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Decisione

13.2023.55

Anticipo delle spese processuali. Presupposti, ammontare e ampio potere di apprezzamento del giudice. Diritto di essere sentito e motivazione

12 dicembre 2023Italiano16 min

procurarseli per ossequiare il termine suppletorio (art. 101 cpv. 3 CPC) (Stoudmann, in: Petit Commentaire, CPC,

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.55

Lugano

12 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2023.2 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione

2 gennaio 2023 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 17

maggio 2023 di RE 1 contro la decisione 4 maggio 2023 con cui il Pretore

aggiunto ha fissato l’anticipo delle spese processuali;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1 hanno concluso

in data 27 gennaio 2017 un contratto d’affitto agricolo avente per oggetto i

fondi n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________.

B. Con scritto 31 agosto

2022 CO 1 ha rescisso il contratto di affitto con effetto immediato.

In seguito, con disdetta

datata 29 ottobre 2022, redatta sul formulario ufficiale del Cantone, CO 1 ha

rescisso il medesimo contratto d’affitto per il 1° ottobre 2022. La disdetta è

stata spedita con plico raccomandato a RE 1 c/o __________. Rimessa alla posta

il 29 settembre 2022, essa è pervenuta nelle mani di RE 1 il 30 settembre 2022.

La medesima disdetta le è poi stata inviata il medesimo giorno, sempre con

plico raccomandato, all’indirizzo __________, che essa ha ritirato il 5 ottobre

2022.

Con disdetta datata 29

settembre 2022, redatta sul formulario ufficiale del Cantone, CO 1 ha ancora

rescisso il contratto d’affitto per il 01 ottobre 2022. La disdetta è stata

spedita con plico raccomandato a RE 1 c/o __________. Rimessa alla posta il 30

settembre 2022, essa è pervenuta nelle mani di RE 1 il 4 ottobre 2022. La

medesima disdetta le è poi stata inviata il medesimo giorno, sempre con plico

raccomandato, all’indirizzo di __________, che essa ha ritirato il 5 ottobre

2022.

C. Con petizione 2

gennaio 2023 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo che sia accertata la

nullità delle disdette 31 agosto e 1° settembre 2022. In via subordinata ha

chiesto la protrazione del contratto d’affitto per il periodo di 6 anni. La

causa è stata rubricata con il n. SE.2023.2.

Con ordinanza 17 gennaio

2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle spese

processuali di fr. 25'000.-, annullata da questa Camera il 2 maggio 2023 in parziale

accoglimento del reclamo presentato dall’interessata il 27 gennaio 2023 (inc.

n. 13.2023.12).

Con nuova ordinanza 4

maggio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 di versare un anticipo per le spese

processuali di fr. 13'000.-.

D. Con ulteriore petizione

2 gennaio 2023 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo che sia “accertata

la nullità di tutte le disdette 29 ottobre e 29 settembre 2022 per il 1°

ottobre 2022 e ricevute il 30 settembre 2022, poi il 4 ottobre e il 5 ottobre

2022. In via subordinata ha chiesto la protrazione del contratto d’affitto per

il periodo di 6 anni. La causa è stata rubricata con il n. SE.2023.1.

Con ordinanza 17 gennaio

2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle spese

processuali di fr. 25'000.-, annullata da questa Camera il 2 maggio 2023 in parziale

accoglimento del reclamo presentato dall’interessata il 27 gennaio 2023 (inc.

n. 13.2023.11).

Con nuova ordinanza 4

maggio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 di versare un anticipo per le spese processuali

di fr. 13'000.-.

E. Con un unico reclamo 17

maggio 2023 RE 1 insorge contro le precitate decisioni 4 maggio 2023 negli inc.

n. SE.2023.1 e n. SE.2023.2 chiedendo che, previa concessione dell’effetto

sospensivo al gravame, siano annullate e riformate nel senso di ridurre l’anticipo

richiesto a fr. 3'000.- ciascuna, di modo che nel complesso per le tre (correttamente:

due) procedure risulti un acconto di fr. 6'000.-.

Con decisione 5 giugno

2023 il presidente di questa Camera ha accordato l’effetto sospensivo

richiesto.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte la cui posizione processuale non è toccata dalla

decisione impugnata.

Considerato

in diritto: 1. Le decisioni in materia di

anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da

proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel

termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC),

rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).

1.1 Nel caso concreto le richieste

d’anticipo sono state ricevute dalla reclamante l’8 maggio 2023 sicché il

reclamo, rimesso alla posta il 17 maggio 2023, è tempestivo e quindi, da questo

punto di vista, ammissibile.

1.2 L’art. 326 cpv. 1 CPC non

ammette in sede di reclamo né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi

fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Conseguentemente risultano

inammissibili il doc. 5 e il doc. 11, che vanno quindi estromessi dall’incarto,

insieme al richiamo dell’incarto n. SE.2023.5 dalla Pretura di Mendrisio-Nord.

Gli altri documenti che accompagnano il reclamo fanno invece già parte del

fascicolo processuale e sono quindi ammissibili.

2. RE 1 impugna due

ordinanze riferite a due diverse procedure con un unico reclamo. Si prescinde

dall’ordinare la disgiunzione dei reclami ritenuto che, comunque si procederà

con due giudizi separati.

3. Giusta l’art. 98

CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura

parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce

un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le

spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono

attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura

dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere

superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più

superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi

della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9

Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto

all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti

ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone

di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a

verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o

abuso.

In particolare nel Canton

Ticino, le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1) che prevede esborsi forfettari

stabiliti in modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di

causa. L’art. 7 cpv. 1 LTG stabilisce una tassa di giustizia che va da un

minimo di fr. 8'000.– ad un massimo di fr. 20'000.– per la fascia di valore

litigioso tra fr. 200'000.- e 500'000.-. E per le cause trattate in procedura

semplificata la tariffa è uguale a quella della procedura ordinaria (art. 8

cpv. 1 LTG).

4. La reclamante

contesta la decisione del Pretore aggiunto che le chiede un anticipo di fr. 13'000.-

per la procedura SE.2023.2. A suo modo di vedere, per quanto non già

immotivata, la decisione pretorile è costitutiva di un accertamento

manifestamente errato dei fatti e di un’errata applicazione del diritto, in

particolare degli art. 7 e 8 LTG applicati dal Pretore aggiunto in modo

arbitrario e sproporzionato e abusando del suo potere di apprezzamento.

4.1 Il Pretore aggiunto ha

anzitutto richiamato il valore di causa di fr. 416'666.- già ritenuto da questa

Camera nel contesto della pregressa decisione su reclamo datata 2 maggio 2023

(sopra, consid. C; doc. 9 al reclamo consid. 4.2: “pigione per il periodo dalla

disdetta (1° settembre 2022) fino al termine contrattualmente previsto, vale a

dire 8 anni e 4 mesi e […] canone d’affitto annuale di fr. 50'000.-”). A titolo

di spese processuali ha quindi fissato il pagamento di un primo anticipo di fr.

13'000.- cifra che, nel rispetto dell’art. 7 cpv. 1 LTG, dei principi di

copertura dei costi, dell’equivalenza, della proporzionalità e del divieto

dell’arbitrio, aveva adeguatamente moderato a fronte della similitudine delle

diverse cause pendenti e di una possibile futura loro congiunzione.

4.2 L’obbligo per il giudice di

motivare la sua decisione - quale parte integrante del diritto di essere

sentito (art. 53 cpv. 1 CPC) - può ritenersi sufficiente quando vengono

menzionate, almeno brevemente, le ragioni sia fattuali che giuridiche che hanno

indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo

l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 40 seg.

ad art. 238 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]; Sutter-Somm/Seiler, in: Handkommentar

zur Schweizerischen ZPO, 2021, n.8 ad art. 53).

Invano la reclamante

lamenta una mancanza di motivazione. Anche rispetto al parziale esito positivo

del precedente reclamo, la spiegazione del primo giudice (sopra, consid. 4.1)

indica le ragioni che lo hanno indotto a quantificare in fr. 13'000.- l’importo

richiesto a titolo di anticipo delle spese processuali. La censura, ai limiti

del pretesto, va così respinta.

4.3 Ciò posto, la reclamante non

contesta il valore di causa di fr. 416'666.- ritenuto dal Pretore aggiunto.

Richiamati i parametri e i criteri previsti dagli art. 7 cpv. 1 LTG e 8 cpv. 1

LTG (sopra, consid. 3 2° paragrafo), la cifra di fr. 13'000.– rientra oggettivamente

nei margini minimi e massimi stabiliti dalla legge. Motivo per cui, considerato

l’ampio potere di apprezzamento di cui gode e che va riconosciuto al primo

giudice, sotto questo profilo nulla gli si può rimproverare.

5. Obietta invero la

reclamante che le due procedure - ma anche le altre parallele cause che

oppongono le parti - hanno come oggetto un unico valore, nel senso che è da

giudicare se il contratto d’affitto agricolo prosegue oppure no. Precisa di

avere chiesto già in data 30 marzo 2023 la congiunzione di tutti gli incarti in

discussione, richiesta rinnovata il 4 maggio 2023, lo stesso giorno in cui il

Pretore aggiunto aveva immediatamente fissato il nuovo e qui contestato

anticipo delle spese processuali. L’importo di fr. 13'000.- era l’intera tassa

di giustizia d’abitudine esigibile a fine procedimento, ma che in concreto era

richiesta quale primo acconto in ognuna delle due procedure per un complessivo

di fr. 26'000.-, a cui era da aggiungere l’ulteriore acconto di fr. 13'000.-

fissato nella parallela causa promossa a carico del convenuto dal marito della

reclamante, il tutto quindi per un totale di fr. 39'000.-. Il Pretore aggiunto

aveva stabilito questo anticipo per ogni singola procedura calcolandolo

sull’intero valore di causa, senza tenere in considerazione la sua domanda di

congiunzione e l’identità delle fattispecie. Ed è perché aveva soprasseduto a

queste specificità che egli aveva applicato in modo arbitrario e sproporzionato

gli art. 7 e 8 LTG, abusando del proprio potere di apprezzamento. Da cui,

l’accertamento manifestamente errato dei fatti e l’errata applicazione del

diritto.

5.1 Giova nondimeno rammentare

che nell’ambito della trattazione del precedente gravame presentato dalla

reclamante questa Camera aveva avuto modo di puntualizzare quanto segue (sopra,

consid. C; doc. 9 al reclamo, consid. 5.1):

“Ciò premesso, non si

intravvede comunque alcuna necessità di avviare due distinte cause (in realtà

tre, considerata anche quella promossa separatamente dal marito della

reclamante) per contestare delle disdette che - anche considerandole

separatamente - sono comunque tutte riferite al medesimo contratto d’affitto. In

questa situazione la reclamante ha deciso di avviare personalmente due cause.

In mancanza di altre indicazioni, il primo giudice correttamente le ha trattate

separatamente. Seppure non si possa escludere che in futuro le stesse possano

essere in qualche modo riunite, fino a quel momento è corretto che siano

trattate in modo indipendente. Non si può quindi seriamente rimproverare al

Pretore aggiunto di non aver ripartito d’ufficio l’anticipo delle spese sulle

due procedure, il cui modo di procedere non può essere considerato errato ma è

la conseguenza della, invero singolare, strategia processuale della reclamante.

È possibile che dal prelievo dell’intera tassa di giustizia per ciascuna causa

possa, infine, anche risultare un esubero, ma ciò dipenderà essenzialmente dal

seguito, non ancora definito, della procedura. Allo stato attuale le procedure

sono di per sé ancora da trattare separatamente, tanto più che neppure risulta

che ne sia chiesta la congiunzione, nel qual caso una moderazione potrebbe

indubbiamente essere opportuna.”

5.2 Rispetto allo scenario così

descritto, la reclamante rileva ora di avere chiesto in data 30 marzo 2023 al

Pretore aggiunto la congiunzione delle cause, domanda poi rinnovata con scritto

del 4 maggio 2023 giorno in cui il primo giudice ha emanato la decisione qui

impugnata. Tuttavia, la domanda di congiunzione 30 marzo 2023 a cui fa

riferimento l’interessata è stata formulata nell’ambito della procedura

giudiziaria promossa nei suoi confronti il 16 gennaio 2023 da CO 1, vertenza

che la Pretura ha rubricato quale incarto n. SE.2023.5 (doc. 11 al reclamo). In

quella sede essa aveva chiesto la sospensione di quella procedura e in via

subordinata la congiunzione “solo per l’istruttoria di tutti gli incarti

citati”. Non risulta, né la reclamante lo pretende, che analoga domanda sia

stata formulata per la presente procedura (inc. n. SE.2023.2) prima dello

scritto datato 4 maggio 2023 (doc. 12 al reclamo), e a cui la pendenza del

pregresso reclamo non avrebbe ostato. Comunque, la congiunzione degli incarti

ancora non è avvenuta e mal si vede come ciò possa essere fatto prima del

dibattimento. Ciò posto, a fronte della relativa decisione emanata da questa

Camera il 2 maggio 2023 e notificata il 3 maggio 2023 (doc. 9 al reclamo), mal

si vede quindi come si possa ora seriamente criticare il Pretore aggiunto

dell’immediata pronuncia in data 4 maggio 2023 dell’anticipo di fr. 13'000.-

per spese processuali, cifra che in base al valore di causa rientra nei

parametri di legge (sopra, consid. 4.3) e che egli ha comunque precisato di

avere adeguatamente moderato per la similitudine delle vertenze e una loro

possibile futura congiunzione.

5.3 La reclamante afferma altresì

invano che l’importo di fr. 13'000.– sarebbe corretto se chiesto una sola volta

e quale tassa intera e complessiva a fine procedimento, invece che quale primo

acconto per ognuna delle due procedure che la riguardavano, oltre a quella che

coinvolgeva il marito. Certo la reclamante tenta di confortare questa sua tesi

sostenendo che al centro di tutte le cause in essere fra le parti vi è un unico

valore. Nondimeno, l’interessata ribadisce ancora e sempre la propria strategia

processuale, ovvero quella di avere dovuto promuovere cause distinte per

puntualmente impugnare le numerose disdette ricevute, che differivano oltre che

per data anche per indicazione dell’oggetto di disdetta, precisando che vi

sarebbe stata una sola sua contestazione laddove la controparte avesse inviato

una sola disdetta. Sicché, tutto sommato e come già spiegato (sopra, consid.

5.1), il fatto che il Pretore aggiunto abbia mantenuto distinte e separate

quelle cause, limitandosi ora per ciascuna di esse a moderarne l’importo viste

la similitudine delle vertenze e una loro possibile congiunzione futura,

rientra una volta di più in quella che è stata l’impostazione processuale data

e voluta dalla reclamante. Si aggiunga per il resto che è con la decisione

finale che il primo giudice procederà alla quantificazione complessiva delle

spese processuali e che, dandosi il caso, un importo che dovesse risultare

eccessivo per rapporto alle necessità del procedimento potrà se del caso essere

censurato impugnando il giudizio finale.

5.4 La reclamante afferma di non

avere disponibilità finanziarie e di non poter far fronte al pagamento di un

anticipo di fr. 39'000.- complessivi (tenuto conto anche di quello chiesto al

marito) oltretutto nel termine di 10 giorni, e che questo le impediva un

accesso alla giustizia. Tuttavia, in caso di effettiva assenza di mezzi è semmai

da prendere in considerazione l’eventualità di una domanda di gratuito

patrocinio ai sensi dell’art. 117 segg. CPC (di cui l’esenzione da anticipi è

appunto un aspetto: art. 118 cpv. 1 lett. a CPC). In assenza dei requisiti per

accedere al beneficio del gratuito patrocinio poi, la possibilità di vedersi

riconoscere una parziale dispensa dalla prestazione dell’anticipo delle spese

processuali imporrebbe comunque che il debitore abbia provato di non possedere

Fatti

i fondi per pagare la cifra stabilita e/o di non essere in grado di

procurarseli per ossequiare il termine suppletorio (art. 101 cpv. 3 CPC) (Stoudmann, in: Petit Commentaire, CPC,

2020, n. 14 e 15 ad art. 98), restando ancora aperta in alternativa la

concessione di adeguati termini o modalità di pagamento (Schmid/Jent-Sørensen, in:

Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 10 ad art. 98). Se non che, la

reclamante non accenna a iniziative in tal senso, fermo restando che il solo

doc. 5 prodotto in questa sede a sostegno dell’assenza di mezzi finanziari è a

priori inammissibile (sopra, consid. 1.2).

5.5 In definitiva se ne deve così

dedurre che a fronte di censure inconsistenti e infondate, per quanto non già

inammissibili, la reclamante non rileva elementi costitutivi di un accertamento

manifestamente errato dei fatti e/o di un’errata applicazione del diritto

imputabile al Pretore aggiunto. In particolare, l’interessata non ha

evidenziato aspetti che inducano a ritenere che il primo giudice abbia

applicato in modo arbitrario e sproporzionato gli art. 7 e 8 LTG ed abusato del

proprio potere di apprezzamento. Nelle circostanze del caso specifico, non vi

sono quindi i presupposti per una riforma della decisione di anticipo nel senso

che, considerato un massimo complessivo di fr. 6'000.- per entrambe le

procedure (inc. n. SE.2023.1 e inc. SE.2023.2) pari alla metà della cifra che

dovrebbe corrispondere alla tassa totale e finale esigibile complessivamente

per entrambe, l’anticipo chiesto per l’incarto SE.2023.2 sia da stabilire in

fr. 3'000.-. Ne consegue, per quanto ammissibile, la reiezione del reclamo.

6. Le spese

processuali, stabilite in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG

Considerandi

(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le

decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-),

sono poste a carico della reclamante. Non si pone il tema delle spese

ripetibili, il gravame non essendo stato oggetto di notificazione alla

controparte.

7.

Non trattandosi di

questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 17 maggio 2023 di RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 400.– sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione (unitamente

al reclamo 17 maggio 2023 alla controparte, escluso il doc. 5 prodotto con il

reclamo, estromesso dall’incarto):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93

LTF.