13.2024.19
Diniego di gratuito patrocinio. Procedura di conciliazione per pretesa di risarcimento danno da atto illecito. Causa priva di probabilità di successo.
28 maggio 2024Italiano17 min
istanza di gratuito patrocinio giusta l’art. 117 segg. CPC presentata nella procedura
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.19
13.2024.20
Lugano
28 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CM.2024.14 (procedura di conciliazione) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città promossa con istanza 27 febbraio 2024 da
RE
1
patrocinato
dall’avv. Chiara Donati, Avegno
contro
CO 1
CO 2
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 2
aprile 2024 di RE 1 contro la decisione 14 marzo 2024 con cui il Pretore
aggiunto ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 27 febbraio
2024 RE 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 innanzi la Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città per procedere al tentativo di conciliazione per una richiesta di
risarcimento del danno per atto illecito, indicando un valore di causa superiore
a fr. 5'000.–, chiedendo in via preliminare di sospendere la causa per 6 mesi,
e meglio fino al 31 agosto 2024. L’istante ha inoltre chiesto la concessione
del gratuito patrocinio con esenzione da spese processuali e copertura delle
spese legali a favore dell’avv. __________.
RE 1 fonda la sua
richiesta di risarcimento su un’aggressione di cui è stato vittima nella notte
tra il 4 e il 5 marzo 2021 innanzi al suo locale take-away “__________” di __________,
e ai relativi danni fisici e materiali cagionatigli.
Fatti
B. Con decisione 14
marzo 2024 il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio
(dispositivo n. 1). Il primo giudice ha quindi disposto un termine scadente il
10 aprile 2024 per versare fr. 3'000.– di anticipo spese per la procedura di
conciliazione, dopodiché avrebbe disposto la convocazione all’udienza di
conciliazione o la sospensione della procedura (dispositivo n. 2).
C. Con reclamo 2 aprile
2024 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di accogliere integralmente la sua
istanza di gratuito patrocinio giusta l’art. 117 segg. CPC presentata nella procedura
di conciliazione per l’azione condannatoria per atti illeciti. Il reclamante
postula analogo beneficio in questa sede di giudizio.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di
impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1
La decisione 14 marzo 2024 è
pervenuta al reclamante il 20 marzo 2024 (estratto tracciamento degli invii).
Consegnato alla posta con invio raccomandato martedì 2 aprile 2024 (l’indomani
del lunedì di Pasqua), il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC) e, da
questo punto di vista, ammissibile.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria, il gravame viene inoltre evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
1.3
Contestualmente all’istanza
di conciliazione il reclamante ha prodotto in forma parziale la decisione 5
ottobre 2022 del Tribunale delle assicurazioni in materia di assicurazione
invalidità che lo concerneva (doc. I). La versione integrale del documento, prodotta
per la prima volta in sede di reclamo (doc. C al reclamo) risulta inammissibile
per l’art. 326 cpv. 1 CPC.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Il Pretore aggiunto ha dato
per pacifico il requisito dell’indigenza. Ha quindi rilevato che la domanda di risarcimento
includeva fr. 920.– per il ricovero in ambulanza, fr. 1'000.– per il deperimento
di materiale legato all’attività commerciale, fr. 680'000.– di perdita di
fatturato su 34 mesi (fr. 20'000.– mensili), fr. 484.20 per la riparazione dei cilindri
danneggiati, fr. 38'000.– di fatture non pagate a causa dell’indigenza
conseguente l’aggressione e fr. 25'000.– di torto morale. Il primo giudice ha
considerato che gli accertamenti medici esperiti nell’immediato
dell’aggressione, e ancora dopo, non erano indicativi di danni alla salute a
tal punto gravi da compromettere la capacità lavorativa dell’istante nell’attività
di vendita di cibo precotto e riscaldato, riservato il periodo tra il 5 marzo
2021.
e il 22 febbraio 2022 durante il quale egli aveva percepito le indennità giornaliere.
Inoltre la cifra d’affari di fr. 20'000.– mensili asseritamente generata da quell’attività
lavorativa, ovvero totali fr. 680'000.– di perdita di fatturato su 34 mesi, era
aleatoria, non verosimile e non equiparabile ad un utile netto, sicché non
sostanziava affatto una perdita netta di guadagno. L’infortunio subìto nemmeno
rendeva verosimile l’impossibilità a pagare fatture di cassa malattia e oneri
fiscali, l’istante avendo beneficiato delle indennità giornaliere. Mentre il torto
morale di fr. 25'000.– entrava in considerazione solo in caso di gravi lesioni
corporali. A un esame sommario il Pretore aggiunto ha così ritenuto che non vi
fosse un nesso di causalità tra aggressione e stato di indigenza e che l’indennizzo
per torto morale e danno economico era esorbitante, non ragionevole e non ha
ritenuto date sufficienti e realistiche probabilità di successo per
giustificare l’avvio di una causa giudiziaria.
Per il primo giudice poi il
danno di fr. 484.20 per i cilindri danneggiati non si conciliava con il fatto
che i convenuti avevano le chiavi, mentre il danno dato da materiale deperito e
rimozione del contatore di elettricità neanche era stato spiegato. Restava
l’importo di fr. 920.– per il ricovero in ambulanza, di cui invero non era dato
sapere se in parte assunto dalla cassa malattia, il cui valore rientrava però nella
competenza del Giudice di pace e che, trattandosi di un “caso bagatella”, non avrebbe
comunque giustificato l’intervento di un avvocato, sicché il beneficio del gratuito
patrocinio si sarebbe limitato all’esenzione da spese processuali e cauzione.
In definitiva il Pretore aggiunto ha ritenuto di poter respingere l’istanza di
gratuito patrocinio, senza dover verificare se l’atto illecito era stato commesso
dai convenuti e se all’attore fosse da imputare un’eventuale concolpa.
2.2
Il reclamante eccepisce un diniego
di accesso alla giustizia e si pretende precluso dalle garanzie poste dall’art.
29.
Cost. Contesta che la causa sia sprovvista di possibilità, precisando che l’istanza
di conciliazione ha interrotto e permesso di rispettare il termine triennale di
prescrizione, consentiva di modificare e integrare le relative conclusioni e
non imponeva una spiegazione dettagliata, essendo che nella causa di merito
l’istruttoria avrebbe dato evidenza di tutte le sue singole richieste di
risarcimento. Rimprovera al Pretore aggiunto di avere formulato giudizi di
valore senza aver una piena comprensione delle sfide e delle dinamiche
intrinseche al settore della ristorazione, del danno alla salute che egli aveva
subìto e dell’incapacità lavorativa che ne era derivata e che legittimava tanto
il danno economico quanto il torto morale rivendicati. Sostiene infine che l’entità
di questi danni - materiali e torto morale - rientrava nella competenza della
Pretura e non del Giudice di pace.
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
Una causa è priva di
probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così
esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di
condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle
spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di
desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del
processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo
non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo
2020.
consid. 7.1; Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017,
n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art.
117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le
possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo
lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in
funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di
gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale
federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142
III 138 consid. 5.1).
4.
Il reclamante si
reputa precluso dall’accesso alla giustizia nel senso dell’art. 29 Cost. visto che
- come accertato dal Pretore aggiunto - egli è indigente, e che questa condizione
non gli consente di pagare l’anticipo di fr. 3'000.– di spese processuali. Ma
invano. Nei procedimenti civili l’accesso alla giustizia quale diritto
procedurale fondamentale garantito dall’art. 29 cpv. 3 Cost. è oramai disciplinato
dagli art. 117 a 123 CPC (DTF 142 III 131 consid. 3.1). E sotto questo profilo la
garanzia costituzionale giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost. (del seguente tenore: “Chi
non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la
sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al
patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per
tutelare i suoi diritti.”) non aggiunge nulla di più (sopra, consid. 3). Ora,
il gratuito patrocinio è concesso quando si realizzano le condizioni di
indigenza del richiedente e di probabilità di esito favorevole della causa per
la quale è richiesta, mentre la copertura dei costi dell’avvocato impone in
aggiunta una terza condizione ovvero che la nomina di siffatta figura sia necessaria.
Trattasi di requisiti cumulativi e di pari valore, sicché il fatto che uno di
essi sia adempiuto non è sufficiente, dovendosi verificare anche gli altri. L’accesso
alla giustizia è leso quanto il gratuito patrocinio viene negato pur essendone
date le condizioni, ciò che è da verificare per rapporto alle specificità del caso
concreto. Nel caso che qui ci occupa il Pretore aggiunto ha spiegato perché ha
ritenuto la causa priva di esito favorevole, ed è quindi rispetto a questi
puntuali motivi che va formulata una censura. In tal senso, la sola impossibilità
a pagare l’anticipo di fr. 3'000.– non basta a sostanziare una violazione del
principio di accesso alla giustizia. Da cui la totale inconsistenza della critica.
5.
Il reclamante afferma
di avere presentato prove sufficienti per rendere credibile l’ipotesi di danno
provocato dagli “istanti” (correttamente: convenuti), e che l’assistenza legale
può essere negata solo a fronte di domande sin dall’inizio inammissibili o
argomentazioni prive di fondamento giuridico, eventualità che in concreto non erano
date. L’istanza di conciliazione consentiva poi di interrompere e rispettare la
prescrizione (termine triennale), modificare e integrare le relative
conclusioni e, ancora, non imponeva di spiegare in dettaglio la pretesa in
quanto di ciò si sarebbe data evidenza con l’istruttoria della causa di merito.
In particolare, a priori non si poteva escludere un fatturato mensile di fr.
20'000.–, ritenuto che nella causa di merito sarebbero stati depositati i
documenti contabili e richieste le eventuali perizie sulle proiezioni d’incasso
del locale take-away. Tuttavia - una volta di più - gli argomenti così proposti
sono generici e avulsi dai motivi considerati dal Pretore aggiunto per escludere
la probabilità di successo della causa giudiziaria prospettata dal reclamante. E
peraltro la prescrizione è interrotta anche mediante atti di esecuzione (art.
135.
cifra 2 CO). In punto alla pretesa cifra d’affari di fr. 20'000.– mensili (pari
a fr. 680'000.– di perdita del fatturato sull’arco di 34 mesi) il Pretore
aggiunto ha spiegato che era aleatoria e inverosimile, poiché il doc. H su cui
si fondava era stato sollecitato dalla legale del reclamante poco prima
dell’avvio della conciliazione e non era supportato da registrazioni contabili oggettive
per comprenderne la portata. Ha ancora precisato che la cifra d’affari non è equiparabile
ad un utile netto, motivo per cui non sostanziava nemmeno una perdita netta di
guadagno. E il semplice rinvio all’istruttoria della causa di merito, non inficia
certo questa sua conclusione. Immotivato il reclamo è quindi inammissibile.
6.
Il reclamante
rimprovera al Pretore aggiunto di avere dato dei giudizi di valore,
misconoscendo le particolarità della fattispecie in esame, segnatamente in
punto alle caratteristiche del danno alla salute patito, e alle implicazioni
che esso comportava tenuto conto delle specificità di un’attività lucrativa presso
un take-away e di ciò che la trattazione di carne kebab esigeva. Nondimeno, a
ben vedere, spettava al reclamante delineare e circostanziare tutte le
peculiarità rilevanti ai fini della propria richiesta di risarcimento. Ma sulle
questioni che qui evoca l’interessato, l’istanza di conciliazione non si
diffonde neppure marginalmente. Già solo per questo non è all’evidenza serio
qualificare ora di giudizi di valore, virtuali ed illusori, le conclusioni tratte
dal Pretore aggiunto. La critica risulta quindi pretestuosa.
6.1
Il primo giudice ha ritenuto
che gli accertamenti medici rilevabili dai documenti agli atti (doc. E, I, e J)
e che erano stati esperiti nell’immediato dell’aggressione, e ancora dopo di
allora, non erano indicativi di danni alla salute a tal punto gravi da
determinare un’incapacità lavorativa del reclamante nella sua attività di
vendita di cibo precotto e riscaldato, che andasse oltre al periodo tra il 5
marzo 2021 al 22 febbraio 2022 durante il quale aveva percepito le indennità
giornaliere. In particolare, a un esame sommario, il reclamante sembrava abile
dal profilo fisico, le conseguenze fisiche refertate erano modeste, non vi erano
convincenti spiegazioni tra le ferite e i pretesi dolori persistenti alla
spalla, per stessa ammissione del reclamante tali dolori avevano poi un’origine
extra infortunistica, e infine quei dolori erano comunque lievi e non tali da
compromettere la capacità lavorativa nel contesto di un’attività leggera quale
era quella che prevedeva il riscaldamento di cibi precotti poiché, diversamente,
l’interessato sarebbe stato impossibilitato in qualsiasi attività quotidiana e
domestica.
6.2
Il reclamante precisa che la
decisione 5 ottobre 2022 del Tribunale cantonale delle assicurazioni, agli atti
quale doc. I e che non era stata prodotta integralmente per un mero errore di
stampa, aveva annullato il giudizio con cui l’Ufficio invalidità aveva respinto
la sua domanda di prestazioni AI, domanda che ora era in fase di riesame. Sicché,
sulla base delle diagnosi mediche considerate in quel contesto non si potevano
escludere ora ripercussioni sulla capacità lavorativa e limitazioni funzionali.
Su questo specifico punto il Pretore aggiunto ha invero spiegato che proprio quelle
pagine mancanti avrebbero consentito di capire i motivi per i quali quel
ricorso era stato accolto. Tale omissione - insieme a ciò che ne consegue - foss’anche
dovuta ad un errore di stampa non può che andare a scapito del reclamante medesimo,
fermo restando che in quanto inammissibile (sopra, consid. 1.3) il documento
completo prodotto davanti a questa Camera non rende manifestamente errato l’accertamento
dei fatti del primo giudice.
7.
Per il Pretore
aggiunto l’infortunio non giustificava né il mancato pagamento dei premi
dell’assicurazione LaMal né quello relativo agli oneri fiscali visto che nel
corso dell’anno che aveva seguito l’aggressione il reclamante aveva beneficiato
delle indennità giornaliere al 100%. Dal canto suo il reclamante sostiene di rivendicare
il pagamento delle fatture LaMal perché, sotto questo profilo, senza
l’aggressione di cui era stato vittima non avrebbe avuto alcuna spesa da
sopportare. In tal senso egli non formula però una critica all’argomentazione
del Pretore aggiunto. La censura, immotivata, è quindi inammissibile.
8.
Rispetto alla
pretesa per torto morale il Pretore aggiunto ha ritenuto che l’importo di fr.
25'000.– entrava in linea di conto per rapporto a delle lesioni corporali
gravi, ciò che non erano quelle lamentate dal reclamante. Quest’ultimo legittima
la relativa pretesa affermando che la lesione da lui subita equivale alla
perdita di un braccio, mentre l’incapacità lavorativa che ne era conseguita lo
aveva condotto alla depressione. Le allegazioni così proposte, di cui non vi è alcuna
traccia in seno all’istanza di conciliazione, sono però nuove e inammissibili (art.
326.
cpv. 1 CPC).
9.
Per il Pretore
aggiunto il danno di fr. 484.20 non si conciliava con il fatto che i convenuti
erano in possesso delle chiavi. Su questo punto il reclamante afferma che non
vi erano prove del fatto che la responsabilità per i danneggiamenti ai cilindri
delle serrature avvenuti la sera della sua aggressione dovesse essere attribuita
a lui, motivo per cui restava l’interrogativo su chi potesse esserne l’autore. L’argomento
non inficia però la conclusione del primo giudice, fermo restando che il relativo
documento agli atti (doc. L) colloca l’evento dannoso agli inizi di dicembre
2020.
e non, come l’interessato pretende, nella notte dell’aggressione. Il
reclamo è quindi privo di ogni consistenza.
10.
A comprova del danno
conseguente il deperimento di materiale e la rimozione del contatore elettrico,
il reclamante richiama il doc. D attestante le minacce di sospensione
dell’elettricità ricevute qualche giorno prima dell’aggressione. Il Pretore
aggiunto ha tuttavia rilevato che l’interessato non si era affatto preoccupato,
neppure per sommi capi, di spiegare in che cosa consisteva il “materiale
deperito”, rispettivamente perché la sospensione dell’elettricità ne sarebbe
stata la causa. E, su questi punti il doc. D non dà riscontro di alcunché. Ne
deriva ancora l’inconsistenza del reclamo.
11.
Il Pretore aggiunto ha
per contro ritenuto verosimile il danno di fr. 920.– relativo al trasporto in
ambulanza, quand’anche in difetto di indicazioni sul perché non sarebbe stato coperto
in parte almeno dalla sua cassa malattia. Il primo giudice ha nondimeno rilevato
che il valore della pretesa rientrava nella competenza del Giudice di pace e
che, in quanto “caso bagatella”, non avrebbe comunque giustificato l’intervento
di un avvocato. Sicché, tutt’al più, il gratuito patrocinio avrebbe incluso
solo l’esenzione da spese processuali e cauzione. Sull’argomentazione così
esposta il reclamante non sostanzia alcunché, limitandosi a obiettare che “i
danni materiali e il torto morale soli giustificano la competenza materiale
della Pretura e non del giudice di pace”. Immotivata, la contestazione è
pertanto inammissibile.
12.
La domanda di gratuito
patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di censure che, per quanto non
già inammissibili e pretestuose, si sono rivelate comunque prive di ogni
ragionevole fondamento, la proposizione del reclamo non presentava sin
dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).
13.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.
119.
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali del
presente giudizio sono fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG
(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le
decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e poste a carico del
reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 2 aprile 2024 di RE
1.
è inammissibile.
2.
La domanda di
gratuito patrocinio 2 aprile 2024 è respinta.
3.
Le spese
processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.
4.
Notificazione (unitamente
al reclamo 2 aprile 2024 alle controparti):
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.