13.2023.69
Assunzione di nuove prove. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile. Motivazione
28 agosto 2023Italiano5 min
B. Con istanza 17
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.69
Lugano
28 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.2 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con
petizione 8 febbraio 2019 da
RE
1
rappr. da RA 1
contro
CO
1
patrocinato dagli PA 1 e PA 2
e ora sul reclamo 30
giugno 2023 di RE 1 contro la decisione 9 giugno 2023 con cui il Pretore ha
respinto l’istanza di assunzione di nuove prove 17 febbraio 2023 dell’attrice;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 8 febbraio
2019 RE 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 245'766.75
oltre accessori a titolo di onorari per prestazioni d’architettura.
Con risposta 14 giugno
2019 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione. In via
riconvenzionale ha poi postulato la condanna dell’attrice al versamento di fr.
398'935 30 oltre accessori a titolo di risarcimento per inadempienza del
contratto, domanda questa avversata dall’attrice.
Con gli ulteriori allegati
le parti hanno confermato le rispettive domande.
Al dibattimento 3 febbraio
2021 le parti hanno chiesto l’assunzione delle rispettive prove sulle quali il
Pretore si è pronunciato con ordinanza 17 febbraio 2021.
Fatti
B. Con istanza 17
febbraio 2023 l’attrice ha chiesto l’assunzione di nuovi mezzi di prova.
Il convenuto si è
opposto con osservazioni 20 marzo 2023 e con replica 15 maggio 2023 l’attrice
ha confermato le proprie domande.
Con ordinanza 9 giugno
2023 il Pretore ha respinto l’istanza.
C. Con reclamo 30 giugno
2023 RE 1 impugna la decisione in oggetto chiedendone l’annullamento e la
riforma nel senso che l’istanza sia accolta.
Il reclamo non è stato
notificato alle parti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La reclamante impugna con
il medesimo reclamo quattro distinte decisioni del Pretore. Si prescinde qui
dall’ordinare la disgiunzione dei gravami, ritenuto che comunque si procederà
con decisioni separate.
2.
La decisione con cui
il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione di nuove prove 17 febbraio 2023 dell’attrice
è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154 e 229 CPC). In
applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra
1.
LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione 9 giugno 2023
è pervenuta all’attrice il 19 giugno 2023. Spedito il 30 giugno 2023, il
reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC) e, da questo punto di vista, ammissibile.
3.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
4.
L’impugnabilità
della decisione ordinatoria di cui trattasi non è espressamente prevista dal
CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente.
Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del
processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato
neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. La rilevanza del
pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere
di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal
CPC.
5.
In concreto la
reclamante medesima ha rilevato che il reclamo è ammissibile solo qualora sia
dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, ma essa ha poi
omesso di sostanziare siffatto pregiudizio.
In assenza di un
pregiudizio difficilmente riparabile, premessa fondamentale del reclamo fondato
sull’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, il gravame in esame non può che essere
dichiarato inammissibile.
6.
Comunque sia,
gioverà ricordare che l’art. 321 cpv. 1 CPC dispone che il reclamo dev’essere
scritto e motivato e deve, segnatamente, contenere una domanda di giudizio.
Esso deve poi confrontarsi con la decisione impugnata e spiegare dove il primo
giudice avrebbe applicato in modo errato il diritto o accertato in modo
manifestamente errato i fatti. Nel proprio gravame - il cui contenuto appare
invero confuso e di difficile lettura - la reclamante si limita invero a
esporre generiche considerazioni di varia natura, senza alcun puntuale
riferimento o critica alle circostanziate motivazioni della decisione impugnata
e neppure spiega in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o
l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del giudice di prime
cure. Il reclamo è quindi inammissibile anche perché carente di motivazione.
7.
Le spese
processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria
(LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa
di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello, fissata in
considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2
cpv. 1 LTG), è stabilita in fr. 200.– in applicazione dell’art 14 LTG.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 30 giugno 2023 di RE
1.
contro la decisione 9 giugno 2023, con cui il Pretore ha respinto la sua
istanza di assunzione di nuove prove 17 febbraio 2023, è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del reclamo di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 30 giugno 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.