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Decisione

13.2023.97

Reclamo in materia di prove. Edizione di documenti per perizia. Il timore di un giudizio finale negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile. La parte deve farsi diligente e produrre

10 novembre 2023Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle

parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di

ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto

in caso di abuso o eccesso.

3. A mente della

reclamante vi sarebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

perché senza la documentazione richiesta, la perizia non sarà in grado di

chiarire lo stato mentale dell’attrice.

3.1 L’argomento così proposto si

fonda sul mero timore di un giudizio finale negativo. Tale ipotesi non

configura però un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319

lett. b cifra 2 CPC poiché si tratta di un rischio insito in tutte le cause. In

particolare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi

della legge la sola eventualità che il Pretore possa respingere o non

accogliere integralmente una pretesa a causa di un fatto non dimostrato che la

prova negata avrebbe potuto provare. Una sentenza finale favorevole potrebbe in

effetti riparare a tale evocato pregiudizio, sicché fino al momento

dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente il

rifiuto di assumere quella prova ha compromesso o no la posizione complessiva

dell’interessato.

Stando così le cose il

pregiudizio invocato dalla reclamante non può essere ritenuto concreto e di

essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe essere

recuperato mediante una successiva sentenza finale a lei favorevole.

In mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

4. Comunque sia, va

ancora rilevato che ogni parte è tenuta a produrre i documenti di cui è in

possesso o che è in grado di procurarsi. In tal senso la reclamante avrebbe

dovuto farsi parte diligente e produrre essa medesima la documentazione che la

concerne, chiedendone copia al medico.

Considerandi

Per quanto concerne

l’argomento che il medico è tenuto a conservare la documentazione per 10 anni,

si rileva che in concreto la documentazione non è stata distrutta bensì

consegnata alla paziente stessa. Non vi sono quindi motivi evidente per cui il

medico avrebbe dovuto tenerne copia.

5.

Le spese processuali,

disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che

la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e

della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta

l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale

d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese

vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico della reclamante,

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte

che non ha dovuto formulare osservazioni.

6.

Il gravame,

inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322.

CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 22 settembre 2023 di

RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 22 settembre 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.