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Decisione

13.2023.79

Decisione sulla rappresentanza di una parte

16 novembre 2023Italiano13 min

presenza di due patrocinatori, tali da imporre l'intervento d'ufficio del Pretore

Source ti.ch

Incarto

n.

13.2023.79

Lugano

16 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente

Olgiati e Giamboni

vicecancelliere:

Annovazzi

sedente per statuire nella causa inc. DM.2021.298 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 1° dicembre 2021 da

RE 2

patrocinato

dallo “studio legale PA 1”,

contro

CO 1

ora patrocinata

dall' PA 3 ,

e ora sul reclamo del 10 luglio 2023 dell'avv. RE

1 e di RE 2 contro la decisione ordinatoria processuale del 5 luglio 2023, con

cui il Pretore aggiunto non ha ammesso la presenza di due patrocinatori

all'udienza;

Ritenuto

in fatto A. In pendenza di una procedura di misure di

protezione dell'unione coniugale (inc. SO.2021.2026), il 1° dicembre 2021 RE 2 ha

promosso azione di divorzio davanti alla Pretura del Distretto di Lugano,

chiedendo – tra l'altro – l'esercizio congiunto dell'autorità parentale

sulla figlia __________ oltre a un ampio diritto di visita, offrendo un

contributo alimentare per lei di fr. 1256.– (oltre ad assegni famigliari

già percepiti dalla madre) e postulando la suddivisione a metà delle

prestazioni previdenziali maturate dai coniugi in costanza di matrimonio,

ognuno dovendo provvedere da sé al proprio mantenimento, oltre alla liquidazione

del regime matrimoniale.

B. All'udienza

del 1° febbraio 2022, indetta per il tentativo di conciliazione nella causa di

divorzio, le parti si sono date atto dell'accordo concernente il principio del

divorzio, l'affidamento e l'autorità parentale sulla figlia __________, la

suddivisione degli averi previdenziali, l'attribuzione dell'abitazione

coniugale; per il resto restando litigiosi l'assetto delle relazioni personali tra

padre e figlia, i contributi alimentari per la figlia __________ e la moglie e

la liquidazione del regime matrimoniale. Al termine dell'udienza, il Pretore

aggiunto, ritenendo sufficientemente motivata la petizione, ha tra l'altro

impartito un termine alla convenuta per produrre ulteriore documentazione.

Con decisione ordinatoria processuale del 14 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha

sospeso la procedura sino al 30 maggio 2022 (poi prorogato al 29 luglio 2022),

annullando il termine assegnato alla moglie per presentare la risposta, la

quale poi il 28 giugno 2022 ha chiesto (e ottenuto) la riattivazione della

procedura.

C. Nella

sua risposta del 12 settembre 2022 la moglie ha chiesto, tra l'altro, un

contributo alimentare per __________ di fr. 1622.13 mensili e uno di

accudimento di fr. 2033.– mensili, sino al 25° anno di età della figlia, oltre

a un contributo di mantenimento di fr. 1369.09 mensili per sé,

l'attribuzione definitiva dell'abitazione coniugale e modalità differenti di

liquidazione del regime matrimoniale e di ripartizione degli averi

previdenziali.

Con replica del 28 settembre 2022 l'attore ha reiterato il proprio punto di

vista, salvo ridurre a fr. 756.– l'offerta di contributo alimentare per la

figlia. Duplicando il 17 novembre 2022, la moglie ha adattato in più punti le

proprie richieste.

D. In

ingresso all'udienza del 5 luglio 2023, indetta per le prime arringhe, preso

atto che l'attore si è presentato in aula con due patrocinatori, il Pretore

aggiunto ha chiesto la designazione di un solo patrocinatore in udienza.

L'attore ha designato l'avv. PA 2, chiedendo tuttavia una decisione motivata

sulla questione.

Il Pretore aggiunto ha quindi statuito, seduta stante, che “la presenza di due

patrocinatori all'udienza odierna chiesta dall'attore è respinta”.

E. Con

reclamo del 10 luglio 2023, e contestuale richiesta di effetto sospensivo,

l'attore e l'avv. PA 1 chiedono che la decisione del 5 luglio 2023 del Pretore aggiunto

sia annullata, facendo ordine al primo giudice “di ammettere contemporaneamente

alle udienze di cui all'inc. DM.2021.298 gli avvocati RE 1 e PA 2”.

Con

osservazioni del 14 ottobre 2023 la convenuta si è rimessa al giudizio della

corte.

Considerando

in diritto: 1. La

decisione con cui il Pretore aggiunto ha deciso in merito alla rappresentanza

dell’attore è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In

applicazione dell'art. 319 lett. b n. 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG,

essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello

nel termine di dieci giorni. La decisione impugnata è stata notificata al

reclamante il 5 luglio 2023, in esito all'udienza. Il termine è cominciato a

decorrere il giorno successivo. Rimesso alla posta già l'11 luglio 2023, il reclamo è pertanto tempestivo.

2. In

virtù dell'art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione

errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti

(lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge, il

reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).

2.1. I reclamanti sostengono che il danno sarebbe

“irreparabile a priori”, per cui non potrà essere fatto valere solo con la

decisione finale.

In primo luogo il procedimento rischia anche per il futuro di non permettere il

patrocinio come desiderato, in secondo luogo lo stesso procedimento rischia di

essere annullato per questa ragione, ciò che non gioverebbe alle parti. Quindi,

vi sarebbe un interesse attuale a che la questione sia risolta immediatamente,

oltretutto tenendo conto del fatto che potranno esservi altre situazioni simili.

Ritenuto

che la decisione impugnata equivale a un'estromissione di uno dei patrocinatori

dalle udienze, e quindi può collidere con il diritto di difesa della parte

attrice, il criterio del pregiudizio difficilmente riparabile va ammesso. Il

reclamo va quindi esaminato nel merito.

3. Il

Pretore non ha ammesso la presenza di due patrocinatori all'udienza indicando

che nonostante il CPC non si esprimesse sul diritto di essere rappresentato da

più patrocinatori, in udienza la presenza di più patrocinatori potrebbe giustificarsi

solo in caso di dossier voluminosi e complessi e tenendo in considerazione

anche il principio della parità delle armi. In concreto, la presenza di due

patrocinatori in aula in occasione dell'udienza, peraltro neppure preavvisata –

a dire del Pretore aggiunto – non appariva necessaria visto come la causa non

comportava particolari difficoltà e trattandosi in sostanza unicamente della

notifica prove. Ha poi rilevato che l'attore non sarebbe stato privato del suo

diritto di essere sentito in quanto all'udienza poteva comunque prendere

compiutamente posizione su tutte le questioni controverse. Quindi, ha rinviato

al merito la decisione concernente le spese giudiziarie.

3.1 I

reclamanti rimproverano al Pretore aggiunto un comportamento abusivo, la

decisione impugnata essendo in urto con i dettami di legge che regolano la

materia. Il Pretore aggiunto non potrebbe avvalersi di giustificazioni legate

all'ordine e alla disciplina delle udienze, già per il solo fatto che la

decisione è stata presa prima ancora che l'udienza iniziasse. Rilevano che

entrambi gli avvocati sono legittimati ad esercitare la rappresentanza dell'attore,

né vi sarebbero procedimenti e procedure dove la possibilità di fare capo a uno

o più rappresentanti è esclusa.

La decisione sarebbe contraddittoria, poiché sancisce che l'udienza non comporta

particolari difficoltà, sicché controparte non era certo posta in soggezione. Nessuna

norma di legge, poi, imporrebbe di informare preventivamente il Tribunale circa

la presenza di due legali. Contesta la valenza “sostanziale” della dottrina

citata dal Pretore aggiunto, poiché in realtà esso richiama l'art. 68 CPC che

non pone alcuna limitazione, bastando la legittimazione con procura agli

avvocati, di modo che sarebbe stato misconosciuto il senso dell'articolo 68

cpv. 3 CPC. Nemmeno l'art. 69 CPC supporterebbe l'agire del primo giudice, che avrebbe

limitato illegalmente e pretestuosamente il diritto dell'attore di scegliersi

la propria difesa come meglio crede, oltre a “violare arbitrariamente i diritti

dell'avvocato, non da ultimo quello della libertà economica”. La decisione nemmeno

spiegherebbe come possa esservi stata eventualmente una distorsione nella

conduzione del processo o del principio della parità delle armi. Il Pretore

aggiunto era poi comunque cognito dell'esistenza di un doppio mandato, anche

per il fatto che dagli atti di causa risulta che entrambi i legali si sono

occupati della fattispecie.

4. L'art.

68 cpv. 1 CPC stabilisce che ogni parte con capacità processuale può farsi

rappresentare nel processo. Il cpv. 2 dell'art. 68 CPC definisce poi chi è

autorizzato a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio. A

differenza della procedura penale (art. 127 cpv. 2 CPP) il CPC non regola invece

il diritto delle parti di essere patrocinati da una pluralità di mandatari. Qualsiasi

limitazione deve quindi tenere conto delle circostanze del caso concreto e

rimanere nei limiti del principio di proporzionalità, altrimenti sussiste il

rischio di ledere il diritto delle parti al contraddittorio. Occorre inoltre

tenere conto del principio della parità delle armi (Bohnet in: Commentaire Romand, CPC, n. 8 e 9 ad art. 68 CPC

con riferimenti).

Nel

rispetto dei diritti della controparte e fatta salva la necessità che la

procedura resti semplice e rapida, nulla osta quindi a che una parte sia

patrocinata da più mandatari in procedura civile. Nemmeno la duplicazione di

operazioni identiche risultanti da una pluralità di mandatari deve forzatamente

ripercuotersi sui tempi e sui costi del procedimento, ritenuto che le norme che

regolano le tariffe applicabili e l'art. 108 CPC in particolare conferiscono al

giudice un ampio margine di manovra per ridurre i relativi costi (DTF 144 III

164 consid. 3.5 i. f.). Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria è comunque giustificato

essere più restrittivi (May Canellas,

in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure civile, n. 7 e 8 ad

art. 68).

5. Va

dapprima esaminato se il Pretore aggiunto avesse la facoltà d'intervenire

d'ufficio in un ambito riservato alle parti, come quello delle modalità del

loro patrocinio senza che la convenuta abbia sollevato in proposito doglianze

di sorta.

Intanto, l'intervento del Pretore aggiunto non rientra nelle questioni che il

giudice è tenuto ad esaminare d'ufficio, quali i presupposti processuali che rappresentano

Fatti

i confini entro i quali si sviluppa la sua attività processuale volta alla

realizzazione del diritto.

Per quanto riguarda un eventuale intervento in applicazione dell'art. 124

CPC, in virtù del quale il giudice dirige il processo, prende le necessarie

disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento,

non risulta dagli atti l'esistenza di problemi d'ordine in udienza legati alla

presenza di due patrocinatori, tali da imporre l'intervento d'ufficio del Pretore

aggiunto, neppure risultando in particolare che la convenuta non sia

adeguatamente patrocinata (art. 68 CPC) o non sia in grado di condurre la

propria causa (art. 69 CPC). In concreto l'agire del Pretore esorbita quindi

dalle prerogative conferite al giudice dal Codice di procedura civile.

6. Per

quanto concerne il principio della parità delle armi, il Pretore aggiunto si

limita a evocare il principio ma non si vede, ed egli non lo spiega, per quale

motivo la procedura nel caso in questione presenterebbe dei problemi da questo

punto di vista, tanto da giustificare un intervento a livello di direzione del

processo. Ciò ritenuto non da ultimo che la controparte è anch’essa assistita

da un avvocato e non ha sollevato obiezioni di sorta in proposito. Neppure è

dato di capire per quale motivo in una procedura che il primo giudice definisce

priva di particolari difficoltà la presenza di due patrocinatori di una delle

parti sia suscettibile di creare difficoltà alla controparte.

6.1 Dagli

atti risulta ancora che l'attore, sin dall'inoltro della petizione, è

patrocinato dallo studio legale e notarile PA 1. A prescindere dalla natura e

dall'esistenza giuridica dello “studio legale e notarile PA 1”, risulta che lo

stesso è composto di tre avvocati. Dalla procura del 26 giugno 2020 risulta che

RE 2 ha conferito procura all'avv. PA 1 e/o avv. PA 2 (doc. B annesso al

reclamo, datato 26 giugno 2020). La maggior parte degli atti sono poi stati

firmati dall'avv. PA 2, ma risulta anche l'intervento dell'avv. PA 1 (scritto del

25 gennaio 2022 alla Pretura; act. VI; Osservazioni e istanza di accertamento e

contestuale richiesta di rinvio del dibattimento, del 15 dicembre 2022; doc. Z,

timbro di ricevuta della Pretura 20 dicembre 2022), sicché si arguisce che non

è un solo legale che si occupa della tutela degli interessi dell'attore. Non

risulta che il Pretore aggiunto abbia mai avuto da ridire su questa situazione –

che peraltro è frequente – né ha mai ritenuto di dover manifestare qualche

dubbio su questo modo di procedere. Di conseguenza la doglianza che la presenza

di due legali non è stata preannunciata non è seria e sfiora il pretesto. Poi,

il primo giudice neppure spiega per quale motivo sarebbe ammissibile il patrocinio

da parte di due avvocati negli atti scritti, ma non in udienza.

6.2 Nella

misura in cui il Pretore aggiunto pretende che in udienza la presenza di più

patrocinatori si giustifichi solo in caso di dossier voluminosi e complessi

travisa la dottrina e i termini della questione. Se mai potrebbe giustificarsi

in quei casi, ma comunque in concreto si rivela un'interferenza in ambiti di

mera spettanza delle parti, il Pretore aggiunto neppure illustrando, sulla base

di circostanze concrete, per quale motivo sia necessario intervenire con

valutazioni sulla difficoltà della fattispecie.

Va poi anche considerato che le parti non hanno nemmeno chiesto l'assistenza

giudiziaria e la questione di sapere se il ricorso a due patrocinatori sia

necessario e come vada indennizzata la loro attività non va comunque confusa con

quella della possibilità (in concreto data) di una parte di dare un mandato a

più avvocati per la propria difesa.

7. Per

i motivi che precedono il reclamo merita accoglimento.

La decisione impugnata è annullata.

8. Le spese processuali per il presente giudizio

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tuttavia, se anche la parte reclamante

esce vittoriosa in questa sede, CO 1 si è rimessa al giudizio della Camera, per

cui non può essere considerata soccombente e non le si possono caricare i

costi, né può essere condannata alla rifusione di ripetibili. Appare comunque giustificato

non imporre spese al reclamante.

9. La presente decisione rende priva d'oggetto la

domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo, peraltro neppure formulata

nel petitum del reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo del 10

luglio 2023 dell'avv. RE 1 e di RE 2 è accolto. La decisione ordinatoria

processuale del 5 luglio 2023 è annullata.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese processuali, né si attribuiscono ripetibili.

3.

La

richiesta di effetto sospensivo è dichiarata priva di oggetto.

4.

Notificazione:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile

del Tribunale d'appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 30 000.–.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).