13.2024.12
Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza: computo di debiti (attestati di carenza beni) e mantenimento dei figli (convenzione di mantenimento e anticipo alimenti dello Stato) vanno resi verosimili.
3 maggio 2024Italiano21 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
1
Incarto n.
13.2024.12
13.2024.13
Lugano
3 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2023.4108/DM.2023.191 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio
unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
8 settembre 2023 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
e ora sul reclamo 16
febbraio 2024 di RE 1 contro la decisione 5 febbraio 2024 con cui il Pretore
aggiunto ha respinto la sua istanza di provisio ad litem e quella di gratuito
patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti
in matrimonio l'11 maggio 2000. Dalla loro unione è nata G__________. RE 1 è
anche madre di S__________ che, previo disconoscimento della paternità ascritta
a Vito Rizzo, è stata riconosciuta dal padre F__________ il 13 giugno 2018.
CO 1 ha lasciato la
Svizzera a gennaio 2016 per trasferirsi prima in Italia e poi in Croazia.
Attualmente risulta risiedere nuovamente in Italia.
B. In esito ad un
procedimento di misure a protezione dell’unione coniugale, con decisione 14
giugno 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha - per quanto qui
di rilievo - autorizzato i coniugi a vivere separati, affidato G__________ alla
madre con riserva delle relazioni personali tra G__________ e il padre CO 1,
stabilito un contributo alimentare (indicizzato) per la moglie di fr. 4'516.–
da settembre 2016 a ottobre 2016, fr. 3'984.50 da novembre 2016 a febbraio
2017, fr. 4'063.50 da marzo 2017 a settembre 2017 e fr. 3'828.– da ottobre 2017
in poi, stabilito un contributo alimentare (oltre gli assegni familiari e
indicizzato) per G__________ di fr. 1'556.– da settembre 2016 a febbraio 2017 e
di fr. 1'072.– da marzo 2017 in poi (inc. n. SO.2016.4204/CA.2017.44).
C. Con petizione 8
settembre 2023 RE 1 ha chiesto innanzi la medesima Pretura lo scioglimento per
divorzio del matrimonio contratto con CO 1, la liquidazione del regime matrimoniale
sicché ogni coniuge resti titolare dei propri beni e conti bancari e/o postali,
la rinuncia a contributi di mantenimento tra coniugi, la rinuncia al conguaglio
degli averi di previdenza professionale e un contributo di mantenimento per G__________
di fr. 937.58 (esclusi gli assegni familiari). L’attrice ha inoltre chiesto dal
marito una provisio ad litem di fr. 5'000.– e, in subordine, di essere
ammessa al beneficio del gratuito patrocinio comprensivo dei costi dell’avv. PA
1.
Nel mentre G__________, diventata
maggiorenne, ha autorizzato la madre a far valere in suo nome e per suo conto i
contributi di mantenimento.
D. Nonostante regolare
citazione CO 1 non è comparso all’udienza del 23 ottobre 2023 indetta per la
conciliazione e per il dibattimento sull’istanza di provisio ad litem e di
gratuito patrocinio. L’attrice, dal canto suo, ha confermato in quella sede le
sue richieste.
Nel seguito CO 1 non ha presentato
il memoriale di risposta e non ha prodotto la documentazione di cui era stato
richiesto neppure nel termine suppletorio fissatogli dal Pretore aggiunto,
rimanendo quindi precluso.
E. Con decisione 5
febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha respinto sia l’istanza di provisio ad litem
(dispositivo n. 1) sia l’istanza di gratuito patrocinio formulata in via
subordinata (dispositivo n. 2). Ha quindi posto le spese processuali di fr.
400.– a carico di RE 1 (dispositivo n. 3).
F. Con reclamo 16
febbraio 2024, e previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, RE 1
chiede di annullare la decisione 5 febbraio 2024 e di essere ammessa, per la
procedura di divorzio, al beneficio del gratuito patrocinio comprensiva della
rappresentanza legale dell’avv. PA 1. In via subordinata chiede il rinvio degli
atti al Pretore aggiunto affinché le riconosca il citato beneficio,
rispettivamente affinché proceda ad una nuova valutazione. La reclamante
postula analogo beneficio anche per la procedura di reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
G. Il 22 febbraio 2024
si è tenuto il dibattimento di merito. CO 1 non è comparso all’udienza.
L’attrice ha ribadito le sue richieste e notificato nuovi documenti, ammessi
dal Pretore aggiunto. Chiusa l’istruttoria si è proceduto seduta stante alle
arringhe finali, l’attrice producendo delle proprie conclusioni scritte.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio
è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3
prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2
CPC è di 10 giorni.
1.1 La decisione impugnata 5
febbraio 2024 è pervenuta l’indomani alla reclamante. Spedito il 16 febbraio
2024 (busta d’invio originale) il reclamo risulta quindi tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile.
1.2 Inoltre il reclamo, trattato
in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2. L’art. 326 cpv. 1
CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio che resta
applicabile anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito
patrocinio (Bastons Bulletti, in:
Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin,
in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a
ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in:
DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121).
La reclamante allega al
reclamo, oltre alla decisione impugnata (doc. A al reclamo), una serie di
documenti suddivisi in fascicoli (doc. B a F al reclamo), che in sostanza coincidono
con quelli prodotti all’udienza del 22 febbraio 2024 (verbale, pag. 1 e annessi:
doc. T e successivi). Essendo nuovi nella procedura di reclamo (art. 326 cpv. 1
CPC), tali documenti sono ammissibili limitatamente alla domanda di gratuito
patrocinio formulata per questa sede di giudizio.
3. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.1 Il Pretore aggiunto ha
calcolato un reddito mensile netto della reclamante di fr. 4'748.– rapportandolo
ad un suo fabbisogno mensile allargato di fr. 2'795.–, ritenendo verosimile che
l’interessata non percepisse il contributo alimentare di fr. 3'828.– a carico
del marito che le era stato riconosciuto quale misura a protezione dell’unione
coniugale. Da cui una disponibilità di fr. 1'935.–. Per la figlia G__________,
ormai maggiorenne ma ancora in formazione, ha fissato un fabbisogno mensile di fr.
590.– già dedotti gli assegni familiari percepiti in ragione di fr. 360.–.
Parimenti verosimile poi che il padre non versasse il contributo alimentare di
fr. 1'072.– dovutole in esito alla procedura di protezione dell’unione
coniugale, visto che gli atti davano riscontro dell’anticipo di alimenti di fr.
700.– mensili da parte dello Stato, di cui invero non era però dato di sapere
se ancora veniva versato. Il Pretore aggiunto ha quindi ritenuto che la
reclamante doveva pure provvedere al mantenimento di S__________, che ha
fissato in fr. 244.– già dedotti gli assegni familiari per totali fr. 310.–, in
quanto anche il di lei padre non versava contributi di mantenimento. Il primo
giudice ha così accertato una disponibilità mensile residua della reclamante di
fr. 1'119.– (fr. 4'748.–./. fr. 2'795.– ./. fr. 590 ./. fr. 244.–), importo che
a suo modo di vedere consentiva all’interessata di finanziare i costi
processuali e di patrocinio del divorzio tramite pagamenti rateali sull’arco di
un anno. Ha in definitiva respinto l’istanza di provisio ad litem e l’istanza
di gratuito patrocinio.
3.2 La reclamante rimprovera al
Pretore aggiunto un’errata applicazione del diritto, segnatamente degli art.
117 e 119 CPC, insieme ad un accertamento manifestamente errato dei fatti in
punto alla sua situazione economica e a quella delle figlie.
4. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
È considerato indigente
chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle
spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della
famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid.
7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio
2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
5. Il fabbisogno
mensile della reclamante è stato fissato dal Pretore aggiunto in fr. 2'795.–, e
meglio fr. 1'350.– di minimo esecutivo LEF per genitore monoparentale con obblighi
di mantenimento, fr. 1'050.– di pigione e spese accessorie e posteggio (fr.
1'500.– dedotta la quota parte delle due figlie di fr. 450.– [30%]), fr. 50.–
di posteggio al lavoro, fr. 0.– di cassa malati interamente sussidiata, fr.
79.– di assicurazione auto, fr. 21.– di imposta circolazione auto, fr. 54.– di
assicurazione ED e RC, fr. 191.– di imposte stimate (fr. 206.– dedotta la quota
parte delle figlie di fr. 15.–). Il primo giudice ha spiegato di avere
stralciato la spesa per trasporti pubblici, poiché era stata ritenuta la
relativa spesa dell’auto, e di avere stimato le imposte senza tener conto del contributo
alimentare dovutole dal marito poiché verosimilmente non percepito. Non aveva
inoltre riconosciuto la spesa per debiti di fr. 1'000.– in quanto non
comprovata, e poiché non era stato reso verosimile che fosse stata stipulata
prima della separazione dei coniugi, nell’interesse della famiglia e con
l’accordo dell’altro coniuge o comunque in solido con esso.
5.1 La reclamante contesta il mancato
computo nel suo fabbisogno della posta di debito per fr. 1'000.– mensili. Diversamente
dalle pretese rette dal diritto di famiglia dove per il calcolo dei contributi
alimentari andava provata l’esistenza di un onere per debiti, ai fini della richiesta
di gratuito patrocinio diventava determinante soltanto valutare se la
situazione economica del richiedente consentiva il pagamento delle spese della
procedura. A mente della reclamante l’importo di fr. 1'000.– era in concreto giustificato
e da ammettere. In effetti il suo estratto del registro delle esecuzioni
indicava 7 attestati di carenza beni emessi negli ultimi 20 anni per un valore totale
di fr. 88'857.75, di cui il più recente di fr. 31'227.35 rilasciato il 22
dicembre 2022. La ripresa nel 2022 dell’attività lavorativa da parte sua aveva poi
coinciso con delle diffide di pagamento di creditori, segnatamente quella
datata 29 marzo 2023 di __________ SA e quella datata 19 settembre 2022 di __________
GmbH (doc. H). E la cifra di fr. 1'000.–, peraltro sottostimata, teneva solo conto
dell’ultimo attestato di carenza di beni rateizzato sull’arco di tre anni.
5.2 Tuttavia. Giova qui
rammentare che - a differenza di quanto lascia intendere la reclamante - l’esistenza
di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento all’effettiva
situazione finanziaria (sopra, consid. 4). Ora, agli atti figurano le due diffide
di pagamento datate l’una 29 marzo 2023 di __________ SA per 31'496.10 e
l’altra 19 settembre 2022 di __________ GmbH per fr. 11'600.75, pretese che in
entrambi i casi risultano accertate da attestati di carenza di beni di pari
importo (doc. H). La reclamante non accenna però a evidenti e reali trattative intercorse
con questi creditori tese a pianificare un piano di rientro per questi debiti. E
sempre in un’ottica di estinzione di tali oneri, trattandosi di importi
accertati da attestati di carenza di beni, l’interessata non pretende neanche di
avere in qualche modo abbozzato degli sporadici e parziali versamenti mensili presso
il competente ufficio di esecuzione (combinati art. 12 cpv. 2 e art. 149a
cpv. 2 LEF). Motivo per cui pare difficilmente verosimile che, a fronte di una
posta di fr. 1'000.– inserita nel suo fabbisogno, la corrispondente cifra sarà
poi destinata a saldare quei debiti. Nelle citate circostanze nemmeno si spiega
- e tenta ancor meno di farlo la reclamante - perché andrebbe data priorità a quei
debiti rispetto al pagamento delle spese processuali e legali della causa di divorzio.
Da ciò ne consegue che, nella misura in cui nel fabbisogno della reclamante non
è stato conteggiato una voce di costo mensile di fr. 1'000.– per debiti, la
decisione impugnata non evidenzia un accertamento manifestamente errato dei
fatti men che meno un’errata applicazione del diritto. Al riguardo la censura
va così respinta.
6. In capo alla figlia
G__________ il Pretore aggiunto ha considerato un fabbisogno mensile di fr.
590.–, tenendo conto di fr. 600.– di minimo esecutivo LEF, fr. 300.– di quota
parte della spesa per l’alloggio (20% di fr. 1'500.–), fr. 0.– di cassa malati
interamente sussidiata, fr. 39.– di abbonamento trasporti pubblici e fr. 11.–
di quota parte imposte stimate, da cui ha poi dedotto l’assegno di formazione di
fr. 250.– e l’assegno facoltativo di formazione di fr. 110.–. Il primo giudice
ha spiegato che la spesa di fr. 100.– per la palestra non era ammissibile
secondo la prassi, e che il costo di fr. 200.– per pasti fuori casa non era
stato reso verosimile.
6.1 Di contro la reclamante sostiene
che il fabbisogno di G__________ è da quantificare in fr. 790.–, poiché la voce
di costo di fr. 200.– per pasti fuori casa è pertinente. Nella petizione si era
in effetti precisato che G__________ aveva ormai iniziato il 4° anno di
formazione quale disegnatore AFC (architettura d’interni) presso il __________.
Motivo per cui un rientro della figlia al domicilio di __________ per il pranzo
era oggettivamente da escludere, il che giustificava l’inclusione della cifra
di fr. 200.– mensili pari a una spesa di fr. 10.– sull’arco di 20 giorni al
mese.
6.2 Ora, nelle citate
circostanze, si può senz’altro discutere in punto all’opportunità di
riconoscere o no un importo a questo titolo. E questo anche se non vi sia traccia
apparente di un giustificativo di spesa in tal senso. È pur vero che la
quantificazione stimata dalla reclamante lascerebbe intendere una frequenza
scolastica di 240 giorni l’anno, ciò che eccede oggettivamente la durata di un anno
scolastico. Ma d’altro canto, va anche rilevato che l’Ufficio di esecuzione ha
considerato un importo di poco superiore ai fini del calcolo del minimo LEF
allestito il 3 marzo 2023 (doc. H). Sia come sia, l’argomento non ha al lato
pratico una portata propria, e meglio per i motivi che qui seguono (sotto,
consid. 7).
7. Giova in effetti rilevare
che il Pretore aggiunto ha considerato anche la situazione della figlia S__________,
per il cui mantenimento ha indicato un onere mensile di fr. 244.–, così
quantificato: fr. 400.– di minimo esecutivo LEF, fr. 150.– di quota parte della
spesa totale per l’alloggio (10% di fr. 1'500.–), fr. 0.– di cassa malati
interamente sussidiata, fr. 4.– di quota parte imposte stimate, da cui ha poi
dedotto l’assegno per figli di fr. 200.– e l’assegno facoltativo per figli di
fr. 110.–. Il Pretore aggiunto ha spiegato che la reclamante doveva farsi
carico di tale onere di fr. 244.–, poiché la figlia S__________ non percepiva
alcun contributo alimentare dal padre F__________.
7.1 La documentazione agli atti
dà riscontro del contratto 18 marzo 2019 sottoscritto da quest’ultimo e dalla
reclamante, finalizzato anche alla regolamentazione dell’obbligo di mantenimento
a favore di S__________ e che quantificava in fr. 0.– il contributo a carico del
padre per rapporto - rispettivamente - ad un ammanco di fr. 1'031.– fino al
compimento del 6° anno di età, ad un ammanco di di fr. 1'281.– fino al
compimento del 12° anno di età e ad un ammanco di fr. 1'581.– fino al
compimento del 18° anno di età (con riserva dell’art. 277 cpv. 2 CC). Ora,
questo contratto è stato approvato il 27 marzo 2019 dall’Autorità regionale di
protezione __________, che con risoluzione 20 luglio 2021 ne ha poi protratto
la validità fino al 30 giugno 2023 (doc. K).
7.2 Premesso ciò, ai fini della
richiesta di gratuito patrocinio la reclamante non ha fatto alcuna menzione di
un eventuale ulteriore rinnovo del contratto 18 marzo 2019, sicché vi sia
motivo di ritenere che il citato assetto continui a valere anche dopo il 30
giugno 2023. E, a ben vedere, l’interessata neppure ha accennato ad una richiesta
sottoposta in tal senso all’Autorità regionale di protezione e ancora da
decidere. La reclamante poi non supporta nemmeno con altri documenti l’impossibilità
per F__________ di sovvenire integralmente o parzialmente al mantenimento della
propria figlia S__________: in merito basti rilevare che - fino a prova
contraria - questi risulta risiedere in Italia a __________ e che nulla è dato
sapere sulla sua situazione personale ed economica (doc. K). Sotto questo
profilo pertanto - diversamente da quanto ritenuto dal Pretore aggiunto - il corrispondente
onere a carico della reclamante, foss’anche di soli fr. 244.–, non avrebbe
dovuto essere considerato. Nello specifico la circostanza non comporta
modifiche di rilevo ai fini del bilancio complessivo finale delle disponibilità
economiche in capo alla reclamante, potendosi senz’altro ritenere che essa compensa
ampiamente il mancato riconoscimento della rivendicata posta di fr. 200.– per
pasti fuori casa per G__________ (sopra, consid. 6). Motivo per cui, alla resa
dei conti, neanche da questo punto di vista è ravvisabile un accertamento
manifestamente errato dei fatti e/o un’errata applicazione del diritto.
8. In punto alla figlia
G__________ il Pretore aggiunto ha ancora rilevato che il convenuto era stato
obbligato a versare un contributo di mantenimento di fr. 1'072.– (oltre gli
assegni familiari; sopra consid. B). Verosimile però che non venisse pagato,
poiché a titolo di alimenti ricevuti per figli minorenni la decisione di
tassazione 2021 dava atto di un’entrata di fr. 8'400.– annui, ovvero fr. 700.–
mensili, pari al limite massimo di intervento dell’Ufficio anticipo alimenti,
ma di cui invero non era dato sapere se fosse ancora attuale e in essere. A
mente del Pretore aggiunto in ogni caso, se anche la reclamante avesse dovuto
farsi carico del mantenimento di G__________ in ragione di fr. 590.–, era pur
sempre da ritenere una disponibilità di fr. 1'119.– che ben rendeva verosimile
la sostenibilità dei costi processuali e di patrocinio del divorzio, quantomeno
tramite pagamenti a rate mensili entro il termine di un anno.
8.1 La reclamante definisce “sorprendente”
l’argomentazione del Pretore aggiunto. Gli obietta che i doc. P, O, L e Q prodotti
agli atti smentivano un intervento dell’Ufficio anticipo alimenti, poiché
dimostravano che il relativo importo di fr. 700.– a parziale copertura del
mancato versamento del contributo paterno a favore di G__________ non veniva
oramai più corrisposto sin dal 2022. L’interessata rimprovera peraltro al primo
giudice che, semmai, era da ricorrere all’istituto dell’interpello per i dovuti
chiarimenti.
8.2 Ora, a ben vedere, il
compimento della maggior età da parte di G__________ basta(va) ad escludere sin
dall’avvio della causa di divorzio un anticipo di alimenti per figli minorenni (Regolamento
concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18
maggio 1988 [RL 874.350]). E l’averne invece beneficiato rende(va) in sé
ipotetico un successivo tentativo di incasso forzato ad opera della reclamante.
In effetti l’anticipo comporta la surrogazione dello Stato - e per esso dell’Ufficio
rette, anticipi e incassi - nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli
minorenni, sicché è al solo Stato che incombe di attivare i necessari strumenti
esecutivi e giudiziari tesi all’incasso integrale di quanto dovuto dal
debitore, eventuali differenze essendo poi riversate al genitore che ne ha richiesto
l’intervento (art. 1 e 7 del citato Regolamento). Questo anche a fronte di
fattispecie transfrontaliere (cfr. art. 1 e 20 segg. dell’Ordinanza sull’aiuto
all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia [OAInc;
RS 211.214.32]). Da tutto ciò, nondimeno, la reclamante non ne deduce ancora che
per la figlia G__________ sia da ritenere un fabbisogno mensile maggiorato. E,
fino a prova contraria, la disponibilità mensile residua di fr. 1'119.–
ritenuta dal Pretore aggiunto è il prodotto della deduzione dal reddito della
reclamante dei fabbisogni della medesima, di G__________ e di S__________ (fr.
4'748.– ./. fr. 2'795.– ./. fr. 590.– ./. fr. 244.–). Sicché, al riguardo, la
critica sollevata si rivela addirittura pretestuosa.
8.3 Nelle circostanze così
descritte, e per i motivi di cui si è detto (sopra, consid. 5, 6, 7), non vi è
ragione per scostarsi dalla disponibilità mensile di fr. 1'119.–, che mantiene così
la sua attualità. Si aggiunga che la reclamante non afferma che tale importo
non consente di finanziare i costi processuali e di patrocinio del suo divorzio
tramite pagamenti rateali nel termine di un anno. E nello specifico nemmeno è da
prevedere un particolare e significativo dispendio di tempo per l’attività
legale svolta dal suo avvocato. Basti evidenziare che le richieste di giudizio
avanzate con la petizione 8 settembre 2023 (7 pagine e indicata come non
motivata) non ponevano particolari problemi sotto il profilo giuridico, visto
che ad eccezione del contributo per G__________ - prossima alla conclusione
della sua formazione e ormai maggiorenne - nulla era rivendicato fra coniugi a
titolo di liquidazione del regime matrimoniale, di ripartizione degli averi previdenziale
e di mantenimento. La mancata partecipazione del convenuto non ha poi richiesto
di trattare eventuali contestazioni, con relativo aumento delle ore di lavoro. In
concreto nemmeno è da attendersi un eccessivo esborso per tassa di giustizia e
spese (cfr. art. 7 LTG).
In definitiva pertanto,
non vi sono i presupposti per ritenere che nell’esito la conclusione del
Pretore aggiunto sia costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei
fatti o di un’errata applicazione del diritto. Ne consegue la reiezione del
reclamo.
9. La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Tenuto conto del principio di soccombenza (art. 106 CPC) i relativi
costi andrebbero a carico della reclamante. Nondimeno, tenuto conto delle
particolari circostanze del caso specifico e in via del tutto eccezionale per
questa volta si soprassiede al prelievo di spese processuali.
La richiesta di gratuito
patrocinio per questa sede di giudizio va respinta. A prescindere dal requisito
di indigenza (art. 117 lett. a CPC), a fronte delle censure sollevate il
reclamo non presentava probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 16 febbraio 2024 di RE
1 è respinto.
2. La richiesta di
gratuito patrocinio della reclamante è respinta.
3. Non si prelevano spese
processuali.
4. Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).