13.2024.11
Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile.
17 maggio 2024Italiano6 min
2023 la parte convenuta ha preso posizione sul verbale d’audizione del teste C__________,
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.11
Lugano
17 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2021.28 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione
10 febbraio 2021 da
RE
1
patrocinata dall PA 1
contro
CO 1
patrocinata dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 12 febbraio 2024 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 1°
febbraio 2024;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 10
febbraio 2021 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento delle somme di
EUR 120'010.99 e US$ 84'509.52 a titolo di provvigioni.
Con risposta 19 maggio
2021 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione. Con gli allegati
di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.
Esperito il dibattimento
delle prime arringhe in data 14 dicembre 2021 e assunte alcune prove, con
ordinanza 15 dicembre 2023, cui era allegato il verbale d’audizione in via di
rogatoria del teste C__________, il Pretore ha assegnato alla parte convenuta
un termine per “per esprimersi sul mantenimento dell’ultima prova offerta,
ossia gli interrogatori delle parti”.
Con scritto 21 dicembre
2023 la parte convenuta ha preso posizione sul verbale d’audizione del teste C__________,
rilevando che era incompleto, parte delle domande neppure essendo state
sottoposte al teste. Ha poi dichiarato di mantenere l’audizione di A__________
e di rinunciare all’interrogatorio di M__________.
Con ordinanza 27 dicembre
2023 il Pretore ha assegnato all’attrice un termine per presentare osservazioni
allo scritto di controparte. Con osservazioni 8 gennaio 2024 l’attrice, facendo
riferimento unicamente al teste C__________ ha chiesto al Pretore “di procedere
come dovuto”.
B. Con ordinanza 1°
febbraio 2024 il Pretore, richiamato lo scritto 21 dicembre 2023 con cui la
convenuta aveva rinunciato all’audizione di M__________, ha ammesso
l’interrogatorio di A__________ e citato le parti per la sua audizione.
C. Con reclamo 12
febbraio 2024 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendo che, previa
concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, essa sia annullata e l’incarto
rinviato al Pretore. In subordine postula che la III CCA statuisca essa stessa
e disponga che M__________ venga interrogato dall’istanza inferiore.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione con cui
il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale
(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 2 febbraio 2024. Rimesso alla posta il 12 febbraio
2024.
il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
2.3
Nel caso in esame la reclamante
non ha neppure sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. In mancanza
di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile sicché non
è da entrare nel merito delle censure sollevate. In particolare non è
necessario esaminare se il silenzio della reclamante nel suo scritto 8 gennaio
2024.
in merito alla rinuncia della convenuta all’audizione di M__________ possa
effettivamente essere considerata quale rinuncia all’audizione di M__________ e
A__________, prove che la reclamante pure aveva chiesto, ma in relazione alle
quali non è stata interpellata, ciò diversamente da quanto fatto con la
controparte.
3.
Le spese processuali
del presente giudizio, tenuto conto del valore di causa di EUR 120'010.99 e US$
84'509.52 sono fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG
(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa
tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico
della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione
delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
4.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
La presente decisione
rende priva d’oggetto la richiesta di concedere effetto sospensivo al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 12 febbraio 2024 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico della
reclamante.
3.
La domanda di
concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 12 febbraio 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 93 LTF.