13.2023.78
Domanda di revisione intempestiva. Reclamo
18 ottobre 2023Italiano17 min
l’inammissibilità e, in via subordinata, la reiezione. La convenuta ha inoltre eccepito
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.78
Lugano
18 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2022.4479 (domanda di revisione - divorzio su richiesta comune con
accordo totale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza
23 settembre 2022 da
RE
1
patrocinato dagli PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 30
giugno 2022 (correttamente: 2023) di RE 1 contro la decisione 19 giugno 2023
con cui, fra l’altro, il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile la domanda
di revisione;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 12 maggio
2020 il matrimonio contratto il 9 dicembre 1999 ad __________ tra RE 1 (1958,
cittadino italiano) e CO 1 (1969, cittadina statunitense) è stato sciolto per
divorzio dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, nell’ambito
di una procedura su richiesta comune, con omologazione della convenzione sugli
effetti accessori con accordo completo stipulata dalle parti.
Fatti
B. Con istanza 23
settembre 2022 RE 1 ha domandato la revisione della citata decisione di
divorzio. In tal senso e nel merito ha chiesto di annullarne il dispositivo n.
2 e di modificare la clausola n. 5 della convenzione come segue: “Non si fa
luogo al versamento di contributi alimentari tra i coniugi”.
Con osservazioni 28
novembre 2022 CO 1 si è opposta alla domanda di revisione, postulandone
l’inammissibilità e, in via subordinata, la reiezione. La convenuta ha inoltre eccepito
di falso il documento D prodotto dall’istante a sostegno della domanda di revisione.
Con replica spontanea 19
dicembre 2022 RE 1 ha ribadito le sue domande in punto all’istanza di revisione,
e con osservazioni 5 gennaio 2023 ha contestato l’eccezione di falso.
Con replica spontanea 20
gennaio 2023 CO 1 ha confermato l’eccezione di falso e con duplica spontanea 26
gennaio 2023 ha avversato l’istanza di revisione.
Con duplica spontanea 6
febbraio 2023 RE 1 ha chiesto di respingere l’eccezione di falso e
l’estromissione dei doc. 8, 13 e 14, ribadendo poi la domanda di revisione in
sede di triplica spontanea 10 febbraio 2023 previa estromissione dagli atti
della duplica spontanea 26 gennaio 2023 e del doc. 15.
Con triplica spontanea 9
febbraio 2023 CO 1 ha qualificato come tardive e contrarie alla buona fede le
allegazioni e richieste di cui alla duplica spontanea 6 febbraio 2023,
confermando l’eccezione di falso insieme alle richieste di cui alla domanda di
revisione. Il 16 febbraio 2023, ribadito in toto il suo punto di vista e
ritenuta la causa matura per il giudizio ha postulato l’emanazione della
decisione.
Con quadruplica spontanea
27 febbraio 2023 RE 1 ha riaffermato la richiesta di estromissione dagli atti
della duplica spontanea 26 gennaio 2023, del doc. 15 e dei doc. 8, 13 e 14, ha
quindi ribadito la reiezione dell’eccezione di falso sollevata dalla convenuta
e rinnovato le domande dell’istanza di revisione.
C. Con sentenza del 19
giugno 2023, in via preliminare, il Pretore aggiunto ha estromesso dall’incarto
il doc. D accogliendo l’eccezione di falso (dispositivo n. 1 e 1.1) e ammesso
agli atti i doc. 8, 13 e 14 (dispositivo n. 2 e 2.1). Il primo giudice ha
quindi dichiarato irricevibile la domanda di revisione (dispositivo n. 3) e posto
fr. 2'000.– di spese processuali a carico dell’istante con obbligo di versare
alla convenuta fr. 5'000.– a titolo di ripetibili (dispositivo n. 4).
D. Con reclamo 30 giugno
2022 (correttamente: 2023) RE 1 chiede ora di annullare la decisione 19 giugno
2023, di annullare il punto n. 2 della decisione di divorzio 12 maggio 2020 con
cui è stata omologata la relativa convenzione sugli effetti accessori con
accordo completo e di modificarne il punto n. 5 come segue: “Non si fa luogo al
versamento di contributi alimentari tra i coniugi”. In via subordinata egli
chiede di annullare la decisione 19 giugno 2023 e disporre il rinvio della
causa all’istanza inferiore per la continuazione della procedura e l’emanazione
di un nuovo giudizio.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla domanda
di revisione è impugnabile mediante reclamo (art. 332 CPC) alla terza Camera
civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra
1.
LOG). Se accoglie la domanda di revisione il giudice annulla la sua precedente
decisione e statuisce nuovamente (art. 333 cpv. 1 CPC), ritenuto che nella
nuova decisione egli statuisce anche sulle spese della precedente procedura
(cpv. 2). Questa decisione sarà allora impugnabile con i rimedi ricorsuali
ordinari (rispettivamente, dandosi il caso, anche straordinari) dati contro la
decisione originaria (Tanner, Das
Revisionsverfahren nach Art. 328-333 ZPO, in: ZZZ 2019 pag. 191 segg., 222).
1.1
Il termine utile per proporre
il gravame è quello di 30 giorni se la procedura applicabile al procedimento
originario era ordinaria o semplificata e di 10 giorni se era sommaria
(sentenza del TF 5A_366/2016 del 21 novembre 2016 consid. 6 in fine, citata
anche in: SZZP/RSPC 2017 pag. 159 segg. e ius.focus 2018/1 Nr. 17; Tanner, in: ZZZ 2019 191, 222). Trattandosi
dell’istanza comune o dell’azione unilaterale di divorzio, in ogni caso, la
procedura degli art. 274 a 293 è in linea di principio ordinaria, sicché sussidiariamente
tornano applicabili le norme degli art. 220 segg. (art. 219 CPC; Sutter-Somm/Seiler, in: Handkommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 3 ad art. 274; Bernasconi, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 2 ad art. 274).
1.2
La decisione impugnata è giunta
al reclamante il 21 giugno 2023. Il gravame, rimesso alla posta il 3 luglio 2023
è pertanto tempestivo ed ammissibile.
2.
Con il reclamo
giusta l’art. 320 CPC possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1
Il Pretore aggiunto ha
ammesso agli atti i doc. 8, 13 e 14 prodotti dalla convenuta con le
osservazioni 28 novembre 2022 poiché l’istante ne aveva chiesto l’estromissione
solo con la duplica spontanea 6 febbraio 2023 rispetto all’eccezione di falso. Ha
invece estromesso dagli atti il doc. D, accogliendo l’eccezione di falso giusta
l’art. 178 CPC sollevata dalla convenuta con le osservazioni 28 novembre 2022. Il
Pretore aggiunto ha inoltre dichiarato irricevibile la domanda di revisione in
quanto proposta oltre il termine di 90 giorni dalla scoperta del motivo di
revisione come stabilito dall’art. 329 cpv. 1 CPC.
2.2
Il reclamante lamenta un accertamento
errato, incompleto e arbitrario dei fatti e l’errata applicazione del diritto,
segnatamente dell’art. 152 CPC. Il 29 marzo 2023 il Pretore aggiunto aveva
negato l’assunzione di altre prove offerte - audizioni testimoniali e
interrogatori delle parti - da cui la lesione del suo diritto di essere sentito
per carenza di motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC) e il diniego di
giustizia. Queste prove avrebbero dato riscontro dell’autenticità del doc. D e dell’attualità
della relazione tra la convenuta e l’ex amante __________ sin dalla
sottoscrizione del doc. D, in virtù di cui veniva meno il suo consenso alla convenzione
di divorzio da lui sottoscritta. I doc. 8, 13 e 14 andavano per principio estromessi
dall’incarto poiché prodotti violando le norme della LCA (correttamente: LLCA).
Contesta poi l’intempestività della domanda di revisione, visto che egli aveva
avuto evidenza di quella relazione solo a settembre 2022.
3.
Giusta l’art. 328
cpv. 1 lett. c CPC - norma su cui il reclamante ha fondato l’istanza di revisione
- una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima
istanza la revisione della decisione passata in giudicato se fa valere che
l’acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inefficace.
3.1
La convenzione sugli effetti
accessori del divorzio è valida giuridicamente solo se omologata dal giudice e
deve figurare nel dispositivo (art. 279 cpv. 2 CPC). Non essendo un sostituto
di decisione ai sensi dell’art. 241, va anzitutto percorsa la via dell’appello (per
vizio del consenso sul divorzio) rispettivamente dell’appello o del reclamo (a
dipendenza del valore di causa e la controversia riguarda gli effetti del
divorzio), sicché la revisione è possibile solo una volta decorso il relativo
termine di questi due rimedi giuridici e per quanto non sia proponibile un’azione
di modifica della decisione di divorzio (Sutter-Somm/Seiler,
op. cit., n. 6 ad art. 328; Tappy, in:
Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 9 segg. e 15 segg. ad art.
289; Tanner, in: ZZZ 2019 pag. 191
segg., 198). Trattandosi di una transazione in senso lato, la convenzione sugli
effetti accessori del divorzio omologata dal giudice può essere oggetto di
revisione per il motivo di cui all’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC (Tappy, op. cit., n. 18 seg. ad art.
289).
3.2
Per l’art. 329 cpv. 1 CPC la
domanda di revisione, scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni
dalla scoperta del motivo di revisione. Trattasi di un termine perentorio
sospeso dalle ferie giudiziarie (Sutter-Somm/Seiler,
op. cit., n. 1 ad art. 329; sentenza del TF 4A_421/2014 del 10 marzo
2015.
consid. 3.3, in: SJ 2015 I 372). Il concetto di scoperta implica che gli
elementi di fatto che formano il motivo di revisione siano conosciuti con
sicurezza dall’istante: questo non presuppone che il richiedente sia
sicuramente in grado di provare la nuova fattispecie rilevante, ma è
sufficiente che abbia una conoscenza fondata secondo dei presupposti certi,
ritenuto che mere presunzioni, oppure delle sole voci di corridoio, non sono
sufficienti e pertanto non fanno decorrere il termine relativo della revisione
(Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 6 e 7 ad art. 329; Sutter-Somm/Seiler, op. cit., n. 3 ad
art. 329). Per quanto riguarda i fatti, il richiedente deve conoscere gli
elementi necessari per sostanziare la sua domanda e che permettono di formulare
delle conclusioni, con riferimento alla loro rilevanza in seno ad una procedura
di revisione (Trezzini, op. cit.,
n. 7 ad art. 329).
4.
Il Pretore aggiunto ha
rilevato che il reclamante riconduceva il motivo di revisione alla scoperta
della prosecuzione ininterrotta sin dal 2017 della relazione tra la convenuta e
l’ex amante, contravvenendo con ciò alle premesse poste alla base del consenso che
egli aveva dato alla convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata
dal Pretore aggiunto, premesse che erano stata ancorate nell’“agreement”
di cui al doc. C e nell’“addendum” di cui al doc. D, entrambi datati 10
dicembre 2019. Tali scritti - che avrebbero sostituito una pregressa
convenzione prematrimoniale introvabile e che negava appunto il diritto ad
alimenti in caso di tradimento da parte dell’ex moglie - suggellavano il
principio per cui gli alimenti dovuti alla convenuta in forza della convenzione
di divorzio dovevano cessare laddove si fosse rivelato falso quanto da lei
dichiarato nel senso di escludere la continuazione o la ripresa di una relazione
con l’ex amante.
4.1
Il Pretore aggiunto ha
indicato che la domanda di revisione era stata introdotta il 23 settembre 2022,
che la scoperta del motivo di revisione doveva risalire al più presto al 25
maggio 2022 e il reclamante sosteneva di avere avuto contezza dell’attualità di
quella relazione il 14 settembre 2022 dopo avere approfondito la questione
insospettito da una serie di circostanze: in particolare l’acquisto alla
convenuta da parte dell’ex amante di un’abitazione e di un’automobile di lusso
e il riscontro dai social network della figlia comune con l’ex moglie di fotografie
di un viaggio in Europa insieme alla madre convenuta, all’ex amante e alla di
lui figlia.
4.2
Nondimeno, il primo giudice
ha evidenziato che i documenti fotografici prodotti non recavano date, sicché
non vi era modo di collocare temporalmente né l’abitazione né l’automobile
posteggiata nel garage, men che meno le sedicenti vacanze trascorse in Europa, e
pertanto di dare indicazioni utili circa il momento in cui il reclamante aveva
avuto conoscenza della relazione. Quelle fotografie oltretutto nemmeno
ritraevano l’ex amante. Il Pretore aggiunto ha poi richiamato lo scritto 26
aprile 2021 prodotto agli atti dalla convenuta quale doc. 3 e con cui la legale
del reclamante preannunciava alla convenuta le stesse conclusioni e conseguenze
poste a sostegno del motivo di revisione. In particolare egli non si era detto convinto
della spiegazione data dal reclamante secondo cui all’epoca nutriva solo dei meri
dubbi e intendeva con ciò incalzare la convenuta per provocare una sua reazione.
Inoltre, alla luce dell’e-mail 4 aprile 2021 con cui la convenuta interpellava l’ex
marito a onorare il pagamento degli alimenti del divorzio (doc. 15), il doc. 3 diventava
semmai il giustificativo ideale per interrompere in modo definitivo ogni futuro
obbligo di versamento. Il Pretore aggiunto ha pure ricordato che il reclamante
non contestava l’avvio delle procedure d’incasso forzato da parte della
convenuta per porre in esecuzione il suo obbligo di pagamento, mentre era irrilevante
che l’avvio di tali iniziative fosse stato posticipato di due anni. Ciò posto, rispetto
alla presa di posizione 4 aprile 2021 e 26 aprile 2021, non risultava che il
reclamante avesse raccolto elementi utili a fugare i suoi dubbi, fermo restando
che quest’ultimo scritto (doc. 3) appunto menzionava le stesse circostanze in
punto all’abitazione e alle vacanze addotte a sostegno della domanda di revisione.
Per il Pretore aggiunto questo consentiva di ritenere che con ogni verosimiglianza
le prove di allora corrispondevano a quelle di oggi, sicché l’istanza di
revisione 23 settembre 2022, presentata ad oltre un anno di distanza dallo
scritto 26 aprile 2021, risultava ampiamente tardiva e come tale irricevibile.
5.
Il reclamante contesta
che la domanda di revisione sia intempestiva e rimprovera al Pretore aggiunto di
essere incorso in un accertamento errato dei fatti con conseguente applicazione
errata del diritto. Afferma che, con l’audizione dei diversi testimoni e
l’interrogatorio delle parti, egli intendeva provare (anche) la tempestività
della sua domanda di revisione: in particolare l’audizione della convenuta e
della figlia comune diventava indispensabile per la ricerca della verità
materiale, senza la quale egli era completamente precluso dalla possibilità di
adempiere al proprio onere probatorio. Egli sostiene che il termine di 90
giorni decorre dal momento in cui gli elementi di fatto che formano il motivo
di revisione sono conosciuti con sicurezza. E, contrariamente a quanto ritenuto
dal primo giudice, allorquando era stata inviata la lettera 26 aprile 2021 egli
non disponeva di prove ma nutriva solo dubbi in punto alla mancata cessazione
della relazione intrattenuta dalla convenuta, tant’è che a supporto di quello scritto
non era allegato alcun documento probatorio. A settembre 2022 aveva invece avuto
evidenza del perdurare di quella relazione, e per situare temporalmente le
fotografie del viaggio in Europa era necessario sentire le parti e i testimoni,
ciò che il Pretore aggiunto aveva negato. Ma invano.
5.1
L’interessato non si
confronta con le puntuali considerazioni sviluppate dal Pretore aggiunto. In
particolare egli non sostiene che la documentazione fotografica agli atti rechi
riferimenti temporali. D’altra parte il reclamante neppure sostiene che quelle
fotografie diano evidenza del sedicente ex amante. Di contro in punto allo
scritto 26 aprile 2021 (doc. 3) il reclamante si limita a riproporre la tesi
sostenuta in sede di replica spontanea 19 dicembre 2022. Egli non nega però che
quello stesso scritto già prospettava l’esistenza di chiare circostanze
probanti riguardo ad una soluzione abitativa unica della convenuta e dell’ex
amante, rispettivamente ai loro viaggi e vacanze insieme. Il reclamante non
afferma neppure che - a differenza di quanto ritenuto dal Pretore aggiunto - lo
scritto 26 aprile 2021 non si rapporti all’e-mail 4 aprile 2021 (doc. 15) con
cui la convenuta lo sollecitava ad adempire al suo obbligo di mantenimento. E ancor
meno contesta che il mancato pagamento di quegli alimenti sia poi sfociato in
procedure d’incasso forzato a suo carico. Inoltre, il reclamante non propone
spiegazioni oggettive a conforto del fatto che, rispetto ai sedicenti dubbi a
cui egli avrebbe unicamente inteso dare voce con lo scritto 26 aprile 2021, egli
avesse poi raccolto elementi diversi e utili per corroborare la sua tesi. Lacuna
che ha convinto il primo giudice del fatto che allora l’interessato disponesse delle
stesse prove poste alla base della domanda di revisione 23 settembre 2022 qui
in esame.
5.2
Certo, il reclamante censura
la mancata assunzione delle altre prove da lui offerte - segnatamente audizione
testi e interrogatorio delle parti - in assenza delle quali egli si pretende precluso
nel dimostrare (anche) la tempestività della domanda di revisione. Nondimeno, l’interessato
sembra con ciò non voler considerare che di per sé la dimostrazione in punto alla
pretesa esistenza e/o continuazione sin dal 2017 di una relazione di coppia e vita
in comune tra la convenuta e l’ex amante nulla dice riguardo all’esatto momento
in cui egli avrebbe avuto conoscenza di tale circostanza, rispettivamente
perché quel momento dovrebbe essere successivo allo scritto 26 aprile 2021, con
cui in modo appunto circostanziato e per mano del suo legale egli rendeva
partecipe la convenuta di questa evidenza e delle conseguenze che - a suo modo
di vedere - ne dovevano derivare.
5.3
Tutto ciò considerato mal si
vede come si possa ora seriamente rimproverare al Pretore aggiunto di avere giudicato
irricevibile in quanto ampiamente tardiva la domanda di revisione inoltrata il
23.
settembre 2022 ad oltre un anno di distanza dallo scritto 26 aprile 2021. Non
potendosi in tal senso ravvisare elementi costitutivi di un accertamento
manifestamente errato dei fatti e/o di un’errata applicazione del diritto, il
reclamo va respinto.
6.
L’esito del giudizio
odierno rende inutile disquisire oltre in punto alla censurata estromissione
dagli atti del doc. D conseguente l’accoglimento dell’eccezione di falso
sollevata dalla convenuta (decisione impugnata, dispositivo n. 1 e 1.1) e ammissione
agli atti dei doc. 8, 13 e 14 (decisione impugnata, dispositivo n. 2 e 2.1). Si
tratta di documenti proposti a sostegno della tesi di merito della revisione,
ovvero la rivendicata cessazione dell’obbligo di pagamento di alimenti
stabilito dalla convenzione sugli effetti accessori del divorzio. Come tali
essi sono del tutto inconferenti ai fini dell’esigenza di ossequio del termine di
90.
giorni (art. 329 cpv. 1 CPC) determinante per la tempestività della domanda
di revisione, presupposto che per quanto si è detto (sopra, consid. 4 e 5) non risulta
adempiuto.
7.
Le spese processuali
del reclamo, posto il valore litigioso della vertenza di fr. 356'000.– rimasto
incontestato, sono fissate in fr. 1'000.– giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore,
natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia tra fr. 100.– e
fr. 1'000.– per le decisioni su reclamo). Per il principio di soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC) esse sono a carico del reclamante.
8.
Sul reclamo in
esame, che non ha posto questioni di principio o di rilevante importanza, la presente
Camera si pronuncia nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b
cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 30 giugno 2022
(correttamente: 2023) di RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 1'000.–, sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 30 giugno 2022 [correttamente: 2023] alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).