13.2023.61
Diniego di gratuito patrocinio e persone giuridiche: fondazione
18 ottobre 2023Italiano23 min
carico di CO 1 su esposto 29 agosto 2019 della Fondazione. Il decreto è stato confermato
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.61
Lugano
18 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2023.13 (azione di rivendicazione di proprietà) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 16 maggio 2023 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 31
maggio 2023 della RE 1 contro la decisione 19 maggio 2023 con cui il Pretore ne
ha respinto la domanda di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. CO 1, moglie dell’artista
grafico __________ deceduto nel 1992, ne ha ereditato l’intera collezione di
opere, fra cui l’archivio grafico. Nel 2002 essa ha costituito la RE 1 (nel
seguito: Fondazione) iscritta a Registro di commercio e ne ha assunto la
funzione di presidente del Consiglio di fondazione. Dalla carica si è dimessa con
effetto immediato il 23 novembre 2018, dimissioni formalizzate ad aprile 2019.
Fatti
B. Con decreto di non
luogo a procedere datato 26 giugno 2020 il Ministero pubblico del Cantone
Ticino ha chiuso il procedimento penale per appropriazione indebita avviato a
carico di CO 1 su esposto 29 agosto 2019 della Fondazione. Il decreto è stato confermato
il 24 settembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello
(inc. 60.2020.185) e l’11 ottobre 2021 innanzi al Tribunale federale (inc.
6B_1249/2020).
C. Con istanza di
conciliazione 21 dicembre 2022 la Fondazione ha convenuto CO 1 innanzi la Pretura
di Mendrisio-Nord, con la richiesta di condanna a consegnarle l’intero archivio
grafico di __________ in quanto di proprietà della Fondazione. La Fondazione ha
nel contempo postulato la concessione del gratuito patrocinio giusta l’art. 117
segg. CPC. Con decisione 22 dicembre 2022 il Segretario assessore ha negato
alla Fondazione il beneficio del gratuito patrocinio. L’udienza si è tenuta il
17 febbraio 2023 in esito alla quale è stata rilasciata l’autorizzazione ad
agire.
D. Con petizione 16
maggio 2023 la Fondazione ha chiesto di condannare CO 1 a consegnarle
l’archivio grafico di __________ in suo possesso ma di proprietà della
Fondazione, e a versarle i proventi indebitamente ottenuti dall’utilizzo di
questo archivio grafico. Ha poi nuovamente postulato di essere posta al
beneficio del gratuito patrocinio.
E. Con decisione 19
maggio 2023 il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio della
Fondazione.
F. Con reclamo 31 maggio
2023 la Fondazione chiede l’annullamento della decisione in questione,
postulando la concessione dell’effetto sospensivo al gravame.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta
l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1
Il giudizio impugnato è
pervenuto alla reclamante il 22 maggio 2023. Spedito il 31 maggio 2023 (busta
originale) il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro
ammissibile.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
3.1
È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128.
I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15.
segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
3.2
Trattandosi di persone
giuridiche è da ritenere che le stesse non sono di principio titolari di una
pretesa al gratuito patrocinio basata sul diritto federale: questo perché non
sono indigenti o povere, ma semmai insolventi o indebitate con le conseguenze che
questo comporta a livello societario ed esecutivo (DTF 143 I 328 consid. 3.1; DTF
131.
II 306 consid. 5.2.1 e 5.2.2; DTF 119 Ia 337 consid. 4b; sentenza del TF
2D_41/2018 dell’8 gennaio 2019 consid. 3.5; sentenza del TF 4A_372/2018 del 30
luglio 2018 consid. 2.2; sentenza del TF 5A_685/2013 del 6 novembre 2013 consid.
3.2; Tappy, in: Commentaire
Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 16 ad art. 117; Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 117). Nondimeno, tenuto anche
conto delle divergenti opinioni in dottrina, in via eccezionale e seppur a
condizioni restrittive la giurisprudenza non esclude di concedere il gratuito
patrocinio ad una persona giuridica (sentenza del TF 2D_41/2018 dell’8 gennaio
2019.
consid. 3.5; Trezzini, op.
cit., n. 7 ad art. 117).
3.2.1
Più precisamente, il Tribunale
federale ha ritenuto che oggetto del contenzioso deve essere l’unico attivo
della persona giuridica - o società a nome collettivo o società in accomandita
(che non sono invero persone giuridiche) - e che le persone fisiche che la
compongono o di cui sono aventi diritto economico siano a loro volta prive di
risorse, dovendosi con ciò intendere un cerchio ampio di persone e quindi oltre
a soci e azionisti anche organi delle persone giuridiche, proprietari economici
e creditori interessati alla procedura giudiziaria (DTF 143 I 328 consid. 3.1;
DTF 131 II 306 consid. 5.2.2; DTF 119 Ia 337 consid. 4e; sentenza del TF
2D_41/2018 dell’8 gennaio 2019 consid. 3.5; sentenza del TF 4A_372/2018 del 30
luglio 2018 consid. 2.2; Colombini, in:
Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 7 e 8 ad art. 117; Trezzini, op. cit., n. 4 e 7 ad art. 117). Il Tribunale
federale ha lasciato invece aperta la questione a sapere se fosse altresì da
esigere un interesse pubblico e generale all’esistenza stessa della persona
giuridica, ma ha ad ogni modo precisato che l’assistenza giudiziaria va rifiutata
se il procedimento per cui è richiesta non è tale da garantirne la
sopravvivenza (DTF 143 I 328 consid. 3.3; sentenza TF 4A_372/2018 del 30 luglio
2018.
consid. 2.2; Colombini, op.
cit. n. 7 ad art. 117; Wuffli/Fuhrer, Handbuch
unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, In Praxi, 2019, n. 86 ad §5; Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 117). Ancora
ha poi indicato che non è determinante distinguere tra persona giuridica avente
scopo commerciale o priva di un siffatto scopo (sentenza del TF 2D_41/2018
dell’8 gennaio 2019 consid. 3.5; Colombini,
op. cit., n. 7 ad art. 117).
3.2.2
Gli
autori Wuffli/Fuhrer si scostano invece
espressamente dalla condizione di indigenza posta dal Tribunale federale in
capo (anche) alle persone fisiche che fanno parte della persona giuridica o che
ne sono aventi diritto economico (op. cit., n. 84 e 88 ad §5). Dal canto suo Tappy ammette la possibilità del
beneficio del gratuito patrocinio per le società di persone (società a nome
collettivo e società in accomandita) premessa l’assenza di risorse economiche
in capo alle stesse e ai suoi soci, e sempre che una perdita del processo in
discussione esponga questi ultimi ad una responsabilità personale accresciuta
(art. 568 o 604 CO); egli lascia inoltre aperta la possibilità del beneficio
del gratuito patrocinio per le fondazioni di interesse pubblico che non
dispongono di risorse proprie e devono sostenere un procedimento non privo di
probabilità di successo, poiché non possono contare su membri o soci tenuti a supportarla
finanziariamente, escludendo per contro una siffatta eventualità per le società
per capitali, in particolare la società anonima (op. cit., n. 17 ad art. 117). A
favore di una concessione del gratuito patrocinio alle società di persone (società
a nome collettivo e società in accomandita) anche Jent-Sørensen (in: Kurzkommentar, ZPO, 3a
ed., 2021, n. 10 ad art. 117) che, per il resto e in aggiunta ai criteri posti
dal Tribunale federale, sembra altresì esigere che il finanziamento tramite
gratuito patrocinio della difesa della persona giuridica debba perseguire un
“interesse generale”, ad esempio nel senso di assolvere compiti a vantaggio
della collettività o a salvaguardia di numerosi posti di lavoro, sicché la conduzione
del procedimento non abbia rilevanza per la sola persona giuridica ma implicazioni
positive per una numerosa cerchia di altre persone (op. cit., n. 7 ad art. 117).
Infine, nel senso di un “interesse pubblico” a che la persona giuridica possa
continuare ad esistere anche Bühler (in:
Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 31 Vorbemerkungen zu Art. 117-123).
4.
La reclamante
lamenta anzitutto una violazione del diritto di essere sentito giusta l’art. 29
cpv. 2 Cost. e art. 53 CPC, e rimprovera al Pretore di non avere debitamente vagliato
le sue allegazioni e assunto i mezzi di prova indicati a sostegno della sua domanda
di gratuito patrocinio. L’interessata non precisa però quali allegazioni non
sono state vagliate dal primo giudice. E men che meno si esprime in punto ai pretesi
mezzi di prova offerti a conforto della domanda di gratuito patrocinio ma non
assunti dal Pretore. La censura, priva di motivazione e sostanza, risulta così
inammissibile.
Invero, a sostegno della
sua incapacità finanziaria di far fronte alle spese legali del procedimento
giudiziario, la reclamante produce ora la nota d’onorario e spese provvisoria di
fr. 4'504.45 rimasta insoluta dell’avv. __________ (doc. CC al reclamo), patrocinatore
nella conciliazione tra il 10 dicembre 2021 e il 27 dicembre 2022, e in
aggiunta chiede che egli sia sentito quale teste. Riconduce la necessità di
tali prove a sedicenti “nova della decisione pretorile” qui impugnata, e afferma
di non avere disponibilità economiche al pari di ben altre note fondazioni
culturali anche internazionali. Se non che, l’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il
divieto di nova in sede di reclamo, principio che resta applicabile anche
nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Bastons Bulletti, in: Petit Commentaire,
CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin, in:
Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a
ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in:
DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Pertanto anche
in merito il reclamo si rivela inammissibile.
5.
La reclamante
contesta di non avere presentato in modo chiaro la propria situazione
finanziaria e di poter affrontare le spese connesse con la causa giudiziaria. Reputa
pure provocatoria, e ipotizza un “copia/incolla” nella decisione impugnata, in
punto al tema della “mancata collaborazione” all’accertamento dei fatti e ai
presupposti di assegnazione di un termine suppletorio per rimediare ad una
“domanda di gratuito patrocinio lacunosa, imprecisa e poco chiara”. In punto al
concetto di “persone interessate economicamente” ad una persona giuridica, la
reclamante rimprovera al Pretore di averla confusa con note fondazioni
culturali, anche internazionali, aventi disponibilità finanziarie illimitate, malinteso
che poteva essere evitato assumendo i mezzi di prova ritualmente offerti così
da accertare la realtà vera dei fatti senza procedere con illazioni avulse
dalla fattispecie. Tuttavia, la reclamante rivolge queste sue critiche a delle
sezioni della decisione impugnata dove il Pretore si è limitato a rammentare e
riassumere i principi generali (prassi e dottrina) intorno al tema del gratuito
patrocinio per le persone giuridiche. E, così proposte, tali censure non hanno portata
pratica.
6.
Per il Pretore il
bilancio e il conto economico al 31 dicembre 2021 attestavano di come in
passato la reclamante fosse sempre stata in grado di pagare le spese legali, ma
che non aveva spiegato perché non lo sarebbe più stata in futuro. La reclamante
aveva pure raccontato in modo generico di un vano tentativo di ricerca di un
sostegno economico presso altri enti, senza però illustrare e dimostrare i
motivi per i quali il Comune __________ e il __________, già individuati quali
“terzi interessati” nella decisione di diniego del gratuito patrocinio 22
dicembre 2022, non sarebbero da ritenere tali, fermo restando poi che i mezzi
di prova offerti miravano a determinare il valore venale dell’archivio grafico.
Oltretutto quando dai documenti agli atti sembrava proprio emergere un interesse
e un particolare coinvolgimento finanziario tanto del Comune __________ quanto
del __________. Il Pretore ha infine escluso di assegnare un termine
suppletorio per ovviare a tali mancanze, poiché nel Consiglio di fondazione
della reclamante sedeva un avvocato iscritto al registro cantonale degli
avvocati, e quelle lacune erano state segnalate con la decisione 22 dicembre
2022.
Il Pretore ne ha concluso che, di nuovo, la reclamante non aveva reso
verosimile la sua incapacità ad anticipare le spese giudiziarie connesse con la
procedura da lei avviata. Da cui, il diniego del gratuito patrocinio.
7.
La reclamante rimprovera
il Pretore per non averla considerata indigente a motivo che in passato aveva fatto
fronte alle spese legali e contesta di non avere spiegato perché ciò non poteva
continuare in futuro. A mente dell’interessata il primo giudice non si sarebbe reso
conto di quanto aveva indicato con la petizione rispetto alla domanda di
gratuito patrocinio, ovvero:
- che la fondazione
era attualmente rappresentata dal Consiglio di fondazione composto dal
presidente PA 1, dal vicepresidente __________ e dal membro __________ (doc.
A);
- che il Consiglio di
fondazione aveva incaricato l’avv. __________ di rappresentarla, previa
richiesta di gratuito patrocinio, nella causa di rivendicazione dell’archivio grafico
che le apparteneva (doc. B);
- che in tal senso era
appunto stata sottoscritta la relativa procura (doc. C);
- che il legale aveva
introdotto istanza di conciliazione con la domanda di gratuito patrocinio;
- che il 22 dicembre 2022
il Segretario assessore aveva negato il gratuito patrocinio, decisione che non
era stata impugnata solo per motivi di opportunità, ritenuto poi che l’anticipo
di fr. 3'000.– era provvisorio e sarebbe stato oggetto del giudizio definitivo
nel contesto della procedura di merito, sul cui esito favorevole non poteva
esservi dubbio visto che l’archivio grafico apparteneva alla reclamante (doc.
G);
- che vani i tentativi di
un componimento bonale della vertenza, l’avv. __________ aveva rinunciato al
mandato a fronte della mancata concessione del gratuito patrocinio e del
mancato pagamento della sua nota d’onorario.
Soggiunge la reclamante
che se le prove notificate in quella sede fossero state assunte, il Pretore avrebbe
accertato la sua carenza di liquidità, pur stimando il suo unico attivo
patrimoniale oggetto della causa in un valore non inferiore a 1 milione di
franchi. Rinvia ai mezzi di prova prodotti quali doc. D, E e V, oltre all’ispezione
oculare, alle audizioni testimoniali segnatamente della direttrice del museo, all’interrogatorio
delle parti (i tre membri del Consiglio di fondazione e la convenuta) e alla
perizia giudiziaria sul valore dell’archivio grafico ovvero di tutte le opere
anche non note e che sarebbero state inventariate nel corso delle ispezioni
oculari.
7.1
Questi argomenti non confutano
però la tesi del Pretore. Questi si è affidato al doc. D che riporta il
bilancio al 31 dicembre degli anni 2021 e 2020 e il relativo conto economico per
gli anni 2021 e 2020. In entrambi i casi questo bilancio rivela un passivo
costituito da un capitale di fondazione di fr. 50'000.– e da versamenti della
convenuta per fr. 3'364'757.58, rapportato ad un attivo che include il
patrimonio grafico di __________ contabilizzato al valore simbolico di fr. 1.–
e una perdita riportata di complessivi fr. 3'414'756.58. Sul fronte del conto
economico per l’anno 2020 risultano costi per complessivi fr. 7'673.10 di cui
fr. 6'784.60 di spese legali rispetto a ricavi per fr. 7'673.10 indicati con la
voce contributo del Comune __________; per l’anno 2021 risultano costi per fr.
4'195.10 di cui fr. 3'656.60 di spese legali pareggiati da ricavi per fr.
4'195.10 sempre indicati quale contributo del Comune __________. Non vi erano
per il resto motivi per escludere a priori un aiuto economico da parte del
Comune __________ e del __________ quali “terzi interessati”, tema segnalato
con la decisione 22 dicembre 2022, mentre le prove invocate riguardavano il valore
venale dell’archivio grafico.
7.1.1
Dal canto suo la reclamante non
accenna nemmeno ad un confronto con il doc. D e a delle effettive spiegazioni
sul perché, diversamente da quanto accaduto negli anni 2020 e 2021, in futuro le
spese legali non sarebbero più state analogamente coperte. Al riguardo non è
certo indicativo il solo fatto che il patrocinatore legale nella conciliazione
abbia ritenuto di rinunciare al mandato poiché la sua nota d’onorario non
sarebbe stata pagata. Peraltro il contributo del Comune __________ copre in
modo sistematico ed integrale l’esatto importo contabilizzato a titolo di costi
per entrambi gli anni. Questa sua partecipazione è stata così modulata a
copertura della relativa perdita d’esercizio e fino a concorrenza delle effettive
necessità finanziarie della reclamante, sostegno che in assenza di più precise
indicazioni difficilmente può rientrare in un concetto di mera liberalità sussidiaria
e predefinita. Detto ciò, la reclamante non pretende neanche che il tema non
fosse stato individuato con la decisione di diniego del gratuito patrocinio 22
dicembre 2022. Sicché, particolare attenzione s’imponeva a maggior ragione.
7.1.2
Non solo. A bilancio il
patrimonio grafico di __________ è stato conteggiato al valore simbolico di fr.
1.– (doc. D), che con lo scritto 13 dicembre 2021 all’autorità di vigilanza
sulle fondazioni, la reclamante ha giustificato in forza del fatto che non vi
era (ancora) un inventario delle opere di proprietà della fondazione, quand’anche
fosse stimabile un valore commerciale non inferiore a 1 milione di franchi, fatta
astrazione di 22 opere grafiche che sarebbero state donate dalla convenuta al
museo e quindi al Comune __________ proprietario della struttura. Che delle
opere si trovino all’interno di un museo non significa però che appartengano al
suo proprietario. Del resto poi l’interessata, costituita il 14 dicembre 2002 con
(fra l’altro) lo scopo di edificare un immobile per proporre proprie mostre ed
esposizioni (doc. G), rivendica la proprietà su tutte le opere grafiche ancora
nelle mani della convenuta il 14 dicembre 2002 (doc. E pag. 4). In quest’ottica
pertanto era quantomeno da spiegare come la convenuta avesse potuto disporre di
22.
opere a favore di un museo edificato solo successivamente. Oltretutto nella
denuncia 29 agosto 2019 la reclamante sosteneva che quelle 22 opere presenti
presso il museo erano da considerare in suo possesso e di sua proprietà. E, in
assenza di riscontri oggettivi diversi, di ciò va pur sempre tenuto conto.
7.1.3
Il citato bilancio attesta
anche un capitale della fondazione di valore esiguo (fr. 50'000.–) rispetto alla
perdita riportata di fr. 3'414'756.58, perdita che è stata per il resto coperta
in toto da versamenti della convenuta in ragione di fr. 3'364'757.58. Sicché, fino
a prova contraria, a fronte delle dimissioni della medesima dalla Fondazione
questo sostegno finanziario andrà comunque altrimenti garantito per sostenerne
l’operatività e l’esistenza, anche una volta recuperato l’archivio grafico. Invero
il tema non sembra essere un problema per la reclamante, che in proposito non spende
una parola. Per analogia, a fronte di un attivo patrimoniale attuale costituito
dalle 22 opere di cui sopra (consid. 7.1.2), non è dato a vedere perché
dovrebbe diventare problematico trovare un sostegno finanziario per assicurare
la sostenibilità delle spese legali e processuali del procedimento giudiziario
da lei avviato.
7.2
In punto alla critica
relativa ai mezzi di prova offerti ma che il Pretore non avrebbe considerato ai
fini della decisione di diniego del gratuito patrocinio, giova rilevare quanto
segue. Si è già detto dei motivi per i quali i doc. D, E e V non confortano affatto
la tesi della reclamante (sopra, consid. 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3). Per il
resto quest’ultima non pretende che le altre prove (ispezione oculare,
audizioni testimoniali segnatamente della direttrice del museo, interrogatorio
delle parti [i tre membri del Consiglio di fondazione e la convenuta] e perizia
giudiziaria sul valore dell’archivio grafico ovvero di tutte le opere anche non
note e inventariate nel corso delle ispezioni oculari) non tendano a comprovare
il valore venale delle contestate opere.
7.3
Alla luce di tutte queste considerazioni,
non si ravvisano gli estremi per ritenere che la conclusione del Pretore emani
da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un’errata applicazione
del diritto. Di qui la reiezione del reclamo.
8.
Sostiene ancora la reclamante
che il Pretore non ha compreso il contenuto del doc. T e che la vera dinamica
dei fatti sarebbe emersa se questi avesse proceduto all’interrogatorio delle
parti e all’audizione della teste: sostanzialmente la convenuta non aveva avuto
l’esatta percezione dei ruoli avuti e/o rivestiti prima della costituzione
della Fondazione e in seno alla Fondazione medesima. Mentre i contributi del
Comune __________ di cui al doc. D erano stati versati a sostegno di attività
culturali della Fondazione come avveniva a favore di altre associazioni
culturali, ricreative e sportive operanti sul territorio comunale.
Nondimeno il Pretore ha
giustificato il coinvolgimento finanziario del Comune __________ dedotto dal doc.
T, poiché attestava di un suo intento a provvedere insieme alla direzione del
museo e al __________ alle spese di mantenimento dell’archivio, attivandosi
presso i vari interlocutori per il sostegno economico e scientifico (doc.T pag.
1). E sul tema la reclamante neppure si confronta. Riguardo poi alle spese
legali coperte dai contributi del Comune __________ di cui dà atto il doc. D, giova
qui richiamare le considerazioni di cui sopra (consid. 7.1 e 7.1.1). Basti per
il resto precisare che nessuna delle relative voci di costo del conto economico
2020.
e 2021 conforta la tesi di attività culturali curate dalla Fondazione nel
corso di quegli anni e che sono state in tal senso indennizzate dal Comune,
rispettivamente di pregressi comprovati versamenti a questo titolo. D’altro
canto, l’interessata sembra volutamente sottacere che il Pretore ha ricondotto
al doc. E il coinvolgimento del Comune __________ nella causa giudiziaria poiché
questo documento attestava (fra l’altro) di un incontro tra il Consiglio di
fondazione e rappresentanti del municipio del Comune __________ (proprietario del
museo) in esito al quale i presenti avevano deciso di promuovere una causa
civile appunto nei confronti della convenuta (doc. E pag. 1). Questo è ciò che qui
conta, e che la reclamante non può inficiare limitandosi ad argomenti di merito
che illustrano la tesi errata della convenuta. Una volta di più, in difetto di
elementi costitutivi di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di
un’errata applicazione del diritto imputabili al Pretore, il reclamo va
respinto.
9.
La reclamante
rimprovera al Pretore di confondere i criteri per la concessione del gratuito
patrocinio in procedura sommaria con quelli validi in procedura ordinaria, poste
le conseguenze che ciò comporta nello specifico rispetto ad una causa con valore
litigioso non inferiore ad 1 milione di franchi. Indica di non capire la
mancata assegnazione di un termine suppletorio per rimediare ad eventuali lacune
a motivo che il presidente del Consiglio di fondazione era un avvocato iscritto
al registro cantonale degli avvocati e che le lacune erano già state evidenziate
con la decisione 22 dicembre 2022. Reputa tali giustificazioni piuttosto indicative
di un giudizio frettoloso, noncurante degli argomenti contenuti nella petizione
a pag. 2 seg. n. 3.1 e 3.2 e ancora da pag. 4 a pag. 9, oltre ai mezzi di prova
ivi specificati. Soggiunge che il presidente del suo Consiglio di fondazione “è
ormai prossimo ad un’età […] che ne consiglierà la sua sostituzione” e che il
legale intervenuto nella procedura di conciliazione aveva rinunciato appunto al
mandato a fronte del diniego del gratuito patrocinio.
Tuttavia, nella misura in
cui afferma che il Pretore ha liquidato troppo in fretta rispettivamente
disatteso le sue argomentazioni di cui alla petizione a pag. 2 seg. n. 3.1 e
3.2
e ancora da pag. 4 a pag. 9 e relativi mezzi di prova, la reclamante non pretende
che vi fosse la concreta necessità di rimediare a mancanze in punto alla
domanda di gratuito patrocinio, bensì e semmai che nello specifico tutte le condizioni
per ammetterla al beneficio del gratuito patrocinio erano adempiute. D’altra
parte la reclamante non sostiene neppure che le lacune rilevate dal Pretore non
le erano già state fatte notare con la decisione 22 dicembre 2022. Inoltre, i
presupposti di concessione del gratuito patrocinio sono previsti dall’art. 117 seg.
CPC (sopra, consid. 3) e non cambiano a dipendenza della tipologia di procedura
a cui va ascritta la causa giudiziaria per la quale è richiesto. In concreto il
Pretore non ha ritenuto adempiuti tali presupposti con argomenti a cui - come
si è già diffusamente sin qui spiegato (sopra, consid. 4, 5, 7, 8) - la
reclamante non ha opposto valide censure a conforto di manifesti accertamenti errati
dei fatti e/o errate applicazioni del diritto. La critica è quindi sprovvista
di ogni fondamento e da respingere.
10.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Le spese processuali di fr. 500.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG
(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le
decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno così poste a carico
della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il
problema delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il
richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte
osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ammissibile, il reclamo 31 maggio 2023 di RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali,
fissate in fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 31 maggio 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.