13.2024.17
Reclamo in materia di prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile non è dato dal timore di un giudizio negativo. Ampio apprezzamento (anticipato) delle prove da parte del giudice, censurabile solo in caso di abuso o eccesso
18 giugno 2024Italiano8 min
B. Con petizione 31
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.17
Lugano
18 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2022.168 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con
petizione 31 agosto 2022 da
CO 1
CO 2
entrambi patrocinati dallo PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora
sul reclamo 15 marzo 2024 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove del 1° marzo
2024;
ritenuto
in fatto: A. Il mappale no __________
RFD di __________ è costituito in proprietà per piani. La PPP no __________4 è
proprietà di CO 2, la PPP no __________5 di CO 1 e la PPP no __________6 di RE
1.
Fatti
B. Con petizione 31
agosto 2022 CO 1 e CO 2, invocato l’art. 649b CC, hanno chiesto l’esclusione di
RE 1 dalla comunione dei comproprietari e la condanna del medesimo ad alienare
la sua quota di comproprietà, rimproverandogli atteggiamenti incompatibili con
gli obblighi di un comproprietario.
C. Con risposta 6
dicembre 2022 il convenuto si è opposto alla petizione. Respinti gli addebiti
mossigli dalla parte attrice, egli contesta la facoltà degli attori di chiedere
la sua estromissione in quanto sarebbero essi medesimi a tenere un
comportamento scorretto.
Con i successivi allegati
entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
D. Esperito il dibattimento
delle prime arringhe, con ordinanza 1° marzo 2024 il Pretore ha deciso in
merito alle prove. Ammessa la perizia giudiziaria intesa a stabilire il valore
della quota PPP __________6 di RE 1 e fissato alle parti un termine per
proporre i quesiti peritali, ha poi respinto tutte le altre prove.
E. Con reclamo 15 marzo
2024 RE 1 postula l’annullamento della predetta decisione e la sua riforma nel
senso di estendere la perizia giudiziaria alle PPP __________4 e __________5,
ammettere tutti i mezzi di prova offerti dalla parte convenuta e le istanze di
assunzione di nuovi fatti e mezzi di prova del 14 luglio 2023, 28 settembre
2023, 19 ottobre 2023 e 23 ottobre 2023 da lui stesso presentate.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione con cui
il Pretore ha deciso in merito alle prove è una disposizione ordinatoria
processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2
e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 5 marzo 2024. Rimesso alla posta il 15 marzo 2024,
il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il
CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati
l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non
espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è
ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità
delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che
l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.
2.2
Va
qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un
danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una
prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione
finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014
consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice
di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.),
non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC.
L’art.
150.
CPC prevede che oggetto di prova sono i fatti controversi, se
giuridicamente rilevanti. È compito del giudice decidere se e quali prove
assumere, sicché egli deve confrontarsi, perlomeno in modo sommario, con gli
argomenti sollevati dalle parti, al fine di determinare quali siano rilevanti e,
come tali, oggetto di prova. Nell’esame della rilevanza delle prove, il giudice
gode di un ampio potere di apprezzamento e l’istanza di ricorso non può
sostituirvi il proprio apprezzamento, intervenendo soltanto in caso di abuso o
eccesso. Il giudice dev’essere libero di assumere le prove che ritiene
necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più
opportune affinché l’istruttoria sia adeguata ai bisogni della causa, ritenuto
che in ciò egli gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di
ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto
in caso di abuso o eccesso, non ravvisabili nel caso concreto.
3.
A mente del
reclamante vi sarebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
perché con la decisione in questione il Pretore ha anticipato la sentenza a suo
detrimento.
L’argomentazione del
reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.
Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett.
b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è
insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa accogliere
la pretesa attorea perché la parte convenuta non ha dimostrato un fatto che con
l’assunzione della prova rifiutata avrebbe potuto essere provato, non
costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge.
Stando così le cose il
pregiudizio invocato dal reclamante non può essere ritenuto concreto e di
essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe essere
recuperato mediante una successiva sentenza finale a lui favorevole.
In mancanza di una
premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
4.
Va ancora rilevato
che il Pretore ha rifiutato le prove offerte dal convenuto procedendo ad un
apprezzamento anticipato delle medesime, ritenendone inutile l’assunzione, la situazione
di disagio in essere tra i condomini risultando dagli atti e il dissidio essendo
tale da rendere impossibile la continuazione della comunione.
Se, come sostiene
il reclamante, il Tribunale federale ha statuito che “un membro della comunione
dei comproprietari per piani, che ne ha disatteso le regole giuridiche e morali
in modo grave, non può far valere che la continuazione della comunione con un
altro membro il cui comportamento è pure stato contrario alla comunione non può
essere da lui ragionevolmente pretesa” (DTF 137 III 534 consid. 2), ciò ancora
non significa che la decisione qui impugnata sia errata. I motivi che hanno
indotto il primo giudice a ritenere che “… non bisogna chiedersi chi è
soggettivamente responsabile di questa situazione …” non risultano
dall’ordinanza. Si tratta in effetti di una questione di merito che esula dal
contesto dell’ordinanza sulle prove e dovrà essere oggetto della decisione
finale dove il Pretore ne darà pertinente motivazione. Non compete all’autorità
di reclamo l’esame anticipato di una questione non ancora definita dal primo
giudice. Da questo punto di vista il gravame è chiaramente prematuro.
5.
Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale
dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della
natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la
soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel
caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a
carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.
6.
Il gravame,
inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.
322.
CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 15 marzo 2024 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
di fr. 600.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 15 marzo 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF.