13.2024.15
Nomina del perito. Anticipo delle spese di una perizia giudiziaria medica e preventivo delle medesime.
8 aprile 2024Italiano19 min
rivolte al perito il 22 novembre 2023. Il 15 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.99
13.2024.15
Lugano
8 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.4 (procedura ordinaria - contratto di lavoro) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con petizione 17 gennaio 2019 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 25
settembre 2023 di RE 1 contro la decisione 18 settembre 2023 e sul reclamo 26
febbraio 2024 di RE 1 contro la decisione 13 febbraio 2024, decisioni con cui
il Pretore aggiunto ha statuito in materia di nomina del perito giudiziario e di
anticipo delle spese peritali;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro a
tempo indeterminato 14 agosto 2014 CO 1 è stata assunta alle dipendenze di RE 1
a far tempo dal 1° settembre 2014. CO 1 è stata vittima il 13 gennaio 2018 di
un infortunio al ginocchio destro sulle piste di sci, e il 7 aprile 2018 di un
secondo infortunio alla spalla destra cadendo nella cantina di casa propria. In
conseguenza di questi due eventi CO 1 lamenta un’inabilità lavorativa al 100% perdurata
fino al 2 luglio 2018, che RE 1 contesta.
Con disdetta ordinaria 13
aprile 2018 RE 1 ha rescisso il citato contratto con effetto dal 1° luglio 2018.
La stessa è stata contestata dalla dipendente il 30 aprile 2018 in quanto inoltrata
a suo dire in un periodo protetto e quindi nulla ai sensi dell’art. 336c cpv. 1
lett. b CO.
Con successiva disdetta
straordinaria 1° giugno 2018 RE 1 ha di nuovo rescisso il rapporto di lavoro.
La disdetta è stata contestata dalla dipendente l’8 giugno 2018 per
licenziamento ingiustificato giusta l’art. 337c CO.
B. Svolto il tentativo
di conciliazione, con petizione 17 gennaio 2019 CO 1 ha convenuto RE 1 innanzi
la Pretura del Distretto di Bellinzona. L’attrice ha chiesto di dichiarare
nulla la disdetta 13 aprile 2018, di dichiarare abusiva e ingiustificata la
disdetta 1° giugno 2018, di condannare la convenuta al pagamento di almeno fr. 42'585.85
quali spettanze salariali, rispettivamente indennità conseguenti il licenziamento
abusivo, e di condannare la convenuta al pagamento di fr. 10'000.– di
risarcimento danni per spese legali sin lì maturate.
Con risposta 21 marzo 2019
RE 1 ha postulato la reiezione della petizione. Con replica 27 maggio 2019
l’attrice ha ribadito le sue richieste di giudizio, con riserva della pretesa
di risarcimento danni per spese legali sin lì maturate che ha aumentato a fr.
16'000.–. Con la duplica 24 luglio 2019 anche la convenuta ha confermato le proprie
domande.
C. All’udienza del 25
ottobre 2019 le parti hanno notificato i mezzi di prova. Il Pretore aggiunto ha
quindi ammesso le prove incontestate, ha negato l’edizione dall’attrice di
documenti da istituti creditori e di carte di debito e credito, poiché ritenuta
alla stregua di una “fishing expedition”, rinviando la decisione sugli altri mezzi
di prova, fra cui la perizia giudiziaria richiesta dalla convenuta.
La perizia giudiziaria è
stata poi ammessa con disposizione ordinatoria processuale 27 dicembre 2021. Il
10 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha deciso sui quesiti peritali. Il 15
maggio 2023 questa Camera ha dichiarato inammissibile il relativo reclamo 21
febbraio 2023 della convenuta.
D. Con decisione datata 18
settembre 2023 il Pretore aggiunto ha designato quale perito il __________,
sotto la direzione medica della Dr.ssa med. __________ assegnando alla convenuta un termine di 15 giorni per versare
un anticipo di fr. 16'000.– per le presumibili spese peritali.
Con reclamo 25 settembre
2023, a valere nel contempo quale ricusazione del perito, RE 1 ha chiesto di
annullare la decisione 18 settembre 2023.
E. Il 26 settembre 2023
il Pretore aggiunto ha assegnato all’attrice e al perito un termine scadente il
13 ottobre 2023 per proporre osservazioni all’istanza di ricusazione. Il 13
ottobre 2023 l’attrice si è rimessa al prudente apprezzamento del Pretore
aggiunto.
F. Nel frattempo,
il
19 e 21 settembre 2023 la convenuta, preso atto del preventivo di spesa di fr.
16'000.- ha chiesto chiarimenti in punto agli accertamenti previsti dal perito.
Il 20 settembre 2023 il Pretore aggiunto ha sospeso il termine per l’anticipo e
chiesto osservazioni all’attrice e al perito.
Il 26 settembre 2023
l’attrice ha condiviso le perplessità e le contestazioni circa estensione degli
accertamenti voluti dal perito, ritenuti eccessivi. Dopo aver chiesto un nuovo preventivo,
limitato all’area tematica posta dai quesiti peritali, si è comunque rimessa al
prudente apprezzamento del primo giudice.
Il 28 settembre 2023 il
perito ha giustificato la pertinenza e l’estensione di tutti gli accertamenti
indicati. Il 18 ottobre 2023 la convenuta ha evidenziato delle lacune nelle
spiegazioni del perito, il quale il 30 ottobre 2023 ha dato un nuovo parere e
si è rimesso alle valutazioni del Pretore aggiunto. Il 2 novembre 2023 la
convenuta ha chiesto un’udienza alla presenza del perito per stabilire le
modalità degli accertamenti peritali da eseguire. Il 10 novembre 2023 l’attrice
ha indicato come superflua l’udienza, ferma restando la limitazione degli
accertamenti al necessario per rispondere ai quesiti peritali.
G. Con decisione 22
novembre 2023 il Pretore aggiunto ha limitato gli accertamenti peritali da
eseguire alla “valutazione di tipo somatico (esclusa qualsivoglia ulteriore
indagine, ad es. valutazione psichiatrica, test psicodiagnostici, ecc.), ha richiesto
al perito un nuovo preventivo e spiegazioni circa la necessità di avvalersi di
uno specialista in reumatologia (dr. med. __________) anziché in ortopedia.
Il 4 dicembre 2023 il
perito ha quantificato in fr. 11'500.– (+/- 10%) il nuovo preventivo di spesa e
spiegato la necessità dello specialista in reumatologia.
H. Con decisione 13
febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato priva d’oggetto la domanda di
ricusazione del perito, ha designato quale perito il __________, sotto la
direzione medica della Dr.ssa med. __________ e ha assegnato alla convenuta 15
giorni per versare l’anticipo di fr. 11'500.– per le presumibili spese
peritali.
Fatti
I. Il 14 febbraio 2024
la convenuta si è lamentata di non avere avuto notizia in punto alle richieste
rivolte al perito il 22 novembre 2023. Il 15 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha
quindi prorogato il termine per versare l’anticipo delle spese peritali e trasmesso
all’interessata il preventivo 4 dicembre 2023.
Il 19 febbraio 2024 la
convenuta ha rilevato che il preventivo era privo di dettagli ed eccessivo, sollecitando
il Pretore aggiunto a chiedere un preventivo di spesa ad altro specialista.
L. Con disposizione
ordinatoria processuale 20 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha respinto poiché
generica le richieste della convenuta, ha precisato che la nota d’onorario del
perito sarebbe comunque stata soggetta a tassazione e ha confermato la
decisione di nomina del perito del 13 febbraio 2024.
Il 22 febbraio 2024 la
convenuta ha puntualizzato l’impossibilità a formulare argomenti puntuali e dettagliati,
posto che il preventivo di spesa era di per sé generico e senza indicazioni, da
cui la conferma della sua richiesta 14 (correttamente: 19) febbraio 2024.
M. Con reclamo 26
febbraio 2024 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al
gravame, l’annullamento della decisione 13 febbraio 2024. Inoltre, postula che
sia fatto ordine al Pretore aggiunto di chiedere al __________ di dettagliare e
giustificare il preventivo 4 dicembre 2023 e di chiedere ad altro specialista
in ortopedia un preventivo per rispondere ai quesiti peritali.
In data 11 marzo 2024
questa Camera ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Oggetto d’impugnazione sono
le due decisioni 18 settembre 2023 e 13 febbraio 2024, con cui il Pretore
aggiunto ha provveduto a nominare il perito giudiziario e a ordinare la
prestazione da parte della convenuta dell’anticipo delle spese peritali presumibili.
1.1
In quanto disposizioni
ordinatorie processuali ai sensi dell’art. 124 CPC, per i combinati art. 319
lett. b e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG esse sono impugnabili
mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello.
1.2
Tenuto conto dell’analogia
tra le due decisioni 18 settembre 2023 e 13 febbraio 2024 e dei rispettivi
argomenti sollevati con i relativi reclami 25 settembre 2023 e 26 febbraio
2024, il presente giudizio evade entrambi i gravami pur mantenendo dispositivi
separati.
2.
Per contro non è
oggetto di esame da parte di questa Camera il tema della ricusazione del perito
giudiziario che la convenuta ha richiesto nell’ambito del reclamo 25 settembre
2023, questione che rientra nelle competenze del Pretore aggiunto il quale,
nella successiva decisione 13 febbraio 2024 si limita a rilevare nelle premesse
che la questione è diventata priva d’oggetto, senza peraltro formalizzare la
questione nel dispositivo. E, in proposito, la reclamante non solleva alcuna
doglianza con l’impugnativa 26 febbraio 2024.
Sul reclamo 25
settembre 2023
3.
Impugnata è la
decisione 18 settembre 2023 di nomina a perito del __________, sotto la
direzione medica della Dr.ssa med. __________, e l’ordine di prestare
l’anticipo di fr. 16'000.– a titolo di spese peritali presumibili (sopra,
consid. D). Tale pronunciato è oramai superato dalla successiva decisione 13
febbraio 2024 con cui il Pretore aggiunto ha (di nuovo) nominato a perito quel
medesimo __________, sotto la direzione medica della Dr.ssa med. __________, e
ordinato la prestazione dell’anticipo di fr. 11'500.– a titolo di spese
peritali presumibili. Ciò rende privo d’oggetto il reclamo 25 settembre 2023,
che può quindi essere stralciato dai ruoli senza particolari formalità (art.
242.
CPC) e senza prelevare spese processuali.
Sul reclamo 26
febbraio 2024 in materia di designazione del perito giudiziario
4.
La reclamante
contesta la designazione a perito del __________ in quanto non è una persona
fisica, critica l’idoneità della direttrice medica di questo ente in quanto internista
e non specializzata in ortopedia e, infine, lamenta il fatto che non sia noto
il nome dello specialista in reumatologia di riferimento, indicazione questa
che reputa necessaria per motivi di responsabilità e di segreto professionale.
4.1
Giova qui rilevare che la
decisione 13 febbraio 2024 designa in effetti quale perito il __________, sotto
la direzione medica della Dr.ssa med. __________, ma la cui lettura non può
certo fare astrazione delle risultanze processuali che l’hanno preceduta. In
particolare, dall’incarto risulta che nella fase preparatoria il Pretore
aggiunto si è sempre rapportato alla dr.ssa med. __________, che è stata sua unica
e diretta interlocutrice. Come tale - e non in veste di mera rappresentante del
__________ - quest’ultima ha personalmente firmato tutti gli scritti
indirizzati al primo giudice, (cfr. “mapp. blu corrispondenza” [scritti 6
settembre 2023 e 10 ottobre 2023] e “mapp. verde” [28 settembre 2023, 30
ottobre 2023, 4 dicembre 2023]). Anche l’ordinanza 22 novembre 2023 si rivolge poi
in modo esplicito al “__________, nella persona fisica della dr.ssa med. __________”
(“mapp. verde”). Per quanto il __________ sia stato designato quale perito, è
quindi da ritenere che la conduzione e la responsabilità del mandato peritale sia
stata in realtà affidata alla dr.ssa med. __________, riservata la facoltà riconosciutale
di far capo “ai medici specialisti necessari” (decisione 13 febbraio 2024
dispositivo n. 3.1), e meglio - perlomeno fino a prova contraria - al reumatologo
dr. med. __________ (ordinanza 22 novembre 2023: “mapp. verde”).
4.2
Ora sugli evocati pregressi la
reclamante non si esprime affatto. Sicché, in assenza di puntuali e più
specifiche spiegazioni non è dato di capire i termini della censura che
l’interessata propone ora con il reclamo in esame. Il gravame, immotivato sotto
questo profilo (art. 321 cpv. 1 CPC), si rivela a priori inammissibile.
Sul reclamo 26
febbraio 2024 in materia di anticipo delle spese peritali
5.
L’impugnabilità di
una richiesta di anticipo delle spese per l’assunzione delle prove (art. 102
CPC), quale è quello per le spese peritali presumibili, è esplicitamente
prevista dalla legge in applicazione degli art. 103 e art. 319 lett. b cifra 1
CPC. Non occorre dunque che sia realizzato il presupposto di pregiudizio
difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC).
L’art. 320 CPC stabilisce
che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
6.
La reclamante
sostiene che il preventivo di spesa fissato in fr. 11'500.– (+/- 10%) non contiene
un minimo di dettaglio sull’attività prevista dal perito, segnatamente le visite,
gli accertamenti e il dispendio di ore stimato. E nemmeno fa riferimento ad una
tariffa applicabile, quale potrebbe essere il TARMED. A suo modo di vedere, per
rispondere ai quesiti peritali in punto all’abilità lavorativa dell’attrice nel
corso del primo semestre del 2018, era sufficiente un esame dei certificati
medici specialistici già agli atti per il quale non erano da prevedere più di
4/5 ore. Rileva ancora la reclamante che nelle citate circostanze non sarebbe stato
possibile insorgere solo contro la fattura finale, in quanto di norma essa rispecchiava
il preventivo di spesa. L’interessata osserva anche che il Pretore aggiunto,
reso attento dell’assenza di precisazioni circa l’attività e il tempo che giustificassero
un preventivo di spesa di fr. 11'500.– e della sua richiesta di chiedere un
nuovo preventivo ad uno specialista in ortopedia, si era limitato a rimproverarle
di avere formulato una critica generica.
7.
Giusta l’art. 102
cpv. 1 CPC ogni parte deve anticipare le spese processuali per l’assunzione
delle prove da lei richieste, ritenuto che ciascuna parte deve anticipare la
metà delle spese per l’assunzione di prove richieste da entrambe (cpv. 2).
L’anticipo non prestato da una parte può essere versato dall’altra; nel caso
contrario, l’assunzione delle prove decade (cpv. 3). Sono fatte salve le
controversie in cui il giudice esamina d’ufficio i fatti (cpv. 3, seconda frase).
7.1
L’ammontare è stabilito dal
giudice in base alla tariffa giudiziaria in vigore nel Cantone ove egli ha la
propria giurisdizione o, se la tariffa non fornisce elementi utili, facendo
capo all’esperienza comune oppure ancora - segnatamente in caso di assunzione
di una perizia - a specifici preventivi chiesti ai potenziali periti (Schmid/Jent-Sørensen, in:
Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 1 ad art. 102; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 6 ad art. 102; Suter/Von
Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a
ed., 2016, n. 8 ad art. 102).
Trattandosi più in
particolare di perizie giudiziarie mediche commissionate da tribunali, giova
ancora rilevare che non risulta a livello federale l’esistenza di una tariffa
uniforme per la remunerazione dei periti e che neppure in regime di
assicurazioni sociali la LPGA prevede in tal senso qualcosa: sicché tornando
applicabili le disposizioni cantonali, in assenza di una tariffa predefinita
spetta all’autorità giudiziaria pattuirne l’ammontare rispettivamente
sollecitare (appunto) un preventivo di spesa (J.
Castella, L’expertise médicale et le jugement de renvoi pour instruction
complementaire: aspects financiers et proceduraux, in: HAVE/REAS 2/2022 pag.
130.
segg., 132).
7.2
Nel Canton Ticino le spese
processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del
30.
novembre 2010 (art. 1 cpv. 1). L’art. 30 LTG prevede che l’indennità del
perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo
libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro
(cpv. 1); inoltre se è presentato un parere scritto, il perito deve produrre una
nota d’onorario per scritto (cpv. 2). Stante l’ampio potere di apprezzamento
del giudice in materia di anticipazione delle spese, l’istanza di ricorso non
può sostituivi il proprio apprezzamento ma interviene soltanto in caso di abuso
o eccesso.
8.
Ora, in concreto il
Pretore aggiunto ha chiesto alla reclamante un anticipo di fr. 11'500.– per le
presumibili spese peritali. Tale richiesta si fonda sul preventivo datato 4
dicembre 2023 con cui la dr.ssa med. __________ ha (appunto) prospettato una
spesa complessiva di fr. 11'500.– (+/- 10%) per una “valutazione esclusivamente
di tipo somatico (internistica/reumatologica senza la valutazione psichiatrica
e test psicologici)” (“mapp. verde”).
8.1
Nondimeno - come
correttamente rileva la reclamante - la cifra così indicata è sprovvista di
qualsiasi quand’anche sommario riferimento alle modalità e ai parametri ritenuti
per determinarla. In particolare, non è indicata una specificazione “a
forfait”. Ma neppure è fatta menzione di un distinguo a grandi linee delle singole
attività peritali considerate e di un calcolo di massima per giungere a
quell’importo. E non si accenna nemmeno ad una tariffa oraria applicabile per
rapporto ad una stima complessiva del dispendio orario prevedibile. Vero è che
il primo preventivo datato 6 settembre 2023 richiamava il tariffario “TARMED perizia
categoria E”. Resta il fatto che per questa tipologia di perizia (così
definite: “Per casi eccezionalmente difficili occorre prendere accordi
particolari con il committente. Appartengono a questa categoria: uno studio
degli atti particolarmente impegnativo, considerazioni e conclusioni peritali
di elevata difficoltà, una redazione particolarmente difficile della perizia
con ricerche eccezionalmente complesse.”) pare sia comunque prevista una “fatturazione
secondo particolari accordi con l’ente che sostiene le spese” (00.2420 Perizia
della categoria E: TARMED 01.09, 1.1.2018).
8.2
Ciò posto, il perito
allestisce il preventivo secondo la propria esperienza, in base ai criteri
validi nello specifico settore in cui è attivo. Ed è poi a fronte del referto
peritale che il giudice ha il compito di esaminare e verificare la relativa nota,
in modo da stabilire la congruità dell’onorario che per finire andrà
riconosciuto al perito (III CCA 8 novembre 2021 13.2021.59 consid. 4.1.2). Tuttavia,
in assenza di un tariffario di riferimento che indichi i criteri determinati
per quantificare la remunerazione di un perito giudiziario medico,
rispettivamente di una qualsiasi definizione sui parametri in tal senso applicabili,
mal si vede come il Pretore aggiunto potrà in concreto procedere ad un’analisi
e ad un controllo e infine a una valutazione della nota d’onorario che, in
effetti - come osserva la reclamante - segue di regola la traccia segnata dal
preventivo di spesa, e quindi scostarsi dal medesimo. Non solo. Vista
l’impossibilità di un oggettivo raffronto con la spesa così preventivata, non è
dato di comprendere sulla base di quali argomenti la parte che per finire sarà
tenuta a farsi carico del costo totale o parziale della perizia (a seconda
della soccombenza nella causa) avrà modo di valutare e se del caso contestare l’onorario
che, tassato dal primo giudice, sarà per finire dovuto a quel perito.
8.3
Nelle circostanze appena
descritte, in difetto di qualsivoglia dettaglio a giustificazione del
preventivo di fr. 11'500.– per le spese peritali, non vi sarà modo di ponderare
la congruità dell’onorario finale richiesto dal perito. Pertanto, pur nell’ampio
potere di apprezzamento di cui dispone, è da ritenere che al riguardo la
decisione del Pretore aggiunto è costitutiva di un accertamento manifestamente
errato dei fatti e di un’errata applicazione del diritto. Sotto questo profilo
pertanto il reclamo merita di essere accolto.
Ne consegue l’annullamento
di tutto il dispositivo n. 5 (incluso quindi il n. 5.1, 5.2 e 5.3) concernente
l’anticipo delle spese peritali, con rinvio dell’incarto giusta l’art. 327 cpv.
3.
lett. a CPC al Pretore aggiunto affinché raccolga presso il perito già designato
quel minimo di indicazioni che è stato alla base del preventivo di spesa datato
4.
dicembre 2023.
L’esito odierno comporta
giocoforza, oltre all’annullamento del menzionato dispositivo n. 5, anche
quello del dispositivo n. 4 concernete il termine per rassegnare il referto
peritale scritto, che andrà nuovamente assegnato.
9.
Diversamente da
quanto pretende la reclamante risulta invece sprovvista di ogni fondamento la
richiesta di far ordine al Pretore aggiunto di sollecitare presso un “altro
specialista in ortopedia il preventivo per rispondere ai quesiti peritali
(previo esame dell’incarto)”. Basti al riguardo ricordare che la scelta del
perito è prerogativa del giudice e non già delle parti, quand’anche a queste
ultime sia da garantire il diritto di essere sentite (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa
ed., 2017, n. 26 ad art. 183 [versione e-book#8 al 1° febbraio 2020, n. 31 ad
art. 183]).
10.
La controparte non ha
un interesse degno di protezione rispetto ad un anticipo delle spese per una
perizia da lei non richiesta (a contrario art. 102 cpv. 1 CPC). In concreto
tale mezzo di prova non figura tra quelli che aveva notificato all’udienza del
25.
ottobre 2019 (verbale, pag. 1) e anzi nello specifico vi si era finanche
opposta, la perizia essendo stata voluta dalla sola reclamante (verbale, pag. 2).
Ciò premesso, l’accoglimento del reclamo non aggrava inoltre la controparte, se
solo si considera che è teso ad assumere i necessari elementi di riferimento
per poi consentire all’atto finale ad una ponderazione dell’onorario dovuto al perito.
Indirettamente pertanto, dandosi il caso, questo potrà altresì andare a
vantaggio dell’attrice. Da cui la rinuncia a raccogliere osservazioni al
reclamo (sopra, consid. M).
Sulle spese
giudiziarie del reclamo 26 febbraio 2024
11.
La reclamante vede
accogliere il suo reclamo sul tema dell’anticipo delle spese, ma non in punto
alla nomina del perito. Le spese processuali sono stabilite in fr. 400.– giusta
l’art. 2 e 14 LTG e, tenuto conto della parziale soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC), restano a suo carico in ragione di metà. Non essendo stata interpellata
la controparte, la rimanenza è posta per motivi di equità a carico dello Stato in
applicazione dell’art. 107 cpv. 2 CPC. Non si assegnano ripetibili alla
reclamante.
12.
L’emanazione del
presente giudizio, che, per quanto non già privo d’oggetto rispettivamente inammissibile,
non ha posto questioni di principio o di rilevante importanza, è pronunciata da
questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra
1.
e 2 e cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 25 settembre 2023 di
RE 1, diventato privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli.
2.
Per il reclamo 25
settembre 2023 non si prelevano spese processuali.
3.
Per quanto
ammissibile, il reclamo 26 febbraio 2024 di RE 1 è accolto. Di conseguenza i
dispositivi n. 4 e 5 (inclusi n. 5.1, 5.2 e 5.3) della decisione 13 febbraio
2024.
sono annullati. L’incarto è rinviato al Pretore aggiunto per nuovo
giudizio ai sensi dei considerandi.
4.
Le spese processuali
per il reclamo 26 febbraio 2024, stabilite in fr. 400.–, sono poste a carico
della reclamante in ragione di metà. La rimanenza di fr. 200.– è posta a carico
dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili alla reclamante.
5.
Notificazione
(unitamente ai reclami 25 settembre 2023 e 26 febbraio 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.– (controversia in
materia di diritto del lavoro), contro la presente sentenza è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.