13.2024.21
Reclamo in materia di tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. La domanda di modifica va quantificata dal reclamante.
17 aprile 2024Italiano7 min
trattazione dell’intera pratica non si giustificava un onorario complessivo superiore
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.21
Lugano
17 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2022.2 della Pretura del Distretto di Riviera promossa in data 27 gennaio
2022 da
__________
patr.
dall’avv. __________
contro
PI
1
già
patrocinata dall’avv. RE 1
e ora
sul reclamo 8 aprile 2024 dell’avv. RE 1 contro la decisione 27 marzo 2024 con
cui il Pretore ha tassato la sua nota professionale;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 27 gennaio
2022 __________ ha promosso causa contro PI 1 per ottenere la regolamentazione
del suo diritto di visita alla figlia __________, affidata alla madre, e la
quantificazione del contributo alimentare dovuto alla medesima.
Con osservazioni del 21
febbraio 2022 PI 1 ha proposto una diversa disciplina del diritto di visita rispetto a quanto chiesto dal padre e un
contributo alimentare maggiore rispetti a quanto da esso offerto. Essa ha pure
chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
Fatti
B. Con scritto del 20 gennaio 2023 l’avv. RE 1 ha trasmesso alla
Pretura la sua nota professionale intermedia esponendo una remunerazione di fr.
24'424.55, comprensiva di onorario (fr. 17'932.50), spese (fr. 4'745.80) e IVA
al 7.7% (fr. 1'746.25), per prestazioni legali svolte dal 25 gennaio 2022 al 20
gennaio 2023.
Con
decisione 9 febbraio 2023 il Pretore ha accolto l’istanza di gratuito
patrocinio di PI 1. Con separata decisione di medesima data ha poi tassato la
nota d’onorario intermedia dell’avv. RE 1, al quale ha riconosciuto una
retribuzione di fr. 8'175.50 comprensiva di
onorario (fr. 7'000.-), spese (fr. 500.-), trasferte e posteggio (fr. 98.-) e
IVA al 7.7% (fr. 577.50). Il Pretore ha dapprima rilevato che il patrocinatore
non lo aveva mai informato del superamento dell’importo massimo di fr. 4'200.-
stabilito dall’art. 8 Rtar. Tenuto conto però della complessità del caso, ma
anche della personalità delle parti in causa, ha comunque ritenuto che per la
trattazione dell’intera pratica non si giustificava un onorario complessivo superiore
a fr. 9'000.- “che viene stabilito come importo massimo riconosciuto al patrocinatore
ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 Rtar; nella tassazione finale, verranno aggiunte le
spese forfettarie …”.
Con
scritto 22 febbraio 2024 PI 1 ha chiesto al Pretore “… spiegazioni in merito
alla mia richiesta per l’Agi, inoltrata a suo tempo, per il caso in oggetto in
quanto il mio legale, l’avv. RE 1, mi ha chiesto un acconto di seimila franchi
…”. Con scritto 26 febbraio 2024 il Pretore ha ricordato che nella misura in
cui il cliente beneficia del gratuito patrocinio, l.vvocato non ha il diritto
di emettere note complementari a suo carico, rilevando che, comunque, la
questione non era di competenza della Pretura bensì della Commissione di
disciplina degli avvocati.
C. Con scritto del 7 marzo 2024 l’avv. RE 1 ha
comunicato al Pretore “l’intervenuta revoca di tutti i mandati a suo tempo
affidati allo scrivente studio, con effetto immediato, essendo venuto meno il
necessario rapporto di fiducia con PI 1 …”. In data 25 marzo 2024 l’avv. RE 1 ha
quindi trasmesso alla Pretura una “nota professionale intermedia” per
prestazioni legali svolte dal 21.1 2023 al 31.12.2023 esponendo una
remunerazione di fr. 46'625.80, comprensiva di onorario (fr. 34'335.-), spese
(fr. 8'957.30) e IVA al 7.7% (fr. 3'333.50) e una “nota professionale finale”
per prestazioni dal 1.1.2024 al 25.3.2024 di fr. 10'041.50, comprensiva di
onorario (fr. 7'222.50), spese (fr. 2'066.60) e IVA al 8.1% (fr. 752.40),
complessivamente quindi fr. 56'667.30.
D. Con
decisione del 27 marzo 2024 il Pretore ha tassato le note professionali di cui
sopra, riconoscendo complessivamente una retribuzione di fr. 1'709.15, di cui
fr. 1'440.- di onorari, fr. 144.- di spese, fr. 61.- di IVA al 7.7% e fr. 64.15
di IVA al 8.1%.
E. Con
reclamo dell’8 aprile 2024 l’avv. RE 1 chiede l’annullamento della decisione
impugnata postulando che la Camera proceda a una nuova decisione di tassazione
della sua nota d’onorario intermedia del 25 marzo 2024 (prestazioni dal
21.1.2023 al 31.12.2023) e della nota finale 25 marzo 2024 (prestazioni dal
1.1.2024 al 25.3 2024) “sulla cui quantificazione il reclamante si rimette al
prudente giudizio di codesta lodevole Autorità giudicante”.
Non
sono state raccolte osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019
consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC. Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese,
lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del
Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48
lett. c cifra 2 LOG.
2.
Richiamata la
procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la
legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per
proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni.
La decisione in esame è
stata recapitata il 28 marzo 2024. Il reclamo, rimesso alla posta lunedì 8
aprile 2024, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC è quindi tempestivo e, da
questo profilo, ammissibile.
3.
Richiamata (per
analogia) la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
4.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
5.
L’art. 321 cpv. 1
CPC dispone che il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve, segnatamente,
contenere una domanda di giudizio e le domande devono poi essere quantificate.
6.
Il reclamante
ritiene insufficiente l’importo riconosciutogli dal primo giudice. Egli omette
tuttavia di quantificare la sua pretesa e formula una domanda indeterminata, senza
indicare in che misura postula la modifica della decisione impugnata e chiede
che sia questa Camera a quantificare secondo il suo prudente giudizio l’importo
che gli spetta. Ne segue che, non avendo il reclamante indicato quale somma sia
da attribuirgli invece di quanto stabilito con la sentenza impugnata, il gravame
dev’essere considerato inammissibile perché contrario al principio dell’onere
di quantificare la domanda. D’altronde il reclamante, avvocato non poteva ignorare l’esigenza di
quantificare la sua pretesa. E in mancanza di conclusioni numeriche non
sussistono i requisiti per statuire sull’entità della sua indennità, non bastando
in tal senso invocare un “arbitrio manifesto”, né sostenere che “tutto quanto
addotto suffraga ben più di 13 misere ore complessive …”.
7.
Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata
in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è
fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la
tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata
tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, e va stabilita in complessivi fr. 400.- e
sono poste a carico del reclamante, soccombente.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 8 aprile 2024 dell’avv.
RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese
processuali, fissate in fr. 400.– sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione:
- alla Pretura del
Distretto di Riviera;
- .
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore litigioso è di fr. 54'958.15, contro la presente sentenza è dato
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 1 LTF) al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione.