Lexipedia

Decisione

13.2024.12

Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza: computo di debiti (attestati di carenza beni) e mantenimento dei figli (convenzione di mantenimento e anticipo alimenti dello Stato) vanno resi verosimili.

3 maggio 2024Italiano21 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

1

Incarto n.

13.2024.12

13.2024.13

Lugano

3 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2023.4108/DM.2023.191 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio

unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione

8 settembre 2023 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

e ora sul reclamo 16

febbraio 2024 di RE 1 contro la decisione 5 febbraio 2024 con cui il Pretore

aggiunto ha respinto la sua istanza di provisio ad litem e quella di gratuito

patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti

in matrimonio l'11 maggio 2000. Dalla loro unione è nata G__________. RE 1 è

anche madre di S__________ che, previo disconoscimento della paternità ascritta

a Vito Rizzo, è stata riconosciuta dal padre F__________ il 13 giugno 2018.

CO 1 ha lasciato la

Svizzera a gennaio 2016 per trasferirsi prima in Italia e poi in Croazia.

Attualmente risulta risiedere nuovamente in Italia.

B. In esito ad un

procedimento di misure a protezione dell’unione coniugale, con decisione 14

giugno 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha - per quanto qui

di rilievo - autorizzato i coniugi a vivere separati, affidato G__________ alla

madre con riserva delle relazioni personali tra G__________ e il padre CO 1,

stabilito un contributo alimentare (indicizzato) per la moglie di fr. 4'516.–

da settembre 2016 a ottobre 2016, fr. 3'984.50 da novembre 2016 a febbraio

2017, fr. 4'063.50 da marzo 2017 a settembre 2017 e fr. 3'828.– da ottobre 2017

in poi, stabilito un contributo alimentare (oltre gli assegni familiari e

indicizzato) per G__________ di fr. 1'556.– da settembre 2016 a febbraio 2017 e

di fr. 1'072.– da marzo 2017 in poi (inc. n. SO.2016.4204/CA.2017.44).

C. Con petizione 8

settembre 2023 RE 1 ha chiesto innanzi la medesima Pretura lo scioglimento per

divorzio del matrimonio contratto con CO 1, la liquidazione del regime matrimoniale

sicché ogni coniuge resti titolare dei propri beni e conti bancari e/o postali,

la rinuncia a contributi di mantenimento tra coniugi, la rinuncia al conguaglio

degli averi di previdenza professionale e un contributo di mantenimento per G__________

di fr. 937.58 (esclusi gli assegni familiari). L’attrice ha inoltre chiesto dal

marito una provisio ad litem di fr. 5'000.– e, in subordine, di essere

ammessa al beneficio del gratuito patrocinio comprensivo dei costi dell’avv. PA

1.

Nel mentre G__________, diventata

maggiorenne, ha autorizzato la madre a far valere in suo nome e per suo conto i

contributi di mantenimento.

D. Nonostante regolare

citazione CO 1 non è comparso all’udienza del 23 ottobre 2023 indetta per la

conciliazione e per il dibattimento sull’istanza di provisio ad litem e di

gratuito patrocinio. L’attrice, dal canto suo, ha confermato in quella sede le

sue richieste.

Nel seguito CO 1 non ha presentato

il memoriale di risposta e non ha prodotto la documentazione di cui era stato

richiesto neppure nel termine suppletorio fissatogli dal Pretore aggiunto,

rimanendo quindi precluso.

E. Con decisione 5

febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha respinto sia l’istanza di provisio ad litem

(dispositivo n. 1) sia l’istanza di gratuito patrocinio formulata in via

subordinata (dispositivo n. 2). Ha quindi posto le spese processuali di fr.

400.– a carico di RE 1 (dispositivo n. 3).

F. Con reclamo 16

febbraio 2024, e previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, RE 1

chiede di annullare la decisione 5 febbraio 2024 e di essere ammessa, per la

procedura di divorzio, al beneficio del gratuito patrocinio comprensiva della

rappresentanza legale dell’avv. PA 1. In via subordinata chiede il rinvio degli

atti al Pretore aggiunto affinché le riconosca il citato beneficio,

rispettivamente affinché proceda ad una nuova valutazione. La reclamante

postula analogo beneficio anche per la procedura di reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

G. Il 22 febbraio 2024

si è tenuto il dibattimento di merito. CO 1 non è comparso all’udienza.

L’attrice ha ribadito le sue richieste e notificato nuovi documenti, ammessi

dal Pretore aggiunto. Chiusa l’istruttoria si è proceduto seduta stante alle

arringhe finali, l’attrice producendo delle proprie conclusioni scritte.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio

è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3

prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2

CPC è di 10 giorni.

1.1 La decisione impugnata 5

febbraio 2024 è pervenuta l’indomani alla reclamante. Spedito il 16 febbraio

2024 (busta d’invio originale) il reclamo risulta quindi tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile.

1.2 Inoltre il reclamo, trattato

in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2. L’art. 326 cpv. 1

CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio che resta

applicabile anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito

patrocinio (Bastons Bulletti, in:

Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin,

in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in:

DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121).

La reclamante allega al

reclamo, oltre alla decisione impugnata (doc. A al reclamo), una serie di

documenti suddivisi in fascicoli (doc. B a F al reclamo), che in sostanza coincidono

con quelli prodotti all’udienza del 22 febbraio 2024 (verbale, pag. 1 e annessi:

doc. T e successivi). Essendo nuovi nella procedura di reclamo (art. 326 cpv. 1

CPC), tali documenti sono ammissibili limitatamente alla domanda di gratuito

patrocinio formulata per questa sede di giudizio.

3. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.1 Il Pretore aggiunto ha

calcolato un reddito mensile netto della reclamante di fr. 4'748.– rapportandolo

ad un suo fabbisogno mensile allargato di fr. 2'795.–, ritenendo verosimile che

l’interessata non percepisse il contributo alimentare di fr. 3'828.– a carico

del marito che le era stato riconosciuto quale misura a protezione dell’unione

coniugale. Da cui una disponibilità di fr. 1'935.–. Per la figlia G__________,

ormai maggiorenne ma ancora in formazione, ha fissato un fabbisogno mensile di fr.

590.– già dedotti gli assegni familiari percepiti in ragione di fr. 360.–.

Parimenti verosimile poi che il padre non versasse il contributo alimentare di

fr. 1'072.– dovutole in esito alla procedura di protezione dell’unione

coniugale, visto che gli atti davano riscontro dell’anticipo di alimenti di fr.

700.– mensili da parte dello Stato, di cui invero non era però dato di sapere

se ancora veniva versato. Il Pretore aggiunto ha quindi ritenuto che la

reclamante doveva pure provvedere al mantenimento di S__________, che ha

fissato in fr. 244.– già dedotti gli assegni familiari per totali fr. 310.–, in

quanto anche il di lei padre non versava contributi di mantenimento. Il primo

giudice ha così accertato una disponibilità mensile residua della reclamante di

fr. 1'119.– (fr. 4'748.–./. fr. 2'795.– ./. fr. 590 ./. fr. 244.–), importo che

a suo modo di vedere consentiva all’interessata di finanziare i costi

processuali e di patrocinio del divorzio tramite pagamenti rateali sull’arco di

un anno. Ha in definitiva respinto l’istanza di provisio ad litem e l’istanza

di gratuito patrocinio.

3.2 La reclamante rimprovera al

Pretore aggiunto un’errata applicazione del diritto, segnatamente degli art.

117 e 119 CPC, insieme ad un accertamento manifestamente errato dei fatti in

punto alla sua situazione economica e a quella delle figlie.

4. Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

È considerato indigente

chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle

spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della

famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid.

7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio

limitato (Trezzini, op. cit., n.

15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio

2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -

spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

5. Il fabbisogno

mensile della reclamante è stato fissato dal Pretore aggiunto in fr. 2'795.–, e

meglio fr. 1'350.– di minimo esecutivo LEF per genitore monoparentale con obblighi

di mantenimento, fr. 1'050.– di pigione e spese accessorie e posteggio (fr.

1'500.– dedotta la quota parte delle due figlie di fr. 450.– [30%]), fr. 50.–

di posteggio al lavoro, fr. 0.– di cassa malati interamente sussidiata, fr.

79.– di assicurazione auto, fr. 21.– di imposta circolazione auto, fr. 54.– di

assicurazione ED e RC, fr. 191.– di imposte stimate (fr. 206.– dedotta la quota

parte delle figlie di fr. 15.–). Il primo giudice ha spiegato di avere

stralciato la spesa per trasporti pubblici, poiché era stata ritenuta la

relativa spesa dell’auto, e di avere stimato le imposte senza tener conto del contributo

alimentare dovutole dal marito poiché verosimilmente non percepito. Non aveva

inoltre riconosciuto la spesa per debiti di fr. 1'000.– in quanto non

comprovata, e poiché non era stato reso verosimile che fosse stata stipulata

prima della separazione dei coniugi, nell’interesse della famiglia e con

l’accordo dell’altro coniuge o comunque in solido con esso.

5.1 La reclamante contesta il mancato

computo nel suo fabbisogno della posta di debito per fr. 1'000.– mensili. Diversamente

dalle pretese rette dal diritto di famiglia dove per il calcolo dei contributi

alimentari andava provata l’esistenza di un onere per debiti, ai fini della richiesta

di gratuito patrocinio diventava determinante soltanto valutare se la

situazione economica del richiedente consentiva il pagamento delle spese della

procedura. A mente della reclamante l’importo di fr. 1'000.– era in concreto giustificato

e da ammettere. In effetti il suo estratto del registro delle esecuzioni

indicava 7 attestati di carenza beni emessi negli ultimi 20 anni per un valore totale

di fr. 88'857.75, di cui il più recente di fr. 31'227.35 rilasciato il 22

dicembre 2022. La ripresa nel 2022 dell’attività lavorativa da parte sua aveva poi

coinciso con delle diffide di pagamento di creditori, segnatamente quella

datata 29 marzo 2023 di __________ SA e quella datata 19 settembre 2022 di __________

GmbH (doc. H). E la cifra di fr. 1'000.–, peraltro sottostimata, teneva solo conto

dell’ultimo attestato di carenza di beni rateizzato sull’arco di tre anni.

5.2 Tuttavia. Giova qui

rammentare che - a differenza di quanto lascia intendere la reclamante - l’esistenza

di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento all’effettiva

situazione finanziaria (sopra, consid. 4). Ora, agli atti figurano le due diffide

di pagamento datate l’una 29 marzo 2023 di __________ SA per 31'496.10 e

l’altra 19 settembre 2022 di __________ GmbH per fr. 11'600.75, pretese che in

entrambi i casi risultano accertate da attestati di carenza di beni di pari

importo (doc. H). La reclamante non accenna però a evidenti e reali trattative intercorse

con questi creditori tese a pianificare un piano di rientro per questi debiti. E

sempre in un’ottica di estinzione di tali oneri, trattandosi di importi

accertati da attestati di carenza di beni, l’interessata non pretende neanche di

avere in qualche modo abbozzato degli sporadici e parziali versamenti mensili presso

il competente ufficio di esecuzione (combinati art. 12 cpv. 2 e art. 149a

cpv. 2 LEF). Motivo per cui pare difficilmente verosimile che, a fronte di una

posta di fr. 1'000.– inserita nel suo fabbisogno, la corrispondente cifra sarà

poi destinata a saldare quei debiti. Nelle citate circostanze nemmeno si spiega

- e tenta ancor meno di farlo la reclamante - perché andrebbe data priorità a quei

debiti rispetto al pagamento delle spese processuali e legali della causa di divorzio.

Da ciò ne consegue che, nella misura in cui nel fabbisogno della reclamante non

è stato conteggiato una voce di costo mensile di fr. 1'000.– per debiti, la

decisione impugnata non evidenzia un accertamento manifestamente errato dei

fatti men che meno un’errata applicazione del diritto. Al riguardo la censura

va così respinta.

6. In capo alla figlia

G__________ il Pretore aggiunto ha considerato un fabbisogno mensile di fr.

590.–, tenendo conto di fr. 600.– di minimo esecutivo LEF, fr. 300.– di quota

parte della spesa per l’alloggio (20% di fr. 1'500.–), fr. 0.– di cassa malati

interamente sussidiata, fr. 39.– di abbonamento trasporti pubblici e fr. 11.–

di quota parte imposte stimate, da cui ha poi dedotto l’assegno di formazione di

fr. 250.– e l’assegno facoltativo di formazione di fr. 110.–. Il primo giudice

ha spiegato che la spesa di fr. 100.– per la palestra non era ammissibile

secondo la prassi, e che il costo di fr. 200.– per pasti fuori casa non era

stato reso verosimile.

6.1 Di contro la reclamante sostiene

che il fabbisogno di G__________ è da quantificare in fr. 790.–, poiché la voce

di costo di fr. 200.– per pasti fuori casa è pertinente. Nella petizione si era

in effetti precisato che G__________ aveva ormai iniziato il 4° anno di

formazione quale disegnatore AFC (architettura d’interni) presso il __________.

Motivo per cui un rientro della figlia al domicilio di __________ per il pranzo

era oggettivamente da escludere, il che giustificava l’inclusione della cifra

di fr. 200.– mensili pari a una spesa di fr. 10.– sull’arco di 20 giorni al

mese.

6.2 Ora, nelle citate

circostanze, si può senz’altro discutere in punto all’opportunità di

riconoscere o no un importo a questo titolo. E questo anche se non vi sia traccia

apparente di un giustificativo di spesa in tal senso. È pur vero che la

quantificazione stimata dalla reclamante lascerebbe intendere una frequenza

scolastica di 240 giorni l’anno, ciò che eccede oggettivamente la durata di un anno

scolastico. Ma d’altro canto, va anche rilevato che l’Ufficio di esecuzione ha

considerato un importo di poco superiore ai fini del calcolo del minimo LEF

allestito il 3 marzo 2023 (doc. H). Sia come sia, l’argomento non ha al lato

pratico una portata propria, e meglio per i motivi che qui seguono (sotto,

consid. 7).

7. Giova in effetti rilevare

che il Pretore aggiunto ha considerato anche la situazione della figlia S__________,

per il cui mantenimento ha indicato un onere mensile di fr. 244.–, così

quantificato: fr. 400.– di minimo esecutivo LEF, fr. 150.– di quota parte della

spesa totale per l’alloggio (10% di fr. 1'500.–), fr. 0.– di cassa malati

interamente sussidiata, fr. 4.– di quota parte imposte stimate, da cui ha poi

dedotto l’assegno per figli di fr. 200.– e l’assegno facoltativo per figli di

fr. 110.–. Il Pretore aggiunto ha spiegato che la reclamante doveva farsi

carico di tale onere di fr. 244.–, poiché la figlia S__________ non percepiva

alcun contributo alimentare dal padre F__________.

7.1 La documentazione agli atti

dà riscontro del contratto 18 marzo 2019 sottoscritto da quest’ultimo e dalla

reclamante, finalizzato anche alla regolamentazione dell’obbligo di mantenimento

a favore di S__________ e che quantificava in fr. 0.– il contributo a carico del

padre per rapporto - rispettivamente - ad un ammanco di fr. 1'031.– fino al

compimento del 6° anno di età, ad un ammanco di di fr. 1'281.– fino al

compimento del 12° anno di età e ad un ammanco di fr. 1'581.– fino al

compimento del 18° anno di età (con riserva dell’art. 277 cpv. 2 CC). Ora,

questo contratto è stato approvato il 27 marzo 2019 dall’Autorità regionale di

protezione __________, che con risoluzione 20 luglio 2021 ne ha poi protratto

la validità fino al 30 giugno 2023 (doc. K).

7.2 Premesso ciò, ai fini della

richiesta di gratuito patrocinio la reclamante non ha fatto alcuna menzione di

un eventuale ulteriore rinnovo del contratto 18 marzo 2019, sicché vi sia

motivo di ritenere che il citato assetto continui a valere anche dopo il 30

giugno 2023. E, a ben vedere, l’interessata neppure ha accennato ad una richiesta

sottoposta in tal senso all’Autorità regionale di protezione e ancora da

decidere. La reclamante poi non supporta nemmeno con altri documenti l’impossibilità

per F__________ di sovvenire integralmente o parzialmente al mantenimento della

propria figlia S__________: in merito basti rilevare che - fino a prova

contraria - questi risulta risiedere in Italia a __________ e che nulla è dato

sapere sulla sua situazione personale ed economica (doc. K). Sotto questo

profilo pertanto - diversamente da quanto ritenuto dal Pretore aggiunto - il corrispondente

onere a carico della reclamante, foss’anche di soli fr. 244.–, non avrebbe

dovuto essere considerato. Nello specifico la circostanza non comporta

modifiche di rilevo ai fini del bilancio complessivo finale delle disponibilità

economiche in capo alla reclamante, potendosi senz’altro ritenere che essa compensa

ampiamente il mancato riconoscimento della rivendicata posta di fr. 200.– per

pasti fuori casa per G__________ (sopra, consid. 6). Motivo per cui, alla resa

dei conti, neanche da questo punto di vista è ravvisabile un accertamento

manifestamente errato dei fatti e/o un’errata applicazione del diritto.

8. In punto alla figlia

G__________ il Pretore aggiunto ha ancora rilevato che il convenuto era stato

obbligato a versare un contributo di mantenimento di fr. 1'072.– (oltre gli

assegni familiari; sopra consid. B). Verosimile però che non venisse pagato,

poiché a titolo di alimenti ricevuti per figli minorenni la decisione di

tassazione 2021 dava atto di un’entrata di fr. 8'400.– annui, ovvero fr. 700.–

mensili, pari al limite massimo di intervento dell’Ufficio anticipo alimenti,

ma di cui invero non era dato sapere se fosse ancora attuale e in essere. A

mente del Pretore aggiunto in ogni caso, se anche la reclamante avesse dovuto

farsi carico del mantenimento di G__________ in ragione di fr. 590.–, era pur

sempre da ritenere una disponibilità di fr. 1'119.– che ben rendeva verosimile

la sostenibilità dei costi processuali e di patrocinio del divorzio, quantomeno

tramite pagamenti a rate mensili entro il termine di un anno.

8.1 La reclamante definisce “sorprendente”

l’argomentazione del Pretore aggiunto. Gli obietta che i doc. P, O, L e Q prodotti

agli atti smentivano un intervento dell’Ufficio anticipo alimenti, poiché

dimostravano che il relativo importo di fr. 700.– a parziale copertura del

mancato versamento del contributo paterno a favore di G__________ non veniva

oramai più corrisposto sin dal 2022. L’interessata rimprovera peraltro al primo

giudice che, semmai, era da ricorrere all’istituto dell’interpello per i dovuti

chiarimenti.

8.2 Ora, a ben vedere, il

compimento della maggior età da parte di G__________ basta(va) ad escludere sin

dall’avvio della causa di divorzio un anticipo di alimenti per figli minorenni (Regolamento

concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18

maggio 1988 [RL 874.350]). E l’averne invece beneficiato rende(va) in sé

ipotetico un successivo tentativo di incasso forzato ad opera della reclamante.

In effetti l’anticipo comporta la surrogazione dello Stato - e per esso dell’Ufficio

rette, anticipi e incassi - nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli

minorenni, sicché è al solo Stato che incombe di attivare i necessari strumenti

esecutivi e giudiziari tesi all’incasso integrale di quanto dovuto dal

debitore, eventuali differenze essendo poi riversate al genitore che ne ha richiesto

l’intervento (art. 1 e 7 del citato Regolamento). Questo anche a fronte di

fattispecie transfrontaliere (cfr. art. 1 e 20 segg. dell’Ordinanza sull’aiuto

all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia [OAInc;

RS 211.214.32]). Da tutto ciò, nondimeno, la reclamante non ne deduce ancora che

per la figlia G__________ sia da ritenere un fabbisogno mensile maggiorato. E,

fino a prova contraria, la disponibilità mensile residua di fr. 1'119.–

ritenuta dal Pretore aggiunto è il prodotto della deduzione dal reddito della

reclamante dei fabbisogni della medesima, di G__________ e di S__________ (fr.

4'748.– ./. fr. 2'795.– ./. fr. 590.– ./. fr. 244.–). Sicché, al riguardo, la

critica sollevata si rivela addirittura pretestuosa.

8.3 Nelle circostanze così

descritte, e per i motivi di cui si è detto (sopra, consid. 5, 6, 7), non vi è

ragione per scostarsi dalla disponibilità mensile di fr. 1'119.–, che mantiene così

la sua attualità. Si aggiunga che la reclamante non afferma che tale importo

non consente di finanziare i costi processuali e di patrocinio del suo divorzio

tramite pagamenti rateali nel termine di un anno. E nello specifico nemmeno è da

prevedere un particolare e significativo dispendio di tempo per l’attività

legale svolta dal suo avvocato. Basti evidenziare che le richieste di giudizio

avanzate con la petizione 8 settembre 2023 (7 pagine e indicata come non

motivata) non ponevano particolari problemi sotto il profilo giuridico, visto

che ad eccezione del contributo per G__________ - prossima alla conclusione

della sua formazione e ormai maggiorenne - nulla era rivendicato fra coniugi a

titolo di liquidazione del regime matrimoniale, di ripartizione degli averi previdenziale

e di mantenimento. La mancata partecipazione del convenuto non ha poi richiesto

di trattare eventuali contestazioni, con relativo aumento delle ore di lavoro. In

concreto nemmeno è da attendersi un eccessivo esborso per tassa di giustizia e

spese (cfr. art. 7 LTG).

In definitiva pertanto,

non vi sono i presupposti per ritenere che nell’esito la conclusione del

Pretore aggiunto sia costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei

fatti o di un’errata applicazione del diritto. Ne consegue la reiezione del

reclamo.

9. La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Tenuto conto del principio di soccombenza (art. 106 CPC) i relativi

costi andrebbero a carico della reclamante. Nondimeno, tenuto conto delle

particolari circostanze del caso specifico e in via del tutto eccezionale per

questa volta si soprassiede al prelievo di spese processuali.

La richiesta di gratuito

patrocinio per questa sede di giudizio va respinta. A prescindere dal requisito

di indigenza (art. 117 lett. a CPC), a fronte delle censure sollevate il

reclamo non presentava probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 16 febbraio 2024 di RE

1 è respinto.

2. La richiesta di

gratuito patrocinio della reclamante è respinta.

3. Non si prelevano spese

processuali.

4. Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).