13.2023.93
La nomina a patrocinatore autorizzato a operare in regime di gratuito patrocinio presuppone un valido e attuale rapporto di rappresentanza tra legale e assistito.
9 gennaio 2024Italiano14 min
B. Con azione 14 marzo
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.93
Lugano
9 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2023.33 (modifica sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con azione 14 marzo 2023 da
RE
1
già
patrocinata dall’ PA 2
ora
patrocinata dall’ PA 3
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 9
settembre 2023 di RE 1 contro la decisione 5 settembre 2023 con cui il Pretore
aggiunto ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio 14 marzo 2023 con
nomina dell’avv. PA 2 a sua patrocinatrice d’ufficio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti
in matrimonio il 15 settembre 2018 a __________. Dalla loro unione sono nate le
figlie __________ e __________.
Il 7 dicembre 2022 il
Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra le parti e
ha omologato la relativa convenzione sulle conseguenze accessorie con accordo
completo da esse conclusa. Entrambi sono stati ammessi al beneficio del gratuito
patrocinio, comprensivo dei costi dei rispettivi legali.
Fatti
B. Con azione 14 marzo
2023 introdotta innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona RE 1 ha
chiesto - già in via supercautelare e cautelare - la modifica della sentenza di
divorzio nel senso di far obbligo al padre di versare i contributi alimentari
per le due figlie oltre ad un contributo di accudimento per lei. RE 1 ha
inoltre chiesto di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a favore
dell’avv. PA 2 e l’esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie.
A mente della procedente, CO
1 avrebbe sottaciuto di percepire una rendita AI quando era stata redatta la
convenzione di divorzio, che escludeva momentaneamente un suo obbligo di
versamento dei contributi di mantenimento per le figlie e di accudimento per la
madre, compromettendo poi l’erogazione delle relative prestazioni di aiuto
statali.
C. Con osservazioni 28
marzo 2023 alle domande cautelari CO 1 si è opposto all’azione di modifica
della sentenza di divorzio e alle richieste cautelari, chiedendo di far ordine
a RE 1 di produrre documenti attestanti redditi e beni e gli assegni per figli,
di prima infanzia e familiari integrativi sino ad allora percepiti. A sua volta
l’interessato ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio.
D. All’udienza del 10
maggio 2023 a provvisoria modifica della sentenza di divorzio è stato fissato
il versamento di un contributo per le due figlie di fr. 275.– ciascuna (oltre
assegni per figli), modifica valida nelle more istruttorie e fino a pattuizione
di una soluzione consensuale, riservata la riattivazione della causa.
Il 17 agosto 2023 RE 1 ha
chiesto la riattivazione della causa. E, su sua richiesta, il 18 agosto 2023 il
Pretore aggiunto ha prorogato la validità dei contributi provvisori da versare
a favore delle figlie.
E. Con scritto 30 agosto
2023 l’avv. PA 3 ha comunicato alla Pretura di avere assunto il mandato di
patrocinio di RE 1 in sostituzione dell’avv. PA 2. Con replica cautelare 3
settembre 2023 RE 1 ha quindi ribadito le sue richieste di giudizio.
Dal canto suo il 31 agosto
2023 l’avv. PA 2 ha informato la Pretura dell’avvenuta revoca dell’incarico di
rappresentanza da parte della sua ex cliente, allegando la nota professionale
per la tassazione di rito.
F. Con decisione 5
settembre 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito
patrocinio 14 marzo 2023 di RE 1 con richiesta di nomina dell’avv. PA 2 quale
patrocinatrice d’ufficio.
Con separata decisione 5
settembre il Pretore aggiunto ha respinto anche la domanda di gratuito
patrocinio 28 marzo 2023 di CO 1.
G. Con reclamo 9
settembre 2023, introdotto senza l’assistenza di un legale, RE 1 impugna la
decisione 5 settembre 2023 di reiezione della sua domanda di gratuito
patrocinio e chiede che quel beneficio le sia riconosciuto posta la sua
“necessità finanziaria già provata e ulteriormente aggravata da menzogne e
omissioni delle quali non ho alcuna colpa reale e per la tutela di 2 minori”.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio
è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3
prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2
CPC è di 10 giorni.
1.1
La reclamante ha impugnato la
decisione 5 settembre 2023 con gravame 9 settembre 2023, spedito il successivo
giorno 11 settembre. Il reclamo risulta così tempestivo e, da questo punto di
vista, ammissibile.
1.2
Inoltre il reclamo, trattato
in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e
dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art.
118.
cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e
non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1
In virtù del compito pubblico
che egli svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto
giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in
base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 141 III 560
consid. 3.2.2; DTF 122 I 1 consid. 3a; Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 32 seg. ad
art. 118; Rüegg/Rüegg, in: Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 15 seg. ad art. 118; Huber,
in: Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2a ed., 2016, n. 12 ad art.
118; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 seg. ad
art. 119).
3.2
Non vi è un diritto alla
libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al
giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero, nella
prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima frase
CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2; Colombini,
in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n.
12.
ad art. 119; Tappy, in:
Commentaire Romand, CPC, 2a ed.,
2019, n. 9 ad art. 119; Wuffli/Fuhrer,
in: Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (DIKE), 2019, n. 530
segg.; Trezzini, op. cit., n. 26
ad art. 118).
3.3
Non
esiste neppure un diritto alla sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF
141.
I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3
CO: il patrocinatore d’ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un
altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e
non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo
consenso (Bühler, in: Berner
Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva
autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o
d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in
considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler,
op. cit., n. 72 ad art. 118). Alla stessa stregua del patrocinatore
d’ufficio già designato (Bühler, op.
cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere,
anche la revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito dell’incarico
di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà
alla preventiva autorizzazione del giudice.
3.4
Il patrocinatore che opera in
regime di gratuito patrocinio è di principio tenuto a portare a termine il
compito di rappresentanza affidatogli, e il giudice ne autorizza la
sostituzione se sono dati motivi oggettivi su cui, previa istanza, si pronuncia
con decisione impugnabile (DTF 141 I 70 consid. 6.2; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 118; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 15 ad art.
118; Huber, op. cit., n. 12 e 15
ad art. 118; Emmel, op. cit., n.
11.
ad art. 119; Bühler, op. cit.,
n. 72 e 76 ad art. 118). Una perdita soggettiva di fiducia nel
patrocinatore non giustifica ancora una sostituzione, anche se nel diritto di
famiglia è ipotizzabile un minor rigore, e maggiori restrizioni s’impongono se
quel motivo ha già giustificato una precedente sostituzione o se la procedura
si trova già ad uno stadio avanzato (Colombini,
op. cit., n. 14 ad art. 119).
3.5
L’esigenza di sottoporre al
giudice l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del
legale non è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso
di un nuovo avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di
gratuito patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/ Rüegg, op. cit., n. 15 ad art. 118) e quindi della
collettività.
4.
Il Pretore aggiunto
ha evidenziato che il mandato conferito all’avv. PA 2 era cessato e che un
accoglimento della domanda di gratuito patrocinio nei riguardi dell’ex legale
era incompatibile con l’art. 118 cpv. 1 lett. c CPC, da cui appunto
l’impossibilità di designarla quale patrocinatrice d’ufficio. Il primo giudice
ha precisato che in regime di gratuito patrocinio, previa domanda scritta e
motivata, la sostituzione del patrocinatore d’ufficio doveva essere autorizzata
non soltanto laddove questi fosse già stato nominato, bensì anche rispetto a
quelli che agivano con questa prospettiva.
5.
La reclamante
afferma che l’omissione intenzionale del suo ex marito, e meglio quella di
percepire delle indennità AI ma non dichiarate al momento di redigere la
convenzione di divorzio, era giunta alla sua conoscenza allorquando aveva fatto
richiesta di anticipo alimenti rispettivamente assegni integrativi per lei e le
figlie che accudiva. Questo aveva compromesso le relative prestazioni, sicché si
era trovata in una reale situazione di grave precarietà economica. A tutela sua
e delle figlie piccole non restava che avviare una causa di modifica della convenzione
di divorzio fondata appunto su omessi e menzogneri elementi di reddito dell’ex
marito. Si era quindi rivolta all’avv. PA 2, che l’aveva patrocinata nella
causa di divorzio e dove era stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
Afferma di avere dato per scontato che analogo beneficio le venisse concesso
per la presente causa di modifica, che sarebbe stata d’accordo a che le venisse
assegnato un patrocinatore d’ufficio ma che in merito la legale non le aveva
detto nulla. Neanche all’udienza di maggio 2023 era stato evidenziato alcunché.
Il Pretore aggiunto aveva fissato il versamento provvisorio a carico dell’ex
marito di un contributo di fr. 550.– complessivo per le figlie. Seppur note le sue
difficoltà economiche nessuno si era preoccupato di dirle che avrebbe avuto
diritto al gratuito patrocinio solo se avesse scelto un avvocato d’ufficio. Reputa
infine sconcertante se di contro all’ex marito fosse stato riconosciuto il gratuito
patrocinio. Per tutto questo e viste le sue palesi necessità finanziarie, alla
reclamante era così da riconoscere il gratuito patrocinio.
5.1
Tuttavia, l’argomentazione
così proposta non considera il motivo effettivo per cui il Pretore aggiunto ha
respinto la domanda di gratuito patrocinio in quanto riferita all’avv. PA 2, vale
a dire l’intervenuta cessazione del mandato inizialmente affidato alla legale. Più
precisamente la reclamante non contesta di averle revocato il mandato. Né
sostiene di avere interpellato il Pretore aggiunto a tale scopo,
rispettivamente di avere in qualche modo fatto partecipe quest’ultimo delle
ragioni che avrebbero giustificato questa sua scelta. In proposito non basta certo
l’informativa a posteriori rivolta al primo giudice in data 31 agosto 2023 ad
opera dell’avv. PA 2, che si traduce in una mera comunicazione di quanto già avvenuto.
E anche la lettera 30 agosto 2023 trasmessa dall’avv. PA 3 per conto della
reclamante si limita a dare atto di una situazione nuova oramai in essere, che
non può considerarsi alla stregua di uno scritto interlocutorio con la Pretura
teso a sottoporre al primo giudice una forma di richiesta di sostituzione di
legale in regime di gratuito patrocinio.
Vero è che nella pregressa
causa di divorzio la reclamante ha beneficiato del gratuito patrocinio con
l’assistenza legale dell’avv. PA 2, mandato che la legale aveva nondimeno portato
a termine. Di contro, nella vertenza che qui ci occupa, la reclamante ha
anzitempo e unilateralmente rescisso l’incarico conferito alla medesima senza
prima giustificare alcunché. Sicché mal si vede come possa ora pretendere che l’avv.
PA 2 sia nominata quale sua gratuita patrocinatrice atteso come nello specifico
procedimento, a fronte dell’intervenuta revoca di mandato, la stessa non la rappresenti
oramai più.
5.2
Giova ancora soggiungere che,
a differenza di quanto sembra lasciare intendere la reclamante, ai fini della
nomina di un legale a ruolo di patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 lett. c
CPC) inteso quale patrocinatore autorizzato ad operare in regime di gratuito
patrocinio, il giudice si scosta dalla preferenza indicata da una parte solo in
presenza di fondati motivi (sopra, consid. 3.2). E in assenza di qualsiasi
giustificazione (sopra, consid. 5.1) ben può considerarsi tale l’apparente prematura
e non ancora autorizzata rescissione del mandato di rappresentanza.
Per il resto, posto che la
reclamante non evidenzia elementi tali per ritenere che la questione fosse di
attualità sin dall’udienza del 10 maggio 2023, ancora sarebbe da spiegare perché
già allora il primo giudice avrebbe dovuto riservare particolare attenzione ed
eventuali chiarimenti in punto al tema del gratuito patrocinio per rapporto ad
una prossima revoca di mandato all’avv. PA 2.
5.3
In definitiva quindi la
decisione pretorile, che trova conferma nella prassi di questa Camera (da
ultimo: III CCA 13.2022.49/50 10 gennaio 2023, 13.2021.82 18 gennaio 2022, 13.2021.50/52
5.
novembre 2021, 13.2020.97/98 11 febbraio 2021), non può dirsi costitutiva di un
accertamento manifestamente errato dei fatti o di un’errata applicazione del
diritto. Da cui la reiezione del reclamo.
6.
L’esito del giudizio
odierno non è pregiudizievole rispetto alla futura decisione sulla domanda di gratuito
patrocinio - nella forma più estesa e dal 20 agosto 2023 per quanto attiene gli
oneri di patrocinio legale - presentata innanzi al primo giudice il 3 settembre
2023.
dall’avv. PA 3 per conto della qui reclamante, richiesta che - fermo
restando l’esistenza di un valido ed attuale rapporto di rappresentanza - andrà
pertanto vagliata rispetto ai presupposti di indigenza e di probabilità di
esito favorevole della causa (art. 117 CPC).
7.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Tenuto conto del principio di soccombenza (art. 106 CPC) i relativi
costi andrebbero a carico della reclamante. Nondimeno, tenuto conto delle
particolari circostanze del caso specifico e in via del tutto eccezionale per
questa volta si soprassiede al prelievo di spese processuali. Per il resto la
presentazione del gravame, introdotto senza l’ausilio di un legale, non ha
causato oneri di patrocinio in capo alla reclamante. Né si pone la questione
delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo la richiedente
allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 9 settembre 2023 di RE
1.
è respinto.
2.
Non si prelevano
spese processuali.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di
Bellinzona;
- .
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).