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Decisione

13.2023.93

La nomina a patrocinatore autorizzato a operare in regime di gratuito patrocinio presuppone un valido e attuale rapporto di rappresentanza tra legale e assistito.

9 gennaio 2024Italiano14 min

B. Con azione 14 marzo

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.93

Lugano

9 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2023.33 (modifica sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con azione 14 marzo 2023 da

RE

1

già

patrocinata dall’ PA 2

ora

patrocinata dall’ PA 3

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 9

settembre 2023 di RE 1 contro la decisione 5 settembre 2023 con cui il Pretore

aggiunto ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio 14 marzo 2023 con

nomina dell’avv. PA 2 a sua patrocinatrice d’ufficio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti

in matrimonio il 15 settembre 2018 a __________. Dalla loro unione sono nate le

figlie __________ e __________.

Il 7 dicembre 2022 il

Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra le parti e

ha omologato la relativa convenzione sulle conseguenze accessorie con accordo

completo da esse conclusa. Entrambi sono stati ammessi al beneficio del gratuito

patrocinio, comprensivo dei costi dei rispettivi legali.

Fatti

B. Con azione 14 marzo

2023 introdotta innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona RE 1 ha

chiesto - già in via supercautelare e cautelare - la modifica della sentenza di

divorzio nel senso di far obbligo al padre di versare i contributi alimentari

per le due figlie oltre ad un contributo di accudimento per lei. RE 1 ha

inoltre chiesto di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a favore

dell’avv. PA 2 e l’esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie.

A mente della procedente, CO

1 avrebbe sottaciuto di percepire una rendita AI quando era stata redatta la

convenzione di divorzio, che escludeva momentaneamente un suo obbligo di

versamento dei contributi di mantenimento per le figlie e di accudimento per la

madre, compromettendo poi l’erogazione delle relative prestazioni di aiuto

statali.

C. Con osservazioni 28

marzo 2023 alle domande cautelari CO 1 si è opposto all’azione di modifica

della sentenza di divorzio e alle richieste cautelari, chiedendo di far ordine

a RE 1 di produrre documenti attestanti redditi e beni e gli assegni per figli,

di prima infanzia e familiari integrativi sino ad allora percepiti. A sua volta

l’interessato ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio.

D. All’udienza del 10

maggio 2023 a provvisoria modifica della sentenza di divorzio è stato fissato

il versamento di un contributo per le due figlie di fr. 275.– ciascuna (oltre

assegni per figli), modifica valida nelle more istruttorie e fino a pattuizione

di una soluzione consensuale, riservata la riattivazione della causa.

Il 17 agosto 2023 RE 1 ha

chiesto la riattivazione della causa. E, su sua richiesta, il 18 agosto 2023 il

Pretore aggiunto ha prorogato la validità dei contributi provvisori da versare

a favore delle figlie.

E. Con scritto 30 agosto

2023 l’avv. PA 3 ha comunicato alla Pretura di avere assunto il mandato di

patrocinio di RE 1 in sostituzione dell’avv. PA 2. Con replica cautelare 3

settembre 2023 RE 1 ha quindi ribadito le sue richieste di giudizio.

Dal canto suo il 31 agosto

2023 l’avv. PA 2 ha informato la Pretura dell’avvenuta revoca dell’incarico di

rappresentanza da parte della sua ex cliente, allegando la nota professionale

per la tassazione di rito.

F. Con decisione 5

settembre 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito

patrocinio 14 marzo 2023 di RE 1 con richiesta di nomina dell’avv. PA 2 quale

patrocinatrice d’ufficio.

Con separata decisione 5

settembre il Pretore aggiunto ha respinto anche la domanda di gratuito

patrocinio 28 marzo 2023 di CO 1.

G. Con reclamo 9

settembre 2023, introdotto senza l’assistenza di un legale, RE 1 impugna la

decisione 5 settembre 2023 di reiezione della sua domanda di gratuito

patrocinio e chiede che quel beneficio le sia riconosciuto posta la sua

“necessità finanziaria già provata e ulteriormente aggravata da menzogne e

omissioni delle quali non ho alcuna colpa reale e per la tutela di 2 minori”.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio

è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3

prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2

CPC è di 10 giorni.

1.1

La reclamante ha impugnato la

decisione 5 settembre 2023 con gravame 9 settembre 2023, spedito il successivo

giorno 11 settembre. Il reclamo risulta così tempestivo e, da questo punto di

vista, ammissibile.

1.2

Inoltre il reclamo, trattato

in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e

dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art.

118.

cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e

non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

3.1

In virtù del compito pubblico

che egli svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto

giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in

base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 141 III 560

consid. 3.2.2; DTF 122 I 1 consid. 3a; Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 32 seg. ad

art. 118; Rüegg/Rüegg, in: Basler

Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 15 seg. ad art. 118; Huber,

in: Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2a ed., 2016, n. 12 ad art.

118; Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 seg. ad

art. 119).

3.2

Non vi è un diritto alla

libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al

giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero, nella

prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima frase

CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2; Colombini,

in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n.

12.

ad art. 119; Tappy, in:

Commentaire Romand, CPC, 2a ed.,

2019, n. 9 ad art. 119; Wuffli/Fuhrer,

in: Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (DIKE), 2019, n. 530

segg.; Trezzini, op. cit., n. 26

ad art. 118).

3.3

Non

esiste neppure un diritto alla sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF

141.

I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3

CO: il patrocinatore d’ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un

altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e

non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo

consenso (Bühler, in: Berner

Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva

autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o

d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in

considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler,

op. cit., n. 72 ad art. 118). Alla stessa stregua del patrocinatore

d’ufficio già designato (Bühler, op.

cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere,

anche la revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito dell’incarico

di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà

alla preventiva autorizzazione del giudice.

3.4

Il patrocinatore che opera in

regime di gratuito patrocinio è di principio tenuto a portare a termine il

compito di rappresentanza affidatogli, e il giudice ne autorizza la

sostituzione se sono dati motivi oggettivi su cui, previa istanza, si pronuncia

con decisione impugnabile (DTF 141 I 70 consid. 6.2; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 118; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 15 ad art.

118; Huber, op. cit., n. 12 e 15

ad art. 118; Emmel, op. cit., n.

11.

ad art. 119; Bühler, op. cit.,

n. 72 e 76 ad art. 118). Una perdita soggettiva di fiducia nel

patrocinatore non giustifica ancora una sostituzione, anche se nel diritto di

famiglia è ipotizzabile un minor rigore, e maggiori restrizioni s’impongono se

quel motivo ha già giustificato una precedente sostituzione o se la procedura

si trova già ad uno stadio avanzato (Colombini,

op. cit., n. 14 ad art. 119).

3.5

L’esigenza di sottoporre al

giudice l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del

legale non è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso

di un nuovo avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di

gratuito patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/ Rüegg, op. cit., n. 15 ad art. 118) e quindi della

collettività.

4.

Il Pretore aggiunto

ha evidenziato che il mandato conferito all’avv. PA 2 era cessato e che un

accoglimento della domanda di gratuito patrocinio nei riguardi dell’ex legale

era incompatibile con l’art. 118 cpv. 1 lett. c CPC, da cui appunto

l’impossibilità di designarla quale patrocinatrice d’ufficio. Il primo giudice

ha precisato che in regime di gratuito patrocinio, previa domanda scritta e

motivata, la sostituzione del patrocinatore d’ufficio doveva essere autorizzata

non soltanto laddove questi fosse già stato nominato, bensì anche rispetto a

quelli che agivano con questa prospettiva.

5.

La reclamante

afferma che l’omissione intenzionale del suo ex marito, e meglio quella di

percepire delle indennità AI ma non dichiarate al momento di redigere la

convenzione di divorzio, era giunta alla sua conoscenza allorquando aveva fatto

richiesta di anticipo alimenti rispettivamente assegni integrativi per lei e le

figlie che accudiva. Questo aveva compromesso le relative prestazioni, sicché si

era trovata in una reale situazione di grave precarietà economica. A tutela sua

e delle figlie piccole non restava che avviare una causa di modifica della convenzione

di divorzio fondata appunto su omessi e menzogneri elementi di reddito dell’ex

marito. Si era quindi rivolta all’avv. PA 2, che l’aveva patrocinata nella

causa di divorzio e dove era stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

Afferma di avere dato per scontato che analogo beneficio le venisse concesso

per la presente causa di modifica, che sarebbe stata d’accordo a che le venisse

assegnato un patrocinatore d’ufficio ma che in merito la legale non le aveva

detto nulla. Neanche all’udienza di maggio 2023 era stato evidenziato alcunché.

Il Pretore aggiunto aveva fissato il versamento provvisorio a carico dell’ex

marito di un contributo di fr. 550.– complessivo per le figlie. Seppur note le sue

difficoltà economiche nessuno si era preoccupato di dirle che avrebbe avuto

diritto al gratuito patrocinio solo se avesse scelto un avvocato d’ufficio. Reputa

infine sconcertante se di contro all’ex marito fosse stato riconosciuto il gratuito

patrocinio. Per tutto questo e viste le sue palesi necessità finanziarie, alla

reclamante era così da riconoscere il gratuito patrocinio.

5.1

Tuttavia, l’argomentazione

così proposta non considera il motivo effettivo per cui il Pretore aggiunto ha

respinto la domanda di gratuito patrocinio in quanto riferita all’avv. PA 2, vale

a dire l’intervenuta cessazione del mandato inizialmente affidato alla legale. Più

precisamente la reclamante non contesta di averle revocato il mandato. Né

sostiene di avere interpellato il Pretore aggiunto a tale scopo,

rispettivamente di avere in qualche modo fatto partecipe quest’ultimo delle

ragioni che avrebbero giustificato questa sua scelta. In proposito non basta certo

l’informativa a posteriori rivolta al primo giudice in data 31 agosto 2023 ad

opera dell’avv. PA 2, che si traduce in una mera comunicazione di quanto già avvenuto.

E anche la lettera 30 agosto 2023 trasmessa dall’avv. PA 3 per conto della

reclamante si limita a dare atto di una situazione nuova oramai in essere, che

non può considerarsi alla stregua di uno scritto interlocutorio con la Pretura

teso a sottoporre al primo giudice una forma di richiesta di sostituzione di

legale in regime di gratuito patrocinio.

Vero è che nella pregressa

causa di divorzio la reclamante ha beneficiato del gratuito patrocinio con

l’assistenza legale dell’avv. PA 2, mandato che la legale aveva nondimeno portato

a termine. Di contro, nella vertenza che qui ci occupa, la reclamante ha

anzitempo e unilateralmente rescisso l’incarico conferito alla medesima senza

prima giustificare alcunché. Sicché mal si vede come possa ora pretendere che l’avv.

PA 2 sia nominata quale sua gratuita patrocinatrice atteso come nello specifico

procedimento, a fronte dell’intervenuta revoca di mandato, la stessa non la rappresenti

oramai più.

5.2

Giova ancora soggiungere che,

a differenza di quanto sembra lasciare intendere la reclamante, ai fini della

nomina di un legale a ruolo di patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 lett. c

CPC) inteso quale patrocinatore autorizzato ad operare in regime di gratuito

patrocinio, il giudice si scosta dalla preferenza indicata da una parte solo in

presenza di fondati motivi (sopra, consid. 3.2). E in assenza di qualsiasi

giustificazione (sopra, consid. 5.1) ben può considerarsi tale l’apparente prematura

e non ancora autorizzata rescissione del mandato di rappresentanza.

Per il resto, posto che la

reclamante non evidenzia elementi tali per ritenere che la questione fosse di

attualità sin dall’udienza del 10 maggio 2023, ancora sarebbe da spiegare perché

già allora il primo giudice avrebbe dovuto riservare particolare attenzione ed

eventuali chiarimenti in punto al tema del gratuito patrocinio per rapporto ad

una prossima revoca di mandato all’avv. PA 2.

5.3

In definitiva quindi la

decisione pretorile, che trova conferma nella prassi di questa Camera (da

ultimo: III CCA 13.2022.49/50 10 gennaio 2023, 13.2021.82 18 gennaio 2022, 13.2021.50/52

5.

novembre 2021, 13.2020.97/98 11 febbraio 2021), non può dirsi costitutiva di un

accertamento manifestamente errato dei fatti o di un’errata applicazione del

diritto. Da cui la reiezione del reclamo.

6.

L’esito del giudizio

odierno non è pregiudizievole rispetto alla futura decisione sulla domanda di gratuito

patrocinio - nella forma più estesa e dal 20 agosto 2023 per quanto attiene gli

oneri di patrocinio legale - presentata innanzi al primo giudice il 3 settembre

2023.

dall’avv. PA 3 per conto della qui reclamante, richiesta che - fermo

restando l’esistenza di un valido ed attuale rapporto di rappresentanza - andrà

pertanto vagliata rispetto ai presupposti di indigenza e di probabilità di

esito favorevole della causa (art. 117 CPC).

7.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Tenuto conto del principio di soccombenza (art. 106 CPC) i relativi

costi andrebbero a carico della reclamante. Nondimeno, tenuto conto delle

particolari circostanze del caso specifico e in via del tutto eccezionale per

questa volta si soprassiede al prelievo di spese processuali. Per il resto la

presentazione del gravame, introdotto senza l’ausilio di un legale, non ha

causato oneri di patrocinio in capo alla reclamante. Né si pone la questione

delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo la richiedente

allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 9 settembre 2023 di RE

1.

è respinto.

2.

Non si prelevano

spese processuali.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione:

- Pretura del Distretto di

Bellinzona;

- .

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).