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Decisione

13.2023.60

Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale per diniego di giustizia

18 settembre 2023Italiano16 min

sposati a __________ il 23 luglio 1999. Completano la famiglia la figlia __________

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.60

Lugano

18 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Olgiati

e Giamboni

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nelle cause inc. DM.2020.10 (divorzio su azione di un coniuge) e

CA.2020.172 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con petizione 23 gennaio 2020 e, rispettivamente, con

istanza 17 giugno 2020 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 30

maggio 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 25 maggio 2023;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. RE 1 e CO 1 si sono

sposati a __________ il 23 luglio 1999. Completano la famiglia la figlia __________

e il figlio __________.

B. Con petizione 23

gennaio 2020 CO 1 ha promosso azione di divorzio postulando l’affidamento del

figlio __________ (riservato il diritto di visita del padre), un contributo

alimentare per sé di fr. 11'000.– mensili fino all’età di pensionamento e uno

per il figlio di fr. 2'410.– mensili (oltre spese per attività extrascolastiche

e straordinarie), la liquidazione del regime dei beni “ai sensi degli art. 204

seg. CC” e la ripartizione delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi

durante il matrimonio “secondo le previsioni di legge” (inc. DM.2020.10). L’udienza

è stata per finire fissata il 18 agosto 2020.

C. Con istanza di

provvedimenti cautelari 17 giugno 2020 CO 1 ha chiesto in via

superprovvisionale l’affidamento a sé del figlio __________, la

regolamentazione del diritto di visita, un contributo alimentare per il figlio

di fr. 2'885.85 da luglio 2020 oltre a spese extrascolastiche e straordinarie,

un contributo alimentare di fr. 10'472.60 mensili per sé da luglio 2020 e una

provisio ad litem di fr. 10'000. In via cautelare ha formulato le medesime

domande, ritenuto che i contributi alimentari per il figlio e per sé sono stati

chiesti retroattivamente a far tempo dal mese di giugno 2019 (inc.

CA.2020.172). Con decisione 18 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza

supercautelare e citato le parti per l’udienza del 18 agosto 2020.

D. All’udienza di

conciliazione del 18 agosto 2020 nella causa di divorzio (inc. DM.2020.10) RE 1

ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio, alla liquidazione del

regime dei beni e al riparto delle prestazioni di libero passaggio, ma non alle

rimanenti richieste della moglie. Sotto questo profilo, in coda all’udienza il

Pretore aggiunto ha così impartito alla moglie un termine per motivare l’azione

di divorzio.

E. L’udienza è proseguita

con il contraddittorio sull’istanza di provvedimenti cautelari (inc.

CA.2020.172), dove il marito ha aderito alla richiesta della moglie circa

l’affidamento a lei del figlio __________ per la cura e l’educazione ed è stato

disciplinato il diritto di visita. Le parti hanno pure convenuto che

l’appartamento in locazione alla moglie veniva ad essa assegnato in uso,

ritenuto che la pigione e le spese accessorie venivano pagate direttamente dal

marito al locatore. Inoltre, a partire da settembre 2020 il padre si è

impegnato a versare mensilmente l’importo di fr. 963.- a titolo di contributo

alimentare per il figlio, prendendo a proprio carico le spese scolastiche (fr.

759.- mensili) e il contributo di accudimento da parte di terzi oltre a spese

straordinarie purché preventivamente concordate tra i genitori. Sui punti

controversi le parti hanno notificato le prove (verbale 18 agosto 2020 pag. 7):

la moglie ha chiesto l’edizione di documenti dal marito e da terzi, la

testimonianza di __________, l’interrogatorio delle parti e l’audizione del

minore __________; il marito ha chiesto l’edizione di documenti da terzi e

dalla moglie e l’audizione testimoniale di __________.

In via cautelare il

Pretore aggiunto ha omologato l’accordo raggiunto dalle parti. Il 21 agosto

2020 ha poi assegnato alle parti e ai terzi un termine per produrre la

documentazione chiesta in edizione nel procedimento cautelare.

F. Con decisione 22

dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza cautelare

17 giugno 2020 e condannato il marito a versare alla moglie un contributo di

mantenimento mensile di fr. 1'755.- da giugno 2020 (inc. CA.2020.172).

In esito agli appelli 4

gennaio 2021 delle parti tale decisione è stata parzialmente riformata con

sentenza 17 ottobre 2022 della ICCA del Tribunale d’appello (inc. 11.2021.1/2) ed

è cresciuta in giudicato il 13 gennaio 2023 dopo che la II Corte civile del

Tribunale federale aveva giudicato inammissibile il ricorso del marito (inc.

5A_896/2022).

Il 25 febbraio 2021 il

Pretore aggiunto ha condannato RE 1 a versare alla moglie una provvigione ad

litem di fr. 10'000.– (inc. CA.2021.15).

G. Nel frattempo il 17

settembre 2020 CO 1 ha motivato la petizione e formulato le proprie richieste

di giudizio in merito agli effetti accessori del divorzio. RE 1 ha inoltrato la

risposta di causa il 27 gennaio 2021, cui sono seguite la replica, la duplica,

la triplica e la quadruplica. Al dibattimento 8 febbraio 2022 le parti hanno

dato atto che restavano litigiosi la liquidazione del regime matrimoniale, il

contributo alimentare per la moglie, il contributo di mantenimento per il

figlio e le spese giudiziarie. Le parti hanno quindi notificato le prove

relative alla procedura di merito, su cui il Pretore aggiunto si è pronunciato

con ordinanza 16 febbraio 2022 (inc. DM.2020.10).

H. Con scritto 30

gennaio 2023 RE 1 ha chiesto al Pretore aggiunto la continuazione della procedura

cautelare, di statuire sulle rimanenti prove e, ordinare l’aggiornamento della

situazione reddituale dei coniugi e impartire un termine per le relative conclusioni

cautelari.

Il 31 gennaio 2023 il primo

giudice ha risposto che il procedimento cautelare di cui all’incarto

CA.2020.172 era già stato concluso con la decisione cautelare 22 dicembre 2020.

Il 15 febbraio 2023 RE 1

ha ribadito quanto richiesto indicando che la decisione cautelare era stata

emessa “nelle more istruttorie”, ossia prima della conclusione

dell’istruttoria, come rilevato dalla ICCA nella sentenza 17 ottobre 2022.

Il 16 febbraio 2023 il

Pretore aggiunto ha respinto nuovamente le domande del convenuto, sostenendo

che la decisione cautelare 22 dicembre 2020 era una decisione cautelare finale

e che quanto indicato dalla ICCA “è verosimilmente per un refuso ed è da

intendersi nel merito”.

Adita da RE 1 con reclamo

27 febbraio 2023, il 15 maggio 2023 questa Camera (inc. 13.2023.23) ha

annullato la decisione 16 febbraio 2023 e invitato il Pretore aggiunto a procedere

nel procedimento cautelare dipendente dall’istanza 17 giugno 2020 di CO 1 (inc.

CA.2020.172).

I. Intanto il 30 marzo

2023 il Pretore aggiunto ha chiuso l’istruttoria di merito e convocato le parti

alle arringhe finali. Il 17 aprile 2023 CO 1 ha chiesto di sospendere la

procedura di merito (inc. DM.2020.10) e procedere negli incombenti della

procedura cautelare (inc. CA.2020.172) ancora in fase di istruttoria. Sempre il

17 aprile 2023 RE 1 ha chiesto la fissazione di un termine alle parti per aggiornare

la documentazione in vista della chiusura del procedimento di divorzio. Il 25

aprile 2023 il primo giudice ha respinto le richieste di entrambe le parti.

J. Con ordinanza 17

maggio 2023 il Pretore aggiunto ha informato le parti che la questione oggetto

del reclamo 27 febbraio 2023 (sopra, consid. H in fine) era superata dalla

decisione 25 aprile 2023. Il 24 maggio 2023 in forza della decisione 15 maggio

2023 di questa Camera, RE 1 ha di nuovo postulato la continuazione della

procedura cautelare (inc. CA.2020.172).

Il 25 maggio 2023 il

Pretore aggiunto ha respinto quest’ultima richiesta ritenendola superata dalle

decisioni processuali 25 aprile 2023 e 17 maggio 2023.

K. Con reclamo 30 maggio

2023 RE 1 chiede che la decisione 25 maggio 2023 sia annullata e il Pretore

aggiunto sia invitato a procedere nel procedimento cautelare dipendente

dall’istanza 17 giugno 2020 di CO 1. In via subordinata chiede che la causa sia

rinviata per nuovo giudizio. Infine, in via ancor più subordinata, ne chiede la

modifica nel senso di respingere le audizioni testi e disporre l’aggiornamento

di reddito e fabbisogno delle parti.

CO 1 non ha inoltrato

osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore aggiunto ha

respinto le richieste 24 maggio 2023 di RE 1 intese

alla continuazione del procedimento cautelare di cui all’inc. CA.2020.172 è, a

prima vista, una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In

applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra

1.

LOG, essa è di per sé impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

1.1

Invero il reclamante censura

la mancata conclusione del procedimento cautelare, in conseguenza di cui lamenta

un diniego di giustizia. Poiché la ricevibilità di un reclamo per denegata

giustizia (art. 319 lett. c CPC) non dipende dalla sussistenza del rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC), da

questo punto di vista il gravame è ricevibile.

2.

Il diniego di

giustizia consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento. Vi

è invece ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo inabituale e

senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue

attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia - e viola dunque il

precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. - quando

non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in

un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso

fanno apparire ragionevole.

2.1

Se la giurisdizione adita

rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra nelle

sue competenze, può essere interposto reclamo all’autorità superiore per

ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). Un reclamo per ritardata giustizia

è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). Qualora però la remora sia

dovuta a una decisione formale del primo giudice - occorre impugnare tale

decisione entro i termini dell’art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid.

2.1), in concreto quindi - trattandosi di decisione ordinatoria processuale

appunto - nel termine di dieci giorni (sopra, consid. 1).

2.2

A fronte della decisione

impugnata datata 25 maggio 2023, il gravame spedito con invio raccomandato 30

maggio 2023 risulta senz’altro tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

3.

Giusta l’art. 320

CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.1

Il reclamante rimprovera al Pretore

aggiunto una manifesta violazione delle norme procedurali in materia di

provvedimenti cautelari costitutiva di un “evidente diniego di giustizia”. Rileva

che il primo giudice non intende palesemente dare seguito a quanto indicato nella

sentenza 15 maggio 2023 di questa Camera che lo sollecitava a procedere con l’istruzione

del procedimento cautelare dipendente dall’istanza 17 giugno 2020 di CO 1 e a

poi chiuderlo. In particolare il reclamante:

- contesta che

l’ordinanza sulle prove emessa nella procedura di merito (16 febbraio 2022)

possa essere considerata nel contempo quale ordinanza sulle prove della

procedura cautelare;

- afferma essere stata negata

la possibilità di aggiornare documenti attinenti al reddito e al fabbisogno

delle parti nella procedura cautelare;

- censura l’assenza di una

decisione di chiusura dell’istruttoria nella procedura cautelare;

- sostiene essere stata

negata la possibilità alle parti di esprimersi sull’istruttoria cautelare in

vista della decisione finale cautelare, trattandosi di richieste che non

possono essere semplicemente assorbite dalla procedura di merito.

4.

Con la decisione qui

impugnata (25 maggio 2023) il Pretore aggiunto ha rilevato “che come già indicato

con ordinanza 17 maggio 2023 la questione inerente il reclamo 27 febbraio 2023

del convenuto è superata dalla decisione processuale 25 aprile 2023, con cui si

è già deciso in merito all’istruzione del procedimento cautelare citato dalla

IIICCA”.

4.1

In proposito giova qui

anzitutto rammentare le argomentazioni ritenute da questa Camera a sostegno

della decisione 15 maggio 2023 (sopra, consid. H in fine; doc. C al reclamo consid.

3.2) che hanno portato all’annullamento dell’ordinanza 16 febbraio 2023 e al conseguente

invito rivolto al primo giudice di continuare nell’istruzione del relativo procedimento

cautelare:

“Come risulta

dall’esposizione dei fatti, il primo giudice ha emanato la decisione 22

dicembre 2020 dopo aver assunto agli atti la documentazione prodotta dalle

parti, rispettivamente quella di cui era stata chiesta l’edizione. A quel

momento nulla era ancora stato deciso in merito alle altre prove, segnatamente

ai testimoni. Dopo questa decisione nulla è più stato intrapreso nell’ambito cautelare.

Non risulta una decisione dalla quale emerga la conclusione dell’istruttoria e

neanche che sia stata data la possibilità alle parti di esprimersi

sull’istruttoria stessa. Non da ultimo, la ICCA aveva ancora evidenziato che

restavano da stabilire i contributi alimentari per il periodo precedente

l’introduzione dell’istanza cautelare (consid. 15), ciò che non risulta sia

stato fatto. Non è qui dato di comprendere come il Pretore aggiunto abbia

potuto ritenere che “l’incidente cautelare di cui all’incarto CA.2020.172 è

terminato con la decisione cautelare del 22 dicembre 2020”.

La constatazione della

ICCA che la decisione 22 dicembre 2020 era una decisione nelle more istruttorie

perché l’istruttoria non era terminata è quindi perfettamente calzante e, di

certo, non è frutto di un “refuso”. Il diverso accertamento del Pretore

aggiunto è quindi manifestamente errato e il suo rifiuto di seguire le

pertinenti indicazioni dell’autorità superiore e di occuparsi del procedimento

non ancora chiuso costituisce un evidente diniego di giustizia.”

4.2

Ciò premesso a mente del Pretore

aggiunto è oramai da ritenere che tali incombenze siano superate dalla pregressa

decisione 25 aprile 2023 (doc. E al reclamo). Ma a torto.

La decisione di cui

trattasi (25 aprile 2023) ha evaso, respingendole, le separate e rispettive richieste

presentate dalle parti in data 17 aprile 2023. Fra queste quella con cui la

moglie chiedeva di procedere con l’ordinanza sulle prove rimaste indecise sul

fronte cautelare e alla relativa loro assunzione, dovendosi poi ancora decidere

in punto al contributo di mantenimento per lei e per il figlio relativo al lasso

di tempo tra giugno 2019 e maggio 2020. In particolare il Pretore aggiunto, richiamando

nello specifico la sentenza 17 ottobre 2022 della ICCA, ha invero riconosciuto che

resta da decidere sul contributo alimentare chiesto in via cautelare a favore

della moglie (escludendo però quello del figlio) per il lasso di tempo tra

giugno 2019 e maggio 2020 e di volersi determinare su questo punto contestualmente

alla decisione di merito finale (doc. E pag. 2 in basso e pag. 3 in alto). Ma

per il resto il primo giudice non fa menzione alcuna di atti processuali intervenuti

dopo l’ordinanza 22 dicembre 2020 e che sono da ascrivere formalmente al procedimento

cautelare in discussione. In particolare ai fini dell’istruzione cautelare poco

cambia che il Pretore aggiunto abbia in parallelo proseguito con l’attuazione

del procedimento di merito e la relativa istruttoria. In effetti laddove non

avesse più inteso assumere prove, il Pretore aggiunto non poteva esimersi dall’emanare

l’ordinanza sulle prove e dichiarare chiusa l’istruttoria cautelare, decisione di

cui però non vi è traccia. La decisione impugnata non può infatti valere quale decisione

formale di chiusura dell’istruttoria cautelare in conseguenza di cui, a

dipendenza delle prove accertate, ammesse e assunte nell’incidente cautelare, ancora

era da garantire il diritto delle parti alle arringhe finali cautelari in punto

alle richieste ancora pendenti (art. 273 e 276 CPC; Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, n. 30 ad art.

273.

[versione e-book #8 1° febbraio 2020, n. 33 ad art. 273). E a ciò non

soccorre la parallela chiusura dell’istruttoria di merito disposta con

ordinanza 30 marzo 2023 insieme alla citazione delle parti alle arringhe

finali, sostituite poi dal termine fissato il 21 aprile 2023 per presentare le

conclusioni scritte entro il 31 maggio 2023 (doc. E pag. 2 in alto).

4.3

La decisione impugnata e

datata 25 maggio 2023 non soggiunge alcunché rispetto alla decisione 25 aprile

2023.

(sopra, consid. 4.2). Motivo per cui, diversamente da quanto reputa il

Pretore aggiunto, all’evidenza non possono considerarsi superate le indicazioni

in punto alle modalità di prosieguo dell’incidente cautelare di cui alla causa

inc. CA.2020.172 ben specificate dalla ICCA con sentenza 17 ottobre 2022 e

ancora ribadite da questa Camera con la decisione 15 maggio 2023. L’insistenza

con cui egli si ostina e persevera a sostenere il contrario costituisce un

reiterato ed evidente diniego di giustizia che, una volta di più, non merita

tutela. E un esito diverso non si giustifica neppure a motivo del fatto che per

risolvere la questione basterebbe una formale decisione di chiusura

dell’istruttoria e assegnazione di un termine alle parti a garanzia del diritto

di essere sentite. Nella concreta situazione non è dato di comprendere per

quale motivo egli abbia optato per la decisione articolata del 25 aprile 2023 respingendo

le richieste delle parti ma senza nulla decidere in merito alle prove, senza

chiudere l’istruttoria e senza assegnare un termine per inoltrare le

conclusioni. Peraltro, respingendo indistintamente tutte le richieste delle

parti, il primo giudice si è pure formalmente rifiutato di portare a termine la

procedura cautelare, ciò che è biasimevole.

In conclusione il reclamo

va accolto e la decisione impugnata 25 maggio 2023 annullata e l’incarto

retrocesso al Pretore aggiunto affinché proceda quanto prima e con

sollecitudine nelle incombenze di sua competenza (ordinanza sulle prove,

eventualmente istruzione se le prove fossero ammesse, chiusura dell’istruttoria

e decisione del procedimento cautelare).

5.

Le spese

processuali, stabilite in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 e 14 LTG, sono

poste a carico dello Stato (art.107 cpv. 2 CPC). Inoltre data la fondatezza del

reclamo, le spese ripetibili vanno addebitate all’ente pubblico (DTF 139 III

471).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 30 maggio 2023 di RE

1.

è accolto. La decisione impugnata 25 maggio 2023 è annullata. L’incarto è

ritornato al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, affinché proceda

nel procedimento cautelare dipendente dall’istanza 17 giugno 2020 di CO 1 (inc.

CA.2020.172).

2.

Le spese processuali

stabilite in fr. 400.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Lo

Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante un’indennità di fr. 800.– per

ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).