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Decisione

13.2024.16

Incapacità di postulare dell'avvocato per conflitto d'interessi. Parte interessata al procedimento d'impugnazione. Reclamo divenuto privo d'oggetto e privo d'interesse. Stralcio e decisione sulle relative spese giudiziarie.

17 maggio 2024Italiano13 min

sino ad allora compiuti dall’avv. PA 1 (inclusa l’istanza di conciliazione), pena

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.16

Lugano

17 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2021.120 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, promossa con petizione del 5 luglio 2021 da

RE

1

già patrocinato dall’ PA 1

ora

patrocinato dall’ __________

contro

CO 1

patrocinato dall’

PA 2

CO 2

CO 3

CO 4

patrocinati dall’ PA 3

CO 5

e ora sul reclamo 4

marzo 2024 di RE 1 contro la decisione 19 febbraio 2024 con cui il Pretore ha statuito

sulla capacità di postulare del suo rappresentante legale avv. PA 1;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 5 luglio 2021

RE 1 ha convenuto in giudizio, davanti al Pretore del Distretto di Lugano, CO 1,

CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5, chiedendone la condanna (singolarmente e/o in solido)

al pagamento di fr 4'183'201.33 EUR 3'314'071.85 GBP 90'005.- e USD 71'000.- oltre

accessori, a titolo di risarcimento per atto illecito, rispettivamente

arricchimento indebito.

Con risposte del 26

novembre 2021 (CO 1), 29 novembre 2021 (CO 3, CO 2 e CO 4) e 9 dicembre 2021 (CO

5), i convenuti hanno contestato ogni addebito, sollevando tra l’altro anche

l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito e di prescrizione

delle pretese dell’attore.

Con replica 6 maggio 2022

l’attore ha confermato le proprie richieste.

Fatti

B. Con istanza 29 agosto

2022, CO 1 ha chiesto di accertare l’incapacità di postulare dell’avv. PA 1, di

limitare il procedimento all’evasione “dell’eccezione” di carente capacità di

postulazione del patrocinatore, di annullare il termine assegnato ai convenuti

per l’inoltro della duplica e di sospendere la procedura fino a evasione

dell’istanza. CO 2, CO 3 ed CO 4 hanno aderito alla richiesta. L’attore ha

avversato l’istanza.

Con decisione 9 dicembre

2022 il Pretore ha ingiunto all’avv. PA 1 di rinunciare con effetto immediato

al mandato di patrocinio conferitogli dall’attore RE 1, pena la nullità di ogni

atto compiuto dopo ricezione della diffida. Ha poi assegnato all’attore un

termine di 30 giorni per sottoscrivere e ratificare tutti gli atti giudiziari

sino ad allora compiuti dall’avv. PA 1 (inclusa l’istanza di conciliazione), pena

la nullità degli stessi e l’irricevibilità dell’azione, e per designare un

nuovo patrocinatore e comunicarne il nominativo alla Pretura. Le spese

giudiziarie sono state poste a carico dell’avv. PA 1.

Questo giudizio è stato

annullato con decisione 31 maggio 2023 di questa Camera in accoglimento del

reclamo di RE 1 datato 22 dicembre 2022 (inc. n. 13.2022.100). Nel frattempo RE

1 ha comunque sottoscritto e ratificato ogni atto processuale proposto per suo

conto dal legale.

C. Con istanza 14 agosto

2023 CO 1 ha chiesto, in forza di altri documenti, di nuovamente accertare

l’incapacità di postulare dell’avv. PA 1 e di fissare a RE 1 un termine di 30

giorni per conferire mandato ad un altro patrocinatore e per comunicarne il

nominativo in Pretura.

CO 2, CO 3 ed CO 4 vi si

sono associati con osservazioni 25 settembre 2023.

Il 22 novembre 2023 RE 1

si è opposto all’istanza e ha chiesto di respingere l’eccezione sollevata da CO

1 e dagli altri convenuti, in quanto sostanzialmente contraria alla buona fede,

dilatoria, sospetta e strumentale.

D. Con decisione 19

febbraio 2024 il Pretore ha accolto l’istanza (dispositivo n. 1) e ingiunto

all’avv. PA 1 di rinunciare con effetto immediato al mandato di patrocinio

conferitogli dall’attore RE 1, pena la nullità di ogni atto compiuto dopo

ricezione della diffida (dispositivo n. 1.1). Ha assegnato poi all’attore un

termine di 30 giorni per designare un nuovo patrocinatore e comunicarne il

nominativo alla Pretura (dispositivo n. 1.2). Il primo giudice ha infine posto

a carico dell’avv. PA 1 le spese processuali fissate in fr. 500.–, obbligandolo

a rifondere fr. 1'000.– di ripetibili a CO 1 e altrettanti fr. 1'000.– complessivamente

a CO 2, CO 3 ed CO 4 (dispositivo n. 2).

E. Con reclamo 4 marzo

2024 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, che la decisione

19 febbraio 2024 sia annullata, e che siano respinte tanto l’istanza 14 agosto

2023 di CO 1 quanto la presa di posizione 25 settembre 2023 di CO 2, CO 3 ed CO

4.

Il 6 marzo 2024 il

presidente di questa Camera ha concesso l’effetto sospensivo richiesto.

Con osservazioni 18 marzo

2024 CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo e la conferma della decisione

impugnata. CO 2, CO 3 ed CO 4 hanno formulato medesima richiesta con osservazioni

separate dello stesso giorno.

F. Il 25 marzo 2024

l’avv. PA 1 ha comunicato a questa Camera l’intervenuta rescissione del mandato

di rappresentanza da parte di RE 1. Il legale ha nondimeno evidenziato il

proprio interesse a vedere comunque decisa la questione delle spese e

ripetibili poste a suo carico.

Il 2 maggio 2024 l’avv. __________

ha comunicato al Pretore di essere subentrato al precedente legale avv. PA 1.

Di ciò la Pretura ha informato questa Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La facoltà di postulare,

ovvero la capacità di compiere atti processuali necessari alla conduzione di un

processo nella forma giuridica pertinente (May

Canellas, in: Petit commentaire, CPC, 2021, n. 2 ad art. 67 con

rimandi), è un presupposto processuale, anche se non figura esplicitamente all’art.

59.

cpv. 2 lett. c CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_469/2019 del 17

novembre 2020 consid. 3.2 con riferimenti; v. anche Bohnet, in: Commentaire romand, CPC, 2a ed., n.

82.

ad art. 59 con rinvii).

Il Tribunale federale si è

pronunciato sulla natura della capacità di postulare dell’avvocato,

rispettivamente sull’autorità competente a statuire in proposito in un

procedimento pendente (DTF 147 III 351 consid. 6.2). In tale contesto ha

evidenziato che la decisione sulla facoltà di rappresentanza dell’avvocato

tende a garantire il buon andamento del procedimento, sicché essa rientra nella

categoria delle decisioni relative alla direzione del processo giusta l’art.

124.

cpv. 1 CPC, e che, conseguentemente, nell’ambito di un procedimento

pendente su questo punto deve statuire il tribunale competente nel merito della

causa o, in applicazione dell’art. 124 cpv. 2 CPC, su delega un membro di

questo tribunale (DTF 147 III 351 consid. 6.3). Trattandosi poi di una

condizione di ricevibilità giusta l’art. 59 CPC con riferimento all’atto

introduttivo d’istanza, qualora la capacità di postulare fosse negata all’avvocato,

alla parte interessata è da fissare un termine (art. 132 CPC) per porre rimedio

a tale irregolarità (DTF 147 III 351 consid. 6.2).

La decisione che vieta al

legale di procedere in giudizio a motivo di un conflitto d’interessi è

costitutiva di un pregiudizio non più riparabile in sede di decisione finale,

tanto per la parte, quanto per il patrocinatore, che pertanto sono entrambi

legittimati ad impugnare (sentenza del Tribunale federale 4A_20/2021 del 12

ottobre 2021 consid. 1 e 2).

2.

La decisione 19

febbraio 2024 è una disposizione ordinatoria processuale impugnabile, giusta l’art.

319.

lett. b cifra 2 CPC, mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) entro il termine di 10 giorni

(art. 321 cpv. 2 CPC). La decisione è pervenuta al reclamante il 22 febbraio

2024.

Consegnato alla posta lunedì 4 marzo 2024 (art. 142 cpv. 3 CPC), il

reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

3.

L’attivazione di un

procedimento d’impugnazione - così come ogni procedimento giudiziario - non

inizia d’ufficio ma presuppone sempre la presentazione di un atto, nello

specifico ricorsuale, in quanto spetta solo alla parte interessata decidere se

avvalersi o no di un rimedio giuridico a proprio nome (sentenza TF 4A_93/2015

del 22 settembre 2015 consid. 1.3.1.2 e riferimenti, non pubbl. in: DTF 141 III

426; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 2 ad art. 58).

4.

Il gravame in esame

identifica RE 1 nel ruolo di (unico) reclamante, rappresentato dall’avv. PA 1. Ed

è in tal senso che l’atto ricorsuale si presenta sottoscritto sia dal legale che

da RE 1 personalmente.

4.1

Il 25 marzo 2024 l’avv. PA 1

ha comunicato a questa Camera che con lettera 14 marzo 2024, pervenutagli il 20

marzo 2024, il reclamante aveva disdetto tutti i mandati legali di cui era

stato incaricato, sicché non avrebbe più rappresentato il suo oramai ex

cliente. Il 2 maggio 2024 è seguita l’informazione in Pretura del nominativo

del nuovo patrocinatore legale, nella persona dell’avv. __________. È quindi da

ritenere che RE 1 si è conformato alla decisione impugnata, rendendo con ciò

privo d’oggetto il reclamo in punto ai dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2 della

decisione impugnata. Venuto meno il tema principale del reclamo, rilevato che

il punto 2 del dispositivo, relativo alle spese e ripetibili non stabilisce

alcun onere a suo carico - bensì a carico del suo ex legale avv. PA 1 - a RE 1 non

può più essere riconosciuto un interesse degno di protezione indipendente e a

sé stante a che la decisione impugnata sia annullata o riformata limitatamente

a questo punto.

4.2

L’art. 242 CPC prevede lo

stralcio dal ruolo della causa ogni qualvolta il procedimento termina per altri

motivi senza decisione del giudice. Ciò è il caso laddove l’oggetto litigioso

scompare per una ragione che non è riassumibile in uno dei tre atti processuali

compresi all’art. 241 (desistenza, acquiescenza, transazione), ed è divenuto

oggettivamente impossibile emettere un giudizio ancora attuale su quella

specifica pretesa, rispettivamente quando il presupposto processuale

dell’interesse degno di protezione, che esisteva al momento della

litispendenza, sparisce più tardi (Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017,

n. 4, 6 e 7 [e-book #8 aggiornato al 1° febbraio 2020 n. 4, 6 , 7 e 8] ad

art. 242). Da decidere restano nondimeno le spese giudiziarie (spese

processuali e ripetibili) attinenti il gravame.

L’art. 107 cpv. 1 lett. e

CPC stabilisce che se la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di

oggetto e la legge non prevede altrimenti, il giudice può prescindere dai

criteri di ripartizione secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e procedere a un

giudizio secondo equità. Alla base di questo giudizio in equità occorre

dapprima individuare le ragioni dello stralcio della causa, ossia chi o cosa lo

ha determinato e, in particolare, se ciò è da ricondurre al comportamento di

una parte, di regola le spese potranno esserle accollate secondo il principio

di causalità (Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar

zur ZPO, 2021, n. 12 ad art. 107; Trezzini,

op. cit., n. 20 e 21 [e-book #8 aggiornato al 1° febbraio 2020 n.

23.

e 25] ad art. 107).

4.3

Per quanto si è detto (sopra,

consid. 4.1), con la rescissione di ogni mandato di rappresentanza conferito

all’avv. PA 1 e la successiva designazione dell’avv. __________ a suo nuovo

patrocinatore, il reclamante ha privato la sua impugnativa dell’oggetto

litigioso. È quindi venuto meno un suo interesse degno di protezione ad ottenere

una decisione in punto al dispositivo sulle spese e ripetibili fissate dal

Pretore. Il reclamo deve così essere stralciato dai ruoli in applicazione

dell’art. 242 CPC, fermo restando che il motivo dello stralcio è da imputare e

da ricondurre al reclamante medesimo che di fatto si è adeguato alla decisione

impugnata. L’interessato, analogamente a quando sarebbe successo in caso di desistenza

dal reclamo, va considerato soccombente, sicché nello specifico non vi è

ragione per scostarsi dai criteri di ripartizione secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC.

Tutto ciò considerato, il

reclamante deve farsi carico delle spese giudiziarie del gravame in esame. La

tassa di giustizia viene stabilita in fr. 400.– (in sede di reclamo va da fr.

100.– a fr. 1'000.–: art. 14 LTG) tenuto anche conto dell’art. 21 LTG. Inoltre

il reclamante corrisponderà un’indennità per ripetibili giusta gli art. 10

segg. Rtar a CO 1 che ha resistito al reclamo, e a CO 2, CO 3 e CO 4, anch’essi

resistenti. Non si assegnano ripetibili a CO 5, rimasto silente.

5.

Con scritto 25 marzo

2024.

l’avv. PA 1 ha evidenziato il proprio interesse a vedere comunque decisa

la questione delle spese e ripetibili poste a suo carico. Si è detto che la decisione

che vieta al legale di procedere in giudizio a motivo di un conflitto d’interessi

è costitutiva di un pregiudizio non più riparabile in sede di decisione finale,

tanto per la parte, quanto per il patrocinatore, che pertanto sono entrambi

legittimati ad impugnare (sopra, consid. 1 con rinvio alla sentenza del

Tribunale federale 4A_20/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 1 e 2). Ora, il

gravame 4 marzo 2024 indica quale reclamante il solo RE 1, ma non l’avv. PA 1,

che non risulta abbia inoltrato reclamo anche a proprio nome. Carenza questa a

cui non può certo supplire l’istanza datata 25 marzo 2024, già solo perché è

stata presentata ben oltre i 10 giorni per l’inoltro del reclamo (sopra,

consid. 2). In assenza di un tempestivo atto ricorsuale non vi è quindi modo di

dare seguito alla sua richiesta di decidere in punto a “spese ripetibili che la

Pretura di Lugano ha assegnato al sottoscritto legale personalmente”. La

domanda è inammissibile.

6.

Stante l’esito della

procedura - stralcio del gravame 4 marzo 2024 (sopra, consid. 4) e

inammissibilità dell’istanza 25 marzo 2024 (sopra, consid. 5) - il presente

giudizio viene emesso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. a cifra 1 e cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 4 marzo 2024 di RE 1

è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto e privo d’interesse.

2.

La richiesta 25

marzo 2024 dell’avv. PA 1 è inammissibile.

3.

Le spese

processuali, stabilite in fr. 400.–, sono poste a carico di RE 1, con obbligo

di rifondere fr. 500.– di ripetibili a CO 1 e complessivi fr. 500.– di

ripetibili a CO 2, CO 3 e CO 4. Non si assegnano ripetibili a CO 5.

4.

Notificazione:

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.