13.2023.80
Diniego di gratuito patrocinio. Nuova domanda per la procedura disgiunta di liquidazione del regime dei beni in una causa di divorzio
13 novembre 2023Italiano10 min
aspetti del divorzio era oramai conclusa e che vi era la necessità di dover decidere
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.80
Lugano
13 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2023.12 (divorzio unilaterale limitato alla liquidazione del regime dei
beni) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa il 25
agosto 2021/10 marzo 2023 da
RE
1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 21
luglio 2023 di RE 1 contro la decisione 14 luglio 2023 con cui il Pretore
aggiunto gli ha negato il gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 25 agosto 2021 RE
1 ha chiesto innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna lo
scioglimento per divorzio del matrimonio contratto a __________ il 20 maggio
2005 con la moglie CO 1, oltre alla regolamentazione delle relative conseguenze
accessorie (inc. n. DM.2021.53).
B. Con decisione 17
novembre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto le domande di gratuito patrocinio
28 aprile 2021 - introdotta prima della pendenza della causa - del marito e
quella datata 15 novembre 2021 della moglie.
C. Con ordinanza 13 marzo
2023 il Pretore aggiunto, ritenuto che l’istruttoria in punto a determinati
aspetti del divorzio era oramai conclusa e che vi era la necessità di dover decidere
a breve su determinate questioni - fra questi in particolare relative ai tre figli
e alle varie misure a loro protezione (inc. n. DM.2021.53) - ha disposto la
disgiunzione della liquidazione del regime dei beni per la cui istruttoria era
ancora da prevedere un anno e oltre di tempo (inc. n. DM.2023.12).
D. Il 25 maggio 2023, nella
disgiunta procedura di liquidazione del regime dei beni, il Pretore aggiunto ha
fissato al marito un termine scadente il 16 giugno 2023 per versare un anticipo
spese di fr. 3'000.–.
Il 5 giugno 2023 il
marito, e per esso l’avv. __________, ha chiesto il versamento di una provisio
ad litem di fr. 3'000.– e, in via subordinata, il beneficio del gratuito
patrocinio con estensione massima dal 25 maggio 2023.
Il 6 giugno 2023 il
Pretore aggiunto ha annullato il termine per pagare l’anticipo di fr. 3'000.–.
Con osservazioni 19 giugno
2023 la moglie si è opposta alla domanda di provisio ad litem e a quella di
gratuito patrocinio.
E. Con sentenza 14
luglio 2023 il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio tra le parti, ha
accertato il loro reciproco diritto alla metà della prestazione d’uscita
accumulata in costanza di matrimonio (con incarico per la suddivisione al
Tribunale cantonale delle assicurazioni), non ha riconosciuto contributi
alimentari fra coniugi, ha statuito sull’affidamento dei tre figli,
sull’attuazione delle rispettive misure di protezione a loro favore ed ha
confermato la misura della curatela educativa, si è pronunciato sui loro
contributi alimentari e ne ha autorizzato il rinnovo dei passaporti, per poi infine
decidere sulle spese e ripetibili (inc. n. DM.2021.53).
F. Sempre il 14 luglio
2023, riferendosi alla liquidazione del regime dei beni, il Pretore aggiunto ha
respinto l’istanza di provisio ad litem del marito con assegnazione delle
relative spese e ripetibili, respingendone altresì la domanda di gratuito
patrocinio.
G. Con reclamo 21 luglio
2023 il marito, personalmente, impugna ora la decisione 14 luglio 2023 che
rigetta la domanda di gratuito patrocinio e chiede, in via principale, che gli
sia concesso il gratuito patrocinio e di essere mandato esente da qualsiasi
spese.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l’art. 121
CPC le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). Poiché la
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), il termine d’impugnazione è di 10 giorni
(art. 321 cpv. 2 CPC).
1.1
A fronte di una decisione
pervenuta al reclamante il 17 luglio 2023, il reclamo 21 luglio 2023 è
tempestivo e ammissibile.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria il reclamo è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
a).
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.,
ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione
di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso
integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili
alla controparte (cpv. 3).
4.
Il Pretore aggiunto
ha anzitutto respinto la domanda di provisio ad litem di fr. 3'000.– poiché il
reclamante non aveva contestato di avere fatto bloccare tramite l’Autorità
estera i conti su cui confluivano i proventi dell’immobile a Santo Domingo
detenuto in comproprietà con la moglie, rispettivamente non aveva contestato che
gli introiti mensili erano contenuti, sicché quest’ultima non aveva modo di
versare a breve una qualsivoglia provisio ad litem.
Il Pretore aggiunto ha
quindi ricordato che le domande di gratuito patrocinio non erano da
giustificare a singhiozzi. In seno alla procedura di divorzio, di cui la
liquidazione del regime dei beni faceva parte, il 17 novembre 2021 era già stata
respinta una prima richiesta del reclamante, a motivo che egli non aveva
nemmeno cercato di spiegare perché l’immobile di Santo Domingo non era
maggiormente ipotecabile. E il reclamante non poteva pretendere ora, con la seconda
richiesta, di addurre i motivi per i quali non aveva saputo allora giustificare
quell’impossibilità di ipotecare la proprietà estera. A mente del primo giudice
in effetti non era da considerare una nuova circostanza mai addotta prima,
quindi un fatto nuovo, l’argomento secondo cui ai fini di un aumento d’ipoteca
fosse necessario il consenso della moglie comproprietaria. Da cui la reiezione
della domanda di gratuito patrocinio del reclamante.
5.
Il reclamante afferma
di essere invalido, sprovvisto di sostanza, con vari attestati di carenza di beni,
senza un lavoro e in procinto di essere processato innanzi al Tribunale penale.
Ma questo non basta a sostanziare una modifica delle circostanze rispetto alla
decisione 17 novembre 2021 (inc. n. DM.2021.53/SO.2021.396), che dà atto di
come egli avesse già avuto modo di dichiarare “di non trovarsi in una
situazione di indigenza per l’esistenza dell’immobile che detiene in
comproprietà con la moglie a Santo Domingo”.
5.1
Invano, poi, il reclamante obietta
che l’immobile di Santo Domingo in comproprietà con la moglie è gestito solo da
quest’ultima, che ne incassa gli affitti. In tal senso, in effetti, egli pare
volutamente non considerare quanto evidenziato dal Pretore aggiunto, in punto
al fatto che il reclamante non ha minimamente contestato di avere fatto bloccare
all’estero i conti bancari su cui la moglie appunto faceva convogliare gli
introiti provenienti dalla gestione di quello stesso immobile.
5.2
Sostiene ancora il reclamante
di non disporre di fr. 3'000.– e di non essere pertanto in grado senza gratuito
patrocinio di far valere le sue pretese rispetto alla liquidazione del regime
dei beni. Indica che l’audizione per rogatoria del teste avv. __________
costituisce appunto il mezzo di prova che dimostra (anche) l’impossibilità di
ipotecare la sua sola quota parte dell’immobile di Santo Domingo e che,
comunque sia, vista la sua situazione finanziaria nessuna banca gli avrebbe
erogato un credito in tal senso. Tuttavia sotto questo profilo l’interessato
non pretende che il tema costituisce un fatto nuovo, rispettivamente che la
questione “ipotecaria” legata a quell’immobile non è già stata valutata nel
dettaglio in seno alla decisione 17 novembre 2021 a cui si rapporta il Pretore
aggiunto. D’altro canto un mezzo di prova nuovo (“echte Nova”) - quale è la
dichiarazione di quel teste sentito per rogatoria - non produce una modifica
delle circostanze di fatto (Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 25 ad
art. 119 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 28 ad art. 119] con
rinvii; Jent-Sørensen,
in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 ad art. 119; Colombini, in: Petit Commentaire, CPC,
2020, n. 22 ad art. 119). Basti per il resto rilevare che la domanda no 4 formulata
dal reclamante mirava soltanto a porre “rimedio all’addebito di non aver
provato che cosa ha impedito al signor RE 1, da ottobre 2018 alla data di
inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio 28 aprile 2021 (poi rigettata) di
ipotecare la proprietà immobiliare” (istanza 5 giugno 2023, pag. 2 n. 3).
5.3
Ne consegue, per quanto non
già inammissibile per carenza di motivazione rispetto alle argomentazioni
ritenute dal Pretore aggiunto, il reclamo risulta inconsistente e va respinto.
6.
A mero titolo
aggiuntivo giova rilevare quanto segue. Il 14 luglio 2023 il Pretore aggiunto ha
pronunciato il divorzio insieme alle altre conseguenze accessorie (sopra,
consid. E). Ora, a fronte di un divorzio passato in giudicato il giudice è
tenuto a riprendere la procedura d’ufficio e a statuire sugli effetti
patrimoniali rimasti indecisi per effetto dell’art. 283 cpv. 2 CPC senza che
debba essere promossa una nuova causa (in tal senso: Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar, ZPO, 2021, n. 7 ad art.
283; Fankhauser, in: Kommentar zur
ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 ad art. 283; Fountoulakis/D’Andrès, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n.
10.
ad art. 283; Tappy, in:
Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 19 e 20 ad art. 283; Bernasconi, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 6 ad art. 283). Lo
stesso Pretore aggiunto del resto rileva che nell’ambito del divorzio, la
procedura di liquidazione del regime dei beni ne costituisce una parte (decisione
impugnata, pag. 2 in basso). In siffatta situazione sarà da valutare, dandosene
il caso, la rilevanza del mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali
che costituisce comunque un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f
CPC).
7.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.
119.
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Quale valore litigioso è
da ritenere l’importo di fr. 114'388.81, quantificazione massima della stima
dell’immobile rimasta incontestata (osservazioni 19 giugno 2023, pag. 3 verso
il basso). Le spese processuali sono così fissate in fr. 400.–, giusta l’art. 2
cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di
giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e poste a
carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 21 luglio 2023 di RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
del reclamo, stabilite in fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 21 luglio 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti
dell’art. 93 LTF.