13.2023.9
Anticipo delle spese processuali. Domanda di fallimento
14 marzo 2023Italiano3 min
pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle spese medesime (art.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.9
Lugano
14 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2023.47 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con
istanza di fallimento 23 gennaio 2023 da
RE
1
contro
CO
1
E ora sul reclamo 24 gennaio 2023 di
Paolo trevisan con
e ora sul reclamo 24
gennaio 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 23 gennaio 2023 del Pretore;
ritenuto
in fatto: che con istanza 23
gennaio 2023 RE 1 ha chiesto che sia pronunciato il fallimento di CO 1;
che con ordinanza 23
gennaio 2023 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine di 10 giorni per versare
l’importo di fr. 1'000.- quale anticipo delle presumibili spese;
che con reclamo 24 gennaio
2023 RE 1 impugna la precitata decisione perché “… non intendo sostenere altri
costi amministrativi per la causa di recupero dei miei crediti …”;
che il reclamo non è stato
notificato alle parti;
considerato
in diritto: che le
decisioni in
materia d’anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103
CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124
CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321
cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320
CPC);
che nel caso concreto la
richiesta d’anticipo è stata ricevuta dal reclamante il 24 gennaio 2023 sicché
Fatti
il reclamo, rimesso alla posta il medesimo giorno, è tempestivo e quindi, da
questo punto di vista, ammissibile;
che giusta l’art. 169 cpv.
1 LEF, chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse
fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o
alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232 LEF) comprese;
che il giudice può
pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle spese medesime (art.
169 cpv. 2 LEF);
che la
decisione impugnata, con cui il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per
anticipare le spese della procedura, è quindi conforme alla legge;
che per il
resto non risulta, né il reclamante lo pretende, che il Pretore abbia accertato
in modo manifestamente errato i fatti o applicato in modo errato il diritto;
che di
conseguenza il reclamo è da respingere;
che la tassa
di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF) segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) del reclamante;
che, essendo applicabile
la procedura sommaria (art. 251 CPC), il gravame può essere evaso dalla Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG);
per i quali motivi
pronuncia:
1. Il reclamo 24 gennaio
2023 di RE 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 50.- sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).