13.2023.89
Diniego di gratuito patrocinio. Spese giudiziarie in tema di provisio ad litem.
9 gennaio 2024Italiano26 min
da entrambi i coniugi (SO.2018.3796). Il giudizio è poi stato in parte modificato
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.89
13.2023.90
Lugano
9 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2023.85/SO.2023.1824 (provisio ad litem e gratuito patrocinio in
procedura di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione 14 aprile 2023 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
procedimento di cui sono parte anche i figli:
L__________
F__________
entrambi rappresentati
dall’avv. A__________
e ora sul reclamo 14
agosto 2023 di RE 1 contro la decisione 2 agosto 2023 con cui il Pretore
aggiunto ha - fra l’altro - respinto la sua domanda di gratuito patrocinio (dispositivo
n. 4) e ha statuito sugli oneri processuali delle istanze di provisio ad litem
(dispositivo n. 5);
ritenuto
in fatto: A. RE 1, cittadino italiano, e
CO 1, cittadina ungherese, si sono sposati ad __________ il 1° maggio 2010. Il
figlio L__________ è nato il 22 dicembre 2005, mentre il figlio F__________ è
nato il 12 agosto 2010.
Fatti
B. L’8 agosto 2018 CO 1
ha promosso una procedura di misure a tutela dell’unione coniugale innanzi la
Pretura del Distretto di Lugano, sfociata nella sentenza 19 giugno 2019 che ha
regolato la vita separata delle parti, fra cui l’assegnazione in uso al marito
dell’abitazione coniugale di __________, l’affidamento congiunto dei figli ai
coniugi con collocazione prevalente del figlio L__________ presso il padre e
del figlio F__________ presso la madre, e ha respinto la richiesta di provisio
ad litem della moglie insieme alle istanze di gratuito patrocinio presentate
da entrambi i coniugi (SO.2018.3796). Il giudizio è poi stato in parte modificato
con sentenza 30 settembre 2020 della prima Camera civile del Tribunale
d’appello, adita da entrambi i coniugi, in punto alle relazioni personali tra
figli, al contributo di mantenimento per moglie e il figlio F__________ e al blocco
del registro fondiario in punto a degli immobili (proprietà per piani) a __________
e a __________ appartenenti al padre (11.2019.77/78/81). Questa decisione è
stata confermata il 23 agosto 2021 dal Tribunale federale (5A_942/2020).
Ulteriori procedure in
materia di misure a tutela dell’unione coniugale sono poi seguite, sfociate in
altrettante decisioni. Da ultimo, per quanto qui di interesse, la decisione datata
16 maggio 2023 con cui - fra l’altro - l’abitazione coniugale di __________, di
proprietà della moglie ma concessa in uso sino ad allora al marito, è stata
assegnata alla moglie con termine per quest’ultimo di andarsene entro 30 giorni
(SO.2022.1933). Il relativo appello 5 giugno 2023 del marito è pendente innanzi
la prima Camera civile del Tribunale d’appello.
C. Con petizione 14
aprile 2023 CO 1 ha chiesto innanzi la medesima Pretura lo scioglimento per
divorzio del matrimonio contratto con RE 1 e la regolamentazione delle sue
conseguenze accessorie (DM.2023.85), postulando altresì l’adozione di misure
cautelari e supercautelari (CA.2023.143). L’attrice ha inoltre postulato il
riconoscimento di una provisio ad litem di fr. 7'000.– e, in via
subordinata, di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio compresi i
costi legali dell’avv. PA 2 (SO.2023.1824).
Con scritto 11 maggio 2023
il convenuto si è opposto alle richieste supercautelari e cautelari e ne ha
chiesto la reiezione. A sua volta, in via riconvenzionale, ha formulato una
domanda di provisio ad litem quantificata in fr. 10'000.–,
subordinatamente il riconoscimento del gratuito patrocinio inclusi i costi
legali dell’avv. PA 1 (SO.2023.1824).
D. All’udienza del 15
maggio 2023 le parti hanno confermato il principio del divorzio e concluso una
parziale transazione sulle conseguenze della vita separata, dando atto dei
punti che ancora erano litigiosi (ovvero affidamento, relazioni personali e
misure di protezione in rispetto al figlio F__________ (minore), contributi di
mantenimento per i figli, assegnazione in uso dell’abitazione coniugale, liquidazione
del regime matrimoniale, blocco del registro fondiario dei fondi PPP di __________
e spese giudiziarie), a seguito di cui il Pretore aggiunto ha fissato un
termine all’attrice per motivare l’azione di divorzio (DM.2023.85). In esito al
contraddittorio cautelare il Pretore aggiunto ha stralciato per desistenza le
relative istanze, in quanto era imminente la decisione circa l’abitazione
coniugale nell’ambito di una modifica delle misure a protezione dell’unione
coniugale mentre le richieste di informazione erano state già evase tramite i
documenti prodotti agli atti (CA.2023.143). Le parti hanno infine chiesto di
respingere le rispettive domande di provisio ad litem, riguardo alle
quali il Pretore aggiunto ha assegnato un termine per produrre documenti (SO.2023.1824).
E. Il 22 giugno 2023 CO
1 ha formulato ulteriori richieste cautelari rispetto al tema figli
(CA.2023.213) nel cui contesto, con decisione 5 luglio 2023 il Pretore aggiunto
ha designato l’avv. A__________ quale rappresentante legale di L__________ e F__________.
Intanto il 27 giugno 2023
la moglie ha trasmesso in Pretura la motivazione dell’azione di divorzio con le
richieste sui punti rimasti litigiosi, in conseguenza di cui è stato assegnato
al marito il relativo termine per la risposta.
F. Con sentenza 2 agosto
2023 il Pretore aggiunto ha respinto entrambe le istanze di provisio ad
litem presentate dai coniugi (dispositivo n. 1 e n. 2), ha concesso ad CO 1
il beneficio del gratuito patrocinio comprensivo del gratuito patrocinatore
nella persona dell’avv. PA 2 (dispositivo n. 3) e ha invece respinto la domanda
di gratuito patrocinio di RE 1 (dispositivo n. 4). Ha quindi stabilito in fr.
1'000.– le spese processuali delle domande di provisio ad litem che ha posto
a carico delle parti in ragione di metà, per CO 1 provvisoriamente a carico
dello Stato, compensando le ripetibili (dispositivo n. 5).
G. Con reclamo 14 agosto
2023 RE 1 impugna i dispositivi n. 4 e n. 5 della decisione 2 agosto 2023 che chiede
di riformare sicché sia accolta la sua istanza di gratuito patrocinio inclusi i
costi legali del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1, e non
siano prelevate spese processuali ritenuta la compensazione delle ripetibili.
Per il reclamo chiede analogo beneficio, previa dispensa da tasse, spese e
anticipi.
Con scritto 20 novembre
2023 RE 1 ha trasmesso un nuovo documento.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Con il reclamo in esame RE
1.
impugna due punti del dispositivo di cui alla decisione 2 agosto 2023:
- il punto n. 4 con cui il
Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
- il punto n. 5 con cui il
Pretore aggiunto ha fissato e ripartito le spese processuali in punto alle
domande di provisio ad litem.
1.1
Giusta l’art. 121 CPC,
le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda
di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a
CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione
giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.2
Il dispositivo sulle spese
giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art.
110.
CPC) entro 10 giorni se è applicabile la procedura sommaria (art. 321 cpv.
2.
CPC). Ciò è il caso in concreto in quanto quel dispositivo è riferito alla richiesta
di provisio ad litem (sentenza impugnata, pag. 8 ad C) che - secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale - è una pretesa di carattere sostanziale
derivante dal diritto di famiglia trattata con la procedura sommaria degli art.
271.
segg. CPC (DTF 143 III 617 consid. 7 con riferimenti; I CCA 11.2023.42 24
aprile 2023 consid. 1). Competente a trattare il reclamo indipendente in materia di
spese sarebbe, nello specifico, la prima Camera civile del Tribunale d’appello
(art. 48 lett. a cifra 8a LOG). Tuttavia se ne occupa, per economia di
giudizio, la terza Camera civile alla quale già compete la trattazione del
reclamo in materia di gratuito patrocinio.
2.
La decisione
impugnata 2 agosto 2023 è giunta al reclamante il giorno 3 agosto 2023. Per
effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo datato e spedito lunedì 14 agosto
2023.
risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Richiamata la procedura
sommaria, il gravame viene inoltre evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
3.
L’art. 326 cpv. 1
CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio applicabile anche
nella procedura di diniego del gratuito patrocinio (Bastons Bulletti, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad
art. 326; Jeandin, in: Commentaire
Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in:
DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Si rivelano
quindi inammissibili scritto e nuovo documento trasmessi a questa Camera il 20
novembre 2023.
4.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
4.1
Chiamato a decidere sulle richieste
di provisio ad litem e di gratuito patrocinio nella procedura di divorzio,
il Pretore aggiunto ha ritenuto in capo alla moglie un reddito mensile netto di
fr. 1'838.– (senza l’assegno familiare di fr. 200.– per F__________) e un
fabbisogno mensile di fr. 3'466.–, di fr. 2'144.– in caso di rientro nell’abitazione
coniugale di sua proprietà, evidenziando altresì l’onere di mantenimento a suo
carico del figlio F__________, l’assenza di sostanza propria e l’esistenza di procedure
esecutive per l’importo di fr. 1'219'638.10. Da cui la palese mancanza di mezzi
finanziari in capo all’attrice. Sul fronte del marito ha considerato un reddito
netto mensile di fr. 4'170.– e un fabbisogno mensile di fr. 2'832.– oltre, a
suo carico, l’onere di mantenimento del figlio L__________ stabilito in fr.
843.–, per una residua disponibilità di fr. 495.– mensili. Per il primo giudice
tale margine consentiva a quest’ultimo di finanziare i propri oneri giudiziari
e di patrocinio, ma non il versamento di una provisio ad litem alla moglie.
Ha così respinto entrambe le domande di provisio ad litem, concesso il
beneficio del gratuito patrocinio alla moglie negandolo invece al marito. Ha
infine deciso sulle spese giudiziarie delle istanze di provisio ad litem.
4.2
Il reclamante richiama la sua
disastrosa situazione finanziaria, l’esistenza di esecuzione per cifre
importanti, il blocco a registro fondiario degli immobili di cui era
proprietario e che sarebbero andati all’incanto e, nonostante la sua incapacità
a procedere da solo in giudizio, i suoi precedenti vani tentativi di vedersi designare
dal giudice un patrocinatore d’ufficio. Contesta il reddito imputatogli in
quanto non reale, precisando di essere pensionato e in attesa di una risposta sulle
prestazioni complementari AVS. Contesta la riduzione del suo fabbisogno
rispetto alle poste di alloggio e di mantenimento del figlio L__________, e
ribadisce la sua impossibilità ad assumersi i costi giudiziari. Tenuto conto
delle continue iniziative procedurali della moglie, anche una disponibilità di fr.
276.– mensili, e non di fr. 495.– accertati dal giudice, non garantiva il pagamento
di quei costi entro due anni. Fuori misura inoltre le spese processuali per le
domande di provisio ad litem.
Sul diniego del
gratuito patrocinio
5.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv.
2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
È considerato indigente
chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle
spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della
famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid.
7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014
consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art.
119.
e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad
art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in
modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e
dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di
affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio
sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con
rinvii).
6.
In capo al reclamante
il Pretore aggiunto ha accertato un reddito di fr. 4'170.–, che tiene conto di
fr. 706.– di rendita AVS (doc. 5), fr. 2'055.– di stipendio mensile netto da R__________
Sagl (inclusa la tredicesima mensilità e al netto dell’assegno di formazione
[fr. 250.–] per L__________: doc. 14), fr. 629.– di stipendio mensile netto (inclusa
la tredicesima mensilità) da E__________ Sagl (doc. 13) e fr. 780.– (fr. 630.– e
spese accessorie di fr. 150.–) di reddito da locazione del monolocale PPP n. __________
fondo base n. __________ RFD di __________ appartenente ai figli ma da egli
detenuto in usufrutto vita natural durante (doc. M e 15).
6.1
Obietta il reclamante che il
reddito da locazione del monolocale di __________ non è reale in quanto aveva prodotto
agli atti la relativa disdetta dell’inquilino. A torto era stata poi inclusa la
posta di spese accessorie che per definizione era destinata a coprire dei costi
effettivi legati all’alloggio e non poteva pertanto rappresentare una fonte di
reddito a sua libera disposizione. Ciò posto, è vero che con scritto datato 1°
marzo 2023 il contratto di locazione è stato rescisso per il 31 luglio 2023
(doc. 16). Ha tuttavia spiegato il Pretore aggiunto di non ritenere come resa
verosimile l’impossibilità di locare nuovamente quel monolocale. E, a fronte di
un lasso di tempo di 5 mesi, il reclamante non pretende che quell’immobile non
poteva essere locato ad un nuovo conduttore e nemmeno accenna a tentativi di
ricerca andati a vuoto. D’altro canto, è pur vero che la relativa quota di
spese accessorie include voci di costo fino a concorrenza di fr. 150.– “per
elettricità domestica, spazzatura e radio-Tv via cavo” (doc. 15), poste che non
rientrano fra le spese condominiali riconosciute in seno al fabbisogno del
reclamante fino a concorrenza di fr. 177.– mensili (sotto, consid. 7). Nondimeno,
trattasi di un importo forfettario di cui, in assenza dei relativi giustificativi
di pagamento, non è dato sapere in che misura è effettivamente consumato, fermo
restando che un’eventuale eccedenza in tal senso non sarebbe restituita
all’inquilino ma ritenuta dal reclamante medesimo. E, in proposito, l’interessato
non spende una parola. Pertanto neanche in tal senso si ravvisa un accertamento
manifestamente errato dei fatti. Ne consegue la reiezione del reclamo.
6.2
Sostiene poi il reclamante
che il reddito netto da considerare è quello di fr. 3'853.– come da conteggio
prodotto agli atti quale doc. 5. L’interessato non propone tuttavia una
puntuale e precisa critica alle modalità di calcolo specificate dal Pretore
aggiunto, limitandosi ad opporre un rinvio generico ad un documento che descrive
una sua personale quantificazione del proprio reddito. Immotivato, l’argomento
è inammissibile.
6.3
Altresì invano il reclamante afferma
che dal suo reddito è ancora da dedurre l’assegno di formazione di fr. 250.–
versato per il figlio L__________ e la rendita completiva AVS di fr. 282.–
sempre versata per il figlio L__________. Il reddito computato dal Pretore
aggiunto non considera né quell’assegno (sopra, consid. 6) né quella rendita
completiva AVS (doc. 5.1). Piuttosto il primo giudice ha dedotto queste due poste
dal fabbisogno mensile del figlio L__________ (sotto, consid. 8). La critica è
quindi ai limiti del pretesto.
7.
Il Pretore aggiunto
ha ammesso un fabbisogno mensile allargato in capo al reclamante di fr.
2'832.–, laddove quest’ultimo aveva esposto fr. 4'280.42. Più precisamente il
primo giudice ha tenuto conto di fr. 1'350.– di minimo esecutivo, fr. 197.– di
spese condominiali dell’abitazione coniugale a __________ (doc. MM), fr. 466.–
di cassa malattia LAMal (doc. 3.1), fr. 16.– di assicurazione ED (doc. 3.4),
fr. 105.– di assicurazione auto (doc. 3.5), fr. 26.– di imposta di circolazione
(doc. 3.6), fr. 177.– di spese condominiali e fondo rinnovamento appartamento
[monolocale] __________ (doc. 3.13), fr. 13.– di tasse associative
professionali ingegneri (doc. 3.20 e 3.21), fr. 37.– di assicurazione protezione
giuridica (doc. 3.3), fr. 120.– di forfait telecomunicazioni e fr. 325.– di
imposte (doc. 10).
7.1
Il reclamante lamenta il
mancato riconoscimento della spesa d’alloggio, e meglio il mancato conteggio del
costo ipotecario quand’anche ne sia stata mantenuta la spesa condominiale di
fr. 197.–. Rileva che tale approccio è in urto con la decisione 4 aprile 2023
(correttamente 16 maggio 2023) oggetto di appello (sopra, consid. B), decisione
con cui era stato ingiunto a lui e al figlio L__________ di lasciare
l’abitazione coniugale che veniva assegnata in uso alla moglie e al figlio
affidatole F__________. Nondimeno, il Pretore aggiunto ha spiegato che
l’interessato non aveva documentato la voce di costo esposta a titolo di onere
ipotecario. E, dal canto suo, il reclamante non pretende e non accenna all’esistenza
di un documento che attesti il contrario. Sicché una volta ancora la censura si
traduce in una mera allegazione di parte non sostanziata e quindi
inammissibile.
7.2
Soggiunge ancora il
reclamante che l’abitazione coniugale è prossima alla vendita all’asta, che
verso la banca egli è debitore solidale insieme alla moglie del relativo mutuo
oltre che degli interessi scaduti, e che il conseguente incasso dalla vendita avrebbe
coperto proprio tali specifici costi. Questi oneri pertanto erano effettivi e
non solo ipotetici. Da cui la necessità che il fabbisogno calcolato dal Pretore
aggiunto sia aumentato della relativa posta d’alloggio data dall’onere
ipotecario, attestandosi quindi a fr. 4'089.–. Se non che, come già spiegato, il
reclamante non ha affatto documentato un siffatto onere (sopra, consid. 7.1). A
ben vedere poi, l’imminente concretizzazione di una vendita all’asta
dell’abitazione coniugale su iniziativa della banca creditrice del mutuo
ipotecario e degli interessi scaduti comprova piuttosto che questi oneri non
venivano affatto pagati dal reclamante, che di quella stessa abitazione faceva
uso. E ancora, mal si vede come una prospettiva di riduzione di debiti in tal
senso debba giustificare un aumento del suo fabbisogno mensile. Certo, la
decisione 16 maggio 2023 ha disposto l’assegnazione in uso di quell’immobile
alla moglie, con conseguente obbligo per il reclamante di trasferirsi altrove. Ma
il reclamante non pretende di avere lasciato tale abitazione, tant’è che richiama
esplicitamente (reclamo, pag. 2 n. 4) l’appello 5 giugno 2023 da lui proposto avverso
quella decisione e che è attualmente pendente innanzi alla prima Camera civile
del Tribunale d’appello. Per il resto, le conseguenze della vendita all’asta
sono da considerare alla stregua di fatti nuovi (sopra, consid. 3) come tali
inammissibili.
8.
Per quanto attiene
l’onere di mantenimento del figlio L__________, che vive e studia a __________
(__________, Italia) e a cui il reclamante deve far fronte, il Pretore aggiunto
si è dipartito da un fabbisogno mensile di fr. 1'375.–, in luogo di fr.
1'768.71 indicati dal reclamante. Il primo giudice ha in particolare tenuto
conto di fr. 600.– di minimo esecutivo, fr. 575.– di pigione (doc. 4), fr.
131.– di cassa malattia LAMal (doc. 4), fr. 39.– di libri scolastici (doc. 4) e
fr. 30.– di forfait telecomunicazioni, deducendo poi la rendita completiva AVS
per il figlio di fr. 282.– e l’assegno di formazione per il figlio di fr. 250.–.
Da cui l’importo di fr. 843.– a carico del padre.
Il reclamante contesta lo
stralcio, oltretutto immotivato, dei costi di riscaldamento e di mensa, di cui ai
giustificativi prodotti agli atti. Se non che il Pretore aggiunto ha ritenuto
non verosimile la spesa per la mensa e che le altre spese specificate nell’elenco
di cui al doc. 4 erano già incluse nell’importo ammesso quale minimo vitale. Sfugge
poi ancora al reclamante che il minimo esistenziale di fr. 600.– corrisponde
alla somma ammessa per un figlio oltre i 10 anni che risiede in Svizzera,
ritenuto che per domiciliati e dimoranti in Italia è prevista una riduzione
proporzionale (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo (art. 93 LEF) in vigore dal 1° settembre 2009, n. I). Ora,
il primo giudice non ha applicato tale approccio per il figlio prossimo alla
maggior età e che vive e studia a __________, comune che non figura nella
fascia di confine tra Svizzera e Italia. Sicché, tutto sommato, anche il
mancato computo delle spese di riscaldamento (che, invero, andrebbero aggiunte all’importo
base mensile: cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo [art. 93 LEF] in vigore dal 1° settembre 2009, n. II) non
si traduce in un accertamento manifestamente errato dei fatti. Mentre che per i
pasti fuori casa (mensa) s’impone di dimostrare degli oneri accresciuti (cfr.
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (art. 93 LEF) in vigore dal 1° settembre 2009, n. II/4), ciò che non
dimostrano certo due non meglio precisati scontrini fiscali. La critica è
quindi sprovvista di ogni fondamento e va respinta.
9.
Rileva ancora il
reclamante che, nella denegata ipotesi in cui ci si limitasse a dedurre dal suo
reddito la sola quota parte di spese accessorie di fr. 150.–, l’eccedenza
mensile assommava a fr. 276.– cifra che non consentiva certo l’assunzione dei costi
legali della procedura di divorzio, a breve non essendo prevedibile una
risoluzione della controversia bensì e semmai un considerevole dispendio di ore
di lavoro da parte dell’avvocato. Tuttavia, già si è detto dei motivi per cui la
censura non regge (sopra, consid. 6.1). Mentre che, per il resto, il reclamante
non pretende che la disponibilità di fr. 495.– accertata dal Pretore aggiunto
non sia sufficiente da questo punto di vista.
L’esito odierno non
pregiudica evidentemente il reclamante dall’inoltrare una nuova istanza di
gratuito patrocinio laddove le sue condizioni finanziarie dovessero mutare. Ed
è pertanto in quest’ottica che andrà valutato l’eventuale riconoscimento di prestazioni
complementari AVS, della cui richiesta a ben vedere non vi è alcuna traccia agli
atti, rispettivamente l’eventuale onere dell’alloggio.
Sul dispositivo
delle spese giudiziarie
10.
Il reclamante sostiene
che le spese processuali stabilite dal Pretore aggiunto per la procedura di provisio
ad litem sono “fuori misura”, tenuto conto che la parte che inoltra una domanda
di gratuito patrocinio ha l’obbligo di preventivamente richiedere una provisio
ad litem. Il Pretore aggiunto poi aveva posto a suo carico un importo di
fr. 500.– senza nemmeno spiegare se egli era nella misura di coprire tale
costo. Nelle domande di giudizio il reclamante chiede che tali spese non siano
prelevate.
In merito il Pretore
aggiunto ha ritenuto che “le parti sono reciprocamente soccombenti, sicché
nulla osta a suddividere le spese processuali, qui fissate in CHF 1'000.00 (art.
2.
e 9 LTG), a metà tra i coniugi” (sentenza impugnata, pag. 8 verso l’alto).
10.1
Le tariffe per le spese giudiziarie
sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi
costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il
quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi
totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il
principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità
(art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la
tassa non può essere sproporzionata all’oggettivo valore della prestazione e
deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti dei menzionati
principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su
cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire
solo in caso di un suo eccesso o abuso. In Ticino le spese processuali sono
disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il
1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in
considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2
cpv. 1 LTG).
10.2
In concreto il reclamante ha
quantificato la sua richiesta di provisio ad litem in fr. 10'000.–, mentre
dal canto suo la moglie ha fissato la sua relativa domanda in fr. 7'000.–
(sopra, consid. C). Giusta l’art. 7 cpv. 1 LTG la tassa di giustizia delle
decisioni del Pretore nella procedura ordinaria per un valore litigioso fino a
fr. 30'000.– è fissata tra fr. 500.– e fr. 4'000.–. Nella procedura sommaria la
tariffa è la metà (art. 9 cpv. 1 LTG) e si situa quindi tra fr. 250.– e fr.
2'000.–. Ne consegue che l’importo delle spese processuali stabilito dal
Pretore aggiunto (fr. 1'000.– complessivi) rientra tra i minimi e i massimi previsti
dalla legge, e nell’ampio margine di apprezzamento di cui gode. La generica
definizione di “fuori misura” è quindi del tutto inconsistente.
10.3
L’interessato pare invero richiamare
il principio di cui all’art. 119 cpv. 6 CPC, secondo cui nella procedura di
concessione del gratuito patrocinio non sono prelevate spese processuali. Pur
avendo medesima finalità, l’istituto del gratuito patrocinio e quello della provisio
ad litem differiscono tuttavia tra loro per la natura giuridica: il primo
di natura processuale e diretto nei confronti dello Stato, il secondo fondato
sul diritto di famiglia e diretto contro una persona parte al processo (Maier, Die Finanzierung von
familienrechtlichen Prozessen, Selstfinanzierung - Kostenvorschuss -
unentgeltliche Rechtspflege, in:
FamPra.ch 2019 pag. 818 segg., 831 seg.; sentenza del TF 5A_482/2019 10 ottobre
2019.
consid. 3.7). Inoltre, entrambi soggiacciono ai presupposti di indigenza in
capo alla parte richiedente e di procedimento non privo di probabilità di esito
favorevole, ma in aggiunta il riconoscimento di una provisio ad litem impone
che la parte richiesta sia anche in grado di fornire al richiedente il preteso finanziamento
(Maier, op. cit., in: FamPra.ch
2019.
pag. 818 segg., 831 seg.). Di regola poi, per l’art. 104 cpv. 3 CPC, le
spese giudiziarie della domanda di provisio ad litem sono stabilite con
la decisione finale (Maier, op.
cit., in: FamPra.ch 2019 pag. 818 segg., 847), salvo in caso di reiezione (cfr.
Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar
zur Schweizerische Zivilprozessordnung, 2021, n. 8 ad art. 104).
10.4
Ora all’udienza 15 maggio 2023
le parti hanno discusso le domande di provisio ad litem e notificato le
relative richieste di prove a conforto della capacità finanziaria del coniuge
opponente di fornire l’aiuto economico richiesto. Ciò ha richiesto al Pretore
aggiunto di disporre un ordine per produrre i necessari documenti (act. III
pag. 5), in esito al cui esame ha respinto entrambe le istanze. Sicché, da
questo punto di vista, il prelievo delle spese processuali non è da ritenere un
accertamento manifestamente errato dei fatti né un’errata applicazione del
diritto. E il fatto che l’istanza di provisio ad litem e la subordinata
domanda di gratuito patrocinio del reclamante fossero speculari rispetto a
quelle di controparte non consente, in questa sede di giudizio, di giungere ad
una diversa conclusione.
Sul gratuito
patrocinio e gli oneri giudiziari del reclamo
11.
La domanda di gratuito
patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di censure perlopiù pretestuose,
inammissibili ed allusive, la proposizione del reclamo non presentava sin
dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).
12.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.
119.
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali sono
fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.– e fr. 10'000.–), e poste a carico del reclamante, qui soccombente (art.
106.
cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 14 agosto 2023 di RE 1 è respinto.
2.
La domanda 14 agosto
2023.
di gratuito patrocinio di RE 1 per il reclamo è respinta.
3.
Le spese
processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 14 agosto 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati da-gli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi
carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).