13.2023.79
Decisione sulla rappresentanza di una parte
16 novembre 2023Italiano13 min
presenza di due patrocinatori, tali da imporre l'intervento d'ufficio del Pretore
Source ti.ch
Incarto
n.
13.2023.79
Lugano
16 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente
Olgiati e Giamboni
vicecancelliere:
Annovazzi
sedente per statuire nella causa inc. DM.2021.298 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 1° dicembre 2021 da
RE 2
patrocinato
dallo “studio legale PA 1”,
contro
CO 1
ora patrocinata
dall' PA 3 ,
e ora sul reclamo del 10 luglio 2023 dell'avv. RE
1 e di RE 2 contro la decisione ordinatoria processuale del 5 luglio 2023, con
cui il Pretore aggiunto non ha ammesso la presenza di due patrocinatori
all'udienza;
Ritenuto
in fatto A. In pendenza di una procedura di misure di
protezione dell'unione coniugale (inc. SO.2021.2026), il 1° dicembre 2021 RE 2 ha
promosso azione di divorzio davanti alla Pretura del Distretto di Lugano,
chiedendo – tra l'altro – l'esercizio congiunto dell'autorità parentale
sulla figlia __________ oltre a un ampio diritto di visita, offrendo un
contributo alimentare per lei di fr. 1256.– (oltre ad assegni famigliari
già percepiti dalla madre) e postulando la suddivisione a metà delle
prestazioni previdenziali maturate dai coniugi in costanza di matrimonio,
ognuno dovendo provvedere da sé al proprio mantenimento, oltre alla liquidazione
del regime matrimoniale.
B. All'udienza
del 1° febbraio 2022, indetta per il tentativo di conciliazione nella causa di
divorzio, le parti si sono date atto dell'accordo concernente il principio del
divorzio, l'affidamento e l'autorità parentale sulla figlia __________, la
suddivisione degli averi previdenziali, l'attribuzione dell'abitazione
coniugale; per il resto restando litigiosi l'assetto delle relazioni personali tra
padre e figlia, i contributi alimentari per la figlia __________ e la moglie e
la liquidazione del regime matrimoniale. Al termine dell'udienza, il Pretore
aggiunto, ritenendo sufficientemente motivata la petizione, ha tra l'altro
impartito un termine alla convenuta per produrre ulteriore documentazione.
Con decisione ordinatoria processuale del 14 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha
sospeso la procedura sino al 30 maggio 2022 (poi prorogato al 29 luglio 2022),
annullando il termine assegnato alla moglie per presentare la risposta, la
quale poi il 28 giugno 2022 ha chiesto (e ottenuto) la riattivazione della
procedura.
C. Nella
sua risposta del 12 settembre 2022 la moglie ha chiesto, tra l'altro, un
contributo alimentare per __________ di fr. 1622.13 mensili e uno di
accudimento di fr. 2033.– mensili, sino al 25° anno di età della figlia, oltre
a un contributo di mantenimento di fr. 1369.09 mensili per sé,
l'attribuzione definitiva dell'abitazione coniugale e modalità differenti di
liquidazione del regime matrimoniale e di ripartizione degli averi
previdenziali.
Con replica del 28 settembre 2022 l'attore ha reiterato il proprio punto di
vista, salvo ridurre a fr. 756.– l'offerta di contributo alimentare per la
figlia. Duplicando il 17 novembre 2022, la moglie ha adattato in più punti le
proprie richieste.
D. In
ingresso all'udienza del 5 luglio 2023, indetta per le prime arringhe, preso
atto che l'attore si è presentato in aula con due patrocinatori, il Pretore
aggiunto ha chiesto la designazione di un solo patrocinatore in udienza.
L'attore ha designato l'avv. PA 2, chiedendo tuttavia una decisione motivata
sulla questione.
Il Pretore aggiunto ha quindi statuito, seduta stante, che “la presenza di due
patrocinatori all'udienza odierna chiesta dall'attore è respinta”.
E. Con
reclamo del 10 luglio 2023, e contestuale richiesta di effetto sospensivo,
l'attore e l'avv. PA 1 chiedono che la decisione del 5 luglio 2023 del Pretore aggiunto
sia annullata, facendo ordine al primo giudice “di ammettere contemporaneamente
alle udienze di cui all'inc. DM.2021.298 gli avvocati RE 1 e PA 2”.
Con
osservazioni del 14 ottobre 2023 la convenuta si è rimessa al giudizio della
corte.
Considerando
in diritto: 1. La
decisione con cui il Pretore aggiunto ha deciso in merito alla rappresentanza
dell’attore è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In
applicazione dell'art. 319 lett. b n. 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG,
essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello
nel termine di dieci giorni. La decisione impugnata è stata notificata al
reclamante il 5 luglio 2023, in esito all'udienza. Il termine è cominciato a
decorrere il giorno successivo. Rimesso alla posta già l'11 luglio 2023, il reclamo è pertanto tempestivo.
2. In
virtù dell'art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione
errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge, il
reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di
un pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).
2.1. I reclamanti sostengono che il danno sarebbe
“irreparabile a priori”, per cui non potrà essere fatto valere solo con la
decisione finale.
In primo luogo il procedimento rischia anche per il futuro di non permettere il
patrocinio come desiderato, in secondo luogo lo stesso procedimento rischia di
essere annullato per questa ragione, ciò che non gioverebbe alle parti. Quindi,
vi sarebbe un interesse attuale a che la questione sia risolta immediatamente,
oltretutto tenendo conto del fatto che potranno esservi altre situazioni simili.
Ritenuto
che la decisione impugnata equivale a un'estromissione di uno dei patrocinatori
dalle udienze, e quindi può collidere con il diritto di difesa della parte
attrice, il criterio del pregiudizio difficilmente riparabile va ammesso. Il
reclamo va quindi esaminato nel merito.
3. Il
Pretore non ha ammesso la presenza di due patrocinatori all'udienza indicando
che nonostante il CPC non si esprimesse sul diritto di essere rappresentato da
più patrocinatori, in udienza la presenza di più patrocinatori potrebbe giustificarsi
solo in caso di dossier voluminosi e complessi e tenendo in considerazione
anche il principio della parità delle armi. In concreto, la presenza di due
patrocinatori in aula in occasione dell'udienza, peraltro neppure preavvisata –
a dire del Pretore aggiunto – non appariva necessaria visto come la causa non
comportava particolari difficoltà e trattandosi in sostanza unicamente della
notifica prove. Ha poi rilevato che l'attore non sarebbe stato privato del suo
diritto di essere sentito in quanto all'udienza poteva comunque prendere
compiutamente posizione su tutte le questioni controverse. Quindi, ha rinviato
al merito la decisione concernente le spese giudiziarie.
3.1 I
reclamanti rimproverano al Pretore aggiunto un comportamento abusivo, la
decisione impugnata essendo in urto con i dettami di legge che regolano la
materia. Il Pretore aggiunto non potrebbe avvalersi di giustificazioni legate
all'ordine e alla disciplina delle udienze, già per il solo fatto che la
decisione è stata presa prima ancora che l'udienza iniziasse. Rilevano che
entrambi gli avvocati sono legittimati ad esercitare la rappresentanza dell'attore,
né vi sarebbero procedimenti e procedure dove la possibilità di fare capo a uno
o più rappresentanti è esclusa.
La decisione sarebbe contraddittoria, poiché sancisce che l'udienza non comporta
particolari difficoltà, sicché controparte non era certo posta in soggezione. Nessuna
norma di legge, poi, imporrebbe di informare preventivamente il Tribunale circa
la presenza di due legali. Contesta la valenza “sostanziale” della dottrina
citata dal Pretore aggiunto, poiché in realtà esso richiama l'art. 68 CPC che
non pone alcuna limitazione, bastando la legittimazione con procura agli
avvocati, di modo che sarebbe stato misconosciuto il senso dell'articolo 68
cpv. 3 CPC. Nemmeno l'art. 69 CPC supporterebbe l'agire del primo giudice, che avrebbe
limitato illegalmente e pretestuosamente il diritto dell'attore di scegliersi
la propria difesa come meglio crede, oltre a “violare arbitrariamente i diritti
dell'avvocato, non da ultimo quello della libertà economica”. La decisione nemmeno
spiegherebbe come possa esservi stata eventualmente una distorsione nella
conduzione del processo o del principio della parità delle armi. Il Pretore
aggiunto era poi comunque cognito dell'esistenza di un doppio mandato, anche
per il fatto che dagli atti di causa risulta che entrambi i legali si sono
occupati della fattispecie.
4. L'art.
68 cpv. 1 CPC stabilisce che ogni parte con capacità processuale può farsi
rappresentare nel processo. Il cpv. 2 dell'art. 68 CPC definisce poi chi è
autorizzato a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio. A
differenza della procedura penale (art. 127 cpv. 2 CPP) il CPC non regola invece
il diritto delle parti di essere patrocinati da una pluralità di mandatari. Qualsiasi
limitazione deve quindi tenere conto delle circostanze del caso concreto e
rimanere nei limiti del principio di proporzionalità, altrimenti sussiste il
rischio di ledere il diritto delle parti al contraddittorio. Occorre inoltre
tenere conto del principio della parità delle armi (Bohnet in: Commentaire Romand, CPC, n. 8 e 9 ad art. 68 CPC
con riferimenti).
Nel
rispetto dei diritti della controparte e fatta salva la necessità che la
procedura resti semplice e rapida, nulla osta quindi a che una parte sia
patrocinata da più mandatari in procedura civile. Nemmeno la duplicazione di
operazioni identiche risultanti da una pluralità di mandatari deve forzatamente
ripercuotersi sui tempi e sui costi del procedimento, ritenuto che le norme che
regolano le tariffe applicabili e l'art. 108 CPC in particolare conferiscono al
giudice un ampio margine di manovra per ridurre i relativi costi (DTF 144 III
164 consid. 3.5 i. f.). Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria è comunque giustificato
essere più restrittivi (May Canellas,
in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure civile, n. 7 e 8 ad
art. 68).
5. Va
dapprima esaminato se il Pretore aggiunto avesse la facoltà d'intervenire
d'ufficio in un ambito riservato alle parti, come quello delle modalità del
loro patrocinio senza che la convenuta abbia sollevato in proposito doglianze
di sorta.
Intanto, l'intervento del Pretore aggiunto non rientra nelle questioni che il
giudice è tenuto ad esaminare d'ufficio, quali i presupposti processuali che rappresentano
Fatti
i confini entro i quali si sviluppa la sua attività processuale volta alla
realizzazione del diritto.
Per quanto riguarda un eventuale intervento in applicazione dell'art. 124
CPC, in virtù del quale il giudice dirige il processo, prende le necessarie
disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento,
non risulta dagli atti l'esistenza di problemi d'ordine in udienza legati alla
presenza di due patrocinatori, tali da imporre l'intervento d'ufficio del Pretore
aggiunto, neppure risultando in particolare che la convenuta non sia
adeguatamente patrocinata (art. 68 CPC) o non sia in grado di condurre la
propria causa (art. 69 CPC). In concreto l'agire del Pretore esorbita quindi
dalle prerogative conferite al giudice dal Codice di procedura civile.
6. Per
quanto concerne il principio della parità delle armi, il Pretore aggiunto si
limita a evocare il principio ma non si vede, ed egli non lo spiega, per quale
motivo la procedura nel caso in questione presenterebbe dei problemi da questo
punto di vista, tanto da giustificare un intervento a livello di direzione del
processo. Ciò ritenuto non da ultimo che la controparte è anch’essa assistita
da un avvocato e non ha sollevato obiezioni di sorta in proposito. Neppure è
dato di capire per quale motivo in una procedura che il primo giudice definisce
priva di particolari difficoltà la presenza di due patrocinatori di una delle
parti sia suscettibile di creare difficoltà alla controparte.
6.1 Dagli
atti risulta ancora che l'attore, sin dall'inoltro della petizione, è
patrocinato dallo studio legale e notarile PA 1. A prescindere dalla natura e
dall'esistenza giuridica dello “studio legale e notarile PA 1”, risulta che lo
stesso è composto di tre avvocati. Dalla procura del 26 giugno 2020 risulta che
RE 2 ha conferito procura all'avv. PA 1 e/o avv. PA 2 (doc. B annesso al
reclamo, datato 26 giugno 2020). La maggior parte degli atti sono poi stati
firmati dall'avv. PA 2, ma risulta anche l'intervento dell'avv. PA 1 (scritto del
25 gennaio 2022 alla Pretura; act. VI; Osservazioni e istanza di accertamento e
contestuale richiesta di rinvio del dibattimento, del 15 dicembre 2022; doc. Z,
timbro di ricevuta della Pretura 20 dicembre 2022), sicché si arguisce che non
è un solo legale che si occupa della tutela degli interessi dell'attore. Non
risulta che il Pretore aggiunto abbia mai avuto da ridire su questa situazione –
che peraltro è frequente – né ha mai ritenuto di dover manifestare qualche
dubbio su questo modo di procedere. Di conseguenza la doglianza che la presenza
di due legali non è stata preannunciata non è seria e sfiora il pretesto. Poi,
il primo giudice neppure spiega per quale motivo sarebbe ammissibile il patrocinio
da parte di due avvocati negli atti scritti, ma non in udienza.
6.2 Nella
misura in cui il Pretore aggiunto pretende che in udienza la presenza di più
patrocinatori si giustifichi solo in caso di dossier voluminosi e complessi
travisa la dottrina e i termini della questione. Se mai potrebbe giustificarsi
in quei casi, ma comunque in concreto si rivela un'interferenza in ambiti di
mera spettanza delle parti, il Pretore aggiunto neppure illustrando, sulla base
di circostanze concrete, per quale motivo sia necessario intervenire con
valutazioni sulla difficoltà della fattispecie.
Va poi anche considerato che le parti non hanno nemmeno chiesto l'assistenza
giudiziaria e la questione di sapere se il ricorso a due patrocinatori sia
necessario e come vada indennizzata la loro attività non va comunque confusa con
quella della possibilità (in concreto data) di una parte di dare un mandato a
più avvocati per la propria difesa.
7. Per
i motivi che precedono il reclamo merita accoglimento.
La decisione impugnata è annullata.
8. Le spese processuali per il presente giudizio
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tuttavia, se anche la parte reclamante
esce vittoriosa in questa sede, CO 1 si è rimessa al giudizio della Camera, per
cui non può essere considerata soccombente e non le si possono caricare i
costi, né può essere condannata alla rifusione di ripetibili. Appare comunque giustificato
non imporre spese al reclamante.
9. La presente decisione rende priva d'oggetto la
domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo, peraltro neppure formulata
nel petitum del reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo del 10
luglio 2023 dell'avv. RE 1 e di RE 2 è accolto. La decisione ordinatoria
processuale del 5 luglio 2023 è annullata.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese processuali, né si attribuiscono ripetibili.
3.
La
richiesta di effetto sospensivo è dichiarata priva di oggetto.
4.
Notificazione:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile
del Tribunale d'appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 30 000.–.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).