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Decisione

13.2024.22

Reclamo. Diniego di sospensione del procedimento e decisione di semplificazione del processo

28 maggio 2024Italiano9 min

i reclamanti postulano l’adozione di provvedimenti cautelari chiedendo che

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.22

Lugano

28 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta de giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2020.27 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione

7 dicembre 2020 da

Comunione ereditaria fu RE 1

composta di

RE 2

RE 3

RE 4

RE 5

tutti patrocinati dall’ PA 1

contro

Comunione ereditaria fu CO 1

composta di

CO

2

CO 3

entrambi patrocinati dall’ PA 2

e ora sul reclamo 19

aprile 2024 di RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 contro la decisione 9 aprile 2024 con

cui il Pretore ha deciso in merito alle prove, ha respinto l’istanza di

sospensione del procedimento e ha semplificato il processo;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 7 dicembre

2020 RE 1 e RE 2 hanno chiesto la condanna di CO 2, CO 3 e C__________ a

produrre documentazione, con la

comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di CHF 1'000.- per

ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a fornir loro entro 30 giorni tutta la

documentazione e tutti gli estratti bancari cartacei e digitali riguardo alle

operazioni bancarie, ai movimenti, ai saldi contabili, alle situazioni

patrimoniali e ai contratti delle società __________ INC. e __________ SA, con particolare attenzione ai rapporti tra di loro,

e soprattutto agli ordini di bonifico firmati o impartiti e fatti firmare a

terzi a debito di __________ INC. e __________

CORP. e a favore di __________ SA e del __________ S__________, e dall’altra di condannare i convenuti al pagamento

all’attore ed eventualmente all’attrice di metà del debito accumulato da __________

SA verso il __________ S__________, provvisoriamente stimato in EUR 350'000.- e JPY

200'000'000.-, ovvero EUR 1'865'770.16, ovvero CHF 2'296'763.07 oltre interessi

al 5% dall’8 aprile 2014.

B. Con risposta 19

febbraio 2021 la parte convenuta ha chiesto che la petizione sia dichiarata

irricevibile, rispettivamente respinta, sollevando preliminarmente le eccezioni

di carenza di legittimazione attiva e passiva e di mancanza di interesse degno

di protezione.

C. Al dibattimento del 9

luglio 2021 il procedimento è stato limitato all’esame delle eccezioni di

carenza di legittimazione attiva e passiva e di mancanza di interesse degno di

protezione, sia per l’azione di rendiconto sia per l’azione creditoria. Con

decisione 17 gennaio 2022 il Pretore ha accolto l’eccezione di carenza

legittimazione attiva e/o passiva e ha quindi di respinto la petizione, ponendo

le spese a carico della parte attrice.

L’appello 17 febbraio 2022

di RE 1 e RE 2 è stato parzialmente accolto dalla seconda Camera civile del Tribunale

d’appello che, con sentenza del 6 settembre 2022 ha parzialmente riformato la

decisione impugnata. Essa ha confermato la decisione di carenza di

legittimazione attiva e/o passiva per quanto attiene alle domande formulate da RE

2 ed ha quindi respinto integralmente la di lei petizione. Ha pure confermato

la decisione di carenza di legittimazione attiva e/o passiva limitatamente alla

domanda di rendiconto di RE 1, ma non per la sua domanda creditoria.

Ha quindi ritornato

l’incarto al Pretore “per la continuazione della procedura per quanto attiene

alla domanda “creditoria” promossa da RE 1, previa decisione sull’eccezione di carenza di interesse degno di protezione di

quest’ultimo”. Ha quindi riformato il dispositivo sulle spese tenendo conto del

valore litigioso di CHF 2'296'763.07

e della soccombenza.

Adito con ricorso in

materia civile del 7 ottobre 2022, con sentenza 3 gennaio 2024 la I Corte di

diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di

RE 1 e respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso di RE 2.

A seguito del decesso

della convenuta C__________ e dell’attore RE 1 sono subentrati in causa gli

eredi CO 3 e CO 2 rispettivamente RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5.

D. Con istanza 18

gennaio 2024 la parte attrice ha chiesto l’assunzione di nuovi fatti e mezzi di

prova e chiesto la sospensione della causa. La parte convenuta si è opposta sia

all’istanza di assunzione di nuove prove, sia alla domanda di sospensione del

procedimento.

Con le memorie di replica

e duplica le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista.

E. Con decisione 9

aprile 2024 il Pretore ha respinto la domanda di sospensione del procedimento (dispositivo

punto 1), ha accolto la domanda assunzione di nuovi mezzi di prova

limitatamente alla produzione dei documenti R03a, R03b e RO3c (dispositivo

punto 2), respinto la domanda di audizione del teste __________, limitato la

procedura “… al tema dell’esistenza di un accordo tra le parti di ripartizione

paritaria del debito accumulato a suo tempo da __________ SA verso il __________

S__________” (dispositivo punto 3) e citato le parti al dibattimento per il 2

maggio 2024 alle ore 14.00 (dispositivo punto 4).

Con istanza 18 aprile 2024

la parte attrice ha postulato la modifica della menzionata ordinanza nel senso

di sospendere il procedimento “fino all’esito del procedimento di cui all’inc.

n. OR.2020.72 della Pretura di Lugano, segnatamente fino alla ricezione della

documentazione bancaria completa da parte di __________ S__________”. L’istanza

è stata respinta dal Pretore con ordinanza 19 aprile 2024.

F. Con reclamo 19 aprile

2024 la parte attrice chiede che la decisione 9 aprile 2024 sia annullata e

riformata nel senso di sospendere il procedimento e di annullare la decisione

di limitare la procedura.

G. La domanda di

conferire effetto sospensivo al reclamo è stata respinta con decisione 25

aprile 2024.

Con istanza 26 aprile 2024

Fatti

i reclamanti postulano l’adozione di provvedimenti cautelari chiedendo che

questa Camera faccia ordine al Pretore di sospendere il procedimento fino

all’emanazione della decisione sul reclamo e di annullare o ordinare al Pretore

di annullare l’udienza del 2 maggio 2024.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Con la decisione impugnata

il primo giudice, in applicazione degli art. 126, rispettivamente 125 CPC, ha

respinto l’istanza di sospensione del procedimento e limitato la lite “… al

tema dell’esistenza di un accordo tra le parti di ripartizione paritaria del

debito accumulato a suo tempo da __________ SA verso il __________ S__________”.

La decisione è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC) impugnabile

con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

La decisione 9 aprile 2024

è pervenuta ai reclamanti il 10 aprile 2024, sicché il reclamo, rimesso alla

posta il 19 aprile 2024 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC dispone che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

Sospensione del

procedimento

3.

L’art. 126 CPC prevede il rimedio del reclamo

unicamente contro le decisioni di sospensione del procedimento (cpv. 2), non

invece contro le decisioni che rifiutano la sospensione. Di conseguenza, nel

caso concreto, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge,

la parte reclamante deve rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile.

I reclamanti neppure adducono l’esistenza di siffatto pregiudizio

sostenendo - erroneamente - che “in tema di (mancata) sospensione del

procedimento, non è necessario dimostrare la sussistenza del rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile”. In mancanza di una premessa

fondamentale del reclamo, il gravame su questo punto è inammissibile.

Semplificazione del

processo

4.

L’art. 125 CPC

consente al giudice di semplificare il processo, ciò che può fare, tra l’altro,

limitando il procedimento a singole questioni o conclusioni. Il CPC non prevede

alcun rimedio di diritto contro la relativa decisione. Ancora una volta,

trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, la parte

reclamante deve rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile.

Quale pregiudizio

difficilmente riparabile i reclamanti adducono che la limitazione del processo

impone alla parte attrice di dimostrare l’esistenza di “… un accordo di

ripartizione paritaria del debito accumulato a suo tempo da __________ SA verso

il __________ S__________ …, accordo che non esiste e nemmeno è necessario che

esista …” argomentando che sulla scorta di questa limitazione processuale essi

hanno già perso la causa.

L’argomentazione dei reclamanti

si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi

non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2

CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in

tutte le cause. I reclamanti affermano poi anche che “… un accordo di

ripartizione paritaria del debito accumulato a suo tempo da __________ SA verso

il __________ S__________ … non deve più essere dimostrato, poiché lo si deve

presumere”. Non si comprende pertanto per quale motivo la limitazione del

procedimento alla verifica dell’esistenza di siffatto accordo comporterebbe la

sua soccombenza. Il fatto poi che i reclamanti ritengano - dal loro punto di

vista - la questione pacifica non è motivo per cui il Pretore non possa

deciderla.

In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, anche su

questo punto il gravame è inammissibile.

5.

Comunque sia, con la

sentenza del 6 settembre 2022 la II CCA ha riformato parzialmente la decisione

del Pretore e gli ha ritornato l’incarto per la continuazione della procedura

per quanto attiene alla domanda creditoria promossa da RE 1. L’autorità

superiore si è quindi limitata a indicare il tema sul quale il primo giudice

doveva chinarsi, senza però dare indicazioni di sorta circa il modo di

procedere. Anche nel merito il reclamo, manifestamente infondato, sarebbe da

respingere.

6.

La presente

decisione rende priva d’oggetto la domanda di adozione di provvedimenti

cautelari.

7.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte

per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 19 aprile 2024 di RE

2, RE 3, RE 4 e RE 5 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 800.–, sono poste a carico dei reclamanti

in solido.

3.

La domanda di

provvedimenti cautelari 26 aprile 2024 è priva d’oggetto.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 19 aprile 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Considerato il valore

litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.