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Decisione

13.2023.64

Sospensione della causa in attesa di decisione sulla competenza di un tribunale arbitrale estero

18 ottobre 2023Italiano16 min

esecutivo n. __________ spiccato il 13 ottobre 2021 dall’Ufficio esecuzione di __________,

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.64

Lugano

18 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2022.4 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione

10 gennaio 2022 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO 1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 12

giugno 2023 di RE 1 contro la decisione 30 maggio 2023 con cui il Pretore

aggiunto ha sospeso il procedimento;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è una società attiva

nel commercio, produzione e distribuzione di materie prime industriali. CO 1

opera nel medesimo campo di attività.

A mente di CO 1, con

contratto di compravendita 25 marzo 2021 RE 1 si era impegnata ad acquistare da

lei metanolo per complessivi EUR 1'272'000.–. Tale impegno sarebbe poi stato in

parte annullato dal successivo accordo “Book Out Deal” 12 maggio 2021, ottenuto

tramite contrattazione con una società intermediaria, in virtù del quale RE 1 avrebbe

spuntato un’opzione di riacquisto da parte di CO 1 della medesima quantità di

metanolo. A mente di CO 1 il saldo residuo scoperto si attesta a EUR 46'000.–.

RE 1 contesta l’esistenza

del contratto 25 marzo 2021 e di dover pagare il citato importo.

Fatti

B. Con precetto

esecutivo n. __________ spiccato il 13 ottobre 2021 dall’Ufficio esecuzione di __________,

CO 1 ha escusso RE 1 per la cifra di fr. 50'566.88 oltre interessi al 5% dal 1°

luglio 2021 (EUR 46'000.– al tasso di cambio EUR 1= fr. 1.09928 applicato

dall’Amministrazione federale delle dogane il 21 settembre 2021). L’escussa vi ha

interposto opposizione.

C. Con domanda 7 gennaio

2022, in forza della clausola arbitrale annessa al contratto di compravendita

25 marzo 2021, CO 1 ha chiesto all’associazione arbitrale LMAA con sede a Londra

(London Maritime Arbitrators Association) la nomina secondo la procedura per le

controversie di piccola entità (LMAA Small Claims Procedure) di un arbitro

unico per risolvere la disputa in punto ad esecuzione del citato contratto e pagamento

da parte di RE 1 del saldo scoperto di EUR 46'000.– oltre interessi e spese.

L’11 gennaio 2022

l’arbitro unico __________ ha comunicato alle parti di avere dichiarato aperto

il procedimento arbitrale.

D. Con petizione 10

gennaio 2022 introdotta innanzi la Pretura di Lugano, sezione 3, RE 1 ha

chiesto di accertare l’inesistenza del debito per il quale era stata escussa da

CO 1 e di annullare l’esecuzione di cui al precetto esecutivo n. __________

dell’UE di __________.

E. Con istanza del 14

febbraio 2022 CO 1 ha sollevato eccezione di arbitrato e chiesto giusta l’art.

125 lett. a CPC di limitare il procedimento all’esame di questa sua eccezione. In

subordine ha inoltre chiesto giusta l’art. 126 CPC di sospendere la causa fino

a decisione del tribunale arbitrale sulla propria competenza rispettivamente fino

a conclusione del procedimento arbitrale.

Con osservazioni 4 aprile

2022 l’attrice ha chiesto di respingere le domande della convenuta.

La convenuta, il 6 maggio

2022, e l’attrice, il 7 giugno 2022, hanno entrambe ribadito il rispettivo

antitetico punto di vista riguardo alla semplificazione e sospensione del

procedimento.

F. Il 26 maggio 2023, sollecitata

dal Pretore aggiunto che aveva rilevato l’assenza di atti processuali dal 9

giugno 2022, l’attrice ha confermato il suo interesse alla causa.

Con decisione 30 maggio

2023 il Pretore aggiunto ha disposto la sospensione della procedura sino a

nuovo avviso, previo invito alla convenuta di comunicare l’esito della

decisione arbitrale sulla propria competenza.

G. Con reclamo 12 giugno

2023 RE 1 chiede di annullare questa decisione di sospensione della causa.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

giudice sospende un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una disposizione

ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art.

126.

cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e

art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di

dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

Il giudizio impugnato è pervenuto

alla reclamante il 1° giugno 2023. Rimesso alla posta (con invio raccomandato)

lunedì 12 giugno 2023, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il gravame è quindi

da ritenere tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b).

2.1

Il Pretore aggiunto ha dato

atto di un assenso della reclamante a che la procedura fosse sospesa e ritenuto

determinante il 7 gennaio 2022 quale giorno di avvio del procedimento arbitrale,

corrispondente all’inoltro a Londra della domanda di nomina dell’arbitro. Egli

ha ritenuto che per gli art. II della Convenzione concernente il riconoscimento

e l’esecuzione delle sentenze arbitrali, gli articoli 7 e 186 LDIP e la vigente

prassi e dottrina, il tribunale statale svizzero adito successivamente era

tenuto a sospendere la procedura fino a quando quello arbitrale ha statuito

sulla propria competenza. Da cui la sospensione della causa e l’invito alla

convenuta di comunicare la decisione del tribunale arbitrale su tale questione.

2.2

Ribadito il suo interesse

alla causa, la reclamante contesta la pattuizione e l’accettazione di una

clausola arbitrale - oltretutto agli atti in due diverse versioni - e sostiene

di non avere mai avuto conoscenza delle trattative di compravendita su cui la

convenuta fonda la sua pretesa. Nonostante i solleciti, a distanza di oltre un

anno il tribunale arbitrale non si era ancora pronunciato, mentre il precetto

esecutivo spiccato in Svizzera danneggiava la sua immagine nella sua attività commerciale.

La sospensione era inopportuna e non risolutiva, tenuto conto che la procedura

di incasso forzato vincolava oramai la fattispecie alla Svizzera e che la causa

in Pretura precedeva di un giorno l’avvio della procedura arbitrale, che oltretutto

neanche le era stata regolarmente notificata. Di contro, la Pretura disponeva dei

necessari strumenti per chiarire la controversia in tempi accettabili.

3.

Giusta l’art. 126

cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità

lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito

di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica,

il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento, fermo restando che la

sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare

qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il

principio di celerità della causa in corso (Weber,

in: Kurzkommentar, ZPO, 3a

ed., 2021, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Trezzini

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4

ad art. 126; Frei, in: Berner

Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la

sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei

contrapposti interessi delle parti, e tale da prevalere sull’imperativo di

speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,

124.

cpv. 1 seconda frase CPC; Weber, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Trezzini, op.

cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.

cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può

giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie,

in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni

pregiudiziali (Weber, op. cit., n.

4.

segg. ad art. 126; Trezzini, op.

cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 3 seg. ad art. 126). Il meccanismo della sospensione ai sensi dell’art.

126.

CPC è applicabile a ogni tipo di procedura, anche in una procedura semplice

e veloce quale è la procedura sommaria (Trezzini,

op. cit., n. 2 ad art. 126).

4.

Giova qui premettere

che con la decisione impugnata il Pretore aggiunto ha dato anzitutto atto di un

assenso della reclamante alla sospensione della causa, assenso manifestato dopo

che il primo giudice l’aveva interpellata per verificare il suo interesse alla

lite tenuto conto del lungo tempo trascorso dall’ultimo atto processuale.

La reclamante obietta di

avere solo voluto manifestare l’interesse al mantenimento della causa rispetto

ad un’ipotesi di stralcio dai ruoli della procedura. Nondimeno, l’ordinanza 9

maggio 2023 invitava l’interessata a “comunicare se mantiene o meno un

interesse alla causa” ritenuto che “nell’affermativa la stessa verrà sospesa

nell’attesa che il Tribunale arbitrale di Londra si pronunci in merito alla

propria competenza; in caso contrario la procedura verrà stralciata dai ruoli,

tasse e spese, da ridurre, a carico di chi le ha anticipate”. Al riguardo, il 26

maggio 2023 la reclamante ha dichiarato che “mantiene un interesse alla causa

pendente” per poi concludere con un “la prego di procedere come da lei

indicato”. In forza di ciò, di conseguenza, mal si vede perché il Pretore

aggiunto ne avrebbe a torto desunto che la reclamante non intendesse esprimere

il proprio consenso ad una sospensione della causa. Pare così quantomeno

bizzarro che con il gravame in rassegna l’interessata rivendichi ora l’annullamento

della decisione di sospensione 30 maggio 2023 e che il primo giudice si esprima

senza indugio sulla propria competenza a dirimere la controversia in esame. Certo

è che l’argomento così proposto non assurge né ad accertamento manifestamente

errato dei fatti né ad errata applicazione del diritto.

5.

Il Pretore aggiunto

ha in seguito ricordato che la richiesta di sospensione della causa era stata

giustificata dalla convenuta poiché la controversia era già pendente innanzi al

Tribunale arbitrale di Londra, adito in forza della clausola arbitrale pattuita

dalle parti, che non aveva ancora deciso sulla propria competenza. Il primo

giudice ha inoltre spiegato che per gli art. II della Convenzione concernete il

riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali, art. 7 e 186 LDIP e la

vigente prassi e dottrina, il tribunale statale svizzero successivamente adito era

tenuto a sospendere la procedura fino a quanto il tribunale arbitrale non

avesse appunto statuito sulla propria competenza.

5.1

Afferma la reclamante di

avere sempre contestato la pattuizione, la negoziazione e l’accettazione di una

clausola di competenza arbitrale. Inoltre, a riprova della confusione e

mancanza di trasparenza, rileva che agli atti figurano persino due versioni di condizioni

generali contenenti la citata clausola aventi un foro arbitrale diverso. Precisa

di essersi trovata al centro di un procedimento arbitrale per una trattativa di

compravendita di metanolo che non era nota né a lei né ai suoi legali e nemmeno

era stata ratificata a posteriori, la stessa essendo stata portata avanti da

una semplice dipendente sprovvista di ogni potere di rappresentanza.

5.2

Non è contestato che la

domanda di sospensione sia da ricondurre all’effettiva esistenza della procedura

pendente innanzi al Tribunale arbitrale di Londra. In sé poi che vi sia un’ulteriore

clausola arbitrale con foro diverso non accredita la competenza statale della

Pretura sostenuta dalla reclamante. Quest’ultima nemmeno sostiene che la fattispecie

in esame non abbia natura internazionale - data in quanto l’attrice ha sede in

Svizzera e la convenuta negli Stati Uniti - sicché vi torna applicabile la LDIP

con riserva dei trattati internazionali (art. 1 cpv. 2 LDIP). E neanche

pretende che, trattandosi di una controversia inerente la pattuizione di una clausola

a favore del Tribunale arbitrale di Londra, non occorra far riferimento alla

Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e

l’esecuzione delle sentenze arbitrali (gli art. 7 e 176 segg. LDIP tornando

applicabili laddove la sede di detto tribunale fosse localizzata in Svizzera). Ora,

l’art. II cpv. 3 della citata Convenzione di New York dispone appunto che “il

tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una

questione, per la quale le parti hanno conchiuso una convenzione secondo il

presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d’una di esse, a un

arbitrato, sempreché non riscontri che la detta convenzione sia caduca,

inoperante o non sia suscettiva d’essere applicata”. Ma, a un primo esame, pare

difficile considerarla tale - ovvero “caduca, inoperante o non suscettiva di

essere applicata” - rispetto ad una procedura arbitrale che è incontestabilmente

in corso a Londra. E, per il resto la reclamante non ipotizza neppure che non

siano adempiuti i presupposti dell’art. II cpv. 2 della Convenzione di New York,

o che quella clausola non sia valida ai sensi del diritto applicabile inglese a

cui parrebbe rinviare. Sicché, in difetto di altri elementi, la sospensione

disposta dal Pretore aggiunto non appare la conseguenza di un accertamento

manifestamente errato dei fatti o di un’errata applicazione del diritto.

6.

Per il Pretore

aggiunto determinante quale giorno di avvio a Londra del procedimento arbitrale

era il 7 gennaio 2022, data di inoltro della domanda di nomina dell’arbitro da

parte della convenuta. Precedendo la causa avviata in Pretura il 10 gennaio

2022, la sospensione di quest’ultima diventava necessaria.

6.1

La reclamante obietta che il

Tribunale arbitrale di Londra non si è ancora pronunciato sulla controversia e

questo nonostante i solleciti della controparte risalenti a marzo e maggio 2022,

a cui era da aggiungere l’ulteriore anno nel frattempo trascorso. A suo modo di

vedere questo non solo dimostrava che la fattispecie non era affatto chiara, ma

che vi era anche una particolare difficoltà in capo a quello stesso tribunale

ad esprimersi sul tema. Nondimeno, l’interessata sembra con ciò concludere per un’implicita

incapacità del Tribunale arbitrale di Londra a trattare la questione, argomento

che così proposto ed in assenza di elementi oggettivi risulta già di primo

acchito pretestuoso, inconferente e finanche arbitrario.

6.2

La reclamante rileva ancora

che la sospensione è ad ogni modo inopportuna in quanto la convenuta, facendo

precedere quella procedura arbitrale dall’avvio di una procedura esecutiva d’incasso

forzato in Svizzera, aveva manifestato l’intenzione di vincolare la fattispecie

al territorio elvetico. A suo modo di vedere questa sua scelta non poteva

altrimenti spiegarsi - nemmeno in un’ottica di interruzione di prescrizione - a

fronte di una prospettiva di avvio di procedura arbitrale a Londra. Giova tuttavia

rilevare che la competenza per i procedimenti aventi carattere strettamente esecutivo

(“rein vollstreckungsrechtliche Verfahren”) resta disciplinata dalla LEF anche rispetto

a fattispecie con connotazione internazionale, e questo in virtù del principio

di territorialità (Stojiljković/Staehelin,

in: Basler Kommentar, SchKG, 3a ed., 2021, n. 2a ad art. 30a).

Non così per le azioni aventi carattere materiale (Stojiljković/ Staehelin, op. cit., n. 2a ad art. 30a).

In concreto è da considerare che la procedura esecutiva fatta spiccare dalla

convenuta si è limitata all’emissione ad opera del competente ufficio di

esecuzione del luogo di sede della qui attrice, la quale ha poi sollevato

opposizione. Ma la convenuta si è poi avvalsa della procedura arbitrale per giungere

ad un giudizio di condanna nel merito in punto alla pretesa che rivendica (sopra,

consid. 5). E, per il resto, con la decisione impugnata il Pretore aggiunto si

è limitato a sospendere il procedimento e non a decidere sulla propria

competenza rispetto all’azione promossa dalla qui reclamante.

6.3

Per la reclamante la

sospensione è finanche inopportuna poiché la causa in Pretura precede di un

giorno quella del tribunale arbitrale e l’avvio della procedura arbitrale neppure

le era stata notificata regolarmente. Se non che, la reclamante si limita così ad

esprimere una propria interpretazione che contrappone poi alle conclusioni del

Pretore aggiunto, senza invero spiegare perché la data di inoltro della domanda

di nomina dell’arbitro unico, stabilita al 7 gennaio 2022, non dovrebbe valere

quale data di inizio della procedura arbitrale. E, invero, la reclamante non

sostanzia nemmeno la pretesa irregolare notifica di avvio della procedura

arbitrale né sostiene di avere sollevato la problematica in quella sede. Motivo

per cui, una volta di più, la critica della reclamante non è sufficiente per

confortare l’esistenza di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di

un’errata applicazione del diritto imputabili al Pretore aggiunto.

7.

Afferma infine la

reclamante che proprio perché il tribunale arbitrale non si voleva esprimere

sulla competenza, diventava necessario che a farlo fosse la Pretura. Il procrastinarsi

della procedura danneggiava in effetti la sua immagine e il suo prestigio in un

contesto di attività svolta nel commercio internazionale dei biocarburanti. La

Pretura poi disponeva di tutti i necessari strumenti documentali e giuridici

per chiarire in tempi accettabili la controversia. Tuttavia già si è detto che

non vi sono elementi oggettivi a conforto di una mancata capacità e volontà del

tribunale arbitrale a dirimere la vertenza (sopra, consid. 6.1). E vi sono ancora

meno indizi circa un danno d’immagine della reclamante rispetto ad una procedura

esecutiva ferma allo stadio di opposizione e promossa rispetto ad un controvalore

in franchi svizzeri dell’importo di EUR 46'000. Inconsistente la critica va

così respinta e la decisione impugnata confermata.

8.

Le spese

processuali, stabilite in fr. 700.– in applicazione degli art. 2 LTG (valore,

natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni

su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), seguono la soccombenza della reclamante

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il tema delle ripetibili, la controparte non

essendo stata invitata a formulare osservazioni.

9.

Il reclamo in esame

non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 12 giugno 2023 di RE

1.

è respinto.

2.

Le spese

processuali, stabilite in fr. 700.–, sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 12 giugno 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.