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Decisione

13.2023.80

Diniego di gratuito patrocinio. Nuova domanda per la procedura disgiunta di liquidazione del regime dei beni in una causa di divorzio

13 novembre 2023Italiano10 min

aspetti del divorzio era oramai conclusa e che vi era la necessità di dover decidere

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.80

Lugano

13 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2023.12 (divorzio unilaterale limitato alla liquidazione del regime dei

beni) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa il 25

agosto 2021/10 marzo 2023 da

RE

1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 21

luglio 2023 di RE 1 contro la decisione 14 luglio 2023 con cui il Pretore

aggiunto gli ha negato il gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 25 agosto 2021 RE

1 ha chiesto innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna lo

scioglimento per divorzio del matrimonio contratto a __________ il 20 maggio

2005 con la moglie CO 1, oltre alla regolamentazione delle relative conseguenze

accessorie (inc. n. DM.2021.53).

B. Con decisione 17

novembre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto le domande di gratuito patrocinio

28 aprile 2021 - introdotta prima della pendenza della causa - del marito e

quella datata 15 novembre 2021 della moglie.

C. Con ordinanza 13 marzo

2023 il Pretore aggiunto, ritenuto che l’istruttoria in punto a determinati

aspetti del divorzio era oramai conclusa e che vi era la necessità di dover decidere

a breve su determinate questioni - fra questi in particolare relative ai tre figli

e alle varie misure a loro protezione (inc. n. DM.2021.53) - ha disposto la

disgiunzione della liquidazione del regime dei beni per la cui istruttoria era

ancora da prevedere un anno e oltre di tempo (inc. n. DM.2023.12).

D. Il 25 maggio 2023, nella

disgiunta procedura di liquidazione del regime dei beni, il Pretore aggiunto ha

fissato al marito un termine scadente il 16 giugno 2023 per versare un anticipo

spese di fr. 3'000.–.

Il 5 giugno 2023 il

marito, e per esso l’avv. __________, ha chiesto il versamento di una provisio

ad litem di fr. 3'000.– e, in via subordinata, il beneficio del gratuito

patrocinio con estensione massima dal 25 maggio 2023.

Il 6 giugno 2023 il

Pretore aggiunto ha annullato il termine per pagare l’anticipo di fr. 3'000.–.

Con osservazioni 19 giugno

2023 la moglie si è opposta alla domanda di provisio ad litem e a quella di

gratuito patrocinio.

E. Con sentenza 14

luglio 2023 il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio tra le parti, ha

accertato il loro reciproco diritto alla metà della prestazione d’uscita

accumulata in costanza di matrimonio (con incarico per la suddivisione al

Tribunale cantonale delle assicurazioni), non ha riconosciuto contributi

alimentari fra coniugi, ha statuito sull’affidamento dei tre figli,

sull’attuazione delle rispettive misure di protezione a loro favore ed ha

confermato la misura della curatela educativa, si è pronunciato sui loro

contributi alimentari e ne ha autorizzato il rinnovo dei passaporti, per poi infine

decidere sulle spese e ripetibili (inc. n. DM.2021.53).

F. Sempre il 14 luglio

2023, riferendosi alla liquidazione del regime dei beni, il Pretore aggiunto ha

respinto l’istanza di provisio ad litem del marito con assegnazione delle

relative spese e ripetibili, respingendone altresì la domanda di gratuito

patrocinio.

G. Con reclamo 21 luglio

2023 il marito, personalmente, impugna ora la decisione 14 luglio 2023 che

rigetta la domanda di gratuito patrocinio e chiede, in via principale, che gli

sia concesso il gratuito patrocinio e di essere mandato esente da qualsiasi

spese.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l’art. 121

CPC le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). Poiché la

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), il termine d’impugnazione è di 10 giorni

(art. 321 cpv. 2 CPC).

1.1

A fronte di una decisione

pervenuta al reclamante il 17 luglio 2023, il reclamo 21 luglio 2023 è

tempestivo e ammissibile.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria il reclamo è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

a).

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.,

ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione

di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso

integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili

alla controparte (cpv. 3).

4.

Il Pretore aggiunto

ha anzitutto respinto la domanda di provisio ad litem di fr. 3'000.– poiché il

reclamante non aveva contestato di avere fatto bloccare tramite l’Autorità

estera i conti su cui confluivano i proventi dell’immobile a Santo Domingo

detenuto in comproprietà con la moglie, rispettivamente non aveva contestato che

gli introiti mensili erano contenuti, sicché quest’ultima non aveva modo di

versare a breve una qualsivoglia provisio ad litem.

Il Pretore aggiunto ha

quindi ricordato che le domande di gratuito patrocinio non erano da

giustificare a singhiozzi. In seno alla procedura di divorzio, di cui la

liquidazione del regime dei beni faceva parte, il 17 novembre 2021 era già stata

respinta una prima richiesta del reclamante, a motivo che egli non aveva

nemmeno cercato di spiegare perché l’immobile di Santo Domingo non era

maggiormente ipotecabile. E il reclamante non poteva pretendere ora, con la seconda

richiesta, di addurre i motivi per i quali non aveva saputo allora giustificare

quell’impossibilità di ipotecare la proprietà estera. A mente del primo giudice

in effetti non era da considerare una nuova circostanza mai addotta prima,

quindi un fatto nuovo, l’argomento secondo cui ai fini di un aumento d’ipoteca

fosse necessario il consenso della moglie comproprietaria. Da cui la reiezione

della domanda di gratuito patrocinio del reclamante.

5.

Il reclamante afferma

di essere invalido, sprovvisto di sostanza, con vari attestati di carenza di beni,

senza un lavoro e in procinto di essere processato innanzi al Tribunale penale.

Ma questo non basta a sostanziare una modifica delle circostanze rispetto alla

decisione 17 novembre 2021 (inc. n. DM.2021.53/SO.2021.396), che dà atto di

come egli avesse già avuto modo di dichiarare “di non trovarsi in una

situazione di indigenza per l’esistenza dell’immobile che detiene in

comproprietà con la moglie a Santo Domingo”.

5.1

Invano, poi, il reclamante obietta

che l’immobile di Santo Domingo in comproprietà con la moglie è gestito solo da

quest’ultima, che ne incassa gli affitti. In tal senso, in effetti, egli pare

volutamente non considerare quanto evidenziato dal Pretore aggiunto, in punto

al fatto che il reclamante non ha minimamente contestato di avere fatto bloccare

all’estero i conti bancari su cui la moglie appunto faceva convogliare gli

introiti provenienti dalla gestione di quello stesso immobile.

5.2

Sostiene ancora il reclamante

di non disporre di fr. 3'000.– e di non essere pertanto in grado senza gratuito

patrocinio di far valere le sue pretese rispetto alla liquidazione del regime

dei beni. Indica che l’audizione per rogatoria del teste avv. __________

costituisce appunto il mezzo di prova che dimostra (anche) l’impossibilità di

ipotecare la sua sola quota parte dell’immobile di Santo Domingo e che,

comunque sia, vista la sua situazione finanziaria nessuna banca gli avrebbe

erogato un credito in tal senso. Tuttavia sotto questo profilo l’interessato

non pretende che il tema costituisce un fatto nuovo, rispettivamente che la

questione “ipotecaria” legata a quell’immobile non è già stata valutata nel

dettaglio in seno alla decisione 17 novembre 2021 a cui si rapporta il Pretore

aggiunto. D’altro canto un mezzo di prova nuovo (“echte Nova”) - quale è la

dichiarazione di quel teste sentito per rogatoria - non produce una modifica

delle circostanze di fatto (Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 25 ad

art. 119 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 28 ad art. 119] con

rinvii; Jent-Sørensen,

in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 ad art. 119; Colombini, in: Petit Commentaire, CPC,

2020, n. 22 ad art. 119). Basti per il resto rilevare che la domanda no 4 formulata

dal reclamante mirava soltanto a porre “rimedio all’addebito di non aver

provato che cosa ha impedito al signor RE 1, da ottobre 2018 alla data di

inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio 28 aprile 2021 (poi rigettata) di

ipotecare la proprietà immobiliare” (istanza 5 giugno 2023, pag. 2 n. 3).

5.3

Ne consegue, per quanto non

già inammissibile per carenza di motivazione rispetto alle argomentazioni

ritenute dal Pretore aggiunto, il reclamo risulta inconsistente e va respinto.

6.

A mero titolo

aggiuntivo giova rilevare quanto segue. Il 14 luglio 2023 il Pretore aggiunto ha

pronunciato il divorzio insieme alle altre conseguenze accessorie (sopra,

consid. E). Ora, a fronte di un divorzio passato in giudicato il giudice è

tenuto a riprendere la procedura d’ufficio e a statuire sugli effetti

patrimoniali rimasti indecisi per effetto dell’art. 283 cpv. 2 CPC senza che

debba essere promossa una nuova causa (in tal senso: Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar, ZPO, 2021, n. 7 ad art.

283; Fankhauser, in: Kommentar zur

ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 ad art. 283; Fountoulakis/D’Andrès, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n.

10.

ad art. 283; Tappy, in:

Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 19 e 20 ad art. 283; Bernasconi, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 6 ad art. 283). Lo

stesso Pretore aggiunto del resto rileva che nell’ambito del divorzio, la

procedura di liquidazione del regime dei beni ne costituisce una parte (decisione

impugnata, pag. 2 in basso). In siffatta situazione sarà da valutare, dandosene

il caso, la rilevanza del mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali

che costituisce comunque un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f

CPC).

7.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.

119.

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Quale valore litigioso è

da ritenere l’importo di fr. 114'388.81, quantificazione massima della stima

dell’immobile rimasta incontestata (osservazioni 19 giugno 2023, pag. 3 verso

il basso). Le spese processuali sono così fissate in fr. 400.–, giusta l’art. 2

cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di

giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e poste a

carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 21 luglio 2023 di RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

del reclamo, stabilite in fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 21 luglio 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti

dell’art. 93 LTF.