presidente di questa Camera ha accordato l’effetto sospensivo
richiesto.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte la cui posizione processuale non è toccata dalla
decisione impugnata.
Considerato
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da
proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel
termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC),
rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).
1.1 Nel caso concreto le
richieste d’anticipo sono state ricevute dalla reclamante l’8 maggio 2023 sicché
il reclamo, rimesso alla posta il 17 maggio 2023, è tempestivo e quindi, da
questo punto di vista, ammissibile.
1.2 L’art. 326 cpv. 1 CPC non
ammette in sede di reclamo né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi
fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Conseguentemente risultano inammissibili
il doc. 5 e il doc. 11, che vanno quindi estromessi dall’incarto, insieme al richiamo
dell’incarto n. SE.2023.5 dalla Pretura di Mendrisio-Nord. Gli altri documenti
che accompagnano il reclamo fanno invece già parte del fascicolo processuale e
sono quindi ammissibili.
2. RE 1 impugna due
ordinanze riferite a due diverse procedure con un unico reclamo. Si prescinde
dall’ordinare la disgiunzione dei reclami ritenuto che, comunque si procederà
con due giudizi separati.
3. Giusta l’art. 98
CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura
parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce
un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le
spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono
attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura
dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere
superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più
superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi
della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9
Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto
all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti
ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone
di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a
verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o
abuso.
In particolare nel Canton
Ticino, le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1) che prevede esborsi
forfettari stabiliti in modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di
valore di causa. L’art. 7 cpv. 1 LTG stabilisce una tassa di giustizia che va
da un minimo di fr. 8'000.– ad un massimo di fr. 20'000.– per la fascia di
valore litigioso tra fr. 200'000.- e 500'000.-. E per le cause trattate in
procedura semplificata la tariffa è uguale a quella della procedura ordinaria
(art. 8 cpv. 1 LTG).
4. La reclamante
contesta la decisione del Pretore aggiunto che le chiede un anticipo di fr. 13'000.-
per la procedura SE.2023.1. A suo modo di vedere, per quanto non già
immotivata, la decisione pretorile è costitutiva di un accertamento
manifestamente errato dei fatti e di un’errata applicazione del diritto, in
particolare degli art. 7 e 8 LTG applicati dal Pretore aggiunto in modo
arbitrario e sproporzionato e abusando del suo potere di apprezzamento.
4.1 Il Pretore aggiunto ha
anzitutto richiamato il valore di causa di fr. 416'666.- già ritenuto da questa
Camera nel contesto della pregressa decisione su reclamo datata 2 maggio 2023 (sopra,
consid. D; doc. 8 al reclamo consid. 4.2: “pigione per il periodo dalla
disdetta (1° settembre 2022) fino al termine contrattualmente previsto, vale a
dire 8 anni e 4 mesi e […] canone d’affitto annuale di fr. 50'000.-”). A titolo
di spese processuali ha quindi fissato il pagamento di un primo anticipo di fr.
13'000.- cifra che, nel rispetto dell’art. 7 cpv. 1 LTG, dei principi di
copertura dei costi, dell’equivalenza, della proporzionalità e del divieto
dell’arbitrio, aveva adeguatamente moderato a fronte della similitudine delle
diverse cause pendenti e di una possibile futura loro congiunzione.
4.2 L’obbligo per il giudice di
motivare la sua decisione - quale parte integrante del diritto di essere
sentito (art. 53 cpv. 1 CPC) - può ritenersi sufficiente quando vengono
menzionate, almeno brevemente, le ragioni sia fattuali che giuridiche che hanno
indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo
l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 40 seg.
ad art. 238 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]; Sutter-Somm/Seiler, in: Handkommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2021, n.8 ad art. 53).
Invano la reclamante lamenta
una mancanza di motivazione. Anche rispetto al parziale esito positivo del precedente
reclamo, la spiegazione del primo giudice (sopra, consid. 4.1) indica le ragioni
che lo hanno indotto a quantificare in fr. 13'000.- l’importo richiesto a
titolo di anticipo delle spese processuali. La censura, ai limiti del pretesto,
va così respinta.
4.3 Ciò posto, la reclamante non
contesta il valore di causa di fr. 416'666.- ritenuto dal Pretore aggiunto. Richiamati
Fatti
i parametri e i criteri previsti dagli art. 7 cpv. 1 LTG e 8 cpv. 1 LTG (sopra,
consid. 3 2° paragrafo), la cifra di fr. 13'000.– rientra oggettivamente nei
margini minimi e massimi stabiliti dalla legge. Motivo per cui, considerato l’ampio
potere di apprezzamento di cui gode e che va riconosciuto al primo giudice, sotto
questo profilo nulla gli si può rimproverare.
5. Obietta invero la reclamante
che le due procedure - ma anche le altre parallele cause che oppongono le parti
- hanno come oggetto un unico valore, nel senso che è da giudicare se il
contratto d’affitto agricolo prosegue oppure no. Precisa di avere chiesto già in
data 30 marzo 2023 la congiunzione di tutti gli incarti in discussione,
richiesta rinnovata il 4 maggio 2023, lo stesso giorno in cui il Pretore
aggiunto aveva immediatamente fissato il nuovo e qui contestato anticipo delle
spese processuali. L’importo di fr. 13'000.- era l’intera tassa di giustizia d’abitudine
esigibile a fine procedimento, ma che in concreto era richiesta quale primo
acconto in ognuna delle due procedure per un complessivo di fr. 26'000.-, a cui
era da aggiungere l’ulteriore acconto di fr. 13'000.- fissato nella parallela causa
promossa a carico del convenuto dal marito della reclamante, il tutto quindi
per un totale di fr. 39'000.-. Il Pretore aggiunto aveva stabilito questo anticipo
per ogni singola procedura calcolandolo sull’intero valore di causa, senza
tenere in considerazione la sua domanda di congiunzione e l’identità delle fattispecie.
Ed è perché aveva soprasseduto a queste specificità che egli aveva applicato in
modo arbitrario e sproporzionato gli art. 7 e 8 LTG, abusando del proprio potere
di apprezzamento. Da cui, l’accertamento manifestamente errato dei fatti e l’errata
applicazione del diritto.
5.1 Giova nondimeno rammentare
che nell’ambito della trattazione del precedente gravame presentato dalla
reclamante questa Camera aveva avuto modo di puntualizzare quanto segue (sopra,
consid. D; doc. 8 al reclamo, consid. 5.1):
“Ciò premesso, non si
intravvede comunque alcuna necessità di avviare due distinte cause (in realtà
tre, considerata anche quella promossa separatamente dal marito della
reclamante) per contestare delle disdette che - anche considerandole
separatamente - sono comunque tutte riferite al medesimo contratto d’affitto.
In questa situazione la reclamante ha deciso di avviare personalmente due
cause. In mancanza di altre indicazioni, il primo giudice correttamente le ha
trattate separatamente. Seppure non si possa escludere che in futuro le stesse
possano essere in qualche modo riunite, fino a quel momento è corretto che
siano trattate in modo indipendente. Non si può quindi seriamente rimproverare
al Pretore aggiunto di non aver ripartito d’ufficio l’anticipo delle spese
sulle due procedure, il cui modo di procedere non può essere considerato errato
ma è la conseguenza della, invero singolare, strategia processuale della
reclamante. È possibile che dal prelievo dell’intera tassa di giustizia per
ciascuna causa possa, infine, anche risultare un esubero, ma ciò dipenderà
essenzialmente dal seguito, non ancora definito, della procedura. Allo stato
attuale le procedure sono di per sé ancora da trattare separatamente, tanto più
che neppure risulta che ne sia chiesta la congiunzione, nel qual caso una
moderazione potrebbe indubbiamente essere opportuna.”
5.2 Rispetto allo scenario così
descritto, la reclamante rileva ora di avere chiesto in data 30 marzo 2023 al
Pretore aggiunto la congiunzione delle cause, domanda poi rinnovata con scritto
del 4 maggio 2023 giorno in cui il primo giudice ha emanato la decisione qui impugnata.
Tuttavia, la domanda di congiunzione 30 marzo 2023 a cui fa riferimento l’interessata
è stata formulata nell’ambito della procedura giudiziaria promossa nei suoi
confronti il 16 gennaio 2023 da CO 1, vertenza che la Pretura ha rubricato quale
incarto n. SE.2023.5 (doc. 11 al reclamo). In quella sede essa aveva chiesto la
sospensione di quella procedura e in via subordinata la congiunzione “solo per
l’istruttoria di tutti gli incarti citati”. Non risulta, né la reclamante lo pretende,
che analoga domanda sia stata formulata per la presente procedura (inc. n.
SE.2023.1) prima dello scritto datato 4 maggio 2023 (doc. 12 al reclamo), e a
cui la pendenza del pregresso reclamo non avrebbe ostato. Comunque, la
congiunzione degli incarti ancora non è avvenuta e mal si vede come ciò possa
essere fatto prima del dibattimento. Ciò posto, a fronte della relativa decisione
emanata da questa Camera il 2 maggio 2023 e notificata il 3 maggio 2023 (doc. 8
al reclamo), mal si vede quindi come si possa ora seriamente criticare il
Pretore aggiunto dell’immediata pronuncia in data 4 maggio 2023 dell’anticipo
di fr. 13'000.- per spese processuali, cifra che in base al valore di causa
rientra nei parametri di legge (sopra, consid. 4.3) e che egli ha comunque
precisato di avere adeguatamente moderato per la similitudine delle vertenze e
una loro possibile futura congiunzione.
Considerandi
5.3
La reclamante afferma altresì
invano che l’importo di fr. 13'000.– sarebbe corretto se chiesto una sola volta
e quale tassa intera e complessiva a fine procedimento, invece che quale primo
acconto per ognuna delle due procedure che la riguardavano, oltre a quella che
coinvolgeva il marito. Certo la reclamante tenta di confortare questa sua tesi
sostenendo che al centro di tutte le cause in essere fra le parti vi è un unico
valore. Nondimeno, l’interessata ribadisce ancora e sempre la propria strategia
processuale, ovvero quella di avere dovuto promuovere cause distinte per
puntualmente impugnare le numerose disdette ricevute, che differivano oltre che
per data anche per indicazione dell’oggetto di disdetta, precisando che vi
sarebbe stata una sola sua contestazione laddove la controparte avesse inviato
una sola disdetta. Sicché, tutto sommato e come già spiegato (sopra, consid.
5.1), il fatto che il Pretore aggiunto abbia mantenuto distinte e separate
quelle cause, limitandosi ora per ciascuna di esse a moderarne l’importo viste la
similitudine delle vertenze e una loro possibile congiunzione futura, rientra una
volta di più in quella che è stata l’impostazione processuale data e voluta
dalla reclamante. Si aggiunga per il resto che è con la decisione finale che il
primo giudice procederà alla quantificazione complessiva delle spese processuali
e che, dandosi il caso, un importo che dovesse risultare eccessivo per rapporto
alle necessità del procedimento potrà se del caso essere censurato impugnando il
giudizio finale.
5.4
La reclamante afferma di non
avere disponibilità finanziarie e di non poter far fronte al pagamento di un
anticipo di fr. 39'000.- complessivi (tenuto conto anche di quello chiesto al
marito) oltretutto nel termine di 10 giorni, e che questo le impediva un
accesso alla giustizia. Tuttavia, in caso di effettiva assenza di mezzi è semmai
da prendere in considerazione l’eventualità di una domanda di gratuito
patrocinio ai sensi dell’art. 117 segg. CPC (di cui l’esenzione da anticipi è appunto
un aspetto: art. 118 cpv. 1 lett. a CPC). In assenza dei requisiti per accedere
al beneficio del gratuito patrocinio poi, la possibilità di vedersi riconoscere
una parziale dispensa dalla prestazione dell’anticipo delle spese processuali
imporrebbe comunque che il debitore abbia provato di non possedere i fondi per
pagare la cifra stabilita e/o di non essere in grado di procurarseli per
ossequiare il termine suppletorio (art. 101 cpv. 3 CPC) (Stoudmann, in: Petit Commentaire, CPC,
2020, n. 14 e 15 ad art. 98), restando ancora aperta in alternativa la
concessione di adeguati termini o modalità di pagamento (Schmid/Jent-Sørensen, in:
Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 10 ad art. 98). Se non che, la
reclamante non accenna a iniziative in tal senso, fermo restando che il solo
doc. 5 prodotto in questa sede a sostegno dell’assenza di mezzi finanziari è a
priori inammissibile (sopra, consid. 1.2).
5.5
In definitiva se ne deve così
dedurre che a fronte di censure inconsistenti e infondate, per quanto non già
inammissibili, la reclamante non rileva elementi costitutivi di un accertamento
manifestamente errato dei fatti e/o di un’errata applicazione del diritto
imputabile al Pretore aggiunto. In particolare, l’interessata non ha
evidenziato aspetti che inducano a ritenere che il primo giudice abbia
applicato in modo arbitrario e sproporzionato gli art. 7 e 8 LTG ed abusato del
proprio potere di apprezzamento. Nelle circostanze del caso specifico, non vi
sono quindi i presupposti per una riforma della decisione di anticipo nel senso
che, considerato un massimo complessivo di fr. 6'000.- per entrambe le
procedure (inc. n. SE.2023.1 e inc. SE.2023.2) pari alla metà della cifra che
dovrebbe corrispondere alla tassa totale e finale esigibile complessivamente
per entrambe, l’anticipo chiesto per l’incarto SE.2023.1 sia da stabilire in
fr. 3'000.-. Ne consegue, per quanto ammissibile, la reiezione del reclamo.
6.
Le spese
processuali, stabilite in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG
(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le
decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-),
sono poste a carico della reclamante. Non si pone il tema delle spese
ripetibili, il gravame non essendo stato oggetto di notificazione alla
controparte.
7.
Non trattandosi di
questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 17 maggio 2023 di RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
di fr. 400.– sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 17 maggio 2023 alla controparte, escluso il doc. 5 prodotto
con il reclamo, estromesso dall’incarto):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93
LTF.