13.2024.2
Diniego di gratuito patrocinio. Presupposto della probabilità di esito favorevole della causa in materia di responsabilità dell'avvocato.
8 aprile 2024Italiano24 min
scambio di allegati limitato alla questione del gratuito patrocinio, la cui istanza
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.2
13.2024.3
Lugano
8 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2023.28 (procedura semplificata - risarcimento danni) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 16 agosto 2023 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 18
gennaio 2024 di RE 1 contro la decisione 5 gennaio 2024 con cui il Pretore
aggiunto ha - fra l’altro - respinto la sua richiesta di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 16 agosto
2023 RE 1 ha chiesto innanzi la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città la
condanna dell’avv. CO 1 a versarle l’importo di fr. 22'284.– oltre interessi al
5% dal 1° marzo 2023. L’interessata ha inoltre postulato l’ammissione al
gratuito patrocinio inclusi i costi del gratuito patrocinatore avv. PA 1.
L’attrice, assistita
dall’avv. CO 1, aveva inoltrato il 31 luglio 2019 un’istanza di conciliazione
nei confronti dell’E__________ alla Pretura del Distretto di Bellinzona, per
chiedere il risarcimento del danno per violazione dell’arte medica. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire, il legale aveva tuttavia omesso di inoltrare la
causa, lasciando perimere la pretesa.
In data 21 febbraio 2020
l’attrice, sempre patrocinata dall’avv. CO 1, ha introdotto presso la Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città una causa di risarcimento del danno da lei
subito in un incidente della circolazione nei confronti di __________ SA,
compagnia assicurativa del veicolo sul quale essa si trovava quale passeggera.
Rimproverando all’avv. CO 1 errori nella conduzione del mandato, RE 1 ne chiede
la condanna al risarcimento dei costi legati alla causa contro E__________ pari
a fr. 3'284.– di onorario riconosciuto al convenuto quale gratuito
patrocinatore e fr. 1'000.– quale mancato ottenimento di un’indennità per torto
morale, rispettivamente dei costi della vertenza contro __________ SA dove chiede
di essere risarcita delle corrispondenti spese processuali di fr. 8'000.- e delle
ripetibili di fr. 10'000.– poste a suo carico.
Fatti
B. Con risposta 21
novembre 2023 l’avv. CO 1 ha chiesto di respingere la petizione, e con essa
anche la domanda di concessione del gratuito patrocinio. È poi seguito uno
scambio di allegati limitato alla questione del gratuito patrocinio, la cui istanza
è stata confermata dall’attrice con replica 12 dicembre 2023 e nuovamente
avversata dal convenuto con duplica 18 dicembre 2023.
C. Con decisione 5
gennaio 2024 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di gratuito
patrocinio presentata da RE 1 (dispositivo n. 1) e, nel contempo, le ha assegnato
un termine di 15 giorni per versare un anticipo di fr. 4'000.– per le presumibili
spese processuali (dispositivo n. 2).
D. Con reclamo 18
gennaio 2024 RE 1 impugna la decisione 5 gennaio 2024 e chiede che il
dispositivo n. 1 sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza di
gratuito patrocinio, in conseguenza di cui chiede di annullare il dispositivo
n. 2. Chiede inoltre la concessione del gratuito patrocinio anche per questa
sede di giudizio.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di
impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1
La decisione 5 gennaio 2024 è
pervenuta alla reclamante l’8 gennaio 2024 (estratto tracciamento degli invii).
Consegnato alla posta il 18 gennaio 2024, e giunto l’indomani alla cancelleria
di questo Tribunale, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria, il gravame viene inoltre evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1
Pacifica l’indigenza della
reclamante, il Pretore aggiunto si è pronunciato sulla prognosi di buon
fondamento ai sensi dell’art. 117 lett. b CPC della pretesa di risarcimento
quantificata e rivendicata fino a concorrenza di complessivi fr. 22'284.–: segnatamente
le poste di danno di fr. 8'000.– e di fr. 10'000.– relative alla causa contro __________
SA, e le poste di danno di fr. 1'000.– e di fr. 3'284.– attinenti la vertenza contro
E__________. Per finire non ha ritenuto adempiute le condizioni per concedere
il gratuito patrocinio, e rilevato che sembravano addirittura configurarsi gli
estremi di una lite temeraria giusta l’art. 115 cpv. 1 CPC. Respinta l’istanza
di gratuito patrocinio, ha tuttavia osservato di limitarsi per il momento a
fissare un termine per versare l’anticipo di fr. 4'000.– a titolo di spese
processuali.
2.2
La reclamante rimprovera al
primo giudice un accertamento manifestamente errato dei fatti sul tema della
mancata accettazione dell’accordo proposto all’udienza 18 gennaio 2021 nella
causa contro __________ SA. Lamenta invece un’errata applicazione del diritto in
punto alla responsabilità del convenuto per il danno di fr. 1'000.– e di fr.
3'284.– nella causa contro E__________, alla probabilità di esito favorevole
dedotta dalla decisione 1° aprile 2021 (doc. B al reclamo) rispetto al danno di
complessivi fr. 18'000.– nella causa contro __________ SA, alla valutazione del
rifiuto all’accordo per il danno di fr. 18'000.– nella causa contro __________ SA
e del nesso causale tra questo rifiuto e quel danno. Rileva infine un’errata
applicazione del diritto riguardo alle considerazioni pretorili sul presupposto
di interesse degno di protezione nella causa di risarcimento promossa contro il
convenuto rispetto al danno di fr. 18'000.–.
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
3.1
Una causa è priva di probabilità
di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue
rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione
agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui
si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere
dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non
deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa
nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid.
7.1; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117
[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è
priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon
esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a
quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze
date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla
base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16
dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).
3.2
Il Tribunale Federale ha di
recente riassunto i principi della responsabilità dell’avvocato (sentenza
4A_79/2022 3 gennaio 2024, consid. 4 con puntuali riferimenti). Ha segnatamente
ricordato che giusta l’art. 398 cpv. 2 CO l’avvocato - quale mandatario - è
responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari
affidatigli e risponde del danno che causa violando questi suoi obblighi di
diligenza e fedeltà. Che anche se non è tenuto a fornire un risultato, egli
deve compiere la sua attività secondo le regole dell’arte. Che tuttavia egli non
risponde dei rischi specifici inerenti alla formazione e al riconoscimento di
un’opinione giuridica determinata e che da questo punto di vista egli esercita
un’attività a rischio, di cui occorre tenere conto dal profilo del diritto
della responsabilità civile. Ha così precisato che l’avvocato non può essere in
particolare ritenuto responsabile per ogni misura od omissione che a posteriori
risulta essere la causa del danno o che avrebbe potuto impedirlo. Ha infine
concluso indicando che spetta alle parti sopportare il rischio del processo:
esse non possono trasferirlo sui loro patrocinatori.
Ancora poi, fra le
condizioni previste dal regime generale dell’art. 97 CO che devono essere adempiute
per riconoscere la responsabilità di un avvocato, vi sono, oltre alla
violazione di un obbligo contrattuale, l’esistenza di un danno, un rapporto di
causalità (naturale e adeguata) fra la violazione contrattuale e il danno, e
una colpa (sentenza 4A_349/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 4.1.1, con
rinvii).
4.
Per quanto attiene
la vertenza contro E__________, il Pretore aggiunto ha indicato che la
reclamante aveva beneficiato del gratuito patrocinio in sede di conciliazione,
per le cui prestazioni il convenuto era poi stato remunerato dallo Stato in
ragione di fr. 3'284.–. La patologica situazione di insolvenza della
reclamante, contrassegnata da 79 attestati di carenza beni - anche per importi
contenuti - induceva però a ritenere che il suo obbligo di rifusione verso lo
Stato entro i 10 anni sancito dall’art. 123 CPC non si sarebbe mai realizzato.
Da cui l’inesistenza di un relativo debito e, a colpo d’occhio, l’evidente inconsistenza
di un corrispondente danno. Il Pretore aggiunto ha quindi rilevato che la
responsabilità professionale dell’avvocato imponeva di dimostrare, oltre alla
sua imperizia e negligenza nella conduzione del processo criticato, che se quello
stesso processo fosse stato invece condotto con scrupolo si sarebbe giunti ad
un esito più favorevole rispetto a quello ottenuto. Ciò posto l’introduzione della
procedura di merito contro E__________, riguardo a cui l’interessata non aveva
indicato l’ammontare della pretesa ma che le avrebbe consentito di perlomeno incassare
un importo per torto morale di fr. 1'000.–, sarebbe sfociata inevitabilmente in
una soccombenza parziale e preponderante, visto che era da tener conto di un valore
di causa che per competenza doveva comunque essere superiore a fr. 5'000.–
(art. 37 cpv. 1 LOG). Motivo per cui le spese processuali e ripetibili parziali
che ne sarebbero derivate per la reclamante, di fatto avrebbero azzerato
quell’ipotetico importo o causato persino un saldo negativo, da cui l’illogica e
incomprensibile posta di ipotetico danno di fr. 1'000.– che vorrebbe ora porre
a carico del convenuto. Invece, laddove la pretesa di fr. 1'000.– fosse stata fatta
valere innanzi al Giudice di pace, una concessione del gratuito patrocinio avrebbe
comportato unicamente l’esonero da cauzione e spese processuali. In effetti il
rapporto tra somma richiesta e natura della rivendicazione era indicativo di un
evidente caso bagatellare, il che escludeva a priori l’ipotesi di un patrocinatore
d’ufficio finanziato dallo Stato.
4.1
Per quanto è dato di
comprendere la reclamante lamenta un’errata applicazione del diritto poiché, in
relazione al procedimento contro E__________, il Pretore aggiunto non ha
valutato la responsabilità del convenuto giusta l’art. 398 CO in punto al danno
occorsole, limitandosi al solo nesso di causalità fra quel danno e le
negligenze del convenuto. E, senza un esame della buona esecuzione del mandato,
il primo giudice non poteva dedurre l’inconsistenza della pretesa della
reclamante, men che meno la sua temerarietà. In particolare, non era corretto
ritenere che con una prospettiva d’incasso di fr. 1'000.– nulla si poteva
rimproverare al convenuto per non avere avviato la causa di merito, posto che
lo stesso Pretore aggiunto aveva ventilato una responsabilità dell’E__________.
Di riflesso, fosse stato corretto l’agire del convenuto, il primo giudice
avrebbe quantomeno dovuto ammettere il danno di fr. 3'284.–, ovvero l’onorario
versato per il gratuito patrocinio nella pregressa procedura di conciliazione
contro E__________, procedura che non si sarebbe allora giustificata e non
avrebbe dovuto essere promossa. La situazione debitoria della reclamante non
poteva inoltre costituire un criterio determinante. A torto.
4.2
Giova anzitutto premettere
che se è vero che la responsabilità dell’avvocato impone che i relativi presupposti
siano realizzati cumulativamente (sopra, consid. 3.2), è altresì vero che ai
fini dell’esame del requisito di esito favorevole di una causa ai sensi l’art.
117.
lett. b CPC si procede ad un esame sommario (sopra, consid. 3.1). Ciò
posto, a differenza di quanto sostiene la reclamante, il Pretore aggiunto si è
confrontato con il tema della responsabilità del convenuto. In proposito ha
ritenuto che la reclamante non avrebbe tratto un oggettivo beneficio economico
dall’avvio in Pretura della causa di merito contro E__________ al solo scopo di
vedersi poi assegnare un’indennità per torto morale di fr. 1'000.–. Ed egli ha
pure rilevato che nell’ipotesi di una vertenza promossa innanzi alla giudice di
pace, la reclamante non avrebbe comunque beneficiato a spese dello Stato dei
servizi svolti da un gratuito patrocinatore. Dal canto suo su questi argomenti
l’interessata non si esprime minimamente, da cui l’inammissibilità della
censura. In assenza di una puntuale critica, a un esame di verosimiglianza, sotto
questo profilo non vi sono quindi elementi per imputare al Pretore aggiunto un’errata
applicazione del diritto in tema di responsabilità del convenuto per
inosservanza dei propri obblighi di fedeltà e diligenza quale avvocato (sopra,
consid. 3.2). Peraltro, che il Pretore aggiunto avesse ventilato l’ipotesi di
una responsabilità dell’E__________ ancora non è motivo per concludere che alla
fine del procedimento la pretesa risarcitoria sarebbe infine stata accolta, trattandosi,
appunto, di una mera ipotesi che non è stata approfondita.
4.3
In relazione all’importo di
fr. 3'284.– versato al convenuto in veste di gratuito patrocinatore della
reclamante nel procedimento di conciliazione a carico di E__________, il
Pretore aggiunto ha di fatto ritenuta remota una concretizzazione dell’obbligo
di rifusione entro 10 anni giusta l’art. 123 CPC a carico dell’interessata, e
questo a causa dei suoi tanti debiti. A mente della reclamante non è invece rilevante
la questione dell’evoluzione della propria situazione debitoria, in quanto quel
danno e quel debito di fr. 3'284.– sono comunque pacifici e oggettivi. Ma la
critica così proposta non evidenzia affatto una lesione di un obbligo di
fedeltà e diligenza (sopra, consid. 3.2) in capo al convenuto costitutivo di
una sua responsabilità professionale. A parte il fatto che per l’art. 127 CO
l’azione di risarcimento nei confronti del convenuto sottostava al termine di
prescrizione di 10 anni, sicché dandosi il caso la reclamante avrebbe comunque avuto
modo di attivarsi nel momento in cui lo Stato avesse realmente esercitato il
suo diritto giusta l’art. 123 CPC e il danno di fr. 3'284.– fosse diventato oggettivo
ed effettivo. È pure da considerare che la conciliazione può anche essere un
valido strumento per indurre la controparte ad addivenire ad un componimento
bonale, rispettivamente ad esplorare una sua disponibilità in tal senso, onde
evitare un potenziale prosieguo dell’iter giudiziario. Ancora si aggiunga che
per quella specifica procedura di conciliazione avviata contro E__________ il
gratuito patrocinio era poi sì stato concesso, ma a condizione di sottoscrivere
una cessione di credito a favore dello Stato (doc. B nell’inc. n. SE.2023.28).
Ciò porta a ritenere che un eventuale successivo introito dipendente dalla causa
contro E__________ avrebbe anzitutto dovuto tacitare le prestazioni elargite a
tale scopo dallo Stato. E questo avrebbe ben potuto far desistere dall’avvio della
relativa causa di merito che aveva quale scopo quello di ottenere un’indennità
per torto morale di fr. 1'000.–, di cui per il resto già si è detto (sopra,
consid. 4.2).
4.4
In assenza di argomenti che
inficiano quanto ritenuto dal Pretore aggiunto in punto alle richieste di
risarcimento di fr. 1'000.– e di fr. 3'284.– riconducibili alla vertenza contro
E__________, l’eccepita errata applicazione del diritto risulta, per quanto
ammissibile, priva di consistenza.
5.
Con riferimento alla
causa contro __________ SA, il Pretore aggiunto ha rilevato che la domanda di
causa era stata ridotta da fr. 486'640.35 a fr. 42'000.– dopo che all’udienza
delle prime arringhe (del 18 gennaio 2021) la reclamante aveva ammesso di
soffrire di dolori alla cervicale sin da prima l’incidente. In coda a quella
stessa udienza il Pretore aggiunto aveva sottoposto alle parti una proposta di
transazione, che prevedeva il pagamento di fr. 3'000.– a titolo di risarcimento
e l’esenzione da spese giudiziarie. Come ricordato con l’ordinanza 22 novembre
2023.
con cui la reclamante era stata invitata a replicare in tema di gratuito
patrocinio, il Pretore aggiunto ha spiegato che questa proposta aveva già trovato
il consenso verbale di entrambi i patrocinatori, nonostante il termine fissato
per comunicare l’adesione formale. Ma di fatto la proposta era poi stata rifiutata
dalla reclamante in quanto svantaggiosa per rapporto alla divergenza con le
pretese originarie. Per finire il procedimento era sfociato in uno stralcio per
mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali di fr. 5'000.–,
richiesto dal Pretore aggiunto dopo che il 1° aprile 2021 alla reclamante venne
negato il gratuito patrocinio per la causa di fr. 42'000.– in quanto ritenuta
priva di probabilità di successo. Mentre che, in conseguenza della desistenza
parziale per la maggior parte delle richieste di giudizio, la stessa decisione
1° aprile 2021 condannava la reclamante al pagamento delle relative spese
giudiziarie in ragione di fr. 18'000.– (fr. 8'000.– di spese processuali e fr.
10'000.– di ripetibili parziali). Il nesso di causalità tra il danno e l’evento
che lo aveva scatenato era pertanto solo il risultato di una libera scelta
della reclamante che aveva consapevolmente deciso di non seguire il
suggerimento del patrocinatore qui convenuto e rifiutato la proposta di accordo
insieme alla possibilità di chiudere in sostanza la causa “a costo zero”,
rispetto ad una lite votata all’insuccesso.
5.1
La reclamante rileva anzitutto
un accertamento manifestamente errato dei fatti nella misura in cui il Pretore
aggiunto ha ritenuto che la proposta transattiva di fr. 3'000.– di risarcimento
era fallita a causa del rifiuto da lei manifestato. Contesta in particolare la
tesi secondo cui allora entrambi i patrocinatori delle parti - quello della
compagnia assicurativa e il qui convenuto - si sarebbero dichiarati favorevoli
a una soluzione in tal senso, poiché si fondava su un mero ricordo dello stesso
giudice a distanza di oramai tre anni. Mentre il fatto stesso che il primo
giudice avesse assegnato un termine per comunicare formalmente l’adesione a
quella proposta inficiava comunque di ogni valore obbligatorio quanto
prospettato a voce dai due legali. Peraltro, che poi i legali si fossero
espressi in toni tendenzialmente favorevoli non significava certo che fossero a
favore (reclamo, pag. 6 n. 20 segg.).
Se non che la reclamante
non contesta di avere presenziato all’udienza del 18 gennaio 2021. Né di avere
in quella sede ammesso che i dolori alla cervicale erano preesistenti rispetto
all’incidente della circolazione di cui era stata vittima. E men che meno il
tenore dell’accordo allora formulato dal Pretore aggiunto in coda all’udienza,
ossia il versamento di un importo di fr. 3'000.– con esonero dalle spese
giudiziarie. Non solo. A ben vedere l’interessata non contesta neppure che il
convenuto, suo rappresentante legale in quella lite, avesse manifestato a voce
e innanzi al Pretore aggiunto una simpatia per quella proposta di transazione
(“tendenzialmente favorevole”: reclamo, pag. 6 n. 24). E già questo rende
pretestuosa ogni disquisizione in punto alle riserve che rivolge ora al ricordo
del Pretore aggiunto “a distanza di oramai tre anni”. D’altro canto la
reclamante non nega nemmeno di avere consapevolmente rifiutato quello specifico
accordo. Nelle circostanze così descritte e a un esame di verosimiglianza,
pretendere ora che questa sua responsabilità non sia invece da intendere come
esclusiva, in quanto quello stesso rifiuto sarebbe stato preceduto da un
confronto con il convenuto durante il termine assegnato dal Pretore aggiunto
per comunicare la formale adesione, non basta certo ad evidenziare gli estremi
di una conclusione pretorile costitutiva di un manifesto accertamento errato
dei fatti.
5.2
Per la reclamante il Pretore
aggiunto ha applicato in modo errato il diritto poiché della manifesta
infondatezza delle pretese alla base della causa promossa contro __________ SA dava
già riscontro la decisione 1° aprile 2021 con cui allora il gratuito patrocinio
le era stato negato. Questo bastava a rendere evidente la negligente esecuzione
in capo al convenuto del mandato di rappresentanza, e quindi il danno di
complessivi fr. 18'000.– di spese processuali e ripetibili che ne era derivato a
fronte della desistenza processuale (reclamo, pag. 8 n. 30).
Nondimeno, è pacifico che nella
causa contro __________ SA la reclamante avrebbe potuto ovviare a quei costi per
la corrispondente cifra di fr. 18'000.–, accettando i termini della proposta di
transazione come formulata dal Pretore aggiunto. Ciò posto, già si è detto in
merito alla mancata accettazione di quell’accordo e dei motivi per i quali
l’accertamento del primo giudice non può dirsi manifestamente errato (sopra,
consid. 5.1). Si aggiunga che l’avvio di una causa giudiziaria comporta
giocoforza un rischio processuale per la parte interessata e che di principio
questo rischio non può essere ribaltato sull’avvocato (sopra, consid. 3.2),
fermo restando in effetti che l’eventualità di un giudizio finale negativo è
insito in un qualsiasi processo e che di ciò va pur sempre tenuto conto. E questo
basta a vanificare la tesi di una conseguente verosimile errata applicazione
del diritto per conduzione negligente del mandato conferito al convenuto.
5.3
Invero la reclamante riconduce
l’errata applicazione del diritto anche ad una “valutazione a posteriori non
corretta” e “col senno di poi” che imputa al Pretore aggiunto. L’interessata
sostiene che il proprio comportamento era da ponderare soltanto rispetto al momento
in cui quell’accordo era stato rifiutato. E meglio quando non sapeva ancora
“che la lite si sarebbe conclusa con la sua totale soccombenza e il conseguente
accollo di spese processuali e ripetibili per ben CHF 18'000.–”, riponeva la
sua fiducia nell’operato del convenuto che per lei aveva appunto promosso
un’azione condannatoria di poco meno di mezzo milione, e confidava in un
significativo accoglimento di tale pretesa a cui non intendeva rinunciare integralmente
prima dell’istruttoria. Al riguardo basti tuttavia rilevare che su quella specifica
pretesa da mezzo milione avrebbe di fatto deciso lo stesso Pretore aggiunto che
aveva proposto un accordo di risarcimento per fr. 3'000.– con esonero da spese
processuali e ripetibili. Il che doveva già essere indicativo per valutare la pertinenza
delle richieste di giudizio allora avanzate dalla reclamante. Per il resto la
proposta era stata formulata in esito all’udienza del 18 gennaio 2021,
oltretutto sostenuta dal qui convenuto e sui cui accadimenti non giova qui
ripetersi oltre (sopra, consid. 5.1 e 5.2). La censura è quindi priva di ogni
consistenza.
5.4
A mente della reclamante il
Pretore aggiunto ha pure leso il diritto in quanto erroneamente aveva ritenuto che
il nesso di causalità tra l’evocato danno e l’evento che lo aveva scatenato era
stato interrotto dal rifiuto della reclamante alla proposta di transazione, rifiuto
che le andava come tale addebitato. L’interessata sostiene, richiamando la
vigente dottrina e giurisprudenza, che l’interruzione del nesso di causalità è
possibile laddove al danneggiato sia imputabile una colpa grave, potendosi
peraltro tutt’al più ipotizzare una riduzione della pretesa risarcitoria: ma non
era questo il caso in concreto (reclamo, pag. 9 n. 32 segg.). Se non che per
quanto attiene la prassi applicabile in materia di responsabilità dell’avvocato
giova qui ricordare quanto stabilito dalla recente sentenza del Tribunale
federale (sopra, consid. 3.2). Fermo restando che nello specifico l’esame era
limitato alla verosimiglianza, in punto al valore dato a quel rifiuto e alle
conseguenze che ne sono scaturite, basti poi rinviare alle precedenti
considerazioni (sopra, consid. 5.1, 5.2 e 5.3). Inoltre, una volta di più la
reclamante avvalla la sua consapevole volontà di allora nel perseverare con il
processo a carico di __________ SA e nel legittimare quel suo rifiuto,
affermando di avere sperato in un “risarcimento per migliorare la propria
situazione economica” e che non vi è un obbligo di transigere in pendenza di lite.
Per il resto, e diversamente da quanto rileva la reclamante, non vi è neppure traccia
oggettiva di un rifiuto di quella proposta di accordo da parte della compagnia
assicurativa, e quindi di un fallimento a quest’ultima imputabile. Una volta di
più la critica è destituita di ogni fondamento.
6.
Il Pretore aggiunto
ha infine espresso dei dubbi riguardo al reale interesse degno di protezione
della reclamante a chiedere il danno di complessivi fr. 18'000.– riferito alla
causa che aveva promosso contro __________ SA. Questo perché la reclamante era
ormai pensionata, al beneficio di prestazioni complementari, gravata da ACB per
quasi fr. 90'000.– e da esecuzioni per oltre fr. 50'000.–. E non era
concepibile un incremento della sua capacità reddituale indicativo di “un
ritorno a miglior fortuna” e tale da appianare in modo significativo quella
voragine debitoria, posto non da ultimo che l’interessata neanche versava
l’imposta personale minima fatturata ogni anno dal Comune (tra fr. 40.– e fr.
65.–).
Dal canto suo la
reclamante reputa queste considerazioni fuori luogo e prevenute, precisando di non
andare fiera della sua spiacevole situazione debitoria a cui avrebbe volentieri
rimediato se ne avesse avuto i mezzi. Certa che questo non sarebbe stato
possibile con gli attuali redditi, la reclamante indica che non erano comunque da
escludere lasciti, eredità o altre importanti entrate. Afferma che l’esistenza
di debiti non poteva precludere l’accesso alla giustizia, giacché
sproporzionato, irragionevole e non meritevole di tutela. L’interesse degno di
protezione, anche meramente economico, non era da confondere con il concetto di
buon fondamento della causa. E determinante era che laddove avesse ottenuto
causa vinta nei confronti del convenuto, la reclamante si sarebbe vista corrispondere
una somma di denaro con effetti positivi sulla sua situazione giuridica. Tuttavia,
il Pretore aggiunto si è limitato a rilevare che, nelle circostanze specifiche,
l’interesse degno di protezione giusta l’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC
dell’attrice a promuovere causa nei confronti del convenuto poneva degli
interrogativi. Vero è che all’orizzonte il Pretore aggiunto ha prospettato anche
l’ipotesi di una condanna sulle spese per lite temeraria in applicazione
dell’art. 115 cpv. 1 CPC (decisione impugnata, consid. 11). Ma da ciò non ha
ancora tratto alcuna debita e concreta conclusione, avendo indicato per il
momento di assegnare un termine per l’anticipo delle spese processuali nella
causa a carico del convenuto in conseguenza della reiezione dell’istanza di
gratuito patrocinio (decisione impugnata, consid. 12). E questo non evidenzia affatto
gli estremi di un’errata applicazione del diritto. Sicché il reclamo, sprovvisto
di ogni fondamento in quanto prematuro, va respinto anche da questo punto di
vista.
7.
La domanda di
gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di censure che, per
quanto non già inammissibili, si sono rivelate in sostanza prive di ogni ragionevole
fondamento, la proposizione del reclamo non presentava sin dall’inizio
probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).
8.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.
119.
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali del
presente giudizio sono fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG
(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le
decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e poste a carico della
reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 18 gennaio 2024 di RE 1 va respinto.
2.
La domanda di
gratuito patrocinio 18 gennaio 2024 di RE 1 va respinta.
3.
Le spese processuali
per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
4.
Notificazione (unitamente
al reclamo 18 gennaio 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, con i limiti
dell’art. 93 LTF. Poiché il valore litigioso è di fr. 22'284.–, il ricorso è
ammissibile solo se la controversia concerne una questione di diritto
d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).