13.2023.60
Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale per diniego di giustizia
18 settembre 2023Italiano16 min
sposati a __________ il 23 luglio 1999. Completano la famiglia la figlia __________
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.60
Lugano
18 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Olgiati
e Giamboni
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nelle cause inc. DM.2020.10 (divorzio su azione di un coniuge) e
CA.2020.172 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione 23 gennaio 2020 e, rispettivamente, con
istanza 17 giugno 2020 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 30
maggio 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 25 maggio 2023;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. RE 1 e CO 1 si sono
sposati a __________ il 23 luglio 1999. Completano la famiglia la figlia __________
e il figlio __________.
B. Con petizione 23
gennaio 2020 CO 1 ha promosso azione di divorzio postulando l’affidamento del
figlio __________ (riservato il diritto di visita del padre), un contributo
alimentare per sé di fr. 11'000.– mensili fino all’età di pensionamento e uno
per il figlio di fr. 2'410.– mensili (oltre spese per attività extrascolastiche
e straordinarie), la liquidazione del regime dei beni “ai sensi degli art. 204
seg. CC” e la ripartizione delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi
durante il matrimonio “secondo le previsioni di legge” (inc. DM.2020.10). L’udienza
è stata per finire fissata il 18 agosto 2020.
C. Con istanza di
provvedimenti cautelari 17 giugno 2020 CO 1 ha chiesto in via
superprovvisionale l’affidamento a sé del figlio __________, la
regolamentazione del diritto di visita, un contributo alimentare per il figlio
di fr. 2'885.85 da luglio 2020 oltre a spese extrascolastiche e straordinarie,
un contributo alimentare di fr. 10'472.60 mensili per sé da luglio 2020 e una
provisio ad litem di fr. 10'000. In via cautelare ha formulato le medesime
domande, ritenuto che i contributi alimentari per il figlio e per sé sono stati
chiesti retroattivamente a far tempo dal mese di giugno 2019 (inc.
CA.2020.172). Con decisione 18 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza
supercautelare e citato le parti per l’udienza del 18 agosto 2020.
D. All’udienza di
conciliazione del 18 agosto 2020 nella causa di divorzio (inc. DM.2020.10) RE 1
ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio, alla liquidazione del
regime dei beni e al riparto delle prestazioni di libero passaggio, ma non alle
rimanenti richieste della moglie. Sotto questo profilo, in coda all’udienza il
Pretore aggiunto ha così impartito alla moglie un termine per motivare l’azione
di divorzio.
E. L’udienza è proseguita
con il contraddittorio sull’istanza di provvedimenti cautelari (inc.
CA.2020.172), dove il marito ha aderito alla richiesta della moglie circa
l’affidamento a lei del figlio __________ per la cura e l’educazione ed è stato
disciplinato il diritto di visita. Le parti hanno pure convenuto che
l’appartamento in locazione alla moglie veniva ad essa assegnato in uso,
ritenuto che la pigione e le spese accessorie venivano pagate direttamente dal
marito al locatore. Inoltre, a partire da settembre 2020 il padre si è
impegnato a versare mensilmente l’importo di fr. 963.- a titolo di contributo
alimentare per il figlio, prendendo a proprio carico le spese scolastiche (fr.
759.- mensili) e il contributo di accudimento da parte di terzi oltre a spese
straordinarie purché preventivamente concordate tra i genitori. Sui punti
controversi le parti hanno notificato le prove (verbale 18 agosto 2020 pag. 7):
la moglie ha chiesto l’edizione di documenti dal marito e da terzi, la
testimonianza di __________, l’interrogatorio delle parti e l’audizione del
minore __________; il marito ha chiesto l’edizione di documenti da terzi e
dalla moglie e l’audizione testimoniale di __________.
In via cautelare il
Pretore aggiunto ha omologato l’accordo raggiunto dalle parti. Il 21 agosto
2020 ha poi assegnato alle parti e ai terzi un termine per produrre la
documentazione chiesta in edizione nel procedimento cautelare.
F. Con decisione 22
dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza cautelare
17 giugno 2020 e condannato il marito a versare alla moglie un contributo di
mantenimento mensile di fr. 1'755.- da giugno 2020 (inc. CA.2020.172).
In esito agli appelli 4
gennaio 2021 delle parti tale decisione è stata parzialmente riformata con
sentenza 17 ottobre 2022 della ICCA del Tribunale d’appello (inc. 11.2021.1/2) ed
è cresciuta in giudicato il 13 gennaio 2023 dopo che la II Corte civile del
Tribunale federale aveva giudicato inammissibile il ricorso del marito (inc.
5A_896/2022).
Il 25 febbraio 2021 il
Pretore aggiunto ha condannato RE 1 a versare alla moglie una provvigione ad
litem di fr. 10'000.– (inc. CA.2021.15).
G. Nel frattempo il 17
settembre 2020 CO 1 ha motivato la petizione e formulato le proprie richieste
di giudizio in merito agli effetti accessori del divorzio. RE 1 ha inoltrato la
risposta di causa il 27 gennaio 2021, cui sono seguite la replica, la duplica,
la triplica e la quadruplica. Al dibattimento 8 febbraio 2022 le parti hanno
dato atto che restavano litigiosi la liquidazione del regime matrimoniale, il
contributo alimentare per la moglie, il contributo di mantenimento per il
figlio e le spese giudiziarie. Le parti hanno quindi notificato le prove
relative alla procedura di merito, su cui il Pretore aggiunto si è pronunciato
con ordinanza 16 febbraio 2022 (inc. DM.2020.10).
H. Con scritto 30
gennaio 2023 RE 1 ha chiesto al Pretore aggiunto la continuazione della procedura
cautelare, di statuire sulle rimanenti prove e, ordinare l’aggiornamento della
situazione reddituale dei coniugi e impartire un termine per le relative conclusioni
cautelari.
Il 31 gennaio 2023 il primo
giudice ha risposto che il procedimento cautelare di cui all’incarto
CA.2020.172 era già stato concluso con la decisione cautelare 22 dicembre 2020.
Il 15 febbraio 2023 RE 1
ha ribadito quanto richiesto indicando che la decisione cautelare era stata
emessa “nelle more istruttorie”, ossia prima della conclusione
dell’istruttoria, come rilevato dalla ICCA nella sentenza 17 ottobre 2022.
Il 16 febbraio 2023 il
Pretore aggiunto ha respinto nuovamente le domande del convenuto, sostenendo
che la decisione cautelare 22 dicembre 2020 era una decisione cautelare finale
e che quanto indicato dalla ICCA “è verosimilmente per un refuso ed è da
intendersi nel merito”.
Adita da RE 1 con reclamo
27 febbraio 2023, il 15 maggio 2023 questa Camera (inc. 13.2023.23) ha
annullato la decisione 16 febbraio 2023 e invitato il Pretore aggiunto a procedere
nel procedimento cautelare dipendente dall’istanza 17 giugno 2020 di CO 1 (inc.
CA.2020.172).
I. Intanto il 30 marzo
2023 il Pretore aggiunto ha chiuso l’istruttoria di merito e convocato le parti
alle arringhe finali. Il 17 aprile 2023 CO 1 ha chiesto di sospendere la
procedura di merito (inc. DM.2020.10) e procedere negli incombenti della
procedura cautelare (inc. CA.2020.172) ancora in fase di istruttoria. Sempre il
17 aprile 2023 RE 1 ha chiesto la fissazione di un termine alle parti per aggiornare
la documentazione in vista della chiusura del procedimento di divorzio. Il 25
aprile 2023 il primo giudice ha respinto le richieste di entrambe le parti.
J. Con ordinanza 17
maggio 2023 il Pretore aggiunto ha informato le parti che la questione oggetto
del reclamo 27 febbraio 2023 (sopra, consid. H in fine) era superata dalla
decisione 25 aprile 2023. Il 24 maggio 2023 in forza della decisione 15 maggio
2023 di questa Camera, RE 1 ha di nuovo postulato la continuazione della
procedura cautelare (inc. CA.2020.172).
Il 25 maggio 2023 il
Pretore aggiunto ha respinto quest’ultima richiesta ritenendola superata dalle
decisioni processuali 25 aprile 2023 e 17 maggio 2023.
K. Con reclamo 30 maggio
2023 RE 1 chiede che la decisione 25 maggio 2023 sia annullata e il Pretore
aggiunto sia invitato a procedere nel procedimento cautelare dipendente
dall’istanza 17 giugno 2020 di CO 1. In via subordinata chiede che la causa sia
rinviata per nuovo giudizio. Infine, in via ancor più subordinata, ne chiede la
modifica nel senso di respingere le audizioni testi e disporre l’aggiornamento
di reddito e fabbisogno delle parti.
CO 1 non ha inoltrato
osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore aggiunto ha
respinto le richieste 24 maggio 2023 di RE 1 intese
alla continuazione del procedimento cautelare di cui all’inc. CA.2020.172 è, a
prima vista, una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In
applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra
1.
LOG, essa è di per sé impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
1.1
Invero il reclamante censura
la mancata conclusione del procedimento cautelare, in conseguenza di cui lamenta
un diniego di giustizia. Poiché la ricevibilità di un reclamo per denegata
giustizia (art. 319 lett. c CPC) non dipende dalla sussistenza del rischio di
un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC), da
questo punto di vista il gravame è ricevibile.
2.
Il diniego di
giustizia consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento. Vi
è invece ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo inabituale e
senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue
attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia - e viola dunque il
precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. - quando
non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in
un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso
fanno apparire ragionevole.
2.1
Se la giurisdizione adita
rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra nelle
sue competenze, può essere interposto reclamo all’autorità superiore per
ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). Un reclamo per ritardata giustizia
è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). Qualora però la remora sia
dovuta a una decisione formale del primo giudice - occorre impugnare tale
decisione entro i termini dell’art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid.
2.1), in concreto quindi - trattandosi di decisione ordinatoria processuale
appunto - nel termine di dieci giorni (sopra, consid. 1).
2.2
A fronte della decisione
impugnata datata 25 maggio 2023, il gravame spedito con invio raccomandato 30
maggio 2023 risulta senz’altro tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
3.
Giusta l’art. 320
CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.1
Il reclamante rimprovera al Pretore
aggiunto una manifesta violazione delle norme procedurali in materia di
provvedimenti cautelari costitutiva di un “evidente diniego di giustizia”. Rileva
che il primo giudice non intende palesemente dare seguito a quanto indicato nella
sentenza 15 maggio 2023 di questa Camera che lo sollecitava a procedere con l’istruzione
del procedimento cautelare dipendente dall’istanza 17 giugno 2020 di CO 1 e a
poi chiuderlo. In particolare il reclamante:
- contesta che
l’ordinanza sulle prove emessa nella procedura di merito (16 febbraio 2022)
possa essere considerata nel contempo quale ordinanza sulle prove della
procedura cautelare;
- afferma essere stata negata
la possibilità di aggiornare documenti attinenti al reddito e al fabbisogno
delle parti nella procedura cautelare;
- censura l’assenza di una
decisione di chiusura dell’istruttoria nella procedura cautelare;
- sostiene essere stata
negata la possibilità alle parti di esprimersi sull’istruttoria cautelare in
vista della decisione finale cautelare, trattandosi di richieste che non
possono essere semplicemente assorbite dalla procedura di merito.
4.
Con la decisione qui
impugnata (25 maggio 2023) il Pretore aggiunto ha rilevato “che come già indicato
con ordinanza 17 maggio 2023 la questione inerente il reclamo 27 febbraio 2023
del convenuto è superata dalla decisione processuale 25 aprile 2023, con cui si
è già deciso in merito all’istruzione del procedimento cautelare citato dalla
IIICCA”.
4.1
In proposito giova qui
anzitutto rammentare le argomentazioni ritenute da questa Camera a sostegno
della decisione 15 maggio 2023 (sopra, consid. H in fine; doc. C al reclamo consid.
3.2) che hanno portato all’annullamento dell’ordinanza 16 febbraio 2023 e al conseguente
invito rivolto al primo giudice di continuare nell’istruzione del relativo procedimento
cautelare:
“Come risulta
dall’esposizione dei fatti, il primo giudice ha emanato la decisione 22
dicembre 2020 dopo aver assunto agli atti la documentazione prodotta dalle
parti, rispettivamente quella di cui era stata chiesta l’edizione. A quel
momento nulla era ancora stato deciso in merito alle altre prove, segnatamente
ai testimoni. Dopo questa decisione nulla è più stato intrapreso nell’ambito cautelare.
Non risulta una decisione dalla quale emerga la conclusione dell’istruttoria e
neanche che sia stata data la possibilità alle parti di esprimersi
sull’istruttoria stessa. Non da ultimo, la ICCA aveva ancora evidenziato che
restavano da stabilire i contributi alimentari per il periodo precedente
l’introduzione dell’istanza cautelare (consid. 15), ciò che non risulta sia
stato fatto. Non è qui dato di comprendere come il Pretore aggiunto abbia
potuto ritenere che “l’incidente cautelare di cui all’incarto CA.2020.172 è
terminato con la decisione cautelare del 22 dicembre 2020”.
La constatazione della
ICCA che la decisione 22 dicembre 2020 era una decisione nelle more istruttorie
perché l’istruttoria non era terminata è quindi perfettamente calzante e, di
certo, non è frutto di un “refuso”. Il diverso accertamento del Pretore
aggiunto è quindi manifestamente errato e il suo rifiuto di seguire le
pertinenti indicazioni dell’autorità superiore e di occuparsi del procedimento
non ancora chiuso costituisce un evidente diniego di giustizia.”
4.2
Ciò premesso a mente del Pretore
aggiunto è oramai da ritenere che tali incombenze siano superate dalla pregressa
decisione 25 aprile 2023 (doc. E al reclamo). Ma a torto.
La decisione di cui
trattasi (25 aprile 2023) ha evaso, respingendole, le separate e rispettive richieste
presentate dalle parti in data 17 aprile 2023. Fra queste quella con cui la
moglie chiedeva di procedere con l’ordinanza sulle prove rimaste indecise sul
fronte cautelare e alla relativa loro assunzione, dovendosi poi ancora decidere
in punto al contributo di mantenimento per lei e per il figlio relativo al lasso
di tempo tra giugno 2019 e maggio 2020. In particolare il Pretore aggiunto, richiamando
nello specifico la sentenza 17 ottobre 2022 della ICCA, ha invero riconosciuto che
resta da decidere sul contributo alimentare chiesto in via cautelare a favore
della moglie (escludendo però quello del figlio) per il lasso di tempo tra
giugno 2019 e maggio 2020 e di volersi determinare su questo punto contestualmente
alla decisione di merito finale (doc. E pag. 2 in basso e pag. 3 in alto). Ma
per il resto il primo giudice non fa menzione alcuna di atti processuali intervenuti
dopo l’ordinanza 22 dicembre 2020 e che sono da ascrivere formalmente al procedimento
cautelare in discussione. In particolare ai fini dell’istruzione cautelare poco
cambia che il Pretore aggiunto abbia in parallelo proseguito con l’attuazione
del procedimento di merito e la relativa istruttoria. In effetti laddove non
avesse più inteso assumere prove, il Pretore aggiunto non poteva esimersi dall’emanare
l’ordinanza sulle prove e dichiarare chiusa l’istruttoria cautelare, decisione di
cui però non vi è traccia. La decisione impugnata non può infatti valere quale decisione
formale di chiusura dell’istruttoria cautelare in conseguenza di cui, a
dipendenza delle prove accertate, ammesse e assunte nell’incidente cautelare, ancora
era da garantire il diritto delle parti alle arringhe finali cautelari in punto
alle richieste ancora pendenti (art. 273 e 276 CPC; Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, n. 30 ad art.
273.
[versione e-book #8 1° febbraio 2020, n. 33 ad art. 273). E a ciò non
soccorre la parallela chiusura dell’istruttoria di merito disposta con
ordinanza 30 marzo 2023 insieme alla citazione delle parti alle arringhe
finali, sostituite poi dal termine fissato il 21 aprile 2023 per presentare le
conclusioni scritte entro il 31 maggio 2023 (doc. E pag. 2 in alto).
4.3
La decisione impugnata e
datata 25 maggio 2023 non soggiunge alcunché rispetto alla decisione 25 aprile
2023.
(sopra, consid. 4.2). Motivo per cui, diversamente da quanto reputa il
Pretore aggiunto, all’evidenza non possono considerarsi superate le indicazioni
in punto alle modalità di prosieguo dell’incidente cautelare di cui alla causa
inc. CA.2020.172 ben specificate dalla ICCA con sentenza 17 ottobre 2022 e
ancora ribadite da questa Camera con la decisione 15 maggio 2023. L’insistenza
con cui egli si ostina e persevera a sostenere il contrario costituisce un
reiterato ed evidente diniego di giustizia che, una volta di più, non merita
tutela. E un esito diverso non si giustifica neppure a motivo del fatto che per
risolvere la questione basterebbe una formale decisione di chiusura
dell’istruttoria e assegnazione di un termine alle parti a garanzia del diritto
di essere sentite. Nella concreta situazione non è dato di comprendere per
quale motivo egli abbia optato per la decisione articolata del 25 aprile 2023 respingendo
le richieste delle parti ma senza nulla decidere in merito alle prove, senza
chiudere l’istruttoria e senza assegnare un termine per inoltrare le
conclusioni. Peraltro, respingendo indistintamente tutte le richieste delle
parti, il primo giudice si è pure formalmente rifiutato di portare a termine la
procedura cautelare, ciò che è biasimevole.
In conclusione il reclamo
va accolto e la decisione impugnata 25 maggio 2023 annullata e l’incarto
retrocesso al Pretore aggiunto affinché proceda quanto prima e con
sollecitudine nelle incombenze di sua competenza (ordinanza sulle prove,
eventualmente istruzione se le prove fossero ammesse, chiusura dell’istruttoria
e decisione del procedimento cautelare).
5.
Le spese
processuali, stabilite in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 e 14 LTG, sono
poste a carico dello Stato (art.107 cpv. 2 CPC). Inoltre data la fondatezza del
reclamo, le spese ripetibili vanno addebitate all’ente pubblico (DTF 139 III
471).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 30 maggio 2023 di RE
1.
è accolto. La decisione impugnata 25 maggio 2023 è annullata. L’incarto è
ritornato al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, affinché proceda
nel procedimento cautelare dipendente dall’istanza 17 giugno 2020 di CO 1 (inc.
CA.2020.172).
2.
Le spese processuali
stabilite in fr. 400.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Lo
Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante un’indennità di fr. 800.– per
ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).