13.2024.22
Reclamo. Diniego di sospensione del procedimento e decisione di semplificazione del processo
28 maggio 2024Italiano9 min
i reclamanti postulano l’adozione di provvedimenti cautelari chiedendo che
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Incarto n.
13.2024.22
Lugano
28 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta de giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2020.27 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione
7 dicembre 2020 da
Comunione ereditaria fu RE 1
composta di
RE 2
RE 3
RE 4
RE 5
tutti patrocinati dall’ PA 1
contro
Comunione ereditaria fu CO 1
composta di
CO
2
CO 3
entrambi patrocinati dall’ PA 2
e ora sul reclamo 19
aprile 2024 di RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 contro la decisione 9 aprile 2024 con
cui il Pretore ha deciso in merito alle prove, ha respinto l’istanza di
sospensione del procedimento e ha semplificato il processo;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 7 dicembre
2020 RE 1 e RE 2 hanno chiesto la condanna di CO 2, CO 3 e C__________ a
produrre documentazione, con la
comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di CHF 1'000.- per
ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a fornir loro entro 30 giorni tutta la
documentazione e tutti gli estratti bancari cartacei e digitali riguardo alle
operazioni bancarie, ai movimenti, ai saldi contabili, alle situazioni
patrimoniali e ai contratti delle società __________ INC. e __________ SA, con particolare attenzione ai rapporti tra di loro,
e soprattutto agli ordini di bonifico firmati o impartiti e fatti firmare a
terzi a debito di __________ INC. e __________
CORP. e a favore di __________ SA e del __________ S__________, e dall’altra di condannare i convenuti al pagamento
all’attore ed eventualmente all’attrice di metà del debito accumulato da __________
SA verso il __________ S__________, provvisoriamente stimato in EUR 350'000.- e JPY
200'000'000.-, ovvero EUR 1'865'770.16, ovvero CHF 2'296'763.07 oltre interessi
al 5% dall’8 aprile 2014.
B. Con risposta 19
febbraio 2021 la parte convenuta ha chiesto che la petizione sia dichiarata
irricevibile, rispettivamente respinta, sollevando preliminarmente le eccezioni
di carenza di legittimazione attiva e passiva e di mancanza di interesse degno
di protezione.
C. Al dibattimento del 9
luglio 2021 il procedimento è stato limitato all’esame delle eccezioni di
carenza di legittimazione attiva e passiva e di mancanza di interesse degno di
protezione, sia per l’azione di rendiconto sia per l’azione creditoria. Con
decisione 17 gennaio 2022 il Pretore ha accolto l’eccezione di carenza
legittimazione attiva e/o passiva e ha quindi di respinto la petizione, ponendo
le spese a carico della parte attrice.
L’appello 17 febbraio 2022
di RE 1 e RE 2 è stato parzialmente accolto dalla seconda Camera civile del Tribunale
d’appello che, con sentenza del 6 settembre 2022 ha parzialmente riformato la
decisione impugnata. Essa ha confermato la decisione di carenza di
legittimazione attiva e/o passiva per quanto attiene alle domande formulate da RE
2 ed ha quindi respinto integralmente la di lei petizione. Ha pure confermato
la decisione di carenza di legittimazione attiva e/o passiva limitatamente alla
domanda di rendiconto di RE 1, ma non per la sua domanda creditoria.
Ha quindi ritornato
l’incarto al Pretore “per la continuazione della procedura per quanto attiene
alla domanda “creditoria” promossa da RE 1, previa decisione sull’eccezione di carenza di interesse degno di protezione di
quest’ultimo”. Ha quindi riformato il dispositivo sulle spese tenendo conto del
valore litigioso di CHF 2'296'763.07
e della soccombenza.
Adito con ricorso in
materia civile del 7 ottobre 2022, con sentenza 3 gennaio 2024 la I Corte di
diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di
RE 1 e respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso di RE 2.
A seguito del decesso
della convenuta C__________ e dell’attore RE 1 sono subentrati in causa gli
eredi CO 3 e CO 2 rispettivamente RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5.
D. Con istanza 18
gennaio 2024 la parte attrice ha chiesto l’assunzione di nuovi fatti e mezzi di
prova e chiesto la sospensione della causa. La parte convenuta si è opposta sia
all’istanza di assunzione di nuove prove, sia alla domanda di sospensione del
procedimento.
Con le memorie di replica
e duplica le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista.
E. Con decisione 9
aprile 2024 il Pretore ha respinto la domanda di sospensione del procedimento (dispositivo
punto 1), ha accolto la domanda assunzione di nuovi mezzi di prova
limitatamente alla produzione dei documenti R03a, R03b e RO3c (dispositivo
punto 2), respinto la domanda di audizione del teste __________, limitato la
procedura “… al tema dell’esistenza di un accordo tra le parti di ripartizione
paritaria del debito accumulato a suo tempo da __________ SA verso il __________
S__________” (dispositivo punto 3) e citato le parti al dibattimento per il 2
maggio 2024 alle ore 14.00 (dispositivo punto 4).
Con istanza 18 aprile 2024
la parte attrice ha postulato la modifica della menzionata ordinanza nel senso
di sospendere il procedimento “fino all’esito del procedimento di cui all’inc.
n. OR.2020.72 della Pretura di Lugano, segnatamente fino alla ricezione della
documentazione bancaria completa da parte di __________ S__________”. L’istanza
è stata respinta dal Pretore con ordinanza 19 aprile 2024.
F. Con reclamo 19 aprile
2024 la parte attrice chiede che la decisione 9 aprile 2024 sia annullata e
riformata nel senso di sospendere il procedimento e di annullare la decisione
di limitare la procedura.
G. La domanda di
conferire effetto sospensivo al reclamo è stata respinta con decisione 25
aprile 2024.
Con istanza 26 aprile 2024
Fatti
i reclamanti postulano l’adozione di provvedimenti cautelari chiedendo che
questa Camera faccia ordine al Pretore di sospendere il procedimento fino
all’emanazione della decisione sul reclamo e di annullare o ordinare al Pretore
di annullare l’udienza del 2 maggio 2024.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Con la decisione impugnata
il primo giudice, in applicazione degli art. 126, rispettivamente 125 CPC, ha
respinto l’istanza di sospensione del procedimento e limitato la lite “… al
tema dell’esistenza di un accordo tra le parti di ripartizione paritaria del
debito accumulato a suo tempo da __________ SA verso il __________ S__________”.
La decisione è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC) impugnabile
con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione 9 aprile 2024
è pervenuta ai reclamanti il 10 aprile 2024, sicché il reclamo, rimesso alla
posta il 19 aprile 2024 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC dispone che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
Sospensione del
procedimento
3.
L’art. 126 CPC prevede il rimedio del reclamo
unicamente contro le decisioni di sospensione del procedimento (cpv. 2), non
invece contro le decisioni che rifiutano la sospensione. Di conseguenza, nel
caso concreto, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge,
la parte reclamante deve rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile.
I reclamanti neppure adducono l’esistenza di siffatto pregiudizio
sostenendo - erroneamente - che “in tema di (mancata) sospensione del
procedimento, non è necessario dimostrare la sussistenza del rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile”. In mancanza di una premessa
fondamentale del reclamo, il gravame su questo punto è inammissibile.
Semplificazione del
processo
4.
L’art. 125 CPC
consente al giudice di semplificare il processo, ciò che può fare, tra l’altro,
limitando il procedimento a singole questioni o conclusioni. Il CPC non prevede
alcun rimedio di diritto contro la relativa decisione. Ancora una volta,
trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, la parte
reclamante deve rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile.
Quale pregiudizio
difficilmente riparabile i reclamanti adducono che la limitazione del processo
impone alla parte attrice di dimostrare l’esistenza di “… un accordo di
ripartizione paritaria del debito accumulato a suo tempo da __________ SA verso
il __________ S__________ …, accordo che non esiste e nemmeno è necessario che
esista …” argomentando che sulla scorta di questa limitazione processuale essi
hanno già perso la causa.
L’argomentazione dei reclamanti
si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi
non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2
CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in
tutte le cause. I reclamanti affermano poi anche che “… un accordo di
ripartizione paritaria del debito accumulato a suo tempo da __________ SA verso
il __________ S__________ … non deve più essere dimostrato, poiché lo si deve
presumere”. Non si comprende pertanto per quale motivo la limitazione del
procedimento alla verifica dell’esistenza di siffatto accordo comporterebbe la
sua soccombenza. Il fatto poi che i reclamanti ritengano - dal loro punto di
vista - la questione pacifica non è motivo per cui il Pretore non possa
deciderla.
In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, anche su
questo punto il gravame è inammissibile.
5.
Comunque sia, con la
sentenza del 6 settembre 2022 la II CCA ha riformato parzialmente la decisione
del Pretore e gli ha ritornato l’incarto per la continuazione della procedura
per quanto attiene alla domanda creditoria promossa da RE 1. L’autorità
superiore si è quindi limitata a indicare il tema sul quale il primo giudice
doveva chinarsi, senza però dare indicazioni di sorta circa il modo di
procedere. Anche nel merito il reclamo, manifestamente infondato, sarebbe da
respingere.
6.
La presente
decisione rende priva d’oggetto la domanda di adozione di provvedimenti
cautelari.
7.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte
per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 19 aprile 2024 di RE
2, RE 3, RE 4 e RE 5 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 800.–, sono poste a carico dei reclamanti
in solido.
3.
La domanda di
provvedimenti cautelari 26 aprile 2024 è priva d’oggetto.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 19 aprile 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Considerato il valore
litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.