13.2023.84
Obbligo di motivazione del reclamo e di contestazione della decisione impugnata
25 agosto 2023Italiano4 min
2023 di RI 1 è inammissibile.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.84
13.2023.87
Lugano
25 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2023.39 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
26 giugno 2023 da
RI
1
contro
CO
1
e ora sul “ricorso” 30 luglio 2023 di RI 1;
ritenuto in fatto: che nell’ambito della procedura
esecutiva promossa nei confronti di RI 1, l’Ufficio esecuzione ha pignorato i
fondi n. __________/__________/__________ RFD di __________ di sua proprietà ed
ha poi allestito il relativo elenco oneri;
che con scritto 3 maggio
2023 RI 1 ha sollevato contestazioni in merito ad alcuni crediti iscritti
nell’elenco oneri, segnatamente quello insinuato dall’Ente ospedaliero
cantonale;
che con scritto 5 maggio
2023 l’Ufficio di esecuzione ha assegnato a RI 1 un termine di 20 giorni per
promuovere l’azione volta a contestare il privilegio della pretesa;
che con atto 11 maggio
2023, inviata alla Pretura di Bellinzona, RI 1 ha chiesto l’annullamento
dell’asta prevista per il 23 maggio 2023;
che con decisione 15
maggio 2023 il Pretore, constatate le carenze di natura formale dell’atto in
questione, ha assegnato all’attore un termine di 20 giorni per ripresentare la
petizione conformemente ai requisiti imposti dalla legge;
che con petizione 26
giugno 2023 RI 1 ha convenuto in causa CO 1. Sostenuto che le prestazioni
relative a tre procedure esecutive avviate dalla convenuta sono a carico della
cassa malati “poiché queste prestazioni sono state necessarie per urgenza”, ha
chiesto l’accoglimento della petizione e l’annullamento dell’asta;
che con decisione 28
giugno 2023 il Pretore, quantificato il valore di causa in fr. 3'273.75, ha
dichiarato irricevibile la petizione perché di competenza del Giudice di pace;
che con “ricorso” 30
luglio 2023 RI 1 chiede che il ricorso sia accolto e l’asta annullata,
postulando altresì di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
considerato
in diritto: che la decisione
impugnata è stata notificata all’interessato il 30 giugno 2023 sicché il
reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 31 luglio 2023 - tenuto conto
dell’art. 142 cpv. 3 CPC - è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;
che il reclamo dev’essere
scritto e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e deve, tra l’altro, contenere i
motivi di fatto sui quali esso si fonda, indicando in particolare dove il primo
giudice abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti, rispettivamente
perché abbia applicato in modo errato il diritto;
che il reclamante si
limita a considerare “molto strano” di non essere stato informato” della
competenza del Giudice di pace, ma non si confronta in alcun modo con la
decisione pretorile e non spiega in cosa consisterebbe l’applicazione errata
del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del
Pretore, in particolare non contesta l’accertamento del valore di causa né la
competenza del Giudice di pace;
che di conseguenza il
reclamo è inammissibile;
che gli oneri processuali
del presente giudizio sono posti a carico del reclamante che risulta soccombente
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che l’istanza di
gratuito patrocinio per la procedura di reclamo dev’essere respinta poiché il
gravame non presentava sin dall’inizio possibilità di esito favorevole;
che, manifestamente
inammissibile, l’impugnazione è decisa dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo 30 luglio
Fatti
2023 di RI 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali
di fr. 100.– sono poste a carico del reclamante.
3. L’istanza di
gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è respinta.
4. Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Considerandi
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia
concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).