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Decisione

13.2023.92

Tassazione della nota d'onorario del gratuito patrocinatore. Nova. Motivazione e diritto di essere sentito. Effetto non retroattivo delle prestazioni remunerabili

13 novembre 2023Italiano16 min

l’autorizzazione a vivere separati dal 26 settembre 2022 previa omologazione della

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.92

Lugano

13 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2023.164 (misure di protezione dell’unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Leventina promossa con istanza 28 aprile 2023 da

PI

2

e

PI

1

entrambi

patrocinati dall’ RE 1

e ora sul reclamo 4

settembre 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 24 agosto 2023 con cui il

Pretore ha tassato la sua nota professionale;

ritenuto

in fatto: A. PI 2, cittadina portoghese,

e PI 1, cittadino portoghese, si sono uniti in matrimonio il 25 aprile 2014 a __________.

Dalla loro unione sono nati i figli __________, __________ e __________.

Fatti

B. Con istanza 28 aprile

2023 i coniugi hanno chiesto al Pretore del Distretto di Leventina

l’autorizzazione a vivere separati dal 26 settembre 2022 previa omologazione della

convenzione di misure a protezione dell’unione coniugale da loro sottoscritta

il 24 aprile 2023. Contestualmente hanno postulato la concessione del gratuito

patrocinio, inclusi i costi legali dell’avv. RE 1.

C. In esito all’udienza

24 luglio 2023 il Pretore ha autorizzato la vita separata dei due coniugi dal

26 settembre 2022, ha omologato la relativa convenzione con due piccole modifiche,

ha concesso loro il gratuito patrocinio e ha fissato le spese processuali in

fr. 250.– poste per metà a carico di ciascuno (e per esse a carico dello Stato

con obbligo di rifusione giusta l’art. 123 CPC).

D. Lo stesso giorno, 24

luglio 2023, l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la propria nota

professionale esponendo un totale di fr. 4'464.90 , di cui fr. 4'059.– di

onorario e fr. 405.90 di spese (10%), per la tassazione di rito.

E. Con decisione 24

agosto 2023 il Pretore ha stabilito il compenso dovuto alla legale in fr.

1'681.–, di cui fr. 1'528.20 di onorario e fr. 152.80 di spese (10%).

F. Con reclamo 4

settembre 2023 l’avv. RE 1 postula ora la riforma della citata decisione,

sicché le sia riconosciuto un compenso totale di fr. 3'497.–, di cui fr.

3'148.20 di onorario e fr. 348.80 di spese (10%).

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e

conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza

TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019

consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1

Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319.

lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch

unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con

rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non

ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book

al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a

ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.

45.

ad art. 319]).

Ciò premesso, in quanto

reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della

terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in

applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non

prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre

reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è

stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e

5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

La decisione impugnata,

recapitata il 25 agosto 2023, è stata impugnata con reclamo spedito il 4

settembre 2023. In quanto tempestivo, sotto questo profilo il presente gravame risulta

così senz’altro ammissibile.

1.3

Infine, richiamata (per

analogia) la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

La reclamante produce

in annesso al reclamo e per la prima volta in questa sede di giudizio un “plico

corrispondenza e-mail con clienti (21.10.2022 – 27.04.2023)” indicato quale doc.

4.

Se non che l’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova (nuove

conclusioni, allegazione di nuovi fatti, produzione di nuovi mezzi di prova) in

sede di reclamo. Il documento in questione è pertanto inammissibile. Diversamente

per gli annessi doc. 1, 2, 3, 5 e 6, che sono già parte del fascicolo

processuale.

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

4.

L’art. 122 CPC

prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal

Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2

del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007

[Rtar]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza

giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa

oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di

cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento

dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).

4.1

La liquidazione delle spese

giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,

trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.

1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato

e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da

essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi

necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo

esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il

giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la

causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività

del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio

anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha

richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere

d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il

risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134

del 30 marzo 2021 consid. 3).

Nella determinazione della

retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura, dell’importanza,

e delle difficoltà particolari, in fatto e in diritto, della vertenza,

valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello

destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il

risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto

ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal

libero professionista (sentenza del Tribunale federale 6B_810/2010 del 25 maggio

2011).

4.2

Di principio il beneficio del

gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, e si estende solo agli atti

compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione

della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno

preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione

quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 35 segg. ad art. 119).

4.3

Poiché il gratuito patrocinio

può essere concesso con effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119

cpv. 4 CPC; DTF 122 I 203; sentenza del TF 5A_843/2009 del 23 febbraio 2010

consid. 4.3; Bühler, op.

cit., n. 129 ad art. 119; A. Staehelin/D.

Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 65

ad §16; Tappy, in: Commentaire

Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 18 ad art. 119), di principio la

richiesta di retroattività dev’essere esaminata in modo restrittivo alla luce

delle particolarità del caso specifico (KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre

2013, consid. 3d; IIa Camera

civile della Corte d’appello del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012

consid. 2a). Sono in particolare dati gli estremi per un’applicazione

retroattiva dell’istanza di gratuito patrocinio quando il mancato o ritardato

sollecito del gratuito patrocinio può essere ricondotto ad un “motivo

scusabile” (Tappy, op. cit., n. 19

ad art. 119). La concessione dell’effetto retroattivo al gratuito patrocinio

deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta, circostanziata

e debitamente motivata sulla quale il giudice deve pronunciarsi nell’ambito

della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio. La questione non può

invece essere presentata e posta in discussione per la prima volta nel contesto

della decisione di tassazione della nota del legale che ne segue (da ultimo

IIICCA 13.2022.37 19 dicembre 2022 consid. 3.3, che rinvia a 13.2014.47 del 16

settembre 2014 consid. 8 e rif.).

5.

Il Pretore ha

evidenziato che la nota d’onorario prodotta dalla reclamante esponeva

prestazioni da lei svolte per conto dei coniugi a partire dal 18 ottobre 2022, come

tali antecedenti l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio datata 28

aprile 2023. A mente del primo giudice, contestualmente all’istanza di gratuito

patrocinio, era da tener conto di un colloquio introduttivo con i clienti,

dello studio degli atti e della presentazione dell’istanza di merito, per i

quali ha ammesso un complessivo di 5 ore di prestazioni, a scapito delle

restanti 14.05 ore stralciate per effetto del principio di non retroattività dell’art.

119.

cpv. 4 CPC. Il Pretore ha inoltre riconosciuto le totali 3.49 ore esposte dalla

legale dal 2 maggio 2023 fino alla fine del mandato. Da cui un dispendio di

tempo totale di 8.49 ore alla tariffa oraria di fr. 180.–, per un onorario

dovuto di fr. 1'528.20 aumentato del 10% per le spese sostenute.

6.

La reclamante reputa

questa decurtazione arbitraria in quanto carente di motivazione in punto alle ragioni

per le quali le singole prestazioni erano state stralciate. In tal senso l’interessata

si duole pertanto della violazione del diritto di essere sentito.

6.1

Il diritto di essere sentito

delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale

(art. 29 cpv. 2 Cost.), sicché la sua violazione comporta di principio

l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Nondimeno, l’obbligo per il

giudice di motivare la sua decisione - obbligo che come tale è parte integrante

di quel diritto di essere sentito (Hurni,

in: Berner Kommentar, ZPO,

vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) - può ritenersi sufficiente quando

vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche

- che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un

altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata

del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art.

238.

[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]).

6.2

In concreto il Pretore ha stralciato

14.05

ore di prestazioni sulle complessive 19.05 ore conteggiate fino all’introduzione

dell’istanza di gratuito patrocinio 28 aprile 2023 (inclusa), in quanto per

principio tale beneficio non aveva effetto retroattivo. A suo modo di vedere, 5

ore coprivano a sufficienza un colloquio introduttivo con i clienti, lo studio

degli atti e la presentazione dell’istanza di merito con la contestuale domanda

di gratuito patrocinio. Ciò posto, e a differenza di quanto pretende la

reclamante, la motivazione così proposta risulta ben chiara e sufficientemente

precisa, giacché individua le ragioni per le quali quelle ore non sono state

riconosciute. Quand’anche a fronte di un conteggio dettagliato, nelle citate

circostanze l’interessata non poteva avere serio dubbio in punto al fatto che censurabile

era il tema a sapere se ogni singola prestazione svolta tra il 18 ottobre 2022

e il 27 aprile 2023 e che superava le 5 ore ammesse dal Pretore a ridosso

dell’istanza 28 aprile 2023, doveva intendersi a torto o a ragione come indicative

di una prestazione retroattiva. Sicché l’eccezione di carenza di motivazione va

respinta in quanto infondata.

7.

Invero la reclamante

contesta in modo implicito l’eventualità di un qualsiasi effetto retroattivo riferito

alle prestazioni da lei svolte, nella misura in cui reputa non plausibile e

ancora meno ragionevole che un legale possa mediare un accordo tra due coniugi

con un unico colloquio iniziale, senza prima raccogliere tutta la

documentazione, calcolare i fabbisogni di ogni membro della famiglia, avere il

tempo necessario per redigere la convenzione e l’istanza comune con accordo

completo. Da questo punto di vista imputa al primo giudice un accertamento

manifestamente errato dei fatti.

7.1

Nondimeno la reclamante non nega

di avere presentato l’istanza di gratuito patrocinio per conto dei suoi clienti

solo il 28 aprile 2023. D’altro canto essa non pretende neanche di avere in

qualche modo accennato, con quella stessa istanza appunto, ai motivi per i

quali di fatto la sua attività legale era già cominciata il 18 ottobre 2022, ovvero

ben 6 mesi prima. Nemmeno sostiene di avere allora menzionato di un incarico

riferito ad una procedura di divorzio con accordo completo, trasformatosi poi in

procedura di protezione dell’unione coniugale con conseguente maggior lavoro. E,

ancor meno, di avere posto in rilievo le particolari difficoltà e complessità

della fattispecie dovute a problematiche linguistiche, situazione finanziaria

precaria, mutamento lavorativo del marito subentrati in corso di mandato,

moglie casalinga con a carico tre figli sotto i 10 anni, tutte circostanze che a

suo dire avevano finanche aggravato e imposto un particolare sforzo tanto per la

raccolta dei documenti quanto per la mediazione tra le parti. Non solo. Nella

misura in cui di tutto ciò non dà riscontro alcuno l’istanza di protezione

dell’unione coniugale e a relativa domanda di gratuito patrocinio, la legale si

avvale di argomentazioni persino nuove e inammissibili giusta l’art. 326 cpv. 1

CPC. Ancora si aggiunga che, a ben vedere, in un’ottica di diligente operato

proprio lo scenario descritto come particolarmente difficoltoso insieme

all’evocato contesto di incertezza e precarietà di mezzi avrebbero semmai dovuto

indurre la legale a cautelarsi e quindi a postulare la sua designazione a

gratuito patrocinatore già per la preparazione del processo (cfr. art. 118 cpv.

1.

lett. c CPC; III CCA 13.2014.47 16 settembre 2014 consid. 7). Ma così non è

stato.

In siffatta situazione, lo

stralcio operato dal Pretore di complessive 14.05 ore di lavoro in forza del

divieto di retroattività sancito dall’art. 119 cpv. 4 CPC, è lungi dal

costituire un accertamento manifestamente errato dei fatti.

7.2

Certo, fatta eccezione per complessive

5.05

ore di lavoro svolte a titolo di patrocinio per la causa di divorzio rimasta

senza seguito (18 ottobre 2022 e 14 novembre 2022: 4 ore) e per prestazioni

estranee al patrocinio di protezione dell’unione coniugale (20 dicembre 2022 -

12.

gennaio 2023: 1.05 ore) (reclamo pag. 8 n. 23), la reclamante considera le restanti

ore di lavoro esposte fino alla presentazione dell’istanza di misure a

protezione dell’unione coniugale con domanda di gratuito patrocinio (in tutto 14

ore) come “strettamente connesse all’atto introduttivo della causa”. Giova

nondimeno rilevare che ancora all’incontro 23 gennaio 2023 l’interessata - per

sua stessa ammissione - illustrava ai suoi assistiti l’aggiornamento

dell’accordo di divorzio (in particolare in punto ai nuovi contributi

alimentari adattati alla nuova situazione lavorativa del marito, mentre l’ipotesi

fondata sulla procedura di protezione dell’unione coniugale è poi entrata in

discussione solo dopo il colloquio del 16 marzo 2023. La reclamante omette poi

di considerare che i parametri posti alla base della convenzione sulle misure a

tutela dell’unione coniugale corrispondono a quelli che già erano alla base

dell’accordo di divorzio allestito per l’incontro del 23 gennaio 2023, ritenuto

che i relativi documenti sono tutti precedenti (il contratto di locazione 24

gennaio 2023 della moglie è la concretizzazione dell’attività extragiudiziale

svolta dalla legale per conto della moglie). Mentre i soli documenti successivi

constano di un estratto della carta di debito datato 3 febbraio 2023 (doc. L) e

del certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria 20 aprile 2023

(dic. K). Pare quindi evidente che il lavoro svolto allora sia stato recuperato

in tutto e per tutto ai fini della convenzione comune poi sottoscritta il 24

aprile 2023 e omologata dal Pretore il 27 luglio 2023, che non ha pertanto

richiesto - come lascia invece intendere la reclamante - una redazione ex novo.

Sicché, in concreto, la conclusione del Pretore non conforta un accertamento

manifestamente errato dei fatti neppure laddove egli ha ritenuto che un dispendio

di tempo di 5 ore coprisse a sufficienza un colloquio introduttivo con i

clienti, lo studio degli atti e la presentazione dell’istanza di merito con la

contestuale domanda di gratuito patrocinio. Per quanto non già inammissibile, il

reclamo va così respinto.

8.

Le spese processuali

del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e

sono poste a carico della reclamante per effetto della sua soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). In assenza di osservazioni non si pone la questione delle

ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 4 settembre 2023 dell’avv. RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Leventina.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è di fr. 1'816.–, contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 1 LTF) al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di

diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).