13.2023.65
Diniego di gratuito patrocinio
16 ottobre 2023Italiano15 min
federale diretta, l'estratto conto di tutti i suoi conti bancari e/o postali, il
Source ti.ch
Incarto
n.
13.2023.65/66
Lugano
16 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del
Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente
vicecancelliere:
Annovazzi
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG)
per statuire nella causa inc. CM.2023.2 della Giudicatura di pace del Circolo
della Maggia promossa con petizione
del 6 aprile 2023 da
RE 1
patrocinato
dallo “studio legale PA 1
contro
CO 1 ,
e ora sul reclamo del 21 giugno 2023 di RE 1 contro
la decisione del 14 giugno 2023, con cui il giudice di pace ha respinto la sua
istanza di gratuito patrocinio;
Ritenuto
In fatto
Fatti
A. Con petizione del
6 aprile 2023 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al giudice di pace di Maggia
chiedendone la condanna al pagamento di fr. 3500.– oltre accessori per
atto illecito e postulando la concessione del beneficio dell'assistenza
giudiziaria nella forma dell'esenzione dal pagamento di spese e tasse di
giustizia, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.
B. Con
disposizione ordinatoria processuale del 21 aprile 2023 il giudice di pace ha
assegnato ad RE 1 un termine per produrre il certificato municipale, chiedendo
inoltre segnatamente l'ultima decisione di tassazione, le richieste di acconto
per le imposte cantonali e comunali e il calcolo provvisorio dell'imposta
federale diretta, l'estratto conto di tutti i suoi conti bancari e/o postali, il
certificato di salario e/o delle rendite percepite nell'anno precedente, i
conteggi di salario e/o delle rendite dell'anno in corso, il contratto di
locazione e la documentazione circa il debito ipotecario, il certificato dei
premi di cassa malati, con l'eventuale decisione di sussidio. Il primo giudice
ha rilevato l'obbligo del richiedente di esporre la sua situazione di reddito e
sostanza per rendere verosimile la sua impossibilità a sostenere il
procedimento e rammentando che lo stato di indigenza dipende dalla situazione
finanziaria effettiva e dalle particolarità del caso, mentre la situazione da
prendere in considerazione è quella esistente al momento della domanda di
gratuito patrocinio.
Con scritto del 25 maggio 2023 l'istante ha
trasmesso copia del certificato municipale – non ancora validato dalla
competente autorità – e allegato alcuni giustificativi, precisando che taluni
documenti non erano stati reperiti dall'istante né dalla consulente che lo
segue per il disbrigo delle pratiche amministrative, chiedendo se del caso di
voler richiamare queste ultime per edizione dalle competenti autorità. Per il
resto, ha indicato di essere già stato ammesso al gratuito patrocinio
nell'ambito della procedura inc. SO.2023.77 della Pretura di Locarno-Città, versando
agli atti le relative ordinanze.
C. Rilevato
come entro il termine impartito non era stata prodotta la documentazione
richiesta, il giudice di pace ha impartito un ultimo termine di 5 giorni per
produrre tutti i documenti mancanti, con la comminatoria dello stralcio della
causa in caso di mancata produzione. Ha qui rilevato che il gratuito patrocinio
in un'altra procedura non costituisce un precedente che vincola altre autorità.
Il
patrocinatore dell'istante ha quindi prodotto il certificato municipale
vidimato dall'autorità comunale, sottolineando poi di ritenere “più che
pertinente la documentazione fornita, reputata peraltro sufficiente dall'on.
Pretore di Locarno-Città”, rilevando che l'ulteriore documentazione richiesta “e
in particolare quella fiscale non mi è stata consegnata né dal mio mandante né
dai suoi consulenti in quanto non ancora reperita”. Ha poi contestato la
comminatoria di stralcio della procedura conciliativa. Con scritto del 12
giugno 2023 l'istante ha ancora trasmesso copia dell'immagine, scura e alquanto
sfocata, del calcolo dell'imponibile relativo all'imposta federale diretta
2021.
D. Con
decisione del 14 giugno 2023 il giudice di pace ha negato il gratuito
patrocinio ad RE 1. Ripercorso l'iter procedurale, culminato con l'invio del
calcolo dell'imponibile per l'imposta federale diretta, ritenuto “illeggibile”,
ha considerato di non aver mai ricevuto parte dei documenti richiesti, ovvero
l'ultima decisione di tassazione, le richieste di acconto per le imposte
cantonali e comunali, l'estratto conto di tutti i conti bancari e/o postali “(nella
documentazione è contenuto soltanto un estratto conto UBS gennaio 2023, nel
quale non compare il pagamento dell'affitto né del premio cassa malati)”, i
conteggi salario e/o rendite dell'anno in corso e il certificato di salario e/o
delle rendite percepite nell'anno precedente.
E. Con
reclamo del 21 giugno 2023 RE 1 chiede che tale decisione sia riformata, nel
senso di accogliere la sua istanza di gratuito patrocinio. In via subordinata postula
che gli atti siano ritornati alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia
per nuova decisione. Postula di essere ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria per la procedura di reclamo.
Non
sono state raccolte osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta
l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente
il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera
civile del Tribunale d'appello (art. 319 lett. b n. 1 CPC e 48 lett. c n. 1
LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria
(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d'impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La
decisione qui impugnata è stata notificata il 14 giugno 2023, ovvero il giorno
stesso della sua emanazione, ed è stata ritirata il giorno seguente. Consegnato
alla posta il 21 giugno 2023, il reclamo è tempestivo.
Rammentata
la procedura sommaria qui applicabile, il reclamo viene evaso dalla Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 LOG).
2.
L'art.
326.
cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che
resta di per sé valido anche nell'ambito della procedura di diniego del
gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a
ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 5 ad art. 121; Huber, DIKE
- ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). In concreto, la
nuova documentazione prodotta dal convenuto con il reclamo – copia della
richiesta d'acconto imposta comunale 2023 per fr. 599.– (doc. C), decisione
di tassazione 2021 per l'imposta federale diretta (imponibile
fr. 45 800.–, imposta fr. 175.–) e per l'imposta cantonale (imponibile
fr. 41 200.–, imposta fr. 831.45) del 24 agosto 2022 (doc. D) – sarebbe
irricevibile. Come si vedrà in seguito, in ogni caso, essa poco giova ai fini
del giudizio. Conviene quindi procedere senza indugio all'esame del reclamo.
3.
Per
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata
del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
4.
Nella
decisione impugnata – ricordati i presupposti di legge per ottenere il
beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 e in particolare 119 CPC) – il
giudice di pace ha riassunto la nozione di indigenza secondo la giurisprudenza.
Pur vigendo il principio inquisitorio limitato, spetta anzitutto al richiedente
presentare in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando
e dimostrando che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla
causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria
famiglia. Non vi è poi obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita
da un avvocato un termine suppletorio per migliorare un'istanza incompleta o poco
chiara. Nemmeno il principio inquisitorio limitato esonera il richiedente dal
motivare la sua relativa domanda, ritenuto che il giudice non è tenuto a
procedere a particolari approfondimenti e accertamenti d'ufficio, a meno che
l'istanza risulti incerta o non chiara. Un eventuale obbligo di interpello – ha
continuato il giudice di pace – non è finalizzato a superare negligenze processuali delle
parti, in particolare a facilitare il lavoro dell'avvocato che patrocina il
richiedente grazie a una supervisione critica del giudice. Ciò posto, con
riferimento al requisito dell'indigenza il giudice di pace ha elencato la parte
di documenti richiesti “mai ricevuti”, quindi ha respinto la domanda di
gratuito patrocinio.
5.
Il
reclamante contesta un'applicazione erronea del diritto e un accertamento
manifestamente inesatto dei fatti. Evidenzia che il giudice di pace, senza “agendare
l'udienza conciliativa”, ha notificato una decisione di interpello chiedendo “un'importante
mole” di documenti, poi prodotti in buona parte, secondo “la tempistica che la
raccolta impone”, rilevando che in luogo dei documenti richiesti e non prodotti
avrebbe cercato di ovviare producendone altri “ugualmente pertinenti”,
proponendo anche una richiesta di richiamo atti. Il giudice di pace avrebbe poi
deciso senza esprimersi in merito al presupposto dell'indigenza”. Il giudice di
pace, a suo dire, rimprovererebbe al reclamante di aver presentato la richiesta
senza produrre la necessaria documentazione, nonostante sia usuale che venga documentata
successivamente. Sostiene poi che la “copiosa” documentazione fornita è
sufficiente per l'esame cui è tenuto il giudice di pace, tanto che una domanda
di gratuito patrocinio era stata accolta solo due mesi prima presso la Pretura
di Locarno-Città (inc. SO.2023.77) sulla scorta della medesima documentazione.
6.
Per
l'art. 117 CPC – che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui
all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto
2014.
consid. 3 con rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia
sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione
dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un
patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC); può essere concesso
integralmente o in parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili
alla controparte (cpv. 3).
È
considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri –
reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il
fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD
I-2004 n. 10 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 ad art.
117). L'esistenza di uno stato d'indigenza non va posta in astratto, ma con
riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del
caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della
richiesta di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (sentenza
del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur
vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini,
op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione #8 e-book al 1°
febbraio 2020, n. 15 ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare –
spontaneamente – in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
Non
vi è per contro un obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita da un
avvocato un termine suppletorio per migliorare un'istanza incompleta o poco
chiara: di conseguenza, se non fa sufficientemente fronte ai suoi oneri
processuali, la sua istanza può essere respinta, mancando di sufficiente
specificazione oppure di prove volte a dimostrare la mancanza dei mezzi
finanziari necessari (sentenze del Tribunale federale 5A_549/2018 del 3 settembre
2018.
consid. 4.2; 4A_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3 con rinvii; Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119
[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 20 ad art. 119]).
7.
In
realtà, il reclamante non spiega per quale motivo non sarebbe in grado di far
fronte alle spese processuali per una causa del valore di fr. 3500.–
davanti al giudice di pace, né in concreto per quale motivo la documentazione
fornita renderebbe verosimile la sua indigenza. Frammentaria e sommaria, la
documentazione non fornisce un quadro sufficientemente esaustivo delle entrate
e delle uscite del reclamante e della sua famiglia.
7.1
Il
reclamante non può dedurre nulla dal riferimento ad altre procedure – il
diritto al gratuito patrocinio sussistendo unicamente per una determinata
procedura innanzi a una determinata autorità (Trezzini,
op. cit., n. 28 ad art. 119 CPC) – spettando unicamente al richiedente dover
sostanziare la propria situazione economica, ritenuto peraltro che se l'incarto
della Pretura comprovasse la situazione di indigenza del richiedente, il
reclamante avrebbe potuto perlomeno versare agli atti, e spontaneamente, quei
documenti.
7.2
Se
il reclamante, nel certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria,
espone entrate mensili per fr. 1859.– (fr. 1419.– quale rendita di
invalidità [per una riduzione della capacità lucrativa del 25%] e
fr. 440.– dalla SUVA) a fronte di uscite per fr. 1860.– (locazione
fr. 1420.– e cassa malati fr. 440.–), va altresì considerato che non
risulta comprovato il versamento dell'onere di locazione. Infatti, l'estratto
bancario non rende verosimile il pagamento effettivo del canone. Per tacere che,
nell'ipotesi avanzata dal reclamante, egli già disporrebbe delle ricevute o delle
ricevute della posta, per cui non avrebbe dovuto fare altro che versarle agli
atti. Va rammentato che il fabbisogno include in effetti solo gli oneri di cui
è comprovato il pagamento corrente (Trezzini,
op. cit., n. 24 ad art. 117 CPC) e che occorre riferirsi soltanto alla
situazione finanziaria effettiva, ovvero a obblighi effettivamente pagati (Trezzini, op. cit., n. 29 e 30 ad art.
117.
CPC).
Allo
stesso modo il reclamante già deve disporre delle notifiche di tassazione che
lo riguardano, senza che si ponga la questione di un emolumento, non certo di
elevata entità, per un'eventuale richiesta di documentazione all'autorità
fiscale interessata.
7.3
Di
transenna, va rilevato che dalla decisione di tassazione prodotta al Giudice di
pace con scritto del 12 giugno 2023 – nella misura in cui è leggibile – risulta
un reddito imponibile complessivo dei coniugi di fr. 41 200.–, quindi già
dedotti gli oneri assicurativi e la quota esente per beneficiari AVS/AI. L'istante
non ha fornito indicazioni di sorta circa la pretesa “separazione volontaria”
da esso indicata nel certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria
del 9 maggio 2023, tanto che non è possibile comprendere quali siano eventuali
costi a suo esclusivo carico, segnatamente quelli dell'ente locato il cui contratto
di locazione è intestato a entrambi i coniugi.
7.4
Ciò
posto il reclamante, debitamente patrocinato da un avvocato, ha avuto più di
due mesi di tempo per fornire la documentazione necessaria, senza dimenticare
che in quanto attore aveva il tempo per procurarsela già prima dell'inoltro
della causa. Anche dall'interpello del giudice di pace (v. sopra, lett. C), cui
quest'ultimo peraltro neppure era tenuto (v. sopra, consid. 6 in fine), si
evince il grado di dettaglio necessario per poter sostanziare il presupposto
dell'indigenza, questione precipuamente indicata anche nella decisione
ordinatoria processuale del 21 aprile 2023 (v. sopra, lett. B), tanto più che
il certificato di per sé ha solo valore indicativo e non vincola il giudice
civile (v. già Rep 1990 pag. 275; RDAT II-1993 pag. 280). Ciò non esime quindi
il richiedente dal chiarire – su richiesta – le sue condizioni finanziarie,
producendo ogni elemento di cui riesca a disporre per documentare le proprie
ristrettezze. Sulla scorta di quanto precede gli accertamenti in fatto del
giudice di pace non possono essere ritenuti manifestamente errati o lesivi del
diritto applicabile, da cui la reiezione del reclamo.
8.
La
domanda di gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di
argomenti inconsistenti, il reclamo non presentava sin dall'inizio probabilità
di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). E questo anche nella denegata
ipotesi in cui, con l'ausilio dei nuovi documenti qui prodotti, si ritenesse
realizzato il presupposto dell'indigenza (art. 117 lett. a CPC).
9.
La
procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio, diversamente
dall'art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese
processuali, fissate in fr. 300.–, giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore,
natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni
su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10 000.–), vanno poste a carico
del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone la questione delle ripetibili, la
procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e,
comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo del 21
giugno 2023 di RE 1
è respinto.
2.
La
domanda di gratuito patrocinio del 21 giugno 2023 del reclamante è respinta.
3.
Le
spese processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del
reclamante.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo del 21 giugno 2023 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia.
Per la terza
Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è inferiore a fr. 30 000.–, contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).