Lexipedia

Decisione

13.2023.97

Reclamo in materia di prove. Edizione di documenti per perizia. Il timore di un giudizio finale negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile. La parte deve farsi diligente e produrre essa medesima i documenti di cui è in possesso

10 novembre 2023Italiano7 min

i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.97

Lugano

10 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2022.158 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con

petizione 22 agosto 2022 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 22 settembre 2023 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 11

settembre 2023;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 22 agosto

2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 747'020.62 oltre

accessori.

Con risposta 26 settembre

2022 il convenuto si è opposto alla petizione e, in via riconvenzionale, ha

chiesto la condanna della convenuta a versargli la somma di fr. 65'733.10 oltre

accessori, domanda cui RE 1 si è opposta.

Con i successivi allegati

entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

B. Con ordinanza 15

giugno 2023 il Pretore, accolta un’istanza di edizione dell’attrice, ha fatto

ordine al Dr W__________ di produrre la cartella medica relativa alla signora RE

1 o per inoltrare le proprie osservazioni.

Con scritto 26

giugno 2023 il Dr W__________ ha comunicato alla Pretura di non poter dar

seguito alla richiesta perché l’interessata aveva ritirato le cartelle cliniche

in data 16 aprile 2021 per consegnarle al Dr M__________.

C. Con istanza 5 luglio

2023 RE 1 ha chiesto “che l’istanza di edizione venga girata al Dr __________ M__________”.

Con osservazioni 20 luglio

2023 la parte convenuta si è opposta a quest’ultima richiesta.

D. Con decisione 11

settembre 2023 il Pretore ha respinto l’istanza.

E. Con reclamo 22

settembre 2023 RE 1 postula l’annullamento della decisione impugnata e che

l’istanza di edizione sia spedita per evasione al Dr. __________ M__________.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto:

1. La decisione con cui

il Pretore ha deciso in merito alle prove è una disposizione ordinatoria

processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2

e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 12 settembre 2023. Rimesso alla posta il 22

settembre 2023, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

2. Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che

l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.

2.2 Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale

conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle

parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere

libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo

libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda

Fatti

i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle

parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di

ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto

in caso di abuso o eccesso.

3. A mente della

reclamante vi sarebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

perché senza la documentazione richiesta, la perizia non sarà in grado di

chiarire lo stato mentale dell’attrice.

3.1 L’argomento così proposto si

fonda sul mero timore di un giudizio finale negativo. Tale ipotesi non

configura però un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319

lett. b cifra 2 CPC poiché si tratta di un rischio insito in tutte le cause. In

particolare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi

della legge la sola eventualità che il Pretore possa respingere o non

accogliere integralmente una pretesa a causa di un fatto non dimostrato che la

prova negata avrebbe potuto provare. Una sentenza finale favorevole potrebbe in

effetti riparare a tale evocato pregiudizio, sicché fino al momento

dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente il

rifiuto di assumere quella prova ha compromesso o no la posizione complessiva

dell’interessato.

Stando così le cose il

pregiudizio invocato dalla reclamante non può essere ritenuto concreto e di

essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe essere

recuperato mediante una successiva sentenza finale a lei favorevole.

In mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

4. Comunque sia, va

ancora rilevato che ogni parte è tenuta a produrre i documenti di cui è in

possesso o che è in grado di procurarsi. In tal senso la reclamante avrebbe

dovuto farsi parte diligente e produrre essa medesima la documentazione che la

concerne, chiedendone copia al medico.

Considerandi

Per quanto concerne

l’argomento che il medico è tenuto a conservare la documentazione per 10 anni,

si rileva che in concreto la documentazione non è stata distrutta bensì

consegnata alla paziente stessa. Non vi sono quindi motivi evidente per cui il

medico avrebbe dovuto tenerne copia.

5.

Le spese processuali,

disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che

la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e

della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta

l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale

d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese

vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico della reclamante,

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte

che non ha dovuto formulare osservazioni.

6.

Il gravame,

inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322.

CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 22 settembre 2023 di

RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 22 settembre 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.