13.2023.92
Tassazione della nota d'onorario del gratuito patrocinatore. Nova. Motivazione e diritto di essere sentito. Effetto non retroattivo delle prestazioni remunerabili
13 novembre 2023Italiano16 min
l’autorizzazione a vivere separati dal 26 settembre 2022 previa omologazione della
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.92
Lugano
13 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2023.164 (misure di protezione dell’unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Leventina promossa con istanza 28 aprile 2023 da
PI
2
e
PI
1
entrambi
patrocinati dall’ RE 1
e ora sul reclamo 4
settembre 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 24 agosto 2023 con cui il
Pretore ha tassato la sua nota professionale;
ritenuto
in fatto: A. PI 2, cittadina portoghese,
e PI 1, cittadino portoghese, si sono uniti in matrimonio il 25 aprile 2014 a __________.
Dalla loro unione sono nati i figli __________, __________ e __________.
Fatti
B. Con istanza 28 aprile
2023 i coniugi hanno chiesto al Pretore del Distretto di Leventina
l’autorizzazione a vivere separati dal 26 settembre 2022 previa omologazione della
convenzione di misure a protezione dell’unione coniugale da loro sottoscritta
il 24 aprile 2023. Contestualmente hanno postulato la concessione del gratuito
patrocinio, inclusi i costi legali dell’avv. RE 1.
C. In esito all’udienza
24 luglio 2023 il Pretore ha autorizzato la vita separata dei due coniugi dal
26 settembre 2022, ha omologato la relativa convenzione con due piccole modifiche,
ha concesso loro il gratuito patrocinio e ha fissato le spese processuali in
fr. 250.– poste per metà a carico di ciascuno (e per esse a carico dello Stato
con obbligo di rifusione giusta l’art. 123 CPC).
D. Lo stesso giorno, 24
luglio 2023, l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la propria nota
professionale esponendo un totale di fr. 4'464.90 , di cui fr. 4'059.– di
onorario e fr. 405.90 di spese (10%), per la tassazione di rito.
E. Con decisione 24
agosto 2023 il Pretore ha stabilito il compenso dovuto alla legale in fr.
1'681.–, di cui fr. 1'528.20 di onorario e fr. 152.80 di spese (10%).
F. Con reclamo 4
settembre 2023 l’avv. RE 1 postula ora la riforma della citata decisione,
sicché le sia riconosciuto un compenso totale di fr. 3'497.–, di cui fr.
3'148.20 di onorario e fr. 348.80 di spese (10%).
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019
consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch
unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con
rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non
ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book
al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a
ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.
45.
ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto
reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della
terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in
applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non
prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre
reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è
stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e
5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
La decisione impugnata,
recapitata il 25 agosto 2023, è stata impugnata con reclamo spedito il 4
settembre 2023. In quanto tempestivo, sotto questo profilo il presente gravame risulta
così senz’altro ammissibile.
1.3
Infine, richiamata (per
analogia) la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
La reclamante produce
in annesso al reclamo e per la prima volta in questa sede di giudizio un “plico
corrispondenza e-mail con clienti (21.10.2022 – 27.04.2023)” indicato quale doc.
4.
Se non che l’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova (nuove
conclusioni, allegazione di nuovi fatti, produzione di nuovi mezzi di prova) in
sede di reclamo. Il documento in questione è pertanto inammissibile. Diversamente
per gli annessi doc. 1, 2, 3, 5 e 6, che sono già parte del fascicolo
processuale.
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
4.
L’art. 122 CPC
prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2
del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007
[Rtar]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza
giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa
oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di
cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento
dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).
4.1
La liquidazione delle spese
giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,
trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.
1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato
e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da
essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi
necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo
esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il
giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la
causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività
del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio
anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha
richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere
d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il
risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134
del 30 marzo 2021 consid. 3).
Nella determinazione della
retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura, dell’importanza,
e delle difficoltà particolari, in fatto e in diritto, della vertenza,
valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello
destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il
risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto
ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal
libero professionista (sentenza del Tribunale federale 6B_810/2010 del 25 maggio
2011).
4.2
Di principio il beneficio del
gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, e si estende solo agli atti
compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione
della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno
preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione
quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 35 segg. ad art. 119).
4.3
Poiché il gratuito patrocinio
può essere concesso con effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119
cpv. 4 CPC; DTF 122 I 203; sentenza del TF 5A_843/2009 del 23 febbraio 2010
consid. 4.3; Bühler, op.
cit., n. 129 ad art. 119; A. Staehelin/D.
Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 65
ad §16; Tappy, in: Commentaire
Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 18 ad art. 119), di principio la
richiesta di retroattività dev’essere esaminata in modo restrittivo alla luce
delle particolarità del caso specifico (KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre
2013, consid. 3d; IIa Camera
civile della Corte d’appello del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012
consid. 2a). Sono in particolare dati gli estremi per un’applicazione
retroattiva dell’istanza di gratuito patrocinio quando il mancato o ritardato
sollecito del gratuito patrocinio può essere ricondotto ad un “motivo
scusabile” (Tappy, op. cit., n. 19
ad art. 119). La concessione dell’effetto retroattivo al gratuito patrocinio
deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta, circostanziata
e debitamente motivata sulla quale il giudice deve pronunciarsi nell’ambito
della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio. La questione non può
invece essere presentata e posta in discussione per la prima volta nel contesto
della decisione di tassazione della nota del legale che ne segue (da ultimo
IIICCA 13.2022.37 19 dicembre 2022 consid. 3.3, che rinvia a 13.2014.47 del 16
settembre 2014 consid. 8 e rif.).
5.
Il Pretore ha
evidenziato che la nota d’onorario prodotta dalla reclamante esponeva
prestazioni da lei svolte per conto dei coniugi a partire dal 18 ottobre 2022, come
tali antecedenti l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio datata 28
aprile 2023. A mente del primo giudice, contestualmente all’istanza di gratuito
patrocinio, era da tener conto di un colloquio introduttivo con i clienti,
dello studio degli atti e della presentazione dell’istanza di merito, per i
quali ha ammesso un complessivo di 5 ore di prestazioni, a scapito delle
restanti 14.05 ore stralciate per effetto del principio di non retroattività dell’art.
119.
cpv. 4 CPC. Il Pretore ha inoltre riconosciuto le totali 3.49 ore esposte dalla
legale dal 2 maggio 2023 fino alla fine del mandato. Da cui un dispendio di
tempo totale di 8.49 ore alla tariffa oraria di fr. 180.–, per un onorario
dovuto di fr. 1'528.20 aumentato del 10% per le spese sostenute.
6.
La reclamante reputa
questa decurtazione arbitraria in quanto carente di motivazione in punto alle ragioni
per le quali le singole prestazioni erano state stralciate. In tal senso l’interessata
si duole pertanto della violazione del diritto di essere sentito.
6.1
Il diritto di essere sentito
delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale
(art. 29 cpv. 2 Cost.), sicché la sua violazione comporta di principio
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Nondimeno, l’obbligo per il
giudice di motivare la sua decisione - obbligo che come tale è parte integrante
di quel diritto di essere sentito (Hurni,
in: Berner Kommentar, ZPO,
vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) - può ritenersi sufficiente quando
vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche
- che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un
altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata
del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art.
238.
[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]).
6.2
In concreto il Pretore ha stralciato
14.05
ore di prestazioni sulle complessive 19.05 ore conteggiate fino all’introduzione
dell’istanza di gratuito patrocinio 28 aprile 2023 (inclusa), in quanto per
principio tale beneficio non aveva effetto retroattivo. A suo modo di vedere, 5
ore coprivano a sufficienza un colloquio introduttivo con i clienti, lo studio
degli atti e la presentazione dell’istanza di merito con la contestuale domanda
di gratuito patrocinio. Ciò posto, e a differenza di quanto pretende la
reclamante, la motivazione così proposta risulta ben chiara e sufficientemente
precisa, giacché individua le ragioni per le quali quelle ore non sono state
riconosciute. Quand’anche a fronte di un conteggio dettagliato, nelle citate
circostanze l’interessata non poteva avere serio dubbio in punto al fatto che censurabile
era il tema a sapere se ogni singola prestazione svolta tra il 18 ottobre 2022
e il 27 aprile 2023 e che superava le 5 ore ammesse dal Pretore a ridosso
dell’istanza 28 aprile 2023, doveva intendersi a torto o a ragione come indicative
di una prestazione retroattiva. Sicché l’eccezione di carenza di motivazione va
respinta in quanto infondata.
7.
Invero la reclamante
contesta in modo implicito l’eventualità di un qualsiasi effetto retroattivo riferito
alle prestazioni da lei svolte, nella misura in cui reputa non plausibile e
ancora meno ragionevole che un legale possa mediare un accordo tra due coniugi
con un unico colloquio iniziale, senza prima raccogliere tutta la
documentazione, calcolare i fabbisogni di ogni membro della famiglia, avere il
tempo necessario per redigere la convenzione e l’istanza comune con accordo
completo. Da questo punto di vista imputa al primo giudice un accertamento
manifestamente errato dei fatti.
7.1
Nondimeno la reclamante non nega
di avere presentato l’istanza di gratuito patrocinio per conto dei suoi clienti
solo il 28 aprile 2023. D’altro canto essa non pretende neanche di avere in
qualche modo accennato, con quella stessa istanza appunto, ai motivi per i
quali di fatto la sua attività legale era già cominciata il 18 ottobre 2022, ovvero
ben 6 mesi prima. Nemmeno sostiene di avere allora menzionato di un incarico
riferito ad una procedura di divorzio con accordo completo, trasformatosi poi in
procedura di protezione dell’unione coniugale con conseguente maggior lavoro. E,
ancor meno, di avere posto in rilievo le particolari difficoltà e complessità
della fattispecie dovute a problematiche linguistiche, situazione finanziaria
precaria, mutamento lavorativo del marito subentrati in corso di mandato,
moglie casalinga con a carico tre figli sotto i 10 anni, tutte circostanze che a
suo dire avevano finanche aggravato e imposto un particolare sforzo tanto per la
raccolta dei documenti quanto per la mediazione tra le parti. Non solo. Nella
misura in cui di tutto ciò non dà riscontro alcuno l’istanza di protezione
dell’unione coniugale e a relativa domanda di gratuito patrocinio, la legale si
avvale di argomentazioni persino nuove e inammissibili giusta l’art. 326 cpv. 1
CPC. Ancora si aggiunga che, a ben vedere, in un’ottica di diligente operato
proprio lo scenario descritto come particolarmente difficoltoso insieme
all’evocato contesto di incertezza e precarietà di mezzi avrebbero semmai dovuto
indurre la legale a cautelarsi e quindi a postulare la sua designazione a
gratuito patrocinatore già per la preparazione del processo (cfr. art. 118 cpv.
1.
lett. c CPC; III CCA 13.2014.47 16 settembre 2014 consid. 7). Ma così non è
stato.
In siffatta situazione, lo
stralcio operato dal Pretore di complessive 14.05 ore di lavoro in forza del
divieto di retroattività sancito dall’art. 119 cpv. 4 CPC, è lungi dal
costituire un accertamento manifestamente errato dei fatti.
7.2
Certo, fatta eccezione per complessive
5.05
ore di lavoro svolte a titolo di patrocinio per la causa di divorzio rimasta
senza seguito (18 ottobre 2022 e 14 novembre 2022: 4 ore) e per prestazioni
estranee al patrocinio di protezione dell’unione coniugale (20 dicembre 2022 -
12.
gennaio 2023: 1.05 ore) (reclamo pag. 8 n. 23), la reclamante considera le restanti
ore di lavoro esposte fino alla presentazione dell’istanza di misure a
protezione dell’unione coniugale con domanda di gratuito patrocinio (in tutto 14
ore) come “strettamente connesse all’atto introduttivo della causa”. Giova
nondimeno rilevare che ancora all’incontro 23 gennaio 2023 l’interessata - per
sua stessa ammissione - illustrava ai suoi assistiti l’aggiornamento
dell’accordo di divorzio (in particolare in punto ai nuovi contributi
alimentari adattati alla nuova situazione lavorativa del marito, mentre l’ipotesi
fondata sulla procedura di protezione dell’unione coniugale è poi entrata in
discussione solo dopo il colloquio del 16 marzo 2023. La reclamante omette poi
di considerare che i parametri posti alla base della convenzione sulle misure a
tutela dell’unione coniugale corrispondono a quelli che già erano alla base
dell’accordo di divorzio allestito per l’incontro del 23 gennaio 2023, ritenuto
che i relativi documenti sono tutti precedenti (il contratto di locazione 24
gennaio 2023 della moglie è la concretizzazione dell’attività extragiudiziale
svolta dalla legale per conto della moglie). Mentre i soli documenti successivi
constano di un estratto della carta di debito datato 3 febbraio 2023 (doc. L) e
del certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria 20 aprile 2023
(dic. K). Pare quindi evidente che il lavoro svolto allora sia stato recuperato
in tutto e per tutto ai fini della convenzione comune poi sottoscritta il 24
aprile 2023 e omologata dal Pretore il 27 luglio 2023, che non ha pertanto
richiesto - come lascia invece intendere la reclamante - una redazione ex novo.
Sicché, in concreto, la conclusione del Pretore non conforta un accertamento
manifestamente errato dei fatti neppure laddove egli ha ritenuto che un dispendio
di tempo di 5 ore coprisse a sufficienza un colloquio introduttivo con i
clienti, lo studio degli atti e la presentazione dell’istanza di merito con la
contestuale domanda di gratuito patrocinio. Per quanto non già inammissibile, il
reclamo va così respinto.
8.
Le spese processuali
del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e
sono poste a carico della reclamante per effetto della sua soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). In assenza di osservazioni non si pone la questione delle
ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 4 settembre 2023 dell’avv. RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è di fr. 1'816.–, contro la presente sentenza è dato
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 1 LTF) al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di
diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).