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Decisione

13.2023.83

Obbligo di motivazione del reclamo e di contestazione della decisione impugnata

25 agosto 2023Italiano4 min

2023 di RI 1 è inammissibile.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.83

13.2023.86

Lugano

25 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2023.38 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione

26 giugno 2023 da

RI

1

contro

CO

1

patr.

dall’ __________

e ora sul “ricorso” 30 luglio 2023 di RI 1;

ritenuto in fatto: che nell’ambito della procedura

esecutiva promossa nei confronti di RI 1, l’Ufficio esecuzione ha pignorato i

fondi n. __________/__________/__________ RFD di __________ di sua proprietà ed

ha poi allestito il relativo elenco oneri;

che con scritto 3 maggio

2023 RI 1 ha sollevato contestazioni in merito ad alcuni crediti iscritti

nell’elenco oneri, segnatamente quello insinuato da CO 1;

che con scritto 5 maggio

2023 l’Ufficio di esecuzione ha assegnato a RI 1 un termine di 20 giorni per

promuovere l’azione volta a contestare il privilegio della pretesa;

che con atto 11 maggio

2023, inviata alla Pretura di Bellinzona, RI 1 ha chiesto l’annullamento

dell’asta prevista per il 23 maggio 2023;

che con decisione 15

maggio 2023 il Pretore, constatate le carenze di natura formale dell’atto in

questione, ha assegnato all’attore un termine di 20 giorni per ripresentare la

petizione conformemente ai requisiti imposti dalla legge;

che con petizione 26

giugno 2023 RI 1 ha convenuto in causa CO 1: rilevata l’esistenza di una

differenza tra l’importo iscritto nell’elenco oneri (fr. 105'378.30) e quello

“dell’estratto più recente dell’UEF” (fr. 107'907.40) e trovata “al quanto

strano la differenza”, ha chiesto l’accoglimento della petizione e l’annullamento

dell’asta;

che con decisione 28

giugno 2023 il Pretore, quantificato il valore di causa in fr. 2'529.10, ha

dichiarato irricevibile la petizione perché di competenza del Giudice di pace;

che con “ricorso” 30

luglio 2023 RI 1 chiede che il ricorso sia accolto e l’asta annullata,

postulando altresì di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

considerato

in diritto: che la decisione impugnata

è stata notificata all’interessato il 30 giugno 2023 sicché il reclamo qui in

esame, rimesso alla posta il 31 luglio 2023 - tenuto conto dell’art. 142 cpv. 3

CPC - è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;

che il reclamo dev’essere scritto

e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e deve, tra l’altro, contenere i motivi di

fatto sui quali esso si fonda, indicando in particolare dove il primo giudice

abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti, rispettivamente perché

abbia applicato in modo errato il diritto;

che il reclamante si

limita a considerare “molto strano” di non essere stato informato” della

competenza del Giudice di pace, ma non si confronta in alcun modo con la

decisione pretorile e non spiega in cosa consisterebbe l’applicazione errata

del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del

Pretore, in particolare non contesta l’accertamento del valore di causa né la

competenza del Giudice di pace;

che di conseguenza il

reclamo è inammissibile;

che gli oneri processuali

del presente giudizio sono posti a carico del reclamante che risulta soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che l’istanza di

gratuito patrocinio per la procedura di reclamo dev’essere respinta poiché il

gravame non presentava sin dall’inizio possibilità di esito favorevole;

che, manifestamente

inammissibile, l’impugnazione è decisa dalla Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo 30 luglio

Fatti

2023 di RI 1 è inammissibile.

2. Le spese processuali

di fr. 100.– sono poste a carico del reclamante.

3. L’istanza di

gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è respinta.

4. Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Considerandi

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia

concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).