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Decisione

13.2023.89

Diniego di gratuito patrocinio. Spese giudiziarie in tema di provisio ad litem.

9 gennaio 2024Italiano26 min

da entrambi i coniugi (SO.2018.3796). Il giudizio è poi stato in parte modificato

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.89

13.2023.90

Lugano

9 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2023.85/SO.2023.1824 (provisio ad litem e gratuito patrocinio in

procedura di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione 14 aprile 2023 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

procedimento di cui sono parte anche i figli:

L__________

F__________

entrambi rappresentati

dall’avv. A__________

e ora sul reclamo 14

agosto 2023 di RE 1 contro la decisione 2 agosto 2023 con cui il Pretore

aggiunto ha - fra l’altro - respinto la sua domanda di gratuito patrocinio (dispositivo

n. 4) e ha statuito sugli oneri processuali delle istanze di provisio ad litem

(dispositivo n. 5);

ritenuto

in fatto: A. RE 1, cittadino italiano, e

CO 1, cittadina ungherese, si sono sposati ad __________ il 1° maggio 2010. Il

figlio L__________ è nato il 22 dicembre 2005, mentre il figlio F__________ è

nato il 12 agosto 2010.

Fatti

B. L’8 agosto 2018 CO 1

ha promosso una procedura di misure a tutela dell’unione coniugale innanzi la

Pretura del Distretto di Lugano, sfociata nella sentenza 19 giugno 2019 che ha

regolato la vita separata delle parti, fra cui l’assegnazione in uso al marito

dell’abitazione coniugale di __________, l’affidamento congiunto dei figli ai

coniugi con collocazione prevalente del figlio L__________ presso il padre e

del figlio F__________ presso la madre, e ha respinto la richiesta di provisio

ad litem della moglie insieme alle istanze di gratuito patrocinio presentate

da entrambi i coniugi (SO.2018.3796). Il giudizio è poi stato in parte modificato

con sentenza 30 settembre 2020 della prima Camera civile del Tribunale

d’appello, adita da entrambi i coniugi, in punto alle relazioni personali tra

figli, al contributo di mantenimento per moglie e il figlio F__________ e al blocco

del registro fondiario in punto a degli immobili (proprietà per piani) a __________

e a __________ appartenenti al padre (11.2019.77/78/81). Questa decisione è

stata confermata il 23 agosto 2021 dal Tribunale federale (5A_942/2020).

Ulteriori procedure in

materia di misure a tutela dell’unione coniugale sono poi seguite, sfociate in

altrettante decisioni. Da ultimo, per quanto qui di interesse, la decisione datata

16 maggio 2023 con cui - fra l’altro - l’abitazione coniugale di __________, di

proprietà della moglie ma concessa in uso sino ad allora al marito, è stata

assegnata alla moglie con termine per quest’ultimo di andarsene entro 30 giorni

(SO.2022.1933). Il relativo appello 5 giugno 2023 del marito è pendente innanzi

la prima Camera civile del Tribunale d’appello.

C. Con petizione 14

aprile 2023 CO 1 ha chiesto innanzi la medesima Pretura lo scioglimento per

divorzio del matrimonio contratto con RE 1 e la regolamentazione delle sue

conseguenze accessorie (DM.2023.85), postulando altresì l’adozione di misure

cautelari e supercautelari (CA.2023.143). L’attrice ha inoltre postulato il

riconoscimento di una provisio ad litem di fr. 7'000.– e, in via

subordinata, di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio compresi i

costi legali dell’avv. PA 2 (SO.2023.1824).

Con scritto 11 maggio 2023

il convenuto si è opposto alle richieste supercautelari e cautelari e ne ha

chiesto la reiezione. A sua volta, in via riconvenzionale, ha formulato una

domanda di provisio ad litem quantificata in fr. 10'000.–,

subordinatamente il riconoscimento del gratuito patrocinio inclusi i costi

legali dell’avv. PA 1 (SO.2023.1824).

D. All’udienza del 15

maggio 2023 le parti hanno confermato il principio del divorzio e concluso una

parziale transazione sulle conseguenze della vita separata, dando atto dei

punti che ancora erano litigiosi (ovvero affidamento, relazioni personali e

misure di protezione in rispetto al figlio F__________ (minore), contributi di

mantenimento per i figli, assegnazione in uso dell’abitazione coniugale, liquidazione

del regime matrimoniale, blocco del registro fondiario dei fondi PPP di __________

e spese giudiziarie), a seguito di cui il Pretore aggiunto ha fissato un

termine all’attrice per motivare l’azione di divorzio (DM.2023.85). In esito al

contraddittorio cautelare il Pretore aggiunto ha stralciato per desistenza le

relative istanze, in quanto era imminente la decisione circa l’abitazione

coniugale nell’ambito di una modifica delle misure a protezione dell’unione

coniugale mentre le richieste di informazione erano state già evase tramite i

documenti prodotti agli atti (CA.2023.143). Le parti hanno infine chiesto di

respingere le rispettive domande di provisio ad litem, riguardo alle

quali il Pretore aggiunto ha assegnato un termine per produrre documenti (SO.2023.1824).

E. Il 22 giugno 2023 CO

1 ha formulato ulteriori richieste cautelari rispetto al tema figli

(CA.2023.213) nel cui contesto, con decisione 5 luglio 2023 il Pretore aggiunto

ha designato l’avv. A__________ quale rappresentante legale di L__________ e F__________.

Intanto il 27 giugno 2023

la moglie ha trasmesso in Pretura la motivazione dell’azione di divorzio con le

richieste sui punti rimasti litigiosi, in conseguenza di cui è stato assegnato

al marito il relativo termine per la risposta.

F. Con sentenza 2 agosto

2023 il Pretore aggiunto ha respinto entrambe le istanze di provisio ad

litem presentate dai coniugi (dispositivo n. 1 e n. 2), ha concesso ad CO 1

il beneficio del gratuito patrocinio comprensivo del gratuito patrocinatore

nella persona dell’avv. PA 2 (dispositivo n. 3) e ha invece respinto la domanda

di gratuito patrocinio di RE 1 (dispositivo n. 4). Ha quindi stabilito in fr.

1'000.– le spese processuali delle domande di provisio ad litem che ha posto

a carico delle parti in ragione di metà, per CO 1 provvisoriamente a carico

dello Stato, compensando le ripetibili (dispositivo n. 5).

G. Con reclamo 14 agosto

2023 RE 1 impugna i dispositivi n. 4 e n. 5 della decisione 2 agosto 2023 che chiede

di riformare sicché sia accolta la sua istanza di gratuito patrocinio inclusi i

costi legali del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1, e non

siano prelevate spese processuali ritenuta la compensazione delle ripetibili.

Per il reclamo chiede analogo beneficio, previa dispensa da tasse, spese e

anticipi.

Con scritto 20 novembre

2023 RE 1 ha trasmesso un nuovo documento.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Con il reclamo in esame RE

1.

impugna due punti del dispositivo di cui alla decisione 2 agosto 2023:

- il punto n. 4 con cui il

Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

- il punto n. 5 con cui il

Pretore aggiunto ha fissato e ripartito le spese processuali in punto alle

domande di provisio ad litem.

1.1

Giusta l’art. 121 CPC,

le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda

di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a

CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione

giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.2

Il dispositivo sulle spese

giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art.

110.

CPC) entro 10 giorni se è applicabile la procedura sommaria (art. 321 cpv.

2.

CPC). Ciò è il caso in concreto in quanto quel dispositivo è riferito alla richiesta

di provisio ad litem (sentenza impugnata, pag. 8 ad C) che - secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale - è una pretesa di carattere sostanziale

derivante dal diritto di famiglia trattata con la procedura sommaria degli art.

271.

segg. CPC (DTF 143 III 617 consid. 7 con riferimenti; I CCA 11.2023.42 24

aprile 2023 consid. 1). Competente a trattare il reclamo indipendente in materia di

spese sarebbe, nello specifico, la prima Camera civile del Tribunale d’appello

(art. 48 lett. a cifra 8a LOG). Tuttavia se ne occupa, per economia di

giudizio, la terza Camera civile alla quale già compete la trattazione del

reclamo in materia di gratuito patrocinio.

2.

La decisione

impugnata 2 agosto 2023 è giunta al reclamante il giorno 3 agosto 2023. Per

effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo datato e spedito lunedì 14 agosto

2023.

risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

Richiamata la procedura

sommaria, il gravame viene inoltre evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

3.

L’art. 326 cpv. 1

CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio applicabile anche

nella procedura di diniego del gratuito patrocinio (Bastons Bulletti, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad

art. 326; Jeandin, in: Commentaire

Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in:

DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Si rivelano

quindi inammissibili scritto e nuovo documento trasmessi a questa Camera il 20

novembre 2023.

4.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

4.1

Chiamato a decidere sulle richieste

di provisio ad litem e di gratuito patrocinio nella procedura di divorzio,

il Pretore aggiunto ha ritenuto in capo alla moglie un reddito mensile netto di

fr. 1'838.– (senza l’assegno familiare di fr. 200.– per F__________) e un

fabbisogno mensile di fr. 3'466.–, di fr. 2'144.– in caso di rientro nell’abitazione

coniugale di sua proprietà, evidenziando altresì l’onere di mantenimento a suo

carico del figlio F__________, l’assenza di sostanza propria e l’esistenza di procedure

esecutive per l’importo di fr. 1'219'638.10. Da cui la palese mancanza di mezzi

finanziari in capo all’attrice. Sul fronte del marito ha considerato un reddito

netto mensile di fr. 4'170.– e un fabbisogno mensile di fr. 2'832.– oltre, a

suo carico, l’onere di mantenimento del figlio L__________ stabilito in fr.

843.–, per una residua disponibilità di fr. 495.– mensili. Per il primo giudice

tale margine consentiva a quest’ultimo di finanziare i propri oneri giudiziari

e di patrocinio, ma non il versamento di una provisio ad litem alla moglie.

Ha così respinto entrambe le domande di provisio ad litem, concesso il

beneficio del gratuito patrocinio alla moglie negandolo invece al marito. Ha

infine deciso sulle spese giudiziarie delle istanze di provisio ad litem.

4.2

Il reclamante richiama la sua

disastrosa situazione finanziaria, l’esistenza di esecuzione per cifre

importanti, il blocco a registro fondiario degli immobili di cui era

proprietario e che sarebbero andati all’incanto e, nonostante la sua incapacità

a procedere da solo in giudizio, i suoi precedenti vani tentativi di vedersi designare

dal giudice un patrocinatore d’ufficio. Contesta il reddito imputatogli in

quanto non reale, precisando di essere pensionato e in attesa di una risposta sulle

prestazioni complementari AVS. Contesta la riduzione del suo fabbisogno

rispetto alle poste di alloggio e di mantenimento del figlio L__________, e

ribadisce la sua impossibilità ad assumersi i costi giudiziari. Tenuto conto

delle continue iniziative procedurali della moglie, anche una disponibilità di fr.

276.– mensili, e non di fr. 495.– accertati dal giudice, non garantiva il pagamento

di quei costi entro due anni. Fuori misura inoltre le spese processuali per le

domande di provisio ad litem.

Sul diniego del

gratuito patrocinio

5.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv.

2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

È considerato indigente

chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle

spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della

famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid.

7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014

consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art.

119.

e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad

art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in

modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e

dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di

affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio

sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con

rinvii).

6.

In capo al reclamante

il Pretore aggiunto ha accertato un reddito di fr. 4'170.–, che tiene conto di

fr. 706.– di rendita AVS (doc. 5), fr. 2'055.– di stipendio mensile netto da R__________

Sagl (inclusa la tredicesima mensilità e al netto dell’assegno di formazione

[fr. 250.–] per L__________: doc. 14), fr. 629.– di stipendio mensile netto (inclusa

la tredicesima mensilità) da E__________ Sagl (doc. 13) e fr. 780.– (fr. 630.– e

spese accessorie di fr. 150.–) di reddito da locazione del monolocale PPP n. __________

fondo base n. __________ RFD di __________ appartenente ai figli ma da egli

detenuto in usufrutto vita natural durante (doc. M e 15).

6.1

Obietta il reclamante che il

reddito da locazione del monolocale di __________ non è reale in quanto aveva prodotto

agli atti la relativa disdetta dell’inquilino. A torto era stata poi inclusa la

posta di spese accessorie che per definizione era destinata a coprire dei costi

effettivi legati all’alloggio e non poteva pertanto rappresentare una fonte di

reddito a sua libera disposizione. Ciò posto, è vero che con scritto datato 1°

marzo 2023 il contratto di locazione è stato rescisso per il 31 luglio 2023

(doc. 16). Ha tuttavia spiegato il Pretore aggiunto di non ritenere come resa

verosimile l’impossibilità di locare nuovamente quel monolocale. E, a fronte di

un lasso di tempo di 5 mesi, il reclamante non pretende che quell’immobile non

poteva essere locato ad un nuovo conduttore e nemmeno accenna a tentativi di

ricerca andati a vuoto. D’altro canto, è pur vero che la relativa quota di

spese accessorie include voci di costo fino a concorrenza di fr. 150.– “per

elettricità domestica, spazzatura e radio-Tv via cavo” (doc. 15), poste che non

rientrano fra le spese condominiali riconosciute in seno al fabbisogno del

reclamante fino a concorrenza di fr. 177.– mensili (sotto, consid. 7). Nondimeno,

trattasi di un importo forfettario di cui, in assenza dei relativi giustificativi

di pagamento, non è dato sapere in che misura è effettivamente consumato, fermo

restando che un’eventuale eccedenza in tal senso non sarebbe restituita

all’inquilino ma ritenuta dal reclamante medesimo. E, in proposito, l’interessato

non spende una parola. Pertanto neanche in tal senso si ravvisa un accertamento

manifestamente errato dei fatti. Ne consegue la reiezione del reclamo.

6.2

Sostiene poi il reclamante

che il reddito netto da considerare è quello di fr. 3'853.– come da conteggio

prodotto agli atti quale doc. 5. L’interessato non propone tuttavia una

puntuale e precisa critica alle modalità di calcolo specificate dal Pretore

aggiunto, limitandosi ad opporre un rinvio generico ad un documento che descrive

una sua personale quantificazione del proprio reddito. Immotivato, l’argomento

è inammissibile.

6.3

Altresì invano il reclamante afferma

che dal suo reddito è ancora da dedurre l’assegno di formazione di fr. 250.–

versato per il figlio L__________ e la rendita completiva AVS di fr. 282.–

sempre versata per il figlio L__________. Il reddito computato dal Pretore

aggiunto non considera né quell’assegno (sopra, consid. 6) né quella rendita

completiva AVS (doc. 5.1). Piuttosto il primo giudice ha dedotto queste due poste

dal fabbisogno mensile del figlio L__________ (sotto, consid. 8). La critica è

quindi ai limiti del pretesto.

7.

Il Pretore aggiunto

ha ammesso un fabbisogno mensile allargato in capo al reclamante di fr.

2'832.–, laddove quest’ultimo aveva esposto fr. 4'280.42. Più precisamente il

primo giudice ha tenuto conto di fr. 1'350.– di minimo esecutivo, fr. 197.– di

spese condominiali dell’abitazione coniugale a __________ (doc. MM), fr. 466.–

di cassa malattia LAMal (doc. 3.1), fr. 16.– di assicurazione ED (doc. 3.4),

fr. 105.– di assicurazione auto (doc. 3.5), fr. 26.– di imposta di circolazione

(doc. 3.6), fr. 177.– di spese condominiali e fondo rinnovamento appartamento

[monolocale] __________ (doc. 3.13), fr. 13.– di tasse associative

professionali ingegneri (doc. 3.20 e 3.21), fr. 37.– di assicurazione protezione

giuridica (doc. 3.3), fr. 120.– di forfait telecomunicazioni e fr. 325.– di

imposte (doc. 10).

7.1

Il reclamante lamenta il

mancato riconoscimento della spesa d’alloggio, e meglio il mancato conteggio del

costo ipotecario quand’anche ne sia stata mantenuta la spesa condominiale di

fr. 197.–. Rileva che tale approccio è in urto con la decisione 4 aprile 2023

(correttamente 16 maggio 2023) oggetto di appello (sopra, consid. B), decisione

con cui era stato ingiunto a lui e al figlio L__________ di lasciare

l’abitazione coniugale che veniva assegnata in uso alla moglie e al figlio

affidatole F__________. Nondimeno, il Pretore aggiunto ha spiegato che

l’interessato non aveva documentato la voce di costo esposta a titolo di onere

ipotecario. E, dal canto suo, il reclamante non pretende e non accenna all’esistenza

di un documento che attesti il contrario. Sicché una volta ancora la censura si

traduce in una mera allegazione di parte non sostanziata e quindi

inammissibile.

7.2

Soggiunge ancora il

reclamante che l’abitazione coniugale è prossima alla vendita all’asta, che

verso la banca egli è debitore solidale insieme alla moglie del relativo mutuo

oltre che degli interessi scaduti, e che il conseguente incasso dalla vendita avrebbe

coperto proprio tali specifici costi. Questi oneri pertanto erano effettivi e

non solo ipotetici. Da cui la necessità che il fabbisogno calcolato dal Pretore

aggiunto sia aumentato della relativa posta d’alloggio data dall’onere

ipotecario, attestandosi quindi a fr. 4'089.–. Se non che, come già spiegato, il

reclamante non ha affatto documentato un siffatto onere (sopra, consid. 7.1). A

ben vedere poi, l’imminente concretizzazione di una vendita all’asta

dell’abitazione coniugale su iniziativa della banca creditrice del mutuo

ipotecario e degli interessi scaduti comprova piuttosto che questi oneri non

venivano affatto pagati dal reclamante, che di quella stessa abitazione faceva

uso. E ancora, mal si vede come una prospettiva di riduzione di debiti in tal

senso debba giustificare un aumento del suo fabbisogno mensile. Certo, la

decisione 16 maggio 2023 ha disposto l’assegnazione in uso di quell’immobile

alla moglie, con conseguente obbligo per il reclamante di trasferirsi altrove. Ma

il reclamante non pretende di avere lasciato tale abitazione, tant’è che richiama

esplicitamente (reclamo, pag. 2 n. 4) l’appello 5 giugno 2023 da lui proposto avverso

quella decisione e che è attualmente pendente innanzi alla prima Camera civile

del Tribunale d’appello. Per il resto, le conseguenze della vendita all’asta

sono da considerare alla stregua di fatti nuovi (sopra, consid. 3) come tali

inammissibili.

8.

Per quanto attiene

l’onere di mantenimento del figlio L__________, che vive e studia a __________

(__________, Italia) e a cui il reclamante deve far fronte, il Pretore aggiunto

si è dipartito da un fabbisogno mensile di fr. 1'375.–, in luogo di fr.

1'768.71 indicati dal reclamante. Il primo giudice ha in particolare tenuto

conto di fr. 600.– di minimo esecutivo, fr. 575.– di pigione (doc. 4), fr.

131.– di cassa malattia LAMal (doc. 4), fr. 39.– di libri scolastici (doc. 4) e

fr. 30.– di forfait telecomunicazioni, deducendo poi la rendita completiva AVS

per il figlio di fr. 282.– e l’assegno di formazione per il figlio di fr. 250.–.

Da cui l’importo di fr. 843.– a carico del padre.

Il reclamante contesta lo

stralcio, oltretutto immotivato, dei costi di riscaldamento e di mensa, di cui ai

giustificativi prodotti agli atti. Se non che il Pretore aggiunto ha ritenuto

non verosimile la spesa per la mensa e che le altre spese specificate nell’elenco

di cui al doc. 4 erano già incluse nell’importo ammesso quale minimo vitale. Sfugge

poi ancora al reclamante che il minimo esistenziale di fr. 600.– corrisponde

alla somma ammessa per un figlio oltre i 10 anni che risiede in Svizzera,

ritenuto che per domiciliati e dimoranti in Italia è prevista una riduzione

proporzionale (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo (art. 93 LEF) in vigore dal 1° settembre 2009, n. I). Ora,

il primo giudice non ha applicato tale approccio per il figlio prossimo alla

maggior età e che vive e studia a __________, comune che non figura nella

fascia di confine tra Svizzera e Italia. Sicché, tutto sommato, anche il

mancato computo delle spese di riscaldamento (che, invero, andrebbero aggiunte all’importo

base mensile: cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo [art. 93 LEF] in vigore dal 1° settembre 2009, n. II) non

si traduce in un accertamento manifestamente errato dei fatti. Mentre che per i

pasti fuori casa (mensa) s’impone di dimostrare degli oneri accresciuti (cfr.

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo (art. 93 LEF) in vigore dal 1° settembre 2009, n. II/4), ciò che non

dimostrano certo due non meglio precisati scontrini fiscali. La critica è

quindi sprovvista di ogni fondamento e va respinta.

9.

Rileva ancora il

reclamante che, nella denegata ipotesi in cui ci si limitasse a dedurre dal suo

reddito la sola quota parte di spese accessorie di fr. 150.–, l’eccedenza

mensile assommava a fr. 276.– cifra che non consentiva certo l’assunzione dei costi

legali della procedura di divorzio, a breve non essendo prevedibile una

risoluzione della controversia bensì e semmai un considerevole dispendio di ore

di lavoro da parte dell’avvocato. Tuttavia, già si è detto dei motivi per cui la

censura non regge (sopra, consid. 6.1). Mentre che, per il resto, il reclamante

non pretende che la disponibilità di fr. 495.– accertata dal Pretore aggiunto

non sia sufficiente da questo punto di vista.

L’esito odierno non

pregiudica evidentemente il reclamante dall’inoltrare una nuova istanza di

gratuito patrocinio laddove le sue condizioni finanziarie dovessero mutare. Ed

è pertanto in quest’ottica che andrà valutato l’eventuale riconoscimento di prestazioni

complementari AVS, della cui richiesta a ben vedere non vi è alcuna traccia agli

atti, rispettivamente l’eventuale onere dell’alloggio.

Sul dispositivo

delle spese giudiziarie

10.

Il reclamante sostiene

che le spese processuali stabilite dal Pretore aggiunto per la procedura di provisio

ad litem sono “fuori misura”, tenuto conto che la parte che inoltra una domanda

di gratuito patrocinio ha l’obbligo di preventivamente richiedere una provisio

ad litem. Il Pretore aggiunto poi aveva posto a suo carico un importo di

fr. 500.– senza nemmeno spiegare se egli era nella misura di coprire tale

costo. Nelle domande di giudizio il reclamante chiede che tali spese non siano

prelevate.

In merito il Pretore

aggiunto ha ritenuto che “le parti sono reciprocamente soccombenti, sicché

nulla osta a suddividere le spese processuali, qui fissate in CHF 1'000.00 (art.

2.

e 9 LTG), a metà tra i coniugi” (sentenza impugnata, pag. 8 verso l’alto).

10.1

Le tariffe per le spese giudiziarie

sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi

costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il

quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi

totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il

principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità

(art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la

tassa non può essere sproporzionata all’oggettivo valore della prestazione e

deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti dei menzionati

principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su

cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire

solo in caso di un suo eccesso o abuso. In Ticino le spese processuali sono

disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il

1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in

considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2

cpv. 1 LTG).

10.2

In concreto il reclamante ha

quantificato la sua richiesta di provisio ad litem in fr. 10'000.–, mentre

dal canto suo la moglie ha fissato la sua relativa domanda in fr. 7'000.–

(sopra, consid. C). Giusta l’art. 7 cpv. 1 LTG la tassa di giustizia delle

decisioni del Pretore nella procedura ordinaria per un valore litigioso fino a

fr. 30'000.– è fissata tra fr. 500.– e fr. 4'000.–. Nella procedura sommaria la

tariffa è la metà (art. 9 cpv. 1 LTG) e si situa quindi tra fr. 250.– e fr.

2'000.–. Ne consegue che l’importo delle spese processuali stabilito dal

Pretore aggiunto (fr. 1'000.– complessivi) rientra tra i minimi e i massimi previsti

dalla legge, e nell’ampio margine di apprezzamento di cui gode. La generica

definizione di “fuori misura” è quindi del tutto inconsistente.

10.3

L’interessato pare invero richiamare

il principio di cui all’art. 119 cpv. 6 CPC, secondo cui nella procedura di

concessione del gratuito patrocinio non sono prelevate spese processuali. Pur

avendo medesima finalità, l’istituto del gratuito patrocinio e quello della provisio

ad litem differiscono tuttavia tra loro per la natura giuridica: il primo

di natura processuale e diretto nei confronti dello Stato, il secondo fondato

sul diritto di famiglia e diretto contro una persona parte al processo (Maier, Die Finanzierung von

familienrechtlichen Prozessen, Selstfinanzierung - Kostenvorschuss -

unentgeltliche Rechtspflege, in:

FamPra.ch 2019 pag. 818 segg., 831 seg.; sentenza del TF 5A_482/2019 10 ottobre

2019.

consid. 3.7). Inoltre, entrambi soggiacciono ai presupposti di indigenza in

capo alla parte richiedente e di procedimento non privo di probabilità di esito

favorevole, ma in aggiunta il riconoscimento di una provisio ad litem impone

che la parte richiesta sia anche in grado di fornire al richiedente il preteso finanziamento

(Maier, op. cit., in: FamPra.ch

2019.

pag. 818 segg., 831 seg.). Di regola poi, per l’art. 104 cpv. 3 CPC, le

spese giudiziarie della domanda di provisio ad litem sono stabilite con

la decisione finale (Maier, op.

cit., in: FamPra.ch 2019 pag. 818 segg., 847), salvo in caso di reiezione (cfr.

Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar

zur Schweizerische Zivilprozessordnung, 2021, n. 8 ad art. 104).

10.4

Ora all’udienza 15 maggio 2023

le parti hanno discusso le domande di provisio ad litem e notificato le

relative richieste di prove a conforto della capacità finanziaria del coniuge

opponente di fornire l’aiuto economico richiesto. Ciò ha richiesto al Pretore

aggiunto di disporre un ordine per produrre i necessari documenti (act. III

pag. 5), in esito al cui esame ha respinto entrambe le istanze. Sicché, da

questo punto di vista, il prelievo delle spese processuali non è da ritenere un

accertamento manifestamente errato dei fatti né un’errata applicazione del

diritto. E il fatto che l’istanza di provisio ad litem e la subordinata

domanda di gratuito patrocinio del reclamante fossero speculari rispetto a

quelle di controparte non consente, in questa sede di giudizio, di giungere ad

una diversa conclusione.

Sul gratuito

patrocinio e gli oneri giudiziari del reclamo

11.

La domanda di gratuito

patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di censure perlopiù pretestuose,

inammissibili ed allusive, la proposizione del reclamo non presentava sin

dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

12.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.

119.

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali sono

fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.– e fr. 10'000.–), e poste a carico del reclamante, qui soccombente (art.

106.

cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 14 agosto 2023 di RE 1 è respinto.

2.

La domanda 14 agosto

2023.

di gratuito patrocinio di RE 1 per il reclamo è respinta.

3.

Le spese

processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 14 agosto 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati da-gli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi

carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).