13.2023.64
Sospensione della causa in attesa di decisione sulla competenza di un tribunale arbitrale estero
18 ottobre 2023Italiano16 min
esecutivo n. __________ spiccato il 13 ottobre 2021 dall’Ufficio esecuzione di __________,
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.64
Lugano
18 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2022.4 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione
10 gennaio 2022 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 12
giugno 2023 di RE 1 contro la decisione 30 maggio 2023 con cui il Pretore
aggiunto ha sospeso il procedimento;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è una società attiva
nel commercio, produzione e distribuzione di materie prime industriali. CO 1
opera nel medesimo campo di attività.
A mente di CO 1, con
contratto di compravendita 25 marzo 2021 RE 1 si era impegnata ad acquistare da
lei metanolo per complessivi EUR 1'272'000.–. Tale impegno sarebbe poi stato in
parte annullato dal successivo accordo “Book Out Deal” 12 maggio 2021, ottenuto
tramite contrattazione con una società intermediaria, in virtù del quale RE 1 avrebbe
spuntato un’opzione di riacquisto da parte di CO 1 della medesima quantità di
metanolo. A mente di CO 1 il saldo residuo scoperto si attesta a EUR 46'000.–.
RE 1 contesta l’esistenza
del contratto 25 marzo 2021 e di dover pagare il citato importo.
Fatti
B. Con precetto
esecutivo n. __________ spiccato il 13 ottobre 2021 dall’Ufficio esecuzione di __________,
CO 1 ha escusso RE 1 per la cifra di fr. 50'566.88 oltre interessi al 5% dal 1°
luglio 2021 (EUR 46'000.– al tasso di cambio EUR 1= fr. 1.09928 applicato
dall’Amministrazione federale delle dogane il 21 settembre 2021). L’escussa vi ha
interposto opposizione.
C. Con domanda 7 gennaio
2022, in forza della clausola arbitrale annessa al contratto di compravendita
25 marzo 2021, CO 1 ha chiesto all’associazione arbitrale LMAA con sede a Londra
(London Maritime Arbitrators Association) la nomina secondo la procedura per le
controversie di piccola entità (LMAA Small Claims Procedure) di un arbitro
unico per risolvere la disputa in punto ad esecuzione del citato contratto e pagamento
da parte di RE 1 del saldo scoperto di EUR 46'000.– oltre interessi e spese.
L’11 gennaio 2022
l’arbitro unico __________ ha comunicato alle parti di avere dichiarato aperto
il procedimento arbitrale.
D. Con petizione 10
gennaio 2022 introdotta innanzi la Pretura di Lugano, sezione 3, RE 1 ha
chiesto di accertare l’inesistenza del debito per il quale era stata escussa da
CO 1 e di annullare l’esecuzione di cui al precetto esecutivo n. __________
dell’UE di __________.
E. Con istanza del 14
febbraio 2022 CO 1 ha sollevato eccezione di arbitrato e chiesto giusta l’art.
125 lett. a CPC di limitare il procedimento all’esame di questa sua eccezione. In
subordine ha inoltre chiesto giusta l’art. 126 CPC di sospendere la causa fino
a decisione del tribunale arbitrale sulla propria competenza rispettivamente fino
a conclusione del procedimento arbitrale.
Con osservazioni 4 aprile
2022 l’attrice ha chiesto di respingere le domande della convenuta.
La convenuta, il 6 maggio
2022, e l’attrice, il 7 giugno 2022, hanno entrambe ribadito il rispettivo
antitetico punto di vista riguardo alla semplificazione e sospensione del
procedimento.
F. Il 26 maggio 2023, sollecitata
dal Pretore aggiunto che aveva rilevato l’assenza di atti processuali dal 9
giugno 2022, l’attrice ha confermato il suo interesse alla causa.
Con decisione 30 maggio
2023 il Pretore aggiunto ha disposto la sospensione della procedura sino a
nuovo avviso, previo invito alla convenuta di comunicare l’esito della
decisione arbitrale sulla propria competenza.
G. Con reclamo 12 giugno
2023 RE 1 chiede di annullare questa decisione di sospensione della causa.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
giudice sospende un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una disposizione
ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art.
126.
cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e
art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di
dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Il giudizio impugnato è pervenuto
alla reclamante il 1° giugno 2023. Rimesso alla posta (con invio raccomandato)
lunedì 12 giugno 2023, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il gravame è quindi
da ritenere tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b).
2.1
Il Pretore aggiunto ha dato
atto di un assenso della reclamante a che la procedura fosse sospesa e ritenuto
determinante il 7 gennaio 2022 quale giorno di avvio del procedimento arbitrale,
corrispondente all’inoltro a Londra della domanda di nomina dell’arbitro. Egli
ha ritenuto che per gli art. II della Convenzione concernente il riconoscimento
e l’esecuzione delle sentenze arbitrali, gli articoli 7 e 186 LDIP e la vigente
prassi e dottrina, il tribunale statale svizzero adito successivamente era
tenuto a sospendere la procedura fino a quando quello arbitrale ha statuito
sulla propria competenza. Da cui la sospensione della causa e l’invito alla
convenuta di comunicare la decisione del tribunale arbitrale su tale questione.
2.2
Ribadito il suo interesse
alla causa, la reclamante contesta la pattuizione e l’accettazione di una
clausola arbitrale - oltretutto agli atti in due diverse versioni - e sostiene
di non avere mai avuto conoscenza delle trattative di compravendita su cui la
convenuta fonda la sua pretesa. Nonostante i solleciti, a distanza di oltre un
anno il tribunale arbitrale non si era ancora pronunciato, mentre il precetto
esecutivo spiccato in Svizzera danneggiava la sua immagine nella sua attività commerciale.
La sospensione era inopportuna e non risolutiva, tenuto conto che la procedura
di incasso forzato vincolava oramai la fattispecie alla Svizzera e che la causa
in Pretura precedeva di un giorno l’avvio della procedura arbitrale, che oltretutto
neanche le era stata regolarmente notificata. Di contro, la Pretura disponeva dei
necessari strumenti per chiarire la controversia in tempi accettabili.
3.
Giusta l’art. 126
cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità
lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito
di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica,
il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento, fermo restando che la
sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare
qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il
principio di celerità della causa in corso (Weber,
in: Kurzkommentar, ZPO, 3a
ed., 2021, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Trezzini
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4
ad art. 126; Frei, in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la
sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei
contrapposti interessi delle parti, e tale da prevalere sull’imperativo di
speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,
124.
cpv. 1 seconda frase CPC; Weber, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Trezzini, op.
cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.
cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può
giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie,
in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni
pregiudiziali (Weber, op. cit., n.
4.
segg. ad art. 126; Trezzini, op.
cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 3 seg. ad art. 126). Il meccanismo della sospensione ai sensi dell’art.
126.
CPC è applicabile a ogni tipo di procedura, anche in una procedura semplice
e veloce quale è la procedura sommaria (Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 126).
4.
Giova qui premettere
che con la decisione impugnata il Pretore aggiunto ha dato anzitutto atto di un
assenso della reclamante alla sospensione della causa, assenso manifestato dopo
che il primo giudice l’aveva interpellata per verificare il suo interesse alla
lite tenuto conto del lungo tempo trascorso dall’ultimo atto processuale.
La reclamante obietta di
avere solo voluto manifestare l’interesse al mantenimento della causa rispetto
ad un’ipotesi di stralcio dai ruoli della procedura. Nondimeno, l’ordinanza 9
maggio 2023 invitava l’interessata a “comunicare se mantiene o meno un
interesse alla causa” ritenuto che “nell’affermativa la stessa verrà sospesa
nell’attesa che il Tribunale arbitrale di Londra si pronunci in merito alla
propria competenza; in caso contrario la procedura verrà stralciata dai ruoli,
tasse e spese, da ridurre, a carico di chi le ha anticipate”. Al riguardo, il 26
maggio 2023 la reclamante ha dichiarato che “mantiene un interesse alla causa
pendente” per poi concludere con un “la prego di procedere come da lei
indicato”. In forza di ciò, di conseguenza, mal si vede perché il Pretore
aggiunto ne avrebbe a torto desunto che la reclamante non intendesse esprimere
il proprio consenso ad una sospensione della causa. Pare così quantomeno
bizzarro che con il gravame in rassegna l’interessata rivendichi ora l’annullamento
della decisione di sospensione 30 maggio 2023 e che il primo giudice si esprima
senza indugio sulla propria competenza a dirimere la controversia in esame. Certo
è che l’argomento così proposto non assurge né ad accertamento manifestamente
errato dei fatti né ad errata applicazione del diritto.
5.
Il Pretore aggiunto
ha in seguito ricordato che la richiesta di sospensione della causa era stata
giustificata dalla convenuta poiché la controversia era già pendente innanzi al
Tribunale arbitrale di Londra, adito in forza della clausola arbitrale pattuita
dalle parti, che non aveva ancora deciso sulla propria competenza. Il primo
giudice ha inoltre spiegato che per gli art. II della Convenzione concernete il
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali, art. 7 e 186 LDIP e la
vigente prassi e dottrina, il tribunale statale svizzero successivamente adito era
tenuto a sospendere la procedura fino a quanto il tribunale arbitrale non
avesse appunto statuito sulla propria competenza.
5.1
Afferma la reclamante di
avere sempre contestato la pattuizione, la negoziazione e l’accettazione di una
clausola di competenza arbitrale. Inoltre, a riprova della confusione e
mancanza di trasparenza, rileva che agli atti figurano persino due versioni di condizioni
generali contenenti la citata clausola aventi un foro arbitrale diverso. Precisa
di essersi trovata al centro di un procedimento arbitrale per una trattativa di
compravendita di metanolo che non era nota né a lei né ai suoi legali e nemmeno
era stata ratificata a posteriori, la stessa essendo stata portata avanti da
una semplice dipendente sprovvista di ogni potere di rappresentanza.
5.2
Non è contestato che la
domanda di sospensione sia da ricondurre all’effettiva esistenza della procedura
pendente innanzi al Tribunale arbitrale di Londra. In sé poi che vi sia un’ulteriore
clausola arbitrale con foro diverso non accredita la competenza statale della
Pretura sostenuta dalla reclamante. Quest’ultima nemmeno sostiene che la fattispecie
in esame non abbia natura internazionale - data in quanto l’attrice ha sede in
Svizzera e la convenuta negli Stati Uniti - sicché vi torna applicabile la LDIP
con riserva dei trattati internazionali (art. 1 cpv. 2 LDIP). E neanche
pretende che, trattandosi di una controversia inerente la pattuizione di una clausola
a favore del Tribunale arbitrale di Londra, non occorra far riferimento alla
Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e
l’esecuzione delle sentenze arbitrali (gli art. 7 e 176 segg. LDIP tornando
applicabili laddove la sede di detto tribunale fosse localizzata in Svizzera). Ora,
l’art. II cpv. 3 della citata Convenzione di New York dispone appunto che “il
tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una
questione, per la quale le parti hanno conchiuso una convenzione secondo il
presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d’una di esse, a un
arbitrato, sempreché non riscontri che la detta convenzione sia caduca,
inoperante o non sia suscettiva d’essere applicata”. Ma, a un primo esame, pare
difficile considerarla tale - ovvero “caduca, inoperante o non suscettiva di
essere applicata” - rispetto ad una procedura arbitrale che è incontestabilmente
in corso a Londra. E, per il resto la reclamante non ipotizza neppure che non
siano adempiuti i presupposti dell’art. II cpv. 2 della Convenzione di New York,
o che quella clausola non sia valida ai sensi del diritto applicabile inglese a
cui parrebbe rinviare. Sicché, in difetto di altri elementi, la sospensione
disposta dal Pretore aggiunto non appare la conseguenza di un accertamento
manifestamente errato dei fatti o di un’errata applicazione del diritto.
6.
Per il Pretore
aggiunto determinante quale giorno di avvio a Londra del procedimento arbitrale
era il 7 gennaio 2022, data di inoltro della domanda di nomina dell’arbitro da
parte della convenuta. Precedendo la causa avviata in Pretura il 10 gennaio
2022, la sospensione di quest’ultima diventava necessaria.
6.1
La reclamante obietta che il
Tribunale arbitrale di Londra non si è ancora pronunciato sulla controversia e
questo nonostante i solleciti della controparte risalenti a marzo e maggio 2022,
a cui era da aggiungere l’ulteriore anno nel frattempo trascorso. A suo modo di
vedere questo non solo dimostrava che la fattispecie non era affatto chiara, ma
che vi era anche una particolare difficoltà in capo a quello stesso tribunale
ad esprimersi sul tema. Nondimeno, l’interessata sembra con ciò concludere per un’implicita
incapacità del Tribunale arbitrale di Londra a trattare la questione, argomento
che così proposto ed in assenza di elementi oggettivi risulta già di primo
acchito pretestuoso, inconferente e finanche arbitrario.
6.2
La reclamante rileva ancora
che la sospensione è ad ogni modo inopportuna in quanto la convenuta, facendo
precedere quella procedura arbitrale dall’avvio di una procedura esecutiva d’incasso
forzato in Svizzera, aveva manifestato l’intenzione di vincolare la fattispecie
al territorio elvetico. A suo modo di vedere questa sua scelta non poteva
altrimenti spiegarsi - nemmeno in un’ottica di interruzione di prescrizione - a
fronte di una prospettiva di avvio di procedura arbitrale a Londra. Giova tuttavia
rilevare che la competenza per i procedimenti aventi carattere strettamente esecutivo
(“rein vollstreckungsrechtliche Verfahren”) resta disciplinata dalla LEF anche rispetto
a fattispecie con connotazione internazionale, e questo in virtù del principio
di territorialità (Stojiljković/Staehelin,
in: Basler Kommentar, SchKG, 3a ed., 2021, n. 2a ad art. 30a).
Non così per le azioni aventi carattere materiale (Stojiljković/ Staehelin, op. cit., n. 2a ad art. 30a).
In concreto è da considerare che la procedura esecutiva fatta spiccare dalla
convenuta si è limitata all’emissione ad opera del competente ufficio di
esecuzione del luogo di sede della qui attrice, la quale ha poi sollevato
opposizione. Ma la convenuta si è poi avvalsa della procedura arbitrale per giungere
ad un giudizio di condanna nel merito in punto alla pretesa che rivendica (sopra,
consid. 5). E, per il resto, con la decisione impugnata il Pretore aggiunto si
è limitato a sospendere il procedimento e non a decidere sulla propria
competenza rispetto all’azione promossa dalla qui reclamante.
6.3
Per la reclamante la
sospensione è finanche inopportuna poiché la causa in Pretura precede di un
giorno quella del tribunale arbitrale e l’avvio della procedura arbitrale neppure
le era stata notificata regolarmente. Se non che, la reclamante si limita così ad
esprimere una propria interpretazione che contrappone poi alle conclusioni del
Pretore aggiunto, senza invero spiegare perché la data di inoltro della domanda
di nomina dell’arbitro unico, stabilita al 7 gennaio 2022, non dovrebbe valere
quale data di inizio della procedura arbitrale. E, invero, la reclamante non
sostanzia nemmeno la pretesa irregolare notifica di avvio della procedura
arbitrale né sostiene di avere sollevato la problematica in quella sede. Motivo
per cui, una volta di più, la critica della reclamante non è sufficiente per
confortare l’esistenza di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di
un’errata applicazione del diritto imputabili al Pretore aggiunto.
7.
Afferma infine la
reclamante che proprio perché il tribunale arbitrale non si voleva esprimere
sulla competenza, diventava necessario che a farlo fosse la Pretura. Il procrastinarsi
della procedura danneggiava in effetti la sua immagine e il suo prestigio in un
contesto di attività svolta nel commercio internazionale dei biocarburanti. La
Pretura poi disponeva di tutti i necessari strumenti documentali e giuridici
per chiarire in tempi accettabili la controversia. Tuttavia già si è detto che
non vi sono elementi oggettivi a conforto di una mancata capacità e volontà del
tribunale arbitrale a dirimere la vertenza (sopra, consid. 6.1). E vi sono ancora
meno indizi circa un danno d’immagine della reclamante rispetto ad una procedura
esecutiva ferma allo stadio di opposizione e promossa rispetto ad un controvalore
in franchi svizzeri dell’importo di EUR 46'000. Inconsistente la critica va
così respinta e la decisione impugnata confermata.
8.
Le spese
processuali, stabilite in fr. 700.– in applicazione degli art. 2 LTG (valore,
natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni
su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), seguono la soccombenza della reclamante
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il tema delle ripetibili, la controparte non
essendo stata invitata a formulare osservazioni.
9.
Il reclamo in esame
non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 12 giugno 2023 di RE
1.
è respinto.
2.
Le spese
processuali, stabilite in fr. 700.–, sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 12 giugno 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.