13.2023.97
Reclamo in materia di prove. Edizione di documenti per perizia. Il timore di un giudizio finale negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile. La parte deve farsi diligente e produrre essa medesima i documenti di cui è in possesso
10 novembre 2023Italiano7 min
i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.97
Lugano
10 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2022.158 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con
petizione 22 agosto 2022 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 22 settembre 2023 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 11
settembre 2023;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 22 agosto
2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 747'020.62 oltre
accessori.
Con risposta 26 settembre
2022 il convenuto si è opposto alla petizione e, in via riconvenzionale, ha
chiesto la condanna della convenuta a versargli la somma di fr. 65'733.10 oltre
accessori, domanda cui RE 1 si è opposta.
Con i successivi allegati
entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Con ordinanza 15
giugno 2023 il Pretore, accolta un’istanza di edizione dell’attrice, ha fatto
ordine al Dr W__________ di produrre la cartella medica relativa alla signora RE
1 o per inoltrare le proprie osservazioni.
Con scritto 26
giugno 2023 il Dr W__________ ha comunicato alla Pretura di non poter dar
seguito alla richiesta perché l’interessata aveva ritirato le cartelle cliniche
in data 16 aprile 2021 per consegnarle al Dr M__________.
C. Con istanza 5 luglio
2023 RE 1 ha chiesto “che l’istanza di edizione venga girata al Dr __________ M__________”.
Con osservazioni 20 luglio
2023 la parte convenuta si è opposta a quest’ultima richiesta.
D. Con decisione 11
settembre 2023 il Pretore ha respinto l’istanza.
E. Con reclamo 22
settembre 2023 RE 1 postula l’annullamento della decisione impugnata e che
l’istanza di edizione sia spedita per evasione al Dr. __________ M__________.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto:
1. La decisione con cui
il Pretore ha deciso in merito alle prove è una disposizione ordinatoria
processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2
e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 12 settembre 2023. Rimesso alla posta il 22
settembre 2023, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
2. Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1 L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che
l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.
2.2 Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale
conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle
parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere
libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo
libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda
Fatti
i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle
parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di
ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto
in caso di abuso o eccesso.
3. A mente della
reclamante vi sarebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
perché senza la documentazione richiesta, la perizia non sarà in grado di
chiarire lo stato mentale dell’attrice.
3.1 L’argomento così proposto si
fonda sul mero timore di un giudizio finale negativo. Tale ipotesi non
configura però un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319
lett. b cifra 2 CPC poiché si tratta di un rischio insito in tutte le cause. In
particolare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi
della legge la sola eventualità che il Pretore possa respingere o non
accogliere integralmente una pretesa a causa di un fatto non dimostrato che la
prova negata avrebbe potuto provare. Una sentenza finale favorevole potrebbe in
effetti riparare a tale evocato pregiudizio, sicché fino al momento
dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente il
rifiuto di assumere quella prova ha compromesso o no la posizione complessiva
dell’interessato.
Stando così le cose il
pregiudizio invocato dalla reclamante non può essere ritenuto concreto e di
essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe essere
recuperato mediante una successiva sentenza finale a lei favorevole.
In mancanza di una
premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
4. Comunque sia, va
ancora rilevato che ogni parte è tenuta a produrre i documenti di cui è in
possesso o che è in grado di procurarsi. In tal senso la reclamante avrebbe
dovuto farsi parte diligente e produrre essa medesima la documentazione che la
concerne, chiedendone copia al medico.
Considerandi
Per quanto concerne
l’argomento che il medico è tenuto a conservare la documentazione per 10 anni,
si rileva che in concreto la documentazione non è stata distrutta bensì
consegnata alla paziente stessa. Non vi sono quindi motivi evidente per cui il
medico avrebbe dovuto tenerne copia.
5.
Le spese processuali,
disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che
la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e
della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta
l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale
d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese
vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico della reclamante,
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte
che non ha dovuto formulare osservazioni.
6.
Il gravame,
inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.
322.
CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 22 settembre 2023 di
RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 22 settembre 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF.