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Decisione

13.2023.98

Reclamo in materia di prove: perizia giudiziaria, assunzione di nuove prove e edizione di documenti. Violazione del diritto di essere sentito e pregiudizio difficilmente riparabile.

13 marzo 2024Italiano19 min

ai rapporti 28 novembre 2022 (correttamente: 10 novembre 2022) e 13 marzo 2023 dell’ausiliario

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.98

Lugano

13 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2020.25 (contratto di lavoro - procedura ordinaria) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 10 febbraio 2020 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 25

settembre 2023 di RE 1 contro il dispositivo n. 2 e n. 3 della decisione 12

settembre 2023 con cui il Pretore ha statuito in materia di prove;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto d’impiego a

tempo indeterminato 25 agosto 2017 CO 1 è stato assunto quale Senior

Relationship Manager,

per il settore International Private

Banking con il titolo di co-direttore, dalla banca RE 1 (nel seguito:

Banca). Oltre alla retribuzione annua lorda di fr. 250'000.–, il contratto

prevedeva un bonus minimo garantito di fr. 100'000.– lordi per l’anno

2017, un target bonus per il 2018, 2019 e 2020 condizionato e calcolato

a dipendenza del raggiungimento di determinati obiettivi, e dall’anno 2021 la

possibilità di vedersi attribuire un bonus discrezionale da parte della

Banca.

B. Il 25 febbraio 2019

la Banca ha disdetto in via ordinaria il contratto d’impiego con effetto al 31

agosto 2019, esonerando da subito CO 1 dal fornire la sua prestazione

lavorativa, ritenuto il “mancato raggiungimento degli obiettivi di performance

e dalla ripetuta violazione di alcune direttive interne”.

Il 28 marzo 2019 la Banca

ha disdetto con effetto immediato e per cause gravi il contratto di lavoro di CO

1 segnatamente, e in aggiunta ai già evocati motivi, per “ripetute violazioni a

istruzioni e direttive, in particolare per avere contattato, nonostante tre

diffide scritte, clienti della Banca”, per “accesso non autorizzato allo

stabile della Banca” e per avere “sottaciuto elementi rilevanti, ai fini della

creazione del rapporto di fiducia, al momento della sua assunzione”.

C. Ottenuta l’autorizzazione

ad agire, con petizione 10 febbraio 2020 CO 1 ha chiesto la condanna della

Banca a pagargli fr. 126'453.32 lordi oltre interessi al 5% dal 29 marzo 2019 a

titolo di crediti salariali arretrati e fr. 145'833.33 netti oltre interessi al

5% dal 29 marzo 2019 a titolo di indennità ex art. 337c CO e 336a

CO. Con risposta 26 giugno 2020 la Banca ha chiesto di respingere la petizione.

In sede di replica 13

ottobre 2020 l’attore ha ribadito il suo punto di vista e aggiornato la sua

richiesta di condanna di pagamento a fr. 106'271.46 lordi oltre interessi al 5%

dal 29 marzo 2019 a titolo di crediti salariali arretrati e a fr. 145'833.33

netti oltre interessi al 5% dal 29 marzo 2019 a titolo di indennità ex art. 337c

CO e 336a CO. Con duplica 1° febbraio 2021 la Banca ha confermato le

proprie domande.

D. Il 23 febbraio 2021

si è svolta l’udienza delle prime arringhe e le parti, confermate le rispettive

domande, hanno notificato i rispettivi mezzi di prova. Il 28 aprile 2021 il

Pretore ha disposto una prima audizione di 8 testi e dell’attore, limitando

l’istruttoria ai motivi della disdetta immediata per cause gravi.

In seguito il 19 agosto

2021, oltre all’audizione di ulteriori 5 testi e dell’attore (dispositivo n. 3),

il Pretore ha disposto l’edizione dalla convenuta “della documentazione

relativa ai ricavi netti e ai costi allocati da CO 1 nel corso del rapporto di

lavoro, in particolare il “dashboard ufficiale”, nella misura strettamente

necessaria e al fine di determinare il diritto al Target bonus” (dispositivo n.

1). Dell’amministrazione di questa prova documentale ha incaricato __________, quale

perito in veste di “collaboratore della giustizia”, affinché “si renda presso

gli uffici della banca convenuta, prenda visione dei documenti richiesti in

edizione e trascriva su di un rapporto, epurato dei nomi dei clienti, il dato

che invece qui interessa, ossia i ricavi netti e i costi allocati da/a CO 1 nel

corso del rapporto di lavoro” (dispositivo n. 2).

E. Con disposizione

ordinatoria del 2 novembre 2021, aggiornata l’audizione di altri 2 testi

(dispositivo n. 1 e 2), il Pretore ha assunto agli atti documenti prodotti

dalla convenuta (dispositivo n. 3). Ha poi confermato la disposizione

ordinatoria 19 agosto 2021 in punto all’edizione di documenti dalla convenuta

da amministrare tramite il collaboratore di giustizia con l’aggiunta, per

quanto necessario al suo adempimento, dello svincolo della convenuta dal

segreto bancario, segreto che quel collaboratore di giustizia era invece tenuto

ad osservare (dispositivo n. 4).

F. Con disposizione

ordinatoria 29 luglio 2022 il Pretore è ritornato sull’incarico affidato

all’ausiliario di giustizia, facendo obbligo alla convenuta di trasmettere -

pena la violazione dell’art. 164 CPC - informazioni, conferme e documenti come

richiestole il 7 gennaio 2022, in esito a cui l’ausiliario di giustizia aveva

da procedere nei termini indicati il 28 gennaio 2022.

G. Il 10 novembre 2022 l’ausiliario

di giustizia ha trasmesso alla Pretura il suo rapporto.

Con disposizione

ordinatoria 23 febbraio 2023 - in parziale accoglimento dell’istanza 28

novembre 2022 dell’attore - il Pretore ha fissato al collaboratore di giustizia

un termine per trascrivere su di un rapporto, epurato dai nomi dei clienti, i

ricavi netti e i costi allocati da/a CO 1 nel corso del rapporto di lavoro, in

base ai documenti acquisiti agli atti nel procedimento.

A complemento di ciò con disposizione

ordinatoria 24 febbraio 2023 il Pretore ha invitato il collaboratore di

giustizia a specificare e dettagliare quali sono state le motivazioni fornite

dalla Banca per non dargli accesso al dato di redditività e ammontare del

patrimonio del grosso cliente definito quale “grosso gruppo assicurativo”.

Il 13 marzo 2023 il

collaboratore di giustizia ha rassegnato questo suo ulteriore rapporto.

H. Con istanza 21 marzo

2023 la convenuta ha chiesto di emendare il rapporto 13 marzo 2023 togliendo le

opinioni personali del collaboratore di giustizia. L’attore vi si è opposto il

31 marzo 2023 e ha postulato un completamento del rapporto lamentando la carenza

di informazioni dalla convenuta. Quest’ultima il 14 aprile 2023 ha indicato di non

poter fornire più di quanto già documentato.

Con istanza 8 maggio 2023 chiedente

l’assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 229 CPC l’attore ha prodotto sub doc.

V, documenti attestanti la sottoscrizione di fondi da parte del cliente “grosso

gruppo assicurativo”, ricevuti il 27 aprile 2023. La convenuta vi si è opposta

con scritto 25 maggio 2023. Sono seguite il 9 giugno 2023 la conferma

dell’istanza da parte dell’attore, e il 20 giugno 2023 la richiesta di

reiezione della convenuta.

Fatti

I. Con decisione 12

settembre 2023 il Pretore ha dichiarato inammissibile l’istanza 21 marzo 2023

della convenuta (dispositivo n. 1), ha conferito valore di perizia giudiziaria

ai rapporti 28 novembre 2022 (correttamente: 10 novembre 2022) e 13 marzo 2023 dell’ausiliario

di giustizia con termine alle parti per formulare eventuali quesiti di

completamento e/o delucidazione giusta l’art. 187 cpv. 4 CPC (dispositivo n. 2),

e ha assunto agli atti il plico doc. V prodotto dall’attore con l’istanza 8

maggio 2023 con incarico al perito giudiziario di riordino e catalogazione e

relativo breve rapporto (dispositivo n. 3).

L. Con reclamo 25

settembre 2023 la Banca chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo

al gravame, il dispositivo n. 2 della decisione 12 settembre 2023 sia

annullato, rispettivamente dichiarare nullo. Chiede poi la riforma del

dispositivo n. 3 sicché l’istanza 8 maggio 2023 dell’attore sia respinta.

Il 29 settembre 2023 è

stato concesso l’effetto sospensivo richiesto.

Non sono state raccolte

osservazioni.

M. Nel frattempo, il 15

settembre 2023, il perito giudiziario ha trasmesso il rapporto come richiestogli

il 12 settembre 2023.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione 12 settembre

2023.

con cui il Pretore ha statuito in tema di prove, segnatamente di perizia

giudiziaria (dispositivo n. 2) e di istanza 8 maggio 2023 di assunzione di

nuovi documenti ex art. 229 CPC (dispositivo n. 3) è una disposizione

ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC). Per i

combinati art. 319 lett. b cifra 2, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG

essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello

nel termine di dieci giorni.

Il giudizio impugnato è

pervenuto alla reclamante il 13 settembre 2023. Consegnato alla posta lunedì 25

settembre 2023 (art. 142 cpv. 3 CPC), il gravame è quindi tempestivo e, da

questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

2.

Il Pretore, poste le

decisioni 19 agosto e 2 novembre 2021 in punto all’edizione di documenti dalla

banca e alla nomina del collaboratore di giustizia a questo fine, insieme ai rapporti

10.

novembre 2022 e 13 marzo 2023 e relativi annessi, ha rilevato che le

contestazioni avanzate dalla convenuta il 21 marzo 2023 potevano tutt’al più

essere lette alla luce dell’art. 53 CPC. Ha quindi indicato di attribuire valore

peritale ai rapporti e di superare il tema delle critiche dando modo alle parti

di chiedere eventuali delucidazioni e completamenti. Ultimata questa fase avrebbe

ancora preso posizione sulle precisazioni volute dalla convenuta rispetto all’oggetto

della domanda di edizione. Ha così dichiarato inammissibile l’istanza 21 marzo

2023, designato quale perizia giudiziaria i citati rapporti e assegnato alle

parti il termine di delucidazione e/o completamento.

Il primo giudice ha poi

spiegato che il doc. V, annesso all’istanza 8 maggio 2023 dell’attore fondata

sull’art. 229 CPC, rientrava nella richiesta di edizione di documenti dalla

convenuta, sicché andavano assunti in applicazione dell’art. 160 cpv. 1 lett. b

CPC e sottoposti al perito giudiziario __________ per un loro

riordino/catalogazione. Entro questi termini ha pertanto accolto l’istanza.

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319 [versione #8 e-book 1° febbraio 2020 n. 75 ad

art. 319]). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per

l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere

riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre

parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del

reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere

posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere

modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel

processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di

apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal

CPC.

3.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale

federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062

del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile

svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi

dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della

decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

In assenza di un

pregiudizio difficilmente riparabile, per i motivi di cui si è detto, è solo

rispetto alla decisione finale che ha da valutarsi e determinarsi l’incidenza

delle prove negate, rispettivamente non correttamente assunte. In quella sede

il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o respinge le

domande di causa e, quando fosse ancora necessario, i motivi per i quali non ha

ritenuto di assumere eventuali prove.

3.3

Questa Camera ha già avuto

modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente

alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione

appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato

che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di

essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente

dall’esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD

II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). Il legislatore ha concretizzato e esteso il

diritto di essere sentito costituzionalmente garantito riconoscendo alle parti

il diritto di partecipare all’amministrazione della perizia giudiziaria e ad

essere in tal senso consultate (cfr. ad esempio 183 cpv. 1, 183 cpv. 3, 185

cpv. 2, 187 cpv. 4 CPC), fermo restando però che non necessariamente una

lesione di questi diritti si traduce poi in una lesione del diritto

costituzionalmente garantito (Dolge, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 36, 37 e 38 ad art. 183; III

CCA 13.2021.62 6 dicembre 2021 consid. 2.3.1, consid. 4 e consid. 6).

4.

A mente della reclamante

la decisione 12 settembre 2023 è costitutiva di un rischio di pregiudizio

difficilmente riparabile dato dalla violazione del suo diritto di essere

sentita, segnatamente per non essere stata interpellata sulla possibilità di

nominare il perito giudiziario, per non essersi potuta esprimere sulla scelta

del perito giudiziario, e per non avere avuto modo di presentare dei quesiti

peritali rispettivamente non essersi potuta esprimere sui quesiti peritali

sottoposti al perito (reclamo, n. 12-15 ad 3.2 pag. 8). La reclamante rileva la

necessità di fare dovuta chiarezza sulla portata processuale dei rapporti

dell’ausiliario di giustizia, ritenuto che non vertono su aspetti tecnici e non

sono pertanto suscettibili di giustificare una perizia.

4.1

Con la decisione impugnata il

Pretore ha conferito a posteriori valore di perizia giudiziaria ai rapporti

presentati in data 10 novembre 2022 e 13 marzo 2023 dal collaboratore di

giustizia __________. Tale modo di procedere può invero risultare insolito e

inusuale, ma non può essere ritenuto lesivo del CPC. Come risulta

dall’evoluzione dei fatti, ben si può ritenere che l’iter che ha preceduto

l’emanazione di quei rapporti abbia già assorbito quella che è la consueta fase

di elaborazione dei quesiti peritali e di presentazione del referto peritale

(cfr. art. 185 CPC). Ora, la reclamante non pretende di non avere avuto modo di

determinarsi nel corso delle singole fasi che hanno caratterizzato le modalità

con cui il Pretore ha disposto l’amministrazione della prova di edizione di

documenti tramite l’incarico affidato al collaboratore di giustizia. E fino a

prova contraria dagli atti risulta che, per quanto concerne la qui reclamante, il

rapporto 10 novembre 2022 (sopra, consid. G) è stato preceduto dai di lei scritti

datati 2 settembre 2021, 22 settembre 2021, 4 ottobre 2021 e 20 ottobre 2021

(act. XI), su cui il Pretore si è pronunciato con disposizione ordinatoria 2

novembre 2021 (sopra, consid. E), dalla visita 13 dicembre 2021 del collaboratore

di giustizia presso la reclamante e relativa richiesta 7 gennaio 2022 del

collaboratore di giustizia, seguita dalla presa di posizione 13 gennaio 2022

della reclamante (fascicolo “richiesta e-mail 7 gennaio 2022”) su cui il

Pretore si è determinato con disposizione ordinatoria 29 luglio 2022 (sopra,

consid. F), da altre informazioni trasmesse dalla reclamante al collaboratore

di giustizia in data 29 settembre 2022 e da un loro ulteriore incontro il 19

ottobre 2022 (fascicolo “rapporto 10 novembre 2022 + allegati a seguito

dell’ispezione oculare”). Mentre il rapporto 13 marzo 2023 del collaboratore di

giustizia (sopra, consid G), e sempre per quanto concerne la reclamante, è

stato preceduto dal di lei scritto 14 dicembre 2022 (fascicolo “istanza 28 novembre

2022.

di parte attrice”) e dalle ordinanze 23 e 24 febbraio 2023 (sopra, consid.

G), e in data 6 marzo 2023 ancora da uno scritto della reclamante al Pretore.

Sicché, a ben vedere, sotto questo profilo l’ipotesi di un rischio di

pregiudizio difficilmente riparabile riconducibile ad una violazione del

diritto di essere sentito costituzionalmente garantito non regge.

4.2

Ma non solo. La reclamante

sembra nemmeno considerare che contestualmente al riconoscimento dei citati

rapporti - e relativi documenti a supporto - quale perizia giudiziaria, il

Pretore ha altresì assegnato alle parti un termine per la formulazione di

eventuali quesiti di delucidazione e/o completamento ai sensi dell’art. 187

cpv. 4 CPC. Così facendo il Pretore ha dunque e di fatto garantito alle parti

la possibilità di esigere dall’oramai perito giudiziario tutti i necessari

chiarimenti e le dovute specifiche spiegazioni tanto rispetto al rapporto 10

novembre 2022 quanto a quello datato 13 marzo 2023, alfine di evidenziare ed

ovviare ad eventuali carenze di forma e di contenuto rispettivamente dissipare possibili

dubbi o perplessità. E che la reclamante abbia sollevato rimostranze in tal

senso con scritti 21 marzo 2023 e 14 aprile 2023 rispetto al rapporto 13 marzo

2023.

è pacifico (sopra, consid. H). Motivo per cui, a fronte di un diritto di

essere sentito così assicurato alle parti - e foss’anche recuperato a

posteriori laddove ancora vi fossero dubbi riguardo ad una pregressa lesione

per rapporto alla fase dei quesiti peritali (sopra, consid. 4.1) - il preteso rischio

di pregiudizio difficilmente riparabile invocato dalla reclamante in punto alla

decisione impugnata 12 settembre 2023 si rivela una volta di più inconsistente.

4.3

La reclamante nemmeno può

essere seguita quando riconduce il rischio di pregiudizio difficilmente

riparabile al fatto di non avere avuto modo di esercitare il suo diritto di

essere sentita in relazione alla nomina e alla scelta di __________ quale

perito giudiziario. Giova in effetti rilevare che, a ben vedere, nulla vieta(va)

all’interessata di esercitare il proprio diritto di essere sentita portando all’attenzione

del Pretore l’esistenza di fondati e oggettivi motivi che osterebbero al suo

ruolo quale perito giudiziario. Fermo restando che andrebbe però perlomeno e

ancora spiegato perché lamentele e contestazioni in tal senso non sono allora mai

state evidenziate rispetto alla precedente designazione di quella persona quale

“collaboratore di giustizia”. Ciò posto, nella misura in cui non pretende e

conforta il contrario la pretesa lesione del diritto di essere sentito così invocata

risulta finanche ai limiti del pretesto.

4.4

Basti infine ancora aggiungere

che in linea di massima il giudice ha la facoltà di amministrare d’ufficio una

perizia giudiziaria - come pure un’ispezione oculare - indipendentemente dalla

massima processuale applicabile quando funge da strumento finalizzato a meglio

comprendere la fattispecie su cui egli è chiamato a decidere, fermo restando

che in regime di massima dispositiva e principio attitatorio laddove dovesse

fungere da mezzo di prova una sua assunzione d’ufficio potrà avere solo

carattere eccezionale (sentenza TF 5A_910/2021 8 marzo 2023 consid. 3.1.1;

4A_446/2020 8 marzo 2021 consid. 7.1; Baumgartner,

in: KurzKommentar, ZPO; 3a ed., 2021, n. 5 ad art. 153). Per

quanto si è detto (sopra, consid. 4.1, 4.2 e 4.3) la decisione impugnata non

rileva in concreto una lesione del diritto di essere sentito costitutiva di un

pregiudizio difficilmente riparabile in capo alla reclamante. Ciò posto, e per

il resto, un’eventuale errata - anche procedurale - amministrazione d’ufficio della

perizia giudiziaria operata dal Pretore andrà se del caso ponderata rispetto

alla decisione finale. In quella sede si avrà modo di comprendere l’effettiva

portata di tale strumento sul relativo esito e, dandosi il caso, di sollevare

le relative puntuali censure.

5.

Rispetto alla

decisione 12 settembre 2023 sull’istanza 8 maggio 2023 dell’attore (dispositivo

n. 3), la reclamante lamenta un pregiudizio difficilmente riparabile in quanto

il Pretore avrebbe violato il diritto assumendo agli atti la documentazione di

cui al doc. V con l’argomento che la richiesta fondata sull’art. 229 CPC era

invece da trattare in applicazione dell’art. 160 cpv. 1 lett. b CPC, giacché in

realtà rientrava in quella che era l’edizione di documenti da parte della convenuta

e quindi nell’obbligo di cooperazione di quest’ultima (reclamo, n. 62 ad 3.3.3

pag. 14). Nondimeno, già si è detto che l’applicazione errata del diritto non

comporta automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi

dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (sopra, consid. 3.3). Al momento non è noto l’impatto

che quel doc. V avrà nel contesto della decisione finale. Ed è da considerare

che il rischio di un esito negativo è insito in tutte le cause e che solo la

decisione di merito darà davvero contezza del pregiudizio alla posizione

complessiva della reclamante in relazione al processo. Pertanto la pretesa

errata assunzione agli atti di tale documentazione da parte del Pretore, e le

eventuali conseguenze che ne potranno derivare a scapito della reclamante, andranno

semmai confortate tenuto conto di quel giudizio finale. Potendo essere

recuperato mediante una successiva sentenza finale favorevole, il qui evocato

pregiudizio non può così essere ritenuto attuale, concreto e di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e dunque nemmeno costitutivo di un rischio

difficilmente riparabile.

6.

Nelle circostanze

descritte, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è

inammissibile rispetto ad entrambi gli impugnati dispositivi n. 2 (sopra,

consid. 4) e n. 3 (sopra, consid. 5). Di conseguenza diventa inutile entrare

nel merito del reclamo per disquisire oltre le censure sollevate dalla

reclamante.

7.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.– giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG

(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si

situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a

carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili non essendo state raccolte osservazioni.

8.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 25 settembre 2023 di

RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 25 settembre 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.- (vertenza in materia di diritto

del lavoro), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93

LTF.