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Decisione

13.2024.15

Nomina del perito. Anticipo delle spese di una perizia giudiziaria medica e preventivo delle medesime.

8 aprile 2024Italiano19 min

rivolte al perito il 22 novembre 2023. Il 15 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.99

13.2024.15

Lugano

8 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.4 (procedura ordinaria - contratto di lavoro) della Pretura del

Distretto di Bellinzona promossa con petizione 17 gennaio 2019 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 25

settembre 2023 di RE 1 contro la decisione 18 settembre 2023 e sul reclamo 26

febbraio 2024 di RE 1 contro la decisione 13 febbraio 2024, decisioni con cui

il Pretore aggiunto ha statuito in materia di nomina del perito giudiziario e di

anticipo delle spese peritali;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di lavoro a

tempo indeterminato 14 agosto 2014 CO 1 è stata assunta alle dipendenze di RE 1

a far tempo dal 1° settembre 2014. CO 1 è stata vittima il 13 gennaio 2018 di

un infortunio al ginocchio destro sulle piste di sci, e il 7 aprile 2018 di un

secondo infortunio alla spalla destra cadendo nella cantina di casa propria. In

conseguenza di questi due eventi CO 1 lamenta un’inabilità lavorativa al 100% perdurata

fino al 2 luglio 2018, che RE 1 contesta.

Con disdetta ordinaria 13

aprile 2018 RE 1 ha rescisso il citato contratto con effetto dal 1° luglio 2018.

La stessa è stata contestata dalla dipendente il 30 aprile 2018 in quanto inoltrata

a suo dire in un periodo protetto e quindi nulla ai sensi dell’art. 336c cpv. 1

lett. b CO.

Con successiva disdetta

straordinaria 1° giugno 2018 RE 1 ha di nuovo rescisso il rapporto di lavoro.

La disdetta è stata contestata dalla dipendente l’8 giugno 2018 per

licenziamento ingiustificato giusta l’art. 337c CO.

B. Svolto il tentativo

di conciliazione, con petizione 17 gennaio 2019 CO 1 ha convenuto RE 1 innanzi

la Pretura del Distretto di Bellinzona. L’attrice ha chiesto di dichiarare

nulla la disdetta 13 aprile 2018, di dichiarare abusiva e ingiustificata la

disdetta 1° giugno 2018, di condannare la convenuta al pagamento di almeno fr. 42'585.85

quali spettanze salariali, rispettivamente indennità conseguenti il licenziamento

abusivo, e di condannare la convenuta al pagamento di fr. 10'000.– di

risarcimento danni per spese legali sin lì maturate.

Con risposta 21 marzo 2019

RE 1 ha postulato la reiezione della petizione. Con replica 27 maggio 2019

l’attrice ha ribadito le sue richieste di giudizio, con riserva della pretesa

di risarcimento danni per spese legali sin lì maturate che ha aumentato a fr.

16'000.–. Con la duplica 24 luglio 2019 anche la convenuta ha confermato le proprie

domande.

C. All’udienza del 25

ottobre 2019 le parti hanno notificato i mezzi di prova. Il Pretore aggiunto ha

quindi ammesso le prove incontestate, ha negato l’edizione dall’attrice di

documenti da istituti creditori e di carte di debito e credito, poiché ritenuta

alla stregua di una “fishing expedition”, rinviando la decisione sugli altri mezzi

di prova, fra cui la perizia giudiziaria richiesta dalla convenuta.

La perizia giudiziaria è

stata poi ammessa con disposizione ordinatoria processuale 27 dicembre 2021. Il

10 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha deciso sui quesiti peritali. Il 15

maggio 2023 questa Camera ha dichiarato inammissibile il relativo reclamo 21

febbraio 2023 della convenuta.

D. Con decisione datata 18

settembre 2023 il Pretore aggiunto ha designato quale perito il __________,

sotto la direzione medica della Dr.ssa med. __________ assegnando alla convenuta un termine di 15 giorni per versare

un anticipo di fr. 16'000.– per le presumibili spese peritali.

Con reclamo 25 settembre

2023, a valere nel contempo quale ricusazione del perito, RE 1 ha chiesto di

annullare la decisione 18 settembre 2023.

E. Il 26 settembre 2023

il Pretore aggiunto ha assegnato all’attrice e al perito un termine scadente il

13 ottobre 2023 per proporre osservazioni all’istanza di ricusazione. Il 13

ottobre 2023 l’attrice si è rimessa al prudente apprezzamento del Pretore

aggiunto.

F. Nel frattempo,

il

19 e 21 settembre 2023 la convenuta, preso atto del preventivo di spesa di fr.

16'000.- ha chiesto chiarimenti in punto agli accertamenti previsti dal perito.

Il 20 settembre 2023 il Pretore aggiunto ha sospeso il termine per l’anticipo e

chiesto osservazioni all’attrice e al perito.

Il 26 settembre 2023

l’attrice ha condiviso le perplessità e le contestazioni circa estensione degli

accertamenti voluti dal perito, ritenuti eccessivi. Dopo aver chiesto un nuovo preventivo,

limitato all’area tematica posta dai quesiti peritali, si è comunque rimessa al

prudente apprezzamento del primo giudice.

Il 28 settembre 2023 il

perito ha giustificato la pertinenza e l’estensione di tutti gli accertamenti

indicati. Il 18 ottobre 2023 la convenuta ha evidenziato delle lacune nelle

spiegazioni del perito, il quale il 30 ottobre 2023 ha dato un nuovo parere e

si è rimesso alle valutazioni del Pretore aggiunto. Il 2 novembre 2023 la

convenuta ha chiesto un’udienza alla presenza del perito per stabilire le

modalità degli accertamenti peritali da eseguire. Il 10 novembre 2023 l’attrice

ha indicato come superflua l’udienza, ferma restando la limitazione degli

accertamenti al necessario per rispondere ai quesiti peritali.

G. Con decisione 22

novembre 2023 il Pretore aggiunto ha limitato gli accertamenti peritali da

eseguire alla “valutazione di tipo somatico (esclusa qualsivoglia ulteriore

indagine, ad es. valutazione psichiatrica, test psicodiagnostici, ecc.), ha richiesto

al perito un nuovo preventivo e spiegazioni circa la necessità di avvalersi di

uno specialista in reumatologia (dr. med. __________) anziché in ortopedia.

Il 4 dicembre 2023 il

perito ha quantificato in fr. 11'500.– (+/- 10%) il nuovo preventivo di spesa e

spiegato la necessità dello specialista in reumatologia.

H. Con decisione 13

febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato priva d’oggetto la domanda di

ricusazione del perito, ha designato quale perito il __________, sotto la

direzione medica della Dr.ssa med. __________ e ha assegnato alla convenuta 15

giorni per versare l’anticipo di fr. 11'500.– per le presumibili spese

peritali.

Fatti

I. Il 14 febbraio 2024

la convenuta si è lamentata di non avere avuto notizia in punto alle richieste

rivolte al perito il 22 novembre 2023. Il 15 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha

quindi prorogato il termine per versare l’anticipo delle spese peritali e trasmesso

all’interessata il preventivo 4 dicembre 2023.

Il 19 febbraio 2024 la

convenuta ha rilevato che il preventivo era privo di dettagli ed eccessivo, sollecitando

il Pretore aggiunto a chiedere un preventivo di spesa ad altro specialista.

L. Con disposizione

ordinatoria processuale 20 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha respinto poiché

generica le richieste della convenuta, ha precisato che la nota d’onorario del

perito sarebbe comunque stata soggetta a tassazione e ha confermato la

decisione di nomina del perito del 13 febbraio 2024.

Il 22 febbraio 2024 la

convenuta ha puntualizzato l’impossibilità a formulare argomenti puntuali e dettagliati,

posto che il preventivo di spesa era di per sé generico e senza indicazioni, da

cui la conferma della sua richiesta 14 (correttamente: 19) febbraio 2024.

M. Con reclamo 26

febbraio 2024 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al

gravame, l’annullamento della decisione 13 febbraio 2024. Inoltre, postula che

sia fatto ordine al Pretore aggiunto di chiedere al __________ di dettagliare e

giustificare il preventivo 4 dicembre 2023 e di chiedere ad altro specialista

in ortopedia un preventivo per rispondere ai quesiti peritali.

In data 11 marzo 2024

questa Camera ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Oggetto d’impugnazione sono

le due decisioni 18 settembre 2023 e 13 febbraio 2024, con cui il Pretore

aggiunto ha provveduto a nominare il perito giudiziario e a ordinare la

prestazione da parte della convenuta dell’anticipo delle spese peritali presumibili.

1.1

In quanto disposizioni

ordinatorie processuali ai sensi dell’art. 124 CPC, per i combinati art. 319

lett. b e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG esse sono impugnabili

mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello.

1.2

Tenuto conto dell’analogia

tra le due decisioni 18 settembre 2023 e 13 febbraio 2024 e dei rispettivi

argomenti sollevati con i relativi reclami 25 settembre 2023 e 26 febbraio

2024, il presente giudizio evade entrambi i gravami pur mantenendo dispositivi

separati.

2.

Per contro non è

oggetto di esame da parte di questa Camera il tema della ricusazione del perito

giudiziario che la convenuta ha richiesto nell’ambito del reclamo 25 settembre

2023, questione che rientra nelle competenze del Pretore aggiunto il quale,

nella successiva decisione 13 febbraio 2024 si limita a rilevare nelle premesse

che la questione è diventata priva d’oggetto, senza peraltro formalizzare la

questione nel dispositivo. E, in proposito, la reclamante non solleva alcuna

doglianza con l’impugnativa 26 febbraio 2024.

Sul reclamo 25

settembre 2023

3.

Impugnata è la

decisione 18 settembre 2023 di nomina a perito del __________, sotto la

direzione medica della Dr.ssa med. __________, e l’ordine di prestare

l’anticipo di fr. 16'000.– a titolo di spese peritali presumibili (sopra,

consid. D). Tale pronunciato è oramai superato dalla successiva decisione 13

febbraio 2024 con cui il Pretore aggiunto ha (di nuovo) nominato a perito quel

medesimo __________, sotto la direzione medica della Dr.ssa med. __________, e

ordinato la prestazione dell’anticipo di fr. 11'500.– a titolo di spese

peritali presumibili. Ciò rende privo d’oggetto il reclamo 25 settembre 2023,

che può quindi essere stralciato dai ruoli senza particolari formalità (art.

242.

CPC) e senza prelevare spese processuali.

Sul reclamo 26

febbraio 2024 in materia di designazione del perito giudiziario

4.

La reclamante

contesta la designazione a perito del __________ in quanto non è una persona

fisica, critica l’idoneità della direttrice medica di questo ente in quanto internista

e non specializzata in ortopedia e, infine, lamenta il fatto che non sia noto

il nome dello specialista in reumatologia di riferimento, indicazione questa

che reputa necessaria per motivi di responsabilità e di segreto professionale.

4.1

Giova qui rilevare che la

decisione 13 febbraio 2024 designa in effetti quale perito il __________, sotto

la direzione medica della Dr.ssa med. __________, ma la cui lettura non può

certo fare astrazione delle risultanze processuali che l’hanno preceduta. In

particolare, dall’incarto risulta che nella fase preparatoria il Pretore

aggiunto si è sempre rapportato alla dr.ssa med. __________, che è stata sua unica

e diretta interlocutrice. Come tale - e non in veste di mera rappresentante del

__________ - quest’ultima ha personalmente firmato tutti gli scritti

indirizzati al primo giudice, (cfr. “mapp. blu corrispondenza” [scritti 6

settembre 2023 e 10 ottobre 2023] e “mapp. verde” [28 settembre 2023, 30

ottobre 2023, 4 dicembre 2023]). Anche l’ordinanza 22 novembre 2023 si rivolge poi

in modo esplicito al “__________, nella persona fisica della dr.ssa med. __________”

(“mapp. verde”). Per quanto il __________ sia stato designato quale perito, è

quindi da ritenere che la conduzione e la responsabilità del mandato peritale sia

stata in realtà affidata alla dr.ssa med. __________, riservata la facoltà riconosciutale

di far capo “ai medici specialisti necessari” (decisione 13 febbraio 2024

dispositivo n. 3.1), e meglio - perlomeno fino a prova contraria - al reumatologo

dr. med. __________ (ordinanza 22 novembre 2023: “mapp. verde”).

4.2

Ora sugli evocati pregressi la

reclamante non si esprime affatto. Sicché, in assenza di puntuali e più

specifiche spiegazioni non è dato di capire i termini della censura che

l’interessata propone ora con il reclamo in esame. Il gravame, immotivato sotto

questo profilo (art. 321 cpv. 1 CPC), si rivela a priori inammissibile.

Sul reclamo 26

febbraio 2024 in materia di anticipo delle spese peritali

5.

L’impugnabilità di

una richiesta di anticipo delle spese per l’assunzione delle prove (art. 102

CPC), quale è quello per le spese peritali presumibili, è esplicitamente

prevista dalla legge in applicazione degli art. 103 e art. 319 lett. b cifra 1

CPC. Non occorre dunque che sia realizzato il presupposto di pregiudizio

difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC).

L’art. 320 CPC stabilisce

che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

6.

La reclamante

sostiene che il preventivo di spesa fissato in fr. 11'500.– (+/- 10%) non contiene

un minimo di dettaglio sull’attività prevista dal perito, segnatamente le visite,

gli accertamenti e il dispendio di ore stimato. E nemmeno fa riferimento ad una

tariffa applicabile, quale potrebbe essere il TARMED. A suo modo di vedere, per

rispondere ai quesiti peritali in punto all’abilità lavorativa dell’attrice nel

corso del primo semestre del 2018, era sufficiente un esame dei certificati

medici specialistici già agli atti per il quale non erano da prevedere più di

4/5 ore. Rileva ancora la reclamante che nelle citate circostanze non sarebbe stato

possibile insorgere solo contro la fattura finale, in quanto di norma essa rispecchiava

il preventivo di spesa. L’interessata osserva anche che il Pretore aggiunto,

reso attento dell’assenza di precisazioni circa l’attività e il tempo che giustificassero

un preventivo di spesa di fr. 11'500.– e della sua richiesta di chiedere un

nuovo preventivo ad uno specialista in ortopedia, si era limitato a rimproverarle

di avere formulato una critica generica.

7.

Giusta l’art. 102

cpv. 1 CPC ogni parte deve anticipare le spese processuali per l’assunzione

delle prove da lei richieste, ritenuto che ciascuna parte deve anticipare la

metà delle spese per l’assunzione di prove richieste da entrambe (cpv. 2).

L’anticipo non prestato da una parte può essere versato dall’altra; nel caso

contrario, l’assunzione delle prove decade (cpv. 3). Sono fatte salve le

controversie in cui il giudice esamina d’ufficio i fatti (cpv. 3, seconda frase).

7.1

L’ammontare è stabilito dal

giudice in base alla tariffa giudiziaria in vigore nel Cantone ove egli ha la

propria giurisdizione o, se la tariffa non fornisce elementi utili, facendo

capo all’esperienza comune oppure ancora - segnatamente in caso di assunzione

di una perizia - a specifici preventivi chiesti ai potenziali periti (Schmid/Jent-Sørensen, in:

Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 1 ad art. 102; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 6 ad art. 102; Suter/Von

Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a

ed., 2016, n. 8 ad art. 102).

Trattandosi più in

particolare di perizie giudiziarie mediche commissionate da tribunali, giova

ancora rilevare che non risulta a livello federale l’esistenza di una tariffa

uniforme per la remunerazione dei periti e che neppure in regime di

assicurazioni sociali la LPGA prevede in tal senso qualcosa: sicché tornando

applicabili le disposizioni cantonali, in assenza di una tariffa predefinita

spetta all’autorità giudiziaria pattuirne l’ammontare rispettivamente

sollecitare (appunto) un preventivo di spesa (J.

Castella, L’expertise médicale et le jugement de renvoi pour instruction

complementaire: aspects financiers et proceduraux, in: HAVE/REAS 2/2022 pag.

130.

segg., 132).

7.2

Nel Canton Ticino le spese

processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del

30.

novembre 2010 (art. 1 cpv. 1). L’art. 30 LTG prevede che l’indennità del

perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo

libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro

(cpv. 1); inoltre se è presentato un parere scritto, il perito deve produrre una

nota d’onorario per scritto (cpv. 2). Stante l’ampio potere di apprezzamento

del giudice in materia di anticipazione delle spese, l’istanza di ricorso non

può sostituivi il proprio apprezzamento ma interviene soltanto in caso di abuso

o eccesso.

8.

Ora, in concreto il

Pretore aggiunto ha chiesto alla reclamante un anticipo di fr. 11'500.– per le

presumibili spese peritali. Tale richiesta si fonda sul preventivo datato 4

dicembre 2023 con cui la dr.ssa med. __________ ha (appunto) prospettato una

spesa complessiva di fr. 11'500.– (+/- 10%) per una “valutazione esclusivamente

di tipo somatico (internistica/reumatologica senza la valutazione psichiatrica

e test psicologici)” (“mapp. verde”).

8.1

Nondimeno - come

correttamente rileva la reclamante - la cifra così indicata è sprovvista di

qualsiasi quand’anche sommario riferimento alle modalità e ai parametri ritenuti

per determinarla. In particolare, non è indicata una specificazione “a

forfait”. Ma neppure è fatta menzione di un distinguo a grandi linee delle singole

attività peritali considerate e di un calcolo di massima per giungere a

quell’importo. E non si accenna nemmeno ad una tariffa oraria applicabile per

rapporto ad una stima complessiva del dispendio orario prevedibile. Vero è che

il primo preventivo datato 6 settembre 2023 richiamava il tariffario “TARMED perizia

categoria E”. Resta il fatto che per questa tipologia di perizia (così

definite: “Per casi eccezionalmente difficili occorre prendere accordi

particolari con il committente. Appartengono a questa categoria: uno studio

degli atti particolarmente impegnativo, considerazioni e conclusioni peritali

di elevata difficoltà, una redazione particolarmente difficile della perizia

con ricerche eccezionalmente complesse.”) pare sia comunque prevista una “fatturazione

secondo particolari accordi con l’ente che sostiene le spese” (00.2420 Perizia

della categoria E: TARMED 01.09, 1.1.2018).

8.2

Ciò posto, il perito

allestisce il preventivo secondo la propria esperienza, in base ai criteri

validi nello specifico settore in cui è attivo. Ed è poi a fronte del referto

peritale che il giudice ha il compito di esaminare e verificare la relativa nota,

in modo da stabilire la congruità dell’onorario che per finire andrà

riconosciuto al perito (III CCA 8 novembre 2021 13.2021.59 consid. 4.1.2). Tuttavia,

in assenza di un tariffario di riferimento che indichi i criteri determinati

per quantificare la remunerazione di un perito giudiziario medico,

rispettivamente di una qualsiasi definizione sui parametri in tal senso applicabili,

mal si vede come il Pretore aggiunto potrà in concreto procedere ad un’analisi

e ad un controllo e infine a una valutazione della nota d’onorario che, in

effetti - come osserva la reclamante - segue di regola la traccia segnata dal

preventivo di spesa, e quindi scostarsi dal medesimo. Non solo. Vista

l’impossibilità di un oggettivo raffronto con la spesa così preventivata, non è

dato di comprendere sulla base di quali argomenti la parte che per finire sarà

tenuta a farsi carico del costo totale o parziale della perizia (a seconda

della soccombenza nella causa) avrà modo di valutare e se del caso contestare l’onorario

che, tassato dal primo giudice, sarà per finire dovuto a quel perito.

8.3

Nelle circostanze appena

descritte, in difetto di qualsivoglia dettaglio a giustificazione del

preventivo di fr. 11'500.– per le spese peritali, non vi sarà modo di ponderare

la congruità dell’onorario finale richiesto dal perito. Pertanto, pur nell’ampio

potere di apprezzamento di cui dispone, è da ritenere che al riguardo la

decisione del Pretore aggiunto è costitutiva di un accertamento manifestamente

errato dei fatti e di un’errata applicazione del diritto. Sotto questo profilo

pertanto il reclamo merita di essere accolto.

Ne consegue l’annullamento

di tutto il dispositivo n. 5 (incluso quindi il n. 5.1, 5.2 e 5.3) concernente

l’anticipo delle spese peritali, con rinvio dell’incarto giusta l’art. 327 cpv.

3.

lett. a CPC al Pretore aggiunto affinché raccolga presso il perito già designato

quel minimo di indicazioni che è stato alla base del preventivo di spesa datato

4.

dicembre 2023.

L’esito odierno comporta

giocoforza, oltre all’annullamento del menzionato dispositivo n. 5, anche

quello del dispositivo n. 4 concernete il termine per rassegnare il referto

peritale scritto, che andrà nuovamente assegnato.

9.

Diversamente da

quanto pretende la reclamante risulta invece sprovvista di ogni fondamento la

richiesta di far ordine al Pretore aggiunto di sollecitare presso un “altro

specialista in ortopedia il preventivo per rispondere ai quesiti peritali

(previo esame dell’incarto)”. Basti al riguardo ricordare che la scelta del

perito è prerogativa del giudice e non già delle parti, quand’anche a queste

ultime sia da garantire il diritto di essere sentite (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa

ed., 2017, n. 26 ad art. 183 [versione e-book#8 al 1° febbraio 2020, n. 31 ad

art. 183]).

10.

La controparte non ha

un interesse degno di protezione rispetto ad un anticipo delle spese per una

perizia da lei non richiesta (a contrario art. 102 cpv. 1 CPC). In concreto

tale mezzo di prova non figura tra quelli che aveva notificato all’udienza del

25.

ottobre 2019 (verbale, pag. 1) e anzi nello specifico vi si era finanche

opposta, la perizia essendo stata voluta dalla sola reclamante (verbale, pag. 2).

Ciò premesso, l’accoglimento del reclamo non aggrava inoltre la controparte, se

solo si considera che è teso ad assumere i necessari elementi di riferimento

per poi consentire all’atto finale ad una ponderazione dell’onorario dovuto al perito.

Indirettamente pertanto, dandosi il caso, questo potrà altresì andare a

vantaggio dell’attrice. Da cui la rinuncia a raccogliere osservazioni al

reclamo (sopra, consid. M).

Sulle spese

giudiziarie del reclamo 26 febbraio 2024

11.

La reclamante vede

accogliere il suo reclamo sul tema dell’anticipo delle spese, ma non in punto

alla nomina del perito. Le spese processuali sono stabilite in fr. 400.– giusta

l’art. 2 e 14 LTG e, tenuto conto della parziale soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC), restano a suo carico in ragione di metà. Non essendo stata interpellata

la controparte, la rimanenza è posta per motivi di equità a carico dello Stato in

applicazione dell’art. 107 cpv. 2 CPC. Non si assegnano ripetibili alla

reclamante.

12.

L’emanazione del

presente giudizio, che, per quanto non già privo d’oggetto rispettivamente inammissibile,

non ha posto questioni di principio o di rilevante importanza, è pronunciata da

questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra

1.

e 2 e cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 25 settembre 2023 di

RE 1, diventato privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli.

2.

Per il reclamo 25

settembre 2023 non si prelevano spese processuali.

3.

Per quanto

ammissibile, il reclamo 26 febbraio 2024 di RE 1 è accolto. Di conseguenza i

dispositivi n. 4 e 5 (inclusi n. 5.1, 5.2 e 5.3) della decisione 13 febbraio

2024.

sono annullati. L’incarto è rinviato al Pretore aggiunto per nuovo

giudizio ai sensi dei considerandi.

4.

Le spese processuali

per il reclamo 26 febbraio 2024, stabilite in fr. 400.–, sono poste a carico

della reclamante in ragione di metà. La rimanenza di fr. 200.– è posta a carico

dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili alla reclamante.

5.

Notificazione

(unitamente ai reclami 25 settembre 2023 e 26 febbraio 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.– (controversia in

materia di diritto del lavoro), contro la presente sentenza è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.