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Decisione

13.2024.17

Reclamo in materia di prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile non è dato dal timore di un giudizio negativo. Ampio apprezzamento (anticipato) delle prove da parte del giudice, censurabile solo in caso di abuso o eccesso

18 giugno 2024Italiano8 min

B. Con petizione 31

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.17

Lugano

18 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2022.168 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con

petizione 31 agosto 2022 da

CO 1

CO 2

entrambi patrocinati dallo PA 2

contro

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

e ora

sul reclamo 15 marzo 2024 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove del 1° marzo

2024;

ritenuto

in fatto: A. Il mappale no __________

RFD di __________ è costituito in proprietà per piani. La PPP no __________4 è

proprietà di CO 2, la PPP no __________5 di CO 1 e la PPP no __________6 di RE

1.

Fatti

B. Con petizione 31

agosto 2022 CO 1 e CO 2, invocato l’art. 649b CC, hanno chiesto l’esclusione di

RE 1 dalla comunione dei comproprietari e la condanna del medesimo ad alienare

la sua quota di comproprietà, rimproverandogli atteggiamenti incompatibili con

gli obblighi di un comproprietario.

C. Con risposta 6

dicembre 2022 il convenuto si è opposto alla petizione. Respinti gli addebiti

mossigli dalla parte attrice, egli contesta la facoltà degli attori di chiedere

la sua estromissione in quanto sarebbero essi medesimi a tenere un

comportamento scorretto.

Con i successivi allegati

entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

D. Esperito il dibattimento

delle prime arringhe, con ordinanza 1° marzo 2024 il Pretore ha deciso in

merito alle prove. Ammessa la perizia giudiziaria intesa a stabilire il valore

della quota PPP __________6 di RE 1 e fissato alle parti un termine per

proporre i quesiti peritali, ha poi respinto tutte le altre prove.

E. Con reclamo 15 marzo

2024 RE 1 postula l’annullamento della predetta decisione e la sua riforma nel

senso di estendere la perizia giudiziaria alle PPP __________4 e __________5,

ammettere tutti i mezzi di prova offerti dalla parte convenuta e le istanze di

assunzione di nuovi fatti e mezzi di prova del 14 luglio 2023, 28 settembre

2023, 19 ottobre 2023 e 23 ottobre 2023 da lui stesso presentate.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Pretore ha deciso in merito alle prove è una disposizione ordinatoria

processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2

e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 5 marzo 2024. Rimesso alla posta il 15 marzo 2024,

il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il

CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati

l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non

espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è

ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità

delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che

l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.

2.2

Va

qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un

danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una

prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione

finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014

consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice

di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.),

non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC.

L’art.

150.

CPC prevede che oggetto di prova sono i fatti controversi, se

giuridicamente rilevanti. È compito del giudice decidere se e quali prove

assumere, sicché egli deve confrontarsi, perlomeno in modo sommario, con gli

argomenti sollevati dalle parti, al fine di determinare quali siano rilevanti e,

come tali, oggetto di prova. Nell’esame della rilevanza delle prove, il giudice

gode di un ampio potere di apprezzamento e l’istanza di ricorso non può

sostituirvi il proprio apprezzamento, intervenendo soltanto in caso di abuso o

eccesso. Il giudice dev’essere libero di assumere le prove che ritiene

necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più

opportune affinché l’istruttoria sia adeguata ai bisogni della causa, ritenuto

che in ciò egli gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di

ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto

in caso di abuso o eccesso, non ravvisabili nel caso concreto.

3.

A mente del

reclamante vi sarebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

perché con la decisione in questione il Pretore ha anticipato la sentenza a suo

detrimento.

L’argomentazione del

reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.

Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett.

b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è

insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa accogliere

la pretesa attorea perché la parte convenuta non ha dimostrato un fatto che con

l’assunzione della prova rifiutata avrebbe potuto essere provato, non

costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge.

Stando così le cose il

pregiudizio invocato dal reclamante non può essere ritenuto concreto e di

essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe essere

recuperato mediante una successiva sentenza finale a lui favorevole.

In mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

4.

Va ancora rilevato

che il Pretore ha rifiutato le prove offerte dal convenuto procedendo ad un

apprezzamento anticipato delle medesime, ritenendone inutile l’assunzione, la situazione

di disagio in essere tra i condomini risultando dagli atti e il dissidio essendo

tale da rendere impossibile la continuazione della comunione.

Se, come sostiene

il reclamante, il Tribunale federale ha statuito che “un membro della comunione

dei comproprietari per piani, che ne ha disatteso le regole giuridiche e morali

in modo grave, non può far valere che la continuazione della comunione con un

altro membro il cui comportamento è pure stato contrario alla comunione non può

essere da lui ragionevolmente pretesa” (DTF 137 III 534 consid. 2), ciò ancora

non significa che la decisione qui impugnata sia errata. I motivi che hanno

indotto il primo giudice a ritenere che “… non bisogna chiedersi chi è

soggettivamente responsabile di questa situazione …” non risultano

dall’ordinanza. Si tratta in effetti di una questione di merito che esula dal

contesto dell’ordinanza sulle prove e dovrà essere oggetto della decisione

finale dove il Pretore ne darà pertinente motivazione. Non compete all’autorità

di reclamo l’esame anticipato di una questione non ancora definita dal primo

giudice. Da questo punto di vista il gravame è chiaramente prematuro.

5.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale

dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della

natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la

soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel

caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a

carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano

ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.

6.

Il gravame,

inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322.

CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 15 marzo 2024 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 600.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 15 marzo 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.