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Decisione

13.2024.19

Diniego di gratuito patrocinio. Procedura di conciliazione per pretesa di risarcimento danno da atto illecito. Causa priva di probabilità di successo.

28 maggio 2024Italiano17 min

istanza di gratuito patrocinio giusta l’art. 117 segg. CPC presentata nella procedura

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.19

13.2024.20

Lugano

28 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CM.2024.14 (procedura di conciliazione) della Pretura della giurisdizione di

Locarno-Città promossa con istanza 27 febbraio 2024 da

RE

1

patrocinato

dall’avv. Chiara Donati, Avegno

contro

CO 1

CO 2

patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 2

aprile 2024 di RE 1 contro la decisione 14 marzo 2024 con cui il Pretore

aggiunto ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 27 febbraio

2024 RE 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 innanzi la Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Città per procedere al tentativo di conciliazione per una richiesta di

risarcimento del danno per atto illecito, indicando un valore di causa superiore

a fr. 5'000.–, chiedendo in via preliminare di sospendere la causa per 6 mesi,

e meglio fino al 31 agosto 2024. L’istante ha inoltre chiesto la concessione

del gratuito patrocinio con esenzione da spese processuali e copertura delle

spese legali a favore dell’avv. __________.

RE 1 fonda la sua

richiesta di risarcimento su un’aggressione di cui è stato vittima nella notte

tra il 4 e il 5 marzo 2021 innanzi al suo locale take-away “__________” di __________,

e ai relativi danni fisici e materiali cagionatigli.

Fatti

B. Con decisione 14

marzo 2024 il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio

(dispositivo n. 1). Il primo giudice ha quindi disposto un termine scadente il

10 aprile 2024 per versare fr. 3'000.– di anticipo spese per la procedura di

conciliazione, dopodiché avrebbe disposto la convocazione all’udienza di

conciliazione o la sospensione della procedura (dispositivo n. 2).

C. Con reclamo 2 aprile

2024 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di accogliere integralmente la sua

istanza di gratuito patrocinio giusta l’art. 117 segg. CPC presentata nella procedura

di conciliazione per l’azione condannatoria per atti illeciti. Il reclamante

postula analogo beneficio in questa sede di giudizio.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di

impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

La decisione 14 marzo 2024 è

pervenuta al reclamante il 20 marzo 2024 (estratto tracciamento degli invii).

Consegnato alla posta con invio raccomandato martedì 2 aprile 2024 (l’indomani

del lunedì di Pasqua), il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC) e, da

questo punto di vista, ammissibile.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria, il gravame viene inoltre evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

1.3

Contestualmente all’istanza

di conciliazione il reclamante ha prodotto in forma parziale la decisione 5

ottobre 2022 del Tribunale delle assicurazioni in materia di assicurazione

invalidità che lo concerneva (doc. I). La versione integrale del documento, prodotta

per la prima volta in sede di reclamo (doc. C al reclamo) risulta inammissibile

per l’art. 326 cpv. 1 CPC.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Il Pretore aggiunto ha dato

per pacifico il requisito dell’indigenza. Ha quindi rilevato che la domanda di risarcimento

includeva fr. 920.– per il ricovero in ambulanza, fr. 1'000.– per il deperimento

di materiale legato all’attività commerciale, fr. 680'000.– di perdita di

fatturato su 34 mesi (fr. 20'000.– mensili), fr. 484.20 per la riparazione dei cilindri

danneggiati, fr. 38'000.– di fatture non pagate a causa dell’indigenza

conseguente l’aggressione e fr. 25'000.– di torto morale. Il primo giudice ha

considerato che gli accertamenti medici esperiti nell’immediato

dell’aggressione, e ancora dopo, non erano indicativi di danni alla salute a

tal punto gravi da compromettere la capacità lavorativa dell’istante nell’attività

di vendita di cibo precotto e riscaldato, riservato il periodo tra il 5 marzo

2021.

e il 22 febbraio 2022 durante il quale egli aveva percepito le indennità giornaliere.

Inoltre la cifra d’affari di fr. 20'000.– mensili asseritamente generata da quell’attività

lavorativa, ovvero totali fr. 680'000.– di perdita di fatturato su 34 mesi, era

aleatoria, non verosimile e non equiparabile ad un utile netto, sicché non

sostanziava affatto una perdita netta di guadagno. L’infortunio subìto nemmeno

rendeva verosimile l’impossibilità a pagare fatture di cassa malattia e oneri

fiscali, l’istante avendo beneficiato delle indennità giornaliere. Mentre il torto

morale di fr. 25'000.– entrava in considerazione solo in caso di gravi lesioni

corporali. A un esame sommario il Pretore aggiunto ha così ritenuto che non vi

fosse un nesso di causalità tra aggressione e stato di indigenza e che l’indennizzo

per torto morale e danno economico era esorbitante, non ragionevole e non ha

ritenuto date sufficienti e realistiche probabilità di successo per

giustificare l’avvio di una causa giudiziaria.

Per il primo giudice poi il

danno di fr. 484.20 per i cilindri danneggiati non si conciliava con il fatto

che i convenuti avevano le chiavi, mentre il danno dato da materiale deperito e

rimozione del contatore di elettricità neanche era stato spiegato. Restava

l’importo di fr. 920.– per il ricovero in ambulanza, di cui invero non era dato

sapere se in parte assunto dalla cassa malattia, il cui valore rientrava però nella

competenza del Giudice di pace e che, trattandosi di un “caso bagatella”, non avrebbe

comunque giustificato l’intervento di un avvocato, sicché il beneficio del gratuito

patrocinio si sarebbe limitato all’esenzione da spese processuali e cauzione.

In definitiva il Pretore aggiunto ha ritenuto di poter respingere l’istanza di

gratuito patrocinio, senza dover verificare se l’atto illecito era stato commesso

dai convenuti e se all’attore fosse da imputare un’eventuale concolpa.

2.2

Il reclamante eccepisce un diniego

di accesso alla giustizia e si pretende precluso dalle garanzie poste dall’art.

29.

Cost. Contesta che la causa sia sprovvista di possibilità, precisando che l’istanza

di conciliazione ha interrotto e permesso di rispettare il termine triennale di

prescrizione, consentiva di modificare e integrare le relative conclusioni e

non imponeva una spiegazione dettagliata, essendo che nella causa di merito

l’istruttoria avrebbe dato evidenza di tutte le sue singole richieste di

risarcimento. Rimprovera al Pretore aggiunto di avere formulato giudizi di

valore senza aver una piena comprensione delle sfide e delle dinamiche

intrinseche al settore della ristorazione, del danno alla salute che egli aveva

subìto e dell’incapacità lavorativa che ne era derivata e che legittimava tanto

il danno economico quanto il torto morale rivendicati. Sostiene infine che l’entità

di questi danni - materiali e torto morale - rientrava nella competenza della

Pretura e non del Giudice di pace.

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

Una causa è priva di

probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così

esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di

condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle

spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di

desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del

processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo

non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo

2020.

consid. 7.1; Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017,

n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art.

117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le

possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo

lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in

funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di

gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale

federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142

III 138 consid. 5.1).

4.

Il reclamante si

reputa precluso dall’accesso alla giustizia nel senso dell’art. 29 Cost. visto che

- come accertato dal Pretore aggiunto - egli è indigente, e che questa condizione

non gli consente di pagare l’anticipo di fr. 3'000.– di spese processuali. Ma

invano. Nei procedimenti civili l’accesso alla giustizia quale diritto

procedurale fondamentale garantito dall’art. 29 cpv. 3 Cost. è oramai disciplinato

dagli art. 117 a 123 CPC (DTF 142 III 131 consid. 3.1). E sotto questo profilo la

garanzia costituzionale giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost. (del seguente tenore: “Chi

non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la

sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al

patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per

tutelare i suoi diritti.”) non aggiunge nulla di più (sopra, consid. 3). Ora,

il gratuito patrocinio è concesso quando si realizzano le condizioni di

indigenza del richiedente e di probabilità di esito favorevole della causa per

la quale è richiesta, mentre la copertura dei costi dell’avvocato impone in

aggiunta una terza condizione ovvero che la nomina di siffatta figura sia necessaria.

Trattasi di requisiti cumulativi e di pari valore, sicché il fatto che uno di

essi sia adempiuto non è sufficiente, dovendosi verificare anche gli altri. L’accesso

alla giustizia è leso quanto il gratuito patrocinio viene negato pur essendone

date le condizioni, ciò che è da verificare per rapporto alle specificità del caso

concreto. Nel caso che qui ci occupa il Pretore aggiunto ha spiegato perché ha

ritenuto la causa priva di esito favorevole, ed è quindi rispetto a questi

puntuali motivi che va formulata una censura. In tal senso, la sola impossibilità

a pagare l’anticipo di fr. 3'000.– non basta a sostanziare una violazione del

principio di accesso alla giustizia. Da cui la totale inconsistenza della critica.

5.

Il reclamante afferma

di avere presentato prove sufficienti per rendere credibile l’ipotesi di danno

provocato dagli “istanti” (correttamente: convenuti), e che l’assistenza legale

può essere negata solo a fronte di domande sin dall’inizio inammissibili o

argomentazioni prive di fondamento giuridico, eventualità che in concreto non erano

date. L’istanza di conciliazione consentiva poi di interrompere e rispettare la

prescrizione (termine triennale), modificare e integrare le relative

conclusioni e, ancora, non imponeva di spiegare in dettaglio la pretesa in

quanto di ciò si sarebbe data evidenza con l’istruttoria della causa di merito.

In particolare, a priori non si poteva escludere un fatturato mensile di fr.

20'000.–, ritenuto che nella causa di merito sarebbero stati depositati i

documenti contabili e richieste le eventuali perizie sulle proiezioni d’incasso

del locale take-away. Tuttavia - una volta di più - gli argomenti così proposti

sono generici e avulsi dai motivi considerati dal Pretore aggiunto per escludere

la probabilità di successo della causa giudiziaria prospettata dal reclamante. E

peraltro la prescrizione è interrotta anche mediante atti di esecuzione (art.

135.

cifra 2 CO). In punto alla pretesa cifra d’affari di fr. 20'000.– mensili (pari

a fr. 680'000.– di perdita del fatturato sull’arco di 34 mesi) il Pretore

aggiunto ha spiegato che era aleatoria e inverosimile, poiché il doc. H su cui

si fondava era stato sollecitato dalla legale del reclamante poco prima

dell’avvio della conciliazione e non era supportato da registrazioni contabili oggettive

per comprenderne la portata. Ha ancora precisato che la cifra d’affari non è equiparabile

ad un utile netto, motivo per cui non sostanziava nemmeno una perdita netta di

guadagno. E il semplice rinvio all’istruttoria della causa di merito, non inficia

certo questa sua conclusione. Immotivato il reclamo è quindi inammissibile.

6.

Il reclamante

rimprovera al Pretore aggiunto di avere dato dei giudizi di valore,

misconoscendo le particolarità della fattispecie in esame, segnatamente in

punto alle caratteristiche del danno alla salute patito, e alle implicazioni

che esso comportava tenuto conto delle specificità di un’attività lucrativa presso

un take-away e di ciò che la trattazione di carne kebab esigeva. Nondimeno, a

ben vedere, spettava al reclamante delineare e circostanziare tutte le

peculiarità rilevanti ai fini della propria richiesta di risarcimento. Ma sulle

questioni che qui evoca l’interessato, l’istanza di conciliazione non si

diffonde neppure marginalmente. Già solo per questo non è all’evidenza serio

qualificare ora di giudizi di valore, virtuali ed illusori, le conclusioni tratte

dal Pretore aggiunto. La critica risulta quindi pretestuosa.

6.1

Il primo giudice ha ritenuto

che gli accertamenti medici rilevabili dai documenti agli atti (doc. E, I, e J)

e che erano stati esperiti nell’immediato dell’aggressione, e ancora dopo di

allora, non erano indicativi di danni alla salute a tal punto gravi da

determinare un’incapacità lavorativa del reclamante nella sua attività di

vendita di cibo precotto e riscaldato, che andasse oltre al periodo tra il 5

marzo 2021 al 22 febbraio 2022 durante il quale aveva percepito le indennità

giornaliere. In particolare, a un esame sommario, il reclamante sembrava abile

dal profilo fisico, le conseguenze fisiche refertate erano modeste, non vi erano

convincenti spiegazioni tra le ferite e i pretesi dolori persistenti alla

spalla, per stessa ammissione del reclamante tali dolori avevano poi un’origine

extra infortunistica, e infine quei dolori erano comunque lievi e non tali da

compromettere la capacità lavorativa nel contesto di un’attività leggera quale

era quella che prevedeva il riscaldamento di cibi precotti poiché, diversamente,

l’interessato sarebbe stato impossibilitato in qualsiasi attività quotidiana e

domestica.

6.2

Il reclamante precisa che la

decisione 5 ottobre 2022 del Tribunale cantonale delle assicurazioni, agli atti

quale doc. I e che non era stata prodotta integralmente per un mero errore di

stampa, aveva annullato il giudizio con cui l’Ufficio invalidità aveva respinto

la sua domanda di prestazioni AI, domanda che ora era in fase di riesame. Sicché,

sulla base delle diagnosi mediche considerate in quel contesto non si potevano

escludere ora ripercussioni sulla capacità lavorativa e limitazioni funzionali.

Su questo specifico punto il Pretore aggiunto ha invero spiegato che proprio quelle

pagine mancanti avrebbero consentito di capire i motivi per i quali quel

ricorso era stato accolto. Tale omissione - insieme a ciò che ne consegue - foss’anche

dovuta ad un errore di stampa non può che andare a scapito del reclamante medesimo,

fermo restando che in quanto inammissibile (sopra, consid. 1.3) il documento

completo prodotto davanti a questa Camera non rende manifestamente errato l’accertamento

dei fatti del primo giudice.

7.

Per il Pretore

aggiunto l’infortunio non giustificava né il mancato pagamento dei premi

dell’assicurazione LaMal né quello relativo agli oneri fiscali visto che nel

corso dell’anno che aveva seguito l’aggressione il reclamante aveva beneficiato

delle indennità giornaliere al 100%. Dal canto suo il reclamante sostiene di rivendicare

il pagamento delle fatture LaMal perché, sotto questo profilo, senza

l’aggressione di cui era stato vittima non avrebbe avuto alcuna spesa da

sopportare. In tal senso egli non formula però una critica all’argomentazione

del Pretore aggiunto. La censura, immotivata, è quindi inammissibile.

8.

Rispetto alla

pretesa per torto morale il Pretore aggiunto ha ritenuto che l’importo di fr.

25'000.– entrava in linea di conto per rapporto a delle lesioni corporali

gravi, ciò che non erano quelle lamentate dal reclamante. Quest’ultimo legittima

la relativa pretesa affermando che la lesione da lui subita equivale alla

perdita di un braccio, mentre l’incapacità lavorativa che ne era conseguita lo

aveva condotto alla depressione. Le allegazioni così proposte, di cui non vi è alcuna

traccia in seno all’istanza di conciliazione, sono però nuove e inammissibili (art.

326.

cpv. 1 CPC).

9.

Per il Pretore

aggiunto il danno di fr. 484.20 non si conciliava con il fatto che i convenuti

erano in possesso delle chiavi. Su questo punto il reclamante afferma che non

vi erano prove del fatto che la responsabilità per i danneggiamenti ai cilindri

delle serrature avvenuti la sera della sua aggressione dovesse essere attribuita

a lui, motivo per cui restava l’interrogativo su chi potesse esserne l’autore. L’argomento

non inficia però la conclusione del primo giudice, fermo restando che il relativo

documento agli atti (doc. L) colloca l’evento dannoso agli inizi di dicembre

2020.

e non, come l’interessato pretende, nella notte dell’aggressione. Il

reclamo è quindi privo di ogni consistenza.

10.

A comprova del danno

conseguente il deperimento di materiale e la rimozione del contatore elettrico,

il reclamante richiama il doc. D attestante le minacce di sospensione

dell’elettricità ricevute qualche giorno prima dell’aggressione. Il Pretore

aggiunto ha tuttavia rilevato che l’interessato non si era affatto preoccupato,

neppure per sommi capi, di spiegare in che cosa consisteva il “materiale

deperito”, rispettivamente perché la sospensione dell’elettricità ne sarebbe

stata la causa. E, su questi punti il doc. D non dà riscontro di alcunché. Ne

deriva ancora l’inconsistenza del reclamo.

11.

Il Pretore aggiunto ha

per contro ritenuto verosimile il danno di fr. 920.– relativo al trasporto in

ambulanza, quand’anche in difetto di indicazioni sul perché non sarebbe stato coperto

in parte almeno dalla sua cassa malattia. Il primo giudice ha nondimeno rilevato

che il valore della pretesa rientrava nella competenza del Giudice di pace e

che, in quanto “caso bagatella”, non avrebbe comunque giustificato l’intervento

di un avvocato. Sicché, tutt’al più, il gratuito patrocinio avrebbe incluso

solo l’esenzione da spese processuali e cauzione. Sull’argomentazione così

esposta il reclamante non sostanzia alcunché, limitandosi a obiettare che “i

danni materiali e il torto morale soli giustificano la competenza materiale

della Pretura e non del giudice di pace”. Immotivata, la contestazione è

pertanto inammissibile.

12.

La domanda di gratuito

patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di censure che, per quanto non

già inammissibili e pretestuose, si sono rivelate comunque prive di ogni

ragionevole fondamento, la proposizione del reclamo non presentava sin

dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

13.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.

119.

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali del

presente giudizio sono fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG

(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le

decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e poste a carico del

reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 2 aprile 2024 di RE

1.

è inammissibile.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio 2 aprile 2024 è respinta.

3.

Le spese

processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.

4.

Notificazione (unitamente

al reclamo 2 aprile 2024 alle controparti):

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.