13.2023.98
Reclamo in materia di prove: perizia giudiziaria, assunzione di nuove prove e edizione di documenti. Violazione del diritto di essere sentito e pregiudizio difficilmente riparabile.
13 marzo 2024Italiano19 min
ai rapporti 28 novembre 2022 (correttamente: 10 novembre 2022) e 13 marzo 2023 dell’ausiliario
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.98
Lugano
13 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2020.25 (contratto di lavoro - procedura ordinaria) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 10 febbraio 2020 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 25
settembre 2023 di RE 1 contro il dispositivo n. 2 e n. 3 della decisione 12
settembre 2023 con cui il Pretore ha statuito in materia di prove;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto d’impiego a
tempo indeterminato 25 agosto 2017 CO 1 è stato assunto quale Senior
Relationship Manager,
per il settore International Private
Banking con il titolo di co-direttore, dalla banca RE 1 (nel seguito:
Banca). Oltre alla retribuzione annua lorda di fr. 250'000.–, il contratto
prevedeva un bonus minimo garantito di fr. 100'000.– lordi per l’anno
2017, un target bonus per il 2018, 2019 e 2020 condizionato e calcolato
a dipendenza del raggiungimento di determinati obiettivi, e dall’anno 2021 la
possibilità di vedersi attribuire un bonus discrezionale da parte della
Banca.
B. Il 25 febbraio 2019
la Banca ha disdetto in via ordinaria il contratto d’impiego con effetto al 31
agosto 2019, esonerando da subito CO 1 dal fornire la sua prestazione
lavorativa, ritenuto il “mancato raggiungimento degli obiettivi di performance
e dalla ripetuta violazione di alcune direttive interne”.
Il 28 marzo 2019 la Banca
ha disdetto con effetto immediato e per cause gravi il contratto di lavoro di CO
1 segnatamente, e in aggiunta ai già evocati motivi, per “ripetute violazioni a
istruzioni e direttive, in particolare per avere contattato, nonostante tre
diffide scritte, clienti della Banca”, per “accesso non autorizzato allo
stabile della Banca” e per avere “sottaciuto elementi rilevanti, ai fini della
creazione del rapporto di fiducia, al momento della sua assunzione”.
C. Ottenuta l’autorizzazione
ad agire, con petizione 10 febbraio 2020 CO 1 ha chiesto la condanna della
Banca a pagargli fr. 126'453.32 lordi oltre interessi al 5% dal 29 marzo 2019 a
titolo di crediti salariali arretrati e fr. 145'833.33 netti oltre interessi al
5% dal 29 marzo 2019 a titolo di indennità ex art. 337c CO e 336a
CO. Con risposta 26 giugno 2020 la Banca ha chiesto di respingere la petizione.
In sede di replica 13
ottobre 2020 l’attore ha ribadito il suo punto di vista e aggiornato la sua
richiesta di condanna di pagamento a fr. 106'271.46 lordi oltre interessi al 5%
dal 29 marzo 2019 a titolo di crediti salariali arretrati e a fr. 145'833.33
netti oltre interessi al 5% dal 29 marzo 2019 a titolo di indennità ex art. 337c
CO e 336a CO. Con duplica 1° febbraio 2021 la Banca ha confermato le
proprie domande.
D. Il 23 febbraio 2021
si è svolta l’udienza delle prime arringhe e le parti, confermate le rispettive
domande, hanno notificato i rispettivi mezzi di prova. Il 28 aprile 2021 il
Pretore ha disposto una prima audizione di 8 testi e dell’attore, limitando
l’istruttoria ai motivi della disdetta immediata per cause gravi.
In seguito il 19 agosto
2021, oltre all’audizione di ulteriori 5 testi e dell’attore (dispositivo n. 3),
il Pretore ha disposto l’edizione dalla convenuta “della documentazione
relativa ai ricavi netti e ai costi allocati da CO 1 nel corso del rapporto di
lavoro, in particolare il “dashboard ufficiale”, nella misura strettamente
necessaria e al fine di determinare il diritto al Target bonus” (dispositivo n.
1). Dell’amministrazione di questa prova documentale ha incaricato __________, quale
perito in veste di “collaboratore della giustizia”, affinché “si renda presso
gli uffici della banca convenuta, prenda visione dei documenti richiesti in
edizione e trascriva su di un rapporto, epurato dei nomi dei clienti, il dato
che invece qui interessa, ossia i ricavi netti e i costi allocati da/a CO 1 nel
corso del rapporto di lavoro” (dispositivo n. 2).
E. Con disposizione
ordinatoria del 2 novembre 2021, aggiornata l’audizione di altri 2 testi
(dispositivo n. 1 e 2), il Pretore ha assunto agli atti documenti prodotti
dalla convenuta (dispositivo n. 3). Ha poi confermato la disposizione
ordinatoria 19 agosto 2021 in punto all’edizione di documenti dalla convenuta
da amministrare tramite il collaboratore di giustizia con l’aggiunta, per
quanto necessario al suo adempimento, dello svincolo della convenuta dal
segreto bancario, segreto che quel collaboratore di giustizia era invece tenuto
ad osservare (dispositivo n. 4).
F. Con disposizione
ordinatoria 29 luglio 2022 il Pretore è ritornato sull’incarico affidato
all’ausiliario di giustizia, facendo obbligo alla convenuta di trasmettere -
pena la violazione dell’art. 164 CPC - informazioni, conferme e documenti come
richiestole il 7 gennaio 2022, in esito a cui l’ausiliario di giustizia aveva
da procedere nei termini indicati il 28 gennaio 2022.
G. Il 10 novembre 2022 l’ausiliario
di giustizia ha trasmesso alla Pretura il suo rapporto.
Con disposizione
ordinatoria 23 febbraio 2023 - in parziale accoglimento dell’istanza 28
novembre 2022 dell’attore - il Pretore ha fissato al collaboratore di giustizia
un termine per trascrivere su di un rapporto, epurato dai nomi dei clienti, i
ricavi netti e i costi allocati da/a CO 1 nel corso del rapporto di lavoro, in
base ai documenti acquisiti agli atti nel procedimento.
A complemento di ciò con disposizione
ordinatoria 24 febbraio 2023 il Pretore ha invitato il collaboratore di
giustizia a specificare e dettagliare quali sono state le motivazioni fornite
dalla Banca per non dargli accesso al dato di redditività e ammontare del
patrimonio del grosso cliente definito quale “grosso gruppo assicurativo”.
Il 13 marzo 2023 il
collaboratore di giustizia ha rassegnato questo suo ulteriore rapporto.
H. Con istanza 21 marzo
2023 la convenuta ha chiesto di emendare il rapporto 13 marzo 2023 togliendo le
opinioni personali del collaboratore di giustizia. L’attore vi si è opposto il
31 marzo 2023 e ha postulato un completamento del rapporto lamentando la carenza
di informazioni dalla convenuta. Quest’ultima il 14 aprile 2023 ha indicato di non
poter fornire più di quanto già documentato.
Con istanza 8 maggio 2023 chiedente
l’assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 229 CPC l’attore ha prodotto sub doc.
V, documenti attestanti la sottoscrizione di fondi da parte del cliente “grosso
gruppo assicurativo”, ricevuti il 27 aprile 2023. La convenuta vi si è opposta
con scritto 25 maggio 2023. Sono seguite il 9 giugno 2023 la conferma
dell’istanza da parte dell’attore, e il 20 giugno 2023 la richiesta di
reiezione della convenuta.
Fatti
I. Con decisione 12
settembre 2023 il Pretore ha dichiarato inammissibile l’istanza 21 marzo 2023
della convenuta (dispositivo n. 1), ha conferito valore di perizia giudiziaria
ai rapporti 28 novembre 2022 (correttamente: 10 novembre 2022) e 13 marzo 2023 dell’ausiliario
di giustizia con termine alle parti per formulare eventuali quesiti di
completamento e/o delucidazione giusta l’art. 187 cpv. 4 CPC (dispositivo n. 2),
e ha assunto agli atti il plico doc. V prodotto dall’attore con l’istanza 8
maggio 2023 con incarico al perito giudiziario di riordino e catalogazione e
relativo breve rapporto (dispositivo n. 3).
L. Con reclamo 25
settembre 2023 la Banca chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo
al gravame, il dispositivo n. 2 della decisione 12 settembre 2023 sia
annullato, rispettivamente dichiarare nullo. Chiede poi la riforma del
dispositivo n. 3 sicché l’istanza 8 maggio 2023 dell’attore sia respinta.
Il 29 settembre 2023 è
stato concesso l’effetto sospensivo richiesto.
Non sono state raccolte
osservazioni.
M. Nel frattempo, il 15
settembre 2023, il perito giudiziario ha trasmesso il rapporto come richiestogli
il 12 settembre 2023.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione 12 settembre
2023.
con cui il Pretore ha statuito in tema di prove, segnatamente di perizia
giudiziaria (dispositivo n. 2) e di istanza 8 maggio 2023 di assunzione di
nuovi documenti ex art. 229 CPC (dispositivo n. 3) è una disposizione
ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC). Per i
combinati art. 319 lett. b cifra 2, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG
essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello
nel termine di dieci giorni.
Il giudizio impugnato è
pervenuto alla reclamante il 13 settembre 2023. Consegnato alla posta lunedì 25
settembre 2023 (art. 142 cpv. 3 CPC), il gravame è quindi tempestivo e, da
questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2.
Il Pretore, poste le
decisioni 19 agosto e 2 novembre 2021 in punto all’edizione di documenti dalla
banca e alla nomina del collaboratore di giustizia a questo fine, insieme ai rapporti
10.
novembre 2022 e 13 marzo 2023 e relativi annessi, ha rilevato che le
contestazioni avanzate dalla convenuta il 21 marzo 2023 potevano tutt’al più
essere lette alla luce dell’art. 53 CPC. Ha quindi indicato di attribuire valore
peritale ai rapporti e di superare il tema delle critiche dando modo alle parti
di chiedere eventuali delucidazioni e completamenti. Ultimata questa fase avrebbe
ancora preso posizione sulle precisazioni volute dalla convenuta rispetto all’oggetto
della domanda di edizione. Ha così dichiarato inammissibile l’istanza 21 marzo
2023, designato quale perizia giudiziaria i citati rapporti e assegnato alle
parti il termine di delucidazione e/o completamento.
Il primo giudice ha poi
spiegato che il doc. V, annesso all’istanza 8 maggio 2023 dell’attore fondata
sull’art. 229 CPC, rientrava nella richiesta di edizione di documenti dalla
convenuta, sicché andavano assunti in applicazione dell’art. 160 cpv. 1 lett. b
CPC e sottoposti al perito giudiziario __________ per un loro
riordino/catalogazione. Entro questi termini ha pertanto accolto l’istanza.
3.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319 [versione #8 e-book 1° febbraio 2020 n. 75 ad
art. 319]). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per
l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere
riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre
parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del
reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere
posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere
modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel
processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di
apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal
CPC.
3.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale
federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062
del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile
svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi
dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della
decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
In assenza di un
pregiudizio difficilmente riparabile, per i motivi di cui si è detto, è solo
rispetto alla decisione finale che ha da valutarsi e determinarsi l’incidenza
delle prove negate, rispettivamente non correttamente assunte. In quella sede
il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o respinge le
domande di causa e, quando fosse ancora necessario, i motivi per i quali non ha
ritenuto di assumere eventuali prove.
3.3
Questa Camera ha già avuto
modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente
alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione
appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato
che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di
essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente
dall’esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD
II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). Il legislatore ha concretizzato e esteso il
diritto di essere sentito costituzionalmente garantito riconoscendo alle parti
il diritto di partecipare all’amministrazione della perizia giudiziaria e ad
essere in tal senso consultate (cfr. ad esempio 183 cpv. 1, 183 cpv. 3, 185
cpv. 2, 187 cpv. 4 CPC), fermo restando però che non necessariamente una
lesione di questi diritti si traduce poi in una lesione del diritto
costituzionalmente garantito (Dolge, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 36, 37 e 38 ad art. 183; III
CCA 13.2021.62 6 dicembre 2021 consid. 2.3.1, consid. 4 e consid. 6).
4.
A mente della reclamante
la decisione 12 settembre 2023 è costitutiva di un rischio di pregiudizio
difficilmente riparabile dato dalla violazione del suo diritto di essere
sentita, segnatamente per non essere stata interpellata sulla possibilità di
nominare il perito giudiziario, per non essersi potuta esprimere sulla scelta
del perito giudiziario, e per non avere avuto modo di presentare dei quesiti
peritali rispettivamente non essersi potuta esprimere sui quesiti peritali
sottoposti al perito (reclamo, n. 12-15 ad 3.2 pag. 8). La reclamante rileva la
necessità di fare dovuta chiarezza sulla portata processuale dei rapporti
dell’ausiliario di giustizia, ritenuto che non vertono su aspetti tecnici e non
sono pertanto suscettibili di giustificare una perizia.
4.1
Con la decisione impugnata il
Pretore ha conferito a posteriori valore di perizia giudiziaria ai rapporti
presentati in data 10 novembre 2022 e 13 marzo 2023 dal collaboratore di
giustizia __________. Tale modo di procedere può invero risultare insolito e
inusuale, ma non può essere ritenuto lesivo del CPC. Come risulta
dall’evoluzione dei fatti, ben si può ritenere che l’iter che ha preceduto
l’emanazione di quei rapporti abbia già assorbito quella che è la consueta fase
di elaborazione dei quesiti peritali e di presentazione del referto peritale
(cfr. art. 185 CPC). Ora, la reclamante non pretende di non avere avuto modo di
determinarsi nel corso delle singole fasi che hanno caratterizzato le modalità
con cui il Pretore ha disposto l’amministrazione della prova di edizione di
documenti tramite l’incarico affidato al collaboratore di giustizia. E fino a
prova contraria dagli atti risulta che, per quanto concerne la qui reclamante, il
rapporto 10 novembre 2022 (sopra, consid. G) è stato preceduto dai di lei scritti
datati 2 settembre 2021, 22 settembre 2021, 4 ottobre 2021 e 20 ottobre 2021
(act. XI), su cui il Pretore si è pronunciato con disposizione ordinatoria 2
novembre 2021 (sopra, consid. E), dalla visita 13 dicembre 2021 del collaboratore
di giustizia presso la reclamante e relativa richiesta 7 gennaio 2022 del
collaboratore di giustizia, seguita dalla presa di posizione 13 gennaio 2022
della reclamante (fascicolo “richiesta e-mail 7 gennaio 2022”) su cui il
Pretore si è determinato con disposizione ordinatoria 29 luglio 2022 (sopra,
consid. F), da altre informazioni trasmesse dalla reclamante al collaboratore
di giustizia in data 29 settembre 2022 e da un loro ulteriore incontro il 19
ottobre 2022 (fascicolo “rapporto 10 novembre 2022 + allegati a seguito
dell’ispezione oculare”). Mentre il rapporto 13 marzo 2023 del collaboratore di
giustizia (sopra, consid G), e sempre per quanto concerne la reclamante, è
stato preceduto dal di lei scritto 14 dicembre 2022 (fascicolo “istanza 28 novembre
2022.
di parte attrice”) e dalle ordinanze 23 e 24 febbraio 2023 (sopra, consid.
G), e in data 6 marzo 2023 ancora da uno scritto della reclamante al Pretore.
Sicché, a ben vedere, sotto questo profilo l’ipotesi di un rischio di
pregiudizio difficilmente riparabile riconducibile ad una violazione del
diritto di essere sentito costituzionalmente garantito non regge.
4.2
Ma non solo. La reclamante
sembra nemmeno considerare che contestualmente al riconoscimento dei citati
rapporti - e relativi documenti a supporto - quale perizia giudiziaria, il
Pretore ha altresì assegnato alle parti un termine per la formulazione di
eventuali quesiti di delucidazione e/o completamento ai sensi dell’art. 187
cpv. 4 CPC. Così facendo il Pretore ha dunque e di fatto garantito alle parti
la possibilità di esigere dall’oramai perito giudiziario tutti i necessari
chiarimenti e le dovute specifiche spiegazioni tanto rispetto al rapporto 10
novembre 2022 quanto a quello datato 13 marzo 2023, alfine di evidenziare ed
ovviare ad eventuali carenze di forma e di contenuto rispettivamente dissipare possibili
dubbi o perplessità. E che la reclamante abbia sollevato rimostranze in tal
senso con scritti 21 marzo 2023 e 14 aprile 2023 rispetto al rapporto 13 marzo
2023.
è pacifico (sopra, consid. H). Motivo per cui, a fronte di un diritto di
essere sentito così assicurato alle parti - e foss’anche recuperato a
posteriori laddove ancora vi fossero dubbi riguardo ad una pregressa lesione
per rapporto alla fase dei quesiti peritali (sopra, consid. 4.1) - il preteso rischio
di pregiudizio difficilmente riparabile invocato dalla reclamante in punto alla
decisione impugnata 12 settembre 2023 si rivela una volta di più inconsistente.
4.3
La reclamante nemmeno può
essere seguita quando riconduce il rischio di pregiudizio difficilmente
riparabile al fatto di non avere avuto modo di esercitare il suo diritto di
essere sentita in relazione alla nomina e alla scelta di __________ quale
perito giudiziario. Giova in effetti rilevare che, a ben vedere, nulla vieta(va)
all’interessata di esercitare il proprio diritto di essere sentita portando all’attenzione
del Pretore l’esistenza di fondati e oggettivi motivi che osterebbero al suo
ruolo quale perito giudiziario. Fermo restando che andrebbe però perlomeno e
ancora spiegato perché lamentele e contestazioni in tal senso non sono allora mai
state evidenziate rispetto alla precedente designazione di quella persona quale
“collaboratore di giustizia”. Ciò posto, nella misura in cui non pretende e
conforta il contrario la pretesa lesione del diritto di essere sentito così invocata
risulta finanche ai limiti del pretesto.
4.4
Basti infine ancora aggiungere
che in linea di massima il giudice ha la facoltà di amministrare d’ufficio una
perizia giudiziaria - come pure un’ispezione oculare - indipendentemente dalla
massima processuale applicabile quando funge da strumento finalizzato a meglio
comprendere la fattispecie su cui egli è chiamato a decidere, fermo restando
che in regime di massima dispositiva e principio attitatorio laddove dovesse
fungere da mezzo di prova una sua assunzione d’ufficio potrà avere solo
carattere eccezionale (sentenza TF 5A_910/2021 8 marzo 2023 consid. 3.1.1;
4A_446/2020 8 marzo 2021 consid. 7.1; Baumgartner,
in: KurzKommentar, ZPO; 3a ed., 2021, n. 5 ad art. 153). Per
quanto si è detto (sopra, consid. 4.1, 4.2 e 4.3) la decisione impugnata non
rileva in concreto una lesione del diritto di essere sentito costitutiva di un
pregiudizio difficilmente riparabile in capo alla reclamante. Ciò posto, e per
il resto, un’eventuale errata - anche procedurale - amministrazione d’ufficio della
perizia giudiziaria operata dal Pretore andrà se del caso ponderata rispetto
alla decisione finale. In quella sede si avrà modo di comprendere l’effettiva
portata di tale strumento sul relativo esito e, dandosi il caso, di sollevare
le relative puntuali censure.
5.
Rispetto alla
decisione 12 settembre 2023 sull’istanza 8 maggio 2023 dell’attore (dispositivo
n. 3), la reclamante lamenta un pregiudizio difficilmente riparabile in quanto
il Pretore avrebbe violato il diritto assumendo agli atti la documentazione di
cui al doc. V con l’argomento che la richiesta fondata sull’art. 229 CPC era
invece da trattare in applicazione dell’art. 160 cpv. 1 lett. b CPC, giacché in
realtà rientrava in quella che era l’edizione di documenti da parte della convenuta
e quindi nell’obbligo di cooperazione di quest’ultima (reclamo, n. 62 ad 3.3.3
pag. 14). Nondimeno, già si è detto che l’applicazione errata del diritto non
comporta automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi
dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (sopra, consid. 3.3). Al momento non è noto l’impatto
che quel doc. V avrà nel contesto della decisione finale. Ed è da considerare
che il rischio di un esito negativo è insito in tutte le cause e che solo la
decisione di merito darà davvero contezza del pregiudizio alla posizione
complessiva della reclamante in relazione al processo. Pertanto la pretesa
errata assunzione agli atti di tale documentazione da parte del Pretore, e le
eventuali conseguenze che ne potranno derivare a scapito della reclamante, andranno
semmai confortate tenuto conto di quel giudizio finale. Potendo essere
recuperato mediante una successiva sentenza finale favorevole, il qui evocato
pregiudizio non può così essere ritenuto attuale, concreto e di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e dunque nemmeno costitutivo di un rischio
difficilmente riparabile.
6.
Nelle circostanze
descritte, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è
inammissibile rispetto ad entrambi gli impugnati dispositivi n. 2 (sopra,
consid. 4) e n. 3 (sopra, consid. 5). Di conseguenza diventa inutile entrare
nel merito del reclamo per disquisire oltre le censure sollevate dalla
reclamante.
7.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 500.– giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG
(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si
situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a
carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili non essendo state raccolte osservazioni.
8.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 25 settembre 2023 di
RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 25 settembre 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.- (vertenza in materia di diritto
del lavoro), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93
LTF.