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Decisione

13.2023.70

Assunzione di nuove prove. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile. Motivazione

28 agosto 2023Italiano5 min

B. Con istanza 23 marzo

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.70

Lugano

28 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.2 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con

petizione 8 febbraio 2019 da

RE

1

rappr. da RA 1

contro

CO

1

patrocinato dagli PA 1 e PA 2

e ora sul reclamo 30

giugno 2023 di RE 1 contro la decisione 9 giugno 2023 con cui il Pretore ha

respinto l’istanza di assunzione di nuove prove 23 marzo 2023 dell’attrice;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 8 febbraio

2019 RE 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 245'766.75

oltre accessori a titolo di onorari per prestazioni d’architettura.

Con risposta 14 giugno

2019 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione. In via

riconvenzionale ha poi postulato la condanna dell’attrice al versamento di fr.

398'935 30 oltre accessori a titolo di risarcimento per inadempienza del

contratto, domanda questa avversata dall’attrice.

Con gli ulteriori allegati

le parti hanno confermato le rispettive domande.

Al dibattimento 3 febbraio

2021 le parti hanno chiesto l’assunzione delle rispettive prove sulle quali il

Pretore si è pronunciato con ordinanza 17 febbraio 2021.

Fatti

B. Con istanza 23 marzo

2023 l’attrice ha chiesto l’assunzione di nuovi mezzi di prova.

Il convenuto si è

opposto con osservazioni 14 aprile 2023 e con replica 12 maggio 2023 l’attrice

ha confermato le proprie domande.

Con ordinanza 9 giugno

2023 il Pretore ha respinto l’istanza.

C. Con reclamo 30 giugno

2023 RE 1 impugna la decisione in oggetto chiedendone l’annullamento e la

riforma nel senso che l’istanza sia accolta.

Il reclamo non è stato

notificato alle parti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La reclamante impugna con

il medesimo reclamo quattro distinte decisioni del Pretore. Si prescinde qui

dall’ordinare la disgiunzione dei gravami, ritenuto che comunque si procederà

con decisioni separate.

2.

La decisione con cui

il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione di nuove prove 23 marzo 2023 dell’attrice

è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154 e 229 CPC). In

applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra

1.

LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione 9 giugno 2023

è pervenuta all’attrice il 19 giugno 2023. Spedito il 30 giugno 2023, il

reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC) e, da questo punto di vista,

ammissibile.

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

4.

L’impugnabilità

della decisione ordinatoria di cui trattasi non è espressamente prevista dal

CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente.

Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del

processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato

neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. La rilevanza del

pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere

di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal

CPC.

5.

In concreto la

reclamante medesima ha rilevato che il reclamo è ammissibile solo qualora sia

dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, ma essa ha poi

omesso di sostanziare siffatto pregiudizio.

In assenza di un

pregiudizio difficilmente riparabile, premessa fondamentale del reclamo fondato

sull’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, il gravame in esame non può che essere

dichiarato inammissibile.

6.

Comunque sia,

gioverà ricordare che l’art. 321 cpv. 1 CPC dispone che il reclamo dev’essere

scritto e motivato e deve, segnatamente, contenere una domanda di giudizio.

Esso deve poi confrontarsi con la decisione impugnata e spiegare dove il primo

giudice avrebbe applicato in modo errato il diritto o accertato in modo

manifestamente errato i fatti. Nel proprio gravame - il cui contenuto appare

invero confuso e di difficile lettura - la reclamante si limita invero a

esporre generiche considerazioni di varia natura, senza alcun puntuale riferimento

o critica alle circostanziate motivazioni della decisione impugnata e neppure

spiega in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento

manifestamente errato dei fatti da parte del giudice di prime cure. Il reclamo

è quindi inammissibile anche perché carente di motivazione.

7.

Le spese

processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa

di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello, fissata in

considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2

cpv. 1 LTG), è stabilita in fr. 200.– in applicazione dell’art 14 LTG.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 30 giugno 2023 di RE

1.

contro la decisione 9 giugno 2023, con cui il Pretore ha respinto la sua

istanza di assunzione di nuove prove 23 marzo 2023, è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del reclamo di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 30 giugno 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30’000.-, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.