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Decisione

13.2023.61

Diniego di gratuito patrocinio e persone giuridiche: fondazione

18 ottobre 2023Italiano23 min

carico di CO 1 su esposto 29 agosto 2019 della Fondazione. Il decreto è stato confermato

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.61

Lugano

18 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2023.13 (azione di rivendicazione di proprietà) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 16 maggio 2023 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 31

maggio 2023 della RE 1 contro la decisione 19 maggio 2023 con cui il Pretore ne

ha respinto la domanda di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. CO 1, moglie dell’artista

grafico __________ deceduto nel 1992, ne ha ereditato l’intera collezione di

opere, fra cui l’archivio grafico. Nel 2002 essa ha costituito la RE 1 (nel

seguito: Fondazione) iscritta a Registro di commercio e ne ha assunto la

funzione di presidente del Consiglio di fondazione. Dalla carica si è dimessa con

effetto immediato il 23 novembre 2018, dimissioni formalizzate ad aprile 2019.

Fatti

B. Con decreto di non

luogo a procedere datato 26 giugno 2020 il Ministero pubblico del Cantone

Ticino ha chiuso il procedimento penale per appropriazione indebita avviato a

carico di CO 1 su esposto 29 agosto 2019 della Fondazione. Il decreto è stato confermato

il 24 settembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello

(inc. 60.2020.185) e l’11 ottobre 2021 innanzi al Tribunale federale (inc.

6B_1249/2020).

C. Con istanza di

conciliazione 21 dicembre 2022 la Fondazione ha convenuto CO 1 innanzi la Pretura

di Mendrisio-Nord, con la richiesta di condanna a consegnarle l’intero archivio

grafico di __________ in quanto di proprietà della Fondazione. La Fondazione ha

nel contempo postulato la concessione del gratuito patrocinio giusta l’art. 117

segg. CPC. Con decisione 22 dicembre 2022 il Segretario assessore ha negato

alla Fondazione il beneficio del gratuito patrocinio. L’udienza si è tenuta il

17 febbraio 2023 in esito alla quale è stata rilasciata l’autorizzazione ad

agire.

D. Con petizione 16

maggio 2023 la Fondazione ha chiesto di condannare CO 1 a consegnarle

l’archivio grafico di __________ in suo possesso ma di proprietà della

Fondazione, e a versarle i proventi indebitamente ottenuti dall’utilizzo di

questo archivio grafico. Ha poi nuovamente postulato di essere posta al

beneficio del gratuito patrocinio.

E. Con decisione 19

maggio 2023 il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio della

Fondazione.

F. Con reclamo 31 maggio

2023 la Fondazione chiede l’annullamento della decisione in questione,

postulando la concessione dell’effetto sospensivo al gravame.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta

l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

Il giudizio impugnato è

pervenuto alla reclamante il 22 maggio 2023. Spedito il 31 maggio 2023 (busta

originale) il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro

ammissibile.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

3.1

È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128.

I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio

limitato (Trezzini, op. cit., n.

15.

segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare -

spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

3.2

Trattandosi di persone

giuridiche è da ritenere che le stesse non sono di principio titolari di una

pretesa al gratuito patrocinio basata sul diritto federale: questo perché non

sono indigenti o povere, ma semmai insolventi o indebitate con le conseguenze che

questo comporta a livello societario ed esecutivo (DTF 143 I 328 consid. 3.1; DTF

131.

II 306 consid. 5.2.1 e 5.2.2; DTF 119 Ia 337 consid. 4b; sentenza del TF

2D_41/2018 dell’8 gennaio 2019 consid. 3.5; sentenza del TF 4A_372/2018 del 30

luglio 2018 consid. 2.2; sentenza del TF 5A_685/2013 del 6 novembre 2013 consid.

3.2; Tappy, in: Commentaire

Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 16 ad art. 117; Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 117). Nondimeno, tenuto anche

conto delle divergenti opinioni in dottrina, in via eccezionale e seppur a

condizioni restrittive la giurisprudenza non esclude di concedere il gratuito

patrocinio ad una persona giuridica (sentenza del TF 2D_41/2018 dell’8 gennaio

2019.

consid. 3.5; Trezzini, op.

cit., n. 7 ad art. 117).

3.2.1

Più precisamente, il Tribunale

federale ha ritenuto che oggetto del contenzioso deve essere l’unico attivo

della persona giuridica - o società a nome collettivo o società in accomandita

(che non sono invero persone giuridiche) - e che le persone fisiche che la

compongono o di cui sono aventi diritto economico siano a loro volta prive di

risorse, dovendosi con ciò intendere un cerchio ampio di persone e quindi oltre

a soci e azionisti anche organi delle persone giuridiche, proprietari economici

e creditori interessati alla procedura giudiziaria (DTF 143 I 328 consid. 3.1;

DTF 131 II 306 consid. 5.2.2; DTF 119 Ia 337 consid. 4e; sentenza del TF

2D_41/2018 dell’8 gennaio 2019 consid. 3.5; sentenza del TF 4A_372/2018 del 30

luglio 2018 consid. 2.2; Colombini, in:

Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 7 e 8 ad art. 117; Trezzini, op. cit., n. 4 e 7 ad art. 117). Il Tribunale

federale ha lasciato invece aperta la questione a sapere se fosse altresì da

esigere un interesse pubblico e generale all’esistenza stessa della persona

giuridica, ma ha ad ogni modo precisato che l’assistenza giudiziaria va rifiutata

se il procedimento per cui è richiesta non è tale da garantirne la

sopravvivenza (DTF 143 I 328 consid. 3.3; sentenza TF 4A_372/2018 del 30 luglio

2018.

consid. 2.2; Colombini, op.

cit. n. 7 ad art. 117; Wuffli/Fuhrer, Handbuch

unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, In Praxi, 2019, n. 86 ad §5; Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 117). Ancora

ha poi indicato che non è determinante distinguere tra persona giuridica avente

scopo commerciale o priva di un siffatto scopo (sentenza del TF 2D_41/2018

dell’8 gennaio 2019 consid. 3.5; Colombini,

op. cit., n. 7 ad art. 117).

3.2.2

Gli

autori Wuffli/Fuhrer si scostano invece

espressamente dalla condizione di indigenza posta dal Tribunale federale in

capo (anche) alle persone fisiche che fanno parte della persona giuridica o che

ne sono aventi diritto economico (op. cit., n. 84 e 88 ad §5). Dal canto suo Tappy ammette la possibilità del

beneficio del gratuito patrocinio per le società di persone (società a nome

collettivo e società in accomandita) premessa l’assenza di risorse economiche

in capo alle stesse e ai suoi soci, e sempre che una perdita del processo in

discussione esponga questi ultimi ad una responsabilità personale accresciuta

(art. 568 o 604 CO); egli lascia inoltre aperta la possibilità del beneficio

del gratuito patrocinio per le fondazioni di interesse pubblico che non

dispongono di risorse proprie e devono sostenere un procedimento non privo di

probabilità di successo, poiché non possono contare su membri o soci tenuti a supportarla

finanziariamente, escludendo per contro una siffatta eventualità per le società

per capitali, in particolare la società anonima (op. cit., n. 17 ad art. 117). A

favore di una concessione del gratuito patrocinio alle società di persone (società

a nome collettivo e società in accomandita) anche Jent-Sørensen (in: Kurzkommentar, ZPO, 3a

ed., 2021, n. 10 ad art. 117) che, per il resto e in aggiunta ai criteri posti

dal Tribunale federale, sembra altresì esigere che il finanziamento tramite

gratuito patrocinio della difesa della persona giuridica debba perseguire un

“interesse generale”, ad esempio nel senso di assolvere compiti a vantaggio

della collettività o a salvaguardia di numerosi posti di lavoro, sicché la conduzione

del procedimento non abbia rilevanza per la sola persona giuridica ma implicazioni

positive per una numerosa cerchia di altre persone (op. cit., n. 7 ad art. 117).

Infine, nel senso di un “interesse pubblico” a che la persona giuridica possa

continuare ad esistere anche Bühler (in:

Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 31 Vorbemerkungen zu Art. 117-123).

4.

La reclamante

lamenta anzitutto una violazione del diritto di essere sentito giusta l’art. 29

cpv. 2 Cost. e art. 53 CPC, e rimprovera al Pretore di non avere debitamente vagliato

le sue allegazioni e assunto i mezzi di prova indicati a sostegno della sua domanda

di gratuito patrocinio. L’interessata non precisa però quali allegazioni non

sono state vagliate dal primo giudice. E men che meno si esprime in punto ai pretesi

mezzi di prova offerti a conforto della domanda di gratuito patrocinio ma non

assunti dal Pretore. La censura, priva di motivazione e sostanza, risulta così

inammissibile.

Invero, a sostegno della

sua incapacità finanziaria di far fronte alle spese legali del procedimento

giudiziario, la reclamante produce ora la nota d’onorario e spese provvisoria di

fr. 4'504.45 rimasta insoluta dell’avv. __________ (doc. CC al reclamo), patrocinatore

nella conciliazione tra il 10 dicembre 2021 e il 27 dicembre 2022, e in

aggiunta chiede che egli sia sentito quale teste. Riconduce la necessità di

tali prove a sedicenti “nova della decisione pretorile” qui impugnata, e afferma

di non avere disponibilità economiche al pari di ben altre note fondazioni

culturali anche internazionali. Se non che, l’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il

divieto di nova in sede di reclamo, principio che resta applicabile anche

nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Bastons Bulletti, in: Petit Commentaire,

CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin, in:

Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in:

DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Pertanto anche

in merito il reclamo si rivela inammissibile.

5.

La reclamante

contesta di non avere presentato in modo chiaro la propria situazione

finanziaria e di poter affrontare le spese connesse con la causa giudiziaria. Reputa

pure provocatoria, e ipotizza un “copia/incolla” nella decisione impugnata, in

punto al tema della “mancata collaborazione” all’accertamento dei fatti e ai

presupposti di assegnazione di un termine suppletorio per rimediare ad una

“domanda di gratuito patrocinio lacunosa, imprecisa e poco chiara”. In punto al

concetto di “persone interessate economicamente” ad una persona giuridica, la

reclamante rimprovera al Pretore di averla confusa con note fondazioni

culturali, anche internazionali, aventi disponibilità finanziarie illimitate, malinteso

che poteva essere evitato assumendo i mezzi di prova ritualmente offerti così

da accertare la realtà vera dei fatti senza procedere con illazioni avulse

dalla fattispecie. Tuttavia, la reclamante rivolge queste sue critiche a delle

sezioni della decisione impugnata dove il Pretore si è limitato a rammentare e

riassumere i principi generali (prassi e dottrina) intorno al tema del gratuito

patrocinio per le persone giuridiche. E, così proposte, tali censure non hanno portata

pratica.

6.

Per il Pretore il

bilancio e il conto economico al 31 dicembre 2021 attestavano di come in

passato la reclamante fosse sempre stata in grado di pagare le spese legali, ma

che non aveva spiegato perché non lo sarebbe più stata in futuro. La reclamante

aveva pure raccontato in modo generico di un vano tentativo di ricerca di un

sostegno economico presso altri enti, senza però illustrare e dimostrare i

motivi per i quali il Comune __________ e il __________, già individuati quali

“terzi interessati” nella decisione di diniego del gratuito patrocinio 22

dicembre 2022, non sarebbero da ritenere tali, fermo restando poi che i mezzi

di prova offerti miravano a determinare il valore venale dell’archivio grafico.

Oltretutto quando dai documenti agli atti sembrava proprio emergere un interesse

e un particolare coinvolgimento finanziario tanto del Comune __________ quanto

del __________. Il Pretore ha infine escluso di assegnare un termine

suppletorio per ovviare a tali mancanze, poiché nel Consiglio di fondazione

della reclamante sedeva un avvocato iscritto al registro cantonale degli

avvocati, e quelle lacune erano state segnalate con la decisione 22 dicembre

2022.

Il Pretore ne ha concluso che, di nuovo, la reclamante non aveva reso

verosimile la sua incapacità ad anticipare le spese giudiziarie connesse con la

procedura da lei avviata. Da cui, il diniego del gratuito patrocinio.

7.

La reclamante rimprovera

il Pretore per non averla considerata indigente a motivo che in passato aveva fatto

fronte alle spese legali e contesta di non avere spiegato perché ciò non poteva

continuare in futuro. A mente dell’interessata il primo giudice non si sarebbe reso

conto di quanto aveva indicato con la petizione rispetto alla domanda di

gratuito patrocinio, ovvero:

- che la fondazione

era attualmente rappresentata dal Consiglio di fondazione composto dal

presidente PA 1, dal vicepresidente __________ e dal membro __________ (doc.

A);

- che il Consiglio di

fondazione aveva incaricato l’avv. __________ di rappresentarla, previa

richiesta di gratuito patrocinio, nella causa di rivendicazione dell’archivio grafico

che le apparteneva (doc. B);

- che in tal senso era

appunto stata sottoscritta la relativa procura (doc. C);

- che il legale aveva

introdotto istanza di conciliazione con la domanda di gratuito patrocinio;

- che il 22 dicembre 2022

il Segretario assessore aveva negato il gratuito patrocinio, decisione che non

era stata impugnata solo per motivi di opportunità, ritenuto poi che l’anticipo

di fr. 3'000.– era provvisorio e sarebbe stato oggetto del giudizio definitivo

nel contesto della procedura di merito, sul cui esito favorevole non poteva

esservi dubbio visto che l’archivio grafico apparteneva alla reclamante (doc.

G);

- che vani i tentativi di

un componimento bonale della vertenza, l’avv. __________ aveva rinunciato al

mandato a fronte della mancata concessione del gratuito patrocinio e del

mancato pagamento della sua nota d’onorario.

Soggiunge la reclamante

che se le prove notificate in quella sede fossero state assunte, il Pretore avrebbe

accertato la sua carenza di liquidità, pur stimando il suo unico attivo

patrimoniale oggetto della causa in un valore non inferiore a 1 milione di

franchi. Rinvia ai mezzi di prova prodotti quali doc. D, E e V, oltre all’ispezione

oculare, alle audizioni testimoniali segnatamente della direttrice del museo, all’interrogatorio

delle parti (i tre membri del Consiglio di fondazione e la convenuta) e alla

perizia giudiziaria sul valore dell’archivio grafico ovvero di tutte le opere

anche non note e che sarebbero state inventariate nel corso delle ispezioni

oculari.

7.1

Questi argomenti non confutano

però la tesi del Pretore. Questi si è affidato al doc. D che riporta il

bilancio al 31 dicembre degli anni 2021 e 2020 e il relativo conto economico per

gli anni 2021 e 2020. In entrambi i casi questo bilancio rivela un passivo

costituito da un capitale di fondazione di fr. 50'000.– e da versamenti della

convenuta per fr. 3'364'757.58, rapportato ad un attivo che include il

patrimonio grafico di __________ contabilizzato al valore simbolico di fr. 1.–

e una perdita riportata di complessivi fr. 3'414'756.58. Sul fronte del conto

economico per l’anno 2020 risultano costi per complessivi fr. 7'673.10 di cui

fr. 6'784.60 di spese legali rispetto a ricavi per fr. 7'673.10 indicati con la

voce contributo del Comune __________; per l’anno 2021 risultano costi per fr.

4'195.10 di cui fr. 3'656.60 di spese legali pareggiati da ricavi per fr.

4'195.10 sempre indicati quale contributo del Comune __________. Non vi erano

per il resto motivi per escludere a priori un aiuto economico da parte del

Comune __________ e del __________ quali “terzi interessati”, tema segnalato

con la decisione 22 dicembre 2022, mentre le prove invocate riguardavano il valore

venale dell’archivio grafico.

7.1.1

Dal canto suo la reclamante non

accenna nemmeno ad un confronto con il doc. D e a delle effettive spiegazioni

sul perché, diversamente da quanto accaduto negli anni 2020 e 2021, in futuro le

spese legali non sarebbero più state analogamente coperte. Al riguardo non è

certo indicativo il solo fatto che il patrocinatore legale nella conciliazione

abbia ritenuto di rinunciare al mandato poiché la sua nota d’onorario non

sarebbe stata pagata. Peraltro il contributo del Comune __________ copre in

modo sistematico ed integrale l’esatto importo contabilizzato a titolo di costi

per entrambi gli anni. Questa sua partecipazione è stata così modulata a

copertura della relativa perdita d’esercizio e fino a concorrenza delle effettive

necessità finanziarie della reclamante, sostegno che in assenza di più precise

indicazioni difficilmente può rientrare in un concetto di mera liberalità sussidiaria

e predefinita. Detto ciò, la reclamante non pretende neanche che il tema non

fosse stato individuato con la decisione di diniego del gratuito patrocinio 22

dicembre 2022. Sicché, particolare attenzione s’imponeva a maggior ragione.

7.1.2

Non solo. A bilancio il

patrimonio grafico di __________ è stato conteggiato al valore simbolico di fr.

1.– (doc. D), che con lo scritto 13 dicembre 2021 all’autorità di vigilanza

sulle fondazioni, la reclamante ha giustificato in forza del fatto che non vi

era (ancora) un inventario delle opere di proprietà della fondazione, quand’anche

fosse stimabile un valore commerciale non inferiore a 1 milione di franchi, fatta

astrazione di 22 opere grafiche che sarebbero state donate dalla convenuta al

museo e quindi al Comune __________ proprietario della struttura. Che delle

opere si trovino all’interno di un museo non significa però che appartengano al

suo proprietario. Del resto poi l’interessata, costituita il 14 dicembre 2002 con

(fra l’altro) lo scopo di edificare un immobile per proporre proprie mostre ed

esposizioni (doc. G), rivendica la proprietà su tutte le opere grafiche ancora

nelle mani della convenuta il 14 dicembre 2002 (doc. E pag. 4). In quest’ottica

pertanto era quantomeno da spiegare come la convenuta avesse potuto disporre di

22.

opere a favore di un museo edificato solo successivamente. Oltretutto nella

denuncia 29 agosto 2019 la reclamante sosteneva che quelle 22 opere presenti

presso il museo erano da considerare in suo possesso e di sua proprietà. E, in

assenza di riscontri oggettivi diversi, di ciò va pur sempre tenuto conto.

7.1.3

Il citato bilancio attesta

anche un capitale della fondazione di valore esiguo (fr. 50'000.–) rispetto alla

perdita riportata di fr. 3'414'756.58, perdita che è stata per il resto coperta

in toto da versamenti della convenuta in ragione di fr. 3'364'757.58. Sicché, fino

a prova contraria, a fronte delle dimissioni della medesima dalla Fondazione

questo sostegno finanziario andrà comunque altrimenti garantito per sostenerne

l’operatività e l’esistenza, anche una volta recuperato l’archivio grafico. Invero

il tema non sembra essere un problema per la reclamante, che in proposito non spende

una parola. Per analogia, a fronte di un attivo patrimoniale attuale costituito

dalle 22 opere di cui sopra (consid. 7.1.2), non è dato a vedere perché

dovrebbe diventare problematico trovare un sostegno finanziario per assicurare

la sostenibilità delle spese legali e processuali del procedimento giudiziario

da lei avviato.

7.2

In punto alla critica

relativa ai mezzi di prova offerti ma che il Pretore non avrebbe considerato ai

fini della decisione di diniego del gratuito patrocinio, giova rilevare quanto

segue. Si è già detto dei motivi per i quali i doc. D, E e V non confortano affatto

la tesi della reclamante (sopra, consid. 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3). Per il

resto quest’ultima non pretende che le altre prove (ispezione oculare,

audizioni testimoniali segnatamente della direttrice del museo, interrogatorio

delle parti [i tre membri del Consiglio di fondazione e la convenuta] e perizia

giudiziaria sul valore dell’archivio grafico ovvero di tutte le opere anche non

note e inventariate nel corso delle ispezioni oculari) non tendano a comprovare

il valore venale delle contestate opere.

7.3

Alla luce di tutte queste considerazioni,

non si ravvisano gli estremi per ritenere che la conclusione del Pretore emani

da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un’errata applicazione

del diritto. Di qui la reiezione del reclamo.

8.

Sostiene ancora la reclamante

che il Pretore non ha compreso il contenuto del doc. T e che la vera dinamica

dei fatti sarebbe emersa se questi avesse proceduto all’interrogatorio delle

parti e all’audizione della teste: sostanzialmente la convenuta non aveva avuto

l’esatta percezione dei ruoli avuti e/o rivestiti prima della costituzione

della Fondazione e in seno alla Fondazione medesima. Mentre i contributi del

Comune __________ di cui al doc. D erano stati versati a sostegno di attività

culturali della Fondazione come avveniva a favore di altre associazioni

culturali, ricreative e sportive operanti sul territorio comunale.

Nondimeno il Pretore ha

giustificato il coinvolgimento finanziario del Comune __________ dedotto dal doc.

T, poiché attestava di un suo intento a provvedere insieme alla direzione del

museo e al __________ alle spese di mantenimento dell’archivio, attivandosi

presso i vari interlocutori per il sostegno economico e scientifico (doc.T pag.

1). E sul tema la reclamante neppure si confronta. Riguardo poi alle spese

legali coperte dai contributi del Comune __________ di cui dà atto il doc. D, giova

qui richiamare le considerazioni di cui sopra (consid. 7.1 e 7.1.1). Basti per

il resto precisare che nessuna delle relative voci di costo del conto economico

2020.

e 2021 conforta la tesi di attività culturali curate dalla Fondazione nel

corso di quegli anni e che sono state in tal senso indennizzate dal Comune,

rispettivamente di pregressi comprovati versamenti a questo titolo. D’altro

canto, l’interessata sembra volutamente sottacere che il Pretore ha ricondotto

al doc. E il coinvolgimento del Comune __________ nella causa giudiziaria poiché

questo documento attestava (fra l’altro) di un incontro tra il Consiglio di

fondazione e rappresentanti del municipio del Comune __________ (proprietario del

museo) in esito al quale i presenti avevano deciso di promuovere una causa

civile appunto nei confronti della convenuta (doc. E pag. 1). Questo è ciò che qui

conta, e che la reclamante non può inficiare limitandosi ad argomenti di merito

che illustrano la tesi errata della convenuta. Una volta di più, in difetto di

elementi costitutivi di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di

un’errata applicazione del diritto imputabili al Pretore, il reclamo va

respinto.

9.

La reclamante

rimprovera al Pretore di confondere i criteri per la concessione del gratuito

patrocinio in procedura sommaria con quelli validi in procedura ordinaria, poste

le conseguenze che ciò comporta nello specifico rispetto ad una causa con valore

litigioso non inferiore ad 1 milione di franchi. Indica di non capire la

mancata assegnazione di un termine suppletorio per rimediare ad eventuali lacune

a motivo che il presidente del Consiglio di fondazione era un avvocato iscritto

al registro cantonale degli avvocati e che le lacune erano già state evidenziate

con la decisione 22 dicembre 2022. Reputa tali giustificazioni piuttosto indicative

di un giudizio frettoloso, noncurante degli argomenti contenuti nella petizione

a pag. 2 seg. n. 3.1 e 3.2 e ancora da pag. 4 a pag. 9, oltre ai mezzi di prova

ivi specificati. Soggiunge che il presidente del suo Consiglio di fondazione “è

ormai prossimo ad un’età […] che ne consiglierà la sua sostituzione” e che il

legale intervenuto nella procedura di conciliazione aveva rinunciato appunto al

mandato a fronte del diniego del gratuito patrocinio.

Tuttavia, nella misura in

cui afferma che il Pretore ha liquidato troppo in fretta rispettivamente

disatteso le sue argomentazioni di cui alla petizione a pag. 2 seg. n. 3.1 e

3.2

e ancora da pag. 4 a pag. 9 e relativi mezzi di prova, la reclamante non pretende

che vi fosse la concreta necessità di rimediare a mancanze in punto alla

domanda di gratuito patrocinio, bensì e semmai che nello specifico tutte le condizioni

per ammetterla al beneficio del gratuito patrocinio erano adempiute. D’altra

parte la reclamante non sostiene neppure che le lacune rilevate dal Pretore non

le erano già state fatte notare con la decisione 22 dicembre 2022. Inoltre, i

presupposti di concessione del gratuito patrocinio sono previsti dall’art. 117 seg.

CPC (sopra, consid. 3) e non cambiano a dipendenza della tipologia di procedura

a cui va ascritta la causa giudiziaria per la quale è richiesto. In concreto il

Pretore non ha ritenuto adempiuti tali presupposti con argomenti a cui - come

si è già diffusamente sin qui spiegato (sopra, consid. 4, 5, 7, 8) - la

reclamante non ha opposto valide censure a conforto di manifesti accertamenti errati

dei fatti e/o errate applicazioni del diritto. La critica è quindi sprovvista

di ogni fondamento e da respingere.

10.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali di fr. 500.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG

(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le

decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno così poste a carico

della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il

problema delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il

richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte

osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ammissibile, il reclamo 31 maggio 2023 di RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali,

fissate in fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 31 maggio 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.