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Decisione

13.2024.2

Diniego di gratuito patrocinio. Presupposto della probabilità di esito favorevole della causa in materia di responsabilità dell'avvocato.

8 aprile 2024Italiano24 min

scambio di allegati limitato alla questione del gratuito patrocinio, la cui istanza

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.2

13.2024.3

Lugano

8 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2023.28 (procedura semplificata - risarcimento danni) della Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 16 agosto 2023 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 18

gennaio 2024 di RE 1 contro la decisione 5 gennaio 2024 con cui il Pretore

aggiunto ha - fra l’altro - respinto la sua richiesta di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 16 agosto

2023 RE 1 ha chiesto innanzi la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città la

condanna dell’avv. CO 1 a versarle l’importo di fr. 22'284.– oltre interessi al

5% dal 1° marzo 2023. L’interessata ha inoltre postulato l’ammissione al

gratuito patrocinio inclusi i costi del gratuito patrocinatore avv. PA 1.

L’attrice, assistita

dall’avv. CO 1, aveva inoltrato il 31 luglio 2019 un’istanza di conciliazione

nei confronti dell’E__________ alla Pretura del Distretto di Bellinzona, per

chiedere il risarcimento del danno per violazione dell’arte medica. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire, il legale aveva tuttavia omesso di inoltrare la

causa, lasciando perimere la pretesa.

In data 21 febbraio 2020

l’attrice, sempre patrocinata dall’avv. CO 1, ha introdotto presso la Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città una causa di risarcimento del danno da lei

subito in un incidente della circolazione nei confronti di __________ SA,

compagnia assicurativa del veicolo sul quale essa si trovava quale passeggera.

Rimproverando all’avv. CO 1 errori nella conduzione del mandato, RE 1 ne chiede

la condanna al risarcimento dei costi legati alla causa contro E__________ pari

a fr. 3'284.– di onorario riconosciuto al convenuto quale gratuito

patrocinatore e fr. 1'000.– quale mancato ottenimento di un’indennità per torto

morale, rispettivamente dei costi della vertenza contro __________ SA dove chiede

di essere risarcita delle corrispondenti spese processuali di fr. 8'000.- e delle

ripetibili di fr. 10'000.– poste a suo carico.

Fatti

B. Con risposta 21

novembre 2023 l’avv. CO 1 ha chiesto di respingere la petizione, e con essa

anche la domanda di concessione del gratuito patrocinio. È poi seguito uno

scambio di allegati limitato alla questione del gratuito patrocinio, la cui istanza

è stata confermata dall’attrice con replica 12 dicembre 2023 e nuovamente

avversata dal convenuto con duplica 18 dicembre 2023.

C. Con decisione 5

gennaio 2024 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di gratuito

patrocinio presentata da RE 1 (dispositivo n. 1) e, nel contempo, le ha assegnato

un termine di 15 giorni per versare un anticipo di fr. 4'000.– per le presumibili

spese processuali (dispositivo n. 2).

D. Con reclamo 18

gennaio 2024 RE 1 impugna la decisione 5 gennaio 2024 e chiede che il

dispositivo n. 1 sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza di

gratuito patrocinio, in conseguenza di cui chiede di annullare il dispositivo

n. 2. Chiede inoltre la concessione del gratuito patrocinio anche per questa

sede di giudizio.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di

impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

La decisione 5 gennaio 2024 è

pervenuta alla reclamante l’8 gennaio 2024 (estratto tracciamento degli invii).

Consegnato alla posta il 18 gennaio 2024, e giunto l’indomani alla cancelleria

di questo Tribunale, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria, il gravame viene inoltre evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

2.1

Pacifica l’indigenza della

reclamante, il Pretore aggiunto si è pronunciato sulla prognosi di buon

fondamento ai sensi dell’art. 117 lett. b CPC della pretesa di risarcimento

quantificata e rivendicata fino a concorrenza di complessivi fr. 22'284.–: segnatamente

le poste di danno di fr. 8'000.– e di fr. 10'000.– relative alla causa contro __________

SA, e le poste di danno di fr. 1'000.– e di fr. 3'284.– attinenti la vertenza contro

E__________. Per finire non ha ritenuto adempiute le condizioni per concedere

il gratuito patrocinio, e rilevato che sembravano addirittura configurarsi gli

estremi di una lite temeraria giusta l’art. 115 cpv. 1 CPC. Respinta l’istanza

di gratuito patrocinio, ha tuttavia osservato di limitarsi per il momento a

fissare un termine per versare l’anticipo di fr. 4'000.– a titolo di spese

processuali.

2.2

La reclamante rimprovera al

primo giudice un accertamento manifestamente errato dei fatti sul tema della

mancata accettazione dell’accordo proposto all’udienza 18 gennaio 2021 nella

causa contro __________ SA. Lamenta invece un’errata applicazione del diritto in

punto alla responsabilità del convenuto per il danno di fr. 1'000.– e di fr.

3'284.– nella causa contro E__________, alla probabilità di esito favorevole

dedotta dalla decisione 1° aprile 2021 (doc. B al reclamo) rispetto al danno di

complessivi fr. 18'000.– nella causa contro __________ SA, alla valutazione del

rifiuto all’accordo per il danno di fr. 18'000.– nella causa contro __________ SA

e del nesso causale tra questo rifiuto e quel danno. Rileva infine un’errata

applicazione del diritto riguardo alle considerazioni pretorili sul presupposto

di interesse degno di protezione nella causa di risarcimento promossa contro il

convenuto rispetto al danno di fr. 18'000.–.

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

3.1

Una causa è priva di probabilità

di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue

rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione

agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui

si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere

dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non

deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa

nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid.

7.1; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117

[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è

priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon

esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a

quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze

date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla

base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16

dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).

3.2

Il Tribunale Federale ha di

recente riassunto i principi della responsabilità dell’avvocato (sentenza

4A_79/2022 3 gennaio 2024, consid. 4 con puntuali riferimenti). Ha segnatamente

ricordato che giusta l’art. 398 cpv. 2 CO l’avvocato - quale mandatario - è

responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari

affidatigli e risponde del danno che causa violando questi suoi obblighi di

diligenza e fedeltà. Che anche se non è tenuto a fornire un risultato, egli

deve compiere la sua attività secondo le regole dell’arte. Che tuttavia egli non

risponde dei rischi specifici inerenti alla formazione e al riconoscimento di

un’opinione giuridica determinata e che da questo punto di vista egli esercita

un’attività a rischio, di cui occorre tenere conto dal profilo del diritto

della responsabilità civile. Ha così precisato che l’avvocato non può essere in

particolare ritenuto responsabile per ogni misura od omissione che a posteriori

risulta essere la causa del danno o che avrebbe potuto impedirlo. Ha infine

concluso indicando che spetta alle parti sopportare il rischio del processo:

esse non possono trasferirlo sui loro patrocinatori.

Ancora poi, fra le

condizioni previste dal regime generale dell’art. 97 CO che devono essere adempiute

per riconoscere la responsabilità di un avvocato, vi sono, oltre alla

violazione di un obbligo contrattuale, l’esistenza di un danno, un rapporto di

causalità (naturale e adeguata) fra la violazione contrattuale e il danno, e

una colpa (sentenza 4A_349/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 4.1.1, con

rinvii).

4.

Per quanto attiene

la vertenza contro E__________, il Pretore aggiunto ha indicato che la

reclamante aveva beneficiato del gratuito patrocinio in sede di conciliazione,

per le cui prestazioni il convenuto era poi stato remunerato dallo Stato in

ragione di fr. 3'284.–. La patologica situazione di insolvenza della

reclamante, contrassegnata da 79 attestati di carenza beni - anche per importi

contenuti - induceva però a ritenere che il suo obbligo di rifusione verso lo

Stato entro i 10 anni sancito dall’art. 123 CPC non si sarebbe mai realizzato.

Da cui l’inesistenza di un relativo debito e, a colpo d’occhio, l’evidente inconsistenza

di un corrispondente danno. Il Pretore aggiunto ha quindi rilevato che la

responsabilità professionale dell’avvocato imponeva di dimostrare, oltre alla

sua imperizia e negligenza nella conduzione del processo criticato, che se quello

stesso processo fosse stato invece condotto con scrupolo si sarebbe giunti ad

un esito più favorevole rispetto a quello ottenuto. Ciò posto l’introduzione della

procedura di merito contro E__________, riguardo a cui l’interessata non aveva

indicato l’ammontare della pretesa ma che le avrebbe consentito di perlomeno incassare

un importo per torto morale di fr. 1'000.–, sarebbe sfociata inevitabilmente in

una soccombenza parziale e preponderante, visto che era da tener conto di un valore

di causa che per competenza doveva comunque essere superiore a fr. 5'000.–

(art. 37 cpv. 1 LOG). Motivo per cui le spese processuali e ripetibili parziali

che ne sarebbero derivate per la reclamante, di fatto avrebbero azzerato

quell’ipotetico importo o causato persino un saldo negativo, da cui l’illogica e

incomprensibile posta di ipotetico danno di fr. 1'000.– che vorrebbe ora porre

a carico del convenuto. Invece, laddove la pretesa di fr. 1'000.– fosse stata fatta

valere innanzi al Giudice di pace, una concessione del gratuito patrocinio avrebbe

comportato unicamente l’esonero da cauzione e spese processuali. In effetti il

rapporto tra somma richiesta e natura della rivendicazione era indicativo di un

evidente caso bagatellare, il che escludeva a priori l’ipotesi di un patrocinatore

d’ufficio finanziato dallo Stato.

4.1

Per quanto è dato di

comprendere la reclamante lamenta un’errata applicazione del diritto poiché, in

relazione al procedimento contro E__________, il Pretore aggiunto non ha

valutato la responsabilità del convenuto giusta l’art. 398 CO in punto al danno

occorsole, limitandosi al solo nesso di causalità fra quel danno e le

negligenze del convenuto. E, senza un esame della buona esecuzione del mandato,

il primo giudice non poteva dedurre l’inconsistenza della pretesa della

reclamante, men che meno la sua temerarietà. In particolare, non era corretto

ritenere che con una prospettiva d’incasso di fr. 1'000.– nulla si poteva

rimproverare al convenuto per non avere avviato la causa di merito, posto che

lo stesso Pretore aggiunto aveva ventilato una responsabilità dell’E__________.

Di riflesso, fosse stato corretto l’agire del convenuto, il primo giudice

avrebbe quantomeno dovuto ammettere il danno di fr. 3'284.–, ovvero l’onorario

versato per il gratuito patrocinio nella pregressa procedura di conciliazione

contro E__________, procedura che non si sarebbe allora giustificata e non

avrebbe dovuto essere promossa. La situazione debitoria della reclamante non

poteva inoltre costituire un criterio determinante. A torto.

4.2

Giova anzitutto premettere

che se è vero che la responsabilità dell’avvocato impone che i relativi presupposti

siano realizzati cumulativamente (sopra, consid. 3.2), è altresì vero che ai

fini dell’esame del requisito di esito favorevole di una causa ai sensi l’art.

117.

lett. b CPC si procede ad un esame sommario (sopra, consid. 3.1). Ciò

posto, a differenza di quanto sostiene la reclamante, il Pretore aggiunto si è

confrontato con il tema della responsabilità del convenuto. In proposito ha

ritenuto che la reclamante non avrebbe tratto un oggettivo beneficio economico

dall’avvio in Pretura della causa di merito contro E__________ al solo scopo di

vedersi poi assegnare un’indennità per torto morale di fr. 1'000.–. Ed egli ha

pure rilevato che nell’ipotesi di una vertenza promossa innanzi alla giudice di

pace, la reclamante non avrebbe comunque beneficiato a spese dello Stato dei

servizi svolti da un gratuito patrocinatore. Dal canto suo su questi argomenti

l’interessata non si esprime minimamente, da cui l’inammissibilità della

censura. In assenza di una puntuale critica, a un esame di verosimiglianza, sotto

questo profilo non vi sono quindi elementi per imputare al Pretore aggiunto un’errata

applicazione del diritto in tema di responsabilità del convenuto per

inosservanza dei propri obblighi di fedeltà e diligenza quale avvocato (sopra,

consid. 3.2). Peraltro, che il Pretore aggiunto avesse ventilato l’ipotesi di

una responsabilità dell’E__________ ancora non è motivo per concludere che alla

fine del procedimento la pretesa risarcitoria sarebbe infine stata accolta, trattandosi,

appunto, di una mera ipotesi che non è stata approfondita.

4.3

In relazione all’importo di

fr. 3'284.– versato al convenuto in veste di gratuito patrocinatore della

reclamante nel procedimento di conciliazione a carico di E__________, il

Pretore aggiunto ha di fatto ritenuta remota una concretizzazione dell’obbligo

di rifusione entro 10 anni giusta l’art. 123 CPC a carico dell’interessata, e

questo a causa dei suoi tanti debiti. A mente della reclamante non è invece rilevante

la questione dell’evoluzione della propria situazione debitoria, in quanto quel

danno e quel debito di fr. 3'284.– sono comunque pacifici e oggettivi. Ma la

critica così proposta non evidenzia affatto una lesione di un obbligo di

fedeltà e diligenza (sopra, consid. 3.2) in capo al convenuto costitutivo di

una sua responsabilità professionale. A parte il fatto che per l’art. 127 CO

l’azione di risarcimento nei confronti del convenuto sottostava al termine di

prescrizione di 10 anni, sicché dandosi il caso la reclamante avrebbe comunque avuto

modo di attivarsi nel momento in cui lo Stato avesse realmente esercitato il

suo diritto giusta l’art. 123 CPC e il danno di fr. 3'284.– fosse diventato oggettivo

ed effettivo. È pure da considerare che la conciliazione può anche essere un

valido strumento per indurre la controparte ad addivenire ad un componimento

bonale, rispettivamente ad esplorare una sua disponibilità in tal senso, onde

evitare un potenziale prosieguo dell’iter giudiziario. Ancora si aggiunga che

per quella specifica procedura di conciliazione avviata contro E__________ il

gratuito patrocinio era poi sì stato concesso, ma a condizione di sottoscrivere

una cessione di credito a favore dello Stato (doc. B nell’inc. n. SE.2023.28).

Ciò porta a ritenere che un eventuale successivo introito dipendente dalla causa

contro E__________ avrebbe anzitutto dovuto tacitare le prestazioni elargite a

tale scopo dallo Stato. E questo avrebbe ben potuto far desistere dall’avvio della

relativa causa di merito che aveva quale scopo quello di ottenere un’indennità

per torto morale di fr. 1'000.–, di cui per il resto già si è detto (sopra,

consid. 4.2).

4.4

In assenza di argomenti che

inficiano quanto ritenuto dal Pretore aggiunto in punto alle richieste di

risarcimento di fr. 1'000.– e di fr. 3'284.– riconducibili alla vertenza contro

E__________, l’eccepita errata applicazione del diritto risulta, per quanto

ammissibile, priva di consistenza.

5.

Con riferimento alla

causa contro __________ SA, il Pretore aggiunto ha rilevato che la domanda di

causa era stata ridotta da fr. 486'640.35 a fr. 42'000.– dopo che all’udienza

delle prime arringhe (del 18 gennaio 2021) la reclamante aveva ammesso di

soffrire di dolori alla cervicale sin da prima l’incidente. In coda a quella

stessa udienza il Pretore aggiunto aveva sottoposto alle parti una proposta di

transazione, che prevedeva il pagamento di fr. 3'000.– a titolo di risarcimento

e l’esenzione da spese giudiziarie. Come ricordato con l’ordinanza 22 novembre

2023.

con cui la reclamante era stata invitata a replicare in tema di gratuito

patrocinio, il Pretore aggiunto ha spiegato che questa proposta aveva già trovato

il consenso verbale di entrambi i patrocinatori, nonostante il termine fissato

per comunicare l’adesione formale. Ma di fatto la proposta era poi stata rifiutata

dalla reclamante in quanto svantaggiosa per rapporto alla divergenza con le

pretese originarie. Per finire il procedimento era sfociato in uno stralcio per

mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali di fr. 5'000.–,

richiesto dal Pretore aggiunto dopo che il 1° aprile 2021 alla reclamante venne

negato il gratuito patrocinio per la causa di fr. 42'000.– in quanto ritenuta

priva di probabilità di successo. Mentre che, in conseguenza della desistenza

parziale per la maggior parte delle richieste di giudizio, la stessa decisione

1° aprile 2021 condannava la reclamante al pagamento delle relative spese

giudiziarie in ragione di fr. 18'000.– (fr. 8'000.– di spese processuali e fr.

10'000.– di ripetibili parziali). Il nesso di causalità tra il danno e l’evento

che lo aveva scatenato era pertanto solo il risultato di una libera scelta

della reclamante che aveva consapevolmente deciso di non seguire il

suggerimento del patrocinatore qui convenuto e rifiutato la proposta di accordo

insieme alla possibilità di chiudere in sostanza la causa “a costo zero”,

rispetto ad una lite votata all’insuccesso.

5.1

La reclamante rileva anzitutto

un accertamento manifestamente errato dei fatti nella misura in cui il Pretore

aggiunto ha ritenuto che la proposta transattiva di fr. 3'000.– di risarcimento

era fallita a causa del rifiuto da lei manifestato. Contesta in particolare la

tesi secondo cui allora entrambi i patrocinatori delle parti - quello della

compagnia assicurativa e il qui convenuto - si sarebbero dichiarati favorevoli

a una soluzione in tal senso, poiché si fondava su un mero ricordo dello stesso

giudice a distanza di oramai tre anni. Mentre il fatto stesso che il primo

giudice avesse assegnato un termine per comunicare formalmente l’adesione a

quella proposta inficiava comunque di ogni valore obbligatorio quanto

prospettato a voce dai due legali. Peraltro, che poi i legali si fossero

espressi in toni tendenzialmente favorevoli non significava certo che fossero a

favore (reclamo, pag. 6 n. 20 segg.).

Se non che la reclamante

non contesta di avere presenziato all’udienza del 18 gennaio 2021. Né di avere

in quella sede ammesso che i dolori alla cervicale erano preesistenti rispetto

all’incidente della circolazione di cui era stata vittima. E men che meno il

tenore dell’accordo allora formulato dal Pretore aggiunto in coda all’udienza,

ossia il versamento di un importo di fr. 3'000.– con esonero dalle spese

giudiziarie. Non solo. A ben vedere l’interessata non contesta neppure che il

convenuto, suo rappresentante legale in quella lite, avesse manifestato a voce

e innanzi al Pretore aggiunto una simpatia per quella proposta di transazione

(“tendenzialmente favorevole”: reclamo, pag. 6 n. 24). E già questo rende

pretestuosa ogni disquisizione in punto alle riserve che rivolge ora al ricordo

del Pretore aggiunto “a distanza di oramai tre anni”. D’altro canto la

reclamante non nega nemmeno di avere consapevolmente rifiutato quello specifico

accordo. Nelle circostanze così descritte e a un esame di verosimiglianza,

pretendere ora che questa sua responsabilità non sia invece da intendere come

esclusiva, in quanto quello stesso rifiuto sarebbe stato preceduto da un

confronto con il convenuto durante il termine assegnato dal Pretore aggiunto

per comunicare la formale adesione, non basta certo ad evidenziare gli estremi

di una conclusione pretorile costitutiva di un manifesto accertamento errato

dei fatti.

5.2

Per la reclamante il Pretore

aggiunto ha applicato in modo errato il diritto poiché della manifesta

infondatezza delle pretese alla base della causa promossa contro __________ SA dava

già riscontro la decisione 1° aprile 2021 con cui allora il gratuito patrocinio

le era stato negato. Questo bastava a rendere evidente la negligente esecuzione

in capo al convenuto del mandato di rappresentanza, e quindi il danno di

complessivi fr. 18'000.– di spese processuali e ripetibili che ne era derivato a

fronte della desistenza processuale (reclamo, pag. 8 n. 30).

Nondimeno, è pacifico che nella

causa contro __________ SA la reclamante avrebbe potuto ovviare a quei costi per

la corrispondente cifra di fr. 18'000.–, accettando i termini della proposta di

transazione come formulata dal Pretore aggiunto. Ciò posto, già si è detto in

merito alla mancata accettazione di quell’accordo e dei motivi per i quali

l’accertamento del primo giudice non può dirsi manifestamente errato (sopra,

consid. 5.1). Si aggiunga che l’avvio di una causa giudiziaria comporta

giocoforza un rischio processuale per la parte interessata e che di principio

questo rischio non può essere ribaltato sull’avvocato (sopra, consid. 3.2),

fermo restando in effetti che l’eventualità di un giudizio finale negativo è

insito in un qualsiasi processo e che di ciò va pur sempre tenuto conto. E questo

basta a vanificare la tesi di una conseguente verosimile errata applicazione

del diritto per conduzione negligente del mandato conferito al convenuto.

5.3

Invero la reclamante riconduce

l’errata applicazione del diritto anche ad una “valutazione a posteriori non

corretta” e “col senno di poi” che imputa al Pretore aggiunto. L’interessata

sostiene che il proprio comportamento era da ponderare soltanto rispetto al momento

in cui quell’accordo era stato rifiutato. E meglio quando non sapeva ancora

“che la lite si sarebbe conclusa con la sua totale soccombenza e il conseguente

accollo di spese processuali e ripetibili per ben CHF 18'000.–”, riponeva la

sua fiducia nell’operato del convenuto che per lei aveva appunto promosso

un’azione condannatoria di poco meno di mezzo milione, e confidava in un

significativo accoglimento di tale pretesa a cui non intendeva rinunciare integralmente

prima dell’istruttoria. Al riguardo basti tuttavia rilevare che su quella specifica

pretesa da mezzo milione avrebbe di fatto deciso lo stesso Pretore aggiunto che

aveva proposto un accordo di risarcimento per fr. 3'000.– con esonero da spese

processuali e ripetibili. Il che doveva già essere indicativo per valutare la pertinenza

delle richieste di giudizio allora avanzate dalla reclamante. Per il resto la

proposta era stata formulata in esito all’udienza del 18 gennaio 2021,

oltretutto sostenuta dal qui convenuto e sui cui accadimenti non giova qui

ripetersi oltre (sopra, consid. 5.1 e 5.2). La censura è quindi priva di ogni

consistenza.

5.4

A mente della reclamante il

Pretore aggiunto ha pure leso il diritto in quanto erroneamente aveva ritenuto che

il nesso di causalità tra l’evocato danno e l’evento che lo aveva scatenato era

stato interrotto dal rifiuto della reclamante alla proposta di transazione, rifiuto

che le andava come tale addebitato. L’interessata sostiene, richiamando la

vigente dottrina e giurisprudenza, che l’interruzione del nesso di causalità è

possibile laddove al danneggiato sia imputabile una colpa grave, potendosi

peraltro tutt’al più ipotizzare una riduzione della pretesa risarcitoria: ma non

era questo il caso in concreto (reclamo, pag. 9 n. 32 segg.). Se non che per

quanto attiene la prassi applicabile in materia di responsabilità dell’avvocato

giova qui ricordare quanto stabilito dalla recente sentenza del Tribunale

federale (sopra, consid. 3.2). Fermo restando che nello specifico l’esame era

limitato alla verosimiglianza, in punto al valore dato a quel rifiuto e alle

conseguenze che ne sono scaturite, basti poi rinviare alle precedenti

considerazioni (sopra, consid. 5.1, 5.2 e 5.3). Inoltre, una volta di più la

reclamante avvalla la sua consapevole volontà di allora nel perseverare con il

processo a carico di __________ SA e nel legittimare quel suo rifiuto,

affermando di avere sperato in un “risarcimento per migliorare la propria

situazione economica” e che non vi è un obbligo di transigere in pendenza di lite.

Per il resto, e diversamente da quanto rileva la reclamante, non vi è neppure traccia

oggettiva di un rifiuto di quella proposta di accordo da parte della compagnia

assicurativa, e quindi di un fallimento a quest’ultima imputabile. Una volta di

più la critica è destituita di ogni fondamento.

6.

Il Pretore aggiunto

ha infine espresso dei dubbi riguardo al reale interesse degno di protezione

della reclamante a chiedere il danno di complessivi fr. 18'000.– riferito alla

causa che aveva promosso contro __________ SA. Questo perché la reclamante era

ormai pensionata, al beneficio di prestazioni complementari, gravata da ACB per

quasi fr. 90'000.– e da esecuzioni per oltre fr. 50'000.–. E non era

concepibile un incremento della sua capacità reddituale indicativo di “un

ritorno a miglior fortuna” e tale da appianare in modo significativo quella

voragine debitoria, posto non da ultimo che l’interessata neanche versava

l’imposta personale minima fatturata ogni anno dal Comune (tra fr. 40.– e fr.

65.–).

Dal canto suo la

reclamante reputa queste considerazioni fuori luogo e prevenute, precisando di non

andare fiera della sua spiacevole situazione debitoria a cui avrebbe volentieri

rimediato se ne avesse avuto i mezzi. Certa che questo non sarebbe stato

possibile con gli attuali redditi, la reclamante indica che non erano comunque da

escludere lasciti, eredità o altre importanti entrate. Afferma che l’esistenza

di debiti non poteva precludere l’accesso alla giustizia, giacché

sproporzionato, irragionevole e non meritevole di tutela. L’interesse degno di

protezione, anche meramente economico, non era da confondere con il concetto di

buon fondamento della causa. E determinante era che laddove avesse ottenuto

causa vinta nei confronti del convenuto, la reclamante si sarebbe vista corrispondere

una somma di denaro con effetti positivi sulla sua situazione giuridica. Tuttavia,

il Pretore aggiunto si è limitato a rilevare che, nelle circostanze specifiche,

l’interesse degno di protezione giusta l’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC

dell’attrice a promuovere causa nei confronti del convenuto poneva degli

interrogativi. Vero è che all’orizzonte il Pretore aggiunto ha prospettato anche

l’ipotesi di una condanna sulle spese per lite temeraria in applicazione

dell’art. 115 cpv. 1 CPC (decisione impugnata, consid. 11). Ma da ciò non ha

ancora tratto alcuna debita e concreta conclusione, avendo indicato per il

momento di assegnare un termine per l’anticipo delle spese processuali nella

causa a carico del convenuto in conseguenza della reiezione dell’istanza di

gratuito patrocinio (decisione impugnata, consid. 12). E questo non evidenzia affatto

gli estremi di un’errata applicazione del diritto. Sicché il reclamo, sprovvisto

di ogni fondamento in quanto prematuro, va respinto anche da questo punto di

vista.

7.

La domanda di

gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di censure che, per

quanto non già inammissibili, si sono rivelate in sostanza prive di ogni ragionevole

fondamento, la proposizione del reclamo non presentava sin dall’inizio

probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

8.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.

119.

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali del

presente giudizio sono fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG

(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le

decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e poste a carico della

reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 18 gennaio 2024 di RE 1 va respinto.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio 18 gennaio 2024 di RE 1 va respinta.

3.

Le spese processuali

per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.

4.

Notificazione (unitamente

al reclamo 18 gennaio 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, con i limiti

dell’art. 93 LTF. Poiché il valore litigioso è di fr. 22'284.–, il ricorso è

ammissibile solo se la controversia concerne una questione di diritto

d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).