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Decisione

13.2023.65

Diniego di gratuito patrocinio

16 ottobre 2023Italiano15 min

federale diretta, l'estratto conto di tutti i suoi conti bancari e/o postali, il

Source ti.ch

Incarto

n.

13.2023.65/66

Lugano

16 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del

Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente

vicecancelliere:

Annovazzi

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG)

per statuire nella causa inc. CM.2023.2 della Giudicatura di pace del Circolo

della Maggia promossa con petizione

del 6 aprile 2023 da

RE 1

patrocinato

dallo “studio legale PA 1

contro

CO 1 ,

e ora sul reclamo del 21 giugno 2023 di RE 1 contro

la decisione del 14 giugno 2023, con cui il giudice di pace ha respinto la sua

istanza di gratuito patrocinio;

Ritenuto

In fatto

Fatti

A. Con petizione del

6 aprile 2023 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al giudice di pace di Maggia

chiedendone la condanna al pagamento di fr. 3500.– oltre accessori per

atto illecito e postulando la concessione del beneficio dell'assistenza

giudiziaria nella forma dell'esenzione dal pagamento di spese e tasse di

giustizia, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

B. Con

disposizione ordinatoria processuale del 21 aprile 2023 il giudice di pace ha

assegnato ad RE 1 un termine per produrre il certificato municipale, chiedendo

inoltre segnatamente l'ultima decisione di tassazione, le richieste di acconto

per le imposte cantonali e comunali e il calcolo provvisorio dell'imposta

federale diretta, l'estratto conto di tutti i suoi conti bancari e/o postali, il

certificato di salario e/o delle rendite percepite nell'anno precedente, i

conteggi di salario e/o delle rendite dell'anno in corso, il contratto di

locazione e la documentazione circa il debito ipotecario, il certificato dei

premi di cassa malati, con l'eventuale decisione di sussidio. Il primo giudice

ha rilevato l'obbligo del richiedente di esporre la sua situazione di reddito e

sostanza per rendere verosimile la sua impossibilità a sostenere il

procedimento e rammentando che lo stato di indigenza dipende dalla situazione

finanziaria effettiva e dalle particolarità del caso, mentre la situazione da

prendere in considerazione è quella esistente al momento della domanda di

gratuito patrocinio.

Con scritto del 25 maggio 2023 l'istante ha

trasmesso copia del certificato municipale – non ancora validato dalla

competente autorità – e allegato alcuni giustificativi, precisando che taluni

documenti non erano stati reperiti dall'istante né dalla consulente che lo

segue per il disbrigo delle pratiche amministrative, chiedendo se del caso di

voler richiamare queste ultime per edizione dalle competenti autorità. Per il

resto, ha indicato di essere già stato ammesso al gratuito patrocinio

nell'ambito della procedura inc. SO.2023.77 della Pretura di Locarno-Città, versando

agli atti le relative ordinanze.

C. Rilevato

come entro il termine impartito non era stata prodotta la documentazione

richiesta, il giudice di pace ha impartito un ultimo termine di 5 giorni per

produrre tutti i documenti mancanti, con la comminatoria dello stralcio della

causa in caso di mancata produzione. Ha qui rilevato che il gratuito patrocinio

in un'altra procedura non costituisce un precedente che vincola altre autorità.

Il

patrocinatore dell'istante ha quindi prodotto il certificato municipale

vidimato dall'autorità comunale, sottolineando poi di ritenere “più che

pertinente la documentazione fornita, reputata peraltro sufficiente dall'on.

Pretore di Locarno-Città”, rilevando che l'ulteriore documentazione richiesta “e

in particolare quella fiscale non mi è stata consegnata né dal mio mandante né

dai suoi consulenti in quanto non ancora reperita”. Ha poi contestato la

comminatoria di stralcio della procedura conciliativa. Con scritto del 12

giugno 2023 l'istante ha ancora trasmesso copia dell'immagine, scura e alquanto

sfocata, del calcolo dell'imponibile relativo all'imposta federale diretta

2021.

D. Con

decisione del 14 giugno 2023 il giudice di pace ha negato il gratuito

patrocinio ad RE 1. Ripercorso l'iter procedurale, culminato con l'invio del

calcolo dell'imponibile per l'imposta federale diretta, ritenuto “illeggibile”,

ha considerato di non aver mai ricevuto parte dei documenti richiesti, ovvero

l'ultima decisione di tassazione, le richieste di acconto per le imposte

cantonali e comunali, l'estratto conto di tutti i conti bancari e/o postali “(nella

documentazione è contenuto soltanto un estratto conto UBS gennaio 2023, nel

quale non compare il pagamento dell'affitto né del premio cassa malati)”, i

conteggi salario e/o rendite dell'anno in corso e il certificato di salario e/o

delle rendite percepite nell'anno precedente.

E. Con

reclamo del 21 giugno 2023 RE 1 chiede che tale decisione sia riformata, nel

senso di accogliere la sua istanza di gratuito patrocinio. In via subordinata postula

che gli atti siano ritornati alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia

per nuova decisione. Postula di essere ammesso al beneficio dell'assistenza

giudiziaria per la procedura di reclamo.

Non

sono state raccolte osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta

l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente

il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera

civile del Tribunale d'appello (art. 319 lett. b n. 1 CPC e 48 lett. c n. 1

LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria

(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d'impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La

decisione qui impugnata è stata notificata il 14 giugno 2023, ovvero il giorno

stesso della sua emanazione, ed è stata ritirata il giorno seguente. Consegnato

alla posta il 21 giugno 2023, il reclamo è tempestivo.

Rammentata

la procedura sommaria qui applicabile, il reclamo viene evaso dalla Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 LOG).

2.

L'art.

326.

cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che

resta di per sé valido anche nell'ambito della procedura di diniego del

gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 5 ad art. 121; Huber, DIKE

- ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). In concreto, la

nuova documentazione prodotta dal convenuto con il reclamo – copia della

richiesta d'acconto imposta comunale 2023 per fr. 599.– (doc. C), decisione

di tassazione 2021 per l'imposta federale diretta (imponibile

fr. 45 800.–, imposta fr. 175.–) e per l'imposta cantonale (imponibile

fr. 41 200.–, imposta fr. 831.45) del 24 agosto 2022 (doc. D) – sarebbe

irricevibile. Come si vedrà in seguito, in ogni caso, essa poco giova ai fini

del giudizio. Conviene quindi procedere senza indugio all'esame del reclamo.

3.

Per

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata

del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

4.

Nella

decisione impugnata – ricordati i presupposti di legge per ottenere il

beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 e in particolare 119 CPC) – il

giudice di pace ha riassunto la nozione di indigenza secondo la giurisprudenza.

Pur vigendo il principio inquisitorio limitato, spetta anzitutto al richiedente

presentare in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando

e dimostrando che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla

causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria

famiglia. Non vi è poi obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita

da un avvocato un termine suppletorio per migliorare un'istanza incompleta o poco

chiara. Nemmeno il principio inquisitorio limitato esonera il richiedente dal

motivare la sua relativa domanda, ritenuto che il giudice non è tenuto a

procedere a particolari approfondimenti e accertamenti d'ufficio, a meno che

l'istanza risulti incerta o non chiara. Un eventuale obbligo di interpello – ha

continuato il giudice di pace – non è finalizzato a superare negligenze processuali delle

parti, in particolare a facilitare il lavoro dell'avvocato che patrocina il

richiedente grazie a una supervisione critica del giudice. Ciò posto, con

riferimento al requisito dell'indigenza il giudice di pace ha elencato la parte

di documenti richiesti “mai ricevuti”, quindi ha respinto la domanda di

gratuito patrocinio.

5.

Il

reclamante contesta un'applicazione erronea del diritto e un accertamento

manifestamente inesatto dei fatti. Evidenzia che il giudice di pace, senza “agendare

l'udienza conciliativa”, ha notificato una decisione di interpello chiedendo “un'importante

mole” di documenti, poi prodotti in buona parte, secondo “la tempistica che la

raccolta impone”, rilevando che in luogo dei documenti richiesti e non prodotti

avrebbe cercato di ovviare producendone altri “ugualmente pertinenti”,

proponendo anche una richiesta di richiamo atti. Il giudice di pace avrebbe poi

deciso senza esprimersi in merito al presupposto dell'indigenza”. Il giudice di

pace, a suo dire, rimprovererebbe al reclamante di aver presentato la richiesta

senza produrre la necessaria documentazione, nonostante sia usuale che venga documentata

successivamente. Sostiene poi che la “copiosa” documentazione fornita è

sufficiente per l'esame cui è tenuto il giudice di pace, tanto che una domanda

di gratuito patrocinio era stata accolta solo due mesi prima presso la Pretura

di Locarno-Città (inc. SO.2023.77) sulla scorta della medesima documentazione.

6.

Per

l'art. 117 CPC – che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui

all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto

2014.

consid. 3 con rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia

sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione

dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un

patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC); può essere concesso

integralmente o in parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili

alla controparte (cpv. 3).

È

considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri –

reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il

fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD

I-2004 n. 10 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 ad art.

117). L'esistenza di uno stato d'indigenza non va posta in astratto, ma con

riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del

caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della

richiesta di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (sentenza

del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur

vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini,

op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione #8 e-book al 1°

febbraio 2020, n. 15 ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare –

spontaneamente – in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

Non

vi è per contro un obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita da un

avvocato un termine suppletorio per migliorare un'istanza incompleta o poco

chiara: di conseguenza, se non fa sufficientemente fronte ai suoi oneri

processuali, la sua istanza può essere respinta, mancando di sufficiente

specificazione oppure di prove volte a dimostrare la mancanza dei mezzi

finanziari necessari (sentenze del Tribunale federale 5A_549/2018 del 3 settembre

2018.

consid. 4.2; 4A_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3 con rinvii; Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119

[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 20 ad art. 119]).

7.

In

realtà, il reclamante non spiega per quale motivo non sarebbe in grado di far

fronte alle spese processuali per una causa del valore di fr. 3500.–

davanti al giudice di pace, né in concreto per quale motivo la documentazione

fornita renderebbe verosimile la sua indigenza. Frammentaria e sommaria, la

documentazione non fornisce un quadro sufficientemente esaustivo delle entrate

e delle uscite del reclamante e della sua famiglia.

7.1

Il

reclamante non può dedurre nulla dal riferimento ad altre procedure – il

diritto al gratuito patrocinio sussistendo unicamente per una determinata

procedura innanzi a una determinata autorità (Trezzini,

op. cit., n. 28 ad art. 119 CPC) – spettando unicamente al richiedente dover

sostanziare la propria situazione economica, ritenuto peraltro che se l'incarto

della Pretura comprovasse la situazione di indigenza del richiedente, il

reclamante avrebbe potuto perlomeno versare agli atti, e spontaneamente, quei

documenti.

7.2

Se

il reclamante, nel certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria,

espone entrate mensili per fr. 1859.– (fr. 1419.– quale rendita di

invalidità [per una riduzione della capacità lucrativa del 25%] e

fr. 440.– dalla SUVA) a fronte di uscite per fr. 1860.– (locazione

fr. 1420.– e cassa malati fr. 440.–), va altresì considerato che non

risulta comprovato il versamento dell'onere di locazione. Infatti, l'estratto

bancario non rende verosimile il pagamento effettivo del canone. Per tacere che,

nell'ipotesi avanzata dal reclamante, egli già disporrebbe delle ricevute o delle

ricevute della posta, per cui non avrebbe dovuto fare altro che versarle agli

atti. Va rammentato che il fabbisogno include in effetti solo gli oneri di cui

è comprovato il pagamento corrente (Trezzini,

op. cit., n. 24 ad art. 117 CPC) e che occorre riferirsi soltanto alla

situazione finanziaria effettiva, ovvero a obblighi effettivamente pagati (Trezzini, op. cit., n. 29 e 30 ad art.

117.

CPC).

Allo

stesso modo il reclamante già deve disporre delle notifiche di tassazione che

lo riguardano, senza che si ponga la questione di un emolumento, non certo di

elevata entità, per un'eventuale richiesta di documentazione all'autorità

fiscale interessata.

7.3

Di

transenna, va rilevato che dalla decisione di tassazione prodotta al Giudice di

pace con scritto del 12 giugno 2023 – nella misura in cui è leggibile – risulta

un reddito imponibile complessivo dei coniugi di fr. 41 200.–, quindi già

dedotti gli oneri assicurativi e la quota esente per beneficiari AVS/AI. L'istante

non ha fornito indicazioni di sorta circa la pretesa “separazione volontaria”

da esso indicata nel certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria

del 9 maggio 2023, tanto che non è possibile comprendere quali siano eventuali

costi a suo esclusivo carico, segnatamente quelli dell'ente locato il cui contratto

di locazione è intestato a entrambi i coniugi.

7.4

Ciò

posto il reclamante, debitamente patrocinato da un avvocato, ha avuto più di

due mesi di tempo per fornire la documentazione necessaria, senza dimenticare

che in quanto attore aveva il tempo per procurarsela già prima dell'inoltro

della causa. Anche dall'interpello del giudice di pace (v. sopra, lett. C), cui

quest'ultimo peraltro neppure era tenuto (v. sopra, consid. 6 in fine), si

evince il grado di dettaglio necessario per poter sostanziare il presupposto

dell'indigenza, questione precipuamente indicata anche nella decisione

ordinatoria processuale del 21 aprile 2023 (v. sopra, lett. B), tanto più che

il certificato di per sé ha solo valore indicativo e non vincola il giudice

civile (v. già Rep 1990 pag. 275; RDAT II-1993 pag. 280). Ciò non esime quindi

il richiedente dal chiarire – su richiesta – le sue condizioni finanziarie,

producendo ogni elemento di cui riesca a disporre per documentare le proprie

ristrettezze. Sulla scorta di quanto precede gli accertamenti in fatto del

giudice di pace non possono essere ritenuti manifestamente errati o lesivi del

diritto applicabile, da cui la reiezione del reclamo.

8.

La

domanda di gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di

argomenti inconsistenti, il reclamo non presentava sin dall'inizio probabilità

di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). E questo anche nella denegata

ipotesi in cui, con l'ausilio dei nuovi documenti qui prodotti, si ritenesse

realizzato il presupposto dell'indigenza (art. 117 lett. a CPC).

9.

La

procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio, diversamente

dall'art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese

processuali, fissate in fr. 300.–, giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore,

natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni

su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10 000.–), vanno poste a carico

del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone la questione delle ripetibili, la

procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e,

comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo del 21

giugno 2023 di RE 1

è respinto.

2.

La

domanda di gratuito patrocinio del 21 giugno 2023 del reclamante è respinta.

3.

Le

spese processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del

reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo del 21 giugno 2023 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia.

Per la terza

Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è inferiore a fr. 30 000.–, contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).