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Decisione

13.2024.21

Reclamo in materia di tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. La domanda di modifica va quantificata dal reclamante.

17 aprile 2024Italiano7 min

trattazione dell’intera pratica non si giustificava un onorario complessivo superiore

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.21

Lugano

17 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2022.2 della Pretura del Distretto di Riviera promossa in data 27 gennaio

2022 da

__________

patr.

dall’avv. __________

contro

PI

1

già

patrocinata dall’avv. RE 1

e ora

sul reclamo 8 aprile 2024 dell’avv. RE 1 contro la decisione 27 marzo 2024 con

cui il Pretore ha tassato la sua nota professionale;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 27 gennaio

2022 __________ ha promosso causa contro PI 1 per ottenere la regolamentazione

del suo diritto di visita alla figlia __________, affidata alla madre, e la

quantificazione del contributo alimentare dovuto alla medesima.

Con osservazioni del 21

febbraio 2022 PI 1 ha proposto una diversa disciplina del diritto di visita rispetto a quanto chiesto dal padre e un

contributo alimentare maggiore rispetti a quanto da esso offerto. Essa ha pure

chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

Fatti

B. Con scritto del 20 gennaio 2023 l’avv. RE 1 ha trasmesso alla

Pretura la sua nota professionale intermedia esponendo una remunerazione di fr.

24'424.55, comprensiva di onorario (fr. 17'932.50), spese (fr. 4'745.80) e IVA

al 7.7% (fr. 1'746.25), per prestazioni legali svolte dal 25 gennaio 2022 al 20

gennaio 2023.

Con

decisione 9 febbraio 2023 il Pretore ha accolto l’istanza di gratuito

patrocinio di PI 1. Con separata decisione di medesima data ha poi tassato la

nota d’onorario intermedia dell’avv. RE 1, al quale ha riconosciuto una

retribuzione di fr. 8'175.50 comprensiva di

onorario (fr. 7'000.-), spese (fr. 500.-), trasferte e posteggio (fr. 98.-) e

IVA al 7.7% (fr. 577.50). Il Pretore ha dapprima rilevato che il patrocinatore

non lo aveva mai informato del superamento dell’importo massimo di fr. 4'200.-

stabilito dall’art. 8 Rtar. Tenuto conto però della complessità del caso, ma

anche della personalità delle parti in causa, ha comunque ritenuto che per la

trattazione dell’intera pratica non si giustificava un onorario complessivo superiore

a fr. 9'000.- “che viene stabilito come importo massimo riconosciuto al patrocinatore

ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 Rtar; nella tassazione finale, verranno aggiunte le

spese forfettarie …”.

Con

scritto 22 febbraio 2024 PI 1 ha chiesto al Pretore “… spiegazioni in merito

alla mia richiesta per l’Agi, inoltrata a suo tempo, per il caso in oggetto in

quanto il mio legale, l’avv. RE 1, mi ha chiesto un acconto di seimila franchi

…”. Con scritto 26 febbraio 2024 il Pretore ha ricordato che nella misura in

cui il cliente beneficia del gratuito patrocinio, l.vvocato non ha il diritto

di emettere note complementari a suo carico, rilevando che, comunque, la

questione non era di competenza della Pretura bensì della Commissione di

disciplina degli avvocati.

C. Con scritto del 7 marzo 2024 l’avv. RE 1 ha

comunicato al Pretore “l’intervenuta revoca di tutti i mandati a suo tempo

affidati allo scrivente studio, con effetto immediato, essendo venuto meno il

necessario rapporto di fiducia con PI 1 …”. In data 25 marzo 2024 l’avv. RE 1 ha

quindi trasmesso alla Pretura una “nota professionale intermedia” per

prestazioni legali svolte dal 21.1 2023 al 31.12.2023 esponendo una

remunerazione di fr. 46'625.80, comprensiva di onorario (fr. 34'335.-), spese

(fr. 8'957.30) e IVA al 7.7% (fr. 3'333.50) e una “nota professionale finale”

per prestazioni dal 1.1.2024 al 25.3.2024 di fr. 10'041.50, comprensiva di

onorario (fr. 7'222.50), spese (fr. 2'066.60) e IVA al 8.1% (fr. 752.40),

complessivamente quindi fr. 56'667.30.

D. Con

decisione del 27 marzo 2024 il Pretore ha tassato le note professionali di cui

sopra, riconoscendo complessivamente una retribuzione di fr. 1'709.15, di cui

fr. 1'440.- di onorari, fr. 144.- di spese, fr. 61.- di IVA al 7.7% e fr. 64.15

di IVA al 8.1%.

E. Con

reclamo dell’8 aprile 2024 l’avv. RE 1 chiede l’annullamento della decisione

impugnata postulando che la Camera proceda a una nuova decisione di tassazione

della sua nota d’onorario intermedia del 25 marzo 2024 (prestazioni dal

21.1.2023 al 31.12.2023) e della nota finale 25 marzo 2024 (prestazioni dal

1.1.2024 al 25.3 2024) “sulla cui quantificazione il reclamante si rimette al

prudente giudizio di codesta lodevole Autorità giudicante”.

Non

sono state raccolte osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e

conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza

TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019

consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1

Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319.

lett. b cifra 1 CPC. Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese,

lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del

Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48

lett. c cifra 2 LOG.

2.

Richiamata la

procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la

legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per

proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni.

La decisione in esame è

stata recapitata il 28 marzo 2024. Il reclamo, rimesso alla posta lunedì 8

aprile 2024, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC è quindi tempestivo e, da

questo profilo, ammissibile.

3.

Richiamata (per

analogia) la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

4.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

5.

L’art. 321 cpv. 1

CPC dispone che il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve, segnatamente,

contenere una domanda di giudizio e le domande devono poi essere quantificate.

6.

Il reclamante

ritiene insufficiente l’importo riconosciutogli dal primo giudice. Egli omette

tuttavia di quantificare la sua pretesa e formula una domanda indeterminata, senza

indicare in che misura postula la modifica della decisione impugnata e chiede

che sia questa Camera a quantificare secondo il suo prudente giudizio l’importo

che gli spetta. Ne segue che, non avendo il reclamante indicato quale somma sia

da attribuirgli invece di quanto stabilito con la sentenza impugnata, il gravame

dev’essere considerato inammissibile perché contrario al principio dell’onere

di quantificare la domanda. D’altronde il reclamante, avvocato non poteva ignorare l’esigenza di

quantificare la sua pretesa. E in mancanza di conclusioni numeriche non

sussistono i requisiti per statuire sull’entità della sua indennità, non bastando

in tal senso invocare un “arbitrio manifesto”, né sostenere che “tutto quanto

addotto suffraga ben più di 13 misere ore complessive …”.

7.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata

in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è

fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della

causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la

tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata

tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, e va stabilita in complessivi fr. 400.- e

sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 8 aprile 2024 dell’avv.

RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese

processuali, fissate in fr. 400.– sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione:

- alla Pretura del

Distretto di Riviera;

- .

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore litigioso è di fr. 54'958.15, contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 1 LTF) al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione.