Lexipedia

Decisione

13.2023.9

Anticipo delle spese processuali. Domanda di fallimento

14 marzo 2023Italiano3 min

pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle spese medesime (art.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.9

Lugano

14 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2023.47 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con

istanza di fallimento 23 gennaio 2023 da

RE

1

contro

CO

1

E ora sul reclamo 24 gennaio 2023 di

Paolo trevisan con

e ora sul reclamo 24

gennaio 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 23 gennaio 2023 del Pretore;

ritenuto

in fatto: che con istanza 23

gennaio 2023 RE 1 ha chiesto che sia pronunciato il fallimento di CO 1;

che con ordinanza 23

gennaio 2023 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine di 10 giorni per versare

l’importo di fr. 1'000.- quale anticipo delle presumibili spese;

che con reclamo 24 gennaio

2023 RE 1 impugna la precitata decisione perché “… non intendo sostenere altri

costi amministrativi per la causa di recupero dei miei crediti …”;

che il reclamo non è stato

notificato alle parti;

considerato

in diritto: che le

decisioni in

materia d’anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103

CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124

CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321

cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione

errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320

CPC);

che nel caso concreto la

richiesta d’anticipo è stata ricevuta dal reclamante il 24 gennaio 2023 sicché

Fatti

il reclamo, rimesso alla posta il medesimo giorno, è tempestivo e quindi, da

questo punto di vista, ammissibile;

che giusta l’art. 169 cpv.

1 LEF, chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse

fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o

alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232 LEF) comprese;

che il giudice può

pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle spese medesime (art.

169 cpv. 2 LEF);

che la

decisione impugnata, con cui il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per

anticipare le spese della procedura, è quindi conforme alla legge;

che per il

resto non risulta, né il reclamante lo pretende, che il Pretore abbia accertato

in modo manifestamente errato i fatti o applicato in modo errato il diritto;

che di

conseguenza il reclamo è da respingere;

che la tassa

di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF) segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) del reclamante;

che, essendo applicabile

la procedura sommaria (art. 251 CPC), il gravame può essere evaso dalla Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG);

per i quali motivi

pronuncia:

1. Il reclamo 24 gennaio

2023 di RE 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 50.- sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).