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Decisione

13.2023.67

Rettifica verbale e sostituzione di interprete. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile. Motivazione

28 agosto 2023Italiano6 min

settembre 2022, prevista per l’audizione delle parti, si è proceduto dapprima all’audizione

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.67

Lugano

28 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.2 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione

8 febbraio 2019 da

RE

1

rappr. da RA 1

contro

CO

1

patrocinato dagli PA 1 e

PA 2

e ora sul reclamo 30

giugno 2023 di RE 1 contro la decisione 15 giugno 2023 con cui il Pretore ha

respinto la sua richiesta di rettificare il verbale, di registrare “le

trattative” e di incaricare un altro interprete per le successive udienze;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 8 febbraio

2019 RE 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 245'766.75

oltre accessori a titolo di onorari per prestazioni d’architettura.

Con risposta 14 giugno

2019 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione. In via

riconvenzionale ha poi postulato la condanna dell’attrice al versamento di fr.

398'935 30 oltre accessori a titolo di risarcimento per inadempienza del

contratto, domanda questa avversata dall’attrice.

Con gli ulteriori allegati

le parti hanno confermato le rispettive domande.

Al dibattimento 3 febbraio

2021 le parti hanno chiesto l’assunzione delle rispettive prove sulle quali il

Pretore si è pronunciato con ordinanza 17 febbraio 2021.

Fatti

B. All’udienza 8

settembre 2022, prevista per l’audizione delle parti, si è proceduto dapprima all’audizione

di RA 1, gerente della RE 1. Poiché questi non ha sufficiente padronanza della

lingua italiana, il Pretore si è fatto assistere da un interprete.

Terminata l’audizione,

l’interrogatorio del convenuto previsto lo stesso giorno, è stato rinviato al 2

novembre 2022.

C. Con istanza 11

ottobre 2022 l’attrice ha chiesto di incaricare un altro interprete per

l’udienza prevista il 2 novembre 2022. Con scritto 17 ottobre 2022 ha poi postulato

la rettifica del verbale 8 settembre 2022, chiesto di registrare “le

trattative” e di incaricare un altro interprete per le successive udienze,

domande cui il convenuto si è opposto con osservazioni 2 dicembre 2022.

Con ordinanza 15 giugno

2023 il Pretore ha respinto le richieste.

D. Con reclamo 30 giugno

2023 RE 1 impugna la decisione di cui trattasi chiedendone l’annullamento.

Postula quindi:

che il verbale venga

corretto e che le precisazioni vengano nuovamente registrate,

che il verbale del

17.10.2022 sia accettato con le correzioni,

che i punti contestati, se

presenti, siano respinti a priori e cancellati dal verbale.

Il reclamo non è stato

notificato alle parti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La reclamante impugna con

il medesimo reclamo quattro distinte decisioni del Pretore. Si prescinde qui

dall’ordinare la disgiunzione dei gravami, ritenuto che comunque si procederà

con decisioni separate.

2.

La decisione con cui

il Pretore ha respinto la domanda di procedere alla rettifica del verbale,

rispettivamente di sostituire l’interprete è una disposizione ordinatoria

processuale (art. 124 CPC). In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e

321.

cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo

alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione 15 giugno

2023.

è pervenuta all’attrice il 19 giugno 2023. Spedito il 30 giugno 2023, il

reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC) e, da questo punto di vista,

ammissibile.

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

4.

L’impugnabilità

della decisione ordinatoria di cui trattasi, non è espressamente prevista dal

CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente.

Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del

processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato

neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. La rilevanza del

pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere

di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal

CPC.

5.

In concreto la

reclamante medesima ha rilevato che il reclamo è ammissibile solo qualora sia

dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, ma essa ha poi

omesso di sostanziare siffatto pregiudizio.

In assenza di un

pregiudizio difficilmente riparabile, premessa fondamentale del reclamo fondato

sull’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, il gravame in esame non può che essere

dichiarato inammissibile.

6.

Comunque sia, gioverà

ricordare che l’art. 321 cpv. 1 CPC dispone che il reclamo dev’essere scritto e

motivato e deve, segnatamente, contenere una domanda di giudizio. Esso deve poi

confrontarsi con la decisione impugnata e spiegare dove il primo giudice

avrebbe applicato in modo errato il diritto o accertato in modo manifestamente

errato i fatti. Nel proprio gravame - il cui contenuto appare invero confuso e

di difficile lettura - la reclamante si limita invero a esporre generiche considerazioni

di varia natura, senza alcun puntuale riferimento o critica alle circostanziate

motivazioni della decisione impugnata e neppure spiega in cosa consisterebbe

l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei

fatti da parte del giudice di prime cure. Il reclamo è quindi inammissibile

anche perché carente di motivazione.

7.

Le spese

processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa

di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello, fissata in

considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2

cpv. 1 LTG), è stabilita in fr. 200.– in applicazione dell’art 14 LTG.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 30 giugno 2023 di RE

1.

contro la decisione 15 giugno 2023, con cui il Pretore ha respinto la sua

istanza 17 ottobre 2022, è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del reclamo di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 30 giugno 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.